Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 17/06/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
n° 240/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza nella causa di lavoro indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Di Risio e dall'avv. Parte_1
Marialucia D'Aloisio ed elettivamente domiciliato presso e nel loro studio sito a Vasto alla Via
Giambattista Vico n. 5;
- ricorrente -
e
(già poi Controparte_1 Controparte_2
, in persona del dott. , nella sua qualità di Procuratore per Controparte_3 Controparte_4
procura Notaio di Torino del 21.12.2012, Rep. N. 284.900, Racc. n. 13247, Persona_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Cammarata e Giacinto Siro Favalli e dall'avv. Antonio
Codagnone, per delega in calce alla presente memoria difensiva ed elettivamente domiciliata in
ANno, Largo Carlo Tappia n. 7, presso lo studio dell'avv. Antonio Codagnone;
- resistente- avente ad oggetto: licenziamento per giusta causa.
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante in epigrafe indicato, premesso:
-di aver prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze dell'odierna resistente (già
[...]
-di essere stato addetto presso l'ente Ufficio Trasporti svolgendo le attività indicate in ricorso;
-che il suo orario di lavoro era articolato su cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, con turni alternati (dalle ore 5.45 alle 13.45- 14.15 alle 22.15), ma che all'occorrenza lavorava anche il sabato ed in tal caso l'orario era dalle ore 5.45 alle ore 13.45;
-che con missiva datata 05.10.2023 la società resistente avviava nei suoi confronti il procedimento disciplinare con contestuale sospensione cautelativa dalla prestazione lavorativa contestandogli l'abuso del congedo parentale fruito per assistere suo figlio nelle giornate del 6, 11, 12, Per_2
25 e 26 settembre 2023, per come emerso alla luce delle indagini investigative esperite, in quanto piuttosto che trascorrere il proprio tempo con il figlio sarebbe stato presente presso l'esercizio commerciale (panificio) " ovvero ha Controparte_6
impiegato il suo tempo per effettuare attività lavorativa in favore del suddetto esercizio, attraverso le consegne alla clientela dei prodotti del panificio;
-che egli presentava le sue controdeduzioni evidenziando che durante le giornate oggetto di contestazione, a causa delle sue gravi condizioni di salute (documentate nelle certificazioni mediche che consegnava) non era in grado di compiere alcuna attività lavorativa, né tantomeno di occuparsi di suo figlio e che in tanti anni di lavoro aveva sempre agito con diligenza e nel rispetto delle norme legali e contrattuali;
-che con missiva datata 19.10.2023 la società resistente, non ritenendo di accogliere le giustificazioni rese irrogava nei suoi confronti il licenziamento per giusta causa senza preavviso;
lamentando l'insussistenza dei fatti contestati, l'assenza di giusta causa, la sproporzione della misura espulsiva, ha adito l'intestato Tribunale chiedendo di:
“1)- accertare e dichiarare, per i motivi indicati nel presente atto, l'insussistenza del fatto contestato al ricorrente;
2)- accertare e dichiarare, in ogni caso, che il fatto contestato al ricorrente non rientra tra le condotte punibili con il licenziamento bensì tra quelle punibili con la sanzione conservativa così come previsto dal Contratto Collettivo Specifico di Lavoro;
3)- per l'effetto annullare il licenziamento intimato al ricorrente con missiva datata 19 ottobre
2023 e condannare la Società resistente in persona del legale rappresentante pro tempore a reintegrare il ricorrente nel suo posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione oltre interessi e rivalutazioni come per legge nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dalla data dell'illegittimo licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione.
4)- In via del tutto gradata e solo per mero tuziorismo difensivo, accertato che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, condannare la Società resistente in persona del legale rapp.te pro tempore al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto in considerazione dell'anzianità di servizio del ricorrente e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica dell'azienda nonchè del comportamento e delle condizioni delle parti;
5)- condannare la Società resistente in persona del legale rapp.te pro tempore al pagamento delle spese e dei compensi professionali come per legge”.
Si è costituita in giudizio la società convenuta chiedendo il rigetto del ricorso.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, escussi i testi addotti, ritenuta la causa matura per la decisione è stata fissata la relativa udienza, autorizzando il deposito di note conclusionali e disponendo che le attività da svolgersi fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito in telematico delle note conclusionali e delle note scritte di cui sopra in data odierna la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Ai fini di un ordinato iter motivazionale occorre riportare il contenuto della missiva di contestazione disciplinare del 05.10.2023 dal seguente tenore:
Pt_
“A seguito di domanda presentata all'Inps, , nei periodi dal 1° settembre 2023 al 15 settembre
2023 e dal 16 settembre 2023 al 30 settembre 2023, fruiva del congedo parentale per assistere Suo figlio nato il [...]. Per_2
Evidenziamo che Lei, Sua moglie IG.ra e Suo figlio siete Controparte_6 Per_2
residenti in [...], in C.da Piano Aventino, n. 31.
Risulta inoltre che Lei, insieme a Sua moglie, gestisca l'attività dell'esercizio commerciale
(panificio) " ", in CA (CH) alla C.da Controparte_6
Guarenna Nuova, al civico nr. 172.
Nel verificare — avvalendosi di professionisti autorizzati — se le modalità di esercizio del diritto al suddetto congedo parentale fossero coerenti rispetto alla finalità della disciplina legale, la nostra
Società appurava, durante le giornate del 6, 11, 12, 25 e 26 settembre 2023 — per le quali Ella ha fruito del congedo parentale anziché prestare la Sua attività lavorativa per la scrivente società sui turni di lavoro su cui era programmato, ovvero sul primo turno, dalle ore 5:45 alle ore 13:45, nelle giornate dell' 11, 12, 25 e 26 settembre 2023, e dalle ore 14:15 alle ore 22:15, nella giornata del 6 settembre 2023 — i seguenti Suoi comportamenti.
6 settembre 2023
Alle ore 09:00 circa, il Professionista autorizzato sopra citato si recava in CA alla C.da
Guarenna Nuova;
giunto all'altezza del civico nr 172, dove si trova l'esercizio commerciale
(panificio ", notava la presenza di un Controparte_6
uomo (apparente età di circa 40 anni, alto circa mt. 1,65, senza capelli o rasati, indossando pantaloni Jeans ed una maglietta a righe di colore azzurro), che stava caricando del materiale su di un furgone FI OB bianco. Da successive verifiche è emerso che Lei era il soggetto intento a caricare il furgone.
In questo contesto, si notava quindi il Furgone OB, da Lei condotto, allontanarsi in direzione
Per_ ANno: Il Professionista iniziava a seguirla sino al bivio per la frazione dove - non potendo seguirlo da vicino - era costretto ad abbandonare l'attenzionamento.
Lei, sempre alla guida del Furgone OB, faceva rientro all Antico Forno, alle ore 13:00 circa, dove vi rimaneva fino alle successive ore 14:00; quando si allontanava in direzione CA e da un successivo accertamento, si è potuto verificare che il furgone FI OB tg. FF*358AB, era fermo all'interno dell'area dove Lei risiede;
così pure l'altra vettura, prima presente nel piazzale dell;
AN US tg. DN*086LC, anch'essa di Sua proprietà. CP_6
11 settembre 2023
Il suddetto Professionista, giunto in CA (CH) alla C.da Guarenna Nuova, al civico nr. 172, presso il forno denominato " ", notava nella parte laterale sinistra del fabbricato CP_6
dove insiste il descritto forno, luci accese al piano terra ed ambedue le vetture presenti (ovvero, il
FI OB e la AN US).
Alle successive ore 08:00 circa, il summenzionato Professionista notava il furgone OB, da Lei condotto, uscire con direzione CA (CH), per poi inoltrarsi nella SP che conduce a Sant'Eusanio del Sangro (CH); qui raggiunto il Supermercato "SCRIZ" con sede in CA (CH) Piano delle
Vigna nr. 74, Lei scendeva dal Furgone, entrava nel supermercato e vi lasciava delle confezioni di pane.
Successivamente, Lei, sempre alla giuda del Furgone, si portava presso il Ristorante denominato
'W Bucaniere", dove lasciava altra fornitura di pane;
ciò, veniva accertato in seguito, quando il
Professionista incaricato intratteneva un colloquio con il proprietario del suddetto ristorante, il quale confermava per l'appunto, la fornitura di pane avuta dall' . CP_6 Dopo questa consegna, Lei rientrava al forno;
successivamente alle ore 09:15 circa, Lei usciva nuovamente dal negozio per raggiungere un'abitazione privata, sita in C.dct Laroscia — CA
(CH), dove consegnava un pacco, verosimilmente dei dolci e/o una torta.
