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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 741/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CIRELLI GINO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4137/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti Fabb. A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230027604357000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230031558473000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230031558069000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230031558170000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230031557968000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230031558271000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230031558372000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 447/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Conclusioni per la ricorrente: annullamento delle cartelle impugnate;
vittoria di spese con distrazione;
Conclusioni Agenzia delle Entrate - Riscossione: rigetto e/o inammissibilità del ricorso;
vittoria di spese di giudizio con attribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 20/09/2025 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, le cartelle di pagamento nn. 028 2023 00276043 57, 028 2023 00315584 73, 028
2023 00315579 68, 028 2023 00315580 69, 028 2023 00315581 70, 028 2023 00315582 71, 028 2023
00315583 72, tutte di euro 142,23 per contributo unificato, riferite all'anno 2023 e contenute nel preavviso di fermo amministrativo n. 0288 2025 000081 47. Eccepiva: la loro nullità per mancata indicazione del numero di ruolo generale e dello scaglione di riferimento relativo al contributo unificato.
Si costituiva l'A. E. R. contestando specificamente le difese della controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette con non è stata contestata la mancata notifica delle cartelle impugnate, né alcuna censura è stata rivolta al preavviso di fermo amministrative ivi contenente.
Il ricorso è inammissibile per mancata proposizione entro il termine di cui all'art. 21, D. Lgs. n. 546/1992, poiché le cartelle di pagamento sono state notificate il 17/10/2023 ed il 22/11/2023 ed il ricorso proposto in data 20/09/2025.
Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
La Corte
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 400,00, oltre accessori di legge, in favore di A. E. R., con attribuzione all'avvocato difensore, dichiaratosi antistatario.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CIRELLI GINO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4137/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti Fabb. A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230027604357000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230031558473000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230031558069000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230031558170000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230031557968000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230031558271000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230031558372000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 447/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Conclusioni per la ricorrente: annullamento delle cartelle impugnate;
vittoria di spese con distrazione;
Conclusioni Agenzia delle Entrate - Riscossione: rigetto e/o inammissibilità del ricorso;
vittoria di spese di giudizio con attribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 20/09/2025 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, le cartelle di pagamento nn. 028 2023 00276043 57, 028 2023 00315584 73, 028
2023 00315579 68, 028 2023 00315580 69, 028 2023 00315581 70, 028 2023 00315582 71, 028 2023
00315583 72, tutte di euro 142,23 per contributo unificato, riferite all'anno 2023 e contenute nel preavviso di fermo amministrativo n. 0288 2025 000081 47. Eccepiva: la loro nullità per mancata indicazione del numero di ruolo generale e dello scaglione di riferimento relativo al contributo unificato.
Si costituiva l'A. E. R. contestando specificamente le difese della controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette con non è stata contestata la mancata notifica delle cartelle impugnate, né alcuna censura è stata rivolta al preavviso di fermo amministrative ivi contenente.
Il ricorso è inammissibile per mancata proposizione entro il termine di cui all'art. 21, D. Lgs. n. 546/1992, poiché le cartelle di pagamento sono state notificate il 17/10/2023 ed il 22/11/2023 ed il ricorso proposto in data 20/09/2025.
Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
La Corte
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 400,00, oltre accessori di legge, in favore di A. E. R., con attribuzione all'avvocato difensore, dichiaratosi antistatario.