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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/02/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2963 del 2023, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. MANTO Parte_1
ANTONINO, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. ILARDO GIANTONY, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Ripetizione di indebito
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 30.11.23 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendo l'accertamento negativo della debenza della somma complessiva di €.
7.302,23 indebitamente percepita a titolo di assegno n. 002-010015044089 Cat. IO.
A fondamento della propria pretesa invocava il difetto di motivazione e comunque l'irripetibilità della prestazione per mancanza di dolo dell'accipiens.
Si costituiva esponendo che l'indebito era sorto a seguito della cancellazione CP_1 della contribuzione agricola del de cuius, concomitante con quella estera, tale da far venir meno i requisiti contributivi per il diritto all'AOI in regime autonomo.
La causa, istruita solo documentalmente, veniva decisa con sentenza all'esito di discussione orale all'udienza del 4.2.25
Motivi della decisione
1 È necessario rilevare che oggetto del presente giudizio, che è volto all'accertamento negativo del diritto alla ripetizione, è esclusivamente il rapporto obbligatorio tra le parti e non l'impugnazione di un provvedimento amministrativo
(cfr. Cass. n. 9986/2009).
Pertanto irrilevante, ai fini del decidere, è un eventuale vizio di motivazione del provvedimento con cui è stato comunicato l'indebito.
L'odierna fattispecie rientra nel novero dell'indebito previdenziale, trattandosi nello specifico di indebito pensionistico. Ciò posto, deve essere, più in generale, osservato che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, l'indebito previdenziale e l'indebito assistenziale non sono sottoposti alla medesima disciplina dell'indebito oggettivo ex art. 2033 cc, né può ritenersi che sussista “un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina” (si veda in proposito Cass. civ., Sez. VI, 13223/2020 nonché Corte
Cost. 264/2004).
Nella specifica materia dell'indebito previdenziale, la Suprema Corte (Sezioni Unite 18046/2010), ha osservato che se da una parte l'accertamento del diritto alla ripetizione implica accertamento della inesistenza di una valida causa dell'attribuzione patrimoniale, dall'altra l'accertamento negativo di tale diritto - ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata,- implica simmetricamente e necessariamente l'affermazione del diritto dell'attore in accertamento negativo di trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto.
Dunque, in caso di accertamento negativo dell'indebito previdenziale l'inesistenza del diritto alla restituzione è solo il riflesso dell'esistenza del diritto alla prestazione già conseguita.
In sostanza, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto
(Cass. 10 febbraio 2022, n. 4319; Cass., Sez. Lav., n. 15550/19; Cass. n.
26231/2018; Cass., Sez. Lav., 11.02.2016, n. 2739). L'onere probatorio nell'accertamento negativo dell'indebito previdenziale, in altri termini, grava sulla parte che invoca le conseguenze per lei favorevoli previste dalla norma, ove per questa si intenda la regola sostanziale che determina il sorgere del diritto.
2 Nel caso di specie la parte non ha in alcun modo dato prova né ha allegato la sussistenza dei requisiti amministrativi, sanitari e reddituali che legittimano la percezione della prestazione, che deve quindi considerarsi indebita.
Deve, tuttavia, essere scrutinato il diritto di a ripetere tali somme CP_1 indebitamente percepita.
In particolare, l'art. 13 co.1 L. 412/91, intervenuto come norma di interpretazione autentica dell'art. 52 L88/89 con riferimento soltanto ai rapporti sorti dopo la sua entrata in vigore, introduce tre requisiti ai fini dell'applicazione dell'irrepetibilità dell'indebito previdenziale:
1) la corresponsione delle somme in forza di un provvedimento definitivo;
2) la necessità della comunicazione del provvedimento stesso all'interessato;
3) l'assenza di dolo –tipizzato come: assenza di una omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o la misura della pensione.
Quanto alla decadenza, si evidenzia che l'art. 13 co. 2 disciplina impone all' CP_1 di procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati e di provvedere al recupero delle somme indebite entro l'anno successivo, salvo proroghe ministeriale per obiettive ragioni di carattere organizzativo rappresentate dall'Ente.
L'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi concesse CP_1 con decreto sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo;
pertanto l'art. 13, comma 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla
"verifica" e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero. (Cass. 24 gennaio 2012, n. 953, ma v. anche Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio 2017, n. 18551;
Cassazione civile sez. lav., 08/02/2019, 3802; Cass. 18615/2021). Inoltre, la tempestività è soddisfatta dall'avvio del procedimento di recupero.
Nel caso di specie la norma in esame, richiamata da parte ricorrente, non è applicabile in quanto l'indebito non nasce dal superamento del requisito reddituale, bensì dalla carenza di un requisito amministrativo, ossia il venir meno dell'iscrizione negli elenchi agricoli a causa di migrazione superiore a due anni da parte del de cuius.
Con riferimento specifico all'elemento del dolo dell'interessato (che, appunto, non ammette l'irripetibilità) può essere richiamato quanto argomentato dalla Suprema
3 Corte secondo cui “nell'indebito previdenziale, il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata che non è noto all'ente debitore, dal quale ultimo, in ragione del numero rilevantissimo di rapporti di cui
è titolare passivo, non si può ragionevolmente pretendere che si attivi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi (così Cass. nn. 21019 del 2007, 12097 del
2013 e, da ult., Cass. n. 27096 del 2018); che, sotto altro ma concorrente profilo, si è precisato che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' CP_1 determinate circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto
a pensione (cfr., fra le tante, Cass. nn. 4849 del 1986 e 11498 del 1996, cui ha dato seguito, da ult., Cass. n. 1919 del 2018); che lo stesso giudice delle leggi, nel riconoscere la conformità a Costituzione dell'anzidetta interpretazione della disciplina concernente il dolo, costituente ormai diritto vivente, ne ha ricostruito il significato nei termini di un principio di settore che riguarda il tema dell'indebito ed implica, sia pure in termini bisognosi di specificazione in rapporto alle varie ipotesi di prestazioni, che, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso
Corte Cost. nn. 431 del 1993 e 166 del 1996); che, nel solco di tale principio, si è precisato che la portata innovativa della L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1, come tale destinata ad operare all'indomani della sua entrata in vigore, concerne
l'imposizione al pensionato di un più ampio obbligo di collaborazione nella segnalazione di "fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente", da ricondurre al generale dovere di correttezza nell'attuazione del rapporto obbligatorio di cui all'art. 1175
c.c. (Cass. n. 1919 del 2018)" (si veda Cass. civ., Sez. VI, 8731/2019).
Parallelamente, va richiamata la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di ripetizione degli indebiti retributivi e previdenziali erogati da soggetti pubblici, partendo dalla interpretazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, secondo il quale «ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni».
Per la Corte Europea, nella tutela di tali beni rientrerebbe anche la tutela del legittimo affidamento (legitimate expectation), quale situazione soggettiva dai
4 contorni più marcati di una speranza o aspettativa di mero fatto. In diverse pronunce sono stati, infatti, specificati i presupposti che consentono di identificare quando l'affidamento del percettore sia legittimo e le condizioni in presenza delle quali la richiesta dell'ente erogatore di ripetizione dell'indebito si tramuti in un'interferenza sproporzionata.
In particolare, la Corte EDU ha individuato i cinque elementi costitutivi del legittimo affidamento:
1. L'erogazione di una prestazione a seguito di una domanda presentata dal beneficiario che agisca in buona fede o su spontanea iniziativa del soggetto pubblico.
2. La provenienza dell'attribuzione da parte di un ente pubblico, sulla base di una decisione adottata all'esito di un procedimento fondato su una disposizione di legge, regolamentare o contrattuale la cui applicazione venga percepita dal beneficiario come fonte della prestazione economica erogata, individuabile anche nel suo ammontare.
3. La mancanza di una attribuzione della prestazione manifestamente priva di titolo o basata su meri errori materiali.
4. Un'erogazione effettuata in relazione a un'attività lavorativa ordinaria e non a una prestazione isolata od occasionale, per un periodo sufficientemente lungo da far nascere la ragionevole convinzione circa il carattere stabile e definitivo della medesima.
5. L'omessa previsione di un'espressa riserva di ripetizione.
Tuttavia, la presenza di tali presupposti non comporta per ciò solo l'intangibilità della prestazione economica erogata alla persona fisica dal soggetto pubblico;
anche per la Corte Europea è, infatti, necessario attuare un bilanciamento dei contrapposti interessi: quello generale sotteso all'esigenza di recuperare le prestazioni indebitamente erogate dai soggetti pubblici e quello sotteso all'esigenza di tutelare l'affidamento incolpevole del beneficiario dell'indebito. Ciò che la Corte censura è semmai l'eventuale mancanza di proporzionalità dell'interferenza del soggetto pubblico che agisca per la ripetizione dell'indebito nei confronti dell'affidamento legittimo del beneficiario.