Dopodiché, Lei si allontanava in direzione ANno — Atessa — Sant'Eusanio, facendo ritorno al forno, alle successive ore 12:40 circa.
L'attività del forno cessava alle ore 13:30 circa;
il summenzionato Professionista, durante il Suo periodo di assenza, si portava presso la Sua abitazione, dove si poteva accertarne l'assenza.
12 settembre 2023
All'arrivo presso l' , alle 5: 30 circa il Professionista incaricato notava nuovamente e CP_6
la presenza di ambedue le vetture (AN US e FI Doble) vicino l'ingresso.
Alle ore 08:20 circa, il sopra menzionato Professionista, fermo all'incrocio con Cda Piano delle
Vigne, poteva notare il FI OB, da Lei condotto, imboccare questa via e proseguire fino al
Supermercato "SCRIZ", da dove, molto velocemente si allontanava per le strade di campagna.
Alle ore 09:15, si notava la presenza del furgone presso il forno ed alle successive ore 09:20 circa, lo si vedeva ripartire con direzione Altino (CH).
Il Professionista incaricato aveva modo di verificare che Lei, quella mattina, non si era recato presso la propria abitazione.
Alle ore 12: 10 circa, il Professionista incaricato notava che Lei rientrava presso il forno, dal quale alle successive ore 12:20 usciva nuovamente, sempre alla guida del FI OB, con direzione ANno-Altino.
Il Professionista incaricato attendeva il Suo rientro al forno;
nel frattempo, alle successive ore
14:00 circa, si poteva notare una donna (verosimilmente, Sua moglie) chiudere il cancello di accesso al piazzale antistante l'ingresso del negozio ed allontanarsi verso CA (CH).
Di seguito, si è accertata la presenza dei due mezzi, presso la Sua residenza.
25 settembre 2023
Il Professionista incaricato, al suo arrivo presso l'esercizio commerciale " " verso le CP_6
ore 6:00, poteva notava le luci accese nel laboratorio e la presenza dei soliti due veicoli.
Alle ore 08:27 circa, il Professionista vedeva il FI OB, da Lei condotto, presso il
Supermercato "SCRIZ": ivi giunto, Lei scendeva dal furgone e consegnava alcune confezioni di pane presso il supermercato.
Successivamente, Lei faceva rientro presso il forno per poi uscire nuovamente alle successive ore
10:00 circa per recarsi presso il Ristorante "Il Bucaniere", dove provvedeva alla consegna del pane. Successivamente, Lei si recava presso la Scuola Primaria sita in Via Lame in CA (CH) e anche lì provvedeva alla consegna della fornitura del pane.
Di seguito, Lei effettuava altre consegne presso diverse attività site in Sant'Eusanio del Sangro alla
C.da Brecciaio.
Nella medesima mattinata, Lei procedeva anche ad alcune consegne presso le abitazioni private site nella Via Castellata, facendo rientro presso il forno alle ore 12:37 circa.
A quel punto, il summenzionato Professionista entrava nell'esercizio commerciale denominato 1
" " e qui la poteva osservare mentre Lei era intento a servire la clientela al CP_6
bancone.
Lei si allontanava dal forno alle ore 13: 34 circa con il furgone FI OB e faceva rientro presso la Sua abitazione alle ore 13:47 circa.
26 settembre 2023
Il Professionista incaricato, al suo l'arrivo presso l'esercizio commerciale " " verso le CP_6
ore 6:00, poteva notava le luci accese nel laboratorio e la presenza dei soliti due veicoli. Alle ore
08:15 Lei si allontanava con il furgone FI OB e si recava presso il Supermercato "SCRIZ".
Successivamente Lei faceva rientro presso il forno per poi riuscirne alle ore 09:30 circa.
Successivamente Lei si recava presso la Scuola Primaria in CA (CH) ed effettuava le consegne del pane.
Dopo ciò, Lei si allontanava sempre a bordo del furgone FI OB in direzione Altino, per far ritorno al forno alle ore 12:45 circa.
Alle ore 11:30 circa il summenzionato Professionista si recava presso il Supermercato "SCR1Z" e procedeva all'acquisto di prodotti di panificio dell — FORATO", confezionati nella CP_6
medesima data.
