TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 15/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente
Dr. Sergio Garofalo Giudice rel.
Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da EDENRED UTA MOBILITY S.R.L. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Filippo Maria La Scala, del Foro di Milano e Nadia Rolandi, del Foro di Varese
e con l'intervento di MARCHESANO s.r.l. rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Marotta
CREDITORI ISTANTI contro
LI NS (P.I./ C.F. 02136350978 ) con sede legale in Agliana (PT), Via Umberto Terracini snc
PARTE RESISTENTE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso proposto il 22.11.2024 EDENRED UTA MOBILITY S.R.L. ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della LI NS (P.I./ C.F. 02136350978 ) deducendo il mancato pagamento del credito di euro 1.513.263,25, oltre interessi, già consacrato nel decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso in data 30/07/2024 dal Tribunale di Milano, derivante dalla fornitura di schede carburanti, e l'insolvenza del debitore. A dimostrazione di quest'ultimo profilo, la ricorrente ha allegato l'esito infruttuoso dell'esecuzione presso terzi promossa e la sussistenza di plurimi pignoramenti nei confronti della resistente, l'incapacità di quest'ultima di onorare gli impegni assunti anche a fronte di
1 un riconoscimento del debito e di un accordo di rateizzazione del pagamento, l'omesso deposito del bilancio relativo all'ultimo esercizio.
Nel procedimento unitario è intervenuto, con ricorso del 10.1.2025, AN RL chiedendo la liquidazione giudiziale della LI NS (P.I./ C.F. 02136350978 ) e deducendo il mancato pagamento del credito di euro 3.777,35, già consacrato nel decreto ingiuntivo, emesso in data 15/10/2024 dal Giudice di Pace di Sala Consilina, derivante dalla fornitura di servizi, e l'insolvenza del debitore
Regolarmente convocata la LI NS a mezzo di PEC consegnata il 26.11.2024, all'esito dell'udienza tenutasi il 14.1.2025 dinanzi al giudice delegato alla trattazione, il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio.
***
Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di LI NS ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII.
Sussiste la competenza di questo Tribunale poiché la sede legale della LI NS è posta, da oltre un anno, in comune ricadente nel circondario di Pistoia.
Come si ricava dallo statuto prodotto da parte ricorrente ED, Poli OR è un consorzio con attività esterna avente ad oggetto, tra l'altro: a) l'assunzione, nell'interesse delle imprese consorziate, da qualsiasi Amministrazione o Ente Pubblico, nonchè da privati, di appalti o affidamenti di lavori o di servizi di qualsiasi genere per farli eseguire alle imprese ad esso aderenti, b) l'autotrasporto di merci per conto terzi e c) l'organizzazione dei servizi acquisiti, nonchè l'acquisto collettivo e le forniture materiali, macchine, apparecchiature, attrezzi e di qualsiasi altro mezzo occorrente alle imprese consorziate.
Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che i consorzi con attività esterna, svolgendo attività ausiliaria per conto delle imprese consorziate, costituiscano, nei confronti dei terzi, autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e di responsabilità e partecipino della stessa natura degli imprenditori commerciali consorziati (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28015 del 16/12/2013).
LI NS svolge, quindi, attività commerciale e non esistono elementi in base ai quali possa ritenersi che sia da qualificarsi come un'impresa minore, non assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale.
Del resto, la parte debitrice avrebbe dovuto sollevare la contestazione circa il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII, nei modi e nei termini indicati nel decreto di convocazione e, comunque, previsti dall'art. 41 comma 4° CCII oppure, al più tardi, in sede di audizione avanti il GD, fornendo altresì prova degli elementi addotti a sostegno della eccezione, essendo di ciò onerata (cfr. art. 121 CCII); invece, nel caso concreto, nulla di tutto ciò si è verificato in quanto la resistente neppure è comparsa in udienza, senza che possano ipotizzarsi verifiche officiose da parte del tribunale.
2 Vero è, piuttosto, che l'ultimo bilancio di esercizio depositato, quello al 31.12.2022, evidenzia il superamento di tutte le soglie dimensionali di cui all'art. 2 cit. essendo riportati un attivo di 30,8 mln di euro, debiti per 30,7 mln. di euro e ricavi per 30,1 mln. di euro.
Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, emerge:
1. dal mancato pagamento del credito di ED per oltre 1,5 milioni di euro, fondato su titolo esecutivo, già infruttuosamente azionato mediante esecuzione nelle forme del pignoramento presso terzi;
2. dal mancato pagamento del credito di AN RL per 3.700,00 euro circa, fondato su titolo esecutivo, già infruttuosamente azionato mediante esecuzione nelle forme del pignoramento presso terzi;
3. dalla sussistenza di plurimi pignoramenti nei confronti della resistente, per oltre 460.000,00 euro,
come risulta dalle dichiarazioni rese dal terzo pignorato NC SA AN AO e ER NC;
4. dalla gravosa situazione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria e dell'INPS fondata su cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento notificati dal 2017 in poi, complessivamente pari ad oltre 3,5 milioni di euro, quale desumibile dalle note informative acquisite agli atti del procedimento e trasmesse dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS;
5. dal mancato deposito del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2023.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII ed iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII, indicato in dispositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti risulta in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di LI NS (P.I./ C.F. 02136350978
) con sede in VIA UMBERTO TERRACINI SNC AGLIANA
Nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo e curatore il dott. Lorenzo Paci, che farà pervenire la propria accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
3 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nella trasmissioni telematiche previste dal d.l.vo 5.8.2015 n. 127;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Invita il curatore a formulare le richieste ex art. 492 bis c.p.c. via PEC all'UNEP (all'indirizzo unep.tribunale.pistoia@giustiziacert.it) attenendosi alle indicazioni reperibili sul relativo sito istituzionale.
Ordina alla debitrice di depositare in cancelleria, entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del
20.5.2025, alle ore 10,00.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore, al P.M. ed al ricorrente nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Pistoia il 14/01/2025 , dal Tribunale come sopra composto, su relazione del dott. Sergio
Garofalo.
Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Curci Il Giudice Estensore Dott. Sergio Garofalo
4 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente
Dr. Sergio Garofalo Giudice rel.
Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da EDENRED UTA MOBILITY S.R.L. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Filippo Maria La Scala, del Foro di Milano e Nadia Rolandi, del Foro di Varese
e con l'intervento di MARCHESANO s.r.l. rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Marotta
CREDITORI ISTANTI contro
LI NS (P.I./ C.F. 02136350978 ) con sede legale in Agliana (PT), Via Umberto Terracini snc
PARTE RESISTENTE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso proposto il 22.11.2024 EDENRED UTA MOBILITY S.R.L. ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della LI NS (P.I./ C.F. 02136350978 ) deducendo il mancato pagamento del credito di euro 1.513.263,25, oltre interessi, già consacrato nel decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso in data 30/07/2024 dal Tribunale di Milano, derivante dalla fornitura di schede carburanti, e l'insolvenza del debitore. A dimostrazione di quest'ultimo profilo, la ricorrente ha allegato l'esito infruttuoso dell'esecuzione presso terzi promossa e la sussistenza di plurimi pignoramenti nei confronti della resistente, l'incapacità di quest'ultima di onorare gli impegni assunti anche a fronte di
1 un riconoscimento del debito e di un accordo di rateizzazione del pagamento, l'omesso deposito del bilancio relativo all'ultimo esercizio.
Nel procedimento unitario è intervenuto, con ricorso del 10.1.2025, AN RL chiedendo la liquidazione giudiziale della LI NS (P.I./ C.F. 02136350978 ) e deducendo il mancato pagamento del credito di euro 3.777,35, già consacrato nel decreto ingiuntivo, emesso in data 15/10/2024 dal Giudice di Pace di Sala Consilina, derivante dalla fornitura di servizi, e l'insolvenza del debitore
Regolarmente convocata la LI NS a mezzo di PEC consegnata il 26.11.2024, all'esito dell'udienza tenutasi il 14.1.2025 dinanzi al giudice delegato alla trattazione, il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio.
***
Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di LI NS ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII.
Sussiste la competenza di questo Tribunale poiché la sede legale della LI NS è posta, da oltre un anno, in comune ricadente nel circondario di Pistoia.
Come si ricava dallo statuto prodotto da parte ricorrente ED, Poli OR è un consorzio con attività esterna avente ad oggetto, tra l'altro: a) l'assunzione, nell'interesse delle imprese consorziate, da qualsiasi Amministrazione o Ente Pubblico, nonchè da privati, di appalti o affidamenti di lavori o di servizi di qualsiasi genere per farli eseguire alle imprese ad esso aderenti, b) l'autotrasporto di merci per conto terzi e c) l'organizzazione dei servizi acquisiti, nonchè l'acquisto collettivo e le forniture materiali, macchine, apparecchiature, attrezzi e di qualsiasi altro mezzo occorrente alle imprese consorziate.
Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che i consorzi con attività esterna, svolgendo attività ausiliaria per conto delle imprese consorziate, costituiscano, nei confronti dei terzi, autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e di responsabilità e partecipino della stessa natura degli imprenditori commerciali consorziati (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28015 del 16/12/2013).
LI NS svolge, quindi, attività commerciale e non esistono elementi in base ai quali possa ritenersi che sia da qualificarsi come un'impresa minore, non assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale.
Del resto, la parte debitrice avrebbe dovuto sollevare la contestazione circa il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII, nei modi e nei termini indicati nel decreto di convocazione e, comunque, previsti dall'art. 41 comma 4° CCII oppure, al più tardi, in sede di audizione avanti il GD, fornendo altresì prova degli elementi addotti a sostegno della eccezione, essendo di ciò onerata (cfr. art. 121 CCII); invece, nel caso concreto, nulla di tutto ciò si è verificato in quanto la resistente neppure è comparsa in udienza, senza che possano ipotizzarsi verifiche officiose da parte del tribunale.
2 Vero è, piuttosto, che l'ultimo bilancio di esercizio depositato, quello al 31.12.2022, evidenzia il superamento di tutte le soglie dimensionali di cui all'art. 2 cit. essendo riportati un attivo di 30,8 mln di euro, debiti per 30,7 mln. di euro e ricavi per 30,1 mln. di euro.
Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, emerge:
1. dal mancato pagamento del credito di ED per oltre 1,5 milioni di euro, fondato su titolo esecutivo, già infruttuosamente azionato mediante esecuzione nelle forme del pignoramento presso terzi;
2. dal mancato pagamento del credito di AN RL per 3.700,00 euro circa, fondato su titolo esecutivo, già infruttuosamente azionato mediante esecuzione nelle forme del pignoramento presso terzi;
3. dalla sussistenza di plurimi pignoramenti nei confronti della resistente, per oltre 460.000,00 euro,
come risulta dalle dichiarazioni rese dal terzo pignorato NC SA AN AO e ER NC;
4. dalla gravosa situazione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria e dell'INPS fondata su cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento notificati dal 2017 in poi, complessivamente pari ad oltre 3,5 milioni di euro, quale desumibile dalle note informative acquisite agli atti del procedimento e trasmesse dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS;
5. dal mancato deposito del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2023.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII ed iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII, indicato in dispositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti risulta in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di LI NS (P.I./ C.F. 02136350978
) con sede in VIA UMBERTO TERRACINI SNC AGLIANA
Nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo e curatore il dott. Lorenzo Paci, che farà pervenire la propria accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
3 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nella trasmissioni telematiche previste dal d.l.vo 5.8.2015 n. 127;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Invita il curatore a formulare le richieste ex art. 492 bis c.p.c. via PEC all'UNEP (all'indirizzo unep.tribunale.pistoia@giustiziacert.it) attenendosi alle indicazioni reperibili sul relativo sito istituzionale.
Ordina alla debitrice di depositare in cancelleria, entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del
20.5.2025, alle ore 10,00.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore, al P.M. ed al ricorrente nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Pistoia il 14/01/2025 , dal Tribunale come sopra composto, su relazione del dott. Sergio
Garofalo.
Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Curci Il Giudice Estensore Dott. Sergio Garofalo
4 5