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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 438/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CERVINO FILOMENA EGIDIA, Presidente
BELLANTONI ELVIRA, Relatore
BELMONTE MARIA TERESA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5086/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scafati
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 17896 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 273/2026 depositato il
22/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: come riportato in atti
Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 s.r.l. impugna l'avviso di pagamento n.17896, notificato l'8/8/2025 avente ad oggetto la riscossione della Tari per l'annualità 2025 per l'opificio industriale sito in Scafati (Sa) alla Indirizzo_1 per un importo complessivo di € 5.856,00.
La società ricorrente -premesso che l'ente impositore ha applicato il tributo sui rifiuti a due diverse utenze e precisamente: - Categoria: “Attività industriali con capannoni di produzione”, per una superficie di 899 mq e per un importo di € 4.748,07 comprensivo della parte fissa e della quota Tefa;
- Categoria: “Uffici, Agenzie
e Studi Professionali” per una superficie di 120 mq e per un importo di € 1.092,40 comprensivo della parte fissa, della parte variabile e della quota Tefa – lamenta: 1) la violazione dell'art.
6-bis della Legge 212/2000 in difetto di una procedura di “contraddittorio informato ed effettivo” e della notificazione di uno schema d'atto; 2) che secondo quanto previsto dal D.lgs n. 116/2020, in materia di rifiuti “le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;
continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse”; 3) la violazione dell'art. 8, comma terzo, del Regolamento comunale tassa sui rifiuti adottato con la deliberazione consiliare n. 42 dell'8/06/2022, che consente al contribuente di inoltrare entro “il mese di febbraio” dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento, la dichiarazione relativa alla sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esenzioni e del modificarsi o del venir meno delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
4) l'errato calcolo delle superfici relative ad “Attività industriali con capannoni di produzione” e ad “Uffici, agenzie, studi professionali”; 5) lo smaltimento autonomo dei rifiuti speciali.
Assume in particolare che, come da relazione tecnica asseverata allegata e dai rilievi planimetrici e fotografici ivi inseriti, ha provveduto a smaltire a proprie spese i rifiuti speciali e allega i contratti di appalto conclusi con imprese di smaltimento, le fatture, i pagamenti ed i formulati.
Deduce, altresì: 1) che il Comune di Scafati ha applicato una tassazione iniqua, illegittima, erronea ed illecita per violazione dell'art. 1, comma 693-701, legge 147/2013 ed ha omesso di fornire qualsiasi riscontro in merito alla verifica e al controllo esercitato sulle utenze del contribuente;
2) che devono essere esclude dalla tassazione non solo le aree di esercizio dell'attività di produzione ma anche i magazzini di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti in quanto connessi al processo industriale, i quali, devono essere qualificati come prevalentemente e continuativamente produttivi di rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani, e in quanto tali, privi di presupposto impositivo, rinviando a sostegno del proprio assunto a due risoluzioni del
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato ed in via gradata per l'applicazione del tributo unicamente alle aree adibite ad uffici mensa, spogliatoio e servizi igienici nell'opificio di Indirizzo_1 per una superficie complessiva di 53,00 mq, in ogni caso con vittoria di spese.
Il Comune di Scafati si costituisce in giudizio e deduce: 1) che nel caso di specie non trova applicazione il dettato normativo dell'art. 6 bis per essere stata l'attività di liquidazione fondata esclusivamente su dati oggettivi, certi e già noti al contribuente e che il contraddittorio preventivo è obbligatorio soltanto per gli atti impositivi adottati a seguito di valutazioni discrezionali da parte dell'ente, ovvero nei casi in cui vengano disconosciute esenzioni, agevolazioni o altri elementi soggettivi della dichiarazione del contribuente;
2) che non vi è stata alcuna violazione dell'art. 8 del regolamento comunale vigente e dell'art 1, comma 693 – 701 L.147/2013 per essere stata integralmente accolta la richiesta formulata dalla società di tassare, sia con riferimento alla quota fissa che a quella variabile, esclusivamente le aree adibite a uffici e servizi igienici;
3) che la sola presenza di rifiuti speciali non determina l'esenzione totale dal tributo, essendo comunque dovuta la quota fissa, la quale è finalizzata alla copertura dei costi indivisibili del servizio pubblico di igiene urbana, tra cui quelli relativi allo spazzamento stradale, ai servizi. generali, ai mezzi e al personale e di aver riconosciuto l'esenzione relativa alla produzione di rifiuti speciali per le attività industriali.
Conclude come segue: “Rigettare il ricorso cosi come formulato in quanto inammissibile ed infondato nel merito per le ragioni esposte nella presente memoria;
-Condannare il ricorrente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio…”.
La ricorrente deposita memoria illustrativa, con la quale insiste nelle proprie difese e conclusioni. In particolare assume che la norma contenuta nell'art. 1 comma 649 della legge n. 147/2013 deve essere interpretata nel senso che non è legittima l'applicazione della parte fissa del tributo anche alle superfici produttive di rifiuti speciali.
Fissata l'udienza del 19 gennaio 2026 per la trattazione, la Corte decide in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 6 bis della legge 212/2000, per non aver il Comune di Scafati posto in essere, precedentemente all'emanazione dell'atto contestato, la procedura di contraddittorio preventivo obbligatoria per tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione emessi a partire dal 30 aprile 2024. Evidenzia che l'atto impugnato non è fra quelli automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni per i quali è esclusa l'obbligatorietà del contraddittorio preventivo, né fra quelli di cui al D.M. del MEF del 24 aprile 2024,.
Il Comune di Scafati assume, viceversa, che per gli atti di mera liquidazione calcolata sulla base dei dati noti al contribuente ed all'amministrazione finanziaria e/o comunque all'ente impositore non vi è alcun obbligo di contraddittorio preventivo, e che il MEF con decreto del 24.04.2024 all'art 1 ha espressamente escluso gli atti di mera liquidazione, nonchè le cartelle di pagamento e le intimazioni di pagamento dal novero degli atti sottoposti all'obbligo di contraddittorio preventivo.
Ritiene la Corte che, alla luce del combinato disposto degli artt. 6 bis della legge n. 212/2000 e dell'articolo
7 bis del decreto-legge 29 marzo 2024 n. 39, il preventivo contraddittorio non sia nel caso in esame necessario, avendo provveduto l'amministrazione comunale unicamente alla liquidazione del tributo sulla base dei dati forniti dalla contribuente in forza di atti di contenuto generale, che disciplinano l'applicazione del tributo e già noti a tutti i contribuenti. Un atto è di pronta liquidazione quando viene emesso dall'amministrazione a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dal contribuente e dai dati in possesso della stessa amministrazione.
Non sussiste neanche violazione del regolamento comunale sulla tassa sui rifiuti adottato con la deliberazione consiliare n. 42 dell'8/06/2022: i dati utilizzati dall'amministrazione sono quelli forniti dal contribuente e le agevolazioni sono state integralmente riconosciute limitatamente alla cosiddetta quota variabile.
Passando all'esame del merito, osserva la Corte che parte ricorrente lamenta innanzitutto la liquidazione della cosiddetta quota fissa per tutte le aree destinate alla produzione e per le quali non è contestato dall'amministrazione comunale la società ricorrente provveda autonomamente allo smaltimento dei rifiuti speciali.
Sul punto è sufficiente richiamare il contenuto della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.
16684/2022, le cui motivazioni sono pienamente condivise da questa Corte secondo cui “In tema di determinazione della TARI, le superfici dove si producono i rifiuti speciali sono escluse dal computo della parte variabile della imposta, ma non da quello della parte fissa, dovuta sulla base del mero possesso o detenzione di superfici astrattamente idonee alla produzione di rifiuti e della funzione di finanziamento dei costi essenziali e generali di investimento e del servizio nell'interesse dell'intera collettività, indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti e dall'oggettiva fruizione del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività” (cfr. anche Cass. civ. n. 8753/2023).
Deduce, altresì, l'errato calcolo delle superfici relative ad “Attività industriali con capannoni di produzione”
e ad “Uffici, agenzie, studi professionali”; l'amministrazione comunale assume di aver calcolato le superfici sulla base delle indicazioni provenienti dalla contribuente e, tuttavia, non allega alcunchè sul punto, con la conseguenza che il ricorso merita parziale accoglimento con la limitazione dell'applicazione del tributo per la quota fissa e quella variabile unicamente alle aree adibite ad uffici mensa, spogliatoio e servizi igienici nell'opificio di Indirizzo_1 per una superficie complessiva di 53,00 mq.
Le spese in considerazione della parziale reciproca soccombenza vengono integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, Sezione VI, accoglie la domanda nei limiti indicati in motivazione;
compensa integralmente le spese di lite. Salerno, 19 gennaio 2026 Il Relatore: Dott.ssa
IR BE Il Presidente: Dott.ssa Filomena Egidia Cervino
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CERVINO FILOMENA EGIDIA, Presidente
BELLANTONI ELVIRA, Relatore
BELMONTE MARIA TERESA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5086/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scafati
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 17896 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 273/2026 depositato il
22/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: come riportato in atti
Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 s.r.l. impugna l'avviso di pagamento n.17896, notificato l'8/8/2025 avente ad oggetto la riscossione della Tari per l'annualità 2025 per l'opificio industriale sito in Scafati (Sa) alla Indirizzo_1 per un importo complessivo di € 5.856,00.
La società ricorrente -premesso che l'ente impositore ha applicato il tributo sui rifiuti a due diverse utenze e precisamente: - Categoria: “Attività industriali con capannoni di produzione”, per una superficie di 899 mq e per un importo di € 4.748,07 comprensivo della parte fissa e della quota Tefa;
- Categoria: “Uffici, Agenzie
e Studi Professionali” per una superficie di 120 mq e per un importo di € 1.092,40 comprensivo della parte fissa, della parte variabile e della quota Tefa – lamenta: 1) la violazione dell'art.
6-bis della Legge 212/2000 in difetto di una procedura di “contraddittorio informato ed effettivo” e della notificazione di uno schema d'atto; 2) che secondo quanto previsto dal D.lgs n. 116/2020, in materia di rifiuti “le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;
continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse”; 3) la violazione dell'art. 8, comma terzo, del Regolamento comunale tassa sui rifiuti adottato con la deliberazione consiliare n. 42 dell'8/06/2022, che consente al contribuente di inoltrare entro “il mese di febbraio” dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento, la dichiarazione relativa alla sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esenzioni e del modificarsi o del venir meno delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
4) l'errato calcolo delle superfici relative ad “Attività industriali con capannoni di produzione” e ad “Uffici, agenzie, studi professionali”; 5) lo smaltimento autonomo dei rifiuti speciali.
Assume in particolare che, come da relazione tecnica asseverata allegata e dai rilievi planimetrici e fotografici ivi inseriti, ha provveduto a smaltire a proprie spese i rifiuti speciali e allega i contratti di appalto conclusi con imprese di smaltimento, le fatture, i pagamenti ed i formulati.
Deduce, altresì: 1) che il Comune di Scafati ha applicato una tassazione iniqua, illegittima, erronea ed illecita per violazione dell'art. 1, comma 693-701, legge 147/2013 ed ha omesso di fornire qualsiasi riscontro in merito alla verifica e al controllo esercitato sulle utenze del contribuente;
2) che devono essere esclude dalla tassazione non solo le aree di esercizio dell'attività di produzione ma anche i magazzini di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti in quanto connessi al processo industriale, i quali, devono essere qualificati come prevalentemente e continuativamente produttivi di rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani, e in quanto tali, privi di presupposto impositivo, rinviando a sostegno del proprio assunto a due risoluzioni del
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato ed in via gradata per l'applicazione del tributo unicamente alle aree adibite ad uffici mensa, spogliatoio e servizi igienici nell'opificio di Indirizzo_1 per una superficie complessiva di 53,00 mq, in ogni caso con vittoria di spese.
Il Comune di Scafati si costituisce in giudizio e deduce: 1) che nel caso di specie non trova applicazione il dettato normativo dell'art. 6 bis per essere stata l'attività di liquidazione fondata esclusivamente su dati oggettivi, certi e già noti al contribuente e che il contraddittorio preventivo è obbligatorio soltanto per gli atti impositivi adottati a seguito di valutazioni discrezionali da parte dell'ente, ovvero nei casi in cui vengano disconosciute esenzioni, agevolazioni o altri elementi soggettivi della dichiarazione del contribuente;
2) che non vi è stata alcuna violazione dell'art. 8 del regolamento comunale vigente e dell'art 1, comma 693 – 701 L.147/2013 per essere stata integralmente accolta la richiesta formulata dalla società di tassare, sia con riferimento alla quota fissa che a quella variabile, esclusivamente le aree adibite a uffici e servizi igienici;
3) che la sola presenza di rifiuti speciali non determina l'esenzione totale dal tributo, essendo comunque dovuta la quota fissa, la quale è finalizzata alla copertura dei costi indivisibili del servizio pubblico di igiene urbana, tra cui quelli relativi allo spazzamento stradale, ai servizi. generali, ai mezzi e al personale e di aver riconosciuto l'esenzione relativa alla produzione di rifiuti speciali per le attività industriali.
Conclude come segue: “Rigettare il ricorso cosi come formulato in quanto inammissibile ed infondato nel merito per le ragioni esposte nella presente memoria;
-Condannare il ricorrente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio…”.
La ricorrente deposita memoria illustrativa, con la quale insiste nelle proprie difese e conclusioni. In particolare assume che la norma contenuta nell'art. 1 comma 649 della legge n. 147/2013 deve essere interpretata nel senso che non è legittima l'applicazione della parte fissa del tributo anche alle superfici produttive di rifiuti speciali.
Fissata l'udienza del 19 gennaio 2026 per la trattazione, la Corte decide in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 6 bis della legge 212/2000, per non aver il Comune di Scafati posto in essere, precedentemente all'emanazione dell'atto contestato, la procedura di contraddittorio preventivo obbligatoria per tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione emessi a partire dal 30 aprile 2024. Evidenzia che l'atto impugnato non è fra quelli automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni per i quali è esclusa l'obbligatorietà del contraddittorio preventivo, né fra quelli di cui al D.M. del MEF del 24 aprile 2024,.
Il Comune di Scafati assume, viceversa, che per gli atti di mera liquidazione calcolata sulla base dei dati noti al contribuente ed all'amministrazione finanziaria e/o comunque all'ente impositore non vi è alcun obbligo di contraddittorio preventivo, e che il MEF con decreto del 24.04.2024 all'art 1 ha espressamente escluso gli atti di mera liquidazione, nonchè le cartelle di pagamento e le intimazioni di pagamento dal novero degli atti sottoposti all'obbligo di contraddittorio preventivo.
Ritiene la Corte che, alla luce del combinato disposto degli artt. 6 bis della legge n. 212/2000 e dell'articolo
7 bis del decreto-legge 29 marzo 2024 n. 39, il preventivo contraddittorio non sia nel caso in esame necessario, avendo provveduto l'amministrazione comunale unicamente alla liquidazione del tributo sulla base dei dati forniti dalla contribuente in forza di atti di contenuto generale, che disciplinano l'applicazione del tributo e già noti a tutti i contribuenti. Un atto è di pronta liquidazione quando viene emesso dall'amministrazione a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dal contribuente e dai dati in possesso della stessa amministrazione.
Non sussiste neanche violazione del regolamento comunale sulla tassa sui rifiuti adottato con la deliberazione consiliare n. 42 dell'8/06/2022: i dati utilizzati dall'amministrazione sono quelli forniti dal contribuente e le agevolazioni sono state integralmente riconosciute limitatamente alla cosiddetta quota variabile.
Passando all'esame del merito, osserva la Corte che parte ricorrente lamenta innanzitutto la liquidazione della cosiddetta quota fissa per tutte le aree destinate alla produzione e per le quali non è contestato dall'amministrazione comunale la società ricorrente provveda autonomamente allo smaltimento dei rifiuti speciali.
Sul punto è sufficiente richiamare il contenuto della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.
16684/2022, le cui motivazioni sono pienamente condivise da questa Corte secondo cui “In tema di determinazione della TARI, le superfici dove si producono i rifiuti speciali sono escluse dal computo della parte variabile della imposta, ma non da quello della parte fissa, dovuta sulla base del mero possesso o detenzione di superfici astrattamente idonee alla produzione di rifiuti e della funzione di finanziamento dei costi essenziali e generali di investimento e del servizio nell'interesse dell'intera collettività, indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti e dall'oggettiva fruizione del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività” (cfr. anche Cass. civ. n. 8753/2023).
Deduce, altresì, l'errato calcolo delle superfici relative ad “Attività industriali con capannoni di produzione”
e ad “Uffici, agenzie, studi professionali”; l'amministrazione comunale assume di aver calcolato le superfici sulla base delle indicazioni provenienti dalla contribuente e, tuttavia, non allega alcunchè sul punto, con la conseguenza che il ricorso merita parziale accoglimento con la limitazione dell'applicazione del tributo per la quota fissa e quella variabile unicamente alle aree adibite ad uffici mensa, spogliatoio e servizi igienici nell'opificio di Indirizzo_1 per una superficie complessiva di 53,00 mq.
Le spese in considerazione della parziale reciproca soccombenza vengono integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, Sezione VI, accoglie la domanda nei limiti indicati in motivazione;
compensa integralmente le spese di lite. Salerno, 19 gennaio 2026 Il Relatore: Dott.ssa
IR BE Il Presidente: Dott.ssa Filomena Egidia Cervino