CASS
Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
Massime • 1
Ai fini della verifica della qualità di testimone o di indagato di reato connesso del dichiarante e della conseguente valutazione di utilizzabilità delle sue propalazioni, il giudice deve tenere conto di eventuali cause di giustificazione, ove queste siano di evidente ed immediata applicazione, senza la necessità di particolari indagini o verifiche.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/02/2024, n. 14952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14952 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
149 52-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE сп Composta da а Sent. n. sez.244 - Presidente - UL RN NE Di AS UP 13/02/2024 R.G.N. 33611/2023 CA AR AN RB OR - US NO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. LA MI, nata in [...] il [...] 2. LI SA, nata in [...] il [...] 3. OU MA, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/01/2023 della Corte d'appello dell'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere AN RB;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso: a) per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nel capo in cui conferma il mantenimento del sequestro disposto nei confronti dell'imputata OU MA a fini di garanzia dei crediti di cui all'art 316 cod. proc. pen.; b) per l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata nel capo in cui conferma la condanna di LA MI per il delitto di evasione contestato al capo R), eliminando, nel caso di annullamento l'inammissibilità degli altri motivi di ricorso;
M senza rinvio, la pena corrispondente alla predetta violazione;
c) per il rigetto o lette le conclusioni presentate nell'interesse delle ricorrenti LA MI e OU MA dall'avvocato ND OR e nell'interesse della ricorrente LI SA dall'avvocato Giovanni EN AS, che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 20 gennaio 2023, la Corte di appello dell'Aquila, per quanto di interesse in questa sede, pronunciando in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lanciano all'esito di giudizio abbreviato, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di MI LA, SA LI e MA OU per reati concernenti la gestione di sostanze stupefacenti di tipo leggero e di evasione, ed ha rideterminato le pene, riducendole, per tutte e tre le imputate. Precisamente, secondo i Giudici di merito, deve ritenersi accertata la responsabilità di: 1) MI LA, SA LI e MA OU per il reato di acquisito e detenzione illecita di hashish, commesso in concorso tra loro, avente ad oggetto una partita di peso lordo pari a gr.
7.621 e di peso netto pari a gr. 1.733,426, suddivisa in 694 ovuli, sequestrata in data 29 aprile 2019 (capo a); 2) MI LA per il reato continuato di cessione illecita di hashish tra il marzo e l'aprile 2019 (capo b); 3) SA LI per il reato continuato di cessione illecita di hashish tra il 13 marzo ed il 15 luglio 2019 (capo c); 4) MA OU per il reato continuato di cessione illecita di hashish tra il marzo e l'aprile 2019 (capo d); 5) MI LA per il reato di evasione commesso il 27 marzo 2019 (capo r); 6) MI LA per il reato di evasione commesso il 29 aprile 2019 (capo s).
2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe MI LA, con atto sottoscritto dall'avvocato ND OR, SA LI, con atto sottoscritto dall'avvocato Giovanni EN AS, e MA OU con atto sottoscritto dall'avvocato ND OR.
3. Il ricorso di MI LA è articolato in otto motivi.
3.1. Con i primi due motivi, sviluppati congiuntamente, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 110 cod. pen., e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di illecito acquisito e detenzione di sostanze stupefacenti del tipo hashish di ingente quantità cui al capo a). Si deduce che la sentenza impugnata non ha preso in esame la versione alternativa prospettata dalla difesa anche nell'atto di appello. Si era rappresentato 2 Mi che la ricorrente aveva deciso di accompagnare la persona a bordo della quale sono stati trovati, nel cofano, kg. 7,621 di hashish, il giorno del sequestro, il 29 aprile 2019, solo perché logorata dalla detenzione domiciliare, e nella speranza di non essere controllata dalle forze dell'ordine, per essere il viaggio compiuto in ora notturna. Si sottolinea che la donna, al momento del controllo, non aveva con sé droga e non si è sbarazzata di alcunché, e che, più in generale, non risultano altri elementi a suo carico. Si conclude che la ricorrente era una mera connivente.
3.2. Con il terzo ed il quarto motivo, sviluppati congiuntamente, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 63 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., con riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di cessione continuata di hashish di cui al capo b). Si deduce che la sentenza impugnata non ha preso in esame le censure proposte con l'atto di appello. Si era rappresentato che le conversazioni intercettate con i supposti acquirenti, FE MA TA e RE ZI, evidenziavano solo la programmazione di incontri e visite a casa, ma non anche acquisti o cessioni, e che le dichiarazioni dei medesimi sono inutilizzabili, in quanto costoro dapprima si definivano tossicodipendenti e poi ammettevano di acquistare solitamente la droga dalla ricorrente. Si segnala, in proposito, che l'acquisto di droga costituisce reato a norma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e che, quindi, anche per assumere informazioni da chi acquista droga deve applicarsi la disciplina di cui all'art. 63 cod. proc. pen.
3.3. Con il quinto ed il sesto motivo, sviluppati congiuntamente, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 266 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del delitto di evasione di cui al capo r). Si deduce che la sentenza impugnata ha illegittimamente affermato la responsabilità dell'imputato per il capo r), in quanto ha fondato il suo giudizio esclusivamente sulla base di una conversazione intercettata, e, però, per il reato di evasione non è possibile procedere ad intercettazioni, atteso il disposto di cui all'art. 266, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
3.4. Con il settimo e l'ottavo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 133, 62-bis e 81 cpv. cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla determinazione della pena. Si deduce che: a) la concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata negata senza alcuna motivazione e senza tener conto dell'età dell'imputata e della sua collaborazione nel processo;
b) la pena-base è stata fissata in misura elevata, e precisamente in quattro anni di reclusione, senza effettiva motivazione;
c) anche gli aumenti di pena a titolo di continuazione sono ingiustificatamente elevati.
4. Il ricorso di SA LI è articolato in tre motivi. Ал 4.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 110 e 42 cod. pen., e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di illecito acquisito e detenzione di sostanze stupefacenti del tipo hashish di ingente quantità cui al capo a). Si deduce che, in modo manifestamente illogico, l'affermazione di responsabilità per il capo a), si fonda su due soli elementi: a) l'imputata ha effettuato, su indicazione della madre, MI LA, il trasferimento della somma di 969,50 euro tramite la società Western Union;
b) l'imputata ha stretti rapporti di parentela con altre due coimputate, la madre, MI LA, e la figlia, MA OU. Si osserva che l'imputata, sia perché la somma trasferita era di entità contenuta, sia perché aveva agito su richiesta della madre, per la quale effettuava anche altri pagamenti e piccole commissioni, essendo la genitrice fortemente limitata nei movimenti siccome sottoposta a detenzione domiciliare, non aveva alcun motivo per ritenere di contribuire all'acquisto di sostanza stupefacente. Si aggiunge che nessun elemento a carico dell'imputata è stato acquisito mediante le intercettazioni eseguite tra marzo ed agosto 2019. 4.2. Con il secondo motivo, si denuncia viclazione di legge, in riferimento agli artt. 114 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, avendo riguardo alla mancata applicazione dell'attenuante del contributo di minima importanza in relazione al reato di cui al capo a). Si deduce che illegittimamente la sentenza impugnata ha escluso l'attenuante del contributo di minima importanza in ordine al reato di cui al capo a), posta che la ricorrente, al più, ha effettuato una spedizione di denaro per 969,50 euro.
4.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 63, comma 2, 64 e 191 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di cessione continuata di hashish di cui al capo c). Si deduce che l'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo c) si fonda su dichiarazioni inutilizzabili, in quanto rese da persone le quali hanno dapprima negato qualunque contatto con l'imputata e poi ritrattato per accusare la donna. Si osserva che l'autorità procedente, una volta emerso il contrasto tra le dichiarazioni accusatorie e quelle precedenti rese dalla medesima persona, avrebbe dovuto sospendere l'audizione della stessa e rilevare l'esistenza di indizi a carico della medesima per il reato di cui all'art. 371-bis cod. pen.
5. Il ricorso di MA OU è articolato in otto motivi.
5.1. Con i primi due motivi, sviluppati congiuntamente, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 110 cod. pen., e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenutaか 4 sussistenza del reato di illecito acquisito e detenzione di sostanze stupefacenti del tipo hashish di ingente quantità cui al capo a). Si deduce che la sentenza impugnata non ha preso in esame la versione alternativa prospettata dalla difesa anche nell'atto di appello. Si era rappresentato che la ricorrente, al momento del controllo, non aveva con sé droga e non si è sbarazzata di alcunché, e che, più in generale, non risulta essere concorsa nell'approvvigionamento della droga. Si conclude che la ricorrente era una mera connivente.
5.2. Con il terzo ed il quarto motivo, sviluppati congiuntamente, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 63 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., con riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di cessione continuata di hashish di cui al capo d). Si deduce che la sentenza impugnata non ha preso in esame le censure proposte con l'atto di appello. Si era rappresentato che le conversazioni intercettate con i supposti acquirenti, CH EL HI e LF PI, evidenziavano solo generici contatti e che le dichiarazioni dei medesimi sono inutilizzabili, in quanto costoro in realtà compravano l'hashish per rivenderlo, attesa la continuità degli acquisti. Si segnala, in proposito, che l'acquisto di droga costituisce reato a norma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e che, quindi, anche per assumere informazioni da chi acquista droga deve applicarsi la disciplina di cui all'art. 63 cod. proc. pen.
5.3. Con il quinto ed il sesto motivo, sviluppati congiuntarnente, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 316 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata restituzione del denaro sequestrato all'imputata. Si deduce che la sentenza impugnata ha negato la restituzione della somma di 1.055,00 euro, sequestrati all'imputata, omettendo di rispondere alla censura formulata con l'atto di appello, laddove si era evidenziato che il sequestro conservativo era stato disposto in difetto di qualunque richiesta del Pubblico Ministero e in assenza degli elementi necessari per giustificare tale misura.
5.4. Con il settimo e l'ottavo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 133, 62-bis e 81 cpv. cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla determinazione della pena. Si deduce che: a) la concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata negata senza alcuna motivazione e senza tener conto dell'età dell'imputata e della sua collaborazione nel processo;
b) la pena-base è stata fissata in misura elevata, e precisamente in quattro anni di reclusione, senza effettiva motivazione;
c) anche gli aumenti di pena a titolo di continuazione sono ingiustificatamente elevati. M 5 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di MI LA e di MA OU sono fondati limitatamente, primo, all'affermazione di responsabilità per il reato di evasione di cui al capo R), e, il secondo, alla statuizione di mantenimento del sequestro del denaro, mentre sono complessivamente infondati nel resto. Il ricorso di SA LI, invece, è nel complesso infondato.
2. Il ricorso di MI LA, per le ragioni di seguito precisate, è fondato limitatamente all'affermazione di responsabilità per il reato di evasione di cui al capo R), mentre è in parte inammissibile e in parte infondato nel resto.
2.1. Diverse da quelle consentite, prive di specificità, e comunque manifestamente infondate sono le censure esposte nei primi due motivi di ricorso, le quali contestano l'affermazione di responsabilità dell'attuale ricorrente per il reato di cui al capo A), relativo all'acquisito e detenzione di una partita di hashish per un peso lordo pari a kg. 7,621, e netto pari a gr. 1.733,426, suddivisa in 694 ovuli, sequestrata in data 29 aprile 2019, deducendo che non sono evidenziati elementi utili a dimostrare un comportamento concorsuale, invece che una semplice connivenza, da parte della stessa. La sentenza impugnata fonda la dichiarazione di colpevolezza di MI LA su una pluralità di elementi. Si rappresenta che: a) l'autovettura nel cui portabagagli è stata rinvenuta la droga era intestata all'attuale ricorrente;
b) la donna era a bordo del veicolo mentre lo stesso trasportava la droga, e ciò sebbene ella, in quel momento, fosse sottoposta al regime di detenzione domiciliare;
c) numerose conversazioni intercettate tra il 19 aprile 2019 ed il 28 aprile 2019 sono indicative dell'esistenza di una trattativa tra MI LA ed altre persone per l'acquisto di «verdura»; d) alla donna sono riferibili trasferimenti di denaro effettuati a terzi senza giustificazioni alternative tramite la Western Union per quasi 10.000,00 euro nel periodo dal 1° gennaio al 1° maggio 2019. In particolare, per quanto concerne le conversazioni intercettate, si segnala che: 1) il 19 aprile 2019, l'attuale ricorrente scriveva a tale "Spagna" affinché le inviasse cose precise e belle» per poter continuare bene con i suoi clienti»; 2) il 26 aprile 2019, "Spagna" le rispondeva di dover aumentare un poco il prezzo per pagare il trasporto, e la rassicurava di averle mandato la «verdura»; 3) il 27 aprile 2019, "Spagna" mandava all'attuale ricorrente la fotografia di una carta di identità e, meno di un'ora dopo, la stessa rispondeva con la fotografia di una ricevuta di trasferimento di denaro per 969,50 euro;
4) il 28 aprile 2019, tale "Meleli" scriveva all'attuale ricorrente: «la verdura è pronta», e questa rispondeva di voler essere da lui il giorno dopo per le «otto di mattina»; 5) il 29 aprile 2019, la donna veniva 6 M fermata a bordo della sua auto, la quale trasportava partita di hashish, insieme con il conducente, il quale assumeva su sé ogni responsabilità, e con la nipote MA OU. La sentenza di primo grado, tra l'altro, precisa che l'arresto seguì al controllo effettuato presso il casello autostradale "Val di Sangro" alle ore 14,10 del 29 aprile 2019, e aggiunge che le immagini presenti nella galleria dello smartphone sequestrato all'attuale ricorrente documentano la presenza, in quel medesimo giorno, della stessa, sebbene sottoposta al regime di detenzione domiciliare in una località della provincia di Chieti in Abruzzo, e della nipote AL OU in un ristorante ed in un centro commerciale in Modena. Le conclusioni della Corte d'appello risultano immuni da vizi, perché, poggiando su numerosi elementi gravi, precisi e concordanti, evidenziano il ruolo attivo, ed anzi direttivo dell'attuale ricorrente nell'operazione di acquisto della considerevole partita di hashish. Le critiche esposte nel ricorso non solo, di fatto, si limitano a proporre una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, ma non si confrontano nemmeno con la gran parte dei numerosi elementi valorizzati dai Giudici di merito.
2.2. Infondate sono le censure formulate nel terzo e nel quarto motivo di ricorso, le quali contestano l'affermazione di responsabilità dell'attuale ricorrente per il reato di cui al capo B), relativo alla cessione continuata di hashish tra il marzo e l'aprile 2019, deducendo che le conversazioni intercettate hanno contenuto generico, in quanto si riferiscono a visite e ad appuntamenti, mentre le dichiarazioni acquisite dai tossicodipendenti sono inutilizzabili, perché questi sono stati sentiti a sommarie informazioni e non come indagati, sebbene anche le condotte di acquisto di droga hanno rilevanza penale. La sentenza impugnata fonda l'affermazione di responsabilità di MI LA essenzialmente sulle dichiarazioni rese da FE MA TA e da RE ZI, sentiti a sommarie informazioni, precisando che le loro dichiarazioni sono utilizzabili in quanto le precisate persone non dovevano essere ascoltate alla presenza di un difensore, siccome erano meri assuntori di sostanze stupefacenti e all'epoca non indagati. Le osservazioni appena indicate della Corte d'appello sono immuni da censure. Invero, come confermato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, sono utilizzabili le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, in qualità di persona informata dei fatti, dall'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di un uso non personale, dal momento che, come affermato dalla sentenza della Corte cost. n. 148 del 2022, le sanzioni previste dall'art. 75, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non hanno natura punitiva, ma preventiva, sicché non è applicabile il principio espresso, in tema di diritto al silenzio nell'ambito di procedimenti amministrativi funzionali all'irrogazione di sanzioni di natura punitiva, dalla Corte di giustizia conAl sentenza 2 febbraio 2021 (causa C-481/19 D.B.
contro
Consob) (così, in particolare, Sez. 2, n. 47081 del 04/10/2022, Camplone, Rv. 284191-01; cfr., in precedenza, ex plurimis, Sez. U, n. 21832 del 22/02/2007 Morea, Rv. 236370-01, e Sez. 3, n. 2441 del 09/10/2014, dep. 2015, D'Onofrio, Rv. 261953-01).
2.3. Fondate, invece, sono le censure enunciate nel quinto e nel sesto motivo, le quali contestano l'affermazione di responsabilità dell'attuale ricorrente per il reato di cui al capo R), relativo alla evasione commessa il 27 marzo 2019, deducendo che la dichiarazione di colpevolezza è illegittima perché fondata esclusivamente sulla base di una conversazione intercettata, sebbene per il reato di evasione non sia possibile procedere ad intercettazioni. Effettivamente, dalla lettura della sentenza impugnata, risulta che l'affermazione di responsabilità si fonda su una conversazione intercettata. E, però, come precisato anche dalle Sezioni Unite, in tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, ed esclusivamente alla condizione che questi ultimi rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395-01, nonché, successivamente, Sez. 5, n. 1757 del 17/12/2020, dep. 2021, Lombardo, Rv. 280326-01).
2.4. Diverse da quelle consentite, prive di specificità, e comunque manifestamente infondate sono le censure esposte nel settimo e nell'ottavo motivo di ricorso, le quali contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena, deducendo che non si è tenuto conto dell'età dell'imputata, della sua collaborazione e che manca, inoltre un'effettiva motivazione su tali punti. La sentenza impugnata ha negato le circostanze attenuanti generiche, fissato la pena base esattamente nella media edittale e calcolato gli aumenti per la continuazione tenendo conto anche della recidiva specifica in tema di evasione, all'esito di una valutazione che richiama i precedenti penali specifici e l'assenza di elementi favorevoli per l'imputata. EL resto, l'età della stessa, nemmeno particolarmente elevata, non è un fattore di particolare rilievo, mentre la collaborazione nel processo è semplicemente affermata.
3. Il ricorso di SA LI è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate.
3.1. Diverse da quelle consentite, prive di specificità, e comunque 8 M manifestamente infondate sono le censure esposte nel primo motivo di ricorso, le quali contestano l'affermazione di responsabilità dell'attuale ricorrente per il reato di cui al capo A), relativo all'acquisito e detenzione di una partita di hashish per un peso lordo pari a kg. 7,621, e netto pari a gr. 1.733,426, suddivisa in 694 ovuli, sequestrata in data 29 aprile 2019, deducendo che l'unico elemento rilevante, il pagamento effettuato mediante la Western Union il 27 aprile 2019, non è idoneo a costituire prova certa in ordine alla consapevolezza delle ragioni poste a base dello stesso, avendo ella agito su richiesta della madre costretta a casa per la detenzione domiciliare e attesa la modesta entità della somma. La sentenza impugnata individua il contributo concorsuale di SA LI nel reato in questione nell'effettuazione, da parte della stessa, del pagamento di 969,50 euro il 27 aprile 2019, nonché di altri due pagamenti compiuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 1° maggio 2019, tutti mediante la Western Union. Precisa, poi, che i pagamenti in questione devono ritenersi avvenuti con piena consapevolezza della loro causa, e cioè quale corresponsione del prezzo della partita di hashish poi sequestrata il 29 aprile 2019, perché SA LI: 1) era legata da uno strettissimo vincolo di parentela con MI UI e MA OU, rispettivamente sua madre e sua figlia, le quali sono state trovate sull'auto a bordo della quale era la droga il 29 aprile 2019; 2) conviveva con le stesse nella medesima abitazione;
3) era anch'ella dedita in quel periodo ad una continuativa attività di spaccio di droga, quale quella di cui al capo C), accertata attraverso intercettazioni telefoniche e assunzione di sommarie informazioni dagli acquirenti. Le conclusioni della Corte d'appello risultano immuni da vizi. L'affermazione della sussistenza di un contributo concorsuale rilevante alla commissione del reato è corretta, perché il pagamento di 969,50 euro del 27 aprile 2019 fu effettuato due giorni prima della ricezione della partita di droga, in risposta alla precisa richiesta del fornitore in contatto con MI LA, madre di SA LI, e fu seguito il giorno dopo dall'avviso: «la verdura è pronta» (cfr., più analiticamente, in proposito, § 2.1). L'affermazione della consapevolezza della strumentalità della condotta all'acquisto della partita di hashish poi sequestrata è correttamente desunta sia dagli strettissimi rapporti di parentela e di convivenza di SA LI con due delle tre persone a bordo dell'auto trasportante la droga, sia dalla dedizione della stessa, in quel periodo, proprio ad una continuativa attività di cessione di tale tipologia di sostanza stupefacente.
3.2. Manifestamente infondate sono le censure formulate nel secondo motivo di ricorso, le quali contestano il diniego dell'attenuante del contributo di minima importanza di cui all'art. 114 cod. pen., deducendo che l'unico comportamento rilevante, la spedizione della somma di 969,50 euro, è del tutto marginale ai fini della realizzazione del reato. È utile premettere che, secondo la giurisprudenza, in tema di concorso di persone nel reato, per l'integrazione dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso (così, tra le tante, Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Malfarà, Rv. 284771-01, e Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P., Rv. 274037-01). Nella specie, però, come evidenziato nella sentenza impugnata, la spedizione della somma di 969,50 euro, effettuata da SA LI il 27 aprile 2019, si è inserita come elemento centrale per il perfezionamento dell'acquisto della partita di hashish, poi sequestrata il 29 aprile 2019, perché ha fatto seguito alla precisa richiesta del fornitore, ed è stata seguita dall'avviso della messa a disposizione della droga.
3.3. Infondate sono le censure enunciate nel terzo motivo, le quali contestano l'affermazione di responsabilità dell'attuale ricorrente per il reato di cui al capo C), relativo alla cessione continuata di hashish tra il 13 marzo ed il 15 luglio 2019, deducendo che le dichiarazioni acquisite dai tossicodipendenti, unico effettivo elemento a carico, sono inutilizzabili, perché provenienti da persone le quali hanno dapprima negato qualunque contatto con l'imputata e poi ritrattato per accusare la donna, sicché, stante il mutamento narrativo, l'autorità procedente avrebbe dovuto sospendere l'audizione e rilevare l'esistenza di indizi a carico dei dichiaranti per il reato di cui all'art. 371-bis cod. pen. Innanzitutto, occorre premettere che, come precisato dalla sentenza impugnata, l'affermazione di responsabilità di SA LI per il reato di cui al capo C) si fonda sulle conversazioni intercettate, oltre che sulle dichiarazioni di CH EL HI, di AL EN e di Giovanni IV ET. E, infatti, la sentenza di primo grado dà conto delle numerose conversazioni intercettate e degli atti di polizia giudiziaria a riscontro (pagg. 12-20), da cui si evince l'intensa attività di cessione di hashish effettuata personalmente dall'imputata nei confronti di Giovanni AN, ed altri il 13 marzo 2019, di Giovanni AN il 16 marzo 2019, di CH EL HI in ripetute occasioni tra il marzo e l'aprile 2019, di CA De OS e di CA De OS il 23 aprile 2019, e di Giovanni IV ET in ripetute occasioni tra il 22 aprile ed il 15 luglio 2019. In secondo luogo, poi, va rilevato che, come già precisato dalla giurisprudenza, ai fini della verifica della qualità di testimone o di indagato di reato connesso e della conseguente valutazione di utilizzabilità delle dichiarazioni rese, il giudice deve tenere conto di eventuali cause di giustificazione o di non punibilità, ove queste siano di evidente ed immediata applicazione senza la necessità di particolari indagini o verifiche (così Sez. 1, n. 41467 del 18/07/2013, Rocca, Rv. 257602-01, la quale ha ritenuto utilizzabili dichiarazioni rese da persona che, 10 A contestualmente, aveva ritrattato la precedente versione dei fatti fornita agli inquirenti, impedendo così l'esercizio dell'azione penale nei suoi confronti per il delitto di favoreggiamento).
4. Il ricorso di MA OU, per le ragioni di seguito precisate, è fondato limitatamente alla statuizione di mantenimento del sequestro del denaro sottoposto a vincolo all'atto dell'accertamento del reato di cui al capo A), mentre è in parte inammissibile e in parte infondato nel resto.
