Sentenza 12 maggio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2020, n. 14529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14529 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da VA ND, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 10/12/2018 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo motivo sulla prescrizione;
udito per l'imputato l'avv. Luigi Ciocio, che si è associato alle conclusioni del Sostituto Procuratore generale ed ha chiesto raccoglimento dei motivi;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 10 dicembre 2018 la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 30 marzo 2012 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha rideterminato la pena nei confronti di ND VA per il residuo reato del capo a), relativo alla violazione dell'art. 718 cod. pen., sanzionato dall'art. 221 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, in mesi 2 di arresto ed C 150,00 di ammenda, in Lusciano il 23 giugno 2011. 2. Con il primo motivo di ricorso l'imputato deduce la violazione di legge e di norme processuali perché la rinuncia alla prescrizione non era rituale, siccome non presentata da lui personalmente né dal suo difensore munito di procura speciale. Con il secondo eccepisce la violazione di legge in ordine alla configurazione del reato. Il poker era un gioco aleatorio, ma non necessariamente lucrativo, non potendosi escludere vincite simboliche. In altri termini, il videopoker non era di per sé un gioco d'azzardo, in assenza di elementi volti a dimostrare che il gioco consentiva in concreto di lucrare vincite in denaro o altre utilità economicamente apprezzabili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. E' fondato il primo motivo perché il difensore, che ha rinunciato alla prescrizione innanzi al Giudice d'appello, era sprovvisto di procura speciale, mentre l'imputato era assente e non poteva manifestare alcuna volontà sul tema (Cass., Sez. U, n. 18953 del 25/02/2016, Piergotti, Rv. 266333). Non appare ictu ()cui/ fondato il secondo motivo. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione Così deciso, il 27 novembre 2019 Il Consigliere estensore Il Pr ident . Ubalda Macrì Gasto pld , zza ,..v . Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.p.c.m. 8 mar