Sul punto la giurisprudenza costituzionale (v. sent. 8/2023), ha precisato come la giurisprudenza della CEDU non abbia introdotto un principio generale di irripetibilità della prestazione in presenza di un legittimo affidamento di colui che ha ricevuto le somme, in quanto ciò che rileva è essenzialmente la presenza di
“interferenze sproporzionate” rispetto all'affidamento legittimo ingenerato dall'erogazione indebita da parte di soggetti pubblici di prestazioni di natura previdenziale o retributiva.
5 Fra le circostanze che per la Corte Europea incidono sul carattere sproporzionato dell'interferenza devono annoverarsi le specifiche modalità di restituzione dell'indebito imposte dall'ente erogatore al beneficiario, qualora nell'esercizio della pretesa restitutoria si ometta di considerare o non si tenga conto adeguatamente della fragilità economico-sociale o di salute dell'obbligato; oppure manchi la precisa previsione di una responsabilità in capo all'ente a cui sia addebitabile l'eventuale errore.
A fronte di tanto, circa le fattispecie che escludono il dolo dell'interessato, se è abbastanza agevole identificare le situazioni in cui i dati sono conosciuti dall'istituto previdenziale, è più complicato individuare le situazioni in cui gli stessi
(sebbene non conosciuti) sarebbero stati conoscibili dall' con l'uso della CP_1 diligenza richiesta dalla qualità di soggetto erogatore della prestazione.
In proposito la giurisprudenza (v. Cass. civ., Sez. VI, 13223/2020) ha evidenziato la sussistenza di un obbligo in capo all' di acquisire i dati reddituali in CP_1 possesso di altre P.P.A.A. richiamando gli interventi normativi di seguito elencati.
1) Il d.l. 78/2009 (conv. con mod. dalla l. 3 agosto 2009, n. 102) che, all'art. 15, prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le predette CP_1 informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari,
e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono ordinariamente conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica a decorrere da tale data. CP_1
2) L'art. 13 del d.l. 78/2010 (conv. con mod. dalla l. 30 luglio 2010, n. 122) che, al comma 1, prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" CP_1 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale e, al comma 6, stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8” devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1 situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. È perciò confermato che i titolari delle prestazioni collegate al reddito non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e CP_1 conosciuta dall'Amministrazione.
3) L'art. 35 del d.l. 207/2008 che, al comma 10 bis, stabilisce che: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art.
6 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”. In ragione di tanto, l'obbligo di comunicazione all' dei titolari di CP_1 prestazioni collegate al reddito riguarda, in sostanza, quei dati reddituali che, proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei
CCT e di altri titoli di Stato, ecc.), devono essere però dichiarati all'ente previdenziale.
Compiuto questo ampio inquadramento deve essere evidenziato che nel caso sottoposto all'odierno vaglio è incontestato e documentato che il superamento reddituale contestato alla ricorrente sia dovuto a redditi di lavoro dipendente
Si tratta di prestazione conoscibile da , perché dichiarata all'Agenzia delle CP_1 entrate, come dimostrato dalla dichiarazione 730 depositata in atti dal ricorrente. Sussistendo la conoscibilità dei dati reddituali da parte dell' non può CP_2 ritenersi sussistente il dolo della parte ricorrente sicché, poiché il provvedimento di accertamento dell'insussistenza dei requisiti reddituali è stato adottato successivamente al pagamento dei ratei oggetto di causa, deve essere accertata l'irripetibilità dell'indebito prospettato dall' CP_1
Le spese di lite – liquidate come da dispositivo ai minimi ex D.M. 55/2014 in ragione della semplicità delle questioni affrontate – seguono la soccombenza, con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, accoglie il ricorso e accerta l'irripetibilità della somma di € di €. 7.302,23 P indebitamente percepita a titolo di assegno n. 002-010015044089 Cat. ; condanna al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in CP_1 euro 1.865,00 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge, con distrazione.
Così deciso in Agrigento, 19/02/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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