TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/06/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Angela Dell'Ali
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 956/2021 R.G. promossa da:
nato/a a SIRACUSA il 27/10/1938, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'AVV. ANTONIO CATALDI
contro rappresentato e difeso dall'AVV. ROMANO Controparte_1 P.IVA_1
PIERLUIGI
Avente ad oggetto: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 15/01/2025 e la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 6 Con atto di citazione regolarmente notificato parte attrice chiedeva venisse accertato che l'immobile sito in Pachino C.da Torrefano s.n.c. distinto in catasto al Foglio 31 particella n. 79, sul quale aveva stipulato una polizza di assicurazione n. 70-21302CR della in data 23.2.2019, a causa di Controparte_1
forti raffiche di vento aveva subito un danno non inferiore ad € 62.000,00 e che tali danni rientrassero tra quelli “coperti” dalla polizza e per l'effetto chiedeva la condanna della convenuta assicurazione al pagamento in favore dell'attore della cifra di € 62.000,00 o quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia. Diceva di allegare all'atto di citazione la copia del contratto di polizza, la copia della denuncia di sinistro e la copia di diffida dell'1.4.2019, la risposta della di diniego del Controparte_1
risarcimento del 9.5.2019, copia della negoziazione assistita del 28.6.2019 e successivo verbale negativo del 18.7.2019, i rilievi fotografici sui danni, copia dell'ordinanza di messa in sicurezza del Comune di
Pachino e copia diffida alla del 26.1.2021. Deduceva parte attrice che in data Controparte_1
23.2.2019 vi erano state delle forti raffiche di vento che distruggevano in maniera irreversibile parti dell'immobile assicurato ed anche beni posti all'esterno dell'immobile come n° 3 vasi decorativi in stile napoleonico, lampade esterne, n° 2 condizionatori d'aria e ringhiera in ferro, dovendo affrontare per ristrutturazione il costo di € 62.000,00.
Si costituiva la deducendo quanto segue: l'immobile aveva subito dei danni Controparte_1
ingenti a causa del maltempo già in data 17.1.2018 e produceva la documentazione relativa a tale sinistro,
tuttavia, poiché la polizza copriva solo il rischio locativo, essa non aveva potuto liquidare alcuna richiesta risarcitoria. Contestava quindi che per il secondo sinistro vi fossero i danni richiesti perché non era stata data prova che i precedenti lavori fossero stati effettuati.
Sul quantum contestava la pretesa in quanto eccessiva e non provata e comunque ne chiedeva la limitazione al provato in corso di causa.
pagina 2 di 6 Concessi i termini di cui all'art. 183 VI c. cpc la parte attrice allegava alla seconda memoria le perizie del geom. e quella dell'ing. Venivano ammessi i mezzi istruttori e sentiti i testi ing. Persona_1 Pt_2
e che confermavano le perizie redatte su incarico del Gli altri Pt_2 Testimone_1 Pt_1
testi non venivano citati all'udienza del 28.2.2024 per cui si intendevano tacitamente rinunciati e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
La domanda risarcitoria si fonda sui danni causati all'immobile condotto in locazione dal da un Pt_1
evento calamitoso del 22 e 23 febbraio 2019. La prova che i danni siano stati causati dall'evento atmosferico delle forti raffiche di vento è stato confermato dai testi escussi.
La polizza assicurativa prevede la copertura in ordine agli eventi atmosferici quali: uragani, bufere,
tempeste, grandine, trombe d'aria, vento e cose da esso trascinate, abbattute o fatte crollare, quando la
violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti (assicurati e non) posti
nelle vicinanze delle cose assicurate .e qualora i danni da bagnamento che si verificassero all'interno
del fabbricato fossero causati direttamente dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture,
brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti esterne o ai serramenti dalla violenza degli eventi
atmosferici anzidetti.
Ai fini del riconoscimento e conseguente liquidazione del danno ad opera dell'assicurazione bisogna anzitutto valutare i seguenti aspetti: la portata dell'evento climatico (forza del vento), la tipologia del danno e come è stato provocato, l'attenzione e la manutenzione del proprietario rispetto all'elemento dannoso, il comportamento del danneggiato ed il luogo di accadimento (non tutte le zone hanno lo stesso clima e dunque, vento). Agli atti non si trovano le pezze d'appoggio di spese effettuate nell'immobile per i danni che sarebbero stati causati dal vento.
pagina 3 di 6 In applicazione del principio generale per cui ogni qual volta un soggetto agisce per ottenere l'adempimento di un contratto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta all'attore dar prova del fatto costitutivo del suo diritto;
in caso di contratto di assicurazione, realizzatosi il rischio coperto dal contratto, compete all'assicurato dar prova del fatto costitutivo del diritto all'indennizzo assicurativo posto alla base della domanda, cioè dell'evento previsto, del danno subito e del nesso di causalità tra evento e danno. L'onere della prova dell'operatività della polizza grava sull'assicurato, nel senso che è l'assicurato a dover provare che l'evento realizzatosi integra il rischio garantito dal contratto, mentre, in caso di rischio negativamente determinato o in caso di rischio generico, graverebbe sull'assicuratore provare che l'evento si è realizzato a causa di ipotesi non coperte dal contratto.
È l'assicurato, cioè, che per far valere il diritto all'indennizzo assicurativo deve provare che l'evento in concreto realizzatosi rientra tra i rischi effettivamente coperti dal contratto, in quanto la prova attiene ad un fatto costitutivo del suo diritto.
La prova del fatto costitutivo risulta dalle perizie in atti, confermate in sede di prova testimoniale, che anche se formate fuori dal giudizio, diventano parte della documentazione giudiziale e possono concorrere a formare il convincimento del giudice.
La recente giurisprudenza di legittimità e di merito, come la sentenza della Cassazione civile n°
3524/2023 e la n° 88/2024 della Corte d'Appello di Bologna, conferma il valore probatorio elevato di queste perizie, anche se realizzate prima del processo. Il principio del libero convincimento del giudice consente a quest'ultimo di basare la propria decisione su una perizia stragiudiziale.
Dalle perizie in atti si ricava il nesso di causalità tra l'evento atmosferico ed i danni causati nell'immobile:
il geom ha confermato la perturbazione ciclonica che ha colpito la Sicilia Meridionale nei Persona_1
giorni 23 e 24 febbraio 2019 e dopo aver descritto l'immobile descrive i danni subiti: sono state divelte pagina 4 di 6 le tegole di copertura per almeno il 30 o 40 % ed in alcuni punti rimuovendo anche il tavolato di copertura nonché la canna fumaria nel corpo principale e nella dependance ha divelto il serbatoi dell'acqua. Vi
sono state infiltrazioni di acqua ed il crollo successivo della volta del bagno. Quanto alle parti esterne hanno subito danni sia la recinzione che è stata abbattuta in gran parte dal forte vento sia il cancello di ingresso che è stato divelto dal pilastro, le porte dei servizi igienici esterni, la ringhiera di protezione sul lato est, e ancora sul alto est del corpo principale sono state divelte le lampade e nella parete nord sono state divelti gli impianti di climatizzazione, nonché le fioriere e i vari arredi esterni.
In ordine al quantum si dovrà fare riferimento al computo metrico indicato dall'Ing. quanto al Pt_2
rifacimento del tetto della dependance e del corpo principale, ma anche alla perizia di stima dei danni del fiduciario dell'assicurazione. In considerazione dei danni verificatisi nell'anno precedente e non liquidati, perché la polizza assicurativa si riferiva solo al rischio locativo del conduttore, in considerazione della vetustà dell'immobile, che versava in precarie condizioni già prima dell'evento atmosferico distruttivo, facendo la media tra l'importo complessivo di € 44.000,00 indicato dall'ing.
e l'importo di € 10.500,00 stimato dal fiduciario dell'assicurazione, si ritiene di poter liquidare Pt_2
l'importo di € 27.250,00 oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'evento.
Quanto alle spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice Dott.ssa. Angela Dell'Ali, definitivamente decidendo,
- Accoglie la domanda di parte attrice, dichiara che la convenuta è tenuta Controparte_1
al pagamento dell'indennizzo in favore della parte attrice e la condanna al pagamento per i danni subiti dall'immobile sito in Pachino C.da Torrefano s.n.c. distinto in catasto al Foglio 31 particella n. 79, dell'importo di € 27.250,00 oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'evento al soddisfo.
pagina 5 di 6 - Condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in € 7.616,00
oltre spese generali cpa ed iva come per legge.
Siracusa, 10/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali
pagina 6 di 6