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Sentenza 18 maggio 2025
Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/05/2025, n. 3858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3858 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di
“trattazione scritta” nel termine scaduto il 15-4-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 31-3-2025, in data 15 maggio 2025 ha adottato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21288/2023 RG Lavoro
T R A
nata a [...] il [...], CF: rapp.ta e Parte_1 C.F._1 difesa disgiuntamente e congiuntamente, dagli avvocati Ernesto Maria Cirillo (CF:
e Francesco Cirillo, con cui elettivamente domicilia in Napoli, C.F._2 alla via Benedetto Cariteo 8, come da procura in atti
Ricorrente
E
( , C.F. , con sede legale in Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
Milano, Via Gaetano Negri n. 1, in persona del procuratore e legale rappresentante p.t.,
Dott. in virtù dei poteri a lui conferiti con atto notarile, Controparte_3 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Francesco Giammaria (CF: ) e dall'avv. Antonella Parisi (CF: C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pietro C.F._4
Pace in Napoli, via Duomo n. 152 come da procura in atti
Convenuta
OGGETTO: richiesta risarcimento di danni da demansionamento
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente “ 1) Accertare e dichiarare, per le ragioni e le causali di cui alla premessa, la illegittimità della condotta posta in essere dalla in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t. e, per l'effetto, condannarla al risarcimento in favore della ricorrente del danno professionale nella misura, come specificata in premessa, di € 1.350,00 mensili da gennaio 2018 sino al deposito del ricorso ovvero da quella diversa data e per quella diversa somma che stabilirà il giudicante, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) Condannare la convenuta ad assegnare alla ricorrente mansioni corrispondenti al livello inquadramentale 6°; 3) Condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari.”
Per parte convenuta “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettare interamente le domande ex adverso proposte. Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite””
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16-11-2023 la ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di
Napoli, esponendo: di essere stata assunta alle dipendenze della convenuta società il
27.11.1985, di essere attualmente inquadrata nel livello 6° e di svolgere le sue mansioni in
Napoli; ripercorrendo la propria esperienza professionale alle dipendenze della convenuta, rilevava che nell'anno 1998 ella era stata assegnata al settore Credito che si interessava di recupero crediti verso i clienti morosi (clientela Business) e che, inquadrata nell'attuale livello 4° come “Assistente ad attività specialistiche”, ella doveva concordare con i clienti dei piani di rientro e rateizzazioni, etc;
che dopo 4 anni veniva inquadrata come “Attività Specialistica Senior” livello 5° con mansioni che consistevano nello studio della pratica, nella verifica contabile degli importi, nella gestione del recupero del credito;
che dal mese di dicembre del 2008 ella era passata a coordinare un gruppo di lavoro su Bari, Napoli e Sicilia addetti all'attività di incassi, pagamenti e recupero credito (circa 14 unità, individuate in ricorso); che, in detta veste, ella coordinava colleghi di livelli 4°, 5° ed anche 6° (come da doc. 2 in atti); che nell'anno 2009 le era stato riconosciuto il livello 6° mantenendo sempre il ruolo di Coordinatore;
in tale veste, ella coordinava ed indirizzava operativamente le attività dei colleghi, li gestiva sotto i profili di formazione, aggiornamento, valutazione, sviluppo delle competenze e capacità e motivazione nel raggiungimento degli obiettivi produttivi fissati dall'azienda (obiettivi anche di qualità del servizio); li supportava nella loro normale attività (anche con affiancamenti), relativamente a informazioni sulle procedure e nella gestione diretta del cliente;
curava la gestione delle presenze/assenze, permessi, ferie etc.; effettuava la valutazione sull'operato dei colleghi subalterni anche in vista dell'erogazione di eventuali provvedimenti meritocratici;
curava i rapporti con le altre funzioni aziendali, partecipava a incontri e riunioni sull'andamento delle performance, su eventuali miglioramenti dei processi;
che alla fine del 2011, sempre come coordinatrice, ella era passata a gestire un gruppo di lavoro (circa 6 unità) dedito al recupero credito sul territorio della Calabria in relazione a clientela “TOP” (PA, Enti, grandi aziende) con la quale l'istante manteneva direttamente i rapporti;
si trattava di morosità anche di svariati milioni e l'istante, accompagnata dai colleghi subalterni, spesso si recava direttamente in loco per chiudere gli accordi, spiegare lo stato della morosità, l'analisi delle fatture, etc.; che, successivamente, a far data dal 2012, alla ricorrente era stato assegnato il coordinamento dell'attività di , Clienti Pt_2 Parte_3 cessati, Clienti con procedure concorsuali per tutto il territorio del centro-sud Italia, Campania compresa e circa 8 unità; anche in tale veste, l'istante coordinava operativamente ed amministrativamente il personale, lo supportava, lo formava, pianificava le attività, monitorava i risultati. Individuata la figura di riferimento nel livello 6° del CCNL applicato (Coordinatore di settori operativi) quale “Lavoratrice che, sulla base di direttive generali, coordina importanti organismi operativi, tecnici, amministrativi, provvedendo alla programmazione, alla gestione e all'utilizzo integrato e ottimizzato delle risorse umane, tecniche, economiche ed organizzative assegnate.” (Supervisor-Manager secondo le schede di valutazione prodotte) e descritta l'attività svolta in tale veste, parte ricorrente lamentava che nel gennaio del 2018, di fatto, ella perdeva il coordinamento ed anche le mansioni descritte per tornare a svolgere sostanzialmente l'attività già disimpegnata nel 1998 dedicandosi alle cd. “pratiche in sofferenza”; descritta detta attività (manuale, esecutiva, ripetitiva e standardizzata); dal 2019 ella ritornava a svolgere il ruolo operativo di recupero crediti sopra descritta, alla pari di colleghi che prima gestiva e coordinava, a sua volta coordinata dal collega pari grado . Persona_1
Denunciata la dequalificazione ed il demansionamento subiti dal 2018, rispetto alla qualifica del livello sesto di inquadramento rivestito (elevata e consolidata preparazione e
2 di particolare capacità professionale e gestionale, svolgono funzioni direttive inerenti attività complesse. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite e sono esercitate attraverso la guida e il controllo di settori operativi, ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo), la ricorrente ricordava che l'attività del credito che ella svolgeva, dal 2018, nel CCNL, era prevista per i lavoratori inquadrati nel livello 4° Specialista di Attività Amministrative (“per quanto di competenza svolge attività relative alla gestione del credito”) e nel livello 5° qualifica di Specialista Senior di Attività Amministrative (“assicura per quanto di competenza il corretto puntuale svolgimento delle attività relative alla gestione del credito)”; rilevava che le nuove mansioni svolte a partire dal 2018 rappresentavano una retrocessione di 20 anni di carriera che implicava uno sfumare delle competenze maturate negli anni e non corrispondevano al livello inquadramentale ed alle pregresse svolte;
costituivano un rinnegamento del bagaglio professionale maturato in tanti anni e non ne consentivano;
depauperamento tanto più evidente in un settore, quello delle telecomunicazioni, in notoria e rapida evoluzione sotto ogni aspetto non solo tecnologico, ma di strategia, processi operativi, procedure anche informatiche, servizi, prodotti. Il demansionamento subìto aveva determinato un danno sia per la durata della illegittima condotta (6 anni circa), che per il disvalore rispetto alle pregresse attività e inquadramento, che, ancora per l'impossibilità di utilizzare le conoscenze e competenze maturate, per la perdita del coordinamento, il tutto in un settore in rapida evoluzione sotto il profilo tecnologico, ma anche dei processi, delle procedure. ; nell'anzianità di servizio certo parametro per valutare la professionalità maturata all'epoca dalla lavoratrice (32 anni); 53. Recentemente la cassazione ord. 3653/2023: “1.3.- Il ricorrente ha invero dedotto: di non aver lavorato per licenziamento dal 7 luglio 2010 fino al marzo 2013 (data della reintegra), di essere rimasto inattivo per un lungo periodo che si è protratto anche dopo la sentenza di reintegra essendo stato dispensato dalla prestazione lavorativa per impossibilità della collocazione (fino al 21.10.2016); di aver rivestito prima del licenziamento il ruolo di responsabile essendo inquadrato con funzioni direttive attraverso la conduzione e il controllo di rilevanti unità organizzative (12-13 unità impiegatizie e circa 60-70 esterni); che il danno alla professionalità era legato alla gravità della condotta, alla inattività, alla durata, all'anzianità maturata, alla perdita del coordinamento, alla rapida evoluzione del settore nel quale operava;
che l'inattività durava da oltre 5 anni compreso il periodo del licenziamento;
che all'epoca dei fatti aveva maturato un'anzianità di servizio di circa trent'anni cosa che dimostrava il possesso di un solido bagaglio professionale di competenze maturate;
che aveva perduto il ruolo di responsabile, le mansioni direttive, il coordinamento del personale;
che operava nel settore della logistica legata al mondo delle telecomunicazioni, soggetto a continue e rapide evoluzioni tecnologiche, posto che tali evoluzioni non riguardano solo le tecnologie e i prodotti ma a cascata influiscono sulle strategie aziendali le procedure i software.
Tutto ciò esposto, rassegnava le conclusioni esposte.
Fissata udienza per la discussione, si è costituita tempestivamente la , che ha CP_1 resistito al ricorso chiedendone il rigetto. Incontestato l'inquadramento della ricorrente nel sesto livello previsto dal CCNL di categoria pacificamente applicato, affermava che a partire dal dicembre del 2016, a seguito di una rilevante crisi economica e all'importante esubero del numero delle risorse in forza, in particolare nel settore High Value cui era assegnata la ricorrente, vi fu un impegno dell'azienda al fine di incentivare l'esodo di risorse interessate, dietro corresponsione di un incentivo;
numerose risorse del settore al qual era addetta la ricorrente avevano aderito, cosicché del gruppo in origine coordinato dalla stessa EL era rimasta soltanto la e ciò fino al 2018; per Parte_4
3 iniziativa della stessa ricorrente, ella veniva collocata all'interno di un gruppo che si occupa della gestione di un portafogli clienti in autonomia, quale “credit specialist”; era stata la stessa EL, nel corso di un colloquio intervenuto con il superiore gerarchico Parte_5
a chiedere di poter disporre di un portafoglio clienti più ampio da gestire in
[...] autonomia, manifestando disinteresse per il ruolo di coordinamento nel settore credito;
detta attività finalizzata al recupero credito ed alla gestione amministrativa di un più corposo portafoglio di clienti public e private attribuito alla ricorrente a decorrente dal 2018 su sua richiesta, secondo la prospettazione della convenuta, si svolgeva in piena autonomia relazionale ed operativa, nell'ambito delle cornici procedurali previste per l'attività specifica implicava una importante capacità decisionale e di risoluzione in autonomia delle criticità e delle problematiche;
i principali interlocutori della ricorrente sono i referenti amministrativi dei clienti con i quali si effettua un costante allineamento delle rispettive contabilità, si definiscono tempi e modalità di pagamento delle fatture scadute e a scadere e si definiscono eventuali piani di rientro laddove il cliente abbia manifestato difficoltà finanziarie;
nei casi di gestione del credito particolarmente complessi, la ricorrente, così come gli altri specialisti di credito si avvale del contributo della funzione legale interna di Co
ed eventualmente di studi legali esterni per concordare le più opportune azioni di Co recupero forzoso (tra cui l'eventuale sospensione dei servizi fisso e mobile erogati da , l'invio di diffida legale, la risoluzione contrattuale e l'attivazione del recupero per via giudiziale). Il ruolo svolto dalla dunque, secondo la prospettazione di parte Pt_1 resistente richiede conoscenze amministrative, capacità di relazione con interlocutori di diversa natura, determinazione nel perseguimento di importanti obiettivi economici finanziari dell'azienda, rispetto delle procedure previste e soprattutto doti di auto- organizzazione dell'attività, con un portafogli che prevede clienti Enterprise pubblici e privati, che vengono gestiti in modo del tutto personalizzato e caso per caso. La gestione del credito “personalizzata”, affidata alla ricorrente, a differenza di quella massiva, si fonda sul principio di piena autonomia dei credit agent di mettere in campo le azioni previste dalle procedure aziendali per la gestione ed il recupero del credito dei clienti assegnati. Si tratta di attività che, come rilevato in memoria di costituzione, sono complesse, implicano elevata professionalità, approfondita conoscenza tecnica dei processi, capacità di analisi, di valutazione e di ricerca della soluzione più appropriata, con un elevato livello di autonomia nella gestione dell'attività affidata e con diretta interfaccia rispetto ai clienti Co
. La convenuta contestava la fondatezza della domanda e, in ogni caso, deduceva la mancata allegazione e prova del danno asseritamente subito per effetto dell'adibizione a mansioni asseritamente inferiori. Concludeva per il rigetto della domanda. All'udienza del 29 febbraio 2024, verificata la mancanza di volontà delle parti rispetto ad una ipotesi transattiva, si procedeva al libero interrogatorio delle parti.
Ammessi i mezzi istruttori e istruita la causa sulla scorta della documentazione prodotta e con l'esame dei testi indicati dalle parti, veniva fissata udienza per la discussione al 15-4- 2025. In applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
****
La domanda è fondata e merita accoglimento, nei limiti segnati dalla presente motivazione. Incontestato l'inquadramento della ricorrente nel livello 6° del contratto collettivo nazionale Telecomunicazioni pacificamente applicato al rapporto di lavoro in esame, la
4 lamenta, a partire dal gennaio del 2018 l'adibizione, da parte della società datrice, Pt_1
a mansioni riferibili ad un livello inferiore rispetto a quello riconosciuto.
Parte convenuta nega la fondatezza della domanda.
Deve premettersi che, in materia di esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro, il d. lgs. n. 81 del 2015, avente ad oggetto la “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” ha apportato delle modifiche, applicabili alla fattispecie in esame, ratione materiae;
in particolare, l'articolo 3 del citato decreto legislativo ha sostituito la precedente formulazione dell'art. 2103 c.c. con un nuovo testo in vigore dal 25 giugno 2015, rubricato “Prestazioni di lavoro”; per quel che qui rileva, il primo comma del novellato articolo 2103 c.c. ha modificato il parametro legale in base al quale deve essere verificata la legittimità dell'esercizio dello ius variandi dell'imprenditore; in particolare, mentre la precedente disciplina disponeva che il datore di lavoro avesse il potere di adibire il dipendente “a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte”, attualmente l'assegnazione del lavoratore può avvenire “a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”. La norma sembra ricalcare l'art 52 comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001, secondo cui “il prestatore di lavoro deve essere adibito … alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi…”. In relazione a tale ultima disposizione la Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, deve considerarsi ai fini delle equivalenze il solo dato formale costituito dalla norma contrattuale e non il sostanziale.
Sulla base della disciplina previgente, il giudizio di equivalenza che il giudice doveva formulare era fondato su una comparazione fattuale con le mansioni espletate nel tempo, non essendo sufficiente che quelle in ultime svolte rientrassero nella qualifica di inquadramento, dovendosi accertare altresì che non si fosse realizzato un depauperamento della professionalità acquisita. Diversamente, per effetto della nuova formulazione, il giudice è chiamato ad operare un giudizio di equivalenza formale in relazione al quale dovrà esaminare unicamente la sussunzione delle nuove mansioni nella categoria contrattuale di riferimento, indipendentemente dalla specifica competenza del lavoratore.
Per quanto innanzi, per effetto della nuova normativa, diviene legittimo lo spostamento del lavoratore a mansioni che appartengono allo stesso livello di inquadramento cui appartenevano quelle svolte in precedenza dallo stesso dipendente.
Va inoltre considerato che, nella controversia avente a oggetto il demansionamento o la dequalificazione del lavoratore, si applica il principio generale in tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni, secondo cui il creditore deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere delle prova del fatto estintivo, ossia dell'avvenuto adempimento;
ne consegue che, allorquando il lavoratore alleghi una dequalificazione o un demansionamento o comunque un inesatto adempimento dell'obbligo del datore di lavoro ex art. 2103 c.c., è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo o attraverso la prova della mancanza in concreto di una qualsiasi dequalificazione o demansionamento, ovvero mediante la prova che l'uno e l'altro siano stati giustificati dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari o, comunque, da un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (v.
Cass. Sez. Lav. n. 4211 del 03/03/2016; Cass. n.15527 del 08/07/2014; Cass. n. 26477 del
19/10/2018 e Cass. Sez. Lav. n. 4766/2006). Operate tali premesse teoriche va esaminata la fattispecie in esame.
5 La ricorrente è inquadrata nel sesto livello del CCNL di categoria, secondo cui rientrano nel detto livello: “quei lavoratori che in possesso di elevata e consolidata preparazione e di particolare capacità professionale e gestionale, svolgono funzioni direttive inerenti attività complesse. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite e sono esercitate attraverso la guida e il controllo di settori operativi, ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo”. Caratteristiche specifiche del livello sono, dunque, l'esercizio di funzioni direttive, inerenti attività complesse;
la facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali;
lo svolgimento di tali funzioni attraverso la guida e il controllo di settori operativi, oppure attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo. Dalla memoria di costituzione, come si è detto, si legge che l'attività finalizzata al recupero credito ed alla gestione amministrativa di un più corposo portafoglio di clienti public e private attribuita alla ricorrente a decorrere dal 2018 (su sua richiesta), si svolgeva in piena autonomia relazionale ed operativa, nell'ambito delle cornici procedurali previste per l'attività specifica e implicava una importante capacità decisionale e di risoluzione in autonomia delle criticità e delle problematiche; che i principali interlocutori della ricorrente sono i referenti amministrativi dei clienti con i quali si effettua un costante allineamento delle rispettive contabilità, si definiscono tempi e modalità di pagamento delle fatture scadute e a scadere e si definiscono eventuali piani di rientro laddove il cliente abbia manifestato difficoltà finanziarie;
nei casi di gestione del credito particolarmente complessi, la ricorrente, così come gli altri specialisti di credito, si avvale del contributo Co della funzione legale interna di ed eventualmente di studi legali esterni per concordare le più opportune azioni di recupero forzoso (tra cui l'eventuale sospensione dei servizi Co fisso e mobile erogati da , l'invio di diffida legale, la risoluzione contrattuale e l'attivazione del recupero per via giudiziale). Ancora, si riferisce che la gestione del credito “personalizzata”, affidata alla ricorrente, a differenza di quella massiva, si fonda sul principio di piena autonomia dei credit agent di mettere in campo le azioni previste dalle procedure aziendali per la gestione ed il recupero del credito dei clienti assegnati.
Ha osservato, ancora, la convenuta che il coordinamento delle risorse non costituisce elemento essenziale caratterizzante l'inquadramento al sesto livello del CCNL TLC, che invece evoca funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo
e innovativo; si legge, poi, alle pagine 10 e seguenti della memoria di costituzione che sulla base della dettagliata descrizione dell'attività svolta dalla sig.ra a decorrere dal Pt_1
2018 in poi e diffusamente esposta nella parte in fatto della presente memoria, è indiscutibile che la stessa sia relativa a “funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo” e implichi una particolare capacità professionale e gestionale relativa ad attività complesse. E del resto tali non possono non essere quelle afferenti alla gestione del recupero di oltre 2,5 milioni di euro di crediti inevasi affidati in autonomia alla ricorrente stessa. Parte convenuta conclude nel senso che tenuto conto che dal 2018 in poi alla ricorrente, rispetto al 2002, è stato fortemente incrementato il pacchetto clienti e il budget gestito, così come, in virtù dell'elevata professionalità ed esperienza nelle more acquisita, l'autonomia nella gestione diretta del cliente e nel reperimento delle soluzioni più opportune alla soluzione delle problematiche
e, quindi, al raggiungimento dei risultati e degli obiettivi aziendali, le mansioni dalla stessa svolta dal 2018 in poi non possono non ricondursi al VI livello. A tutto concedere, ovvero anche a voler ritenere che le stesse coincidano con quelle svolte nel 2002, in ogni caso le stesse al più rientrerebbero nel V livello e ciò non sarebbe idoneo in alcun modo a integrare alcun tipo di demansionamento, posto che, come noto, l'art. 2103 c.c., nella sua
6 nuova formulazione, sancisce espressamente che: “in caso di modifica degli assetti aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale”. Espressamente richiamata la memoria di costituzione in ordine alle deduzioni della convenuta, ritiene il giudicante che non risulti sufficientemente allegata, prima ancora che provata, la riferibilità delle mansioni assegnate alla a quelle proprie del livello di Pt_1 inquadramento riconosciutole;
richiamata la regola già esposta in ordine all'onere probatorio in capo alla parte datrice per il caso di lamentato demansionamento del dipendente, deve osservarsi che la convenuta non ha allegato con puntualità ed esaustività che le mansioni assegnate alla ricorrente si connotassero per i suindicati elementi caratterizzanti l'inquadramento nel sesto livello: del tutto assente, in particolare, l'indicazione di funzioni direttive in ipotesi svolte dalla Pt_1
Ne, deve osservarsi, detta connotazione tipica del livello di inquadramento è risultata emergere dalle dichiarazioni rese dai testimoni, sulle quali si tornerà di qui a poco.
Deve qui osservarsi che la convenuta, pur negando in astratto che le mansioni assegnate alla EL non fossero riferibili a livelli diversi (e inferiori) rispetto al sesto riconosciuto, ha, peraltro, introdotto due circostanze che, tuttavia, all'esito dell'istruttoria non hanno trovato elementi di prova confermativi. In primo luogo, ha dedotto che le mansioni ricordate in ricorso sarebbero state assegnate alla ricorrente su sua espressa richiesta al superiore gerarchico in secondo luogo, Pt_6 ha affermato che l'eventuale adibizione a mansioni riferibili al livello immediatamente inferiore a quello di appartenenza (segnatamente al quinto livello con qualifica di
PROGETTISTA ESECUTIVO/REALIZZATORE DI IMPIANTI quale Lavoratrice che, in relazione alla piena professionalità acquisita ed alla consolidata esperienza maturata in materia amministrativo–contabile e/o fiscale opera con elevato livello di competenza specialistica ed autonomia nell'ambito di un settore amministrativo, svolge attività caratterizzate dalla gestione di elementi complessi, richiedenti un'adeguata autonomia nell'analisi delle norme, delle metodologie e delle tecnologie proprie del contesto organizzativo d'appartenenza; assicura la corretta applicazione delle norme legislative afferenti i processi amministrativi;
assicura per quanto di competenza il corretto puntuale svolgimento delle attività relative alla gestione del credito e degli adempimenti fiscali individua, inoltre, le soluzioni atte ad assicurare la qualità del risultato atteso) non configurerebbe alcun demansionamento, in quanto l'adibizione sarebbe consentita dall'art. 2103 c.c. che, nella nuova formulazione, sancisce che “in caso di modifica degli assetti aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale”; ha quindi dedotto che la riduzione dell'attività di coordinamento era derivata da una ristrutturazione aziendale e da un piano di incentivazioni all'esodo che aveva interessato l'intera azienda con conseguenze, tra gli altri, su tutti i coordinatori e certo non solo sulla ricorrente, posto che a seguito del venir meno di molte risorse, pressoché tutti i gruppi di coordinamento si erano sensibilmente e fisiologicamente ridotti.
Quanto alla prima affermazione, a fronte della smentita fornita dalla stessa ricorrente nel corso del libero interrogatorio reso all'udienza del 29-2-2024 (“ho accettato il ruolo di come dato di fatto, cioè ne ho preso atto, pur facendo presente che volevo Parte_7 mantenere il coordinamento, anche perché nel gruppo era rimasta una sola unità delle cinque risorse iniziali;
il mi promise che sarebbero arrivate altre risorse e che Pt_5 avrei mantenuto il ruolo;
non ho mai chiesto l'aumento del portafoglio di clienti”) parte convenuta non si ritiene abbia fornito una prova adeguata a sostegno della affermazione;
7 le dichiarazioni rese dallo stesso teste in effetti, non convincono del tutto (non Pt_5 soltanto perché provenienti da dipendente con incarico dirigenziale) soprattutto CP_1 considerando che appare poco verosimile che di una richiesta così rilevante asseritamente proveniente dalla dipendente non si sia acquisita, da parte della convenuta, una dichiarazione scritta;
peraltro, come ben osservato da parte ricorrente nelle note illustrative, la stessa dichiarazione resa dal nei termini che seguono lascia intendere che la Pt_5 EL aspirasse a ben altro rispetto all'attività di recupero credito: “all'esito di tale operazione, si decise (concordandolo in un colloquio che avvenne nel mio ufficio) che in parallelo al ruolo di credit specialist e laddove si fossero determinate possibilità aziendali, data la lunga militanza nel settore amministrativo credito, si potesse provare a percorrere altre strade professionali, anche perché se ben ricordo la EL aveva nel frattempo ottenuto titoli professionali;
la aspirazione della ricorrente era l'ambito delle risorse umane”. In ogni caso, la circostanza che la perdita della funzione di coordinamento fosse stata conseguente ad una richiesta della ricorrente poco cambia nell'economia della decisione, poiché, come bene rilevato dalla convenuta, il coordinamento delle risorse non costituisce elemento essenziale caratterizzante l'inquadramento al sesto livello del CCNL TLC, che invece evoca funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo e funzioni direttive, del cui svolgimento, come detto, manca persino l'allegazione da parte della convenuta. In secondo luogo, quanto all'argomento della legittimità dell'eventuale assegnazione di mansioni pertinenti al quinto livello per essere stata l'Azienda interessata da riorganizzazione che aveva inciso sulla posizione della dipendente (ex art. 2013 cc nuova formulazione), deve osservarsi che se è vero che la norma richiamata, dopo aver statuito al primo comma che Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte, prevede al secondo comma che “In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale”; il quinto comma, tuttavia, prevede che “Nelle ipotesi di cui al secondo (e al quarto) comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa”. Nel caso in esame, deve rilevarsi, alcuno specifico e puntuale riferimento è stato fatto dalla convenuta sul nesso tra la posizione del ricorrente e la
“riorganizzazione” che giustificherebbe la “dequalificazione” nel livello immediatamente inferiore livello (il 5°); né risulta allegato (prima ancora che provato) -come richiesto dall'art. 2103, 5° comma, c.c. “a pena di nullità” - che il mutamento di mansioni in peius sia stato comunicato per iscritto.
