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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 3158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3158 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36511/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Rel. Est.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36511/2024 promossa da
Parte_1
nato a [...] il [...]
Residente VIALE CONI ZUGNA 14 20144 MILANO ITALIA codice fiscale C.F._1 con l'avv. ORNELLA SIRTORI come da procura in atti;
ricorrente
nei confronti di
Controparte_1
Nata a MOLFETTA (BA) il 23/06/1959
Residente VIA URBANO 3 20123 MILANO ITALIA codice fiscale C.F._2 con l'avv. VALENTINA ERAMO come da procura in atti;
convenuta
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Divorzio Contenzioso Conclusioni precisate nell'interesse di parte ricorrente
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai Sig.ri Parte_1
e in data 10.5.1990 in Milano, iscritto nei Registri dello Stato Civile di detto Controparte_1
Comune al n. 222-parte 1-anno 1990, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge e agli altri adempimenti di rito”.
Conclusioni precisate nell'interesse di parte convenuta
“Pronunciare lo scioglimento del matrimonio del matrimonio civile contratto dai Sig.ri
[...]
e in data 10.5.1990 in Milano, iscritto nei Registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile di detto Comune al n. 222-parte 1-anno 1990, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge e agli altri adempimenti di rito”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile a Milano in Parte_1 Controparte_1
data 10/05/1990, atto iscritto nei Registri dello stato civile del Comune medesimo (Anno 1990, N.
222, P. 1).
Dal matrimonio è nato il figlio (il 29.10.1991), maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente.
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Milano con verbale di separazione omologato in data 18/01/2002.
Con ricorso depositato in data 18/10/2024, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di Milano di pronunciare lo scioglimento del matrimonio e di rigettare ogni domanda avversaria.
Con memoria difensiva depositata in data 31/01/2025 si è costituita la convenuta aderendo alla pronuncia sullo status.
Depositate da entrambe le parti le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c., all'udienza ex art. 473 bis 21
c.p.c. del giorno 27/03/2025 il Giudice Delegato ha sentito congiuntamente le parti presenti personalmente.
I difensori delle parti hanno insistito nella domanda di scioglimento del matrimonio. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione e discussa e decisa nella camera di consiglio del
9 aprile 2025.
Considerato in diritto
Sulla domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Milano con verbale di separazione omologato in data 18/01/2002.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 18.10.2024), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, visto il lungo periodo separativo, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Spese processuali
In ragione del carattere necessario della pronuncia sullo status, si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e in Milano il 10/05/1990, iscritto nei Registri dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di Milano (anno 1990, N. 222, Parte I);
2) Manda il Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Milano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) Compensa le spese di lite.
Si comunichi Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Rel. Est.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36511/2024 promossa da
Parte_1
nato a [...] il [...]
Residente VIALE CONI ZUGNA 14 20144 MILANO ITALIA codice fiscale C.F._1 con l'avv. ORNELLA SIRTORI come da procura in atti;
ricorrente
nei confronti di
Controparte_1
Nata a MOLFETTA (BA) il 23/06/1959
Residente VIA URBANO 3 20123 MILANO ITALIA codice fiscale C.F._2 con l'avv. VALENTINA ERAMO come da procura in atti;
convenuta
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Divorzio Contenzioso Conclusioni precisate nell'interesse di parte ricorrente
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai Sig.ri Parte_1
e in data 10.5.1990 in Milano, iscritto nei Registri dello Stato Civile di detto Controparte_1
Comune al n. 222-parte 1-anno 1990, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge e agli altri adempimenti di rito”.
Conclusioni precisate nell'interesse di parte convenuta
“Pronunciare lo scioglimento del matrimonio del matrimonio civile contratto dai Sig.ri
[...]
e in data 10.5.1990 in Milano, iscritto nei Registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile di detto Comune al n. 222-parte 1-anno 1990, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge e agli altri adempimenti di rito”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile a Milano in Parte_1 Controparte_1
data 10/05/1990, atto iscritto nei Registri dello stato civile del Comune medesimo (Anno 1990, N.
222, P. 1).
Dal matrimonio è nato il figlio (il 29.10.1991), maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente.
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Milano con verbale di separazione omologato in data 18/01/2002.
Con ricorso depositato in data 18/10/2024, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di Milano di pronunciare lo scioglimento del matrimonio e di rigettare ogni domanda avversaria.
Con memoria difensiva depositata in data 31/01/2025 si è costituita la convenuta aderendo alla pronuncia sullo status.
Depositate da entrambe le parti le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c., all'udienza ex art. 473 bis 21
c.p.c. del giorno 27/03/2025 il Giudice Delegato ha sentito congiuntamente le parti presenti personalmente.
I difensori delle parti hanno insistito nella domanda di scioglimento del matrimonio. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione e discussa e decisa nella camera di consiglio del
9 aprile 2025.
Considerato in diritto
Sulla domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Milano con verbale di separazione omologato in data 18/01/2002.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 18.10.2024), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, visto il lungo periodo separativo, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Spese processuali
In ragione del carattere necessario della pronuncia sullo status, si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e in Milano il 10/05/1990, iscritto nei Registri dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di Milano (anno 1990, N. 222, Parte I);
2) Manda il Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Milano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) Compensa le spese di lite.
Si comunichi Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai