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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 03/11/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2998/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa VI RI Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa SS LO Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. r.g. 2998/2025 promosso da: nato ad [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. CECERE Parte_1
ANGELANDREA;
e nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
OL GIANLUCA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO – SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI [dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1-I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2-la figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, Persona_1 continuerà a vivere con la madre presso la casa coniugale, in NC (AN) alla Controparte_1
Via Matteo Ricci n. 16/E, di proprietà di entrambi i coniugi, i quali si impegnano, altresì, a vendere il ridetto immobile e a dividere in parti uguali la somma incassata;
3-il padre già vive presso altra abitazione;
Parte_1
4-le figlie e , ormai maggiorenni, saranno libere di scegliere in autonomia i modi ed Per_2 Per_1
i tempi degli incontri con i genitori;
1 5-Il sig. verserà direttamente alla figlia , a titolo di concorso al mantenimento, Parte_1 Per_1 la somma mensile di €. 250,00(duecentocinquanta/00 euro) entro il giorno 25 (venticinque) di ogni mese fino a quando non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. Per_1
Detta somma sarà versata a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla figlia Per_1
e sarà rivalutata annualmente ed automaticamente, secondo i coefficienti di rivalutazione
[...] calcolati dall'ISTAT.
6-Le spese straordinarie per l'educazione, l'istruzione, la cura e la salute necessarie per assicurare il mantenimento della figlia , regolamentate dal Consiglio Nazionale Forense e di seguito Per_1 elencate, saranno sopportate dai genitori al 50% tra loro e andranno corrisposte, a chile abbia anticipate, entro il giorno 30 (trenta)del mese successivo, previa esibizione della necessaria documentazione probatoria:
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali NON è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese di interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche, spese ortodontiche, oculistiche, protesiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al preventivo consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi
(quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese d'acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
2 d) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, ciclidi psicoterapia e logopedia.
e) organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
7-I coniugi dichiarano di essere dotati di adeguata capacità lavorativa e di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti l'uno d'altro. Per tali ragioni rinunciano espressamente a qualsiasi forma di mantenimento reciproco.
8-l'assegno unico per la figlia , se previsto, verrà percepito dalla sig.ra Persona_1 [...]
. CP_1
9-i coniugi dichiarano: di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno chiesto lo Parte_1 Controparte_1 scioglimento del matrimonio contratto ad NC l'8.01.2000.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. cronol. 7120 del 29.05.2019 il Tribunale di
NC ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale il 20.05.2019. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge.
Inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto ad NC l'8.01.2000 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di NC al n. 2, parte 1, serie // dell'anno 2000.
3 Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente. Per_1
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La dichiarazione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di NC, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e ad NC Parte_1 Controparte_1 il 08/01/2000 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di NC al n. 2, parte 1, serie
// dell'anno 2000; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NC di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in NC, nella camera di consiglio del 29.10.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
SS LO VI RI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa VI RI Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa SS LO Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. r.g. 2998/2025 promosso da: nato ad [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. CECERE Parte_1
ANGELANDREA;
e nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
OL GIANLUCA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO – SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI [dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1-I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2-la figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, Persona_1 continuerà a vivere con la madre presso la casa coniugale, in NC (AN) alla Controparte_1
Via Matteo Ricci n. 16/E, di proprietà di entrambi i coniugi, i quali si impegnano, altresì, a vendere il ridetto immobile e a dividere in parti uguali la somma incassata;
3-il padre già vive presso altra abitazione;
Parte_1
4-le figlie e , ormai maggiorenni, saranno libere di scegliere in autonomia i modi ed Per_2 Per_1
i tempi degli incontri con i genitori;
1 5-Il sig. verserà direttamente alla figlia , a titolo di concorso al mantenimento, Parte_1 Per_1 la somma mensile di €. 250,00(duecentocinquanta/00 euro) entro il giorno 25 (venticinque) di ogni mese fino a quando non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. Per_1
Detta somma sarà versata a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla figlia Per_1
e sarà rivalutata annualmente ed automaticamente, secondo i coefficienti di rivalutazione
[...] calcolati dall'ISTAT.
6-Le spese straordinarie per l'educazione, l'istruzione, la cura e la salute necessarie per assicurare il mantenimento della figlia , regolamentate dal Consiglio Nazionale Forense e di seguito Per_1 elencate, saranno sopportate dai genitori al 50% tra loro e andranno corrisposte, a chile abbia anticipate, entro il giorno 30 (trenta)del mese successivo, previa esibizione della necessaria documentazione probatoria:
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali NON è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese di interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche, spese ortodontiche, oculistiche, protesiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al preventivo consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi
(quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese d'acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
2 d) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, ciclidi psicoterapia e logopedia.
e) organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
7-I coniugi dichiarano di essere dotati di adeguata capacità lavorativa e di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti l'uno d'altro. Per tali ragioni rinunciano espressamente a qualsiasi forma di mantenimento reciproco.
8-l'assegno unico per la figlia , se previsto, verrà percepito dalla sig.ra Persona_1 [...]
. CP_1
9-i coniugi dichiarano: di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno chiesto lo Parte_1 Controparte_1 scioglimento del matrimonio contratto ad NC l'8.01.2000.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. cronol. 7120 del 29.05.2019 il Tribunale di
NC ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale il 20.05.2019. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge.
Inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto ad NC l'8.01.2000 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di NC al n. 2, parte 1, serie // dell'anno 2000.
3 Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente. Per_1
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La dichiarazione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di NC, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e ad NC Parte_1 Controparte_1 il 08/01/2000 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di NC al n. 2, parte 1, serie
// dell'anno 2000; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NC di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in NC, nella camera di consiglio del 29.10.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
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