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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 4039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4039 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 2.12.2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2510/2024
vertente tra parte domiciliata in VIA CAMPELLO, 55 03011 ALATRI rappresentata Parte_1 dall'avv. FONTANA DANILO
Parte appellante contro
parte domiciliata in PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE 3 00100 ROMA CP_1 rappresentata dall'avv. BONTEMPO PATRIZIA e avv. CANTATORE RENATA GIOVANNA ( ) PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE 3 00100 ROMA C.F._1
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 830/2024 emessa dal Tribunale di Frosinone in funzione di Giudice del Lavoro in data 7.5.2024 Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in oggetto è stato respinto il ricorso proposto da per il Parte_2 riconoscimento della natura professionale delle lamentate patologie (“artropatia del rachide lombo sacrale, progressivamente ingravescente con interessamento radicolare e progressivo deficit funzionale. Esiti algo disfunzionali di patologia vertebrale con deficit funzionale, con disturbi trofico sensitivi e quadro diagnostico strumentale di malattia di spondilodiscoartrosi del rachide lombosacrale” e “artropatia della spalla destra ad interessamento funzionale, con progressivo deficit articolare”), con condanna dell al pagamento delle prestazioni di legge sulla base di CP_1 un grado di inabilità pari rispettivamente al 12% e al 10%. La sentenza è stata appellata dal con unico articolato motivo. Pt_1
Si è costituito l' resistendo al gravame, del quale ha chiesto il rigetto. CP_1
Sostituita l'udienza odierna con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°° 1.- L'originario ricorrente aveva esposto di avere svolto attività di operaio edile - carpentiere alle dipendenze di varie ditte dal 01/05/1977 al 25/11/2015 e di venditore d'auto dal 18/11/2020, precisando che nell'espletamento delle mansioni di carpentiere era stato sottoposto a posture incongrue sia degli arti inferiori che di quelli superiori, MMC (movimentazione manuale carichi) e vibrazioni, che gli avevano cagionato le patologie sopra descritte.
2.- Il Tribunale ha respinto il ricorso sotto il profilo dell'assenza del nesso causale, atteso che il CTU aveva accertato che le “protrusioni discali D12-L1, L4-L5 e L5-S1” riportate dal ricorrente erano “ad attuale lieve impegno funzionale”, così come anche l' “artrosi acromion-claveare e sindrome della cuffia dei rotatori della spalla destra”, concludendo che le infermità diagnosticate non potevano ritenersi di eziologia professionale.
2.1.- In particolare, ha rilevato il giudice, “riguardo la prima patologia, in risposta alle controdeduzioni di parte ricorrente, il c.t.u. ha ribadito che “gli agenti lavorativi invocati a causa della patologia in essere – viste le loro documentate caratteristiche d'intensità, continuatività e durata - non siano dotati, nel caso di specie, di sufficiente efficacia causale rispetto, invece, ai fattori extra-lavorativi (tra questi, primo fra tutti, l'età), dotati, viceversa, di tale efficacia. Inoltre il quadro clinico, anatomo-funzionale e radiologico interessante la colonna dorso-lombare fu accertato per la prima volta soltanto nel 2021, quando l'attività lavorativa di “carpentiere edile” era verosimilmente cessata da tempo;
e, per quanto, a lungo andare, tutto il rachide lombare potrebbe subire danni conseguenti al sovraccarico biomeccanico, nel caso di specie le protrusioni discali sono presenti, oltre che a livello dei metameri più distali della colonna lombare, anche a livello del tratto D12-L1, tratto quest'ultimo, indiscutibilmente meno esposto agli effetti del sovraccarico biomeccanico”. In merito alla patologia a carico delle spalle, il c.t.u. ha precisato che “la storia lavorativa del Ricorrente non mostra un'attività lavorativa comportante l'esecuzione di movimenti ripetitivi dell'arto superiore (con utilizzo di forza e/o esposizione a vibrazioni per il sistema mano-braccio) continua e sistematica o che sia avvenuta per parte significativa della giornata o della settimana di lavoro”.
3.- Ad avviso dell'appellante la CTU non era aderente alle risultanze della prova testimoniale ed agli stessi studi condotti dall' nel settore edilizio. CP_1
3.1.- Infatti, la prova espletata aveva dimostrato che per la totalità del turno lavorativo il ricorrente era impegnato in mansioni che comportavano posture incongrue prolungate con inginocchiamento per la posa di piastrelle, nonché impegno di forza con sovraccarico degli arti superiori, come la movimentazione manuale dei carichi, l'utilizzo ed il trasporto di materiali da costruzione, materiali di risulta e simili, utilizzo di strumenti pesanti e vibranti tra cui martello demolitore, frullino ed altri, spesso mantenendo gli arti ben al di sopra del piano delle spalle. Gli studi dimostravano come tutti i tratti del rachide fossero coinvolti dagli effetti derivanti da CP_1 rischi professionali. 3.2- Pur ammettendo l'eziopatogenesi multifattoriale delle denunciate patologie, il fattore lavorativo rientra proprio tra i rischi di contrazione delle malattie che coinvolgono rachide e spalle e, in base al principio di equivalenza delle concause (artt. 40 41 c.p.), doveva riconoscersi la natura professionale delle patologie pur avendo concorso a causarle fattori di rischio extralavorativi. Trattandosi di più eventi lesivi rientranti della disciplina di cui al D.lgs. n. 38/2000, si sarebbe dovuto procedere alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica.
4. L'appello non può trovare accoglimento.
5. Il CTU ha condotto un'indagine aderente ai principi tecnico-normativi vigenti in materia di accertamento della esposizione al rischio professionale, valutando, anche in risposta alle osservazioni critiche mosse dalla difesa di parte ricorrente, che: a) l'anamnesi lavorativa deve evidenziare l'esistenza di un rischio professionale di natura, entità, durata e intensità tali da far ragionevolmente considerare la sua influenza di grado superiore, o quanto meno uguale, a quella esercitata da fattori extra-professionali e/o individuali;
b) il quadro clinico, anatomo-funzionale e radiologico deve presentare caratteristiche specifiche, per intensità, precocità e localizzazione del fenomeno morboso, rispetto alla normalità della popolazione;
c) infine, i dati statistico epidemiologici devono mostrare una significativa ed univoca maggiore incidenza della patologia presso quella determinata categoria professionale.
5.1. – Il CTU ha rilevato, quanto alle protrusioni discali, che i requisiti di cui ai punti a) e b) non erano soddisfatti poiché: a) la remota attività lavorativa di “carpentiere edile” prestata dalla fine degli anni '70 sino a epoca non meglio documentata consente di considerarne almeno dubitativo il ruolo causale rispetto ai fattori extra-lavorativi (tra questi, primo fra tutti, l'età). b) il quadro clinico, anatomo-funzionale e radiologico interessante la colonna dorso lombare fu accertato per la prima volta soltanto nel 2021, quando l'attività lavorativa di “carpentiere edile” era verosimilmente cessata da tempo;
le protrusioni discali sono presenti, oltre che a livello dei metameri più distali della colonna lombare, anche a livello del tratto D12-L1, tratto quest'ultimo, indiscutibilmente meno esposto agli effetti del sovraccarico biomeccanico; le succitate condizioni appaiono sufficienti a ritenere se non del tutto assente almeno dubitativo il soddisfacimento del criterio cronologico del nesso causale. Inoltre, il quadro anatomo-radiologico (e funzionale) è caratterizzato da una comune spondiloartrosi (associata a sofferenza discale, e protrusioni discali senza documentato impegno radicolare ad attuale lieve impegno funzionale) comparsa peraltro in un soggetto portatore di artrosi dell'intero rachide, già ultra60enne all'epoca della diagnosi”.
5.2- Quanto all'artrosi acromion1claveare e sindrome della cuffia dei rotatori della spalla destra (arto dominante), i requisiti di cui precedenti punti non erano soddisfatti poiché: a) la storia lavorativa del ricorrente non mostra un'attività lavorativa comportante l'esecuzione di movimenti ripetitivi dell'arto superiore (con utilizzo di forza e/o esposizione a vibrazioni per il sistema mano-braccio) continua e sistematica o che sia avvenuta per parte significativa della giornata o della settimana di lavoro. b) il quadro clinico, anatomo funzionale e radiologico, per quanto presenti comunque caratteristiche specifiche rispetto alla normalità della popolazione di pari età e genere se non altro per severità anatomo-radiologica e localizzazione (anche se non conosciamo lo status anatomo-radiologico della spalla
contro
-laterale), esso non trova spiegazione nell'attività lavorativa svolta quanto piuttosto in una patologia degenerativa comune, comparsa, peraltro, in un soggetto portatore di poliartrosi, e già ultra60enne all'epoca della diagnosi”.
6. - Le puntuali argomentazioni del CTU non sono efficacemente contrastate dai motivi di appello, che non riportano evidenze medico legali in grado di smentire le conclusioni del CTU riguardanti:
- la tardività della insorgenza della patologia a carico del rachide, diagnosticata per la prima volta nel 2021 a fronte di un'attività di carpentiere che il teste cognato e datore di lavoro del Tes_1 ricorrente, fa cessare circa nel 1997 (15 anni dopo l'esperienza lavorativa presso la sua ditta negli anni 19981-1982: “ …. ha lavorato con me per circa un paio di anni nel 1981-82 quando facevo l'imprenditore….., ADR AVV. “Noi abbiamo lavorato per tanti anni insieme, ma per la mia Pt_3 ditta solo due anni. Abbiamo lavorato insieme a Roma, Ferrara, Rovigo, per altri 15 anni, sempre svolgendo le stesse mansioni: una distanza temporale che porta ad escludere l'origine professionale della patologia, anche a volerne ritenere una lenta evolutività, circostanza peraltro non dedotta.
- il fatto che la patologia del rachide ha interessato anche il tratto D12-L1 (“indiscutibilmente meno esposto agli effetti del sovraccarico biomeccanico”, osserva il CTU), così valorizzando l'incidenza causale del fattore extralavorativo della degenerazione patologica dovuta all'età (soggetto “già ultra60enne all'epoca della diagnosi”); l'appellante si è infatti limitato ad affermare che gli studi dimostravano come tutti i tratti del rachide fossero coinvolti dagli effetti derivanti da rischi CP_1 professionali, doglianza tuttavia generica e non supportata dalla individuazione delle pubblicazioni di cui si parla, né da altri riscontri documentali.
7. Si aggiunga la non conducenza delle testimonianze rese circa la concrete circostanze dello spostamento dei pesi da parte del ricorrente, la loro attitudine a mantenere gli arti superiori sopra la linea delle spalle, in poche parole la specifica tipologia e modalità dei lavori svolti con sovraccarico degli arti superiori (e ripercussione sul rachide), ciò non evincendosi dalla testimonianze rese, che non precisano gli esatti termini, fattuali e temporali, delle lavorazioni comportanti l'aggravio di carico nell'arco della giornata lavorativa. Riferisce il teste “spesso era inginocchiato, con le Tes_1 braccia alzate…… si occupava di carico e scarico… Si occupava anche dei ponteggi, del montaggio e dello smontaggio degli stessi, usando gli strumenti necessari come avvitatore e svitatore”. Il teste : …”Sollevava pesi come ferro, cemento, si impastava tutto a mano Tes_2 ad esempio il cemento. Le sacchette all'epoca pesavano 50 kg, adesso 25 kg).
8.- Stesso è a dirsi per le lavorazioni (essenzialmente di piastrellista) che comportavano inginocchiamento a terra:
“Spesso era inginocchiato…… Per la messa in opera di pavimenti la posizione era inginocchiato (teste e “ Passava molte ore inginocchiato e piegato per terra (teste ): Tes_1 Tes_2
9.- Dunque, incontestate le mansioni svolte, come confermate dai testi, ciò che non risulta adeguatamente provato, come correttamente rilevato dal primo giudice, sono le esatte modalità di esecuzione delle lavorazioni asseritamente a rischio, tali da porle in rapporto di nesso causale (o anche solo concausale) con le riscontrate patologie.
10. - Tanto considerato, non può accedersi al richiesto rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, che risulterebbe meramente esplorativo.
11. L'appello va dunque respinto.
12. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo. Deve darsi atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 2.000,00 oltre al 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge.
Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 2/12/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste