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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/10/2025, n. 1798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1798 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna seconda sezione civile
La Corte nelle persone del Signori Giudici
Dott. Giampiero Fiore – Presidente Dott. Anna Maria Rossi - Consigliere Dott. Giampaolo Borgioli – Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1965/23 del ruolo generale dell'anno 2023
promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Orlando Parte_1 ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Napoli Corso Umberto I n.
106 come da mandato in atti
– appellante –
contro
rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Guandalini ed CP_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Marconi 5, Bologna come da mandato in atti - appellata –
appello contro la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2266/23 emessa il
2.11.23 e pubblicata il 2.11.23
CONCLUSIONI
come da rispettive conclusioni delle parti costituite
LA CORTE
udita la relazione della causa fatta dal relatore Giudice Dott. Giampaolo
Borgioli; udita la lettura delle conclusioni rese dei procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Pagina 1 di 4 A seguito del decesso di diveniva Parte_2 CP_1 proprietaria di un immobile posto in Granarolo dell'Emilia alla via
Viadagola n. 49.
Esso era stato concesso in locazione a , moglie di Persona_1
e, al di lei decesso, subentrava nella locazione in Parte_1 quest'ultimo.
La Inviava raccomandata del 13 Aprile 2021 comunicando al CP_1 di rinunciare al rinnovo del contratto di locazione e quindi Pt_1 disdettare ai sensi dell'articolo 4 del contratto citato la stessa, Intimando il rilascio alla data del 31 dicembre 2021.
In data 15 dicembre 2021 notificava atto di sfratto per finita locazione e, con comparsa di costituzione del 13 gennaio 2022, si costituiva il Pt_1 eccependo il difetto di legittimazione attiva della e la sussistenza CP_1 di un credito nei confronti della stessa per somme spese al momento della locazione per il quale vi era pendenza di giudizio avanti al tribunale di Napoli.
Durante il giudizio di primo grado veniva ordinato il rilascio dell'immobile e disposto il mutamento del rito.
All'udienza del 5 maggio 2022 il giudice disponeva l'esperimento del procedimento di mediazione che però aveva esito negativo per la mancata partecipazione del Pt_1
Al termine dell'attività istruttoria il tribunale accertava la scadenza del contratto di locazione alla data del 31 dicembre 2021, ordinava l'immediato rilascio dell'immobile e condannava il al pagamento Pt_1 delle spese di lite.
Motivava la propria decisione accertando che non erano state sollevate obiezioni formali o sostanziali all'azione proposta dalla ma CP_1 meramente eccepito l'esistenza di un diritto di credito per lavori eseguiti nell'immobile ”questione che non riveste alcuna incidenza nel presente giudizio, essendo la circostanza del tutto estranea al rapporto locativo venuto a scadenza” (pag. 2 sentenza).
Appellava la sentenza il soccombente chiedendone la riforma e si costituiva l'appellata chiedendone la conferma.
La causa veniva trattenuta in decisione in data 24.10.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo l'appellante lamenta che nessuna prova ha addotto la in ordine al fatto di essere la sola erede di , CP_2 Parte_2 che il fosse “unico erede ed unico avente diritto alla Parte_1 disponibilità dell'immobile de quo” e che il Tribunale non “Ha tenuto in alcun conto la richiesta del concludenti di ottenere la restituzione il rimborso delle notevoli somme, spese, per rendere l'immobile de quo abitabile” (pag. 5 appello), tanto che aveva anche chiesto CTU. Il motivo è inammissibile ed infondato.
Relativamente all'unicità dell'erede il motivo è inammissibile non
Pagina 2 di 4 avendo l'appellante censurato quanto già accertato dal Tribunale ovverosia che “l'intimazione di sfratto proposta da è CP_1 fondata, in considerazione della sua legittimazione attiva quale figlia del locatore contrattuale (docc. 2 e 4)” e comunque anche infondata stante l'esistenza agli atti di un verbale di pubblicazione di testamento olografo contenente dichiarazione di uniche chiamate all'eredità del defunto
, la figlia e la moglie con Parte_2 CP_1 Controparte_3 contestuale rinuncia all'eredità di quest'ultima e conseguente accrescimento a vantaggio della prima che, pertanto è divenuta unica erede. Relativamente alla circostanza che il fosse unico erede, Pt_1 evidentemente della , ed avesse lui solo la disponibilità Persona_1 dell'immobile, era onere dello stesso, non certo della locatrice, eccepire l'esistenza di altri legittimati. Non essendo mai stata sollevata questa eccezione il motivo è inammissibile.
Circa i lavori effettuati e le relative spese il motivo è inammissibile in quanto non è stato censurato quanto già, condivisibilmente, accertato dal tribunale ovverosia che ciò “non riveste alcuna incidenza nel presente giudizio, essendo circostanza del tutto estranea al rapporto locatizio venuto a scadenza” (pag. 2 sentenza). Con altro motivo lamenta che il Tribunale non avrebbe tenuto in grado l'inesistenza del tentativo obbligatorio di mediazione e che “le richieste depositate attengono ad atti non notificati all'appellante, al domicilio
e/o alla residenza dell'appellante, mettendo in esecuzione un presunto provvedimento di rilascio sfratto, il cui atto introduttivo non risulta notificato all'appellante, così come non risultano notificato all'appellante, lo sfratto come malamente eseguito da parte dell'ufficiale giudiziario del tribunale di Bologna” (pag. 6 appello). Il motivo, a dir poco criptico facendo riferimento anche a circostanza del tutto estranea a questa causa ovverosia la fase esecutiva di uno sfratto, è infondato. Essendosi l'appellato costituito nel giudizio di sfratto per finita locazione con comparsa di costituzione del 13 gennaio 2022 è evidente che ogni questione inerente la vocatio in ius è stata sanata per raggiungimento dello scopo dell'atto (Cass. Ord. 24329/24). Relativamente all'esperimento del procedimento di mediazione il motivo è inammissibile poiché non è stato censurato quanto già accertato del tribunale ovverosia che “all'udienza del 05/05/2022 il giudice disponeva l'esperimento del procedimento di mediazione e rinviava per verifica all'esito della mediazione all'udienza del 27/10/2022. Il procedimento di mediazione aveva esito negativo stante la mancata partecipazione di parte intimata” (pag. 2 sentenza). Oltretutto lo stesso è anche infondato risultando agli atti la prova dell'avvenuto esperimento e della mancata partecipazione (docc.
1-2 allegati il 21.10.22). Nelle conclusioni dell'atto di appello invoca anche un accertamento di diversa data di scadenza del contratto per uso diverso dall'abitativo (dichiarare che l'immobile de quo era utilizzato di accordo con il locatore, per uso di B & B). Detta conclusione è inammissibile sia perché nel corso del giudizio non è mai stata offerta prova dell'esistenza di un B & B nell'immobile e, soprattutto, dell'accordo della locatrice a
Pagina 3 di 4 che ciò venisse effettuato. Le spese di lite anche del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della minima attività istruttoria, sulla base del valore dichiarato nella domanda. Stante la reiezione dell'appello ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
contro avverso la sentenza del Parte_1 CP_1
Tribunale di Bologna n. 2266/23 emessa il 2.11.23 e pubblicata il
2.11.23
Respinge l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite anche del presente grado di giudizio, che liquida in € 8.469,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/12, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.10.25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott. Giampaolo Borgioli dott. Giampiero Fiore
Pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna seconda sezione civile
La Corte nelle persone del Signori Giudici
Dott. Giampiero Fiore – Presidente Dott. Anna Maria Rossi - Consigliere Dott. Giampaolo Borgioli – Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1965/23 del ruolo generale dell'anno 2023
promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Orlando Parte_1 ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Napoli Corso Umberto I n.
106 come da mandato in atti
– appellante –
contro
rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Guandalini ed CP_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Marconi 5, Bologna come da mandato in atti - appellata –
appello contro la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2266/23 emessa il
2.11.23 e pubblicata il 2.11.23
CONCLUSIONI
come da rispettive conclusioni delle parti costituite
LA CORTE
udita la relazione della causa fatta dal relatore Giudice Dott. Giampaolo
Borgioli; udita la lettura delle conclusioni rese dei procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Pagina 1 di 4 A seguito del decesso di diveniva Parte_2 CP_1 proprietaria di un immobile posto in Granarolo dell'Emilia alla via
Viadagola n. 49.
Esso era stato concesso in locazione a , moglie di Persona_1
e, al di lei decesso, subentrava nella locazione in Parte_1 quest'ultimo.
La Inviava raccomandata del 13 Aprile 2021 comunicando al CP_1 di rinunciare al rinnovo del contratto di locazione e quindi Pt_1 disdettare ai sensi dell'articolo 4 del contratto citato la stessa, Intimando il rilascio alla data del 31 dicembre 2021.
In data 15 dicembre 2021 notificava atto di sfratto per finita locazione e, con comparsa di costituzione del 13 gennaio 2022, si costituiva il Pt_1 eccependo il difetto di legittimazione attiva della e la sussistenza CP_1 di un credito nei confronti della stessa per somme spese al momento della locazione per il quale vi era pendenza di giudizio avanti al tribunale di Napoli.
Durante il giudizio di primo grado veniva ordinato il rilascio dell'immobile e disposto il mutamento del rito.
All'udienza del 5 maggio 2022 il giudice disponeva l'esperimento del procedimento di mediazione che però aveva esito negativo per la mancata partecipazione del Pt_1
Al termine dell'attività istruttoria il tribunale accertava la scadenza del contratto di locazione alla data del 31 dicembre 2021, ordinava l'immediato rilascio dell'immobile e condannava il al pagamento Pt_1 delle spese di lite.
Motivava la propria decisione accertando che non erano state sollevate obiezioni formali o sostanziali all'azione proposta dalla ma CP_1 meramente eccepito l'esistenza di un diritto di credito per lavori eseguiti nell'immobile ”questione che non riveste alcuna incidenza nel presente giudizio, essendo la circostanza del tutto estranea al rapporto locativo venuto a scadenza” (pag. 2 sentenza).
Appellava la sentenza il soccombente chiedendone la riforma e si costituiva l'appellata chiedendone la conferma.
La causa veniva trattenuta in decisione in data 24.10.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo l'appellante lamenta che nessuna prova ha addotto la in ordine al fatto di essere la sola erede di , CP_2 Parte_2 che il fosse “unico erede ed unico avente diritto alla Parte_1 disponibilità dell'immobile de quo” e che il Tribunale non “Ha tenuto in alcun conto la richiesta del concludenti di ottenere la restituzione il rimborso delle notevoli somme, spese, per rendere l'immobile de quo abitabile” (pag. 5 appello), tanto che aveva anche chiesto CTU. Il motivo è inammissibile ed infondato.
Relativamente all'unicità dell'erede il motivo è inammissibile non
Pagina 2 di 4 avendo l'appellante censurato quanto già accertato dal Tribunale ovverosia che “l'intimazione di sfratto proposta da è CP_1 fondata, in considerazione della sua legittimazione attiva quale figlia del locatore contrattuale (docc. 2 e 4)” e comunque anche infondata stante l'esistenza agli atti di un verbale di pubblicazione di testamento olografo contenente dichiarazione di uniche chiamate all'eredità del defunto
, la figlia e la moglie con Parte_2 CP_1 Controparte_3 contestuale rinuncia all'eredità di quest'ultima e conseguente accrescimento a vantaggio della prima che, pertanto è divenuta unica erede. Relativamente alla circostanza che il fosse unico erede, Pt_1 evidentemente della , ed avesse lui solo la disponibilità Persona_1 dell'immobile, era onere dello stesso, non certo della locatrice, eccepire l'esistenza di altri legittimati. Non essendo mai stata sollevata questa eccezione il motivo è inammissibile.
Circa i lavori effettuati e le relative spese il motivo è inammissibile in quanto non è stato censurato quanto già, condivisibilmente, accertato dal tribunale ovverosia che ciò “non riveste alcuna incidenza nel presente giudizio, essendo circostanza del tutto estranea al rapporto locatizio venuto a scadenza” (pag. 2 sentenza). Con altro motivo lamenta che il Tribunale non avrebbe tenuto in grado l'inesistenza del tentativo obbligatorio di mediazione e che “le richieste depositate attengono ad atti non notificati all'appellante, al domicilio
e/o alla residenza dell'appellante, mettendo in esecuzione un presunto provvedimento di rilascio sfratto, il cui atto introduttivo non risulta notificato all'appellante, così come non risultano notificato all'appellante, lo sfratto come malamente eseguito da parte dell'ufficiale giudiziario del tribunale di Bologna” (pag. 6 appello). Il motivo, a dir poco criptico facendo riferimento anche a circostanza del tutto estranea a questa causa ovverosia la fase esecutiva di uno sfratto, è infondato. Essendosi l'appellato costituito nel giudizio di sfratto per finita locazione con comparsa di costituzione del 13 gennaio 2022 è evidente che ogni questione inerente la vocatio in ius è stata sanata per raggiungimento dello scopo dell'atto (Cass. Ord. 24329/24). Relativamente all'esperimento del procedimento di mediazione il motivo è inammissibile poiché non è stato censurato quanto già accertato del tribunale ovverosia che “all'udienza del 05/05/2022 il giudice disponeva l'esperimento del procedimento di mediazione e rinviava per verifica all'esito della mediazione all'udienza del 27/10/2022. Il procedimento di mediazione aveva esito negativo stante la mancata partecipazione di parte intimata” (pag. 2 sentenza). Oltretutto lo stesso è anche infondato risultando agli atti la prova dell'avvenuto esperimento e della mancata partecipazione (docc.
1-2 allegati il 21.10.22). Nelle conclusioni dell'atto di appello invoca anche un accertamento di diversa data di scadenza del contratto per uso diverso dall'abitativo (dichiarare che l'immobile de quo era utilizzato di accordo con il locatore, per uso di B & B). Detta conclusione è inammissibile sia perché nel corso del giudizio non è mai stata offerta prova dell'esistenza di un B & B nell'immobile e, soprattutto, dell'accordo della locatrice a
Pagina 3 di 4 che ciò venisse effettuato. Le spese di lite anche del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della minima attività istruttoria, sulla base del valore dichiarato nella domanda. Stante la reiezione dell'appello ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
contro avverso la sentenza del Parte_1 CP_1
Tribunale di Bologna n. 2266/23 emessa il 2.11.23 e pubblicata il
2.11.23
Respinge l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite anche del presente grado di giudizio, che liquida in € 8.469,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/12, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.10.25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott. Giampaolo Borgioli dott. Giampiero Fiore
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