4.1. Diverse da quelle consentite, e comunque manifestamente infondate, sono le censure esposte nei primi due motivi di ricorso, le quali contestano l'affermazione di responsabilità dell'attuale ricorrente per il reato di cui al capo A), relativo all'acquisito e detenzione di una partita di hashish per un peso lordo pari a kg. 7,621, e netto pari a gr. 1.733,426, suddivisa in 694 ovuli, sequestrata in data 29 aprile 2019, deducendo che non sono evidenziati elementi utili a dimostrare un comportamento concorsuale, invece che una semplice connivenza, da parte della stessa. La sentenza impugnata ravvisa la colpevolezza di MA OU in quanto ritiene che la sua partecipazione al viaggio e la sua presenza all'interno dell'autovettura in cui si trovava la droga, effettuate nella consapevolezza dell'operazione illecita, hanno rafforzato il proposito criminoso dei concorrenti, assicurando la prestazione di ausilio in caso di imprevisti o di necessità. La Corte d'appello ritiene che MA OU fosse pienamente a conoscenza dell'operazione perché: a) era presente nell'autovettura in cui era trasportata la cospicua partita di hashish;
b) aveva effettuato il viaggio in compagnia della nonna convivente, la quale aveva organizzato l'acquisto; c) conservava nell'archivio fotografico del suo telefono cellulare fotografie di ovuli di hashish, le quali, secondo quanto precisato nella decisione di primo grado, erano formate in modo tale da farne percepire la reale dimensione e la consistenza interna. Le conclusioni della sentenza impugnata sono immuni da vizi, e sono coerenti anche con le altre risultanze istruttorie, come lo svolgimento di attività di spaccio da parte della medesima MA OU proprio in quei giorni, così come contestato nel capo C). D'altro canto, le critiche esposte nel ricorso, di fatto, si limitano a proporre una lettura alternativa delle risultanze istruttorie.
4.2. Infondate sono le censure formulate nel terzo e nel quarto motivo di ricorso, le quali contestano l'affermazione di responsabilità dell'attuale ricorrente per il reato di cui al capo C), relativo alla cessione continuata di hashish tra il marzo e l'aprile 2019, deducendo che le conversazioni intercettate hanno contenuto generico, mentre le dichiarazioni acquisite dai tossicodipendenti sono inutilizzabili, perché questi sono stati sentiti a sommarie informazioni e non come 11 Al indagati, sebbene anche le condotte di acquisto di droga hanno rilevanza penale. La sentenza impugnata richiama a fondamento della dichiarazione di colpevolezza di MA OU per il reato di cui al capo C, relativo a tre cessioni di hashish a CH EL HI, tre cessioni di hashish a AJ EN RO e a due cessioni di hashish ad LF PI, l'ultima delle quali il 28 aprile 2019, le dichiarazioni di CH De HI e di LF PI, evidenziando che le dichiarazioni di queste due persone sono utilizzabili in quanto le stesse non dovevano essere ascoltate alla presenza di un difensore, siccome erano meri assuntori di sostanze stupefacenti e all'epoca non indagati. La valutazione di utilizzabilità delle predette dichiarazioni è corretta, in applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, su cui si è riferito più ampiamente in precedenza al § 2.2. Per completezza, si precisa che, secondo quanto emerge dalla sentenza di primo grado, CH De HI ha riferito sia in ordine ai propri acquisiti, sia in ordine agli acquisti effettuati da AJ EN RO.
4.3. Fondate, invece, sono le censure enunciate nel quinto e nel sesto motivo, le quali contestano la statuizione di mantenimento del sequestro del denaro sottoposto a vincolo all'atto dell'accertamento del reato di cui al capo A), deducendo l'illegittimità della conversione del sequestro probatorio in sequestro conservativo a garanzia dei crediti indicati dall'art. 316 cod. proc. pen., stante l'assenza di domanda in tal senso del pubblico ministero. Invero, come già precisato in giurisprudenza, il giudice non può trasformare il sequestro probatorio in sequestro conservativo a garanzia del pagamento delle spese di giustizia senza una richiesta del pubblico ministero, essendo questa espressamente prevista dall'art. 262, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 3225 del 12/10/1999, D'Agostino, Rv. 216395-01).
4.4. Diverse da quelle consentite, prive di specificità, e comunque manifestamente infondate sono le censure esposte nel settimo e nell'ottavo motivo di ricorso, le quali contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena, deducendo che non si è tenuto conto dell'età dell'imputata, della sua collaborazione e che manca, inoltre un'effettiva motivazione su tali punti. La sentenza impugnata ha negato le circostanze attenuanti generiche, fissato la pena base in misura inferiore alla media edittale (precisamente: tre anni e sei mesi di reclusione e 12.000 euro di multa prima di applicare la diminuente per il rito) e calcolato gli aumenti per la continuazione in misura estremamente contenuta (pari complessivamente a sei mesi di reclusione e 3.000 euro di multa prima di applicare la diminuente per il rito), all'esito di una valutazione che richiama i precedenti penali specifici e l'assenza di elementi favorevoli per l'imputata. EL resto, l'età della stessa, trattandosi comunque di persona maggiorenne, non è un fattore di particolare rilievo, mentre la collaborazione nel processo è semplicemente affermata. 12 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere in parte annullata con rinvio per nuovo giudizio, per la fondatezza di alcuni dei motivi di ricorso di MI LA e di MA OU. Le restanti censure proposte dalle due ricorrenti appena indicate debbono essere rigettate, mentre deve essere integralmente rigettato il ricorso di SA LI.
5.1. Precisamente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nei confronti di MI LA nella parte relativa alla dichiarazione di colpevolezza per il reato di evasione di cui al capo R), e nei confronti di MA OU nella parte relativa al mantenimento del sequestro del denaro sottoposto a vincolo all'atto dell'accertamento del reato di cui al capo A), pari a 1.055,00 euro. La complessiva infondatezza delle restanti censure enunciate nei ricorsi di MI LA e di MA OU determina l'irrevocabilità delle affermazioni di penale responsabilità della prima per i reati di cui ai capi A), B) e S) e della seconda per tutti i reati alla stessa contestati reati di cui ai capi A e D -, nonché delle pene alle stesse inflitte per tali reati, ferma restando la necessità di precisare, in relazione alla sanzione unitariamente irrogata per entrambi i fatti di evasione ascritti a MI LA, quanta di essa sia riferibile al delitto di cui al capo S. Alla complessiva infondatezza delle censure proposte da SA LI segue il rigetto del relativo ricorso e la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.
5.2. Il Giudice del rinvio, che si individua nella Corte d'appello di Perugia, quindi, accerterà: a) nei confronti di MI LA, se la stessa debba essere ritenuta responsabile anche del delitto di evasione di cui al capo R). A tal fine, compirà tutti gli accertamenti utili, evitando però di fondare il giudizio di penale responsabilità sulle conversazioni telefoniche intercettate, in quanto inutilizzabili se non come mera notitia criminis, per le ragioni indicate in precedenza al § 2.3. All'esito di tale accertamento, il Giudice del rinvio, eventualmente, rideterminerà il trattamento sanzionatorio irrogato unitariamente nei confronti di MI LA per i due episodi di evasione ascrittile, e per uno dei quali, quello di cui al capo S, si è già formato il giudicato anche per quanto concerne la recidiva qualificata;
b) nei confronti di MA OU, se debba esserle restituita la somma di denaro sequestrata in occasione dell'arresto. A tal fine, verificherà, in particolare, se la ricorrente sia titolare su detta somma di una pretesa giuridicamente meritevole, ed abbia fornito prova positiva del suo ius possidendi (cfr., sulla necessità, ai fini della restituzione della cosa sequestrata e non confiscata, della prova rigorosa di un diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile sul bene: Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202268-01; Sez. U, n. 9149 delM 13 03/07/1996, Chabni, Rv. 205705-01; Sez. 2, n. 3788 del 11/09/2019, dep. 2020, Papis, Rv. 278236-01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LA MI limitatamente al reato di cui all'art. 385 cod. pen. (capo R) e nei confronti di OU MA limitatamente al mantenimento in sequestro del denaro con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia, Rigetta i ricorsi nel resto. Rigetta il ricorso di LI SA che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 13/02/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente AN RB UL RN If thisSo Depositata in Cancelleria Oggi, 11 APR. 2024 INZIONALE PUZZLARIO IL NA AN 1414
udita la relazione svolta dal consigliere AN RB;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso: a) per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nel capo in cui conferma il mantenimento del sequestro disposto nei confronti dell'imputata OU MA a fini di garanzia dei crediti di cui all'art 316 cod. proc. pen.; b) per l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata nel capo in cui conferma la condanna di LA MI per il delitto di evasione contestato al capo R), eliminando, nel caso di annullamento l'inammissibilità degli altri motivi di ricorso;
M senza rinvio, la pena corrispondente alla predetta violazione;
c) per il rigetto o lette le conclusioni presentate nell'interesse delle ricorrenti LA MI e OU MA dall'avvocato ND OR e nell'interesse della ricorrente LI SA dall'avvocato Giovanni EN AS, che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 20 gennaio 2023, la Corte di appello dell'Aquila, per quanto di interesse in questa sede, pronunciando in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lanciano all'esito di giudizio abbreviato, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di MI LA, SA LI e MA OU per reati concernenti la gestione di sostanze stupefacenti di tipo leggero e di evasione, ed ha rideterminato le pene, riducendole, per tutte e tre le imputate. Precisamente, secondo i Giudici di merito, deve ritenersi accertata la responsabilità di: 1) MI LA, SA LI e MA OU per il reato di acquisito e detenzione illecita di hashish, commesso in concorso tra loro, avente ad oggetto una partita di peso lordo pari a gr.
7.621 e di peso netto pari a gr. 1.733,426, suddivisa in 694 ovuli, sequestrata in data 29 aprile 2019 (capo a); 2) MI LA per il reato continuato di cessione illecita di hashish tra il marzo e l'aprile 2019 (capo b); 3) SA LI per il reato continuato di cessione illecita di hashish tra il 13 marzo ed il 15 luglio 2019 (capo c); 4) MA OU per il reato continuato di cessione illecita di hashish tra il marzo e l'aprile 2019 (capo d); 5) MI LA per il reato di evasione commesso il 27 marzo 2019 (capo r); 6) MI LA per il reato di evasione commesso il 29 aprile 2019 (capo s).
2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe MI LA, con atto sottoscritto dall'avvocato ND OR, SA LI, con atto sottoscritto dall'avvocato Giovanni EN AS, e MA OU con atto sottoscritto dall'avvocato ND OR.
3. Il ricorso di MI LA è articolato in otto motivi.
3.1. Con i primi due motivi, sviluppati congiuntamente, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 110 cod. pen., e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di illecito acquisito e detenzione di sostanze stupefacenti del tipo hashish di ingente quantità cui al capo a). Si deduce che la sentenza impugnata non ha preso in esame la versione alternativa prospettata dalla difesa anche nell'atto di appello. Si era rappresentato 2 Mi che la ricorrente aveva deciso di accompagnare la persona a bordo della quale sono stati trovati, nel cofano, kg. 7,621 di hashish, il giorno del sequestro, il 29 aprile 2019, solo perché logorata dalla detenzione domiciliare, e nella speranza di non essere controllata dalle forze dell'ordine, per essere il viaggio compiuto in ora notturna. Si sottolinea che la donna, al momento del controllo, non aveva con sé droga e non si è sbarazzata di alcunché, e che, più in generale, non risultano altri elementi a suo carico. Si conclude che la ricorrente era una mera connivente.
3.2. Con il terzo ed il quarto motivo, sviluppati congiuntamente, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 63 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., con riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di cessione continuata di hashish di cui al capo b). Si deduce che la sentenza impugnata non ha preso in esame le censure proposte con l'atto di appello. Si era rappresentato che le conversazioni intercettate con i supposti acquirenti, FE MA TA e RE ZI, evidenziavano solo la programmazione di incontri e visite a casa, ma non anche acquisti o cessioni, e che le dichiarazioni dei medesimi sono inutilizzabili, in quanto costoro dapprima si definivano tossicodipendenti e poi ammettevano di acquistare solitamente la droga dalla ricorrente. Si segnala, in proposito, che l'acquisto di droga costituisce reato a norma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e che, quindi, anche per assumere informazioni da chi acquista droga deve applicarsi la disciplina di cui all'art. 63 cod. proc. pen.
3.3. Con il quinto ed il sesto motivo, sviluppati congiuntamente, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 266 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del delitto di evasione di cui al capo r). Si deduce che la sentenza impugnata ha illegittimamente affermato la responsabilità dell'imputato per il capo r), in quanto ha fondato il suo giudizio esclusivamente sulla base di una conversazione intercettata, e, però, per il reato di evasione non è possibile procedere ad intercettazioni, atteso il disposto di cui all'art. 266, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
3.4. Con il settimo e l'ottavo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 133, 62-bis e 81 cpv. cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla determinazione della pena. Si deduce che: a) la concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata negata senza alcuna motivazione e senza tener conto dell'età dell'imputata e della sua collaborazione nel processo;
b) la pena-base è stata fissata in misura elevata, e precisamente in quattro anni di reclusione, senza effettiva motivazione;
c) anche gli aumenti di pena a titolo di continuazione sono ingiustificatamente elevati.
4. Il ricorso di SA LI è articolato in tre motivi. Ал 4.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 110 e 42 cod. pen., e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di illecito acquisito e detenzione di sostanze stupefacenti del tipo hashish di ingente quantità cui al capo a). Si deduce che, in modo manifestamente illogico, l'affermazione di responsabilità per il capo a), si fonda su due soli elementi: a) l'imputata ha effettuato, su indicazione della madre, MI LA, il trasferimento della somma di 969,50 euro tramite la società Western Union;
b) l'imputata ha stretti rapporti di parentela con altre due coimputate, la madre, MI LA, e la figlia, MA OU. Si osserva che l'imputata, sia perché la somma trasferita era di entità contenuta, sia perché aveva agito su richiesta della madre, per la quale effettuava anche altri pagamenti e piccole commissioni, essendo la genitrice fortemente limitata nei movimenti siccome sottoposta a detenzione domiciliare, non aveva alcun motivo per ritenere di contribuire all'acquisto di sostanza stupefacente. Si aggiunge che nessun elemento a carico dell'imputata è stato acquisito mediante le intercettazioni eseguite tra marzo ed agosto 2019. 4.2. Con il secondo motivo, si denuncia viclazione di legge, in riferimento agli artt. 114 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, avendo riguardo alla mancata applicazione dell'attenuante del contributo di minima importanza in relazione al reato di cui al capo a). Si deduce che illegittimamente la sentenza impugnata ha escluso l'attenuante del contributo di minima importanza in ordine al reato di cui al capo a), posta che la ricorrente, al più, ha effettuato una spedizione di denaro per 969,50 euro.
4.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 63, comma 2, 64 e 191 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di cessione continuata di hashish di cui al capo c). Si deduce che l'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo c) si fonda su dichiarazioni inutilizzabili, in quanto rese da persone le quali hanno dapprima negato qualunque contatto con l'imputata e poi ritrattato per accusare la donna. Si osserva che l'autorità procedente, una volta emerso il contrasto tra le dichiarazioni accusatorie e quelle precedenti rese dalla medesima persona, avrebbe dovuto sospendere l'audizione della stessa e rilevare l'esistenza di indizi a carico della medesima per il reato di cui all'art. 371-bis cod. pen.
5. Il ricorso di MA OU è articolato in otto motivi.
5.1. Con i primi due motivi, sviluppati congiuntamente, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 110 cod. pen., e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenutaか 4 sussistenza del reato di illecito acquisito e detenzione di sostanze stupefacenti del tipo hashish di ingente quantità cui al capo a). Si deduce che la sentenza impugnata non ha preso in esame la versione alternativa prospettata dalla difesa anche nell'atto di appello. Si era rappresentato che la ricorrente, al momento del controllo, non aveva con sé droga e non si è sbarazzata di alcunché, e che, più in generale, non risulta essere concorsa nell'approvvigionamento della droga. Si conclude che la ricorrente era una mera connivente.
5.2. Con il terzo ed il quarto motivo, sviluppati congiuntamente, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 63 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., con riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di cessione continuata di hashish di cui al capo d). Si deduce che la sentenza impugnata non ha preso in esame le censure proposte con l'atto di appello. Si era rappresentato che le conversazioni intercettate con i supposti acquirenti, CH EL HI e LF PI, evidenziavano solo generici contatti e che le dichiarazioni dei medesimi sono inutilizzabili, in quanto costoro in realtà compravano l'hashish per rivenderlo, attesa la continuità degli acquisti. Si segnala, in proposito, che l'acquisto di droga costituisce reato a norma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e che, quindi, anche per assumere informazioni da chi acquista droga deve applicarsi la disciplina di cui all'art. 63 cod. proc. pen.
5.3. Con il quinto ed il sesto motivo, sviluppati congiuntarnente, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 316 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata restituzione del denaro sequestrato all'imputata. Si deduce che la sentenza impugnata ha negato la restituzione della somma di 1.055,00 euro, sequestrati all'imputata, omettendo di rispondere alla censura formulata con l'atto di appello, laddove si era evidenziato che il sequestro conservativo era stato disposto in difetto di qualunque richiesta del Pubblico Ministero e in assenza degli elementi necessari per giustificare tale misura.
5.4. Con il settimo e l'ottavo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 133, 62-bis e 81 cpv. cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla determinazione della pena. Si deduce che: a) la concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata negata senza alcuna motivazione e senza tener conto dell'età dell'imputata e della sua collaborazione nel processo;
b) la pena-base è stata fissata in misura elevata, e precisamente in quattro anni di reclusione, senza effettiva motivazione;
c) anche gli aumenti di pena a titolo di continuazione sono ingiustificatamente elevati. M 5 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di MI LA e di MA OU sono fondati limitatamente, primo, all'affermazione di responsabilità per il reato di evasione di cui al capo R), e, il secondo, alla statuizione di mantenimento del sequestro del denaro, mentre sono complessivamente infondati nel resto. Il ricorso di SA LI, invece, è nel complesso infondato.
2. Il ricorso di MI LA, per le ragioni di seguito precisate, è fondato limitatamente all'affermazione di responsabilità per il reato di evasione di cui al capo R), mentre è in parte inammissibile e in parte infondato nel resto.
2.1. Diverse da quelle consentite, prive di specificità, e comunque manifestamente infondate sono le censure esposte nei primi due motivi di ricorso, le quali contestano l'affermazione di responsabilità dell'attuale ricorrente per il reato di cui al capo A), relativo all'acquisito e detenzione di una partita di hashish per un peso lordo pari a kg. 7,621, e netto pari a gr. 1.733,426, suddivisa in 694 ovuli, sequestrata in data 29 aprile 2019, deducendo che non sono evidenziati elementi utili a dimostrare un comportamento concorsuale, invece che una semplice connivenza, da parte della stessa. La sentenza impugnata fonda la dichiarazione di colpevolezza di MI LA su una pluralità di elementi. Si rappresenta che: a) l'autovettura nel cui portabagagli è stata rinvenuta la droga era intestata all'attuale ricorrente;
b) la donna era a bordo del veicolo mentre lo stesso trasportava la droga, e ciò sebbene ella, in quel momento, fosse sottoposta al regime di detenzione domiciliare;
c) numerose conversazioni intercettate tra il 19 aprile 2019 ed il 28 aprile 2019 sono indicative dell'esistenza di una trattativa tra MI LA ed altre persone per l'acquisto di «verdura»; d) alla donna sono riferibili trasferimenti di denaro effettuati a terzi senza giustificazioni alternative tramite la Western Union per quasi 10.000,00 euro nel periodo dal 1° gennaio al 1° maggio 2019. In particolare, per quanto concerne le conversazioni intercettate, si segnala che: 1) il 19 aprile 2019, l'attuale ricorrente scriveva a tale "Spagna" affinché le inviasse cose precise e belle» per poter continuare bene con i suoi clienti»; 2) il 26 aprile 2019, "Spagna" le rispondeva di dover aumentare un poco il prezzo per pagare il trasporto, e la rassicurava di averle mandato la «verdura»; 3) il 27 aprile 2019, "Spagna" mandava all'attuale ricorrente la fotografia di una carta di identità e, meno di un'ora dopo, la stessa rispondeva con la fotografia di una ricevuta di trasferimento di denaro per 969,50 euro;
4) il 28 aprile 2019, tale "Meleli" scriveva all'attuale ricorrente: «la verdura è pronta», e questa rispondeva di voler essere da lui il giorno dopo per le «otto di mattina»; 5) il 29 aprile 2019, la donna veniva 6 M fermata a bordo della sua auto, la quale trasportava partita di hashish, insieme con il conducente, il quale assumeva su sé ogni responsabilità, e con la nipote MA OU. La sentenza di primo grado, tra l'altro, precisa che l'arresto seguì al controllo effettuato presso il casello autostradale "Val di Sangro" alle ore 14,10 del 29 aprile 2019, e aggiunge che le immagini presenti nella galleria dello smartphone sequestrato all'attuale ricorrente documentano la presenza, in quel medesimo giorno, della stessa, sebbene sottoposta al regime di detenzione domiciliare in una località della provincia di Chieti in Abruzzo, e della nipote AL OU in un ristorante ed in un centro commerciale in Modena. Le conclusioni della Corte d'appello risultano immuni da vizi, perché, poggiando su numerosi elementi gravi, precisi e concordanti, evidenziano il ruolo attivo, ed anzi direttivo dell'attuale ricorrente nell'operazione di acquisto della considerevole partita di hashish. Le critiche esposte nel ricorso non solo, di fatto, si limitano a proporre una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, ma non si confrontano nemmeno con la gran parte dei numerosi elementi valorizzati dai Giudici di merito.
2.2. Infondate sono le censure formulate nel terzo e nel quarto motivo di ricorso, le quali contestano l'affermazione di responsabilità dell'attuale ricorrente per il reato di cui al capo B), relativo alla cessione continuata di hashish tra il marzo e l'aprile 2019, deducendo che le conversazioni intercettate hanno contenuto generico, in quanto si riferiscono a visite e ad appuntamenti, mentre le dichiarazioni acquisite dai tossicodipendenti sono inutilizzabili, perché questi sono stati sentiti a sommarie informazioni e non come indagati, sebbene anche le condotte di acquisto di droga hanno rilevanza penale. La sentenza impugnata fonda l'affermazione di responsabilità di MI LA essenzialmente sulle dichiarazioni rese da FE MA TA e da RE ZI, sentiti a sommarie informazioni, precisando che le loro dichiarazioni sono utilizzabili in quanto le precisate persone non dovevano essere ascoltate alla presenza di un difensore, siccome erano meri assuntori di sostanze stupefacenti e all'epoca non indagati. Le osservazioni appena indicate della Corte d'appello sono immuni da censure. Invero, come confermato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, sono utilizzabili le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, in qualità di persona informata dei fatti, dall'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di un uso non personale, dal momento che, come affermato dalla sentenza della Corte cost. n. 148 del 2022, le sanzioni previste dall'art. 75, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non hanno natura punitiva, ma preventiva, sicché non è applicabile il principio espresso, in tema di diritto al silenzio nell'ambito di procedimenti amministrativi funzionali all'irrogazione di sanzioni di natura punitiva, dalla Corte di giustizia conAl sentenza 2 febbraio 2021 (causa C-481/19 D.B.
contro
Consob) (così, in particolare, Sez. 2, n. 47081 del 04/10/2022, Camplone, Rv. 284191-01; cfr., in precedenza, ex plurimis, Sez. U, n. 21832 del 22/02/2007 Morea, Rv. 236370-01, e Sez. 3, n. 2441 del 09/10/2014, dep. 2015, D'Onofrio, Rv. 261953-01).
2.3. Fondate, invece, sono le censure enunciate nel quinto e nel sesto motivo, le quali contestano l'affermazione di responsabilità dell'attuale ricorrente per il reato di cui al capo R), relativo alla evasione commessa il 27 marzo 2019, deducendo che la dichiarazione di colpevolezza è illegittima perché fondata esclusivamente sulla base di una conversazione intercettata, sebbene per il reato di evasione non sia possibile procedere ad intercettazioni. Effettivamente, dalla lettura della sentenza impugnata, risulta che l'affermazione di responsabilità si fonda su una conversazione intercettata. E, però, come precisato anche dalle Sezioni Unite, in tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, ed esclusivamente alla condizione che questi ultimi rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395-01, nonché, successivamente, Sez. 5, n. 1757 del 17/12/2020, dep. 2021, Lombardo, Rv. 280326-01).
2.4. Diverse da quelle consentite, prive di specificità, e comunque manifestamente infondate sono le censure esposte nel settimo e nell'ottavo motivo di ricorso, le quali contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena, deducendo che non si è tenuto conto dell'età dell'imputata, della sua collaborazione e che manca, inoltre un'effettiva motivazione su tali punti. La sentenza impugnata ha negato le circostanze attenuanti generiche, fissato la pena base esattamente nella media edittale e calcolato gli aumenti per la continuazione tenendo conto anche della recidiva specifica in tema di evasione, all'esito di una valutazione che richiama i precedenti penali specifici e l'assenza di elementi favorevoli per l'imputata. EL resto, l'età della stessa, nemmeno particolarmente elevata, non è un fattore di particolare rilievo, mentre la collaborazione nel processo è semplicemente affermata.
3. Il ricorso di SA LI è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate.
3.1. Diverse da quelle consentite, prive di specificità, e comunque 8 M manifestamente infondate sono le censure esposte nel primo motivo di ricorso, le quali contestano l'affermazione di responsabilità dell'attuale ricorrente per il reato di cui al capo A), relativo all'acquisito e detenzione di una partita di hashish per un peso lordo pari a kg. 7,621, e netto pari a gr. 1.733,426, suddivisa in 694 ovuli, sequestrata in data 29 aprile 2019, deducendo che l'unico elemento rilevante, il pagamento effettuato mediante la Western Union il 27 aprile 2019, non è idoneo a costituire prova certa in ordine alla consapevolezza delle ragioni poste a base dello stesso, avendo ella agito su richiesta della madre costretta a casa per la detenzione domiciliare e attesa la modesta entità della somma. La sentenza impugnata individua il contributo concorsuale di SA LI nel reato in questione nell'effettuazione, da parte della stessa, del pagamento di 969,50 euro il 27 aprile 2019, nonché di altri due pagamenti compiuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 1° maggio 2019, tutti mediante la Western Union. Precisa, poi, che i pagamenti in questione devono ritenersi avvenuti con piena consapevolezza della loro causa, e cioè quale corresponsione del prezzo della partita di hashish poi sequestrata il 29 aprile 2019, perché SA LI: 1) era legata da uno strettissimo vincolo di parentela con MI UI e MA OU, rispettivamente sua madre e sua figlia, le quali sono state trovate sull'auto a bordo della quale era la droga il 29 aprile 2019; 2) conviveva con le stesse nella medesima abitazione;
3) era anch'ella dedita in quel periodo ad una continuativa attività di spaccio di droga, quale quella di cui al capo C), accertata attraverso intercettazioni telefoniche e assunzione di sommarie informazioni dagli acquirenti. Le conclusioni della Corte d'appello risultano immuni da vizi. L'affermazione della sussistenza di un contributo concorsuale rilevante alla commissione del reato è corretta, perché il pagamento di 969,50 euro del 27 aprile 2019 fu effettuato due giorni prima della ricezione della partita di droga, in risposta alla precisa richiesta del fornitore in contatto con MI LA, madre di SA LI, e fu seguito il giorno dopo dall'avviso: «la verdura è pronta» (cfr., più analiticamente, in proposito, § 2.1). L'affermazione della consapevolezza della strumentalità della condotta all'acquisto della partita di hashish poi sequestrata è correttamente desunta sia dagli strettissimi rapporti di parentela e di convivenza di SA LI con due delle tre persone a bordo dell'auto trasportante la droga, sia dalla dedizione della stessa, in quel periodo, proprio ad una continuativa attività di cessione di tale tipologia di sostanza stupefacente.
3.2. Manifestamente infondate sono le censure formulate nel secondo motivo di ricorso, le quali contestano il diniego dell'attenuante del contributo di minima importanza di cui all'art. 114 cod. pen., deducendo che l'unico comportamento rilevante, la spedizione della somma di 969,50 euro, è del tutto marginale ai fini della realizzazione del reato. È utile premettere che, secondo la giurisprudenza, in tema di concorso di persone nel reato, per l'integrazione dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso (così, tra le tante, Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Malfarà, Rv. 284771-01, e Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P., Rv. 274037-01). Nella specie, però, come evidenziato nella sentenza impugnata, la spedizione della somma di 969,50 euro, effettuata da SA LI il 27 aprile 2019, si è inserita come elemento centrale per il perfezionamento dell'acquisto della partita di hashish, poi sequestrata il 29 aprile 2019, perché ha fatto seguito alla precisa richiesta del fornitore, ed è stata seguita dall'avviso della messa a disposizione della droga.
3.3. Infondate sono le censure enunciate nel terzo motivo, le quali contestano l'affermazione di responsabilità dell'attuale ricorrente per il reato di cui al capo C), relativo alla cessione continuata di hashish tra il 13 marzo ed il 15 luglio 2019, deducendo che le dichiarazioni acquisite dai tossicodipendenti, unico effettivo elemento a carico, sono inutilizzabili, perché provenienti da persone le quali hanno dapprima negato qualunque contatto con l'imputata e poi ritrattato per accusare la donna, sicché, stante il mutamento narrativo, l'autorità procedente avrebbe dovuto sospendere l'audizione e rilevare l'esistenza di indizi a carico dei dichiaranti per il reato di cui all'art. 371-bis cod. pen. Innanzitutto, occorre premettere che, come precisato dalla sentenza impugnata, l'affermazione di responsabilità di SA LI per il reato di cui al capo C) si fonda sulle conversazioni intercettate, oltre che sulle dichiarazioni di CH EL HI, di AL EN e di Giovanni IV ET. E, infatti, la sentenza di primo grado dà conto delle numerose conversazioni intercettate e degli atti di polizia giudiziaria a riscontro (pagg. 12-20), da cui si evince l'intensa attività di cessione di hashish effettuata personalmente dall'imputata nei confronti di Giovanni AN, ed altri il 13 marzo 2019, di Giovanni AN il 16 marzo 2019, di CH EL HI in ripetute occasioni tra il marzo e l'aprile 2019, di CA De OS e di CA De OS il 23 aprile 2019, e di Giovanni IV ET in ripetute occasioni tra il 22 aprile ed il 15 luglio 2019. In secondo luogo, poi, va rilevato che, come già precisato dalla giurisprudenza, ai fini della verifica della qualità di testimone o di indagato di reato connesso e della conseguente valutazione di utilizzabilità delle dichiarazioni rese, il giudice deve tenere conto di eventuali cause di giustificazione o di non punibilità, ove queste siano di evidente ed immediata applicazione senza la necessità di particolari indagini o verifiche (così Sez. 1, n. 41467 del 18/07/2013, Rocca, Rv. 257602-01, la quale ha ritenuto utilizzabili dichiarazioni rese da persona che, 10 A contestualmente, aveva ritrattato la precedente versione dei fatti fornita agli inquirenti, impedendo così l'esercizio dell'azione penale nei suoi confronti per il delitto di favoreggiamento).
4. Il ricorso di MA OU, per le ragioni di seguito precisate, è fondato limitatamente alla statuizione di mantenimento del sequestro del denaro sottoposto a vincolo all'atto dell'accertamento del reato di cui al capo A), mentre è in parte inammissibile e in parte infondato nel resto.
4.1. Diverse da quelle consentite, e comunque manifestamente infondate, sono le censure esposte nei primi due motivi di ricorso, le quali contestano l'affermazione di responsabilità dell'attuale ricorrente per il reato di cui al capo A), relativo all'acquisito e detenzione di una partita di hashish per un peso lordo pari a kg. 7,621, e netto pari a gr. 1.733,426, suddivisa in 694 ovuli, sequestrata in data 29 aprile 2019, deducendo che non sono evidenziati elementi utili a dimostrare un comportamento concorsuale, invece che una semplice connivenza, da parte della stessa. La sentenza impugnata ravvisa la colpevolezza di MA OU in quanto ritiene che la sua partecipazione al viaggio e la sua presenza all'interno dell'autovettura in cui si trovava la droga, effettuate nella consapevolezza dell'operazione illecita, hanno rafforzato il proposito criminoso dei concorrenti, assicurando la prestazione di ausilio in caso di imprevisti o di necessità. La Corte d'appello ritiene che MA OU fosse pienamente a conoscenza dell'operazione perché: a) era presente nell'autovettura in cui era trasportata la cospicua partita di hashish;
b) aveva effettuato il viaggio in compagnia della nonna convivente, la quale aveva organizzato l'acquisto; c) conservava nell'archivio fotografico del suo telefono cellulare fotografie di ovuli di hashish, le quali, secondo quanto precisato nella decisione di primo grado, erano formate in modo tale da farne percepire la reale dimensione e la consistenza interna. Le conclusioni della sentenza impugnata sono immuni da vizi, e sono coerenti anche con le altre risultanze istruttorie, come lo svolgimento di attività di spaccio da parte della medesima MA OU proprio in quei giorni, così come contestato nel capo C). D'altro canto, le critiche esposte nel ricorso, di fatto, si limitano a proporre una lettura alternativa delle risultanze istruttorie.
4.2. Infondate sono le censure formulate nel terzo e nel quarto motivo di ricorso, le quali contestano l'affermazione di responsabilità dell'attuale ricorrente per il reato di cui al capo C), relativo alla cessione continuata di hashish tra il marzo e l'aprile 2019, deducendo che le conversazioni intercettate hanno contenuto generico, mentre le dichiarazioni acquisite dai tossicodipendenti sono inutilizzabili, perché questi sono stati sentiti a sommarie informazioni e non come 11 Al indagati, sebbene anche le condotte di acquisto di droga hanno rilevanza penale. La sentenza impugnata richiama a fondamento della dichiarazione di colpevolezza di MA OU per il reato di cui al capo C, relativo a tre cessioni di hashish a CH EL HI, tre cessioni di hashish a AJ EN RO e a due cessioni di hashish ad LF PI, l'ultima delle quali il 28 aprile 2019, le dichiarazioni di CH De HI e di LF PI, evidenziando che le dichiarazioni di queste due persone sono utilizzabili in quanto le stesse non dovevano essere ascoltate alla presenza di un difensore, siccome erano meri assuntori di sostanze stupefacenti e all'epoca non indagati. La valutazione di utilizzabilità delle predette dichiarazioni è corretta, in applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, su cui si è riferito più ampiamente in precedenza al § 2.2. Per completezza, si precisa che, secondo quanto emerge dalla sentenza di primo grado, CH De HI ha riferito sia in ordine ai propri acquisiti, sia in ordine agli acquisti effettuati da AJ EN RO.
4.3. Fondate, invece, sono le censure enunciate nel quinto e nel sesto motivo, le quali contestano la statuizione di mantenimento del sequestro del denaro sottoposto a vincolo all'atto dell'accertamento del reato di cui al capo A), deducendo l'illegittimità della conversione del sequestro probatorio in sequestro conservativo a garanzia dei crediti indicati dall'art. 316 cod. proc. pen., stante l'assenza di domanda in tal senso del pubblico ministero. Invero, come già precisato in giurisprudenza, il giudice non può trasformare il sequestro probatorio in sequestro conservativo a garanzia del pagamento delle spese di giustizia senza una richiesta del pubblico ministero, essendo questa espressamente prevista dall'art. 262, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 3225 del 12/10/1999, D'Agostino, Rv. 216395-01).
4.4. Diverse da quelle consentite, prive di specificità, e comunque manifestamente infondate sono le censure esposte nel settimo e nell'ottavo motivo di ricorso, le quali contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena, deducendo che non si è tenuto conto dell'età dell'imputata, della sua collaborazione e che manca, inoltre un'effettiva motivazione su tali punti. La sentenza impugnata ha negato le circostanze attenuanti generiche, fissato la pena base in misura inferiore alla media edittale (precisamente: tre anni e sei mesi di reclusione e 12.000 euro di multa prima di applicare la diminuente per il rito) e calcolato gli aumenti per la continuazione in misura estremamente contenuta (pari complessivamente a sei mesi di reclusione e 3.000 euro di multa prima di applicare la diminuente per il rito), all'esito di una valutazione che richiama i precedenti penali specifici e l'assenza di elementi favorevoli per l'imputata. EL resto, l'età della stessa, trattandosi comunque di persona maggiorenne, non è un fattore di particolare rilievo, mentre la collaborazione nel processo è semplicemente affermata. 12 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere in parte annullata con rinvio per nuovo giudizio, per la fondatezza di alcuni dei motivi di ricorso di MI LA e di MA OU. Le restanti censure proposte dalle due ricorrenti appena indicate debbono essere rigettate, mentre deve essere integralmente rigettato il ricorso di SA LI.
5.1. Precisamente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nei confronti di MI LA nella parte relativa alla dichiarazione di colpevolezza per il reato di evasione di cui al capo R), e nei confronti di MA OU nella parte relativa al mantenimento del sequestro del denaro sottoposto a vincolo all'atto dell'accertamento del reato di cui al capo A), pari a 1.055,00 euro. La complessiva infondatezza delle restanti censure enunciate nei ricorsi di MI LA e di MA OU determina l'irrevocabilità delle affermazioni di penale responsabilità della prima per i reati di cui ai capi A), B) e S) e della seconda per tutti i reati alla stessa contestati reati di cui ai capi A e D -, nonché delle pene alle stesse inflitte per tali reati, ferma restando la necessità di precisare, in relazione alla sanzione unitariamente irrogata per entrambi i fatti di evasione ascritti a MI LA, quanta di essa sia riferibile al delitto di cui al capo S. Alla complessiva infondatezza delle censure proposte da SA LI segue il rigetto del relativo ricorso e la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.
5.2. Il Giudice del rinvio, che si individua nella Corte d'appello di Perugia, quindi, accerterà: a) nei confronti di MI LA, se la stessa debba essere ritenuta responsabile anche del delitto di evasione di cui al capo R). A tal fine, compirà tutti gli accertamenti utili, evitando però di fondare il giudizio di penale responsabilità sulle conversazioni telefoniche intercettate, in quanto inutilizzabili se non come mera notitia criminis, per le ragioni indicate in precedenza al § 2.3. All'esito di tale accertamento, il Giudice del rinvio, eventualmente, rideterminerà il trattamento sanzionatorio irrogato unitariamente nei confronti di MI LA per i due episodi di evasione ascrittile, e per uno dei quali, quello di cui al capo S, si è già formato il giudicato anche per quanto concerne la recidiva qualificata;
b) nei confronti di MA OU, se debba esserle restituita la somma di denaro sequestrata in occasione dell'arresto. A tal fine, verificherà, in particolare, se la ricorrente sia titolare su detta somma di una pretesa giuridicamente meritevole, ed abbia fornito prova positiva del suo ius possidendi (cfr., sulla necessità, ai fini della restituzione della cosa sequestrata e non confiscata, della prova rigorosa di un diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile sul bene: Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202268-01; Sez. U, n. 9149 delM 13 03/07/1996, Chabni, Rv. 205705-01; Sez. 2, n. 3788 del 11/09/2019, dep. 2020, Papis, Rv. 278236-01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LA MI limitatamente al reato di cui all'art. 385 cod. pen. (capo R) e nei confronti di OU MA limitatamente al mantenimento in sequestro del denaro con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia, Rigetta i ricorsi nel resto. Rigetta il ricorso di LI SA che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 13/02/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente AN RB UL RN If thisSo Depositata in Cancelleria Oggi, 11 APR. 2024 INZIONALE PUZZLARIO IL NA AN 1414