Il Professionista incaricato si recava quindi presso " dove La notava mentre CP_7
era a lavorare al bancone e servire la clientela. Lei si allontanava dal forno alle ore 13.30 circa per far ritorno presso la Sua abitazione alle ore 13:50 circa.
Alle successive ore 13:38 circa, si poteva notare Sua moglie, chiudere il cancello di accesso al piazzale antistante l'ingresso del negozio ed allontanarsi verso la sua abitazione.
******
Pertanto, alla luce di quanto emerso nelle indagini esperite, è possibile riferire che Lei, in tutti i giorni cui sono stati effettuati i controlli, è stato presente presso l'esercizio commerciale (panificio)
" ", in CA (CH) alla C.da Guarenna Controparte_6
Nuova, al civico nr. 172 ovvero ha impiegato il suo tempo per effettuare attività lavorativa in favore del suddetto esercizio, attraverso le consegne alla clientela dei prodotti del panificio. In tali contesti Lei non è mai stato visto insieme a suo figlio ” (cfr. doc. n. 2 allegato al Per_2
ricorso).
Ritenute insufficienti e non valide le giustificazioni scritte rese dal lavoratore la società convenuta ha comminato la sanzione espulsiva (cfr. doc. 3 allegato al ricorso).
Ciò premesso, in linea generale occorre rammentare che l'art. 5 della legge 15 luglio 1966, n. 604 sui licenziamenti individuali pone testualmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo dell'atto di recesso e che secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di licenziamento per giusta causa l'onere probatorio, posto a carico del datore di lavoro, comporta che questi fornisca la prova completa di tutti gli elementi della fattispecie e richiede, altresì, che tale prova sia certa, non essendo previsto nel nostro ordinamento un licenziamento fondato esclusivamente su prove indiziarie non adeguatamente verificate, cioè con l'applicazione di un metodo che non sarebbe applicabile neppure in sede di procedimento penale (cfr. al riguardo Corte di Cassazione, sentenza n. 25203 del 8 novembre 2013).
Orbene, nell'atto introduttivo del giudizio il ricorrente ha dedotto che come risulta dal certificato medico rilasciato in data 04.09.2023, durante il periodo di fruizione del congedo parentale per occuparsi del figlio , a causa dell'insorgenza della malattia “orchite testicolo destro”, si è Per_2
visto costretto a rimanere a casa in quanto il trattamento prevede essenzialmente il riposo a letto e l'assunzione di antinfiammatori di tipo FANS (come ibuprofene, ketoprofene, …), analgesici come il paracetamolo (per esempio la Tachipirina), cortisonici e a sottoporsi a cicli di terapie e accertamenti diagnostici, per cui non avrebbe mai potuto compiere le attività oggetto di contestazione fino al momento della sua guarigione avvenuta dopo il 20.09.2023 (come peraltro diagnosticato dal medico curante).
Il ricorrente ha dedotto di essersi potuto occupare dei figli e della famiglia solo negli ultimi giorni di congedo parentale (25 e 26 settembre 2023) e che ha ritenuto – errando – di non informare l'azienda del suo stato di salute con l'invio del certificato di malattia, per cui ha utilizzato il congedo, anziché l'assenza per malattia, per affrontare la patologia insorta, ma che tale circostanza
è, comunque, indifferente per l'azienda, che non avrebbe potuto in ogni caso beneficiare della sua prestazione lavorativa, ma anche sotto il profilo previdenziale e ha comportato un vantaggio per l'azienda dal momento che il trattamento economico dovuto al lavoratore assente per malattia è superiore rispetto al 30% spettante al genitore beneficiario del congedo.
E' allora possibile passare alla disamina del complessivo compendio probatorio in atti, premettendo che nelle giornate oggetto di osservazione dell'11, 12, 25 e 26 settembre 2023 il ricorrente avrebbe dovuto prestare attività lavorativa sul primo turno, ossia dalle ore 5:45 alle ore 13:45 e che nella giornata del 06.09.2023 avrebbe dovuto prestare attività lavorativa dalle ore 14:15 alle ore 22:15.
Dalla documentazione medica versata in atti dalla difesa di parte ricorrente (cfr. allegati 6 e 6 bis) emerge che in data 04.09.2023 il medico curante dott. ha certificato di aver Persona_4
visitato il ricorrente e che lo stesso risultava affetto da Orchite Dx e necessitava di 20 giorni di riposo più cure del caso e che non poteva svolgere attività lavorativa per algia al testicolo destro. Il sanitario, escusso in udienza come testimone, ha confermato che in data 06.09.2023 il ricorrente, a causa dei suoi problemi di salute non poteva svolgere alcuna attività, che il giorno 11.09.2023 egli era ancora convalescente, che in quella data fu visitato dal dott. su suo consiglio e di Per_5
aver visto anche la fattura, di ricordare che il ricorrente andò a pagamento (intramoenia) stante la lungaggine delle prenotazioni e di aver visionato gli esami clinici effettuati il giorno 12.09.2023.
Inoltre, l'istruttoria svolta ha consentito di acclarare che in data 06.09.2023 le attività di consegna dei prodotti panificati, descritte nella relazione investigativa, prima in Contrada Tori presso le abitazioni private e poi in Contrada Cotti, sono state compiute da unitamente ad ON
, padre del ricorrente che vive a Erchie (Brindisi), il quale ha raggiunto il figlio per Testimone_2
assisterlo e per trascorrere del tempo con i nipoti e che al termine delle operazioni di consegna il padre è tornato all' e dopo circa mezz'ora ha fatto rientro con il veicolo del figlio CP_6 Pt_3 presso l'abitazione di quest'ultimo (cfr. deposizione di “ADR sub 5.4)
[...] ON
“E' vero, conosco il territorio il padre del ricorrente guidava il furgone dove stavo anche io e lo aiutavo nell'indicazione delle direzioni e nella consegna del pane. Ricordo che il sig. Tes_2
aiutava il ricorrente perché in qual periodo stava molto male e lo aiutava anche con i
[...] figli”; ADR sub 5.5) “E' vero”; ADR sub 5.6) “E' vero il giorno 6”; ADR sub 5.7) “E' vero dopo la consegna del pane siamo rientrati insieme al forno, io sono andato via e lui non so dove è andato”; di : “ADR sub 5.4) “E' vero, mio figlio era impossibilitato perché stava a Testimone_2
letto ed io mi sono dovuto trasferire da Erchie in Abruzzo per occuparmi dei nipotini e aiutarlo nel panifici insieme a mia nuora ed al sig. che mi accompagnava in quanto io non Tes_1 conoscevo le strade”; ADR sub 5.5) “Si è vero”; ADR sub 5.6) “Non ricordo il nome delle contrade ma ricordo che abbiamo consegnato il pane nelle contrade”; ADR sub 5.7) “E' vero”).
D'altronde le fotografie allegate alla relazione investigativa relativamente a quella data non ritraggono il ricorrente, né nella stessa relazione sono indicati quali accertamenti sono stati compiuti per affermare che l'uomo che ha caricato il fosse proprio il ricorrente. CP_8
Quanto al giorno 11.09.2023 la prospettazione di parte ricorrente di essersi recato presso l'ambulatorio di CA accompagnato da è suffragata dalla Controparte_9
documentazione sanitaria in atti (cfr. allegato 7 al ricorso), oltre che dalla stessa Controparte_9 (cfr. deposizione su capitoli 6.1. “Il ricorrente il giorno 11 settembre era convalescente.
[...]
6.2. Il lavoratore il giorno 11 settembre 2023 ha trascorso tutta la mattinata presso il poliambulatorio di CA ed ivi è stato visitato dal Dr. come da certificato (all. nr. 7) Per_5 che si mostra al teste”. 6.4. “Il ricorrente, a causa delle sue condizioni di salute, non era in grado di guidare alcun veicolo ed è stato accompagnato dalla IG.ra Controparte_9 all'ambulatorio di CA”: “E' vero, l'ho accompagnato io in ospedale essendo la cugina della moglie”).
Peraltro, i testi escussi e hanno confermato di aver svolto in ON Testimone_2 questa data le attività di consegna del pane presso il supermercato “Scriz” e presso il ristorante
“Bucaniere”, precisando che alcuna consegna è stata fatta presso un'abitazione privata in C.da
Laroscia di CA (cfr. sul punto la deposizione del teste “ADR sub 6.7) “E' ON vero”; ADR sub 6.8) “E' vero”, ADR sub 6.9) “Si è vero siamo andati solo in due posti al ristorante e al supermercato Scriz. Mostrate al teste le foto n. 5 e n. 6 della relazione investigativa giorno 11.09.2023, lo stesso riconosce nella persona ivi rappresentata di spalle il padre del ricorrente” e la deposizione del teste : ADR sub 6.8) “E' vero, ricordo che siamo Testimone_2
andati presso un ristorante e presso un super mercato di cui non ricordo i nomi. La persona rappresentata nelle due foto che mi vengono mostrate (relazione investigativa di parte resistente relativamente al giorno 11.09.2023, foto n. 7 e 8) corrisponde probabilmente alla mia persona in quanto quel giorno ero presente, secondo me non può essere mio figlio”; ADR sub 6.9) “E' vero, quel giorno abbiamo consegnato solo al ristorante e al supermercato”).
D'altronde le fotografie allegate alla relazione investigativa raffigurano un uomo di spalle che ha identificato in . Lo stesso , in particolare, ha ON Testimone_2 Testimone_2
precisato che non poteva essere suo figlio la persona raffigurata in quanto il giorno 11.09.2023 le consegne le aveva fatte lui personalmente perché il figlio era ancora convalescente.
Quanto al giorno 12.09.2023 la prospettazione di parte ricorrente si essersi recato all'Ospedale di
CA accompagnato dalla cugina della moglie, e di essersi sottoposto Controparte_9 ad alcuni esami clinici ha trovato conferma non solo nella documentazione allegata all'atto introduttivo (cfr. allegato 10 al ricorso), ma anche nella deposizione resa in udienza da quest'ultima.
Parte ricorrente ha poi dedotto di essersi occupato in data 25.09.2023 (allorquando orami era in via di guarigione) dei figli e , rispettivamente di 2 e 4 anni all'epoca dei fatti. In Per_6 Per_2
particolare, ha dedotto di averli preparati, lavandoli, vestendoli e aiutandoli nella colazione e di averli condotti dalla madre presso l' per i consueti saluti del mattino;
di averli poi CP_6 accompagnati a scuola;
di aver poi raggiunto il coniuge all' ; di essere rientrato a casa e CP_6
di aver preparato il pranzo per sé e la sua famiglia;
di essere stato contattato telefonicamente dall'Architetto che lo raggiungeva, alle ore 12.40 circa, presso l' ove Testimone_3 CP_6 si intrattenevano a chiacchierare per circa un'ora e che la moglie del ricorrente ha, poi, regalato all'Architetto un vassoio di pizze;
di aver fatto dapprima rientro a casa e poi, alle 14.00, di essersi recato presso l'Istituto le Suore Francescane AR a prelevare il figlio e alle ore Per_6
15.30 a prelevare il figlio presso la Scuola dell'Infanzia “G. De Petra” sita in Via Lame;
Per_2
di essersi occupato dei figli per tutto il pomeriggio accompagnandoli a ANno a casa di CP_10
; di aver fatto rientro a casa con i figli alle ore 20.00 circa, di aver preparato la cena, aver
[...]
cenato con loro e di averli preparati per farli andare a dormire.
Infine, il ricorrente negando di aver effettuato le consegne indicate nella relazione investigativa in riferimento al giorno 25 settembre 2023, ha chiarito che le foto ivi allegate non ritraggono lui, ma suo padre.
La moglie del ricorrente (in regime di separazione dei beni) ha integralmente confermato la prospettazione esposta in ricorso in ordine alle attività svolte dal marito nella predetta data, dichiarando di riconoscere il suocero nella foto 12 allegata alla relazione investigativa.
Alcuna idonea controprova è stata fornita dalla società resistente, anche in considerazione del fatto che nella relazione investigativa non sono indicati quali accertamenti sono stati compiuti per affermare che l'uomo ritratto nelle foto fosse proprio il ricorrente.
Peraltro, escusso in udienza, il teste ha confermato di aver contattato Testimone_3 telefonicamente il ricorrente, che lo ha raggiunto, alle ore 12.40 circa, presso l' ove si CP_6 sono intrattenuti a chiacchierare per circa un'ora e che in quella occasione la moglie gli ha regalato un vassoio di pizze.
Infine, il teste ha confermato che nel pomeriggio il ricorrente ha accompagnato Controparte_10
i figli a casa sua, ivi trattenendosi per tutto il pomeriggio.
Quanto al 26.09.2023 il ricorrente ha dedotto di aver dapprima preparato i figli, lavandoli, vestendoli e aiutandoli nella colazione e di aver raggiunto il coniuge con i figli per un saluto alla mamma;
che nell'occasione il coniuge del ricorrente chiedeva di consegnare una busta di pane presso la scuola frequentata dal figlio;
di aver, dunque, alle ore 8.30 circa accompagnato Per_2 il figlio all'Istituto Suore Francescane AR e di essersi poi recato presso la Scuola Per_6 dell'Infanzia “G. De Petra” sita in Via Lame per lasciare il figlio;
di aver affidato Per_2
alla collaboratrice scolastica e di essere tornato a prendere nel furgone la busta di pane Per_2 per consegnarla a quest'ultima; di aver fatto alle ore 9.20 circa rientro a casa e di essersi occupato di tutte le incombenze domestiche, compresa la preparazione del pranzo e della cena;
di essere poi andato a prendere il figlio presso l'Istituto le Suore Francescane AR alle ore 14.00 Per_6 e alle ore 15.30 il figlio presso la Scuola dell'Infanzia “G. De Petra” sita in Via Lame e Per_2
di aver portato entrambi al parco in compagnia di altri genitori.
Le circostanze prospettate in ricorso hanno trovato conferma nelle dichiarazioni rese dalla moglie del ricorrente, e da la quale rispondendo al capitolo di Controparte_6 Testimone_4 prova 9.7: “Il ricorrente alle ore 14.00 è andato a prendere il figlio presso l'Istituto le Per_6
Suore Francescane AR e alle ore 15.30 il figlio presso la Scuola dell'Infanzia Per_2
“G. De Petra” sito in Via Lame ed ha portato entrambi al parco in compagnia di altri genitori” ha così riferito: “E' vero, quel giorno sono andata ad acquistare un paio di occhiali che acquistavo da tanto e all'uscita dal negozio con i miei figli ho visto il ricorrente al parco ed i nostri figli hanno iniziato a giocare insieme, in quel contesto il medesimo mi ha raccontato le sue vicissitudini di salute che già conoscevo in quanto me le aveva già dette sua moglie”.
Né, a fronte di questo quadro probatorio, la società è stata in grado di fornire una idonea prova dell'effettivo verificarsi delle condotte indicate nella missiva di contestazione disciplinare.
Invero, da un lato il teste è stato in grado di riferire solo in ordine a voci (“Non lo Testimone_5 so ma per sentito dire pare di si”) e, dall'altro, il teste , escusso in qualità di Testimone_6 titolare dell'agenzia d'investigazioni ASI srl, pur dichiarando di essersi occupato personalmente delle indagini ha riferito di essere stato coadiuvato in qualche occasione da collaboratori, che ha definito essere regolarmente assunti e segnalati in , di cui però non ha fornito i nominativi CP_11
(che non risultano neppure dalla relazione investigativa) e che non sono stati indicati come testimoni dalla società. Questo dato fa sorgere dei legittimi dubbi sul modo in cui sono state condotte le indagini investigative.
E' evidente, dunque, il mancato assolvimento dell'onere della prova ad opera della CP_2
resistente. Non ricorrendo gli estremi della giusta causa addotti dal datore di lavoro per insussistenza del fatto contestato ai sensi dell'art.18, comma 4 dello Statuto dei Lavoratori, ne consegue l'annullamento del licenziamento e la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra.
Le spese del giudizio sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri, dei criteri e delle riduzioni di cui al decreto del Ministro della Giustizia n. 37 del 8.3.2018 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale – Serie Generale – n. 96 del 26.4.2018, in vigore dal successivo 27.4.2018), come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del 13.08.2022 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale – Serie Generale – n. 236 dell'08.10.2022, in vigore dal successivo 23.10.2022), avuto riguardo al valore della controversia (riconducibile nello scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00), alla natura e alla difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, nonché alla concreta attività processuale svolta dalle parti nel giudizio.
p.q.m.
il Tribunale di ANno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
-dichiara l'illegittimità del licenziamento per giusta causa comminato al ricorrente e lo annulla;
-condanna la società resistente alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
-condanna la società resistente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidate in €. 5.000,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e cpa come per legge.
Così deciso il 17.06.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano-