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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/11/2025, n. 4774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4774 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2300/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alberto Tetamo Presidente Dott. Lucia Minutella Giudice Rel. Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 2300/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. Parte_1 FERRARA ANTONIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti RICORRENTE
Contro
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. PILOTTO Controparte_1 FIORENZA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Chiede che codesto Tribunale, modificando la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuta il 19.04.2005 e depositata il 04.05.2005, voglia disporre:
- la revoca dell'assegno divorzile a carico del sig. in favore della sig.ra in ragione Pt_1 CP_1 del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso per tutte le ragioni di cui in atto premessa oltre che per le mutate condizioni economiche del ricorrente e della resistente;
- la ripetibilità delle somme di cui l'ex coniuge ha già beneficiato, a far data dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, oltre agli interessi legali dai rispettivi pagamenti e fino all'effettivo soddisfo per l'insussistenza ab origine dei presupposti per cui lo stesso è stato richiesto;
- In ogni caso, con il favore delle spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Per parte resistente
“In via principale, respingersi le avversarie domande e, per l'effetto, confermare l'obbligo in capo al sig. della corresponsione in favore della sig.ra dell'assegno divorzile previsto Pt_1 CP_1 nella sentenza di divorzio oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e, quindi attestantesi ad euro 321,92. In via subordinata, dichiarare tenuto il sig. al pagamento in favore della sig.ra di Pt_1 CP_1 una somma non inferiore ad euro 150,00 mensili a titolo di assegno divorzile”.
Per il P.M.: Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 278 del 19.4.2005 il Tribunale di Pinerolo ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso depositato il 31/01/2025 chiedeva la modifica delle Parte_1 condizioni di cui alla citata sentenza di divorzio, instando in particolare per la revoca dell'assegno divorzile. Si costituiva , formulando le proprie difese. Controparte_1 All'udienza del 20.10.2025 le parti venivano sentite ed all'esito, non ravvisandosi l'opportunità di assumere provvedimenti provvisori e non risultando necessario svolgere alcuna attività istruttoria, venivano precisate le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Al fine della soluzione della presente controversia deve preliminarmente evidenziarsi, in linea generale, che ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c., qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici. Tra i provvedimenti suscettibili di modifica – in quanto inidonei al giudicato sostanziale perché assoggettati alla clausola rebus sic stantibus – vi sono certamente quelli relativi al riconoscimento in favore dell'ex coniuge dell'assegno divorzile. Il provvedimento di revisione dell'assegno divorzile, stando alla lettera della legge, postula quindi due requisiti. In primo luogo, i motivi che giustificano la revisione del provvedimento devono sopravvenire (e quindi esser successivi) rispetto alla sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In secondo luogo, l'elemento sopravvenuto non può essere marginale, ma deve essere idoneo a determinare una modifica sostanziale delle condizioni economiche degli ex coniugi, tale da mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del contributo al mantenimento dell'ex-coniuge (o comunque l'assetto patrimoniale esistente fra le parti al momento della pronuncia di divorzio), secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti.
Il punto di partenza, pertanto, è rappresentato da un confronto tra le situazioni patrimoniali e reddituali degli ex coniugi al momento della pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed al momento della domanda di modifica. Venendo al caso di specie, nel 2005 (anno della pronuncia della sentenza che ha riconosciuto in favore della convenuta un assegno divorzile pari ad euro 220, oltre rivalutazione), la situazione degli ex coniugi era la seguente:
- lavorava, era titolare di una ditta individuale che vendeva spazi pubblicitari, ed i redditi Pt_1 dichiarati – si legge in sentenza – erano pari a circa 70.000 euro lordi l'anno; il ricorrente ricorda che il reddito mensile netto era pari a 5.000 euro;
- non lavorava, percepiva un canone di euro 1.000 legato alla locazione di un immobile di CP_1 cui era nuda proprietaria, sulla base di un accordo con la propria madre, usufruttuaria;
era proprietaria di un alloggio a Port Frejus su cui gravava un mutuo e che veniva concesso in locazione.
Lo squilibrio all'epoca era evidente. Il Tribunale, in particolare, evidenziava per CP_1 l'incertezza delle entrate rappresentate dal canone di locazione, “sia per la transitorietà del contratto di locazione, sia per la non tutelabilità giuridica della posizione della convenuta cui potrebbe in ogni momento essere sospeso il versamento dei canoni da parte dell'usufruttuaria”. Al contrario i redditi di risultavano di importo nettamente superiore, oltre a caratterizzarsi per una prospettiva di Pt_1 stabilità nel tempo.
Passando alla situazione attuale, le condizioni economiche e patrimoniali delle parti sono le seguenti:
- è pensionato e percepisce una pensione mensile di 2.261 euro;
si è risposato, ma la moglie Pt_1 convivente ha un reddito di pensione pari a soli 284 euro;
è proprietario di due immobili, l'uno in cui vive l'altro concesso in comodato alla sorella, che versa in condizioni di indigenza;
- percepisce una pensione pari ad 867 euro, oltre ad una rendita mensile pari a 645 euro, e CP_1 così complessivamente 1.512 euro al mese;
percepisce il canone di locazione di 1.000 euro al mese (lo stesso che già percepiva nel 2005 e che ha continuato ininterrottamente a percepire), entrata che verrà meno dopo il dicembre 2025 (è stata inoltrata formale disdetta del contratto di locazione con decorrenza 1.1.2026). La rendita mensile di cui sopra si è parlato, è connessa ad un fondo titoli dell'importo di euro 170.000, costituito da con il denaro ricavato dalla vendita CP_1 dell'immobile di proprietà sito in Francia, acquistato con denaro proveniente dall'eredità di una zia.
La situazione attuale appare radicalmente mutata rispetto al 2005. A fronte di un complessivo peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente (che passa dallo stipendio di 5.000 euro netti al mese alla pensione di 2.261 euro), la situazione economica e finanziaria di parte resistente è migliorata. Due gli elementi di novità: in primo luogo, il percepimento da parte di di una CP_1 pensione pari ad euro 867 mensili;
in secondo luogo, la rendita mensile connessa all'ingente capitale investito in fondo titoli, capitale derivante dalla vendita di un immobile in CO RR (acquistato con l'eredita di una zia). Si tratta di entrate tali da garantire alla resistente l'autosufficienza economica e comunque una esistenza dignitosa. Soprattutto sono entrate caratterizzate da prospettiva di stabilità nel tempo. In un simile contesto, non assume valore determinante la circostanza che il contratto di locazione (dal quale la convenuta ricava un canone di 1.000 euro mensili) andrà a scadenza con decorrenza dal 1.1.2026, sia perché le residue entrate risultano di per sé sole a garantire l'indipendenza economica della resistente, sia perché la fine del contratto di locazione è riconducibile ad una scelta personale della convenuta, che cederà l'immobile alla figlia con un contratto Per_1 di compravendita o di donazione. Pertanto, anche tenendo conto del venir meno della entrata mensile connessa al canone di locazione, la situazione economica della ricorrente appare tale da garantire la sua autosufficienza economica. Se ne ha conferma analizzando i valori della giacenza media del suo conto corrente (euro 27.515,97), ed il valore del fondo azionario già citato pari a circa 170.000 euro (cointestato al 50% con la figlia . Per_1
Benchè la sentenza di divorzio sia stata pronunciata prima della nota decisione a Sezioni Unite della Suprema Corte in tema di assegno divorzile (Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 del 11/07/2018), dalla sua motivazione indicava è possibile evincere che l'assegno divorzile era stato riconosciuto in relazione alla sua funzione assistenziale. In diversi i passaggi, il Tribunale di Pinerolo rimarcava l'inadeguatezza e l'aleatorietà dei mezzi economici di cui godeva all'epoca . CP_1 Orbene, a fronte delle nuove (e stabili) entrate economiche di parte resistente, ritiene il Tribunale che siano venuti meno i presupposti che giustificavano il riconoscimento dell'assegno divorzile, che dovrà pertanto essere revocato. La revoca dell'assegno di divorzio avrà decorrenza dal momento della presentazione del ricorso (gennaio 2025) e non dalla data della pubblicazione della sentenza di divorzio, come richiesto dal ricorrente. Ed infatti “in materia di revisione dell'assegno di divorzio, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, sicché, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione” (Cass. Sez. I, 27/02/2024, n.5170). Le spese di lite seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico della parte resistente;
esse vengono liquidate nella misura meglio vista in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della domanda, della complessità della fattispecie e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis. e ss c.p.c., in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio: revoca a far data dal mese di gennaio 2025 l'assegno divorzile posto a carico del sig.
[...] ; Parte_1 dichiara tenuta e condanna a rifondere a le Controparte_2 Parte_1 spese di giudizio che liquida in complessivi € 2.905 (di cui € 850,50 per fase studio € 602 per fase introduttiva e € 1.452,50 per fase decisoria) oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025. Il Giudice Relatore Il Presidente Lucia Minutella Dr. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alberto Tetamo Presidente Dott. Lucia Minutella Giudice Rel. Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 2300/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. Parte_1 FERRARA ANTONIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti RICORRENTE
Contro
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. PILOTTO Controparte_1 FIORENZA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Chiede che codesto Tribunale, modificando la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuta il 19.04.2005 e depositata il 04.05.2005, voglia disporre:
- la revoca dell'assegno divorzile a carico del sig. in favore della sig.ra in ragione Pt_1 CP_1 del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso per tutte le ragioni di cui in atto premessa oltre che per le mutate condizioni economiche del ricorrente e della resistente;
- la ripetibilità delle somme di cui l'ex coniuge ha già beneficiato, a far data dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, oltre agli interessi legali dai rispettivi pagamenti e fino all'effettivo soddisfo per l'insussistenza ab origine dei presupposti per cui lo stesso è stato richiesto;
- In ogni caso, con il favore delle spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Per parte resistente
“In via principale, respingersi le avversarie domande e, per l'effetto, confermare l'obbligo in capo al sig. della corresponsione in favore della sig.ra dell'assegno divorzile previsto Pt_1 CP_1 nella sentenza di divorzio oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e, quindi attestantesi ad euro 321,92. In via subordinata, dichiarare tenuto il sig. al pagamento in favore della sig.ra di Pt_1 CP_1 una somma non inferiore ad euro 150,00 mensili a titolo di assegno divorzile”.
Per il P.M.: Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 278 del 19.4.2005 il Tribunale di Pinerolo ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso depositato il 31/01/2025 chiedeva la modifica delle Parte_1 condizioni di cui alla citata sentenza di divorzio, instando in particolare per la revoca dell'assegno divorzile. Si costituiva , formulando le proprie difese. Controparte_1 All'udienza del 20.10.2025 le parti venivano sentite ed all'esito, non ravvisandosi l'opportunità di assumere provvedimenti provvisori e non risultando necessario svolgere alcuna attività istruttoria, venivano precisate le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Al fine della soluzione della presente controversia deve preliminarmente evidenziarsi, in linea generale, che ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c., qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici. Tra i provvedimenti suscettibili di modifica – in quanto inidonei al giudicato sostanziale perché assoggettati alla clausola rebus sic stantibus – vi sono certamente quelli relativi al riconoscimento in favore dell'ex coniuge dell'assegno divorzile. Il provvedimento di revisione dell'assegno divorzile, stando alla lettera della legge, postula quindi due requisiti. In primo luogo, i motivi che giustificano la revisione del provvedimento devono sopravvenire (e quindi esser successivi) rispetto alla sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In secondo luogo, l'elemento sopravvenuto non può essere marginale, ma deve essere idoneo a determinare una modifica sostanziale delle condizioni economiche degli ex coniugi, tale da mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del contributo al mantenimento dell'ex-coniuge (o comunque l'assetto patrimoniale esistente fra le parti al momento della pronuncia di divorzio), secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti.
Il punto di partenza, pertanto, è rappresentato da un confronto tra le situazioni patrimoniali e reddituali degli ex coniugi al momento della pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed al momento della domanda di modifica. Venendo al caso di specie, nel 2005 (anno della pronuncia della sentenza che ha riconosciuto in favore della convenuta un assegno divorzile pari ad euro 220, oltre rivalutazione), la situazione degli ex coniugi era la seguente:
- lavorava, era titolare di una ditta individuale che vendeva spazi pubblicitari, ed i redditi Pt_1 dichiarati – si legge in sentenza – erano pari a circa 70.000 euro lordi l'anno; il ricorrente ricorda che il reddito mensile netto era pari a 5.000 euro;
- non lavorava, percepiva un canone di euro 1.000 legato alla locazione di un immobile di CP_1 cui era nuda proprietaria, sulla base di un accordo con la propria madre, usufruttuaria;
era proprietaria di un alloggio a Port Frejus su cui gravava un mutuo e che veniva concesso in locazione.
Lo squilibrio all'epoca era evidente. Il Tribunale, in particolare, evidenziava per CP_1 l'incertezza delle entrate rappresentate dal canone di locazione, “sia per la transitorietà del contratto di locazione, sia per la non tutelabilità giuridica della posizione della convenuta cui potrebbe in ogni momento essere sospeso il versamento dei canoni da parte dell'usufruttuaria”. Al contrario i redditi di risultavano di importo nettamente superiore, oltre a caratterizzarsi per una prospettiva di Pt_1 stabilità nel tempo.
Passando alla situazione attuale, le condizioni economiche e patrimoniali delle parti sono le seguenti:
- è pensionato e percepisce una pensione mensile di 2.261 euro;
si è risposato, ma la moglie Pt_1 convivente ha un reddito di pensione pari a soli 284 euro;
è proprietario di due immobili, l'uno in cui vive l'altro concesso in comodato alla sorella, che versa in condizioni di indigenza;
- percepisce una pensione pari ad 867 euro, oltre ad una rendita mensile pari a 645 euro, e CP_1 così complessivamente 1.512 euro al mese;
percepisce il canone di locazione di 1.000 euro al mese (lo stesso che già percepiva nel 2005 e che ha continuato ininterrottamente a percepire), entrata che verrà meno dopo il dicembre 2025 (è stata inoltrata formale disdetta del contratto di locazione con decorrenza 1.1.2026). La rendita mensile di cui sopra si è parlato, è connessa ad un fondo titoli dell'importo di euro 170.000, costituito da con il denaro ricavato dalla vendita CP_1 dell'immobile di proprietà sito in Francia, acquistato con denaro proveniente dall'eredità di una zia.
La situazione attuale appare radicalmente mutata rispetto al 2005. A fronte di un complessivo peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente (che passa dallo stipendio di 5.000 euro netti al mese alla pensione di 2.261 euro), la situazione economica e finanziaria di parte resistente è migliorata. Due gli elementi di novità: in primo luogo, il percepimento da parte di di una CP_1 pensione pari ad euro 867 mensili;
in secondo luogo, la rendita mensile connessa all'ingente capitale investito in fondo titoli, capitale derivante dalla vendita di un immobile in CO RR (acquistato con l'eredita di una zia). Si tratta di entrate tali da garantire alla resistente l'autosufficienza economica e comunque una esistenza dignitosa. Soprattutto sono entrate caratterizzate da prospettiva di stabilità nel tempo. In un simile contesto, non assume valore determinante la circostanza che il contratto di locazione (dal quale la convenuta ricava un canone di 1.000 euro mensili) andrà a scadenza con decorrenza dal 1.1.2026, sia perché le residue entrate risultano di per sé sole a garantire l'indipendenza economica della resistente, sia perché la fine del contratto di locazione è riconducibile ad una scelta personale della convenuta, che cederà l'immobile alla figlia con un contratto Per_1 di compravendita o di donazione. Pertanto, anche tenendo conto del venir meno della entrata mensile connessa al canone di locazione, la situazione economica della ricorrente appare tale da garantire la sua autosufficienza economica. Se ne ha conferma analizzando i valori della giacenza media del suo conto corrente (euro 27.515,97), ed il valore del fondo azionario già citato pari a circa 170.000 euro (cointestato al 50% con la figlia . Per_1
Benchè la sentenza di divorzio sia stata pronunciata prima della nota decisione a Sezioni Unite della Suprema Corte in tema di assegno divorzile (Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 del 11/07/2018), dalla sua motivazione indicava è possibile evincere che l'assegno divorzile era stato riconosciuto in relazione alla sua funzione assistenziale. In diversi i passaggi, il Tribunale di Pinerolo rimarcava l'inadeguatezza e l'aleatorietà dei mezzi economici di cui godeva all'epoca . CP_1 Orbene, a fronte delle nuove (e stabili) entrate economiche di parte resistente, ritiene il Tribunale che siano venuti meno i presupposti che giustificavano il riconoscimento dell'assegno divorzile, che dovrà pertanto essere revocato. La revoca dell'assegno di divorzio avrà decorrenza dal momento della presentazione del ricorso (gennaio 2025) e non dalla data della pubblicazione della sentenza di divorzio, come richiesto dal ricorrente. Ed infatti “in materia di revisione dell'assegno di divorzio, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, sicché, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione” (Cass. Sez. I, 27/02/2024, n.5170). Le spese di lite seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico della parte resistente;
esse vengono liquidate nella misura meglio vista in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della domanda, della complessità della fattispecie e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis. e ss c.p.c., in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio: revoca a far data dal mese di gennaio 2025 l'assegno divorzile posto a carico del sig.
[...] ; Parte_1 dichiara tenuta e condanna a rifondere a le Controparte_2 Parte_1 spese di giudizio che liquida in complessivi € 2.905 (di cui € 850,50 per fase studio € 602 per fase introduttiva e € 1.452,50 per fase decisoria) oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025. Il Giudice Relatore Il Presidente Lucia Minutella Dr. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento