Sentenza 14 maggio 1973
Massime • 4
Il vizio di ultra petizione sussiste quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni delle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. ( Conf 2223/72, mass n 359521).*
L'interesse ad agire si determina in relazione al vantaggio pratico, cioe alla concreta utilita che dall'Esercizio della giurisdizione puo derivare, per cui se questo vantaggio non sussiste non C'e l'interesse. ( Conf 2268/71, mass n 353104).*
In tema di spese giudiziali, e denunciabile con ricorso per Cassazione soltanto la violazione del principio della soccombenza, in base al quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. ( V 3429/68, mass n 336511).*
L'interesse ad agire deve essere concreto e non teorico e generico, non essendo consentito al giudice risolvere questioni che non abbiano rispondenza con la fattispecie litigiosa. ( Conf 2785/71, mass n 353969).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/05/1973, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 14 maggio 1973 |
Testo completo
Il vizio di ultra petizione sussiste quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni delle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. ( Conf 2223/72, mass n 359521).*