Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/04/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. 272/2025
N. R.G. 40/2025 Appello Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO Presidente
Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 40/2025, avverso la sentenza n.
516/2024, del Tribunale di Pavia, Dott.ssa Federica Ferrari, promossa da:
- (c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Grazia Demaestri e Roberto Maio, con domicilio eletto in Milano presso gli uffici dell'Avvocatura in via Savarè 1 CP_1
APPELLANTE
C/
(CF: ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Andrea CP_2 C.F._1
Zambrano elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano Largo Augusto, 3
pagina 1 di 21
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE
Voglia la Corte di appello di Milano, sez. lav. in funzione di Giudice del lavoro, contrariis reiectis:
-accogliere il presente appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di Pavia in funzione di Giudice del lavoro n. 516/24 del 26/09/2024 respingere in quanto infondato in fatto e diritto il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e tutte le domande proposte da
[...]
. CP_2
Con vittoria di spese e competenze.
PER L'APPELLATO
Rigettare l'appello proposto dall' confermando la sentenza n. 516/2024 pubblicata il CP_1
26.09.2024 della Sezione lavoro del Tribunale di Pavia resa nel giudizio R.G. 1351/2023;
In via incidentale e in parziale riforma della sentenza gravata
- accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa di pagamento 2.5.2022 per € CP_1
77.703,92 in quanto irripetibile per tutte le ragioni sopra esposte ricostituendo il trattamento pensionistico del ricorrente per gli anni 2020 e 2021;
- condannare l a versare al ricorrente gli importi mensili della pensione cat. VO n. CP_1
10091350 trattenuti a decorrere dal maggio 2022 con i relativi interessi di legge.
- con vittoria di spese e competenze ed accessori.
pagina 2 di 21 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha esposto in fatto: CP_2
“ a) Il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società con contratto Controparte_3
di lavoro a tempo indeterminato fino al 30.06.2020 allorquando ha rassegnato le proprie dimissioni per poter accedere, con effetto dal 1.07.2020 al pensionamento anticipato disciplinato dal D.L. 28.01.2019 n. 4 (Pensione Quota 100) (doc.1);
b) Dal l luglio 2020 il ricorrente è titolare di pensione INPS n° 10091350 Cat. VO liquidata in applicazione dell'art. 14 del D.L. 4/2019 (Pensione Quota 100) nella misura di € 4.276,39 lordi equivalenti nel netto ad € 3.031,54 (doc. 2);
c) Successivamente al pensionamento il ricorrente ha stipulato con il precedente datore di lavoro tre contratti di “collaborazione continuativa ed esclusivamente personale” per i periodi
15.7.2020 — 18.12.2020; 1.02.2021 — 30.06.2021 e 15.02.2022 — 30.09.2022 aventi tutti ad oggetto l'attività di “handover delle informazioni tecniche del progetto ” (docc. 3, 4 e 5); Pt_1
d) Ogni contratto ha previsto, in favore del ricorrente, all'art. 4 un compenso omnicomprensivo al lordo delle ritenute di legge di € 4.800,00 da corrispondersi “in una rata a fine contratto, detratti i contributi e nonché le ritenute IRPEF, entro la fìne di CP_1 CP_4
ciascun mese”.
Tale compenso è stato corrisposto negli anni 2020 e 2021 (docc. 6 e 7);
e) Il ricorrente ha sempre regolarmente inviato all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni dei
CP redditi per gli anni 2020 e 2021 (doc.8) e la . ha trasmesso all' , Controparte_5 CP_1
rispettivamente il 10.7.2020, il 28.1.2021ed il 15.2.2022, tutti i dati contributivi e dei rapporti di pagina 3 di 21 collaborazione intercorsi con il ricorrente nel periodo 2020 – 2022 specificando l'importo del compenso e la tipologia contrattuale alla Sezione 4.2 dei Modelli UNILAV (doc. 9);
f) Il 26.2.2021 l ha comunicato al ricorrente la riliquidazione della pensione per CP_1
“trasformazione da provvisoria a definitiva” (doc. 10).
g) Con raccomandata 2 maggio 2022 ricevuta il 6 giugno 2022 ha contestato al CP_7
ricorrente che: “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 1.7. 2020
al 30.4.2022 un pagamento con dovuto sulla pensione cat. VO n. 10091350 per un importo complessivo di euro 77.703,92” in quanto sarebbero state “riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante” (doc. 11).
In conseguenza di quanto precede l ha richiesto il pagamento dell'importo entro 30 CP_1
giorni.
h) Dalla rata di maggio 2022 l ha cessato di erogare al ricorrente la pensione mensile CP_1
(doc. 12);
i) Non essendo nella comunicazione 2.5.22 indicati, nello specifico, i motivi a CP_1
fondamento dell'ingente richiesta restitutoria l'ing. si è recato presso gli Uffici di CP_2 CP_1
Pavia ove gli è stato riferito che lo svolgimento di lavoro autonomo non permette il cumulo con l'assegno di pensione per i soggetti che hanno usufruito del pensionamento anticipato così come disciplinato dal D.L. 28.1.2019 ad eccezione dei contratti di lavoro autonomo occasionale nei limiti di 5.000 lordi annui.
l) In considerazione di quanto contestato dall' l'ing. il 18.6.2022, per il tramite del CP_1 CP_2
sottoscritto difensore, ha trasmesso alla dichiarazione di “recesso dal Controparte_3
contratto di collaborazione 1. 2.2022” (doc. 13);
pagina 4 di 21 m) La con missiva de1 20.6.2022, ha preso atto del recesso del Controparte_8
collaboratore e “tenuto conto del contenuto del contratto del suo concreto svolgimento e l'unitarietà del corrispettivo pattuito da erogarsi solo al termine della collaborazione” ha dichiarato che non avrebbe corrisposto al collaboratore “alcun compenso” (doc. 14);
n) Il 1.7.2022 l'ing. ha presentato , tramite il patronato, domanda di CP_2 CP_9
ricostituzione per motivi documentali con la quale ha certificato, per l'anno 2022, di non aver percepito redditi di lavoro (doc. 15);
o) Il 2.9.2022 il ricorrente ha presentato alla Direzione Provinciale di Pavia ricorso CP_1
amministrativo chiedendo l'annullamento dell'atto 2.5.2022 sul presupposto del mancato superamento della soglia reddituale di € 5.000,00 e del1'irripetibilità del presunto indebito pensionistico (doc. 16);
p) Il Comitato Provinciale dell' con delibera n. 222504 del 27.9.2022 ha rigettato il CP_1
ricorso dell'Ing. IA (doc. 17).
A fondamento della decisione l' ha richiamato: CP_1
- il contenuto della propria Circolare n. 117/2019 punto 1.4 la quale prevede la sospensione del pagamento della pensione nell'anno in cui siano stati percepiti redditi di lavoro autonomo diversi da quelli autonomi occasionali nel limite di C 5.000,00
- il mancato invio - a tempo debito - della dichiarazione di cui al modello AP139.
q) Con comunicazione di riliquidazione 12.9.2022 l , oltre a calcolare per il mese di CP_1
ottobre 2022 l'importo lordo della pensione nella misura di £ 4.525,17, ha evidenziato a pag. 4
trattenute sull'assegno di pensione per “recupero indebito” per € 30.997,36 e trattenute
IRPEF sugli arretrati imponibili corrisposti di € 9.729,08 (doc. 18);
pagina 5 di 21 r) Il successivo 15.11.2022 l' ha comunicato al ricorrente che (doc. 19): “con precedente CP_1
lettera abbiamo comunicato che per il periodo dal 01/07/2020 al 30/04/2022, ha ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione cat. NO n. 10091350 per un importo complessivo di euro 46. 706,56 per i seguenti motivi.
- sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante
Tale importo sarà recuperato sulla sua pensione n. 10091350 attraverso una trattenuta per n.
52 rate mensili, a partire dalla prima rata utile”.
Formulava le seguenti conclusioni:
“Nel merito in via principale
- accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa di pagamento 2.5.2022 per € CP_1
77.703,92 in quanto irripetibile per tutte le ragioni esposte in ricorso ricostituendo il trattamento pensionistico del ricorrente per gli anni 2020 e 2021;
- condannare l a versare al ricorrente gli importi mensili della pensione cat. VO n. CP_1
10091350 trattenuti a decorrere dal maggio 2022 con i relativi interessi di legge.
Sempre in via principale
- accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa di pagamento 2.5.2022 per € CP_1
77.703,92 in quanto l è decaduto da ogni pretesa in relazione a quanto eventualmente CP_1
indebitamente pagato a titolo di pensione al ricorrente per l'anno 2020 e per l'anno 2021 in conseguenza del mancato rispetto del temine annuale previsto dal comma II° dell'art. 13 della
Legge n. 412 del 1991 con condanna dell'Istituto a versare al ricorrente l'importo integrale della pensione per l'anno 2020 e per l'anno 2021 con i relativi interessi di legge pagina 6 di 21 In subordine
- accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa di pagamento 2.5.2022 per € CP_1
77.703,92 per tutte le ragioni esposte in ricorso;
- condannare l a versare al ricorrente gli importi mensili della pensione cat. VO n. CP_1
10091350 trattenuti a decorrere dal maggio 2022 con i relativi interessi dedotto quanto ricevuto a titolo di collaborazione autonoma in favore della società per Controparte_3
gli anni 2020 e 2021”.
Il Giudice di I grado, condividendo le motivazioni della sentenza n. 933/23 di questa Corte di
Appello ha così disposto: “Accerta e dichiara la illegittimità della pretesa di pagamento dell oggetto di ricorso;
condanna a corrispondere al ricorrente gli importi mensili CP_1 CP_1
della pensione trattenuti a decorrere dal maggio 2022 dedotti gli importi netti dei compensi ricevuti a titolo di collaborazione continuativa per gli anni 2021 e 2022;
compensa le spese di lite”
Sulla base delle motivazioni di tale sentenza ha ritenuto: escludendo che la pensione erogata al ricorrente possa sommarsi con il reddito da lavoro, il reddito al netto delle imposte di lavoro percepito dal ricorrente in relazione ai due contratti stipulati in costanza di pensionamento deve essere detratto dalla pensione anticipata, dando luogo ad un indebito di pari importo,
soggetto al recupero da parte dell' . CP_1
Pertanto ha condannato il a restituire gli importi netti delle retribuzioni percepite, CP_2
CP_ dedotti gli acconti già eventualmente trattenuti da a tale titolo.
L ha censurato la sentenza di I grado sostenendo la legittimità del Parte_2
proprio operato.
pagina 7 di 21 Primo motivo di appello intestato: “Violazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto- legge 28
gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n.2.”
La circolare n. 117 del 2019 prevede: “Ai fini dell'accertamento dell'incumulabilità della CP_1
“pensione Quota 100” con i redditi da lavoro, i titolari di pensione devono presentare all' CP_1
un'apposita dichiarazione (mod. “Quota 100”), anche in via preventiva, riguardante lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma da cui derivino redditi incumulabili con la “pensione quota 100”, salvo che non si tratti di redditi di importo inferiore a
€ 5.000 lordi annui derivanti da attività autonoma occasionale.”
L' articolo 14, comma 3, d.l. 04/19 conv. con mod. in l. 26/19 stabilisce l'incumulabilità della pensione Quota 100 con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.
La Corte Costituzionale nella sentenza n. 234 del 2022 ha ben spiegato come il divieto di cumulo risponde «a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso».
Richiama la recente sentenza della Suprema Corte n. 30994/24 che, accogliendo il ricorso proposto dall' , ha rilevato: “nell'ipotesi di accesso a pensione in forza dell'art. 14 del CP_1
decreto legge n. 4 del 2019, il divieto di cumulo della pensione anticipata con la percezione di redditi da lavoro stabilito dal medesimo art. 14, comma 3, «comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo» senza che rilevi l'entità del reddito percepito o la durata del rapporto di lavoro.
pagina 8 di 21 Resiste l'appellato chiedendo, in via principale, la conferma della sentenza nella parte in cui ha accertato e dichiarato l'illegittimità della pretesa di pagamento dell' oggetto CP_1
dell'iniziale ricorso, con condanna dell' a corrispondere al ricorrente gli importi mensili CP_1
della pensione trattenuti a decorrere dal maggio 2022, dedotti gli importi netti dei compensi ricevuti a titolo di collaborazione continuativa per gli anni 2021 e 2022.
In via incidentale: la riforma della sentenza nella parte in cui non è stata accolta la domanda principale dell'iniziale ricorso riguardante l'irripetibilità delle somme versate al pensionato in buona fede nel caso in cui ne dovesse esserne accertata la natura indebita.
Nell'ottica dell'appello incidentale la pronuncia della Corte Costituzionale, invocata dall' , CP_1
non fornisce alcun elemento a sostegno della tesi di parte appellante, tale sentenza ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 14 comma 3 del DL n. 4/2019,
sollevata in relazione all'art. 3 cost., osservando preliminarmente che non esiste alcuna contraddizione fra la cumulabilità dei redditi da lavoro autonomo occasionale (entro la soglia annua di € 5.000,00) e l'incumulabilità dei redditi da lavoro intermittente.
La pronuncia non contiene alcun accenno alla questione della perdita del diritto alla pensione per tutto l'anno in cui i redditi di lavoro siano stati percepiti.
Evidenzia che il Tribunale di Ravenna ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale
chiedendo: “l'abrogazione della norma qui impugnata ed in particolare dell'art. 14, comma 3,
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo
2019, n. 26, nella parte in cui esso prevede, nell'interpretazione datane dalla Corte di cassazione, che «la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato ... comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in pagina 9 di 21 cui e' stata espletata l'attivita' lavorativa, bensi' per tutto l'anno solare di riferimento»
(Cassazione n. 30994/2024).”
Pertanto, tenuto conto che la Corte Costituzionale si dovrà pronunciare sulla legittimità
dell'articolo 14 comma 3 del Decreto Legge n. 4 del 28.01.2019, a seguito dell'Atto di promovimento 27.01.2025 del Tribunale di Ravenna pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 9
del 26.2.2025, chiede la sospensione o il rinvio del giudizio sino alla decisione della Corte
Costituzionale.
All'udienza del 25 Marzo 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
* * *
Va preliminarmente rigettata la richiesta del di sospensione del presente giudizio in CP_2
attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, a seguito dell'atto di promovimento del
27.01.25 del Tribunale di Ravenna, sulla legittimità dell'art. 14 comma 3 del Decreto Legge
28.01.2019 n. 4 convertito con modificazioni, nella legge 28.03.2019 n. 26.
Sia la Corte Costituzionale con la sentenza n. 234 del 24.11.2022, che la Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza n. 30994 del 04.12.2024, si sono già pronunciate, non ritenendo sussistere dubbi di legittimità costituzionale.
Nella sentenza della Corte Costituzionale si legge testualmente: “ Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito,
con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo pagina 10 di 21 comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trento, in funzione di giudice del lavoro,
con l'ordinanza indicata in epigrafe”.
Anche la Cassazione non ha ravvisato dubbi di costituzionalità: “16) Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38
Cost., perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è
risultato contradetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo.
17) Non si ravvisano, pertanto, i dubbi di legittimità costituzionale adombrati dalla parte controricorrente nella memoria illustrativa.”
CP_ Le ragioni dell'appello proposto dall' sono fondate e vanno accolte.
La normativa di riferimento è costituita da:
-l'art. 14 del D.L. 28 gennaio 2019, n.
4- Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi- “1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall' , nonché alla gestione separata di cui all'articolo CP_1
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di alme-no 62 anni e di un'anzianità
contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data,
ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma, non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. 2. […] 3. La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di pagina 11 di 21 decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.”
- la Circolare n 117/2019 che al punto 1.4, rubricato “Sospensione del pagamento della CP_1
pensione”, stabilisce: “Il pagamento della pensione è sospeso nell'anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro di cui ai precedenti paragrafi 1.1 e 1.2, nonché nei mesi dell'anno,
precedenti quello di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i predetti redditi. Pertanto, i ratei di pensione relativi a tali periodi non devono essere corrisposti ovvero devono essere recuperati ai sensi dell'articolo 2033 c.c. ove già
posti in pagamento”.
L'art 14 del DL 4/2019, sopra trascritto, stabilisce che la pensione quota 100 non è cumulabile con i redditi da lavoro, fatta eccezione per quelli da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui.
La circolare prevede la perdita della pensione per l'intero anno in cui detti redditi sono CP_1
stati percepiti, introducendo così un'ipotesi di indebito con riferimento ai ratei già corrisposti.
Rileva il Collegio che la previsione contenuta nella Circolare, sono ben messe in luce nella sentenza della Corte Costituzionale n. 234/2022 e nella sentenza della Cassazione n.
30994/2024.
I Giudici della Consulta erano al cospetto di una fattispecie in cui l aveva chiesto al CP_1
pensionato la ripetizione dei ratei versati e non aveva corrisposto i ratei relativi al periodo settembre-dicembre 2020, facendo applicazione dell'art. 14, comma 3, del D.L. n. 4 del 2019,
come convertito, che dispone il divieto di cumulo della pensione anticipata con i redditi da lavoro dipendente. pagina 12 di 21 Nel dichiarare non fondata la questione posta dal Tribunale remittente, la Corte ha compiuto le seguenti notazioni, che tengono conto dell'eccezionalità dello strumento previdenziale
“Quota 100”.
Il Giudice delle Leggi ha notato che “7.1.– Il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso.
Il legislatore ha preteso, non irragionevolmente, che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale.
Di ciò è consapevole il giudice rimettente, il quale, pur adombrando che possa ritenersi sproporzionata la sospensione del trattamento pensionistico per l'intero anno solare in cui siano stati percepiti redditi da lavoro, specialmente se si tratta di importi modesti, incentra il dubbio di legittimità costituzionale sul regime differenziato del divieto di cumulo. Mentre il lavoro occasionale, prestato senza vincolo di subordinazione, remunerato entro la soglia massima di 5.000 euro lordi annui è cumulabile con il trattamento pensionistico, non lo è il lavoro intermittente, foss'anche quello – come accaduto nella vicenda oggetto del giudizio principale – che non prevede alcun obbligo di disponibilità nel rispondere alla chiamata del datore di lavoro.
A sostegno di tale prospettazione il rimettente richiama ripetutamente la sentenza n. 416 del
1999. Questa Corte ha affermato in tale occasione che, quanto al divieto di cumulo tra pensione anticipata e redditi da lavoro, le differenze tra lavoro autonomo e lavoro subordinato pagina 13 di 21 non erano, nella prospettiva del legislatore dell'epoca, tali da imporre una disciplina diversificata del cumulo.
7.2.– Il riferimento alla decisione citata non è dirimente nell'impostazione dell'odierna questione. La comparazione, ora proposta dal rimettente, fra redditi da lavoro autonomo occasionale entro la soglia di 5.000 euro lordi annui e redditi da lavoro intermittente non ha fondamento, poiché non sono omogenee le situazioni poste a raffronto.
Il lavoro intermittente deve essere ricondotto all'ampia categoria del lavoro flessibile, che il legislatore ha progressivamente circondato di regole (da ultimo, con gli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge
10 dicembre 2014, n. 183»).
In assenza di una disciplina tradizionale dell'orario di lavoro, specialmente nei settori produttivi in cui l'offerta di occupazione non è costante e non ha cadenze regolari, l'intento è
quello di non ostacolare le scelte organizzative del datore di lavoro, garantendo al contempo la tutela della dignità del lavoratore, che si sostanzia, tra l'altro, nella compatibilità fra tempi di lavoro e vita privata.
La disposizione che consente al lavoratore di non obbligarsi a rispondere alla chiamata del datore di lavoro (art. 13 del d.lgs. n. 81 del 2015), come nella fattispecie oggetto del giudizio principale, si differenzia da quella in cui è prevista la corresponsione di un'indennità,
commisurata alla retribuzione, che compensa i tempi di attesa di quanti optano per una disponibilità costante (art. 16 del d.lgs. n. 81 del 2015). Entrambe le prestazioni di lavoro flessibile, sia pure nella loro peculiare frammentarietà, rispondono pur sempre a esigenze organizzative del datore di lavoro. pagina 14 di 21 L'eterodirezione è, al contrario, del tutto assente nel lavoro autonomo occasionale.
Quest'ultimo costituisce, infatti, un'area residuale del lavoro autonomo, riconducibile alla definizione contenuta nell'art. 2222 del codice civile. L'occasionalità caratterizza una prestazione non abituale, sottratta a qualunque vincolo di subordinazione.
7.3.– La differenza tra le tipologie di attività in esame si riflette coerentemente sulla diversa disciplina del divieto di cumulo. Mentre al lavoro intermittente, proprio perché subordinato, si accompagna l'obbligo di contribuzione, così non accade per il lavoro autonomo occasionale produttivo di redditi entro la soglia massima dei 5.000 euro lordi annui (art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito).
Come chiarito anche di recente da questa Corte, sia pure in una fattispecie diversa da quella ora in esame (sentenza n. 104 del 2022), il lavoratore autonomo occasionale percettore di redditi entro la soglia indicata non è tenuto a iscriversi alla Gestione separata di cui all'art. 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e quei redditi, ai sensi dell'art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito, non sono soggetti a prelievo previdenziale.
7.4.– In ragione della diversità delle situazioni lavorative poste a raffronto, si deve dunque escludere che sia costituzionalmente illegittimo il difforme trattamento riservato, ai fini del divieto di cumulo con la pensione anticipata a “quota 100”, ai redditi da esse derivanti. L'assenza di omogeneità fra le prestazioni di lavoro qui esaminate porta alla conclusione che non è violato il principio di eguaglianza (ex plurimis, sentenze n. 127
del 2020, n. 32 del 2018 e n. 241 del 2016; ordinanza n. 346 del 2004).
7.5.– La scelta del legislatore, volta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la pagina 15 di 21 sproporzione che può in concreto determinarsi – come nella fattispecie oggetto del giudizio principale – fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta “quota 100” e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa.
Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta “quota 100” dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.
Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato (come rilevato peraltro da questa Corte con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego – NASpI –, nella sentenza n. 194 del 2021), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale.
Anche in questa prospettiva, l'assenza di omogeneità fra le situazioni lavorative poste a raffronto dal rimettente risulta decisiva per escludere la fondatezza della questione.
pagina 16 di 21 Il lavoro autonomo occasionale, per la sua natura residuale, non incide in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle previdenziali e si differenzia per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità flessibile del lavoro intermittente.”
La Corte di Cassazione, a sua volta, riprendendo anche le motivazioni della sentenza della
CP_ Consulta, ha accolto il ricorso dell ribadendo che, nell'ipotesi di accesso a pensione in forza dell'art. 14 del decreto legge n. 4 del 2019, il divieto di cumulo della pensione anticipata con la percezione di redditi da lavoro stabilito dal medesimo art. 14, comma 3, «comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo» senza che rilevi l'entità del reddito percepito o la durata del rapporto di lavoro.
Precisa la Cassazione: “.
8. Va premesso che la disciplina contenuta nell'art. 14 del decreto-
legge citato, e il divieto di cumulo ivi previsto, è stata di recente esaminata dalla Corte
costituzionale (sentenza n. 234 del 2022), la quale, sia pure a fronte di una questione di legittimità costituzionale che ne rilevava la possibile disparità di trattamento con il lavoro non dipendente contemplato dalla norma ai fini derogatori limitati, ha delineato la ratio dell'istituto e del conseguente divieto.
9. La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato rinviene la sua giustificazione nell'antinomia tra la richiesta agevolata del lavoratore di uscire anticipatamente dal lavoro con la possibilità della prosecuzione di una prestazione di lavoro. 10. La Corte costituzionale, considerando l'eccezionalità della misura pensionistica che ha consentito il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, ha rimarcato la volontà del legislatore di attribuire, ad alcuni lavoratori, regole più favorevoli rispetto al sistema ordinario, a fronte di una limitazione imposta ai pagina 17 di 21 soggetti beneficiati, ossia l'effettiva uscita dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile. 11. La disposizione in esame mette in correlazione la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, con il presupposto, richiesto dal legislatore, per usufruire del trattamento pensionistico di favore, presupposto che, peraltro, in sede di concessione del beneficio di ammissione al trattamento pensionistico viene verificato attraverso apposite dichiarazioni da rendere all' sulla sussistenza di eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che CP_1
autonomo, che potrebbero influire sull'incumulabilità della pensione. 12. L'eccezionalità
della misura pensionistica, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, è stata ampiamente rimarcata da Corte cost. n.234 del 2022 cit. 13.
Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario, e la percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, come rilevato, peraltro, da Corte n. 194 del 2021, con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale (Corte cost.n. 234 del 2022). 14.Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio pagina 18 di 21 generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo. 15.E' la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento,
e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea
(solo per il periodo 2019-2021). 16. Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38 Cost., perché
l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo. 17. Non si ravvisano, pertanto, i dubbi di legittimità costituzionale adombrati dalla parte controricorrente nella memoria illustrativa.” (Cass. n. 30994/2024).
Alla luce di tali sentenze e del quadro normativo in materia, si evince che lo scopo perseguito dall'intero impianto normativo fissato dal D.L n. 4/2019 sull'istituzione di “Quota 100” per come messo in luce dalla Corte Costituzionale, risponde ad ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del
2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso;
il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento può ritirarsi dal lavoro all'età di 62 anni, con un anzianità contributiva di 38 anni e senza alcuna penalizzazione nel calcolo della rendita.
pagina 19 di 21 Come contropartita il legislatore ha preteso che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale.
Il comma 3 dell'art. 14 del D.L. n. 4/2019 pone un divieto di cumulo tra trattamento pensionistico e redditi di lavoro (ossia redditi da lavoro dipendente di qualsiasi tipo e misura da un lato e redditi da lavoro autonomo non occasionale eccedenti la soglia di € 5.000,00
lordi annui), tale da estendersi a tutta quanta l'annualità di riferimento, poiché la norma si esprime additando che la pensione “Quota 100” non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso a quella di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.
La ratio della norma, come espressamente indicato dalla Corte Costituzionale e dalla
Suprema Corte di Cassazione, consiste nel favorire il ricambio generazionale, e deve contemperarsi con la sostenibilità del sistema previdenziale ragione per la quale non può
consentirsi ad un lavoratore dipendente di uscire dal mondo del lavoro e fruire di un regime anticipato particolarmente favorevole e, al contempo, ammettersi che lo stesso riprenda l'attività lavorativa, coniugando l'uno e l'altro beneficio.
La produzione di redditi di qualsiasi entità derivanti da attività lavorativa dipendente od autonoma – con i limiti, questi ultimi, sopra indicati - comporta la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione dei predetti redditi ed il recupero delle rate di pensione indebitamente corrisposte per l'intera annualità.
CP_ Alla luce delle motivazioni sopra riportate il ricorso in appello proposto dall va accolto -
rimanendo assorbito l'appello incidentale proposto da - con conseguente CP_2
rigetto di tutte le domande proposte con il ricorso di primo grado. pagina 20 di 21 Ogni altra questione resta assorbita.
In considerazioni dei diversi orientamenti giurisprudenziali, anche di questa stessa Corte di appello, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno integralmente compensate.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma
17 L.228/12 a carico dell'appellato e appellante in via incidentale . CP_2
PQM
In riforma della sentenza n. 516/2024 del Tribunale di Pavia, rigetta le domande proposte con il ricorso di I grado da . CP_2
Compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma
17 L.228/12, a carico dell'appellato e appellante in via incidentale . CP_2
Milano 25 Marzo 2025
Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) ( Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO)
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