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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 101/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Presidente
LOPES SANTO, Relatore
VETRANO ERNESTO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9254/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A601176/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A601176/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A601176/2024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A601176/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4429/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Il difensore di parte ricorrente insiste in ricorso ed in particolare sulla inerenza diretta dell'immobile con l'attività professionale del ricorrente.
Il rappresentante dell'Ag. delle Entrate insiste nei propri atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 4/12/2024 il Dott. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate, avverso l'avviso di accertamento n. TYS01A601176/2024 notificato il 18/09/2024, con il quale sono stati ripresi a tassazione costi ritenuti non inerenti per € 17.154,00 confluiti nel rigo RE10 (spese relative agli immobili), da cui deriverebbe una maggiore IRPEF di € 6.610,00, IRAP per € 668,00 ed addizionali regionale (€ 258,00) e comunale (€ 137,00) il tutto oltre sanzioni ed interessi.
Eccepiva:
INERENZA DEI LAVORI DI Associazione_1 DELL'IMMOBILE 2.1IL PRINCIPIO DI INERENZA PER I PROFESSIONISTI NELL'ATTUALE INTERPRETAZIONE DOTTRINARIA E GIURISPRUDENZIALE;
ATTIVITA' SVOLTA PERSONALMENTE DAL DOTTORE Ricorrente_1; UTILITA' INDIRETTA: PERCEZIONE DI UTILI SOCIETARI DA PARTE DEL DOTTORE Ricorrente_1; IMPOSIZIONE NORMATIVA ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ODONTOIATRICA SOTTO FORMA DI IMPRESA
Premetteva:
che il Dott. Ricorrente_1 esercita la propria professione di medico odontoiatra nel proprio studio di Indirizzo_1 a Catania;
che all'inizio del 2016 decise di ristrutturare l'immobile per adeguarlo alle mutate dimensioni della propria attività professionale e per renderlo idoneo all'implementazione di nuove attrezzature (poltrone dentistiche, apparecchiature ecc.). Alla fine del 2016 i lavori si conclusero ed il dottore richiese le previste autorizzazioni sanitarie per l'esercizio della propria professione in quei locali. In quel momento ci si rese conto che, mentre nel caso di apertura di semplice studio medico non si era necessaria alcuna autorizzazione, nel caso di presenza di attrezzature sanitarie (ambulatorio medico), l'immobile deve essere adeguato allo svolgimento dell'attività medica mediante l'uso di attrezzature specialistiche e si richiedono specifiche autorizzazioni che riguardano anche l'immobile, in quanto all'ampliamento ed all'ammodernamento della ristrutturazione era conseguito il superamento dei limiti dimensionali normativamente previsti per poter condurre una struttura sanitaria sotto forma di lavoro autonomo. Cioè a seguito della implementazione delle poltrone dentistiche e delle varie attrezzature, il sistema sanitario autorizzativo richiede di superare l'intuitus personae del singolo lavoratore autonomo ed impone che la struttura sanitaria, divenuta complessa, sia condotta sotto forma di impresa e specificamente in forma societaria, per cui dopo la conclusione della ristrutturazione, il 3 gennaio del 2017 il Dottor Ricorrente_1 dovette costituire il Società_1 SRL, società sanitaria a lui professionalmente riferibile;
che il Dott. Ricorrente_1, mantenne la propria partita IVA, sicché dal 2017 ad oggi svolge la propria attività sanitaria di medico odontoiatra, in parte attraverso la struttura sanitaria in forma societaria ed in parte quale singolo professionista. In una situazione fattuale per come prospettata, l'oggetto dell'accertamento e del giudizio consiste nella ripresa da parte dell'Ufficio delle quote di ammortamento delle spese di ristrutturazione dedotte dal Dott. Ricorrente_1, per una presunta mancanza di inerenza;
che l'Agenzia ha ripreso la deduzione del costo delle quote di ristrutturazione dedotte per una presunta mancanza di inerenza in quanto “l'investimento effettuato, ovvero la ristrutturazione dell'immobile, sia stata funzionale alla produzione di ricavi da parte del Società_1 e non anche alla produzione di compensi da parte del professionista”. L'Agenzia disconosce l'inerenza delle spese di ristrutturazione perché “il professionista non ha avuto un ritorno economico”.
Che nella fattispecie ricorre l'inerenza dei lavori di ristrutturazione dell'immobile Precisava che: a) Il principio di inerenza nella attuale interpretazione è svincolato dalla correlazione con i compensi ed ha una sua specificità per il lavoro autonomo (art. 54 TUIR); b) Il Dott. Ricorrente_1 per ogni annualità dal 2017 ad oggi ha sempre dichiarato intorno ad € 100.000,00 di redditi professionali da singolo libero professionista;
c)
Sempre con riferimento alla circostanza che la ripresa della deduzione del costo per mancanza di inerenza delle spese di ristrutturazione, sarebbe motivata dalla mancanza di vantaggi diretti od indiretti a favore del Dott. Ricorrente_1, segnaliamo che l'attività svolta dal Società_1 ha reso allo stesso Dott. Ricorrente_1 redditi per centinaia di migliaia di euro l'anno sotto forma di utili distribuiti;
d) la costituzione della società medica e lo svolgimento dell'attività odontoiatrica nell'ambito dell'attività di impresa tramite una persona giuridica e non di lavoro autonomo, non è stata una scelta discrezionale ma è stata imposta dall'applicazione della normativa vigente. Anzi sotto il profilo impositivo il Dott. Ricorrente_1 ne subisce un aggravio, passando da una tassazione personale progressiva a scaglioni con una aliquota media del
34 % ad una tassazione proporzionale di oltre il 50 % (28 % IRES ed IRAP oltre al 26 % di ritenute sugli utili distribuiti);
che nel caso in esame ricorre il principio di inerenza per i professionisti, infatti, nell'attuale interpretazione dottrinaria e giurisprudenziale, il requisito dell'inerenza si manifesta oggi in maniera molto più ampia rispetto a qualche anno fa, “dovendosi correlare le spese dell'attività nel suo complesso e non quindi rinvenirsi, per la loro deducibilità un rigoroso nesso con i singoli compensi . Pertanto, sebbene nell'art. 54 del TUIR non sia presente una precisa esplicitazione del principio di inerenza, deve comunque sussistere un rapporto di correlazione tra la spesa sostenuta e l'arte o la professione esercitata” Citava giurisprudenza di legittimità. Rilevava che nel caso a mani, da un lato l'Agenzia fonda il proprio recupero sulla ripartizione quantitativa dell'attività professionale tra quella personale e quella svolta per il tramite di una società a lui stesso riferibile, dall'altro il concetto di inerenza si è allargato tanto da perdere il riferimento quantitativo tra costo sostenuto e compensi percepiti ed acquisire una accezione qualitativa, diretta a considerare i collegamenti funzionali tra spesa sostenuta e svolgimento dell'attività professionale. Ebbene se così è, nel caso concreto sottoposto alla nostra attenzione è indubbio che l'investimento del Dott. Ricorrente_1 di adeguamento dell'immobile in cui esercita l'attività professionale sia strettamente collegato con la stessa attività svolta sia direttamente (personalmente) che indirettamente
(tramite il Società_1 a lui interamente riferibile). E' indubbio altresì che lo stesso Dott. Ricorrente_1, sia rientrato del proprio investimento in meno di un anno, sia percependo i compensi dalla propria attività privata sia percependoli indirettamente sotto forma di utili del Società_1 a cui ha, evidentemente, concesso in uso gratuito l'immobile ed i cui utili derivano principalmente dalla propria attività. Con specifico riferimento, poi, alla deducibilità dei costi di ristrutturazione di un immobile strumentale, citava ulteriore giurisprudenza di legittimità;
che l'attività é svolta personalmente dal dottore Ricorrente_1, il quale, pur avendo costituito il Società_1 a lui stesso riferibile ha continuato a mantenere la partita IVA attiva con la quale ha continuato a fatturare: -
Per il 2017 € 241.392,00 - Per il 2018 € 94.466,00 - Per il 2019 € 103.744,00 - Per il 2020 € 92.772,00 -
Per il 2021 € 105.097,00 - Per il 2022 € 97.428,00 - Per il 2023 € 118.222, come da documentazione che versava in atti;
che nella percezione degli utile ricorre una utilità indiretta da parte del ricorrente, per cui l'atto impugnato
è illegittimo, citava giurisprudenza di legittimità, a sostegno della tesi difensiva produceva una relazione tecnica finalizzata ad illustrare gli obblighi normativi delle strutture sanitarie complesse come quella del Dott. Ricorrente_1, redatta dl Dott. Nominativo_1 esperto di strutture sanitarie (doc. 4).
Concludeva chiedendo: di volere: - in via principale, previa fissazione dell'udienza di discussione pubblica del ricorso ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 546/1992 accogliere il ricorso ed annullare l'avviso di accertamento impugnato. - condannare l'Amministrazione Finanziaria al pagamento delle spese del giudizio, con distrazione di esse in favore del difensore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
Allegava: 1) avviso di accertamento impugnato;
2) Quadri RE dal 2017 al 2023; 3) Delibere di distribuzione di utili e versamento ritenute;
4) Relazione tecnica del Dott. C. Nominativo_1.
In data 25/12/2024 si costituiva l'Agenzia delle Entrate, la quale controdeduceva:
che all'interno del rigo RE10 della Dichiarazione Modello Unico presentata dal Dott. Ricorrente_1 per l'anno di imposta 2018, erano confluite le quote di ammortamento delle spese relative alla ristrutturazione effettuata nel 2016 per un ammontare pari a 17.154,00 euro. Tali spese erano documentate da fatture d'acquisto, per un valore totale di euro 8.5767,54 che riguardavano la ristrutturazione effettuata sull'immobile sito in Indirizzo_1. A seguito dell'analisi istruttoria l'Ufficio evidenziava che nell'immobile veniva svolta, oltre all'attività del professionista, l'attività del “ Società_1 SRL” p.iva P.IVA_1, di cui il rappresentante legale è lo stesso dott. Ricorrente_1, il quale iniziava la propria attività in data 3/1/2017, come si evince dalle Informazioni ANAGRAFICHE del Contribuente. Considerando la data di ultimazione dei lavori e la data di inizio attività del centro sembrava evidente che la spesa di ristrutturazione fosse stata funzionale all'apertura del
Società_1 e, pertanto, non rientrasse tra le spese inerenti l'attività professionale svolta dal sig. Ricorrente_1. Pertanto, l'Ufficio, riteneva indeducibili le spese di 17.154,00 di cui alla voce “Spese relative agli immobili”, quadro RE - campo RE10 colonna 1 del modello PF 2019, in quanto prive del requisito di inerenza in violazione dell'art. 109 del TUIR;
che la ricostruzione dei fatti esposta nel ricorso è fuorviante e carente di prove. Parte ricorrente cerca di ribaltare il percorso logico esposto dall'Ufficio nella motivazione dell'avviso di accertamento, ovvero la tesi dell'Ufficio secondo cui i lavori di ristrutturazione erano stati effettuati per l'avviamento del Società_1 e che pertanto non sono inerenti all'attività svolta dal dott. Ricorrente_1. Parte ricorrente sostiene, inoltre, il concetto di inerenza “indiretta” affermando che il principio di inerenza nella attuale interpretazione è svincolato dalla correlazione con i compensi ed ha una sua specificità per il lavoro autonomo (art. 54 TUIR). Le contestazioni non possono trovare accoglimento. La Corte di Cassazione con Ordinanza 33568 del 2022 è tornata a pronunciarsi sul principio di inerenza, confermando il principio di base del diritto tributario costituito dalla correlazione fra costi e ricavi ai fini di valutazione dell'inerenza dei costi. La sentenza della Corte di Cassazione n. 2224 del 2 febbraio 2021, citata da parte ricorrente è sviante e non è attinente al caso di specie in quanto si riferisce alla diversa ipotesi in cui l'Amministrazione Finanziaria abbia contestato l'antieconomicità di alcuni costi. Nel caso di specie, infatti, la carenza di inerenza del costo deriva dal fatto che le spese di ristrutturazione dell'immobile sono state sostenute per l'avviare il Società_1 e non c'è alcuna correlazione “indiretta o potenziale” con l'attività svolta dal dott. Ricorrente_1. L'Ufficio, infatti, evidenziava una progressiva diminuzione dei compensi del dott. Ricorrente_1 derivanti dall'attività professionale (450.297,00 nel 2016 ante apertura del centro, 94.466 nel 2018 post apertura del centro), dovuta ad una traslazione della clientela verso il centro, come si evince dai dati esposti nelle dichiarazioni, anche tale elemento, dimostra come l'investimento effettuato, ovvero la ristrutturazione dell'immobile, sia stata funzionale alla produzione di ricavi da parte del Società_1 e non anche alla produzione di compensi da parte del professionista, i quali (i compensi) si riducono drasticamente. La normativa fiscale afferente i beni ammortizzabili dispone che tali spese possano essere dedotte in quote costanti ed in più anni in ragione del fatto che esplicano i loro effetti proprio all'interno di un arco temporale più lungo ed in applicazione del principio di necessaria correlazione costi – ricavi (spese – compensi) si cerca di rapportare nel citato periodo tale correlazione. Il Società_1, inoltre, a fronte di un volume d'affari di 800,000 annui, ha esercitato l'attività nell'immobile senza che vi sia alcun contratto di locazione registrato, né tantomeno risultano dall'analisi della documentazione quietanze relative a canoni di locazioni pagati al dott. Ricorrente_1. Pertanto, il professionista non ha avuto un ritorno economico nemmeno potenziale dal sostenimento delle spese di ristrutturazione, che invece sono correlate con la produzione di ricavi da parte del Società_1.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio. Allegava: Controdeduzioni
In data 28/11/2025 il difensore del ricorrente depositava memorie difensive con le quali eccepiva:
che fuorviante e carente di dimostrazione documentale appare il percorso logico giuridico seguito dall'Ufficio nel proprio atto di controdeduzioni che ricalca pedissequamente l'avviso di accertamento impugnato. La questione giuridica sottesa a questo giudizio che consiste nel valutare se, nel caso specifico, vi sia un rapporto di inerenza, tra le spese sostenute sul proprio immobile dal Dott. Ricorrente_1, ed i ricavi dell'attività svolta, nel medesimo immobile, percepiti dal Dott. Ricorrente_1 in parte direttamente quali compensi professionali della propria partita iva personale, regolarmente dichiarati e sottoposti ad imposizione, ed indirettamente quali utili distribuiti da una società a lui interamente riferibile e sostenuta dal proprio lavoro e da lui stesso percepiti e regolarmente dichiarati, anch'essi, e sottoposti a regolare imposizione. In sostanza, quindi, ai fini della legittimità della ripresa a tassazione, deve essere valutato se l'inerenza ricorra solo nel caso in cui vi sia una connessione diretta tra il costo sostenuto ed il ricavo ad esso collegato o se vi possa essere inerenza anche nel caso in cui il costo sostenuto comporti un ricavo indiretto. Nel caso di specie, è accaduto che il dottor Ricorrente_1 ha dedotto i costi sostenuti personalmente sul proprio immobile adibito ad attività professionale svolta, sempre personalmente, di cui ne gode i frutti, in parte, direttamente come compensi professionali e, per altra parte, indirettamente quelli utili percepiti dalla Società e sempre riferibili al proprio lavoro. Ad un granitico orientamento giurisprudenziale che afferma come l'inerenza si debba cogliere non quantitativamente come rapporto tra costi e ricavi ad essi collegati, ma sotto il profilo qualitativo, con un rapporto tra costo deducibile e ricavo ad esso collegato anche meramente potenziale o strumentalmente indiretto;
che l'Agenzia delle Entrate intende replicare – a pagina 5 delle controdeduzioni - giudicando non attinente la sentenza della Corte di Cassazione citata dal ricorrente, la n. 2224 del 02.02.2021 (doc. 1), e citando a sua volta una ordinanza sempre della Cassazione, la n. 33568 del 2022 (doc. 2). In realtà alleghiamo ai numeri 1 e 2 di queste memorie entrambe le pronunce della Cassazione: da una semplice lettura del testo, si può verificare che entrambe le pronunce dicano la medesima cosa. Tali circostanze che l'Agenzia delle Entrate fa apparire come oggetto di chissà quale celata evasione accertata, sono, in realtà, mai taciute, anzi, apertamente acclarate dal contribuente. Invero, anche l'ordinanza n. 33568 del 2022 (già doc. 2) citata dall'Agenzia delle Entrate conferma che è inerente un costo sostenuto nell'esercizio dell'attività di impresa, anche in via indiretta o potenziale o futura ad esito di un giudizio qualitativo e non quantitativo;
che l'Agenzia afferma che non c'è alcun contratto di locazione tra il dottor Ricorrente_1 e il Società_1. Orbene, con riferimento a tale circostanza, precisava, che la Società ha un effettivo utilizzo dell'immobile dimostrato dall'attività svolta, dalle licenze sanitarie e dalle fatture emesse, e che ha un titolo giuridico di conduzione e di detenzione dell'immobile che può essere riqualificato in un possesso derivante da un contratto di comodato seppure verbale. Citava giurisprudenza di legittimità
Concludeva richiamando tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto in ricorso ed insisteva nella richiesta di accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato, nonché, la condanna della resistente al pagamento delle spese del giudizio, con distrazione a favore del difensore costituito ex art. 93 c.p.c. che le ha anticipate.
All'udienza del 12/12/2025 il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva ed osserva: che il ricorrente è proprietario dell'immobile sito in Catania, alla Indirizzo_1 a Catania, così come emerge pacificamente dall'esito processuale;
che solo dopo la ristrutturazione dell'immobile, il ricorrente ha costituito la società, ove assumeva la qualifica di rappr. leg.;
dopo la conclusione della ristrutturazione ed anche nella vigenza della società, il ricorrente ha continuato ad esercitare, anche in proprio, la professione medica nel medesimo immobile, per cui le opere di ristrutturazione vanno ricondotte in capo allo stesso ricorrente ed appaiono perfettamente inerenti all'attività svolta dallo stesso, posto che, le spese di ristrutturazione sono state pacificamente sostenute dallo stesso ricorrente, in un immobile dove ha esercitato ed ha continuato ad esercitare la propria attività;
che dalle argomentazioni che precedono appare pacifico nel caso in esame ricorre l'ipotesi tipica non solo dell'inerenza diretta, perché il ricorrente esercita l'attività personale nel medesimo immobile, ma anche quella indiretta, data dallo stretto collegamento fra il ricorrente e la società, ove il ricorrente riveste la qualifica di rappresentante legale, con evidenti e conseguenti vantaggi diretti ed indiretti;
che a nulla rileva il fatto che nella fattispecie non vi sia alcun contratto di locazione tra il dottor Ricorrente_1 e il Società_1, in quanto, è raffigurabile l'ipotesi giuridicamente legittima del contratto di comodato verbale, in quanto l'utilizzo dell'immobile, le autorizzazioni sanitarie e le fattura emesse da parte del
Società_1 dimostrano, chiaramente, che la società svolge l'attività nello stesso immobile, con una utilità professionale del ricorrente, il quale si è visto costretto dalla normativa vigente a costituire detta società a causa dell'ampliamento professionale, così come dedotto in ricorso senza alcuna contestazione da parte dell'Ufficio resistente;
che nel caso a mani è pacifica l'inerenza tra le spese sostenute dal ricorrente nel proprio immobile dove ha esercitato e continua ad esercitare l'attività medica ed i ricavi dell'attività svolta, nel medesimo immobile, in parte direttamente ed indirettamente quali utili distribuiti da una società a lui interamente riferibile e sostenuta dal proprio lavoro e da lui stesso percepiti e regolarmente dichiarati;
che le presunzioni su cui si basa l'atto impugnato sono astratte e prive di gravità, precisone e concordanza, per cui inidonee ad ascendere al rango di prova, nonché in netto contrasto con quello che appare dalla realtà documentale;
che l'atto impugnato è illegittimo.
Per l'effetto, la Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Compensa le spese, in virtù della complessità della fattispecie in esame.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, sez. 12, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Presidente
LOPES SANTO, Relatore
VETRANO ERNESTO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9254/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A601176/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A601176/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A601176/2024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A601176/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4429/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Il difensore di parte ricorrente insiste in ricorso ed in particolare sulla inerenza diretta dell'immobile con l'attività professionale del ricorrente.
Il rappresentante dell'Ag. delle Entrate insiste nei propri atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 4/12/2024 il Dott. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate, avverso l'avviso di accertamento n. TYS01A601176/2024 notificato il 18/09/2024, con il quale sono stati ripresi a tassazione costi ritenuti non inerenti per € 17.154,00 confluiti nel rigo RE10 (spese relative agli immobili), da cui deriverebbe una maggiore IRPEF di € 6.610,00, IRAP per € 668,00 ed addizionali regionale (€ 258,00) e comunale (€ 137,00) il tutto oltre sanzioni ed interessi.
Eccepiva:
INERENZA DEI LAVORI DI Associazione_1 DELL'IMMOBILE 2.1IL PRINCIPIO DI INERENZA PER I PROFESSIONISTI NELL'ATTUALE INTERPRETAZIONE DOTTRINARIA E GIURISPRUDENZIALE;
ATTIVITA' SVOLTA PERSONALMENTE DAL DOTTORE Ricorrente_1; UTILITA' INDIRETTA: PERCEZIONE DI UTILI SOCIETARI DA PARTE DEL DOTTORE Ricorrente_1; IMPOSIZIONE NORMATIVA ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ODONTOIATRICA SOTTO FORMA DI IMPRESA
Premetteva:
che il Dott. Ricorrente_1 esercita la propria professione di medico odontoiatra nel proprio studio di Indirizzo_1 a Catania;
che all'inizio del 2016 decise di ristrutturare l'immobile per adeguarlo alle mutate dimensioni della propria attività professionale e per renderlo idoneo all'implementazione di nuove attrezzature (poltrone dentistiche, apparecchiature ecc.). Alla fine del 2016 i lavori si conclusero ed il dottore richiese le previste autorizzazioni sanitarie per l'esercizio della propria professione in quei locali. In quel momento ci si rese conto che, mentre nel caso di apertura di semplice studio medico non si era necessaria alcuna autorizzazione, nel caso di presenza di attrezzature sanitarie (ambulatorio medico), l'immobile deve essere adeguato allo svolgimento dell'attività medica mediante l'uso di attrezzature specialistiche e si richiedono specifiche autorizzazioni che riguardano anche l'immobile, in quanto all'ampliamento ed all'ammodernamento della ristrutturazione era conseguito il superamento dei limiti dimensionali normativamente previsti per poter condurre una struttura sanitaria sotto forma di lavoro autonomo. Cioè a seguito della implementazione delle poltrone dentistiche e delle varie attrezzature, il sistema sanitario autorizzativo richiede di superare l'intuitus personae del singolo lavoratore autonomo ed impone che la struttura sanitaria, divenuta complessa, sia condotta sotto forma di impresa e specificamente in forma societaria, per cui dopo la conclusione della ristrutturazione, il 3 gennaio del 2017 il Dottor Ricorrente_1 dovette costituire il Società_1 SRL, società sanitaria a lui professionalmente riferibile;
che il Dott. Ricorrente_1, mantenne la propria partita IVA, sicché dal 2017 ad oggi svolge la propria attività sanitaria di medico odontoiatra, in parte attraverso la struttura sanitaria in forma societaria ed in parte quale singolo professionista. In una situazione fattuale per come prospettata, l'oggetto dell'accertamento e del giudizio consiste nella ripresa da parte dell'Ufficio delle quote di ammortamento delle spese di ristrutturazione dedotte dal Dott. Ricorrente_1, per una presunta mancanza di inerenza;
che l'Agenzia ha ripreso la deduzione del costo delle quote di ristrutturazione dedotte per una presunta mancanza di inerenza in quanto “l'investimento effettuato, ovvero la ristrutturazione dell'immobile, sia stata funzionale alla produzione di ricavi da parte del Società_1 e non anche alla produzione di compensi da parte del professionista”. L'Agenzia disconosce l'inerenza delle spese di ristrutturazione perché “il professionista non ha avuto un ritorno economico”.
Che nella fattispecie ricorre l'inerenza dei lavori di ristrutturazione dell'immobile Precisava che: a) Il principio di inerenza nella attuale interpretazione è svincolato dalla correlazione con i compensi ed ha una sua specificità per il lavoro autonomo (art. 54 TUIR); b) Il Dott. Ricorrente_1 per ogni annualità dal 2017 ad oggi ha sempre dichiarato intorno ad € 100.000,00 di redditi professionali da singolo libero professionista;
c)
Sempre con riferimento alla circostanza che la ripresa della deduzione del costo per mancanza di inerenza delle spese di ristrutturazione, sarebbe motivata dalla mancanza di vantaggi diretti od indiretti a favore del Dott. Ricorrente_1, segnaliamo che l'attività svolta dal Società_1 ha reso allo stesso Dott. Ricorrente_1 redditi per centinaia di migliaia di euro l'anno sotto forma di utili distribuiti;
d) la costituzione della società medica e lo svolgimento dell'attività odontoiatrica nell'ambito dell'attività di impresa tramite una persona giuridica e non di lavoro autonomo, non è stata una scelta discrezionale ma è stata imposta dall'applicazione della normativa vigente. Anzi sotto il profilo impositivo il Dott. Ricorrente_1 ne subisce un aggravio, passando da una tassazione personale progressiva a scaglioni con una aliquota media del
34 % ad una tassazione proporzionale di oltre il 50 % (28 % IRES ed IRAP oltre al 26 % di ritenute sugli utili distribuiti);
che nel caso in esame ricorre il principio di inerenza per i professionisti, infatti, nell'attuale interpretazione dottrinaria e giurisprudenziale, il requisito dell'inerenza si manifesta oggi in maniera molto più ampia rispetto a qualche anno fa, “dovendosi correlare le spese dell'attività nel suo complesso e non quindi rinvenirsi, per la loro deducibilità un rigoroso nesso con i singoli compensi . Pertanto, sebbene nell'art. 54 del TUIR non sia presente una precisa esplicitazione del principio di inerenza, deve comunque sussistere un rapporto di correlazione tra la spesa sostenuta e l'arte o la professione esercitata” Citava giurisprudenza di legittimità. Rilevava che nel caso a mani, da un lato l'Agenzia fonda il proprio recupero sulla ripartizione quantitativa dell'attività professionale tra quella personale e quella svolta per il tramite di una società a lui stesso riferibile, dall'altro il concetto di inerenza si è allargato tanto da perdere il riferimento quantitativo tra costo sostenuto e compensi percepiti ed acquisire una accezione qualitativa, diretta a considerare i collegamenti funzionali tra spesa sostenuta e svolgimento dell'attività professionale. Ebbene se così è, nel caso concreto sottoposto alla nostra attenzione è indubbio che l'investimento del Dott. Ricorrente_1 di adeguamento dell'immobile in cui esercita l'attività professionale sia strettamente collegato con la stessa attività svolta sia direttamente (personalmente) che indirettamente
(tramite il Società_1 a lui interamente riferibile). E' indubbio altresì che lo stesso Dott. Ricorrente_1, sia rientrato del proprio investimento in meno di un anno, sia percependo i compensi dalla propria attività privata sia percependoli indirettamente sotto forma di utili del Società_1 a cui ha, evidentemente, concesso in uso gratuito l'immobile ed i cui utili derivano principalmente dalla propria attività. Con specifico riferimento, poi, alla deducibilità dei costi di ristrutturazione di un immobile strumentale, citava ulteriore giurisprudenza di legittimità;
che l'attività é svolta personalmente dal dottore Ricorrente_1, il quale, pur avendo costituito il Società_1 a lui stesso riferibile ha continuato a mantenere la partita IVA attiva con la quale ha continuato a fatturare: -
Per il 2017 € 241.392,00 - Per il 2018 € 94.466,00 - Per il 2019 € 103.744,00 - Per il 2020 € 92.772,00 -
Per il 2021 € 105.097,00 - Per il 2022 € 97.428,00 - Per il 2023 € 118.222, come da documentazione che versava in atti;
che nella percezione degli utile ricorre una utilità indiretta da parte del ricorrente, per cui l'atto impugnato
è illegittimo, citava giurisprudenza di legittimità, a sostegno della tesi difensiva produceva una relazione tecnica finalizzata ad illustrare gli obblighi normativi delle strutture sanitarie complesse come quella del Dott. Ricorrente_1, redatta dl Dott. Nominativo_1 esperto di strutture sanitarie (doc. 4).
Concludeva chiedendo: di volere: - in via principale, previa fissazione dell'udienza di discussione pubblica del ricorso ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 546/1992 accogliere il ricorso ed annullare l'avviso di accertamento impugnato. - condannare l'Amministrazione Finanziaria al pagamento delle spese del giudizio, con distrazione di esse in favore del difensore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
Allegava: 1) avviso di accertamento impugnato;
2) Quadri RE dal 2017 al 2023; 3) Delibere di distribuzione di utili e versamento ritenute;
4) Relazione tecnica del Dott. C. Nominativo_1.
In data 25/12/2024 si costituiva l'Agenzia delle Entrate, la quale controdeduceva:
che all'interno del rigo RE10 della Dichiarazione Modello Unico presentata dal Dott. Ricorrente_1 per l'anno di imposta 2018, erano confluite le quote di ammortamento delle spese relative alla ristrutturazione effettuata nel 2016 per un ammontare pari a 17.154,00 euro. Tali spese erano documentate da fatture d'acquisto, per un valore totale di euro 8.5767,54 che riguardavano la ristrutturazione effettuata sull'immobile sito in Indirizzo_1. A seguito dell'analisi istruttoria l'Ufficio evidenziava che nell'immobile veniva svolta, oltre all'attività del professionista, l'attività del “ Società_1 SRL” p.iva P.IVA_1, di cui il rappresentante legale è lo stesso dott. Ricorrente_1, il quale iniziava la propria attività in data 3/1/2017, come si evince dalle Informazioni ANAGRAFICHE del Contribuente. Considerando la data di ultimazione dei lavori e la data di inizio attività del centro sembrava evidente che la spesa di ristrutturazione fosse stata funzionale all'apertura del
Società_1 e, pertanto, non rientrasse tra le spese inerenti l'attività professionale svolta dal sig. Ricorrente_1. Pertanto, l'Ufficio, riteneva indeducibili le spese di 17.154,00 di cui alla voce “Spese relative agli immobili”, quadro RE - campo RE10 colonna 1 del modello PF 2019, in quanto prive del requisito di inerenza in violazione dell'art. 109 del TUIR;
che la ricostruzione dei fatti esposta nel ricorso è fuorviante e carente di prove. Parte ricorrente cerca di ribaltare il percorso logico esposto dall'Ufficio nella motivazione dell'avviso di accertamento, ovvero la tesi dell'Ufficio secondo cui i lavori di ristrutturazione erano stati effettuati per l'avviamento del Società_1 e che pertanto non sono inerenti all'attività svolta dal dott. Ricorrente_1. Parte ricorrente sostiene, inoltre, il concetto di inerenza “indiretta” affermando che il principio di inerenza nella attuale interpretazione è svincolato dalla correlazione con i compensi ed ha una sua specificità per il lavoro autonomo (art. 54 TUIR). Le contestazioni non possono trovare accoglimento. La Corte di Cassazione con Ordinanza 33568 del 2022 è tornata a pronunciarsi sul principio di inerenza, confermando il principio di base del diritto tributario costituito dalla correlazione fra costi e ricavi ai fini di valutazione dell'inerenza dei costi. La sentenza della Corte di Cassazione n. 2224 del 2 febbraio 2021, citata da parte ricorrente è sviante e non è attinente al caso di specie in quanto si riferisce alla diversa ipotesi in cui l'Amministrazione Finanziaria abbia contestato l'antieconomicità di alcuni costi. Nel caso di specie, infatti, la carenza di inerenza del costo deriva dal fatto che le spese di ristrutturazione dell'immobile sono state sostenute per l'avviare il Società_1 e non c'è alcuna correlazione “indiretta o potenziale” con l'attività svolta dal dott. Ricorrente_1. L'Ufficio, infatti, evidenziava una progressiva diminuzione dei compensi del dott. Ricorrente_1 derivanti dall'attività professionale (450.297,00 nel 2016 ante apertura del centro, 94.466 nel 2018 post apertura del centro), dovuta ad una traslazione della clientela verso il centro, come si evince dai dati esposti nelle dichiarazioni, anche tale elemento, dimostra come l'investimento effettuato, ovvero la ristrutturazione dell'immobile, sia stata funzionale alla produzione di ricavi da parte del Società_1 e non anche alla produzione di compensi da parte del professionista, i quali (i compensi) si riducono drasticamente. La normativa fiscale afferente i beni ammortizzabili dispone che tali spese possano essere dedotte in quote costanti ed in più anni in ragione del fatto che esplicano i loro effetti proprio all'interno di un arco temporale più lungo ed in applicazione del principio di necessaria correlazione costi – ricavi (spese – compensi) si cerca di rapportare nel citato periodo tale correlazione. Il Società_1, inoltre, a fronte di un volume d'affari di 800,000 annui, ha esercitato l'attività nell'immobile senza che vi sia alcun contratto di locazione registrato, né tantomeno risultano dall'analisi della documentazione quietanze relative a canoni di locazioni pagati al dott. Ricorrente_1. Pertanto, il professionista non ha avuto un ritorno economico nemmeno potenziale dal sostenimento delle spese di ristrutturazione, che invece sono correlate con la produzione di ricavi da parte del Società_1.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio. Allegava: Controdeduzioni
In data 28/11/2025 il difensore del ricorrente depositava memorie difensive con le quali eccepiva:
che fuorviante e carente di dimostrazione documentale appare il percorso logico giuridico seguito dall'Ufficio nel proprio atto di controdeduzioni che ricalca pedissequamente l'avviso di accertamento impugnato. La questione giuridica sottesa a questo giudizio che consiste nel valutare se, nel caso specifico, vi sia un rapporto di inerenza, tra le spese sostenute sul proprio immobile dal Dott. Ricorrente_1, ed i ricavi dell'attività svolta, nel medesimo immobile, percepiti dal Dott. Ricorrente_1 in parte direttamente quali compensi professionali della propria partita iva personale, regolarmente dichiarati e sottoposti ad imposizione, ed indirettamente quali utili distribuiti da una società a lui interamente riferibile e sostenuta dal proprio lavoro e da lui stesso percepiti e regolarmente dichiarati, anch'essi, e sottoposti a regolare imposizione. In sostanza, quindi, ai fini della legittimità della ripresa a tassazione, deve essere valutato se l'inerenza ricorra solo nel caso in cui vi sia una connessione diretta tra il costo sostenuto ed il ricavo ad esso collegato o se vi possa essere inerenza anche nel caso in cui il costo sostenuto comporti un ricavo indiretto. Nel caso di specie, è accaduto che il dottor Ricorrente_1 ha dedotto i costi sostenuti personalmente sul proprio immobile adibito ad attività professionale svolta, sempre personalmente, di cui ne gode i frutti, in parte, direttamente come compensi professionali e, per altra parte, indirettamente quelli utili percepiti dalla Società e sempre riferibili al proprio lavoro. Ad un granitico orientamento giurisprudenziale che afferma come l'inerenza si debba cogliere non quantitativamente come rapporto tra costi e ricavi ad essi collegati, ma sotto il profilo qualitativo, con un rapporto tra costo deducibile e ricavo ad esso collegato anche meramente potenziale o strumentalmente indiretto;
che l'Agenzia delle Entrate intende replicare – a pagina 5 delle controdeduzioni - giudicando non attinente la sentenza della Corte di Cassazione citata dal ricorrente, la n. 2224 del 02.02.2021 (doc. 1), e citando a sua volta una ordinanza sempre della Cassazione, la n. 33568 del 2022 (doc. 2). In realtà alleghiamo ai numeri 1 e 2 di queste memorie entrambe le pronunce della Cassazione: da una semplice lettura del testo, si può verificare che entrambe le pronunce dicano la medesima cosa. Tali circostanze che l'Agenzia delle Entrate fa apparire come oggetto di chissà quale celata evasione accertata, sono, in realtà, mai taciute, anzi, apertamente acclarate dal contribuente. Invero, anche l'ordinanza n. 33568 del 2022 (già doc. 2) citata dall'Agenzia delle Entrate conferma che è inerente un costo sostenuto nell'esercizio dell'attività di impresa, anche in via indiretta o potenziale o futura ad esito di un giudizio qualitativo e non quantitativo;
che l'Agenzia afferma che non c'è alcun contratto di locazione tra il dottor Ricorrente_1 e il Società_1. Orbene, con riferimento a tale circostanza, precisava, che la Società ha un effettivo utilizzo dell'immobile dimostrato dall'attività svolta, dalle licenze sanitarie e dalle fatture emesse, e che ha un titolo giuridico di conduzione e di detenzione dell'immobile che può essere riqualificato in un possesso derivante da un contratto di comodato seppure verbale. Citava giurisprudenza di legittimità
Concludeva richiamando tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto in ricorso ed insisteva nella richiesta di accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato, nonché, la condanna della resistente al pagamento delle spese del giudizio, con distrazione a favore del difensore costituito ex art. 93 c.p.c. che le ha anticipate.
All'udienza del 12/12/2025 il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva ed osserva: che il ricorrente è proprietario dell'immobile sito in Catania, alla Indirizzo_1 a Catania, così come emerge pacificamente dall'esito processuale;
che solo dopo la ristrutturazione dell'immobile, il ricorrente ha costituito la società, ove assumeva la qualifica di rappr. leg.;
dopo la conclusione della ristrutturazione ed anche nella vigenza della società, il ricorrente ha continuato ad esercitare, anche in proprio, la professione medica nel medesimo immobile, per cui le opere di ristrutturazione vanno ricondotte in capo allo stesso ricorrente ed appaiono perfettamente inerenti all'attività svolta dallo stesso, posto che, le spese di ristrutturazione sono state pacificamente sostenute dallo stesso ricorrente, in un immobile dove ha esercitato ed ha continuato ad esercitare la propria attività;
che dalle argomentazioni che precedono appare pacifico nel caso in esame ricorre l'ipotesi tipica non solo dell'inerenza diretta, perché il ricorrente esercita l'attività personale nel medesimo immobile, ma anche quella indiretta, data dallo stretto collegamento fra il ricorrente e la società, ove il ricorrente riveste la qualifica di rappresentante legale, con evidenti e conseguenti vantaggi diretti ed indiretti;
che a nulla rileva il fatto che nella fattispecie non vi sia alcun contratto di locazione tra il dottor Ricorrente_1 e il Società_1, in quanto, è raffigurabile l'ipotesi giuridicamente legittima del contratto di comodato verbale, in quanto l'utilizzo dell'immobile, le autorizzazioni sanitarie e le fattura emesse da parte del
Società_1 dimostrano, chiaramente, che la società svolge l'attività nello stesso immobile, con una utilità professionale del ricorrente, il quale si è visto costretto dalla normativa vigente a costituire detta società a causa dell'ampliamento professionale, così come dedotto in ricorso senza alcuna contestazione da parte dell'Ufficio resistente;
che nel caso a mani è pacifica l'inerenza tra le spese sostenute dal ricorrente nel proprio immobile dove ha esercitato e continua ad esercitare l'attività medica ed i ricavi dell'attività svolta, nel medesimo immobile, in parte direttamente ed indirettamente quali utili distribuiti da una società a lui interamente riferibile e sostenuta dal proprio lavoro e da lui stesso percepiti e regolarmente dichiarati;
che le presunzioni su cui si basa l'atto impugnato sono astratte e prive di gravità, precisone e concordanza, per cui inidonee ad ascendere al rango di prova, nonché in netto contrasto con quello che appare dalla realtà documentale;
che l'atto impugnato è illegittimo.
Per l'effetto, la Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Compensa le spese, in virtù della complessità della fattispecie in esame.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, sez. 12, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Spese compensate.