Quanto alle risultanze emergenti dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, ritiene il giudicante che non sia emersa dal contenuto delle stesse la prova dello svolgimento di alcuna attività che fosse espressione di funzione direttiva da parte della EL. In particolare, il teste escusso nel corso dell'udienza del 21 maggio 2024, ha Pt_5 dichiarato:
ADR: Sono dipendente con qualifica Area manager nella struttura organizzativa CP_1 denominata “SALES MEDIUM”; ho responsabilità sulle cinque regioni del sud Italia;
conosco la ricorrente della quale per un quinquennio, dal luglio 2016 al luglio 2021 sono stato referente;
sul capo 9 (Nel dicembre del 2016, anche a causa dell'acuirsi di una grave crisi economica già in atto da qualche tempo e all'importante esubero, ormai strutturale,
8 del numero delle risorse in forza soprattutto nel settore High Value cui era addetta la Co ricorrente, è intervenuta in ambito un'importante procedura di razionalizzazione organizzativa collegata al progetto denominato Job Center e finalizzato ad incentivare l'esodo delle risorse interessate alla fuoriuscita dall'azienda dietro erogazione di un incentivo economico); ADR. era un progetto gestito direttamente dall'allora amministratore delegato, , al fine di razionalizzare organici o di procedere a CP_4 riconversioni professionali da settori con esubero a settori in cui vi era necessità; sul capo 10 della memoria di costituzione (In virtù di tale progetto, numerose risorse appartenenti al settore High Value cui era addetta la ricorrente hanno aderito all'esodo incentivato e tra queste una delle tre appartenenti al gruppo coordinato dalla ricorrente e segnatamente (ovvero il sig. mentre la sig.ra è passata al Persona_2 Persona_3 settore ASA, cosicché nel gruppo coordinato dalla sig.ra restava, conseguentemente, Pt_1 soltanto la sig.ra ADR: la circostanza mi risulta;
oltre le due risorse Parte_4 indicate, anche altre persone erano state interessate da proposte da proposte di uscita dal settore;
sul capo 12 (Successivamente alla riorganizzazione di cui sopra, la sig.ra ha Pt_1 continuato l'attività di coordinamento dell'unica risorsa sig.ra fino Parte_4 all'anno 2018) ADR: la circostanza mi risulta. Sul capo 13 (Nella seconda metà del 2018 è la stessa sig.ra a manifestare disinteresse Pt_1 per il ruolo di coordinamento nel settore credito che era stato fortemente ridimensionato per tutti i coordinatori in virtù della predetta razionalizzazione e riorganizzazione aziendale, chiedendo essa stessa al suo superiore gerarchico Sig. , di poter Parte_5 disporre unicamente di un portafoglio clienti più ampio da gestire in autonomia in qualità di credit specialist); ADR: ricordo la circostanza;
si decise in accordo di attribuirle un certo numero di clienti su cui svolgere attività di tipo amministrativo in primis quella dell'incasso dei crediti;
ciò avvenne nell'ambito della definizione delle attività. Sul capo 14 (A seguito di colloquio gestionale con il sig. e previo accordo con la Pt_5 funzione di HR viene, quindi, avallata la richiesta della ricorrente ed effettuato il passaggio e la collocazione della sig.ra all'interno di un gruppo che si occupa appunto della Pt_1 gestione di un portafoglio clienti in autonomia in qualità di “credit specialist”) ADR: ciò accadde in un momento successivo rispetto a quanto appena riferito;
in prima battuta furono attribuiti i clienti di cui sopra;
all'esito di tale operazione, si decise (concordandolo in un colloquio che avvenne nel mio ufficio) che in parallelo al ruolo di credit e Parte_7 laddove si fossero determinate possibilità aziendali, data la lunga militanza nel settore amministrativo credito, si potesse provare a percorrere altre strade professionali, anche perché se ben ricordo la EL aveva nel frattempo ottenuto titoli professionali;
la aspirazione della ricorrente era l'ambito delle risorse umane;
sul capo 15 (Proprio per dare più spessore al ruolo della stessa, il predetto portafoglio clienti viene peraltro nel tempo progressivamente incrementato, tant'è che ad inizio del 2019 a seguito di un riassetto dei clienti/valore dei portafogli gestiti dai credit specialist, il portafoglio clienti gestito direttamente dalla sig.ra subisce il seguente incremento - Pt_1
Anno 2018 = 112 clienti 1.335.000 euro di credito -Anno 2019 = 147 (+31%) clienti
2.445.000 (+83%) euro di credito). ADR: la circostanza mi risulta direttamente, perché curavo personalmente detta attività di attribuzione di clienti e carichi di lavoro; sul capo 17, 18, 19 e 20; le attività descritte nei capi dei quali mi viene data lettura corrispondono con quelle svolte dalla ricorrente;
l'attività di relazione con funzionari pubblici implica di per se un margine di autonomia nell'ambito della cornice procedurale;
ad esempio in ordine alla pianificazione su un numero di mesi da stabilirsi dalla ricorrente di un piano di rientro dal debito (sempre nell'ambito del termine di 24 mesi massimo previsto dal regolamento); il rilievo è dato dalla formalizzazione di un accordo che
9 costituisce riconoscimento del debito da parte del funzionario pubblico, ponendo le basi per un recupero concreto del credito;
l'attività veniva poi ratificata dal responsabile di struttura direttamente, senza la necessità di alcun passaggio formale per il coordinatore, che, quindi, non interveniva sul merito della attività svolta; sul capo 22 (Il portafoglio gestito dalla prevede clienti Enterprise pubblici e privati, Pt_1 che vengono gestiti in modo del tutto personalizzato e caso per caso); ADR la circostanza mi risulta; sul capo 23 (L'ultimo portafoglio assegnato al suo gruppo (coordinato da ) Persona_1 vede affidati alla il 22% dei clienti che in termini di valore corrispondono al 34% Pt_1 del fatturato complessivo del suddetto portafoglio) ADR: Non so dire con precisione, ma in linea di massima sono dati che confermo; capo 24) La gestione del credito “personalizzata”, affidata alla ricorrente, a differenza di quella massiva, si fonda sul principio di piena autonomia dei credit agent di mettere in campo le azioni previste dalle procedure aziendali per la gestione ed il recupero del credito dei clienti assegnati. 25) Ogni credit agent enterprise conosce nel dettaglio gli obiettivi specifici assegnati alla funzione e mette in campo le azioni che ritiene più opportune e necessarie, in base alla propria esperienza tecnica ed alla autonomia di cui è dotata, per il raggiungimento degli stessi. 26) L'autonomia concessa in ambito enterprise si fonda, in particolare, sulla conoscenza che la sig.ra così come tutti i credit agent, ha dei loro Pt_1 clienti, con i quali deve instaurare un rapporto di forte relazione e fiducia, che può declinare nelle azioni più efficaci per il raggiungimento degli obiettivi. Ciò implica in termini pratici che nessuna azione viene predeterminata ma i credit agent possono sottoporre al proprio responsabile, per le dovute autorizzazioni formali, un piano di rientro, una rateizzazione, una dilazione, un affido al legale e tutto ciò che le procedure aziendali prevedono per la clientela enterprise. Nello svolgimento di tali azioni i credit agent possono coinvolgere i referenti commerciali dei clienti, interfacciarsi con il settore legale e con tutte le funzioni aziendali che possano supportarli nell'analisi del credito scaduto e nella pianificazione delle attività da mettere in campo. ADR: Non ci sono standardizzazioni di procedure né automatismi nella attività dei credit specialist;
quanto riportato nei capitoli 24, 25 e 26 corrisponde nella sostanza alla sintesi che ho espresso;
addirittura l'iniziativa personale del credit agent poteva essere anche quella di recarsi di sua iniziativa personalmente e con auto aziendale presso le sedi dei clienti;
in questo contesto, la mail che mi si mostra (capitolo 27) costituisce prova della qualità e tipologia del lavoro “a quattro mani” che il credit specialist realizza con il coordinatore referente;
non ricordo se la ricorrente si sia mai recata personalmente presso un cliente con auto aziendale; ADR: sul capo 28, posso dire che la ricorrente svolgeva l'attività di gestione cliente a portafoglio con contatto telefonico o anche personale con referenti, mail, PEC;
estrazione dai sistemi contabili situazioni debitorie;
rapporti con venditore /Area Manager che segue il cliente con relativo supporto;
verifica fatturato emesso sia ciclico che manuale fisso e mobile;
abbinamenti diretti incassi ricevuti e richiesta lavorazione ad altri gruppi
(disguidati); partecipazione call con clienti per definizione rientri scaduto;
rapporti con istituti di recupero (Officine, Parrcredit); le ulteriori attività descritte nel capo sono accessorie e di secondaria importanza rispetto a quelle che ho indicato sin qui indicato e che sono di minor rilievo qualificatorio della funzione; sul capo 32) ADR: “Le decisioni assunte dalla ricorrente così come le modalità dalla stessa ritenute più idonee per il raggiungimento degli obiettivi a lei affidati, vengono poi rappresentate al suo responsabile, il quale nel dare il proprio benestare, normalmente (le ipotesi diverse sono residuali e implicano il dialogo per mofidicarla) avalla la proposta del (anzi credit) Agent, il quale del resto è il solo che – per il carattere durevole e Pt_8
10 di diretto contatto del rapporto con il cliente – può avere effettiva contezza dell'idoneità della modalità di recupero individuata o della fattibilità delle operazioni”. Sul capo 33: ADR: Al medesimo settore della ricorrente sono adibite diciotto risorse, delle quali tredici inquadrate al livello 5°, quattro inquadrate al livello 6° e una inquadrata al livello 7°; ADR: nel periodo di mia competenza, posso dire che le risorse si erano già ridotte ed erano circa 15; i livelli di inquadramento sono quelli indicati;
vi era anche una risorsa “quadro”, ossia , che condivideva la stanza con la EL. Persona_4 Sul capo 34 (Nell'ambito del settore in esame spetta alla responsabile la successiva autorizzazione di eventuali soluzioni che implichino perdite per la società, e ciò sia quando la proposta provenga dalla singola risorsa, sia quando questa provenga dal coordinatore, con ciò volendosi evidenziare come di per sé la qualifica di coordinatore non implica in alcun modo una maggiore autonomia di spesa, né sia di per sé è idonea a caratterizzare un discrimine fra lavoratori inquadrati al 5° livello e lavoratori inquadrati al 6°, posto che tanto l'una quanto l'altra dichiarativa fanno riferimento alla funzione di coordinamento). ADR: come ho detto, la responsabilità formale di definire accordi coi clienti, o rinunce al credito
e di utilizzo della firma verso clienti e soggetti esterni in generale erano di competenza esclusiva della responsabile, in forza di una procura speciale ricevuta dall'amm.re Co delegato di;
sul capo 35): ADR: Nel luglio 2021, il sig. esce dalla struttura Pt_5 di Customer Management e ad agosto dello stesso anno allo stesso subentra la sig.ra
che acquisisce il ruolo di Responsabile della struttura e diventa il nuovo CP_5 superiore gerarchico della ricorrente.
ADR; confermo la circostanza sul capo 36:
ADR: mi risulta che le mansioni svolte dalla ricorrente restano le medesime sopra descritte, anche perché sono rimasto in contatto con la CP_5 sul capo 6, 7 e 8 della memoria di costituzione: ADR: la circostanza mi risulta, per diretta conoscenza;
a domanda di parte ricorrente: (sul capo 8); e erano risorse gestite dalla Per_5 Per_6 ricorrente? ADR: La sicuramente no, perché era addetta a zona territoriale non di Per_6 nostra competenza;
sulla non sono sicuro;
potrebbe essere. Per_5
Nel corso della stessa udienza veniva escusso il teste il quale ha Testimone_1 dichiarato: AdR;
non ho rapporti di parentela con alcuna delle parti in causa, né controversie in corso con la convenuta;
sono stato dipendente della convenuta dal 1979 fino al 2016, con mansioni di amministrativo e 5° livello di inquadramento;
ero
“specialista del credito”; dal 2012 ho lavorato con la ricorrente;
sul capo 17 (A fine del 2011, sempre come Coordinatrice, l'istante passa a gestire un gruppo di lavoro (circa 6 unità) dedito al recupero credito sul territorio della Calabria. La clientela era TOP (PA, Enti, grandi aziende) con la quale l'istante manteneva direttamente i rapporti. Consideriamo che le morosità erano anche di svariati milioni e l'istante, accompagnata dai colleghi subalterni, spesso si recava direttamente in loco per chiudere gli accordi, spiegare lo stato della morosità, l'analisi delle fatture, ecc.); ADR: la ricorrente svolgeva le attività delle quali mi viene data lettura; Testi sul capo 18 (si da atto che al teste viene data lettura dei capitoli di prova dal 13 -16) confermo che le attività descritte nei capi di prova sono quelle effettivamente svolte dalla ricorrente;
anche con riferimento a quanto descritto nel capo 10 del quale mi viene data lettura;
sul capo 19 (A far data dal 2012 all'istante viene assegnato il coordinamento dell'attività di Incassi, Validazioni del credito, Clienti cessati, Clienti con procedure concorsuali. L'istante gestiva il territorio del centro-sud Italia, Campania compresa e circa 8 unità); ADR: La circostanza mi risulta;
11 sul capo 21 (L'attività di validazione del credito era svolta in sinergia con il settore Vendita. Il reparto coordinato dall'istante verificava l'affidabilità creditizia del cliente (utilizzando anche società esterne), effettuava le verifiche necessarie su morosità pregresse, dando riscontro ai colleghi della vendita prima di attivare nuovi contratti/servizi); ADR: la circostanza mi risulta;
non ricordo con chi la ricorrente avesse contatti in relazione al settore “vendita”; allo stesso modo mi risulta la circostanza di cui al capo 22 del quale mi viene data lettura (nei seguenti termini nde: Lo stesso tipo di analisi veniva fatta per i clienti che avevano in corso procedure concorsuali (insinuazione massa passiva, fallimenti, concordati, etc.). All'uopo si effettuavano visure, indagini societarie ecc.); sul capo 23 (Per i clienti cessati, invece, si effettuava un controllo sulla morosità ed in caso positivo si inviava la pratica agli uffici legali fornendo poi loro supporto per tutta la parte documentale volta al recupero del credito;
ADR: la circostanza mi risulta;
sul capo 24 (Altra attività era quella della cessione del credito (il polo era a Trieste)
verso altre società. Il credito era venduto alle banche attraverso varie procedure, CP_1 valutazioni, analisi delle fatture ecc.); ADR: la circostanza mi risulta;
se ne occupava il gruppo di lavoro coordinato dalla ricorrente; sul capo 25: ADR: mi risulta che nell'ambito della gestione del credito (e del recupero) c'era poi una contabilità separata per i clienti della editoria e radiofonia (l'istante coordinava i colleghi e ) che avevano una peculiare situazione fiscale Parte_9 Pt_10 in quanto soggetti esenti da IVA;
sul capo 26 (Anche qui l'istante coordinava operativamente ed amministrativamente il personale, lo supportava, lo formava, pianificava le attività, monitorava i risultati ecc).;
ADR: la circostanza mi risulta;
la formazione avveniva mediante circolari e riunioni indette dalla EL che ci convocava;
era la ricorrente che si occupava di valutare i risultati; sul capo 27 (I collaboratori dell'istante erano divisi tra Napoli, Firenze e Pescara: Per_7
,
[...] Parte_11 Persona_8 Persona_9 Persona_2 Persona_3
); ADR: la circostanza mi risulta;
non ricordo il Parte_4 Persona_10 livello di inquadramento della Per_7 sul capo 30 (L'istante si recava periodicamente a Roma e Milano per fare formazione come pure si evince dai certificati in atti (doc. 2 in atti). All'esito formava il personale subalterno sulle novità procedurali, strategie) ADR: la circostanza mi risulta;
al rientro dai viaggi venivano indette riunioni al fine dell'aggiornamento sulle novità; sul capo 31: ADR: mi sembra di ricordare che la ricorrente nel 2014 partecipò anche ad un corso aziendale di Conciliatore presso i Corecom;
non so dire che attività specifica fosse tenuta nel detto corso. All'udienza dell'8-10-2024 veniva escussa la teste la quale rendeva Testimone_3 Testi le seguenti dichiarazioni: sono dipendente della convenuta dal 1990; attualmente sono inquadrata nel 5° livello come specialista del credito (enterprise large); nel dicembre del 2008 lavoravo a Napoli e facevo parte di un gruppo che si occupava di recupero crediti, che era coordinato dalla ricorrente e del quale facevano parte 5 unità; ricordo che era inserita nel gruppo anche una collega che lavorava a Firenze; ADR: la ricorrente programmava ferie, permessi per gli appartenenti al gruppo;
controllava il nostro operato;
facevamo delle riunioni mensili in cui veniva presentato l'avanzamento delle attività e gli obiettivi;
assegnava il carico di lavoro ripartendolo tra di noi;
aveva anche competenza ad autorizzare piani di rientro che sottoponevamo alla sua attenzione, nell'ambito della soglia consentita;
AD di parte convenuta: ricordo che fino ad una certa soglia la ricorrente aveva potere di autorizzazione autonoma, oltre la soglia la EL doveva chiedere autorizzazione al superiore dapprima e poi ; Tes_4 Pt_5
12 ADR: sono stata coordinata dalla ricorrente fino al 2018; nel frattempo la consistenza del gruppo era diminuita;
eravamo rimasti in tre e poi sono rimasta da sola nel 2018; ADR: sul capitolo 14 del ricorso: non ricordo la circostanza; ADR;
a partire dal 2018 la ricorrente svolge l'attività di specialista del credito (ossia la mia stessa attività) e non coordina più né me né altre risorse;
non so se detto passaggio fosse stato concordato;
il collega , anch'egli specialista del credito, è Testimone_5 inquadrato al sesto livello;
allo stesso modo la , inquadrata come settimo Parte_12 livello;
ADR: del settore “specialisti del credito” (che si divide in 4 gruppi di specialisti del credito gestori del credito in un numero che varia da 4 a 6 oltre il coordinatore), facevamo parte sia io che la ricorrente (dal 2018); erano previsti più coordinatori, uno per gruppo;
coordinava l'attività della EL;
il riferiva, quale figura Persona_1 PE gerarchica superiore al Di Dono;
il mio coordinatore era;
i gruppi Persona_11 avevano le stesse competenze;
qualche gruppo gestiva attività “trasversali”; io mi occupo anche di procedure concorsuali;
la EL dal 2018, si occupa del recupero del credito, sia da clienti pubblici che privati;
numericamente i gruppi di clienti sono bilanciati cosi come il valore dei crediti gestiti, che sono della stessa misura per tutti;
la gestisce Pt_1 un portafoglio clienti dello stesso valore dei suoi colleghi “full time” superiore al mio, perché io sono dipendente “part time”; gli specialisti del credito definiscono modalità di pagamento concordandole coi clienti così come eventuali dilazioni e piani di rientro che devono sempre essere autorizzati dal coordinatore;
gestiscono eventuali reclami, indirizzandoli ai vari settori e gestendone direttamente alcuni;
ci occupiamo autonomamente degli incassi di somme non contestate e pagate dal cliente tramite bonifico
(ci arriva un home banking;
lo specialista controlla la corrispondenza del corrisposto al credito effettivo e abbina la somma alle fatture;
provvede a scaricare gli incassi su uno dei nostri sistemi operativi;
e dei reclami (per addebito da ritardato pagamento e – parzialmente- di altri reclami, che poi indirizziamo per la restante parte al settore di competenza).
Nel corso della stessa udienza veniva escussa la teste la quale rendeva le CP_5 seguenti dichiarazioni: ADR: sono dipendente della convenuta, quale responsabile del settore Enterprise di Napoli;
dal 1° settembre del 2021, subentrata, dopo un breve periodo di vacatio al da detta epoca sono la referente della ricorrente;
nel periodo Pt_5 precedente non ho avuto rapporti di lavoro con la EL;
ADR: la ricorrente fa parte del gruppo di specialisti del credito coordinato da PE
; si tratta di un gruppo di 4 unità, ciascuna delle quali gestisce un proprio
[...] portafoglio;
complessivamente per il gruppo si tratta di un portafoglio di 17 milioni;
la ricorrente gestisce personalmente un portafoglio di poco più di 6 milioni di euro;
il portafoglio di ogni partecipe del gruppo non è lo stesso;
a ciascuna unità viene affidato un uguale carico di lavoro, ma il valore del portafoglio può cambiare;
nell'ambito del sistema Enterprise vi è una totale autonomia del gestore del credito nella propria attività, anche in relazione al singolo cliente, che si richiede che il gestore conosca approfonditamente;
il portafoglio viene commisurato alla capacità relazionale, all'esperienza e alla conoscenza del cliente degli anni (questo elemento che caratterizza il settore Enterprise); detta attività, per quanto concerne la ricorrente, viene riferita al coordinatore;
PE l'autorizzazione per rimborsi fino a 60.000 euro compete a me, mentre al spetta PE un potere di “visto” sull'attività e le proposte oltre al potere di confronto sulla attività dello specialista, che non è codificata e che implica anche possibilità di visite presso il domicilio del cliente;
Ad sul capitolo 19 della memoria di costituzione, “lo specialista del credito, dopo aver operato dei solleciti, valuta se è il caso di proporre una diffida al cliente e, in questi casi,
13 può proporre al coordinatore lo strumento dell'azione legale (sempre per crediti superiori ai 10.000 euro, perché al di sotto di tale soglia generalmente si accede alla transazione col cliente); nel momento in cui la pratica viene affidata allo studio legale esterno, lo specialista si occupa soltanto di produrre allo studio la documentazione utile;
poiché per gli specialisti nell'ambito dell'Enterprise (a parte il limite temporale tra il necessario sollecito formale e la definizione) non esiste una procedura predefinita sulle azioni da intraprendere prima del sollecito formale, ciò vale anche per il sollecito del pagamento del credito verso il cliente, che viene effettuato con le modalità consigliate dalla conoscenza che ciascuno specialista ha del cliente; ADR: sui crediti di importi bassi, il sistema regola le azioni sulla base di rigide scansioni temporali;
di modo che allo scadere di un termine, massivamente, parte la procedura di sollecito;
nel sistema “Enterprise”, al contrario, non esiste questo automatismo, poiché prevale il criterio della conoscenza del cliente e della gestione del credito da parte dello specialista, che ha facoltà di proporre al coordinatore la procedura ritenuta più consona. ADR: non ho mai ricevuto dalla ricorrente una richiesta di cambio mansioni o lavoro, né in forma scritta, né verbalmente.
Dalle dichiarazioni appena ricordate, a parere del giudicante, è risultato non dimostrato che la avesse potere decisionale;
in particolare non sui piani di rientro né sulla possibilità Pt_1 di attivare l'azione legale, poiché il potere di vaglio ed autorizzativo era in capo al coordinatore (ruolo che ella non svolgeva più dal 2018) e del responsabile.
Quanto alla concreta riferibilità delle mansioni svolte ante gennaio 2018, pacifico il livello
6°, dalle stesse schede di valutazione in atti (doc. 3 della produzione di parte ricorrente) risulta confermato che la era individuata dall'azienda quale Supervisor-Manager; Pt_1 del resto, le dette mansioni svolte prima del 2018 sono state confermate dall'istruttoria, mentre non è risultato provato che le nuove mansioni assegnate e svolte dall'istante, a partire dal gennaio 2018, implicassero funzioni direttive, autonomia nei limiti delle sole direttive generali, coordinamento e guida di settori operativi, ovvero funzioni specialistiche, contributo professionale autonomo e innovativo, come richiesto dai tratti salienti della declaratoria contrattuale. Ne risulta, pertanto, confermata la illegittima adibizione della ricorrente a mansioni inferiori. All' accertamento dell'inadempimento datoriale non consegue, però, in via automatica il riconoscimento del risarcimento del danno.
In tema di demansionamento e di dequalificazione, le Sezioni Unite della Suprema Corte (Sez. U, sentenza n. 6572 del 24/03/2006) hanno affermato in modo reiterato che il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo. Si è altresì statuito (Cass. 21527 del 31/07/2024; Cass. n. 29047 del 05/12/2017; Cass. n. 6797 del 19/03/2013; Cass. n. 19785 del 17/09/2010) che, in simili ipotesi, occorre la specifica allegazione dell'esistenza di un pregiudizio -di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile- provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone, in altri termini, quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c., del danno e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale (v. Cass. 26 gennaio 2015 n. 1327; Cass.
14 n. 29047 del 05/12/2017; Cass. n. 9901 del 20/04/2018; Cass. n. 24585 del del 02/10/2019).
Il giudice può, invero, desumere l'esistenza del relativo danno, avente natura patrimoniale e il cui onere incombe pur sempre sul lavoratore, anche ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, determinandone l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (cfr., ex plurimis Cass. n. 21 del 03/01/2019; Cass. n. 25743 del 15/10/2018; Cass. n. 22930 del
10/11/2015; Cass. 19 settembre 2014, n. 19778; Cass. 26 febbraio 2009 n. 4652; Cass. 26 novembre 2008 n. 28274; Cass. Sez. Un. 24 marzo 2006 n. 6572). Orbene, nella specie, non è contestato che opera in un settore sottoposto a profonde e continue CP_1 innovazioni dei prodotti, da internet alla fibra veloce, al sempre evoluto settore dell'interazione a distanza di pratiche anche complesse, alle conseguenti evoluzioni delle strategie di mercato, delle procedure e dei processi lavorativi. Ne è conferma la stessa previsione dell'art. 23, lett. D) del ccnl, nella parte in cui evidenza, premesse le caratteristiche di competitività e globalità dei mercati di riferimento e la connessa esigenza di sostenere efficacemente l'evoluzione delle dinamiche organizzative aziendali, l'importanza dell'arricchimento e dello sviluppo delle specifiche professionalità del settore, generate dai processi di innovazione tecnologica, organizzativa e produttiva. Per tali finalità si riconosce valore preminente alla formazione professionale, sia attraverso lo sviluppo di un sistema di competenze mirato a mantenere ed aggiornare le conoscenze e le capacità operative, sia attraverso il consolidamento delle capacità di interagire con l'innovazione e la complessità tecnico-organizzativa. Nella specie, il demansionamento per un numero rilevante di anni, alla luce della ultratrentennale esperienza di servizio, considerando che l'istante ha perduto il coordinamento ma anche la possibilità di svolgere mansioni ad alto contenuto specialistico, svolgendo mansioni scevre da contributi professionali a carattere innovativo, a fronte di mansioni direttive in un campo soggetto, come si è detto, a continui mutamenti tecnologici e dei servizi ha comportato senz'altro, un depauperamento e uno svilimento delle conoscenze professionali e anche la perdita del bagaglio di esperienze e competenze maturate. Aspetto quest'ultimo che si traduce nella mancata acquisizione di maggiore capacità, sia nel pregiudizio per perdita di chance. Pertanto, tenuto conto della rapidità dell'evoluzione tecnologica del sistema, della lontananza delle nuove mansioni assegnate ai contenuti di tipo direttivo e di apporto professionale e innovativo, nonché della durata del demansionamento, si ritiene equo quantificare il danno nella misura del 40% della retribuzione globale di fatto mensile percepita, pari a € 1.102,00 (40% di euro 2.757,19) , dal gennaio del 2018 fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio, del 16-11-2023.
Su tali somme competono interessi e rivalutazione monetaria dalla presente pronuncia al saldo, secondo il meccanismo di cui all'art. 429 c.p.c. La complessiva somma dovuta è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (Cass. lav., 7.6.93, n. 6340; Cass. 24.8.90, n. 8634; Cass. 9.6.89, n. 2818; Cass. 17.4.87, n. 3871; Cass. 25.7.86, n. 4792; Cass. 22.5.85, n. 3105;
Cass. 17.10.85, n. 5121; Cass. 29.6.82, n. 3912).
15 Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
Della presente sentenza, redatta a seguito di comparizione delle parti costituite mediante deposito di note di trattazione scritta, va data comunicazione alle stesse a cura della
Cancelleria.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dott. Francesco
Armato, sul ricorso presentato da in data 16-11-2023, così decide: Parte_1
1) in accoglimento del ricorso, accerta l'inadempimento datoriale dal gennaio 2018;
2) condanna la resistente ad adibire la ricorrente a mansioni riconducibili all'inquadramento posseduto;
3) condanna la società resistente in persona del l.r.p.t. al risarcimento del danno professionale in favore della ricorrente, pari ad euro 1.102,00 mensili dal gennaio del
2018 alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (16-11-2023), il tutto oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate ex art. 429 c.p.c. dalla pronuncia al saldo;
4) condanna la società convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 4.800,00 oltre
I.VA., C.P.A., spese generali come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Si comunichi
Napoli, 16-05-2025
Il giudice
Dr. Francesco Armato
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di
“trattazione scritta” nel termine scaduto il 15-4-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 31-3-2025, in data 15 maggio 2025 ha adottato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21288/2023 RG Lavoro
T R A
nata a [...] il [...], CF: rapp.ta e Parte_1 C.F._1 difesa disgiuntamente e congiuntamente, dagli avvocati Ernesto Maria Cirillo (CF:
e Francesco Cirillo, con cui elettivamente domicilia in Napoli, C.F._2 alla via Benedetto Cariteo 8, come da procura in atti
Ricorrente
E
( , C.F. , con sede legale in Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
Milano, Via Gaetano Negri n. 1, in persona del procuratore e legale rappresentante p.t.,
Dott. in virtù dei poteri a lui conferiti con atto notarile, Controparte_3 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Francesco Giammaria (CF: ) e dall'avv. Antonella Parisi (CF: C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pietro C.F._4
Pace in Napoli, via Duomo n. 152 come da procura in atti
Convenuta
OGGETTO: richiesta risarcimento di danni da demansionamento
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente “ 1) Accertare e dichiarare, per le ragioni e le causali di cui alla premessa, la illegittimità della condotta posta in essere dalla in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t. e, per l'effetto, condannarla al risarcimento in favore della ricorrente del danno professionale nella misura, come specificata in premessa, di € 1.350,00 mensili da gennaio 2018 sino al deposito del ricorso ovvero da quella diversa data e per quella diversa somma che stabilirà il giudicante, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) Condannare la convenuta ad assegnare alla ricorrente mansioni corrispondenti al livello inquadramentale 6°; 3) Condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari.”
Per parte convenuta “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettare interamente le domande ex adverso proposte. Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite””
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16-11-2023 la ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di
Napoli, esponendo: di essere stata assunta alle dipendenze della convenuta società il
27.11.1985, di essere attualmente inquadrata nel livello 6° e di svolgere le sue mansioni in
Napoli; ripercorrendo la propria esperienza professionale alle dipendenze della convenuta, rilevava che nell'anno 1998 ella era stata assegnata al settore Credito che si interessava di recupero crediti verso i clienti morosi (clientela Business) e che, inquadrata nell'attuale livello 4° come “Assistente ad attività specialistiche”, ella doveva concordare con i clienti dei piani di rientro e rateizzazioni, etc;
che dopo 4 anni veniva inquadrata come “Attività Specialistica Senior” livello 5° con mansioni che consistevano nello studio della pratica, nella verifica contabile degli importi, nella gestione del recupero del credito;
che dal mese di dicembre del 2008 ella era passata a coordinare un gruppo di lavoro su Bari, Napoli e Sicilia addetti all'attività di incassi, pagamenti e recupero credito (circa 14 unità, individuate in ricorso); che, in detta veste, ella coordinava colleghi di livelli 4°, 5° ed anche 6° (come da doc. 2 in atti); che nell'anno 2009 le era stato riconosciuto il livello 6° mantenendo sempre il ruolo di Coordinatore;
in tale veste, ella coordinava ed indirizzava operativamente le attività dei colleghi, li gestiva sotto i profili di formazione, aggiornamento, valutazione, sviluppo delle competenze e capacità e motivazione nel raggiungimento degli obiettivi produttivi fissati dall'azienda (obiettivi anche di qualità del servizio); li supportava nella loro normale attività (anche con affiancamenti), relativamente a informazioni sulle procedure e nella gestione diretta del cliente;
curava la gestione delle presenze/assenze, permessi, ferie etc.; effettuava la valutazione sull'operato dei colleghi subalterni anche in vista dell'erogazione di eventuali provvedimenti meritocratici;
curava i rapporti con le altre funzioni aziendali, partecipava a incontri e riunioni sull'andamento delle performance, su eventuali miglioramenti dei processi;
che alla fine del 2011, sempre come coordinatrice, ella era passata a gestire un gruppo di lavoro (circa 6 unità) dedito al recupero credito sul territorio della Calabria in relazione a clientela “TOP” (PA, Enti, grandi aziende) con la quale l'istante manteneva direttamente i rapporti;
si trattava di morosità anche di svariati milioni e l'istante, accompagnata dai colleghi subalterni, spesso si recava direttamente in loco per chiudere gli accordi, spiegare lo stato della morosità, l'analisi delle fatture, etc.; che, successivamente, a far data dal 2012, alla ricorrente era stato assegnato il coordinamento dell'attività di , Clienti Pt_2 Parte_3 cessati, Clienti con procedure concorsuali per tutto il territorio del centro-sud Italia, Campania compresa e circa 8 unità; anche in tale veste, l'istante coordinava operativamente ed amministrativamente il personale, lo supportava, lo formava, pianificava le attività, monitorava i risultati. Individuata la figura di riferimento nel livello 6° del CCNL applicato (Coordinatore di settori operativi) quale “Lavoratrice che, sulla base di direttive generali, coordina importanti organismi operativi, tecnici, amministrativi, provvedendo alla programmazione, alla gestione e all'utilizzo integrato e ottimizzato delle risorse umane, tecniche, economiche ed organizzative assegnate.” (Supervisor-Manager secondo le schede di valutazione prodotte) e descritta l'attività svolta in tale veste, parte ricorrente lamentava che nel gennaio del 2018, di fatto, ella perdeva il coordinamento ed anche le mansioni descritte per tornare a svolgere sostanzialmente l'attività già disimpegnata nel 1998 dedicandosi alle cd. “pratiche in sofferenza”; descritta detta attività (manuale, esecutiva, ripetitiva e standardizzata); dal 2019 ella ritornava a svolgere il ruolo operativo di recupero crediti sopra descritta, alla pari di colleghi che prima gestiva e coordinava, a sua volta coordinata dal collega pari grado . Persona_1
Denunciata la dequalificazione ed il demansionamento subiti dal 2018, rispetto alla qualifica del livello sesto di inquadramento rivestito (elevata e consolidata preparazione e
2 di particolare capacità professionale e gestionale, svolgono funzioni direttive inerenti attività complesse. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite e sono esercitate attraverso la guida e il controllo di settori operativi, ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo), la ricorrente ricordava che l'attività del credito che ella svolgeva, dal 2018, nel CCNL, era prevista per i lavoratori inquadrati nel livello 4° Specialista di Attività Amministrative (“per quanto di competenza svolge attività relative alla gestione del credito”) e nel livello 5° qualifica di Specialista Senior di Attività Amministrative (“assicura per quanto di competenza il corretto puntuale svolgimento delle attività relative alla gestione del credito)”; rilevava che le nuove mansioni svolte a partire dal 2018 rappresentavano una retrocessione di 20 anni di carriera che implicava uno sfumare delle competenze maturate negli anni e non corrispondevano al livello inquadramentale ed alle pregresse svolte;
costituivano un rinnegamento del bagaglio professionale maturato in tanti anni e non ne consentivano;
depauperamento tanto più evidente in un settore, quello delle telecomunicazioni, in notoria e rapida evoluzione sotto ogni aspetto non solo tecnologico, ma di strategia, processi operativi, procedure anche informatiche, servizi, prodotti. Il demansionamento subìto aveva determinato un danno sia per la durata della illegittima condotta (6 anni circa), che per il disvalore rispetto alle pregresse attività e inquadramento, che, ancora per l'impossibilità di utilizzare le conoscenze e competenze maturate, per la perdita del coordinamento, il tutto in un settore in rapida evoluzione sotto il profilo tecnologico, ma anche dei processi, delle procedure. ; nell'anzianità di servizio certo parametro per valutare la professionalità maturata all'epoca dalla lavoratrice (32 anni); 53. Recentemente la cassazione ord. 3653/2023: “1.3.- Il ricorrente ha invero dedotto: di non aver lavorato per licenziamento dal 7 luglio 2010 fino al marzo 2013 (data della reintegra), di essere rimasto inattivo per un lungo periodo che si è protratto anche dopo la sentenza di reintegra essendo stato dispensato dalla prestazione lavorativa per impossibilità della collocazione (fino al 21.10.2016); di aver rivestito prima del licenziamento il ruolo di responsabile essendo inquadrato con funzioni direttive attraverso la conduzione e il controllo di rilevanti unità organizzative (12-13 unità impiegatizie e circa 60-70 esterni); che il danno alla professionalità era legato alla gravità della condotta, alla inattività, alla durata, all'anzianità maturata, alla perdita del coordinamento, alla rapida evoluzione del settore nel quale operava;
che l'inattività durava da oltre 5 anni compreso il periodo del licenziamento;
che all'epoca dei fatti aveva maturato un'anzianità di servizio di circa trent'anni cosa che dimostrava il possesso di un solido bagaglio professionale di competenze maturate;
che aveva perduto il ruolo di responsabile, le mansioni direttive, il coordinamento del personale;
che operava nel settore della logistica legata al mondo delle telecomunicazioni, soggetto a continue e rapide evoluzioni tecnologiche, posto che tali evoluzioni non riguardano solo le tecnologie e i prodotti ma a cascata influiscono sulle strategie aziendali le procedure i software.
Tutto ciò esposto, rassegnava le conclusioni esposte.
Fissata udienza per la discussione, si è costituita tempestivamente la , che ha CP_1 resistito al ricorso chiedendone il rigetto. Incontestato l'inquadramento della ricorrente nel sesto livello previsto dal CCNL di categoria pacificamente applicato, affermava che a partire dal dicembre del 2016, a seguito di una rilevante crisi economica e all'importante esubero del numero delle risorse in forza, in particolare nel settore High Value cui era assegnata la ricorrente, vi fu un impegno dell'azienda al fine di incentivare l'esodo di risorse interessate, dietro corresponsione di un incentivo;
numerose risorse del settore al qual era addetta la ricorrente avevano aderito, cosicché del gruppo in origine coordinato dalla stessa EL era rimasta soltanto la e ciò fino al 2018; per Parte_4
3 iniziativa della stessa ricorrente, ella veniva collocata all'interno di un gruppo che si occupa della gestione di un portafogli clienti in autonomia, quale “credit specialist”; era stata la stessa EL, nel corso di un colloquio intervenuto con il superiore gerarchico Parte_5
a chiedere di poter disporre di un portafoglio clienti più ampio da gestire in
[...] autonomia, manifestando disinteresse per il ruolo di coordinamento nel settore credito;
detta attività finalizzata al recupero credito ed alla gestione amministrativa di un più corposo portafoglio di clienti public e private attribuito alla ricorrente a decorrente dal 2018 su sua richiesta, secondo la prospettazione della convenuta, si svolgeva in piena autonomia relazionale ed operativa, nell'ambito delle cornici procedurali previste per l'attività specifica implicava una importante capacità decisionale e di risoluzione in autonomia delle criticità e delle problematiche;
i principali interlocutori della ricorrente sono i referenti amministrativi dei clienti con i quali si effettua un costante allineamento delle rispettive contabilità, si definiscono tempi e modalità di pagamento delle fatture scadute e a scadere e si definiscono eventuali piani di rientro laddove il cliente abbia manifestato difficoltà finanziarie;
nei casi di gestione del credito particolarmente complessi, la ricorrente, così come gli altri specialisti di credito si avvale del contributo della funzione legale interna di Co
ed eventualmente di studi legali esterni per concordare le più opportune azioni di Co recupero forzoso (tra cui l'eventuale sospensione dei servizi fisso e mobile erogati da , l'invio di diffida legale, la risoluzione contrattuale e l'attivazione del recupero per via giudiziale). Il ruolo svolto dalla dunque, secondo la prospettazione di parte Pt_1 resistente richiede conoscenze amministrative, capacità di relazione con interlocutori di diversa natura, determinazione nel perseguimento di importanti obiettivi economici finanziari dell'azienda, rispetto delle procedure previste e soprattutto doti di auto- organizzazione dell'attività, con un portafogli che prevede clienti Enterprise pubblici e privati, che vengono gestiti in modo del tutto personalizzato e caso per caso. La gestione del credito “personalizzata”, affidata alla ricorrente, a differenza di quella massiva, si fonda sul principio di piena autonomia dei credit agent di mettere in campo le azioni previste dalle procedure aziendali per la gestione ed il recupero del credito dei clienti assegnati. Si tratta di attività che, come rilevato in memoria di costituzione, sono complesse, implicano elevata professionalità, approfondita conoscenza tecnica dei processi, capacità di analisi, di valutazione e di ricerca della soluzione più appropriata, con un elevato livello di autonomia nella gestione dell'attività affidata e con diretta interfaccia rispetto ai clienti Co
. La convenuta contestava la fondatezza della domanda e, in ogni caso, deduceva la mancata allegazione e prova del danno asseritamente subito per effetto dell'adibizione a mansioni asseritamente inferiori. Concludeva per il rigetto della domanda. All'udienza del 29 febbraio 2024, verificata la mancanza di volontà delle parti rispetto ad una ipotesi transattiva, si procedeva al libero interrogatorio delle parti.
Ammessi i mezzi istruttori e istruita la causa sulla scorta della documentazione prodotta e con l'esame dei testi indicati dalle parti, veniva fissata udienza per la discussione al 15-4- 2025. In applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
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La domanda è fondata e merita accoglimento, nei limiti segnati dalla presente motivazione. Incontestato l'inquadramento della ricorrente nel livello 6° del contratto collettivo nazionale Telecomunicazioni pacificamente applicato al rapporto di lavoro in esame, la
4 lamenta, a partire dal gennaio del 2018 l'adibizione, da parte della società datrice, Pt_1
a mansioni riferibili ad un livello inferiore rispetto a quello riconosciuto.
Parte convenuta nega la fondatezza della domanda.
Deve premettersi che, in materia di esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro, il d. lgs. n. 81 del 2015, avente ad oggetto la “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” ha apportato delle modifiche, applicabili alla fattispecie in esame, ratione materiae;
in particolare, l'articolo 3 del citato decreto legislativo ha sostituito la precedente formulazione dell'art. 2103 c.c. con un nuovo testo in vigore dal 25 giugno 2015, rubricato “Prestazioni di lavoro”; per quel che qui rileva, il primo comma del novellato articolo 2103 c.c. ha modificato il parametro legale in base al quale deve essere verificata la legittimità dell'esercizio dello ius variandi dell'imprenditore; in particolare, mentre la precedente disciplina disponeva che il datore di lavoro avesse il potere di adibire il dipendente “a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte”, attualmente l'assegnazione del lavoratore può avvenire “a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”. La norma sembra ricalcare l'art 52 comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001, secondo cui “il prestatore di lavoro deve essere adibito … alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi…”. In relazione a tale ultima disposizione la Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, deve considerarsi ai fini delle equivalenze il solo dato formale costituito dalla norma contrattuale e non il sostanziale.
Sulla base della disciplina previgente, il giudizio di equivalenza che il giudice doveva formulare era fondato su una comparazione fattuale con le mansioni espletate nel tempo, non essendo sufficiente che quelle in ultime svolte rientrassero nella qualifica di inquadramento, dovendosi accertare altresì che non si fosse realizzato un depauperamento della professionalità acquisita. Diversamente, per effetto della nuova formulazione, il giudice è chiamato ad operare un giudizio di equivalenza formale in relazione al quale dovrà esaminare unicamente la sussunzione delle nuove mansioni nella categoria contrattuale di riferimento, indipendentemente dalla specifica competenza del lavoratore.
Per quanto innanzi, per effetto della nuova normativa, diviene legittimo lo spostamento del lavoratore a mansioni che appartengono allo stesso livello di inquadramento cui appartenevano quelle svolte in precedenza dallo stesso dipendente.
Va inoltre considerato che, nella controversia avente a oggetto il demansionamento o la dequalificazione del lavoratore, si applica il principio generale in tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni, secondo cui il creditore deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere delle prova del fatto estintivo, ossia dell'avvenuto adempimento;
ne consegue che, allorquando il lavoratore alleghi una dequalificazione o un demansionamento o comunque un inesatto adempimento dell'obbligo del datore di lavoro ex art. 2103 c.c., è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo o attraverso la prova della mancanza in concreto di una qualsiasi dequalificazione o demansionamento, ovvero mediante la prova che l'uno e l'altro siano stati giustificati dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari o, comunque, da un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (v.
Cass. Sez. Lav. n. 4211 del 03/03/2016; Cass. n.15527 del 08/07/2014; Cass. n. 26477 del
19/10/2018 e Cass. Sez. Lav. n. 4766/2006). Operate tali premesse teoriche va esaminata la fattispecie in esame.
5 La ricorrente è inquadrata nel sesto livello del CCNL di categoria, secondo cui rientrano nel detto livello: “quei lavoratori che in possesso di elevata e consolidata preparazione e di particolare capacità professionale e gestionale, svolgono funzioni direttive inerenti attività complesse. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite e sono esercitate attraverso la guida e il controllo di settori operativi, ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo”. Caratteristiche specifiche del livello sono, dunque, l'esercizio di funzioni direttive, inerenti attività complesse;
la facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali;
lo svolgimento di tali funzioni attraverso la guida e il controllo di settori operativi, oppure attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo. Dalla memoria di costituzione, come si è detto, si legge che l'attività finalizzata al recupero credito ed alla gestione amministrativa di un più corposo portafoglio di clienti public e private attribuita alla ricorrente a decorrere dal 2018 (su sua richiesta), si svolgeva in piena autonomia relazionale ed operativa, nell'ambito delle cornici procedurali previste per l'attività specifica e implicava una importante capacità decisionale e di risoluzione in autonomia delle criticità e delle problematiche; che i principali interlocutori della ricorrente sono i referenti amministrativi dei clienti con i quali si effettua un costante allineamento delle rispettive contabilità, si definiscono tempi e modalità di pagamento delle fatture scadute e a scadere e si definiscono eventuali piani di rientro laddove il cliente abbia manifestato difficoltà finanziarie;
nei casi di gestione del credito particolarmente complessi, la ricorrente, così come gli altri specialisti di credito, si avvale del contributo Co della funzione legale interna di ed eventualmente di studi legali esterni per concordare le più opportune azioni di recupero forzoso (tra cui l'eventuale sospensione dei servizi Co fisso e mobile erogati da , l'invio di diffida legale, la risoluzione contrattuale e l'attivazione del recupero per via giudiziale). Ancora, si riferisce che la gestione del credito “personalizzata”, affidata alla ricorrente, a differenza di quella massiva, si fonda sul principio di piena autonomia dei credit agent di mettere in campo le azioni previste dalle procedure aziendali per la gestione ed il recupero del credito dei clienti assegnati.
Ha osservato, ancora, la convenuta che il coordinamento delle risorse non costituisce elemento essenziale caratterizzante l'inquadramento al sesto livello del CCNL TLC, che invece evoca funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo
e innovativo; si legge, poi, alle pagine 10 e seguenti della memoria di costituzione che sulla base della dettagliata descrizione dell'attività svolta dalla sig.ra a decorrere dal Pt_1
2018 in poi e diffusamente esposta nella parte in fatto della presente memoria, è indiscutibile che la stessa sia relativa a “funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo” e implichi una particolare capacità professionale e gestionale relativa ad attività complesse. E del resto tali non possono non essere quelle afferenti alla gestione del recupero di oltre 2,5 milioni di euro di crediti inevasi affidati in autonomia alla ricorrente stessa. Parte convenuta conclude nel senso che tenuto conto che dal 2018 in poi alla ricorrente, rispetto al 2002, è stato fortemente incrementato il pacchetto clienti e il budget gestito, così come, in virtù dell'elevata professionalità ed esperienza nelle more acquisita, l'autonomia nella gestione diretta del cliente e nel reperimento delle soluzioni più opportune alla soluzione delle problematiche
e, quindi, al raggiungimento dei risultati e degli obiettivi aziendali, le mansioni dalla stessa svolta dal 2018 in poi non possono non ricondursi al VI livello. A tutto concedere, ovvero anche a voler ritenere che le stesse coincidano con quelle svolte nel 2002, in ogni caso le stesse al più rientrerebbero nel V livello e ciò non sarebbe idoneo in alcun modo a integrare alcun tipo di demansionamento, posto che, come noto, l'art. 2103 c.c., nella sua
6 nuova formulazione, sancisce espressamente che: “in caso di modifica degli assetti aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale”. Espressamente richiamata la memoria di costituzione in ordine alle deduzioni della convenuta, ritiene il giudicante che non risulti sufficientemente allegata, prima ancora che provata, la riferibilità delle mansioni assegnate alla a quelle proprie del livello di Pt_1 inquadramento riconosciutole;
richiamata la regola già esposta in ordine all'onere probatorio in capo alla parte datrice per il caso di lamentato demansionamento del dipendente, deve osservarsi che la convenuta non ha allegato con puntualità ed esaustività che le mansioni assegnate alla ricorrente si connotassero per i suindicati elementi caratterizzanti l'inquadramento nel sesto livello: del tutto assente, in particolare, l'indicazione di funzioni direttive in ipotesi svolte dalla Pt_1
Ne, deve osservarsi, detta connotazione tipica del livello di inquadramento è risultata emergere dalle dichiarazioni rese dai testimoni, sulle quali si tornerà di qui a poco.
Deve qui osservarsi che la convenuta, pur negando in astratto che le mansioni assegnate alla EL non fossero riferibili a livelli diversi (e inferiori) rispetto al sesto riconosciuto, ha, peraltro, introdotto due circostanze che, tuttavia, all'esito dell'istruttoria non hanno trovato elementi di prova confermativi. In primo luogo, ha dedotto che le mansioni ricordate in ricorso sarebbero state assegnate alla ricorrente su sua espressa richiesta al superiore gerarchico in secondo luogo, Pt_6 ha affermato che l'eventuale adibizione a mansioni riferibili al livello immediatamente inferiore a quello di appartenenza (segnatamente al quinto livello con qualifica di
PROGETTISTA ESECUTIVO/REALIZZATORE DI IMPIANTI quale Lavoratrice che, in relazione alla piena professionalità acquisita ed alla consolidata esperienza maturata in materia amministrativo–contabile e/o fiscale opera con elevato livello di competenza specialistica ed autonomia nell'ambito di un settore amministrativo, svolge attività caratterizzate dalla gestione di elementi complessi, richiedenti un'adeguata autonomia nell'analisi delle norme, delle metodologie e delle tecnologie proprie del contesto organizzativo d'appartenenza; assicura la corretta applicazione delle norme legislative afferenti i processi amministrativi;
assicura per quanto di competenza il corretto puntuale svolgimento delle attività relative alla gestione del credito e degli adempimenti fiscali individua, inoltre, le soluzioni atte ad assicurare la qualità del risultato atteso) non configurerebbe alcun demansionamento, in quanto l'adibizione sarebbe consentita dall'art. 2103 c.c. che, nella nuova formulazione, sancisce che “in caso di modifica degli assetti aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale”; ha quindi dedotto che la riduzione dell'attività di coordinamento era derivata da una ristrutturazione aziendale e da un piano di incentivazioni all'esodo che aveva interessato l'intera azienda con conseguenze, tra gli altri, su tutti i coordinatori e certo non solo sulla ricorrente, posto che a seguito del venir meno di molte risorse, pressoché tutti i gruppi di coordinamento si erano sensibilmente e fisiologicamente ridotti.
Quanto alla prima affermazione, a fronte della smentita fornita dalla stessa ricorrente nel corso del libero interrogatorio reso all'udienza del 29-2-2024 (“ho accettato il ruolo di come dato di fatto, cioè ne ho preso atto, pur facendo presente che volevo Parte_7 mantenere il coordinamento, anche perché nel gruppo era rimasta una sola unità delle cinque risorse iniziali;
il mi promise che sarebbero arrivate altre risorse e che Pt_5 avrei mantenuto il ruolo;
non ho mai chiesto l'aumento del portafoglio di clienti”) parte convenuta non si ritiene abbia fornito una prova adeguata a sostegno della affermazione;
7 le dichiarazioni rese dallo stesso teste in effetti, non convincono del tutto (non Pt_5 soltanto perché provenienti da dipendente con incarico dirigenziale) soprattutto CP_1 considerando che appare poco verosimile che di una richiesta così rilevante asseritamente proveniente dalla dipendente non si sia acquisita, da parte della convenuta, una dichiarazione scritta;
peraltro, come ben osservato da parte ricorrente nelle note illustrative, la stessa dichiarazione resa dal nei termini che seguono lascia intendere che la Pt_5 EL aspirasse a ben altro rispetto all'attività di recupero credito: “all'esito di tale operazione, si decise (concordandolo in un colloquio che avvenne nel mio ufficio) che in parallelo al ruolo di credit specialist e laddove si fossero determinate possibilità aziendali, data la lunga militanza nel settore amministrativo credito, si potesse provare a percorrere altre strade professionali, anche perché se ben ricordo la EL aveva nel frattempo ottenuto titoli professionali;
la aspirazione della ricorrente era l'ambito delle risorse umane”. In ogni caso, la circostanza che la perdita della funzione di coordinamento fosse stata conseguente ad una richiesta della ricorrente poco cambia nell'economia della decisione, poiché, come bene rilevato dalla convenuta, il coordinamento delle risorse non costituisce elemento essenziale caratterizzante l'inquadramento al sesto livello del CCNL TLC, che invece evoca funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo e funzioni direttive, del cui svolgimento, come detto, manca persino l'allegazione da parte della convenuta. In secondo luogo, quanto all'argomento della legittimità dell'eventuale assegnazione di mansioni pertinenti al quinto livello per essere stata l'Azienda interessata da riorganizzazione che aveva inciso sulla posizione della dipendente (ex art. 2013 cc nuova formulazione), deve osservarsi che se è vero che la norma richiamata, dopo aver statuito al primo comma che Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte, prevede al secondo comma che “In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale”; il quinto comma, tuttavia, prevede che “Nelle ipotesi di cui al secondo (e al quarto) comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa”. Nel caso in esame, deve rilevarsi, alcuno specifico e puntuale riferimento è stato fatto dalla convenuta sul nesso tra la posizione del ricorrente e la
“riorganizzazione” che giustificherebbe la “dequalificazione” nel livello immediatamente inferiore livello (il 5°); né risulta allegato (prima ancora che provato) -come richiesto dall'art. 2103, 5° comma, c.c. “a pena di nullità” - che il mutamento di mansioni in peius sia stato comunicato per iscritto.
Quanto alle risultanze emergenti dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, ritiene il giudicante che non sia emersa dal contenuto delle stesse la prova dello svolgimento di alcuna attività che fosse espressione di funzione direttiva da parte della EL. In particolare, il teste escusso nel corso dell'udienza del 21 maggio 2024, ha Pt_5 dichiarato:
ADR: Sono dipendente con qualifica Area manager nella struttura organizzativa CP_1 denominata “SALES MEDIUM”; ho responsabilità sulle cinque regioni del sud Italia;
conosco la ricorrente della quale per un quinquennio, dal luglio 2016 al luglio 2021 sono stato referente;
sul capo 9 (Nel dicembre del 2016, anche a causa dell'acuirsi di una grave crisi economica già in atto da qualche tempo e all'importante esubero, ormai strutturale,
8 del numero delle risorse in forza soprattutto nel settore High Value cui era addetta la Co ricorrente, è intervenuta in ambito un'importante procedura di razionalizzazione organizzativa collegata al progetto denominato Job Center e finalizzato ad incentivare l'esodo delle risorse interessate alla fuoriuscita dall'azienda dietro erogazione di un incentivo economico); ADR. era un progetto gestito direttamente dall'allora amministratore delegato, , al fine di razionalizzare organici o di procedere a CP_4 riconversioni professionali da settori con esubero a settori in cui vi era necessità; sul capo 10 della memoria di costituzione (In virtù di tale progetto, numerose risorse appartenenti al settore High Value cui era addetta la ricorrente hanno aderito all'esodo incentivato e tra queste una delle tre appartenenti al gruppo coordinato dalla ricorrente e segnatamente (ovvero il sig. mentre la sig.ra è passata al Persona_2 Persona_3 settore ASA, cosicché nel gruppo coordinato dalla sig.ra restava, conseguentemente, Pt_1 soltanto la sig.ra ADR: la circostanza mi risulta;
oltre le due risorse Parte_4 indicate, anche altre persone erano state interessate da proposte da proposte di uscita dal settore;
sul capo 12 (Successivamente alla riorganizzazione di cui sopra, la sig.ra ha Pt_1 continuato l'attività di coordinamento dell'unica risorsa sig.ra fino Parte_4 all'anno 2018) ADR: la circostanza mi risulta. Sul capo 13 (Nella seconda metà del 2018 è la stessa sig.ra a manifestare disinteresse Pt_1 per il ruolo di coordinamento nel settore credito che era stato fortemente ridimensionato per tutti i coordinatori in virtù della predetta razionalizzazione e riorganizzazione aziendale, chiedendo essa stessa al suo superiore gerarchico Sig. , di poter Parte_5 disporre unicamente di un portafoglio clienti più ampio da gestire in autonomia in qualità di credit specialist); ADR: ricordo la circostanza;
si decise in accordo di attribuirle un certo numero di clienti su cui svolgere attività di tipo amministrativo in primis quella dell'incasso dei crediti;
ciò avvenne nell'ambito della definizione delle attività. Sul capo 14 (A seguito di colloquio gestionale con il sig. e previo accordo con la Pt_5 funzione di HR viene, quindi, avallata la richiesta della ricorrente ed effettuato il passaggio e la collocazione della sig.ra all'interno di un gruppo che si occupa appunto della Pt_1 gestione di un portafoglio clienti in autonomia in qualità di “credit specialist”) ADR: ciò accadde in un momento successivo rispetto a quanto appena riferito;
in prima battuta furono attribuiti i clienti di cui sopra;
all'esito di tale operazione, si decise (concordandolo in un colloquio che avvenne nel mio ufficio) che in parallelo al ruolo di credit e Parte_7 laddove si fossero determinate possibilità aziendali, data la lunga militanza nel settore amministrativo credito, si potesse provare a percorrere altre strade professionali, anche perché se ben ricordo la EL aveva nel frattempo ottenuto titoli professionali;
la aspirazione della ricorrente era l'ambito delle risorse umane;
sul capo 15 (Proprio per dare più spessore al ruolo della stessa, il predetto portafoglio clienti viene peraltro nel tempo progressivamente incrementato, tant'è che ad inizio del 2019 a seguito di un riassetto dei clienti/valore dei portafogli gestiti dai credit specialist, il portafoglio clienti gestito direttamente dalla sig.ra subisce il seguente incremento - Pt_1
Anno 2018 = 112 clienti 1.335.000 euro di credito -Anno 2019 = 147 (+31%) clienti
2.445.000 (+83%) euro di credito). ADR: la circostanza mi risulta direttamente, perché curavo personalmente detta attività di attribuzione di clienti e carichi di lavoro; sul capo 17, 18, 19 e 20; le attività descritte nei capi dei quali mi viene data lettura corrispondono con quelle svolte dalla ricorrente;
l'attività di relazione con funzionari pubblici implica di per se un margine di autonomia nell'ambito della cornice procedurale;
ad esempio in ordine alla pianificazione su un numero di mesi da stabilirsi dalla ricorrente di un piano di rientro dal debito (sempre nell'ambito del termine di 24 mesi massimo previsto dal regolamento); il rilievo è dato dalla formalizzazione di un accordo che
9 costituisce riconoscimento del debito da parte del funzionario pubblico, ponendo le basi per un recupero concreto del credito;
l'attività veniva poi ratificata dal responsabile di struttura direttamente, senza la necessità di alcun passaggio formale per il coordinatore, che, quindi, non interveniva sul merito della attività svolta; sul capo 22 (Il portafoglio gestito dalla prevede clienti Enterprise pubblici e privati, Pt_1 che vengono gestiti in modo del tutto personalizzato e caso per caso); ADR la circostanza mi risulta; sul capo 23 (L'ultimo portafoglio assegnato al suo gruppo (coordinato da ) Persona_1 vede affidati alla il 22% dei clienti che in termini di valore corrispondono al 34% Pt_1 del fatturato complessivo del suddetto portafoglio) ADR: Non so dire con precisione, ma in linea di massima sono dati che confermo; capo 24) La gestione del credito “personalizzata”, affidata alla ricorrente, a differenza di quella massiva, si fonda sul principio di piena autonomia dei credit agent di mettere in campo le azioni previste dalle procedure aziendali per la gestione ed il recupero del credito dei clienti assegnati. 25) Ogni credit agent enterprise conosce nel dettaglio gli obiettivi specifici assegnati alla funzione e mette in campo le azioni che ritiene più opportune e necessarie, in base alla propria esperienza tecnica ed alla autonomia di cui è dotata, per il raggiungimento degli stessi. 26) L'autonomia concessa in ambito enterprise si fonda, in particolare, sulla conoscenza che la sig.ra così come tutti i credit agent, ha dei loro Pt_1 clienti, con i quali deve instaurare un rapporto di forte relazione e fiducia, che può declinare nelle azioni più efficaci per il raggiungimento degli obiettivi. Ciò implica in termini pratici che nessuna azione viene predeterminata ma i credit agent possono sottoporre al proprio responsabile, per le dovute autorizzazioni formali, un piano di rientro, una rateizzazione, una dilazione, un affido al legale e tutto ciò che le procedure aziendali prevedono per la clientela enterprise. Nello svolgimento di tali azioni i credit agent possono coinvolgere i referenti commerciali dei clienti, interfacciarsi con il settore legale e con tutte le funzioni aziendali che possano supportarli nell'analisi del credito scaduto e nella pianificazione delle attività da mettere in campo. ADR: Non ci sono standardizzazioni di procedure né automatismi nella attività dei credit specialist;
quanto riportato nei capitoli 24, 25 e 26 corrisponde nella sostanza alla sintesi che ho espresso;
addirittura l'iniziativa personale del credit agent poteva essere anche quella di recarsi di sua iniziativa personalmente e con auto aziendale presso le sedi dei clienti;
in questo contesto, la mail che mi si mostra (capitolo 27) costituisce prova della qualità e tipologia del lavoro “a quattro mani” che il credit specialist realizza con il coordinatore referente;
non ricordo se la ricorrente si sia mai recata personalmente presso un cliente con auto aziendale; ADR: sul capo 28, posso dire che la ricorrente svolgeva l'attività di gestione cliente a portafoglio con contatto telefonico o anche personale con referenti, mail, PEC;
estrazione dai sistemi contabili situazioni debitorie;
rapporti con venditore /Area Manager che segue il cliente con relativo supporto;
verifica fatturato emesso sia ciclico che manuale fisso e mobile;
abbinamenti diretti incassi ricevuti e richiesta lavorazione ad altri gruppi
(disguidati); partecipazione call con clienti per definizione rientri scaduto;
rapporti con istituti di recupero (Officine, Parrcredit); le ulteriori attività descritte nel capo sono accessorie e di secondaria importanza rispetto a quelle che ho indicato sin qui indicato e che sono di minor rilievo qualificatorio della funzione; sul capo 32) ADR: “Le decisioni assunte dalla ricorrente così come le modalità dalla stessa ritenute più idonee per il raggiungimento degli obiettivi a lei affidati, vengono poi rappresentate al suo responsabile, il quale nel dare il proprio benestare, normalmente (le ipotesi diverse sono residuali e implicano il dialogo per mofidicarla) avalla la proposta del (anzi credit) Agent, il quale del resto è il solo che – per il carattere durevole e Pt_8
10 di diretto contatto del rapporto con il cliente – può avere effettiva contezza dell'idoneità della modalità di recupero individuata o della fattibilità delle operazioni”. Sul capo 33: ADR: Al medesimo settore della ricorrente sono adibite diciotto risorse, delle quali tredici inquadrate al livello 5°, quattro inquadrate al livello 6° e una inquadrata al livello 7°; ADR: nel periodo di mia competenza, posso dire che le risorse si erano già ridotte ed erano circa 15; i livelli di inquadramento sono quelli indicati;
vi era anche una risorsa “quadro”, ossia , che condivideva la stanza con la EL. Persona_4 Sul capo 34 (Nell'ambito del settore in esame spetta alla responsabile la successiva autorizzazione di eventuali soluzioni che implichino perdite per la società, e ciò sia quando la proposta provenga dalla singola risorsa, sia quando questa provenga dal coordinatore, con ciò volendosi evidenziare come di per sé la qualifica di coordinatore non implica in alcun modo una maggiore autonomia di spesa, né sia di per sé è idonea a caratterizzare un discrimine fra lavoratori inquadrati al 5° livello e lavoratori inquadrati al 6°, posto che tanto l'una quanto l'altra dichiarativa fanno riferimento alla funzione di coordinamento). ADR: come ho detto, la responsabilità formale di definire accordi coi clienti, o rinunce al credito
e di utilizzo della firma verso clienti e soggetti esterni in generale erano di competenza esclusiva della responsabile, in forza di una procura speciale ricevuta dall'amm.re Co delegato di;
sul capo 35): ADR: Nel luglio 2021, il sig. esce dalla struttura Pt_5 di Customer Management e ad agosto dello stesso anno allo stesso subentra la sig.ra
che acquisisce il ruolo di Responsabile della struttura e diventa il nuovo CP_5 superiore gerarchico della ricorrente.
ADR; confermo la circostanza sul capo 36:
ADR: mi risulta che le mansioni svolte dalla ricorrente restano le medesime sopra descritte, anche perché sono rimasto in contatto con la CP_5 sul capo 6, 7 e 8 della memoria di costituzione: ADR: la circostanza mi risulta, per diretta conoscenza;
a domanda di parte ricorrente: (sul capo 8); e erano risorse gestite dalla Per_5 Per_6 ricorrente? ADR: La sicuramente no, perché era addetta a zona territoriale non di Per_6 nostra competenza;
sulla non sono sicuro;
potrebbe essere. Per_5
Nel corso della stessa udienza veniva escusso il teste il quale ha Testimone_1 dichiarato: AdR;
non ho rapporti di parentela con alcuna delle parti in causa, né controversie in corso con la convenuta;
sono stato dipendente della convenuta dal 1979 fino al 2016, con mansioni di amministrativo e 5° livello di inquadramento;
ero
“specialista del credito”; dal 2012 ho lavorato con la ricorrente;
sul capo 17 (A fine del 2011, sempre come Coordinatrice, l'istante passa a gestire un gruppo di lavoro (circa 6 unità) dedito al recupero credito sul territorio della Calabria. La clientela era TOP (PA, Enti, grandi aziende) con la quale l'istante manteneva direttamente i rapporti. Consideriamo che le morosità erano anche di svariati milioni e l'istante, accompagnata dai colleghi subalterni, spesso si recava direttamente in loco per chiudere gli accordi, spiegare lo stato della morosità, l'analisi delle fatture, ecc.); ADR: la ricorrente svolgeva le attività delle quali mi viene data lettura; Testi sul capo 18 (si da atto che al teste viene data lettura dei capitoli di prova dal 13 -16) confermo che le attività descritte nei capi di prova sono quelle effettivamente svolte dalla ricorrente;
anche con riferimento a quanto descritto nel capo 10 del quale mi viene data lettura;
sul capo 19 (A far data dal 2012 all'istante viene assegnato il coordinamento dell'attività di Incassi, Validazioni del credito, Clienti cessati, Clienti con procedure concorsuali. L'istante gestiva il territorio del centro-sud Italia, Campania compresa e circa 8 unità); ADR: La circostanza mi risulta;
11 sul capo 21 (L'attività di validazione del credito era svolta in sinergia con il settore Vendita. Il reparto coordinato dall'istante verificava l'affidabilità creditizia del cliente (utilizzando anche società esterne), effettuava le verifiche necessarie su morosità pregresse, dando riscontro ai colleghi della vendita prima di attivare nuovi contratti/servizi); ADR: la circostanza mi risulta;
non ricordo con chi la ricorrente avesse contatti in relazione al settore “vendita”; allo stesso modo mi risulta la circostanza di cui al capo 22 del quale mi viene data lettura (nei seguenti termini nde: Lo stesso tipo di analisi veniva fatta per i clienti che avevano in corso procedure concorsuali (insinuazione massa passiva, fallimenti, concordati, etc.). All'uopo si effettuavano visure, indagini societarie ecc.); sul capo 23 (Per i clienti cessati, invece, si effettuava un controllo sulla morosità ed in caso positivo si inviava la pratica agli uffici legali fornendo poi loro supporto per tutta la parte documentale volta al recupero del credito;
ADR: la circostanza mi risulta;
sul capo 24 (Altra attività era quella della cessione del credito (il polo era a Trieste)
verso altre società. Il credito era venduto alle banche attraverso varie procedure, CP_1 valutazioni, analisi delle fatture ecc.); ADR: la circostanza mi risulta;
se ne occupava il gruppo di lavoro coordinato dalla ricorrente; sul capo 25: ADR: mi risulta che nell'ambito della gestione del credito (e del recupero) c'era poi una contabilità separata per i clienti della editoria e radiofonia (l'istante coordinava i colleghi e ) che avevano una peculiare situazione fiscale Parte_9 Pt_10 in quanto soggetti esenti da IVA;
sul capo 26 (Anche qui l'istante coordinava operativamente ed amministrativamente il personale, lo supportava, lo formava, pianificava le attività, monitorava i risultati ecc).;
ADR: la circostanza mi risulta;
la formazione avveniva mediante circolari e riunioni indette dalla EL che ci convocava;
era la ricorrente che si occupava di valutare i risultati; sul capo 27 (I collaboratori dell'istante erano divisi tra Napoli, Firenze e Pescara: Per_7
,
[...] Parte_11 Persona_8 Persona_9 Persona_2 Persona_3
); ADR: la circostanza mi risulta;
non ricordo il Parte_4 Persona_10 livello di inquadramento della Per_7 sul capo 30 (L'istante si recava periodicamente a Roma e Milano per fare formazione come pure si evince dai certificati in atti (doc. 2 in atti). All'esito formava il personale subalterno sulle novità procedurali, strategie) ADR: la circostanza mi risulta;
al rientro dai viaggi venivano indette riunioni al fine dell'aggiornamento sulle novità; sul capo 31: ADR: mi sembra di ricordare che la ricorrente nel 2014 partecipò anche ad un corso aziendale di Conciliatore presso i Corecom;
non so dire che attività specifica fosse tenuta nel detto corso. All'udienza dell'8-10-2024 veniva escussa la teste la quale rendeva Testimone_3 Testi le seguenti dichiarazioni: sono dipendente della convenuta dal 1990; attualmente sono inquadrata nel 5° livello come specialista del credito (enterprise large); nel dicembre del 2008 lavoravo a Napoli e facevo parte di un gruppo che si occupava di recupero crediti, che era coordinato dalla ricorrente e del quale facevano parte 5 unità; ricordo che era inserita nel gruppo anche una collega che lavorava a Firenze; ADR: la ricorrente programmava ferie, permessi per gli appartenenti al gruppo;
controllava il nostro operato;
facevamo delle riunioni mensili in cui veniva presentato l'avanzamento delle attività e gli obiettivi;
assegnava il carico di lavoro ripartendolo tra di noi;
aveva anche competenza ad autorizzare piani di rientro che sottoponevamo alla sua attenzione, nell'ambito della soglia consentita;
AD di parte convenuta: ricordo che fino ad una certa soglia la ricorrente aveva potere di autorizzazione autonoma, oltre la soglia la EL doveva chiedere autorizzazione al superiore dapprima e poi ; Tes_4 Pt_5
12 ADR: sono stata coordinata dalla ricorrente fino al 2018; nel frattempo la consistenza del gruppo era diminuita;
eravamo rimasti in tre e poi sono rimasta da sola nel 2018; ADR: sul capitolo 14 del ricorso: non ricordo la circostanza; ADR;
a partire dal 2018 la ricorrente svolge l'attività di specialista del credito (ossia la mia stessa attività) e non coordina più né me né altre risorse;
non so se detto passaggio fosse stato concordato;
il collega , anch'egli specialista del credito, è Testimone_5 inquadrato al sesto livello;
allo stesso modo la , inquadrata come settimo Parte_12 livello;
ADR: del settore “specialisti del credito” (che si divide in 4 gruppi di specialisti del credito gestori del credito in un numero che varia da 4 a 6 oltre il coordinatore), facevamo parte sia io che la ricorrente (dal 2018); erano previsti più coordinatori, uno per gruppo;
coordinava l'attività della EL;
il riferiva, quale figura Persona_1 PE gerarchica superiore al Di Dono;
il mio coordinatore era;
i gruppi Persona_11 avevano le stesse competenze;
qualche gruppo gestiva attività “trasversali”; io mi occupo anche di procedure concorsuali;
la EL dal 2018, si occupa del recupero del credito, sia da clienti pubblici che privati;
numericamente i gruppi di clienti sono bilanciati cosi come il valore dei crediti gestiti, che sono della stessa misura per tutti;
la gestisce Pt_1 un portafoglio clienti dello stesso valore dei suoi colleghi “full time” superiore al mio, perché io sono dipendente “part time”; gli specialisti del credito definiscono modalità di pagamento concordandole coi clienti così come eventuali dilazioni e piani di rientro che devono sempre essere autorizzati dal coordinatore;
gestiscono eventuali reclami, indirizzandoli ai vari settori e gestendone direttamente alcuni;
ci occupiamo autonomamente degli incassi di somme non contestate e pagate dal cliente tramite bonifico
(ci arriva un home banking;
lo specialista controlla la corrispondenza del corrisposto al credito effettivo e abbina la somma alle fatture;
provvede a scaricare gli incassi su uno dei nostri sistemi operativi;
e dei reclami (per addebito da ritardato pagamento e – parzialmente- di altri reclami, che poi indirizziamo per la restante parte al settore di competenza).
Nel corso della stessa udienza veniva escussa la teste la quale rendeva le CP_5 seguenti dichiarazioni: ADR: sono dipendente della convenuta, quale responsabile del settore Enterprise di Napoli;
dal 1° settembre del 2021, subentrata, dopo un breve periodo di vacatio al da detta epoca sono la referente della ricorrente;
nel periodo Pt_5 precedente non ho avuto rapporti di lavoro con la EL;
ADR: la ricorrente fa parte del gruppo di specialisti del credito coordinato da PE
; si tratta di un gruppo di 4 unità, ciascuna delle quali gestisce un proprio
[...] portafoglio;
complessivamente per il gruppo si tratta di un portafoglio di 17 milioni;
la ricorrente gestisce personalmente un portafoglio di poco più di 6 milioni di euro;
il portafoglio di ogni partecipe del gruppo non è lo stesso;
a ciascuna unità viene affidato un uguale carico di lavoro, ma il valore del portafoglio può cambiare;
nell'ambito del sistema Enterprise vi è una totale autonomia del gestore del credito nella propria attività, anche in relazione al singolo cliente, che si richiede che il gestore conosca approfonditamente;
il portafoglio viene commisurato alla capacità relazionale, all'esperienza e alla conoscenza del cliente degli anni (questo elemento che caratterizza il settore Enterprise); detta attività, per quanto concerne la ricorrente, viene riferita al coordinatore;
PE l'autorizzazione per rimborsi fino a 60.000 euro compete a me, mentre al spetta PE un potere di “visto” sull'attività e le proposte oltre al potere di confronto sulla attività dello specialista, che non è codificata e che implica anche possibilità di visite presso il domicilio del cliente;
Ad sul capitolo 19 della memoria di costituzione, “lo specialista del credito, dopo aver operato dei solleciti, valuta se è il caso di proporre una diffida al cliente e, in questi casi,
13 può proporre al coordinatore lo strumento dell'azione legale (sempre per crediti superiori ai 10.000 euro, perché al di sotto di tale soglia generalmente si accede alla transazione col cliente); nel momento in cui la pratica viene affidata allo studio legale esterno, lo specialista si occupa soltanto di produrre allo studio la documentazione utile;
poiché per gli specialisti nell'ambito dell'Enterprise (a parte il limite temporale tra il necessario sollecito formale e la definizione) non esiste una procedura predefinita sulle azioni da intraprendere prima del sollecito formale, ciò vale anche per il sollecito del pagamento del credito verso il cliente, che viene effettuato con le modalità consigliate dalla conoscenza che ciascuno specialista ha del cliente; ADR: sui crediti di importi bassi, il sistema regola le azioni sulla base di rigide scansioni temporali;
di modo che allo scadere di un termine, massivamente, parte la procedura di sollecito;
nel sistema “Enterprise”, al contrario, non esiste questo automatismo, poiché prevale il criterio della conoscenza del cliente e della gestione del credito da parte dello specialista, che ha facoltà di proporre al coordinatore la procedura ritenuta più consona. ADR: non ho mai ricevuto dalla ricorrente una richiesta di cambio mansioni o lavoro, né in forma scritta, né verbalmente.
Dalle dichiarazioni appena ricordate, a parere del giudicante, è risultato non dimostrato che la avesse potere decisionale;
in particolare non sui piani di rientro né sulla possibilità Pt_1 di attivare l'azione legale, poiché il potere di vaglio ed autorizzativo era in capo al coordinatore (ruolo che ella non svolgeva più dal 2018) e del responsabile.
Quanto alla concreta riferibilità delle mansioni svolte ante gennaio 2018, pacifico il livello
6°, dalle stesse schede di valutazione in atti (doc. 3 della produzione di parte ricorrente) risulta confermato che la era individuata dall'azienda quale Supervisor-Manager; Pt_1 del resto, le dette mansioni svolte prima del 2018 sono state confermate dall'istruttoria, mentre non è risultato provato che le nuove mansioni assegnate e svolte dall'istante, a partire dal gennaio 2018, implicassero funzioni direttive, autonomia nei limiti delle sole direttive generali, coordinamento e guida di settori operativi, ovvero funzioni specialistiche, contributo professionale autonomo e innovativo, come richiesto dai tratti salienti della declaratoria contrattuale. Ne risulta, pertanto, confermata la illegittima adibizione della ricorrente a mansioni inferiori. All' accertamento dell'inadempimento datoriale non consegue, però, in via automatica il riconoscimento del risarcimento del danno.
In tema di demansionamento e di dequalificazione, le Sezioni Unite della Suprema Corte (Sez. U, sentenza n. 6572 del 24/03/2006) hanno affermato in modo reiterato che il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo. Si è altresì statuito (Cass. 21527 del 31/07/2024; Cass. n. 29047 del 05/12/2017; Cass. n. 6797 del 19/03/2013; Cass. n. 19785 del 17/09/2010) che, in simili ipotesi, occorre la specifica allegazione dell'esistenza di un pregiudizio -di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile- provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone, in altri termini, quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c., del danno e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale (v. Cass. 26 gennaio 2015 n. 1327; Cass.
14 n. 29047 del 05/12/2017; Cass. n. 9901 del 20/04/2018; Cass. n. 24585 del del 02/10/2019).
Il giudice può, invero, desumere l'esistenza del relativo danno, avente natura patrimoniale e il cui onere incombe pur sempre sul lavoratore, anche ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, determinandone l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (cfr., ex plurimis Cass. n. 21 del 03/01/2019; Cass. n. 25743 del 15/10/2018; Cass. n. 22930 del
10/11/2015; Cass. 19 settembre 2014, n. 19778; Cass. 26 febbraio 2009 n. 4652; Cass. 26 novembre 2008 n. 28274; Cass. Sez. Un. 24 marzo 2006 n. 6572). Orbene, nella specie, non è contestato che opera in un settore sottoposto a profonde e continue CP_1 innovazioni dei prodotti, da internet alla fibra veloce, al sempre evoluto settore dell'interazione a distanza di pratiche anche complesse, alle conseguenti evoluzioni delle strategie di mercato, delle procedure e dei processi lavorativi. Ne è conferma la stessa previsione dell'art. 23, lett. D) del ccnl, nella parte in cui evidenza, premesse le caratteristiche di competitività e globalità dei mercati di riferimento e la connessa esigenza di sostenere efficacemente l'evoluzione delle dinamiche organizzative aziendali, l'importanza dell'arricchimento e dello sviluppo delle specifiche professionalità del settore, generate dai processi di innovazione tecnologica, organizzativa e produttiva. Per tali finalità si riconosce valore preminente alla formazione professionale, sia attraverso lo sviluppo di un sistema di competenze mirato a mantenere ed aggiornare le conoscenze e le capacità operative, sia attraverso il consolidamento delle capacità di interagire con l'innovazione e la complessità tecnico-organizzativa. Nella specie, il demansionamento per un numero rilevante di anni, alla luce della ultratrentennale esperienza di servizio, considerando che l'istante ha perduto il coordinamento ma anche la possibilità di svolgere mansioni ad alto contenuto specialistico, svolgendo mansioni scevre da contributi professionali a carattere innovativo, a fronte di mansioni direttive in un campo soggetto, come si è detto, a continui mutamenti tecnologici e dei servizi ha comportato senz'altro, un depauperamento e uno svilimento delle conoscenze professionali e anche la perdita del bagaglio di esperienze e competenze maturate. Aspetto quest'ultimo che si traduce nella mancata acquisizione di maggiore capacità, sia nel pregiudizio per perdita di chance. Pertanto, tenuto conto della rapidità dell'evoluzione tecnologica del sistema, della lontananza delle nuove mansioni assegnate ai contenuti di tipo direttivo e di apporto professionale e innovativo, nonché della durata del demansionamento, si ritiene equo quantificare il danno nella misura del 40% della retribuzione globale di fatto mensile percepita, pari a € 1.102,00 (40% di euro 2.757,19) , dal gennaio del 2018 fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio, del 16-11-2023.
Su tali somme competono interessi e rivalutazione monetaria dalla presente pronuncia al saldo, secondo il meccanismo di cui all'art. 429 c.p.c. La complessiva somma dovuta è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (Cass. lav., 7.6.93, n. 6340; Cass. 24.8.90, n. 8634; Cass. 9.6.89, n. 2818; Cass. 17.4.87, n. 3871; Cass. 25.7.86, n. 4792; Cass. 22.5.85, n. 3105;
Cass. 17.10.85, n. 5121; Cass. 29.6.82, n. 3912).
15 Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
Della presente sentenza, redatta a seguito di comparizione delle parti costituite mediante deposito di note di trattazione scritta, va data comunicazione alle stesse a cura della
Cancelleria.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dott. Francesco
Armato, sul ricorso presentato da in data 16-11-2023, così decide: Parte_1
1) in accoglimento del ricorso, accerta l'inadempimento datoriale dal gennaio 2018;
2) condanna la resistente ad adibire la ricorrente a mansioni riconducibili all'inquadramento posseduto;
3) condanna la società resistente in persona del l.r.p.t. al risarcimento del danno professionale in favore della ricorrente, pari ad euro 1.102,00 mensili dal gennaio del
2018 alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (16-11-2023), il tutto oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate ex art. 429 c.p.c. dalla pronuncia al saldo;
4) condanna la società convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 4.800,00 oltre
I.VA., C.P.A., spese generali come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Si comunichi
Napoli, 16-05-2025
Il giudice
Dr. Francesco Armato
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