Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/03/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 17/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 6972/2023 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.SISTO GIANLUCA e V.Veneziani Parte_1 giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
:
DI CAV. rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv LUBELLI VINCENZO giusta procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 14.6.2023 il ricorrente - premesso di aver avuto un rapporto di lavoro con la società cav. Parte_3 dal dicembre 1983 al 31.8.2018 - deduceva di aver
[...] contratto un malattia professionale che aveva comportato postumi invalidanti pari al 13% (così come definitivamente riconosciuti dal Tribunale di Bari).
Affermava che la malattia contratta era imputabile al datore di lavoro per violazione dell'art 2087 c.c. e della normativa antiinfortunistica.
Concludeva, pertanto, con la richiesta di condannare la società convenuta al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito in seguito alla lesione all'integrità psicofisica pari a €30.602,34, con vittoria di spese.
[...] comportamenti omissivi in tema di sicurezza sul lavoro e concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato.
Deve ritenersi che non è emersa la prova di una condotta colposa ascrivibile alla resistente in relazione alla malattia del ricorrente.
Sostiene il di aver contratto la malattia riconosciuta dall' e poi Pt_1 CP_1 confermata dal Tribunale (asma cronico/BPCO overlap) a causa delle mansioni di verniciatore svolte nel corso del proprio rapporto di lavoro.
Sostiene difatti il ricorrente di aver svolto tali mansioni ininterrottamente, sebbene dal 2014 era stato formalmente adibito a mansioni di manutentore in seguito alla riscontrata inidoneità alle mansioni di verniciatore da parte del medico competente;
lamenta poi che tale mansione era stata svolta senza l'ausilio di dispositivi di protezione e senza che gli fosse stata fornita un'adeguata formazione.
Ciò detto, in via generale va ricordato che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha ribadito che l'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema di prevenzione e di sicurezza nel rapporto di lavoro, impone all'imprenditore di adottare tutte le misure e le cautele atte a preservare l'integrità psicofisica dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche concrete dei luoghi di lavoro e, in generale, della realtà aziendale.
L'obbligo di sicurezza imposto dall'art. 2087 c.c. si inserisce nella struttura del rapporto obbligatorio tra lavoratore e datore di lavoro ed è fonte di responsabilità contrattuale.
La formulazione della norma in esame, attraverso l'espresso riferimento alle
"misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare la integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro", correla l'obbligo di protezione alle concrete e indefinite situazioni di rischio a cui il lavoratore può trovarsi esposto e in tal modo impone al datore di lavoro l'adozione non solo delle misure cd. nominate ma anche di tutte quelle che, seppure non tipizzate, siano richieste dalle conoscenze tecniche e dall'esperienza riferite ad un determinato momento storico. Le caratteristiche dell'obbligo di sicurezza, come appena delineate, si riflettono sul contenuto degli oneri di allegazione e prova che gravano sul creditore dell'obbligo medesimo, il lavoratore. Questi, ove agisca verso il datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio/malattia, ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento ed il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione ex art. 1218 c.c. (cfr.Cass. n.
10319/17; n. 14467/17; n. 34/16; n. 16003/07).
Con particolare riferimento alla allegazione del "fatto costituente inadempimento" occorre, tuttavia, svolgere alcune precisazioni, partendo dalla premessa che
"l'inadempimento esprime la qualificazione giuridica di una determinata condotta, commissiva o omissiva, adottata in violazione di un obbligo preesistente, (e ciò) comporta che la relativa allegazione debba modularsi in relazione alle caratteristiche ed al contenuto di tale obbligo" (cfr. Cass. n. 29909/21, in motivazione e precedenti ivi richiamati).
Posto che l'art. 2087 c.c. pone un generale obbligo di tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, senza ulteriori specificazioni in merito alle condotte omissive e commissive destinate a sostanziarlo, l'onere di allegazione del lavoratore non può estendersi fino a comprendere anche l'individuazione delle specifiche "norme di cautela violate", specie ove non si tratti di misure tipiche o nominate ma di casi in cui molteplici e differenti possono essere le modalità di conformazione del luogo di lavoro ai requisiti di sicurezza. È, invece, necessario, che il lavoratore alleghi la condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nella organizzazione o nelle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, ed il nesso causale tra la concretizzazione di quel pericolo e il danno psicofisico sofferto, incombendo a questo punto su parte datoriale l'onere di provare l'inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo tecnicamente possibile, i rischi esistenti.
In altri termini, l'identificazione dell'inadempimento, quale componente dell'onere di allegazione del lavoratore, "deve essere modulata in relazione alle concrete circostanze e alla complessità o peculiarità della situazione che ha determinato l'esposizione al pericolo" (cfr.. Cass. n. 29909/21). Occorre, ancora in via generale e sotto diverso profilo, considerare che, in materia di tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore, il datore di lavoro, in caso di violazione della disciplina antinfortunistica, è esonerato da responsabilità soltanto quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri dell'abnormità, dell'imprevedibilità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute. Ne consegue che, qualora non ricorrano simili caratteristiche nella condotta del lavoratore, l'imprenditore è integralmente responsabile dell'infortunio che sia conseguenza dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche, poiché la violazione dell'obbligo di sicurezza integra l'unico fattore causale dell'evento, non rilevando in alcun grado l'eventuale concorso di colpa del lavoratore, posto che il datore di lavoro è tenuto a proteggerne l'incolumità nonostante la sua imprudenza e negligenza
(cfr. Cass. n. 9120/24; n.27127/13; n. 798/17; n. 16026/18).
Ancora è stato affermato che la responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c. non è una responsabilità oggettiva, ma colposa, dovendosi valutare il difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire danni per i lavoratori, in relazione all'attività lavorativa svolta, non potendosi esigere la predisposizione di misure idonee a fronteggiare ogni causa di infortunio, anche quelle imprevedibili (cfr. Cass. n.37738/21; n.8911/19; n. 24742/18).
In buona sostanza il contenuto dell'obbligo di sicurezza richiede che il datore di lavoro abbia posto in essere una condotta commissiva od omissiva sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore
(cfr. Cass. n. 13283/24; 15112/20; n.26495/18).
Tanto premesso, deve ritenersi che nel caso di specie l'istruttoria non ha dimostrato che vi sia stata una condotta colposa del datore che ha causato la malattia del E difatti già in ricorso non è stata allegato alcun elemento Pt_1 che dimostrasse una condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, mentre veniva allegata la specifica modalità di esecuzione della prestazione effettuata senza l'ausilio di dispositivi di protezione.
L'istruttoria non ha fornito elementi per poter sostenere una violazione della misure delle norme di prevenzione da parte del datore di lavoro. E difatti nessuno dei testi escussi ha riferito dell'assenza dei dispositivi di protezione;
al contrario tutti hanno confermato che venivano consegnate ai verniciatori le mascherine di protezione dotate di filtri e che le stesse venivano regolarmente indossate dal ricorrente (circostanza documentata anche dalle fatture di acquisto dei dpi).
I testi hanno poi riferito che la verniciatura veniva effettuata esclusivamente nella cabina pressurizzata e che tale luogo era perfettamente isolato rispetto agli altri ambienti, escludendo che la stessa non avesse il sistema di areazione funzionante.
Anche in relazione alla lamentata omessa formazione, l'istruttoria e la documentazione in atti consentono di ritenere che la società resistente ha adempiuto compiutamente ai propri obblighi.
E' emerso che la società ha svolto attività di formazione in base alle mansioni degli operai (cfr. dichiarazione teste , confermata dal teste il Tes_1 Tes_2 quale ha riferito di aver svolto un corso sulla sicurezza).
Del resto vi è prova documentale che il ricorrente rivestisse la carica di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in azienda e in tale veste ha partecipato a veri corsi di formazione (primo soccorso, lotta antincendio, gestione emergenze) e ha sottoscritto il documento di valutazione dei rischi (cfr. doc. fasc. res.).
Va, infine, rilevato che sempre l'istruttoria ha smentito che il ricorrente abbia continuato a svolgere le mansioni di verniciatore anche dopo il 2014, allorquando era stato riconosciuto inidoneo a tale mansione dal medico competente.
Tutti i testi escussi hanno negato tale circostanza indicando il in colui Tes_2 che lo aveva sostituito come verniciatore e che si occupava della pulizia e sostituzione dei filtri della cabina utilizzata per la verniciatura (circostanze confermate dallo stesso . Tes_2
Del tutto generiche sono state le dichiarazioni rese dall'unico testimone che ha riferito di aver visto il ricorrente verniciare senza soluzione di continuità nel corso del rapporto di lavoro.
Si tratta delle dichiarazioni rese dal il quale non poteva essere bene a CP_2 conoscenza dei fatti attesa la sua estraneità all'organizzazione aziendale in quanto era il rappresentante che vendeva le vernici per il legno e che riceveva gli ordini telefonicamente dal ricorrente: è evidente che la conoscenza dei fatti non può che essere meno attendibile rispetto a quanto dichiarato dai colleghi di lavoro del Pt_1
Ne deriva che nessuno ha riferito in merito a circostanze utili per dedurre anche a livello indiziario che vi sia stata una condotta colposa da parte datoriale.
Va ritenuto che, al contrario, vi sono elementi per ritenere che la resistente abbia fatto tutto quanto necessario per tutelare la sicurezza del lavoratore avendogli fornito i presidi di protezione specifici (mascherine), avendo verificato che lo stesso fosse effettivamente utilizzato (circostanza riferita dai testi) oltre a fornire un ambiente non pericoloso (cabina pressurizzata) dove svolgere l'attività.
Irrilevante, inoltre, al fine della richiesta di risarcimento del danno è la circostanza che il ricorrente abbia ottenuto dall' il riconoscimento della CP_1 malattia professionale.
Non va infatti dimenticato che tra sistema indennitario e sistema risarcitorio vi sono differenze strutturali e funzionali.
L'indennizzo previsto nel sistema di assicurazione obbligatoria prescinde dai presupposti della responsabilità civile ed è corrisposto alla sola condizione che l'evento sia qualificabile «infortunio sul lavoro», senza necessità di indagine in merito alla responsabilità del fatto;
esso non è necessariamente finalizzato a un'integrale riparazione del danno, rispondendo a un principio di bilanciamento di interessi che può comportare il sacrificio dell'integrale ristoro.
Queste differenze, in relazione al tema specifico del danno biologico, sono anche espressione del differente ancoraggio normativo dei due sistemi: quello indennitario si rifà all'art. 38 Cost., che impone di garantire ai lavoratori colpiti da eventi lesivi causati dall'attività lavorativa mezzi adeguati alle esigenze di vita;
quello risarcitorio all'art. 32 Cost. e alle esigenze di piena e integrale tutela del diritto alla salute.
Il ricorso va pertanto respinto e le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto CA , nei Pt_1 confronti , così CP_3 Parte_2 provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in
€2.900,00 per compensi, oltre IVA e CAP per legge.
Bari,17/03/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi