Sentenza breve 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 26/11/2025, n. 21212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21212 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21212/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12904/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12904 del 2025, proposto da
LE IE ed ON CO con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avvocati Sandro Folgarelli e Massimo Iannetti che li rappresentano e difendono nel presente giudizio
contro
- ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avvocata Valentina Antonelli che la rappresenta e difende nel presente giudizio
- CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avvocata Aspasia Pangallozzi che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale repertorio CI/2353/2025 e prot. CI/168326/2025 datata 31/07/2025 con cui Roma Capitale ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il dott. LA NC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell’art. 60 cpa:
Considerato che:
- parte ricorrente impugna la determinazione dirigenziale repertorio CI/2353/2025 e prot. CI/168326/2025 datata 31/07/2025 con cui Roma Capitale, ai sensi degli artt. 33 d.p.r. n. 380/01 e 16 l.r. n. 15/08, ha ordinato la demolizione delle seguenti opere, abusive in quanto realizzate in difformità dai titoli edilizi ivi indicati (concessioni edilizie in sanatoria n. 332682 e n. 332683, entrambe del 30/05/06, e domanda di concessione in sanatoria n. 59065 del 01/03/95):
a) sul lastrico due locali rispettivamente di 3 mq e 60 mq.;
b) copertura a falda inclinata di circa 20 mq. della porzione di lastrico solare posta in adiacenza ad uno dei due manufatti di cui sub a);c) tettoia di mt. 1,5 x 8 a copertura del balcone del primo piano;
d) diversa distribuzione degli interni dell’unità immobiliare sub 2 e parziale accorpamento della stessa con il sub 501 con modifica degli ingressi;
e) altri due locali di mq. 18 e mq. 3,60 adibiti a deposito;
f) box di struttura metallica di 18 mq. adibito a deposito;
g) modifica del prospetto realizzata attraverso l’innalzamento di pareti;
- con una serie di censure, tra loro connesse, parte ricorrente prospetta la perdurante vigenza della scia in sanatoria presentata nel 2022, come risulterebbe dalla schermata dello Sportello Unico Edilizia Telematico (SUET) del sito ufficiale di Roma Capitale, la mancata valutazione della memoria endoprocedimentale depositata il 14/07/25 a seguito della nota di Roma Capitale del 04/07/25 e, in ogni caso, l’avvenuta presentazione, in data 25/10/25, di istanza di sanatoria ai sensi della normativa “salva – casa” (ovvero il d.l. n. 69/24);
- i motivi sono infondati;
- infatti, la scia del 2022 risulta inequivocabilmente respinta con provvedimento del 04/07/25 prot. n. 149364 che non è stato impugnato dalla parte ricorrente. Ne consegue che eventuali contrarie risultanze del sistema informatico non assumono alcuna rilevanza ai fini della valutazione di fondatezza del gravame;
- la mancata valutazione della memoria del 14/07/25 non costituisce vizio invalidante del provvedimento impugnato in quanto:
1) la memoria è stata presentata in relazione al provvedimento del 04/07/25 avente, comunque, natura di atto conclusivo del procedimento;
2) in ogni caso, l’ipotetico vizio ha natura procedimentale e, pertanto, secondo quanto previsto dall’art. 21 octies comma 2 l. n. 241/90, non comporta l’annullamento dell’atto impugnato stante la natura vincolata e la correttezza sostanziale di quest’ultimo;
- nessuna rilevanza, in senso favorevole alla parte ricorrente, assume, poi, la circostanza, relativa all’avvenuta (il 25/10/25) presentazione di istanza di sanatoria ex d.l. n. 69/24, dal momento che tale istanza non ha effetto caducante dell’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, ma ne determina soltanto la temporanea inefficacia fino all’eventuale rigetto dell’istanza stessa, a seguito del quale riprende a decorrere il termine per l’esecuzione del provvedimento repressivo (in questo senso, da ultimo, Cons. Stato n. 6074/25);
- per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;
- la parte ricorrente, in quanto sococmbente, deve essere condannata al pagamento delle spese di lite liquidate in dispositivo in favore di Roma Capitale mentre devono essere compensate le spese nei confronti della Città Metropolitana di Roma Capitale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definendo il giudizio, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) condanna i ricorrenti, in solido, a pagare, in favore di Roma Capitale, le spese del presente giudizio il cui importo liquida in euro duemila/00, oltre accessori, questi ultimi se dovuti;
3) compensa le spese nei confronti della Città Metropolitana di Roma Capitale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA NC, Presidente, Estensore
Giuseppe Licheri, Referendario
Christian Corbi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LA NC |
IL SEGRETARIO