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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/12/2025, n. 5209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5209 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO LE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del dott. Stefano
Sajeva, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.)
nelle cause riunite iscritte al numero 11516 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022 e al numero 8055 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023,
vertenti tra
, nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
) elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._1
dell'Avv. Migliore Sebastiano Luca, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Mancuso Francesca, giusta procura allegata alla citazione.
ATTORE
e
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
, nata a [...] il [...], Controparte_1
(C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo C.F._2
studio dell'Avv. Riccio Antonina, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
CONVENUTA
FATTI CONTROVERSI
Giudizio portante il n. R.G. 11516/2022
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 14
settembre 2022, allegava che: (i) in data 17 Parte_1
giugno 2020 era deceduta a Palermo, senza lasciare testamento, la madre , che lì era nata il [...]; (ii) che i Parte_2
chiamati alla successione di erano lui e la sorella Parte_2
(odierna convenuta) in ragione della quota di un mezzo ciascuno;
(iii) che alla data di apertura della successione, la de cuius risultava proprietaria, oltre che di alcuni preziosi (ovvero, fedi in oro,
candelabri e piatti in argento, orologi e gioielli) anche della quota di
4/6 dell'appartamento sito in Palermo, via Dalmazia n. 8, (censito al
Catasto Fabbricati del Comune di Palermo al foglio 39, particella
1147, subalterno 13), nonché del relativo posto auto (essendo i restanti 2/6 già in comproprietà delle parti per successione del padre ) e della quota di 1/8 dell'appartamento sito in Persona_1
Palermo, via Rosina Muzio Salvo n. 16 (censito al Catasto Fabbricati
del Comune di Palermo al foglio 120, particella 210, subalterno 7);
(iv) che la de cuius risultava altresì intestataria del conto corrente n.
000300703094 acceso presso Unicredit, agenzia di via Empedocle
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
Restivo 14/20 di Palermo, sul quale veniva accreditata la pensione e addebitate le spese ordinarie, e che presentava, alla data del decesso, un saldo attivo di euro 2.586,16; (v) che sul predetto conto corrente risultava munita di delega di firma la convenuta, la quale aveva effettuato prelievi, emesso assegni ed aveva utilizzato la carta bancomat anche per scopi personali;
(vi) che la de cuius risultava beneficiaria in caso morte di due polizze assicurative intestate alla convenuta - stipulate con i cui premi mensili Controparte_2
venivano addebitati sul conto corrente materno per un importo complessivo di euro 17.250,00 – le quali risultavano essere state riscattate, rispettivamente in data 29 agosto 2014 e in data 1° luglio
2020; (vii) che a decorrere dal 14 marzo 2013, la de cuius aveva concesso in donazione alla convenuta il diritto di godere dell'appartamento sito in Palermo, via Dalmazia n. 8, e pur avendo preso in locazione un immobile limitrofo, aveva continuato a farsi carico del pagamento dell'IMU, della TARI e delle spese condominiali relative all'appartamento abitato dalla figlia;
(viii) che nonostante i tentativi di definizione bonaria della controversia,
anche mediante procedura di mediazione, le parti non avevano raggiunto un accordo sulla divisione dell'eredità.
Sulla scorta di tali premesse, l'attore chiedeva che si procedesse alla formazione della massa ereditaria, previa collazione e conferimento delle somme che assumeva essere state indebitamente acquisite dalla convenuta, e quindi alla divisione giudiziale dell'asse. In particolare, l'attore chiedeva che venissero
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ricompresi nell'asse ereditario, ovvero restituiti dalla convenuta, i seguenti importi: (i) euro 50.020,10, o quella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennità per l'occupazione dell'appartamento sito in Palermo, via Dalmazia n. 8, fg. 39, p.lla
1147, sub 13, e del relativo posto auto, limitatamente alla quota di
4/6 e per il periodo dal 14 marzo 2013 al giugno 2020; (ii) euro
6.804,03, a titolo di spese condominiali ordinarie relative al medesimo immobile sostenute dalla de cuius durante l'occupazione della convenuta;
(iii) euro 5.081,06, a titolo di TARI relativa al medesimo immobile e periodo, corrisposta con fondi della de cuius;
(iv) euro 10.000,00, a titolo di rimborso di un debito personale della convenuta nei confronti della cugina estinto Parte_3
mediante assegni e contanti tratti dal conto materno;
(v) euro
2.000,00, a titolo di spese legali personali della convenuta,
corrisposte all'Avv. Sparti Roberto con somme tratte dal conto materno;
(vi) euro 2.500,00, a titolo di somme versate al compagno mediante assegni negoziati sul conto materno;
Persona_2
(vii) euro 2.637,13, a titolo di quote condominiali relative all'immobile sito in Palermo, via Dante n. 58, residenza del compagno della convenuta;
(viii) euro 1.833,76, a titolo di canoni di locazione del medesimo immobile, sostenuti con fondi della de
cuius; (ix) euro 2.500,00 a titolo di donazione diretta ricevuta dalla convenuta mediante assegno postale;
(xi) euro 3.113,74, a titolo di spese personali sostenute dalla convenuta mediante utilizzo del bancomat della de cuius;
(xii) euro 17.250,00, a titolo di premi
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assicurativi delle polizze vita addebitati sul conto corrente della de cuius e ritenute intestate alla convenuta.
Con comparsa depositata il 25 novembre 2024 si costituiva,
la quale non si opponeva alla divisione, ma Controparte_1
contestava le deduzioni dell'attore e, in particolare, replicava: (i)
che, sebbene fosse munita di delega sul conto corrente Unicredit
intestato alla madre, l'utilizzo della carta bancomat era avvenuto sempre su richiesta della de cuius, e tutte le somme prelevate erano state destinate al soddisfacimento dei suoi bisogni;
(ii) che gli oggetti preziosi della famiglia, ad eccezione della fede del padre,
erano stati già divisi tra i figli alla morte di quest'ultimo, avvenuta nell'anno 2000, mentre il mobilio e le suppellettili dell'abitazione materna erano stati dismessi su indicazione della stessa de cuius,
non avendo l'attore manifestato interesse a riceverli;
(iii) che le somme pagate dalla madre a e all'Avv. Sparti Parte_3
Roberto per estinguere i suoi debiti erano state integralmente restituite alla de cuius in contanti e, in ogni caso, non potevano qualificarsi come donazioni soggette a collazione;
(iv) che gli importi dei premi effettivamente versati dalla de cuius per le polizze assicurative stipulate con erano inferiori a quelli CP_2
indicati dall'attore e che, in ogni caso, non potevano rientrare nella massa ereditaria, trattandosi di attribuzioni estranee alla successione;
(v) che il godimento esclusivo dell'appartamento sito in Palermo, via Dalmazia n. 8, era avvenuto per espressa volontà
della madre, al fine di consentirle una maggiore assistenza e una
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più agevole cura quotidiana e comunque non era stata mai avversato dall'attore; (vi) che le spese sostenute dalla de cuius per il pagamento del canone della locazione di un distinto alloggio o per il pagamento delle imposte sull'immobile non potevano essere considerate diminuzioni patrimoniali;
(vii) che la de cuius, nel corso degli anni, aveva effettuato numerose e costanti liberalità in favore dell'attore, sia mediante elargizioni dirette di denaro, sia mediante il pagamento delle spese universitarie del nipote, nonché attraverso erogazioni mensili continuative sino al decesso;
(viii) di aver sostenuto spese rilevanti in relazione all'eredità, tra cui spese di ristrutturazione dell'immobile di via Dalmazia, spese condominiali straordinarie, spese funerarie e spese di successione, nonché
ulteriori esborsi sostenuti dopo l'apertura della successione, che chiedeva fossero considerate nella determinazione delle rispettive quote.
Giudizio portante il n. R.G. 8055/2023
Con atto di citazione, ritualmente notificato il 12 giugno 2023,
il predetto attore ha vocato in separato giudizio , Controparte_1
allegando di essere titolare della quota di ½ indiviso della proprietà
dell'appartamento ubicato in Palermo, via Dalmazia n. 8, con il pertinenziale e allegando che lo stesso era occupato dal luglio 2020
dalla sorella e chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento dell'indennità di occupazione sino all'attualità che quantificava,
dalla data di inoltro della richiesta di pagamento e sino alla data dell'istaurazione del giudizio, in € 16.176,00.
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Con tempestiva comparsa si costituiva nel suddetto giudizio
, la quale resisteva alla domanda contestando la Controparte_1
misura dell'indennità e sollecitava preliminarmente la riunione del giudizio a quello di più antica iscrizione portante il numero di R.G.
11516/2022.
******************************
Le suddette cause, riunite con provvedimento dell'11
dicembre 2023, una volta fallite le trattative di bonario componimento avviate su impulso del Tribunale, erano istruite mediante espletamento dell'interrogatorio formale dell'attore e della convenuta, escussione dei testi e Parte_3 Tes_1
, ordine di esibizione e a mezzo di CTU, ed erano trattenute
[...]
in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27
novembre 2025 sulle conclusioni precisate oralmente dai difensori delle parti.
MERITO DELLA LITE
Le domande attoree sono accolte nei limiti appresso indicati.
Al riguardo va rilevato, in primo luogo, che poiché il
Giudicante è investito della cognizione piena dell'intera causa,
occorre procedere alle declaratorie preliminari imposte dall'ordine di pregiudizialità, dichiarando, all'uopo, aperta la successione di
, che era nata a [...] il [...] ed ivi è Parte_2
deceduta il 17-6-2020.
In assenza di disposizioni di ultima volontà, la successione
è disciplinata dall'art. 566 c.c., sicché va dichiarato Parte_2
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che l'eredità dalla stessa relitta, costituita dal patrimonio appresso indicato, si è devoluta, per legge, in favore dei figli Parte_1
e , in misura uguale fra loro.
[...] Controparte_1
Va aggiunto, inoltre, che i suddetti chiamati hanno accettato per facta concludentia (art. 472 c.c.) l'eredità relitta dalla genitrice alienando - con contratto di compravendita del 31/01/2024 in notaio rep. 892 - la quota di 1/8 dell'appartamento sito Persona_3
in Palermo, via Rosina Muzio Salvo 16, in catasto al fg. 120 p.lla 210
sub 7 che si iscriveva, è pacifico, nel suo relictum.
Ciò premesso, con riguardo alla sussistenza del diritto alla divisione giudiziale tra i coeredi, parti dell'odierno giudizio, si deve adesso precisare che l'eredità relitta da , secondo la Parte_2
prospettazione delle parti, ha ad oggetto:
(i) la quota di 4/6 dell'appartamento sito in Palermo, via
Dalmazia n. 8, (censito al Catasto Fabbricati del Comune di Palermo
al foglio 39, particella 1147, subalterno 13), nonché del relativo posto auto (essendo i restanti 2/6 già in comproprietà delle parti per successione del padre ) acquistato dalla de cuius in Persona_1
comunione legale con il coniuge premortole con contratto di compravendita del 06/09/1991 in notaio Persona_4
(rep.20078 racc. 4250) ivi registrato il 25/09/1991 al n.10914/IV e trascritto a Palermo il 12/09/1991 ai nn.39491/30194);
(ii) il saldo attivo del conto corrente n. 000300703094 acceso presso Unicredit intestato alla de cuius, che era pari, alla data di apertura della sua successione, a euro 2.586,16;
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(iii) due fedi in oro, due candelabri e due piatti in argento.
Prima di affrontare la domanda di divisione, occorre esaminare le autonome (cfr. Cass. n. 15182/2019) domande di rendiconto reciprocamente spiegate dalle parti in relazione alla gestione delle risorse patrimoniali facenti capo a Parte_2
nel periodo anteriore all'apertura della sua successione, nonché le questioni conseguenti concernenti la corretta ricostruzione della massa ereditaria.
In tale prospettiva, si impone una puntuale verifica, in fatto,
dell'esistenza di eventuali liberalità che la de cuius abbia posto in essere nel corso della propria vita in favore dei coeredi, al fine di stabilire se e in quale misura tali attribuzioni siano soggette a collazione ai sensi degli artt. 737 ss. c.c., ovvero se, per la loro natura e per la causa concreta che le sorregge, debbano ritenersi estranee al meccanismo riequilibratore proprio dell'istituto, dovendosi al riguardo rilevare che, per pacifico indirizzo, una volta allegato e provato il fatto storico della esistenza di una donazione, la collazione non richiede una domanda di parte, perché l'effetto del conferimento è automatico all'apertura della successione (Cass. n.
13385/2011).
Parimenti, deve essere accertata l'eventuale sussistenza di crediti vantati dai coeredi nei confronti della de cuius e viceversa, o ancora l'esistenza di ulteriori crediti sorti in dipendenza del rapporto di comunione ereditaria, con particolare riferimento agli esborsi effettuati nell'interesse dell'eredità o in luogo degli altri
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partecipanti. Soltanto all'esito di tale analitica ricostruzione sarà
possibile determinare correttamente la composizione dell'asse ereditario, individuare le poste attive e passive rilevanti ai fini divisionali e procedere, quindi, alla formazione delle quote spettanti ai coeredi.
Ciò posto, deve rilevarsi che risulta documentalmente provato come la de cuius abbia effettuato, in favore dell'attore, bonifici per complessivi € 10.619,08 (doc. 5, all. citazione).
È parimenti pacifico, perché comprovato documentalmente,
che dal 2011 al 2018 la de cuius ha intrattenuto presso CP_3
– Palermo 1, Filiale n. 43058 – il conto corrente n. 70734710,
cointestato con l'attore (doc. 17, all. citazione).
Dalla documentazione bancaria prodotta dallo stesso attore emerge che su detto conto venivano versate periodicamente somme di pertinenza della de cuius e che, a partire dalla fine del 2013,
l'attore ha proceduto a prelievi e/o utilizzi saltuari di tali giacenze per un importo complessivo pari a € 15.700,00, somme delle quali egli ha tratto diretto vantaggio patrimoniale (doc. 17, all. citazione).
Risulta, altresì, che l'importo di € 5.000,00, prelevato dalla de cuius in data 5.11.2012, è stato dalla stessa versato sul distinto conto corrente Unicredit n. 000300703094 (doc. 17 e doc. 5c, all. citazione),
con conseguente esclusione di tale somma dal novero delle utilità
percepite dall'attore.
Tali attribuzioni patrimoniali in favore dell'attore, da lui ammesse e analiticamete documentate, costituiscono liberalità,
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come tali soggette all'obbligo di collazione, ai sensi dell'art. 737 e ss.
c.c.
Ne consegue che l'attore è tenuto a conferire in collazione l'importo complessivo di € 26.319,08 da lui ricevuto e utilizzato,
come sopra analiticamente indicato.
Di converso, non sono assoggettabili a collazione le liberalità
effettuate dalla de cuius in favore del nipote, figlio dell'attore.
La disposizione di cui all'art. 739 c.c., infatti, esclude espressamente dall'obbligo di conferimento le donazioni compiute a beneficio di soggetti diversi dai coeredi.
Nel caso di specie, le attribuzioni patrimoniali dedotte —
consistenti nel pagamento di spese universitarie e in ulteriori elargizioni — risultano essere state eseguite direttamente in favore del nipote, il quale non rivestiva la qualità di coerede al momento dell'apertura della successione. Tali liberalità restano pertanto estranee al meccanismo della collazione, non incidendo sulla determinazione dell'asse ereditario, né sull'equilibrio delle quote tra i coeredi.
Una volta ricostruite le liberalità ricevute dall'attore, occorre procedere all'esame di quelle che, secondo la sua prospettazione,
sarebbero state ricevute dalla convenuta.
In tale prospettiva, viene anzitutto in rilievo la somma di €
2.500,00, pacificamente trasferita dalla de cuius alla convenuta mediante assegno postale del 5 maggio 2011, a titolo di donazione
(cfr. all. 16 alla citazione).
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Accanto a tale attribuzione, assumono poi rilievo i premi versati per le polizze assicurative n. 2013109, denominata
“Scacciapensieri”, e n. 7379557, denominata “Uniplan Bonus”,
entrambe intestate dalla de cuius alla convenuta: la prima riscattata in data 29 agosto 2014, la seconda in data 1° luglio 2020, come dalla stessa convenuta confermato in sede di interrogatorio formale (cfr.
verbale d'udienza del 2 luglio 2024, cap. 2).
In relazione a tali rapporti assicurativi, dalla documentazione prodotta dall'attore a corredo della citazione risulta comprovato che, per il pagamento dei relativi premi, sono stati effettuati versamenti periodici di € 150,00 dal marzo 2010 al giugno 2020, per un importo complessivo pari a € 17.250,00, di cui € 9.150,00 riferibili alla polizza n. 2013109 “Scacciapensieri” (premi addebitati da gennaio 2010 a luglio 2014) ed € 8.100,00 riferibili alla polizza n.
7379557 “Uniplan Bonus” (premi addebitati da ottobre 2014 a giugno 2020), come emerge dagli estratti conto allegati sub nn. 5 a–
m alla citazione.
Anche tali somme come è noto dovranno essere portate in collazione per imputazione dalla convenuta ai sensi del chiaro disposto dell'art. 741 c.c.
Ulteriormente, l'attore ha allegato e documentato che la de cuius avrebbe fornito alla convenuta la provvista necessaria per l'estinzione di debiti di quest'ultima nei confronti di terzi, ed in particolare:
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(i) la somma di € 10.000,00, dovuta alla cugina Parte_3
, mediante dodici assegni negoziati sul conto corrente della
[...]
de cuius e regolarmente incassati dalla beneficiaria (cfr. all. 10
citazione);
(ii) la somma di € 2.000,00, dovuta all'Avv. Sparti Roberto a titolo di spese legali, mediante assegno tratto sul medesimo conto e ritualmente incassato dal beneficiario (cfr. all. 12 citazione).
A fronte di tali allegazioni, non ha contestato Controparte_1
di aver ricevuto le suddette somme dalla madre, deducendo tuttavia di averle integralmente restituite prima dell'apertura della successione. Tale fatto storico, però, non risulta dimostrato, non avendo l'interessata prodotto alcuna quietanza attestante l'estinzione del debito, né emergendo idonei elementi di riscontro dall'escussione della teste la quale ha dichiarato di non Parte_3
sapere se e con quali modalità le somme fossero state restituite (cfr.
verbale d'udienza del 2 luglio 2024).
Da ciò consegue che, sempre ai sensi dell'art. 741 c.c., anche tali suddette somme dovranno essere imputate dalla beneficiaria alla propria quota ereditaria.
Diverso è invece il regime dell'atto con cui ha Parte_2
concesso alla convenuta, dal 13 marzo 2013 e sino al proprio decesso, il godimento esclusivo della quota di sua spettanza (4/6
indivisi) dell'appartamento sito in Palermo, via Dalmazia n. 8,
censito al Catasto Fabbricati del Comune di Palermo al foglio 39,
particella 1147, subalterno 13, nonché del relativo posto auto
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pertinenziale. Tale attribuzione non può qualificarsi come liberalità
non donativa, né può, pertanto, essere assoggettata al regime della collazione. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale,
infatti, «in tema di divisione ereditaria, il godimento a titolo gratuito di un
immobile concesso durante la propria vita dal de cuius a uno degli eredi, da
inquadrarsi necessariamente nel contratto di comodato, non è qualificabile
come donazione soggetta a collazione, atteso che l'utilità per il comodatario
consiste nell'uso personale, gratuito e temporaneo della cosa, essendo insito
nello schema causale del contratto l'obbligo di restituzione» (Cass. n.
27259/2017). Così, poiché l'atto in questione non realizza un trasferimento di ricchezza, né una definitiva perdita patrimoniale in capo alla de cuius, traducendosi nella mera messa a disposizione del bene per un utilizzo temporaneo e strumentale di un proprio stretto familiare, destinato a cessare senza effetti acquisitivi stabili e diretto comunque a soddisfare anche un interesse egoistico personale del disponente, va escluso che tale situazione sia riconducibile a una liberalità rilevante ai fini della collazione.
Va ancore precisato che non sussiste, in capo alla convenuta,
l'obbligo di imputare alla propria quota, ai sensi dell'art. 741 c.c., le somme corrisposte dalla de cuius a titolo di oneri condominiali ordinari (€ 6.804,03), riferibili al suddetto immobile e maturate nel periodo di godimento gratuito. A tal fine sarebbe stato infatti necessario dimostrare che il contratto di comodato prevedesse espressamente l'assunzione di tali spese da parte della comodataria,
le quali — ai sensi dell'art. 1123 c.c. — gravano su ciascun
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comproprietario in proporzione della rispettiva quota. Una simile pattuizione, pur essendo pienamente compatibile con la causa gratuita del comodato, ha carattere meramente eventuale, non rientrando tra gli elementi essenziali o naturali del tipo contrattuale.
Per le medesime ragioni, deve riconoscersi alla convenuta il diritto al rimborso della quota di ½ delle spese sostenute per oneri condominiali straordinari relative al medesimo immobile, dal 2014
al marzo 2022, per un importo complessivo di € 4.211,14, come documentalmente provato (cfr. all. 4 comparsa).
In mancanza di una diversa pattuizione contrattuale —
anch'essa astrattamente compatibile con la natura gratuita del comodato, ma che avrebbe dovuto essere dimostrata da chi ne invoca l'efficacia — il comodatario è infatti tenuto unicamente a sopportare le spese necessarie per servirsi della cosa e quelle di manutenzione ordinaria (art. 1808 c.c.), mentre per gli oneri condominiali continua ad applicarsi il regime dettato dagli artt.
1123 ss. c.c.
Sempre in applicazione dei medesimi principi, la convenuta non può invece pretendere la restituzione dei costi relativi alle opere di ristrutturazione dell'appartamento sito in Palermo, via
Dalmazia n. 8, quantificati in € 16.752,00. Il comodatario ha infatti diritto al rimborso delle spese sostenute per la conservazione della cosa solo ove esse siano necessarie e urgenti, restando escluse tanto le spese straordinarie finalizzate a migliorare il godimento del bene quanto quelle relative alle addizioni, non rivestendo egli né la
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qualità di possessore ai sensi dell'art. 1150 c.c., né quella di terzo ai sensi dell'art. 936 c.c.
Diversamente, la convenuta è tenuta a imputare alla propria quota, ai sensi dell'art. 741 c.c., le somme pagate dalla de cuius a titolo di TARI (€ 5.081,06), riferite al medesimo immobile e maturate nel periodo di godimento, poiché soggetto passivo dell'obbligazione tributaria è chiunque detenga o possieda locali suscettibili di produrre rifiuti (cfr. art. 1, co. 639 ss., L. n. 147/2013).
Va infine riconosciuto alla convenuta il diritto al rimborso della quota di ½ delle spese funerarie (€ 3.836,32) e delle imposte di successione (€ 1.626,11), dalla stessa sostenute nell'interesse della comunione, somme che l'attore è tenuto a imputare alla propria quota ai sensi degli artt. 723 e 724, comma 2, c.c.
Deve adesso essere esaminata la domanda di rendiconto proposta dall'attore in relazione alla gestione del conto corrente n.
000300703094, intestato alla de cuius e acceso presso Unicredit,
agenzia di via Empedocle Restivo 14/20 di Palermo, sul quale è
pacifico che la convenuta operasse in forza di apposita delega conferitale dalla madre.
L'attore ha contestato alla convenuta una serie di specifici atti dispositivi, assumendo che gli stessi siano stati compiuti utilizzando somme appartenenti alla de cuius per finalità estranee all'interesse di quest'ultima e, segnatamente:
(i) il trasferimento in favore del compagno della convenuta,
della somma complessiva di euro 2.500,00, Persona_2
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mediante due assegni negoziati sul conto materno (assegno n.
8013457705-06 del 30 aprile 2010 di euro 1.500,00 e assegno n.
3617930507-09 del 17 agosto 2012 di euro 1.000,00; cfr. all. 13
citazione);
(ii) il pagamento, sempre nell'interesse del medesimo soggetto e con assegni tratti sul conto della de cuius, della somma complessiva di euro 2.637,13 a titolo di quote condominiali relative all'immobile sito in Palermo, via Dante n. 58, da questi abitato (cfr.
all. 9 e 14 citazione);
(iii) il pagamento, con le medesime modalità, dell'ulteriore somma di euro 1.833,76 a titolo di canoni di locazione del predetto immobile;
(iv) l'impiego della somma complessiva di euro 3.113,74 per spese che l'attore ha ritenuto non coerenti con il tenore di vita della de cuius.
Ebbene, quanto a quest'ultima voce, deve rilevarsi che la contestazione, per la sua evidente genericità, non è idonea a fondare un obbligo di puntuale giustificazione in capo alla convenuta, non emergendo elementi sufficienti per escludere che tali esborsi –
peraltro di importo contenuto e riferiti a un arco temporale molto ampio – siano stati sostenuti nell'interesse della de cuius per soddisfare esigenze ordinarie e minute della vita quotidiana.
Diversamente, la documentazione prodotta dall'attore dimostra che tutti i restanti atti dispositivi sopra indicati erano oggettivamente funzionali a soddisfare interessi personali della
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convenuta o del suo compagno, risultando del tutto estranei ai bisogni della de cuius. La convenuta, pur non contestando l'avvenuta esecuzione di tali operazioni, non ha fornito prova di aver restituito alla madre le somme utilizzate, né ha offerto giustificazioni alternative attendibili idonee a ricondurre tali esborsi nell'alveo dell'interesse della de cuius.
Ne consegue che, una volta accertato che tali somme sono state prelevate dal conto della de cuius in forza della delega conferita alla convenuta e utilizzate per fini personali di quest'ultima, deve ritenersi sussistente l'obbligo di restituzione alla comunione ereditaria della quota di spettanza dell'attore.
Pertanto, la convenuta è tenuta a restituire alla comunione di la quota di ½ delle somme indebitamente utilizzate per i Pt_2
suddetti scopi personali, pari complessivamente a euro 3.485,00.
Con riferimento alla gestione del saldo attivo del conto corrente intestato alla de cuius successivamente all'apertura della successione, deve darsi atto che la convenuta ha specificamente allegato di aver utilizzato le somme giacenti per far fronte a spese immediatamente connesse all'eredità, analiticamente indicate e consistenti, in particolare: (i) nel pagamento dell'IMU mediante modello F24 per l'importo di euro 483,00; (ii) nel pagamento delle spese di trasporto in ambulanza per l'importo di euro 150,00; (iii)
nel pagamento di offerte religiose e spese cimiteriali per l'importo complessivo di euro 200,00; (iv) nel pagamento delle spese fotografiche per il cimitero per l'importo di euro 100,00; (v) nonché
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nella corresponsione in favore dell'attore della somma complessiva di euro 1.100,00, di cui euro 300,00 in contanti, a valere sul medesimo saldo.
La convenuta ha inoltre dedotto di aver trattenuto la residua somma di euro 567,00 quale provvista per eventuali spese impreviste connesse alla gestione dell'eredità.
Tali allegazioni, puntuali e circostanziate quanto alle singole voci di spesa e alla loro destinazione, non risultano essere state oggetto di specifica contestazione da parte dell'attore, il quale non ha dedotto né l'inesistenza delle spese indicate né un diverso impiego delle somme residue.
Ne consegue che deve ritenersi provato l'impiego delle somme per le spese sopra elencate, mentre, con riferimento alla somma di euro 567,00 trattenuta a titolo di provvista per imprevisti, non essendo emerso che la stessa sia stata successivamente utilizzata nell'interesse della comunione, tale importo deve considerarsi ancora parte del relictum e, pertanto, soggetto a restituzione.
Conseguentemente, la convenuta è tenuta a restituire all'attore la quota di un mezzo, pari a euro 283,50, quale metà della somma non spesa e trattenuta senza successiva destinazione a spese comuni.
È accolta, seppur nei limiti appresso indicati, la domanda dall'attore di rimborso della quota di sua spettanza (1/2) dei frutti civili prodotti dell'immobile comune in Palermo, via Dalmazia n. 8,
(censito al Catasto Fabbricati del Comune di Palermo al foglio 39,
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
particella 1147, subalterno 13) e del pertinenziale posto auto (piano cantinato adibito a parcheggio condominiale identificato al foglio 39
particella 1147 sub 16) goduti in via esclusiva soltanto dalla sorella convenuta dalla data di apertura della successione materna e sino all'attualità e ciò, si badi, quale ristoro della privazione del godimento "pro quota" e con decorrenza dalla data in cui il condividente escluso ha manifestato all'occupante la propria volontà di ottenerne il pagamento – ovvero a far data dall'inoltro della raccomandata del 19 dicembre 2020, con la quale
[...]
ha manifestato la propria volontà di conseguire i Parte_1
frutti del bene, e sino all'attualità (“l'uso esclusivo del bene comune da
parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non
è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari
che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed
inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente
quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli
altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in
maniera diretta e non gli sia stato concesso” (così, Cass. n. 2423/2015) e che “Se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne
permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso
comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante
avvicendamento; peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso
turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento
esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un
qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza
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all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari
che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un
vantaggio patrimoniale”(così, Cass. n. 24647/2010).
Sul punto, le valutazioni espresse dal CTU, arch. Persona_5
nella propria relazione dell'11 marzo 2025, devono ritenersi
[...]
convincenti ed esaustive, in quanto fondate su criteri estimativi oggettivamente controllabili, coerenti con i dati di mercato rilevati attraverso le fonti ufficiali (OMI e borsini immobiliari), nonché
adeguatamente calibrate sulle caratteristiche concrete del compendio immobiliare, comprensivo dell'unità abitativa e della pertinenza accessoria.
Il consulente ha inoltre motivatamente escluso l'applicazione di automatismi rivalutativi sganciati dal valore d'uso effettivamente percepibile, fornendo una ricostruzione attendibile e coerente dell'evoluzione del canone locativo nel tempo che ha dettagliato nell'allegato n. 8 alla sua relazione.
Sulla base dei valori locativi mensili accertati in CTU per i diversi periodi e, per il lasso temporale successivo al deposito della relazione, mediante proiezione tecnica fondata sull'ultimo valore locativo accertato (pari all'importo medio di euro 750,00 mensili cfr.
all. n. 8 relazione), deve ritenersi che il valore locativo complessivo dell'appartamento e del box pertinenziale, dal 19 dicembre 2020 alla data odierna (mesi 60), sia pari a euro 45.000,00.
Tale importo è stato determinato sommando i canoni mensili via via individuati dal CTU per ciascun periodo omogeneo, nonché
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mantenendo invariato il valore accertato per l'ultimo periodo, non avendo le parti fornito alcun elemento idoneo a dimostrare variazioni significative del mercato locativo intervenute successivamente al deposito della relazione.
Ne consegue che la convenuta, quale comproprietaria che ha goduto in via esclusiva del bene comune, è tenuta a rimborsare all'attore la quota di un mezzo dei frutti civili prodotti, pari a euro
22.500,00, trattandosi di importo corrispondente alla metà del valore locativo complessivo maturato nel periodo considerato.
A tale capitale vanno aggiunti gli interessi, in quanto richiesti dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio portante il n. R.G.
8055/2023, per come dettagliatamente calcolati dal CTU nell'allegato
8 alla propria relazione.
**********************************************
In tal modo regolati i rapporti di dare e avere fra i coeredi,
deve adesso esaminarsi l'autonoma domanda di scioglimento della comunione ereditaria di avente ad oggetto come Parte_2
detto (i) la quota di 4/6 dell'appartamento sito in Palermo, via
Dalmazia n. 8, (censito al Catasto Fabbricati del Comune di Palermo
al foglio 39, particella 1147, subalterno 13), nonché del relativo posto auto (essendo i restanti 2/6 già in comproprietà delle parti per successione del padre ); (ii) due fedi in oro, due Persona_1
candelabri e due piatti in argento.
Tale domanda va dichiarata improcedibile per le motivazioni appresso indicate.
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Ed invero, gli accertamenti tecnici espletati in corso di causa,
che il Tribunale ritiene pienamente convincenti ed esaustivi in quanto frutto di un'attività scientifica puntualmente motivata dal
CTU sotto il profilo teorico, fattuale e applicativo e non oggetto di specifiche contestazioni, hanno evidenziato che lo stato di fatto dell'immobile comune non è conforme alle risultanze catastali, con conseguente applicazione dell'art. 29, comma 1-bis, l. n. 52/1985
(come modificato dal D.L. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010), vigente dal 1° luglio 2010, e conseguente intrasferibilità inter vivos del bene.
Tale disposizione, come noto, prescrive a pena di nullità che gli atti tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento o lo scioglimento di comunioni su fabbricati esistenti contengano l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate e la dichiarazione di conformità allo stato di fatto, ovvero un'attestazione tecnica sostitutiva. Si tratta di una nullità formale, assoluta e imprescrittibile, sebbene sanabile alle condizioni di cui al comma 1-
ter, introdotto dal D.L. n. 50/2017, che si verifica per il solo difetto degli elementi prescritti e che, secondo consolidata giurisprudenza,
si estende anche agli atti giudiziali di trasferimento di diritti reali
(Cass. n. 17990/2016; Cass. n. 18043/2020; Cass. n. 2047/2024; Cass. n.
27531/2025), dovendosi ricordare che la divisione ereditaria ha natura costitutiva ed è qualificabile come atto inter vivos (Cass., Sez.
Un., n. 25021/2019).
Ne discende che la divisione è possibile solo ove i beni soddisfino le condizioni di commerciabilità prescritte dalla legge,
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con la conseguenza che, in difetto, essi sono destinati a permanere in comunione fino alla regolarizzazione dell'assetto catastale (Cass.
n. 18043/2020).
Ciò posto, l'individuazione dell'ambito applicativo dell'art. 29,
comma 1-bis, l. n. 52/1985 richiede, come chiarito dall' CP_4
(circolare n. 2 del 9 luglio 2010, prot. n. 3667), un'analisi
[...]
sistematica delle norme catastali che disciplinano l'obbligo di dichiarazione di variazione. In particolare, l'art. 17 del D.P.R. n.
1142/1949 prevede tale obbligo per le unità immobiliari ordinarie quando la variazione incida sulla consistenza, categoria o classe e dunque sulla rendita catastale, come nei casi di ristrutturazione,
ampliamento, frazionamento, cambio di destinazione d'uso o acquisizione di superfici accessorie, mentre restano irrilevanti le modifiche interne di minima entità; assumono invece rilievo catastale gli interventi comportanti una significativa redistribuzione degli spazi interni, la trasformazione di superfici accessorie o la realizzazione di nuovi servizi (cfr. Cass. n. 27531/2025; circolare cit.).
Alla luce di tale quadro normativo, deve concludersi che l'immobile relitto da è allo stato indivisibile, Parte_2
poiché il CTU ha accertato la presenza di difformità sostanziali rispetto alla planimetria catastale di impianto, consistenti nel cambio d'uso con ampliamento superficiale e volumetrico mediante chiusura parziale del balcone, nella realizzazione di verande,
nonché in una rilevante diversa distribuzione degli spazi interni,
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mediante spostamento di servizi igienici, demolizione e rimodulazione di pareti divisorie (cfr. p. 27 relazione).
Così, non avendo gli interessati specificamente sollecitato la divisione parziale della comunione relitta da Parte_2
(avente ad oggetto i beni mobili suindicati), la domanda va dichiarata integralmente improcedibile.
**********************************************
Tenuto, infine, conto della natura definitiva della sentenza,
occorre provvedere sulle spese dei giudizi riuniti: queste –
comprensive dei costi della C.T.U. già liquidati con separato decreto
– in considerazione dell'esito del giudizio (soccombenza reciproca),
sono integralmente compensate ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nei giudizi riuniti promossi da contro , ogni Parte_1 Controparte_1
diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita
DICHIARA aperta la successione legittima di
[...]
, nata a [...] il [...] e deceduta in Palermo Parte_2
il 17 giugno 2020.
DICHIARA che l'eredità della predetta si è devoluta per legge in favore dei figli e , in Parte_1 Controparte_1
parti uguali, ai sensi degli artt. 565 e 566 c.c.
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DICHIARA che l'asse ereditario relitto da , Parte_2
deceduta il 17 giugno 2020, è composto dai beni e dalle poste attive e passive come ricostruite in motivazione.
DICHIARA che deve imputare alla Parte_1
propria quota ereditaria, ai sensi degli artt. 737 ss. c.c., la somma complessiva di euro 26.319,08, quale valore delle liberalità ricevute da . Parte_2
DICHIARA che deve imputare alla propria Controparte_1
quota ereditaria, ai sensi degli artt. 737 ss. c.c., la somma complessiva di euro 36.831,06, quale valore delle liberalità e delle attribuzioni patrimoniali ricevute da , per come Parte_2
indicato in parte motiva
RIGETTA la domanda di collazione e di imputazione alla quota ereditaria di del valore del godimento Controparte_1
dell'immobile sito in Palermo, via Dalmazia n. 8, nonché delle spese condominiali sostenute da durante il periodo di Parte_2
godimento.
DICHIARA che deve imputare alla Parte_1
propria quota ereditaria la somma complessiva di euro 4.649,37 a titolo di spese funerarie e di imposte di successione sostenute da nell'interesse della comunione ereditaria. Controparte_1
CONDANNA a restituire a Controparte_1 Parte_1
la somma di euro 283,50, pari alla quota di un mezzo delle
[...]
somme trattenute e non spese del saldo attivo del conto corrente
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intestato alla de cuius successivamente all'apertura della successione.
CONDANNA a corrispondere a Controparte_1 [...]
, la somma di euro 22.500,00 per il godimento Parte_1
esclusivo dell'appartamento sito in Palermo, via Dalmazia n. 8, con annesso box pertinenziale, nel periodo compreso tra il dicembre
2020 e il dicembre 2025 oltre agli interessi nella misura calcolata dal
CTU nell'allegato 8 alla propria relazione.
DICHIARA che, allo stato, non può procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria di per le Parte_2
ragioni indicate in parte motiva.
Manda la cancelleria perché si comunichi.
Così deciso a Palermo, lì 27 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Stefano Sajeva
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO LE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del dott. Stefano
Sajeva, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.)
nelle cause riunite iscritte al numero 11516 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022 e al numero 8055 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023,
vertenti tra
, nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
) elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._1
dell'Avv. Migliore Sebastiano Luca, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Mancuso Francesca, giusta procura allegata alla citazione.
ATTORE
e
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
, nata a [...] il [...], Controparte_1
(C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo C.F._2
studio dell'Avv. Riccio Antonina, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
CONVENUTA
FATTI CONTROVERSI
Giudizio portante il n. R.G. 11516/2022
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 14
settembre 2022, allegava che: (i) in data 17 Parte_1
giugno 2020 era deceduta a Palermo, senza lasciare testamento, la madre , che lì era nata il [...]; (ii) che i Parte_2
chiamati alla successione di erano lui e la sorella Parte_2
(odierna convenuta) in ragione della quota di un mezzo ciascuno;
(iii) che alla data di apertura della successione, la de cuius risultava proprietaria, oltre che di alcuni preziosi (ovvero, fedi in oro,
candelabri e piatti in argento, orologi e gioielli) anche della quota di
4/6 dell'appartamento sito in Palermo, via Dalmazia n. 8, (censito al
Catasto Fabbricati del Comune di Palermo al foglio 39, particella
1147, subalterno 13), nonché del relativo posto auto (essendo i restanti 2/6 già in comproprietà delle parti per successione del padre ) e della quota di 1/8 dell'appartamento sito in Persona_1
Palermo, via Rosina Muzio Salvo n. 16 (censito al Catasto Fabbricati
del Comune di Palermo al foglio 120, particella 210, subalterno 7);
(iv) che la de cuius risultava altresì intestataria del conto corrente n.
000300703094 acceso presso Unicredit, agenzia di via Empedocle
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Restivo 14/20 di Palermo, sul quale veniva accreditata la pensione e addebitate le spese ordinarie, e che presentava, alla data del decesso, un saldo attivo di euro 2.586,16; (v) che sul predetto conto corrente risultava munita di delega di firma la convenuta, la quale aveva effettuato prelievi, emesso assegni ed aveva utilizzato la carta bancomat anche per scopi personali;
(vi) che la de cuius risultava beneficiaria in caso morte di due polizze assicurative intestate alla convenuta - stipulate con i cui premi mensili Controparte_2
venivano addebitati sul conto corrente materno per un importo complessivo di euro 17.250,00 – le quali risultavano essere state riscattate, rispettivamente in data 29 agosto 2014 e in data 1° luglio
2020; (vii) che a decorrere dal 14 marzo 2013, la de cuius aveva concesso in donazione alla convenuta il diritto di godere dell'appartamento sito in Palermo, via Dalmazia n. 8, e pur avendo preso in locazione un immobile limitrofo, aveva continuato a farsi carico del pagamento dell'IMU, della TARI e delle spese condominiali relative all'appartamento abitato dalla figlia;
(viii) che nonostante i tentativi di definizione bonaria della controversia,
anche mediante procedura di mediazione, le parti non avevano raggiunto un accordo sulla divisione dell'eredità.
Sulla scorta di tali premesse, l'attore chiedeva che si procedesse alla formazione della massa ereditaria, previa collazione e conferimento delle somme che assumeva essere state indebitamente acquisite dalla convenuta, e quindi alla divisione giudiziale dell'asse. In particolare, l'attore chiedeva che venissero
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ricompresi nell'asse ereditario, ovvero restituiti dalla convenuta, i seguenti importi: (i) euro 50.020,10, o quella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennità per l'occupazione dell'appartamento sito in Palermo, via Dalmazia n. 8, fg. 39, p.lla
1147, sub 13, e del relativo posto auto, limitatamente alla quota di
4/6 e per il periodo dal 14 marzo 2013 al giugno 2020; (ii) euro
6.804,03, a titolo di spese condominiali ordinarie relative al medesimo immobile sostenute dalla de cuius durante l'occupazione della convenuta;
(iii) euro 5.081,06, a titolo di TARI relativa al medesimo immobile e periodo, corrisposta con fondi della de cuius;
(iv) euro 10.000,00, a titolo di rimborso di un debito personale della convenuta nei confronti della cugina estinto Parte_3
mediante assegni e contanti tratti dal conto materno;
(v) euro
2.000,00, a titolo di spese legali personali della convenuta,
corrisposte all'Avv. Sparti Roberto con somme tratte dal conto materno;
(vi) euro 2.500,00, a titolo di somme versate al compagno mediante assegni negoziati sul conto materno;
Persona_2
(vii) euro 2.637,13, a titolo di quote condominiali relative all'immobile sito in Palermo, via Dante n. 58, residenza del compagno della convenuta;
(viii) euro 1.833,76, a titolo di canoni di locazione del medesimo immobile, sostenuti con fondi della de
cuius; (ix) euro 2.500,00 a titolo di donazione diretta ricevuta dalla convenuta mediante assegno postale;
(xi) euro 3.113,74, a titolo di spese personali sostenute dalla convenuta mediante utilizzo del bancomat della de cuius;
(xii) euro 17.250,00, a titolo di premi
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assicurativi delle polizze vita addebitati sul conto corrente della de cuius e ritenute intestate alla convenuta.
Con comparsa depositata il 25 novembre 2024 si costituiva,
la quale non si opponeva alla divisione, ma Controparte_1
contestava le deduzioni dell'attore e, in particolare, replicava: (i)
che, sebbene fosse munita di delega sul conto corrente Unicredit
intestato alla madre, l'utilizzo della carta bancomat era avvenuto sempre su richiesta della de cuius, e tutte le somme prelevate erano state destinate al soddisfacimento dei suoi bisogni;
(ii) che gli oggetti preziosi della famiglia, ad eccezione della fede del padre,
erano stati già divisi tra i figli alla morte di quest'ultimo, avvenuta nell'anno 2000, mentre il mobilio e le suppellettili dell'abitazione materna erano stati dismessi su indicazione della stessa de cuius,
non avendo l'attore manifestato interesse a riceverli;
(iii) che le somme pagate dalla madre a e all'Avv. Sparti Parte_3
Roberto per estinguere i suoi debiti erano state integralmente restituite alla de cuius in contanti e, in ogni caso, non potevano qualificarsi come donazioni soggette a collazione;
(iv) che gli importi dei premi effettivamente versati dalla de cuius per le polizze assicurative stipulate con erano inferiori a quelli CP_2
indicati dall'attore e che, in ogni caso, non potevano rientrare nella massa ereditaria, trattandosi di attribuzioni estranee alla successione;
(v) che il godimento esclusivo dell'appartamento sito in Palermo, via Dalmazia n. 8, era avvenuto per espressa volontà
della madre, al fine di consentirle una maggiore assistenza e una
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più agevole cura quotidiana e comunque non era stata mai avversato dall'attore; (vi) che le spese sostenute dalla de cuius per il pagamento del canone della locazione di un distinto alloggio o per il pagamento delle imposte sull'immobile non potevano essere considerate diminuzioni patrimoniali;
(vii) che la de cuius, nel corso degli anni, aveva effettuato numerose e costanti liberalità in favore dell'attore, sia mediante elargizioni dirette di denaro, sia mediante il pagamento delle spese universitarie del nipote, nonché attraverso erogazioni mensili continuative sino al decesso;
(viii) di aver sostenuto spese rilevanti in relazione all'eredità, tra cui spese di ristrutturazione dell'immobile di via Dalmazia, spese condominiali straordinarie, spese funerarie e spese di successione, nonché
ulteriori esborsi sostenuti dopo l'apertura della successione, che chiedeva fossero considerate nella determinazione delle rispettive quote.
Giudizio portante il n. R.G. 8055/2023
Con atto di citazione, ritualmente notificato il 12 giugno 2023,
il predetto attore ha vocato in separato giudizio , Controparte_1
allegando di essere titolare della quota di ½ indiviso della proprietà
dell'appartamento ubicato in Palermo, via Dalmazia n. 8, con il pertinenziale e allegando che lo stesso era occupato dal luglio 2020
dalla sorella e chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento dell'indennità di occupazione sino all'attualità che quantificava,
dalla data di inoltro della richiesta di pagamento e sino alla data dell'istaurazione del giudizio, in € 16.176,00.
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Con tempestiva comparsa si costituiva nel suddetto giudizio
, la quale resisteva alla domanda contestando la Controparte_1
misura dell'indennità e sollecitava preliminarmente la riunione del giudizio a quello di più antica iscrizione portante il numero di R.G.
11516/2022.
******************************
Le suddette cause, riunite con provvedimento dell'11
dicembre 2023, una volta fallite le trattative di bonario componimento avviate su impulso del Tribunale, erano istruite mediante espletamento dell'interrogatorio formale dell'attore e della convenuta, escussione dei testi e Parte_3 Tes_1
, ordine di esibizione e a mezzo di CTU, ed erano trattenute
[...]
in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27
novembre 2025 sulle conclusioni precisate oralmente dai difensori delle parti.
MERITO DELLA LITE
Le domande attoree sono accolte nei limiti appresso indicati.
Al riguardo va rilevato, in primo luogo, che poiché il
Giudicante è investito della cognizione piena dell'intera causa,
occorre procedere alle declaratorie preliminari imposte dall'ordine di pregiudizialità, dichiarando, all'uopo, aperta la successione di
, che era nata a [...] il [...] ed ivi è Parte_2
deceduta il 17-6-2020.
In assenza di disposizioni di ultima volontà, la successione
è disciplinata dall'art. 566 c.c., sicché va dichiarato Parte_2
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che l'eredità dalla stessa relitta, costituita dal patrimonio appresso indicato, si è devoluta, per legge, in favore dei figli Parte_1
e , in misura uguale fra loro.
[...] Controparte_1
Va aggiunto, inoltre, che i suddetti chiamati hanno accettato per facta concludentia (art. 472 c.c.) l'eredità relitta dalla genitrice alienando - con contratto di compravendita del 31/01/2024 in notaio rep. 892 - la quota di 1/8 dell'appartamento sito Persona_3
in Palermo, via Rosina Muzio Salvo 16, in catasto al fg. 120 p.lla 210
sub 7 che si iscriveva, è pacifico, nel suo relictum.
Ciò premesso, con riguardo alla sussistenza del diritto alla divisione giudiziale tra i coeredi, parti dell'odierno giudizio, si deve adesso precisare che l'eredità relitta da , secondo la Parte_2
prospettazione delle parti, ha ad oggetto:
(i) la quota di 4/6 dell'appartamento sito in Palermo, via
Dalmazia n. 8, (censito al Catasto Fabbricati del Comune di Palermo
al foglio 39, particella 1147, subalterno 13), nonché del relativo posto auto (essendo i restanti 2/6 già in comproprietà delle parti per successione del padre ) acquistato dalla de cuius in Persona_1
comunione legale con il coniuge premortole con contratto di compravendita del 06/09/1991 in notaio Persona_4
(rep.20078 racc. 4250) ivi registrato il 25/09/1991 al n.10914/IV e trascritto a Palermo il 12/09/1991 ai nn.39491/30194);
(ii) il saldo attivo del conto corrente n. 000300703094 acceso presso Unicredit intestato alla de cuius, che era pari, alla data di apertura della sua successione, a euro 2.586,16;
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(iii) due fedi in oro, due candelabri e due piatti in argento.
Prima di affrontare la domanda di divisione, occorre esaminare le autonome (cfr. Cass. n. 15182/2019) domande di rendiconto reciprocamente spiegate dalle parti in relazione alla gestione delle risorse patrimoniali facenti capo a Parte_2
nel periodo anteriore all'apertura della sua successione, nonché le questioni conseguenti concernenti la corretta ricostruzione della massa ereditaria.
In tale prospettiva, si impone una puntuale verifica, in fatto,
dell'esistenza di eventuali liberalità che la de cuius abbia posto in essere nel corso della propria vita in favore dei coeredi, al fine di stabilire se e in quale misura tali attribuzioni siano soggette a collazione ai sensi degli artt. 737 ss. c.c., ovvero se, per la loro natura e per la causa concreta che le sorregge, debbano ritenersi estranee al meccanismo riequilibratore proprio dell'istituto, dovendosi al riguardo rilevare che, per pacifico indirizzo, una volta allegato e provato il fatto storico della esistenza di una donazione, la collazione non richiede una domanda di parte, perché l'effetto del conferimento è automatico all'apertura della successione (Cass. n.
13385/2011).
Parimenti, deve essere accertata l'eventuale sussistenza di crediti vantati dai coeredi nei confronti della de cuius e viceversa, o ancora l'esistenza di ulteriori crediti sorti in dipendenza del rapporto di comunione ereditaria, con particolare riferimento agli esborsi effettuati nell'interesse dell'eredità o in luogo degli altri
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partecipanti. Soltanto all'esito di tale analitica ricostruzione sarà
possibile determinare correttamente la composizione dell'asse ereditario, individuare le poste attive e passive rilevanti ai fini divisionali e procedere, quindi, alla formazione delle quote spettanti ai coeredi.
Ciò posto, deve rilevarsi che risulta documentalmente provato come la de cuius abbia effettuato, in favore dell'attore, bonifici per complessivi € 10.619,08 (doc. 5, all. citazione).
È parimenti pacifico, perché comprovato documentalmente,
che dal 2011 al 2018 la de cuius ha intrattenuto presso CP_3
– Palermo 1, Filiale n. 43058 – il conto corrente n. 70734710,
cointestato con l'attore (doc. 17, all. citazione).
Dalla documentazione bancaria prodotta dallo stesso attore emerge che su detto conto venivano versate periodicamente somme di pertinenza della de cuius e che, a partire dalla fine del 2013,
l'attore ha proceduto a prelievi e/o utilizzi saltuari di tali giacenze per un importo complessivo pari a € 15.700,00, somme delle quali egli ha tratto diretto vantaggio patrimoniale (doc. 17, all. citazione).
Risulta, altresì, che l'importo di € 5.000,00, prelevato dalla de cuius in data 5.11.2012, è stato dalla stessa versato sul distinto conto corrente Unicredit n. 000300703094 (doc. 17 e doc. 5c, all. citazione),
con conseguente esclusione di tale somma dal novero delle utilità
percepite dall'attore.
Tali attribuzioni patrimoniali in favore dell'attore, da lui ammesse e analiticamete documentate, costituiscono liberalità,
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come tali soggette all'obbligo di collazione, ai sensi dell'art. 737 e ss.
c.c.
Ne consegue che l'attore è tenuto a conferire in collazione l'importo complessivo di € 26.319,08 da lui ricevuto e utilizzato,
come sopra analiticamente indicato.
Di converso, non sono assoggettabili a collazione le liberalità
effettuate dalla de cuius in favore del nipote, figlio dell'attore.
La disposizione di cui all'art. 739 c.c., infatti, esclude espressamente dall'obbligo di conferimento le donazioni compiute a beneficio di soggetti diversi dai coeredi.
Nel caso di specie, le attribuzioni patrimoniali dedotte —
consistenti nel pagamento di spese universitarie e in ulteriori elargizioni — risultano essere state eseguite direttamente in favore del nipote, il quale non rivestiva la qualità di coerede al momento dell'apertura della successione. Tali liberalità restano pertanto estranee al meccanismo della collazione, non incidendo sulla determinazione dell'asse ereditario, né sull'equilibrio delle quote tra i coeredi.
Una volta ricostruite le liberalità ricevute dall'attore, occorre procedere all'esame di quelle che, secondo la sua prospettazione,
sarebbero state ricevute dalla convenuta.
In tale prospettiva, viene anzitutto in rilievo la somma di €
2.500,00, pacificamente trasferita dalla de cuius alla convenuta mediante assegno postale del 5 maggio 2011, a titolo di donazione
(cfr. all. 16 alla citazione).
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Accanto a tale attribuzione, assumono poi rilievo i premi versati per le polizze assicurative n. 2013109, denominata
“Scacciapensieri”, e n. 7379557, denominata “Uniplan Bonus”,
entrambe intestate dalla de cuius alla convenuta: la prima riscattata in data 29 agosto 2014, la seconda in data 1° luglio 2020, come dalla stessa convenuta confermato in sede di interrogatorio formale (cfr.
verbale d'udienza del 2 luglio 2024, cap. 2).
In relazione a tali rapporti assicurativi, dalla documentazione prodotta dall'attore a corredo della citazione risulta comprovato che, per il pagamento dei relativi premi, sono stati effettuati versamenti periodici di € 150,00 dal marzo 2010 al giugno 2020, per un importo complessivo pari a € 17.250,00, di cui € 9.150,00 riferibili alla polizza n. 2013109 “Scacciapensieri” (premi addebitati da gennaio 2010 a luglio 2014) ed € 8.100,00 riferibili alla polizza n.
7379557 “Uniplan Bonus” (premi addebitati da ottobre 2014 a giugno 2020), come emerge dagli estratti conto allegati sub nn. 5 a–
m alla citazione.
Anche tali somme come è noto dovranno essere portate in collazione per imputazione dalla convenuta ai sensi del chiaro disposto dell'art. 741 c.c.
Ulteriormente, l'attore ha allegato e documentato che la de cuius avrebbe fornito alla convenuta la provvista necessaria per l'estinzione di debiti di quest'ultima nei confronti di terzi, ed in particolare:
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(i) la somma di € 10.000,00, dovuta alla cugina Parte_3
, mediante dodici assegni negoziati sul conto corrente della
[...]
de cuius e regolarmente incassati dalla beneficiaria (cfr. all. 10
citazione);
(ii) la somma di € 2.000,00, dovuta all'Avv. Sparti Roberto a titolo di spese legali, mediante assegno tratto sul medesimo conto e ritualmente incassato dal beneficiario (cfr. all. 12 citazione).
A fronte di tali allegazioni, non ha contestato Controparte_1
di aver ricevuto le suddette somme dalla madre, deducendo tuttavia di averle integralmente restituite prima dell'apertura della successione. Tale fatto storico, però, non risulta dimostrato, non avendo l'interessata prodotto alcuna quietanza attestante l'estinzione del debito, né emergendo idonei elementi di riscontro dall'escussione della teste la quale ha dichiarato di non Parte_3
sapere se e con quali modalità le somme fossero state restituite (cfr.
verbale d'udienza del 2 luglio 2024).
Da ciò consegue che, sempre ai sensi dell'art. 741 c.c., anche tali suddette somme dovranno essere imputate dalla beneficiaria alla propria quota ereditaria.
Diverso è invece il regime dell'atto con cui ha Parte_2
concesso alla convenuta, dal 13 marzo 2013 e sino al proprio decesso, il godimento esclusivo della quota di sua spettanza (4/6
indivisi) dell'appartamento sito in Palermo, via Dalmazia n. 8,
censito al Catasto Fabbricati del Comune di Palermo al foglio 39,
particella 1147, subalterno 13, nonché del relativo posto auto
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pertinenziale. Tale attribuzione non può qualificarsi come liberalità
non donativa, né può, pertanto, essere assoggettata al regime della collazione. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale,
infatti, «in tema di divisione ereditaria, il godimento a titolo gratuito di un
immobile concesso durante la propria vita dal de cuius a uno degli eredi, da
inquadrarsi necessariamente nel contratto di comodato, non è qualificabile
come donazione soggetta a collazione, atteso che l'utilità per il comodatario
consiste nell'uso personale, gratuito e temporaneo della cosa, essendo insito
nello schema causale del contratto l'obbligo di restituzione» (Cass. n.
27259/2017). Così, poiché l'atto in questione non realizza un trasferimento di ricchezza, né una definitiva perdita patrimoniale in capo alla de cuius, traducendosi nella mera messa a disposizione del bene per un utilizzo temporaneo e strumentale di un proprio stretto familiare, destinato a cessare senza effetti acquisitivi stabili e diretto comunque a soddisfare anche un interesse egoistico personale del disponente, va escluso che tale situazione sia riconducibile a una liberalità rilevante ai fini della collazione.
Va ancore precisato che non sussiste, in capo alla convenuta,
l'obbligo di imputare alla propria quota, ai sensi dell'art. 741 c.c., le somme corrisposte dalla de cuius a titolo di oneri condominiali ordinari (€ 6.804,03), riferibili al suddetto immobile e maturate nel periodo di godimento gratuito. A tal fine sarebbe stato infatti necessario dimostrare che il contratto di comodato prevedesse espressamente l'assunzione di tali spese da parte della comodataria,
le quali — ai sensi dell'art. 1123 c.c. — gravano su ciascun
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comproprietario in proporzione della rispettiva quota. Una simile pattuizione, pur essendo pienamente compatibile con la causa gratuita del comodato, ha carattere meramente eventuale, non rientrando tra gli elementi essenziali o naturali del tipo contrattuale.
Per le medesime ragioni, deve riconoscersi alla convenuta il diritto al rimborso della quota di ½ delle spese sostenute per oneri condominiali straordinari relative al medesimo immobile, dal 2014
al marzo 2022, per un importo complessivo di € 4.211,14, come documentalmente provato (cfr. all. 4 comparsa).
In mancanza di una diversa pattuizione contrattuale —
anch'essa astrattamente compatibile con la natura gratuita del comodato, ma che avrebbe dovuto essere dimostrata da chi ne invoca l'efficacia — il comodatario è infatti tenuto unicamente a sopportare le spese necessarie per servirsi della cosa e quelle di manutenzione ordinaria (art. 1808 c.c.), mentre per gli oneri condominiali continua ad applicarsi il regime dettato dagli artt.
1123 ss. c.c.
Sempre in applicazione dei medesimi principi, la convenuta non può invece pretendere la restituzione dei costi relativi alle opere di ristrutturazione dell'appartamento sito in Palermo, via
Dalmazia n. 8, quantificati in € 16.752,00. Il comodatario ha infatti diritto al rimborso delle spese sostenute per la conservazione della cosa solo ove esse siano necessarie e urgenti, restando escluse tanto le spese straordinarie finalizzate a migliorare il godimento del bene quanto quelle relative alle addizioni, non rivestendo egli né la
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qualità di possessore ai sensi dell'art. 1150 c.c., né quella di terzo ai sensi dell'art. 936 c.c.
Diversamente, la convenuta è tenuta a imputare alla propria quota, ai sensi dell'art. 741 c.c., le somme pagate dalla de cuius a titolo di TARI (€ 5.081,06), riferite al medesimo immobile e maturate nel periodo di godimento, poiché soggetto passivo dell'obbligazione tributaria è chiunque detenga o possieda locali suscettibili di produrre rifiuti (cfr. art. 1, co. 639 ss., L. n. 147/2013).
Va infine riconosciuto alla convenuta il diritto al rimborso della quota di ½ delle spese funerarie (€ 3.836,32) e delle imposte di successione (€ 1.626,11), dalla stessa sostenute nell'interesse della comunione, somme che l'attore è tenuto a imputare alla propria quota ai sensi degli artt. 723 e 724, comma 2, c.c.
Deve adesso essere esaminata la domanda di rendiconto proposta dall'attore in relazione alla gestione del conto corrente n.
000300703094, intestato alla de cuius e acceso presso Unicredit,
agenzia di via Empedocle Restivo 14/20 di Palermo, sul quale è
pacifico che la convenuta operasse in forza di apposita delega conferitale dalla madre.
L'attore ha contestato alla convenuta una serie di specifici atti dispositivi, assumendo che gli stessi siano stati compiuti utilizzando somme appartenenti alla de cuius per finalità estranee all'interesse di quest'ultima e, segnatamente:
(i) il trasferimento in favore del compagno della convenuta,
della somma complessiva di euro 2.500,00, Persona_2
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mediante due assegni negoziati sul conto materno (assegno n.
8013457705-06 del 30 aprile 2010 di euro 1.500,00 e assegno n.
3617930507-09 del 17 agosto 2012 di euro 1.000,00; cfr. all. 13
citazione);
(ii) il pagamento, sempre nell'interesse del medesimo soggetto e con assegni tratti sul conto della de cuius, della somma complessiva di euro 2.637,13 a titolo di quote condominiali relative all'immobile sito in Palermo, via Dante n. 58, da questi abitato (cfr.
all. 9 e 14 citazione);
(iii) il pagamento, con le medesime modalità, dell'ulteriore somma di euro 1.833,76 a titolo di canoni di locazione del predetto immobile;
(iv) l'impiego della somma complessiva di euro 3.113,74 per spese che l'attore ha ritenuto non coerenti con il tenore di vita della de cuius.
Ebbene, quanto a quest'ultima voce, deve rilevarsi che la contestazione, per la sua evidente genericità, non è idonea a fondare un obbligo di puntuale giustificazione in capo alla convenuta, non emergendo elementi sufficienti per escludere che tali esborsi –
peraltro di importo contenuto e riferiti a un arco temporale molto ampio – siano stati sostenuti nell'interesse della de cuius per soddisfare esigenze ordinarie e minute della vita quotidiana.
Diversamente, la documentazione prodotta dall'attore dimostra che tutti i restanti atti dispositivi sopra indicati erano oggettivamente funzionali a soddisfare interessi personali della
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convenuta o del suo compagno, risultando del tutto estranei ai bisogni della de cuius. La convenuta, pur non contestando l'avvenuta esecuzione di tali operazioni, non ha fornito prova di aver restituito alla madre le somme utilizzate, né ha offerto giustificazioni alternative attendibili idonee a ricondurre tali esborsi nell'alveo dell'interesse della de cuius.
Ne consegue che, una volta accertato che tali somme sono state prelevate dal conto della de cuius in forza della delega conferita alla convenuta e utilizzate per fini personali di quest'ultima, deve ritenersi sussistente l'obbligo di restituzione alla comunione ereditaria della quota di spettanza dell'attore.
Pertanto, la convenuta è tenuta a restituire alla comunione di la quota di ½ delle somme indebitamente utilizzate per i Pt_2
suddetti scopi personali, pari complessivamente a euro 3.485,00.
Con riferimento alla gestione del saldo attivo del conto corrente intestato alla de cuius successivamente all'apertura della successione, deve darsi atto che la convenuta ha specificamente allegato di aver utilizzato le somme giacenti per far fronte a spese immediatamente connesse all'eredità, analiticamente indicate e consistenti, in particolare: (i) nel pagamento dell'IMU mediante modello F24 per l'importo di euro 483,00; (ii) nel pagamento delle spese di trasporto in ambulanza per l'importo di euro 150,00; (iii)
nel pagamento di offerte religiose e spese cimiteriali per l'importo complessivo di euro 200,00; (iv) nel pagamento delle spese fotografiche per il cimitero per l'importo di euro 100,00; (v) nonché
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nella corresponsione in favore dell'attore della somma complessiva di euro 1.100,00, di cui euro 300,00 in contanti, a valere sul medesimo saldo.
La convenuta ha inoltre dedotto di aver trattenuto la residua somma di euro 567,00 quale provvista per eventuali spese impreviste connesse alla gestione dell'eredità.
Tali allegazioni, puntuali e circostanziate quanto alle singole voci di spesa e alla loro destinazione, non risultano essere state oggetto di specifica contestazione da parte dell'attore, il quale non ha dedotto né l'inesistenza delle spese indicate né un diverso impiego delle somme residue.
Ne consegue che deve ritenersi provato l'impiego delle somme per le spese sopra elencate, mentre, con riferimento alla somma di euro 567,00 trattenuta a titolo di provvista per imprevisti, non essendo emerso che la stessa sia stata successivamente utilizzata nell'interesse della comunione, tale importo deve considerarsi ancora parte del relictum e, pertanto, soggetto a restituzione.
Conseguentemente, la convenuta è tenuta a restituire all'attore la quota di un mezzo, pari a euro 283,50, quale metà della somma non spesa e trattenuta senza successiva destinazione a spese comuni.
È accolta, seppur nei limiti appresso indicati, la domanda dall'attore di rimborso della quota di sua spettanza (1/2) dei frutti civili prodotti dell'immobile comune in Palermo, via Dalmazia n. 8,
(censito al Catasto Fabbricati del Comune di Palermo al foglio 39,
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particella 1147, subalterno 13) e del pertinenziale posto auto (piano cantinato adibito a parcheggio condominiale identificato al foglio 39
particella 1147 sub 16) goduti in via esclusiva soltanto dalla sorella convenuta dalla data di apertura della successione materna e sino all'attualità e ciò, si badi, quale ristoro della privazione del godimento "pro quota" e con decorrenza dalla data in cui il condividente escluso ha manifestato all'occupante la propria volontà di ottenerne il pagamento – ovvero a far data dall'inoltro della raccomandata del 19 dicembre 2020, con la quale
[...]
ha manifestato la propria volontà di conseguire i Parte_1
frutti del bene, e sino all'attualità (“l'uso esclusivo del bene comune da
parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non
è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari
che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed
inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente
quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli
altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in
maniera diretta e non gli sia stato concesso” (così, Cass. n. 2423/2015) e che “Se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne
permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso
comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante
avvicendamento; peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso
turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento
esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un
qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza
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all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari
che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un
vantaggio patrimoniale”(così, Cass. n. 24647/2010).
Sul punto, le valutazioni espresse dal CTU, arch. Persona_5
nella propria relazione dell'11 marzo 2025, devono ritenersi
[...]
convincenti ed esaustive, in quanto fondate su criteri estimativi oggettivamente controllabili, coerenti con i dati di mercato rilevati attraverso le fonti ufficiali (OMI e borsini immobiliari), nonché
adeguatamente calibrate sulle caratteristiche concrete del compendio immobiliare, comprensivo dell'unità abitativa e della pertinenza accessoria.
Il consulente ha inoltre motivatamente escluso l'applicazione di automatismi rivalutativi sganciati dal valore d'uso effettivamente percepibile, fornendo una ricostruzione attendibile e coerente dell'evoluzione del canone locativo nel tempo che ha dettagliato nell'allegato n. 8 alla sua relazione.
Sulla base dei valori locativi mensili accertati in CTU per i diversi periodi e, per il lasso temporale successivo al deposito della relazione, mediante proiezione tecnica fondata sull'ultimo valore locativo accertato (pari all'importo medio di euro 750,00 mensili cfr.
all. n. 8 relazione), deve ritenersi che il valore locativo complessivo dell'appartamento e del box pertinenziale, dal 19 dicembre 2020 alla data odierna (mesi 60), sia pari a euro 45.000,00.
Tale importo è stato determinato sommando i canoni mensili via via individuati dal CTU per ciascun periodo omogeneo, nonché
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mantenendo invariato il valore accertato per l'ultimo periodo, non avendo le parti fornito alcun elemento idoneo a dimostrare variazioni significative del mercato locativo intervenute successivamente al deposito della relazione.
Ne consegue che la convenuta, quale comproprietaria che ha goduto in via esclusiva del bene comune, è tenuta a rimborsare all'attore la quota di un mezzo dei frutti civili prodotti, pari a euro
22.500,00, trattandosi di importo corrispondente alla metà del valore locativo complessivo maturato nel periodo considerato.
A tale capitale vanno aggiunti gli interessi, in quanto richiesti dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio portante il n. R.G.
8055/2023, per come dettagliatamente calcolati dal CTU nell'allegato
8 alla propria relazione.
**********************************************
In tal modo regolati i rapporti di dare e avere fra i coeredi,
deve adesso esaminarsi l'autonoma domanda di scioglimento della comunione ereditaria di avente ad oggetto come Parte_2
detto (i) la quota di 4/6 dell'appartamento sito in Palermo, via
Dalmazia n. 8, (censito al Catasto Fabbricati del Comune di Palermo
al foglio 39, particella 1147, subalterno 13), nonché del relativo posto auto (essendo i restanti 2/6 già in comproprietà delle parti per successione del padre ); (ii) due fedi in oro, due Persona_1
candelabri e due piatti in argento.
Tale domanda va dichiarata improcedibile per le motivazioni appresso indicate.
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Ed invero, gli accertamenti tecnici espletati in corso di causa,
che il Tribunale ritiene pienamente convincenti ed esaustivi in quanto frutto di un'attività scientifica puntualmente motivata dal
CTU sotto il profilo teorico, fattuale e applicativo e non oggetto di specifiche contestazioni, hanno evidenziato che lo stato di fatto dell'immobile comune non è conforme alle risultanze catastali, con conseguente applicazione dell'art. 29, comma 1-bis, l. n. 52/1985
(come modificato dal D.L. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010), vigente dal 1° luglio 2010, e conseguente intrasferibilità inter vivos del bene.
Tale disposizione, come noto, prescrive a pena di nullità che gli atti tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento o lo scioglimento di comunioni su fabbricati esistenti contengano l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate e la dichiarazione di conformità allo stato di fatto, ovvero un'attestazione tecnica sostitutiva. Si tratta di una nullità formale, assoluta e imprescrittibile, sebbene sanabile alle condizioni di cui al comma 1-
ter, introdotto dal D.L. n. 50/2017, che si verifica per il solo difetto degli elementi prescritti e che, secondo consolidata giurisprudenza,
si estende anche agli atti giudiziali di trasferimento di diritti reali
(Cass. n. 17990/2016; Cass. n. 18043/2020; Cass. n. 2047/2024; Cass. n.
27531/2025), dovendosi ricordare che la divisione ereditaria ha natura costitutiva ed è qualificabile come atto inter vivos (Cass., Sez.
Un., n. 25021/2019).
Ne discende che la divisione è possibile solo ove i beni soddisfino le condizioni di commerciabilità prescritte dalla legge,
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con la conseguenza che, in difetto, essi sono destinati a permanere in comunione fino alla regolarizzazione dell'assetto catastale (Cass.
n. 18043/2020).
Ciò posto, l'individuazione dell'ambito applicativo dell'art. 29,
comma 1-bis, l. n. 52/1985 richiede, come chiarito dall' CP_4
(circolare n. 2 del 9 luglio 2010, prot. n. 3667), un'analisi
[...]
sistematica delle norme catastali che disciplinano l'obbligo di dichiarazione di variazione. In particolare, l'art. 17 del D.P.R. n.
1142/1949 prevede tale obbligo per le unità immobiliari ordinarie quando la variazione incida sulla consistenza, categoria o classe e dunque sulla rendita catastale, come nei casi di ristrutturazione,
ampliamento, frazionamento, cambio di destinazione d'uso o acquisizione di superfici accessorie, mentre restano irrilevanti le modifiche interne di minima entità; assumono invece rilievo catastale gli interventi comportanti una significativa redistribuzione degli spazi interni, la trasformazione di superfici accessorie o la realizzazione di nuovi servizi (cfr. Cass. n. 27531/2025; circolare cit.).
Alla luce di tale quadro normativo, deve concludersi che l'immobile relitto da è allo stato indivisibile, Parte_2
poiché il CTU ha accertato la presenza di difformità sostanziali rispetto alla planimetria catastale di impianto, consistenti nel cambio d'uso con ampliamento superficiale e volumetrico mediante chiusura parziale del balcone, nella realizzazione di verande,
nonché in una rilevante diversa distribuzione degli spazi interni,
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mediante spostamento di servizi igienici, demolizione e rimodulazione di pareti divisorie (cfr. p. 27 relazione).
Così, non avendo gli interessati specificamente sollecitato la divisione parziale della comunione relitta da Parte_2
(avente ad oggetto i beni mobili suindicati), la domanda va dichiarata integralmente improcedibile.
**********************************************
Tenuto, infine, conto della natura definitiva della sentenza,
occorre provvedere sulle spese dei giudizi riuniti: queste –
comprensive dei costi della C.T.U. già liquidati con separato decreto
– in considerazione dell'esito del giudizio (soccombenza reciproca),
sono integralmente compensate ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nei giudizi riuniti promossi da contro , ogni Parte_1 Controparte_1
diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita
DICHIARA aperta la successione legittima di
[...]
, nata a [...] il [...] e deceduta in Palermo Parte_2
il 17 giugno 2020.
DICHIARA che l'eredità della predetta si è devoluta per legge in favore dei figli e , in Parte_1 Controparte_1
parti uguali, ai sensi degli artt. 565 e 566 c.c.
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DICHIARA che l'asse ereditario relitto da , Parte_2
deceduta il 17 giugno 2020, è composto dai beni e dalle poste attive e passive come ricostruite in motivazione.
DICHIARA che deve imputare alla Parte_1
propria quota ereditaria, ai sensi degli artt. 737 ss. c.c., la somma complessiva di euro 26.319,08, quale valore delle liberalità ricevute da . Parte_2
DICHIARA che deve imputare alla propria Controparte_1
quota ereditaria, ai sensi degli artt. 737 ss. c.c., la somma complessiva di euro 36.831,06, quale valore delle liberalità e delle attribuzioni patrimoniali ricevute da , per come Parte_2
indicato in parte motiva
RIGETTA la domanda di collazione e di imputazione alla quota ereditaria di del valore del godimento Controparte_1
dell'immobile sito in Palermo, via Dalmazia n. 8, nonché delle spese condominiali sostenute da durante il periodo di Parte_2
godimento.
DICHIARA che deve imputare alla Parte_1
propria quota ereditaria la somma complessiva di euro 4.649,37 a titolo di spese funerarie e di imposte di successione sostenute da nell'interesse della comunione ereditaria. Controparte_1
CONDANNA a restituire a Controparte_1 Parte_1
la somma di euro 283,50, pari alla quota di un mezzo delle
[...]
somme trattenute e non spese del saldo attivo del conto corrente
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intestato alla de cuius successivamente all'apertura della successione.
CONDANNA a corrispondere a Controparte_1 [...]
, la somma di euro 22.500,00 per il godimento Parte_1
esclusivo dell'appartamento sito in Palermo, via Dalmazia n. 8, con annesso box pertinenziale, nel periodo compreso tra il dicembre
2020 e il dicembre 2025 oltre agli interessi nella misura calcolata dal
CTU nell'allegato 8 alla propria relazione.
DICHIARA che, allo stato, non può procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria di per le Parte_2
ragioni indicate in parte motiva.
Manda la cancelleria perché si comunichi.
Così deciso a Palermo, lì 27 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Stefano Sajeva
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