Articolo 2 della Legge 22 novembre 1954, n. 1127
Articolo 1Articolo 3
Versione
25 dicembre 1954
Art. 2.
La Delegazione e' alle dirette dipendenze del Ministero del commercio con l'estero ed e' soggetta alla vigilanza del Ministero del tesoro.
Per quanto riguarda, gli aspetti politici della sua attivita', riceve in loco istruzioni dall'Ambasciata italiana della quale e' anche consulente tecnico.
Entrata in vigore il 25 dicembre 1954