Articolo 73 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413
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1 gennaio 1992
Art. 73. 1. Per la regione Trentino-Alto Adige la commissione regionale di cui all' articolo 5, comma 6, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 , e' istituita mediante insediamento di sezioni provinciali presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano e di Trento.
Nota all'art. 73:
- Si trascrive il testo del comma 6 dell'art. 5 della legge n. 1/1991 (Disciplina dell'attivita' di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari):
"6. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con sede nei capoluoghi di regione, e' istituita, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione rigionale per l'albo dei promotori di servizi finanziari composta da tre membri, di cui uno nominato dal presidente della stessa camera di commercio, uno dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative ed uno dal presidente della CONSOB".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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