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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/12/2025, n. 6147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6147 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 26247/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice
Dott.ssa MA Vittoria IN Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 26247/2024 promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], il [...], (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
Chioggia, in via Nettuno, n. 15 rappresentato e difeso dall' Avv. Michela Verza (pec:
del foro di Venezia, presso il cui studio – sito in Chioggia (VE), Email_1
Viale Stazione, n. 23/B – è elettivamente domiciliato;
contro nata a [...], il [...], (C.F. , Controparte_1 C.F._2
residente in [...], Rione Duomo, n. 615, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Cassaro (pec:
del foro di Venezia, presso il cui studio – sito in Chioggia, Corso Email_2
del Popolo, n. 955 – è elettivamente domiciliata;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate congiuntamente in data 23.10.2025 in sostituzione dell'udienza celebrata in pari data che di seguito si riproducono:
1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato il 29.01.2009 a Paracuru (Brasile) e trascritto all'Ufficio di Stato Civile del Comune di IG al n. 27 parte 2 serie C - anno 2009 tra i signor Pt_1 N. 26247/2024 R.G.
e ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla Parte_1 Controparte_1
trascrizione dell'emananda sentenza;
2. confermare l'affidamento condiviso del figlio minor ad entrambi i genitori e residenza fissata Per_1
presso l'abitazione materna;
3. confermare i tempi e le modalità di permanenza del minore presso il padre come disposti in sede di separazione e pertanto:
- nelle giornate di giovedì e venerdì dal mattino e con pernottamento presso il padre sino al sabato mattina alle ore 10.00;
- due fine settimana consecutivi alterni, dal sabato mattina al lunedì mattina, allorquando lo riaccompagnerà a scuola o lo porterà dalla madre;
- durante le vacanze natalizie il minor trascorrerà alternativamente il Santo Natale e la festività Per_1
di Santo AN con la madre mentre San ES e la festività della “Befana” col padre e viceversa;
- Durante il periodo pasquale, invece, il minore trascorrerà, sempre ad anni alterni, la Santa Pasqua con la madre e la giornata del Lunedì dell'Angelo col padre e viceversa;
- Nel periodo delle vacanze estive sarà possibile, compatibilmente sempre con le esigenze lavorative dei genitori, per il minor di trascorrere anche ininterrottamente una settimana consecutiva Per_1
nel mese di luglio e una nel mese di agosto col padre pernottando presso la di lui abitazione con obbligo per le parti di concordare il tutto entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, sì da potersi tutti organizzare per tempo.
4. a decorrere dal mese di novembre 2025, il sig verserà alla sig.r a titolo Pt_1 Controparte_1
di contributo di mantenimento ordinario per il figlio minore la somma di € 150,00 mensili, entro il giorno
15 di ogni mese mediante bonifico su c/c intestato alla sig.r e soggetto a rivalutazione ISTAT CP_1
con decorrenza dal merse di novembre 2026;
5. la sig.r continuerà a percepire l'NO IC per intero;
CP_1
6. detrazioni fiscali come per legge;
7. I ricorrenti contribuiranno nella percentuale del 50% alle spese straordinarie da sostenersi per il figlio minore secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia;
il sig. provvederà al Pt_1
pagamento integrale dell'arretrato non corrisposto per il contributo al mantenimento ordinario del figlio, il cui importo è stato determinato, tenuto conto della percezione del 100% dell'assegno unico da parte della sig.r dal mese di dicembre 2022, in complessivi € 2.610,00, mediante versamenti in tre rate CP_1
dell'importo di € 870,00 cadauna e scadenze al 15.08.25, 15.09.25 e 15.10.25; le parti si danno atto di non aver nulla a pretendere reciprocamente relativamente alle spese straordinarie/extra assegno sostenute per il figlio al mese di agosto 2025; N. 26247/2024 R.G.
8. spese di lite compensate;
9. liquidazione dei compensi a carico dell'Erario, giusta ammissione del sig al PSS.” Parte_1
Conclusioni P.M.: “Visto, si conclude per l'accoglimento del ricorso. Figlio minore alla madre. Somma congrua al mantenimento.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.12.2024 – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con la resistente in data 29.01.2009, in Paracuru (Brasile), matrimonio Controparte_1
ritualmente trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di IG dell'anno 2009, Parte 2, serie C,
atto n. 27, che dal matrimonio era nato un figlio (nato a [...] il [...]) e che tra di loro era Per_1
intervenuta la separazione personale protrattasi interrottamente per il periodo richiesto dalla legge,
considerata la data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale giudiziale, consensualizzata ed omologata con provvedimento di questo Tribunale
del 2.12.2020 (depositato in data 3.12.2020) – ha presentato, sul presupposto che le parti non si erano riconciliate, ricorso affinché venisse pronunciata lo scioglimento del matrimonio e venissero emessi i provvedimenti in ordine all'affidamento, collocamento, regime di frequentazione e mantenimento dei figlio minore.
Costituendosi in giudizio in data 6.06.2025, la ricorrente non si è opposta alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, ma ha contestato le deduzioni avversarie, chiedendo al Tribunale di assumere provvedimenti diversi da quelli richiesti dal ricorrente.
Prima dell'udienza di comparizione personale delle parti, queste dichiaravano di aver raggiunto un accordo circa le condizioni di divorzio, precisando, all'udienza cartolare del 23.10.2025 congiuntamente le loro conclusioni (riportate in epigrafe); la causa veniva trattenuta in decisione dal Giudice relatore e rimessa al
Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Il P.M., intervenuto ritualmente in giudizio, ha concluso in data 30.10.2025 come in epigrafe.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, vanno accolte.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale. Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed appare conforme all'interesse del figlio minore non potrà che andare accolta con le conseguenti Per_1
annotazioni di legge. N. 26247/2024 R.G.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 29.01.2009 a Paracuru (Brasile) tra
[...]
e , trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Parte_1 Controparte_1
IG (RO), atto n. 27, parte 2, serie C, anno 2009, alle condizioni sopra riportate, da intendersi qui integralmente richiamate;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto;
- Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa MA Vittoria IN
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice
Dott.ssa MA Vittoria IN Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 26247/2024 promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], il [...], (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
Chioggia, in via Nettuno, n. 15 rappresentato e difeso dall' Avv. Michela Verza (pec:
del foro di Venezia, presso il cui studio – sito in Chioggia (VE), Email_1
Viale Stazione, n. 23/B – è elettivamente domiciliato;
contro nata a [...], il [...], (C.F. , Controparte_1 C.F._2
residente in [...], Rione Duomo, n. 615, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Cassaro (pec:
del foro di Venezia, presso il cui studio – sito in Chioggia, Corso Email_2
del Popolo, n. 955 – è elettivamente domiciliata;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate congiuntamente in data 23.10.2025 in sostituzione dell'udienza celebrata in pari data che di seguito si riproducono:
1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato il 29.01.2009 a Paracuru (Brasile) e trascritto all'Ufficio di Stato Civile del Comune di IG al n. 27 parte 2 serie C - anno 2009 tra i signor Pt_1 N. 26247/2024 R.G.
e ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla Parte_1 Controparte_1
trascrizione dell'emananda sentenza;
2. confermare l'affidamento condiviso del figlio minor ad entrambi i genitori e residenza fissata Per_1
presso l'abitazione materna;
3. confermare i tempi e le modalità di permanenza del minore presso il padre come disposti in sede di separazione e pertanto:
- nelle giornate di giovedì e venerdì dal mattino e con pernottamento presso il padre sino al sabato mattina alle ore 10.00;
- due fine settimana consecutivi alterni, dal sabato mattina al lunedì mattina, allorquando lo riaccompagnerà a scuola o lo porterà dalla madre;
- durante le vacanze natalizie il minor trascorrerà alternativamente il Santo Natale e la festività Per_1
di Santo AN con la madre mentre San ES e la festività della “Befana” col padre e viceversa;
- Durante il periodo pasquale, invece, il minore trascorrerà, sempre ad anni alterni, la Santa Pasqua con la madre e la giornata del Lunedì dell'Angelo col padre e viceversa;
- Nel periodo delle vacanze estive sarà possibile, compatibilmente sempre con le esigenze lavorative dei genitori, per il minor di trascorrere anche ininterrottamente una settimana consecutiva Per_1
nel mese di luglio e una nel mese di agosto col padre pernottando presso la di lui abitazione con obbligo per le parti di concordare il tutto entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, sì da potersi tutti organizzare per tempo.
4. a decorrere dal mese di novembre 2025, il sig verserà alla sig.r a titolo Pt_1 Controparte_1
di contributo di mantenimento ordinario per il figlio minore la somma di € 150,00 mensili, entro il giorno
15 di ogni mese mediante bonifico su c/c intestato alla sig.r e soggetto a rivalutazione ISTAT CP_1
con decorrenza dal merse di novembre 2026;
5. la sig.r continuerà a percepire l'NO IC per intero;
CP_1
6. detrazioni fiscali come per legge;
7. I ricorrenti contribuiranno nella percentuale del 50% alle spese straordinarie da sostenersi per il figlio minore secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia;
il sig. provvederà al Pt_1
pagamento integrale dell'arretrato non corrisposto per il contributo al mantenimento ordinario del figlio, il cui importo è stato determinato, tenuto conto della percezione del 100% dell'assegno unico da parte della sig.r dal mese di dicembre 2022, in complessivi € 2.610,00, mediante versamenti in tre rate CP_1
dell'importo di € 870,00 cadauna e scadenze al 15.08.25, 15.09.25 e 15.10.25; le parti si danno atto di non aver nulla a pretendere reciprocamente relativamente alle spese straordinarie/extra assegno sostenute per il figlio al mese di agosto 2025; N. 26247/2024 R.G.
8. spese di lite compensate;
9. liquidazione dei compensi a carico dell'Erario, giusta ammissione del sig al PSS.” Parte_1
Conclusioni P.M.: “Visto, si conclude per l'accoglimento del ricorso. Figlio minore alla madre. Somma congrua al mantenimento.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.12.2024 – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con la resistente in data 29.01.2009, in Paracuru (Brasile), matrimonio Controparte_1
ritualmente trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di IG dell'anno 2009, Parte 2, serie C,
atto n. 27, che dal matrimonio era nato un figlio (nato a [...] il [...]) e che tra di loro era Per_1
intervenuta la separazione personale protrattasi interrottamente per il periodo richiesto dalla legge,
considerata la data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale giudiziale, consensualizzata ed omologata con provvedimento di questo Tribunale
del 2.12.2020 (depositato in data 3.12.2020) – ha presentato, sul presupposto che le parti non si erano riconciliate, ricorso affinché venisse pronunciata lo scioglimento del matrimonio e venissero emessi i provvedimenti in ordine all'affidamento, collocamento, regime di frequentazione e mantenimento dei figlio minore.
Costituendosi in giudizio in data 6.06.2025, la ricorrente non si è opposta alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, ma ha contestato le deduzioni avversarie, chiedendo al Tribunale di assumere provvedimenti diversi da quelli richiesti dal ricorrente.
Prima dell'udienza di comparizione personale delle parti, queste dichiaravano di aver raggiunto un accordo circa le condizioni di divorzio, precisando, all'udienza cartolare del 23.10.2025 congiuntamente le loro conclusioni (riportate in epigrafe); la causa veniva trattenuta in decisione dal Giudice relatore e rimessa al
Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Il P.M., intervenuto ritualmente in giudizio, ha concluso in data 30.10.2025 come in epigrafe.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, vanno accolte.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale. Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed appare conforme all'interesse del figlio minore non potrà che andare accolta con le conseguenti Per_1
annotazioni di legge. N. 26247/2024 R.G.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 29.01.2009 a Paracuru (Brasile) tra
[...]
e , trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Parte_1 Controparte_1
IG (RO), atto n. 27, parte 2, serie C, anno 2009, alle condizioni sopra riportate, da intendersi qui integralmente richiamate;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto;
- Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa MA Vittoria IN
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero