TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/12/2025, n. 1708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1708 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1824/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1824/2021 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 426/2021 del 09/03/2021, promossa da:
nato a [...] l'[...], C.F. ; Parte_1 C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...], C.F. , , CP_1 C.F._2 Controparte_2 nata a [...] il [...], C.F. ; C.F._3
, con sede in Modica via Pietro Controparte_3 Nenni n. 53/B, P.I. ; P.IVA_1 tutti con il patrocinio dell'avv. IEMMOLO GI e dell'avv. BORROMETI FABIO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
OPPONENTI CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. ; Controparte_4 C.F._4 CP_5
, nata a [...] il [...], C.F. ; nato a
[...] C.F._5 Controparte_6 RAGUSA il 18/10/1978, C.F. con il patrocinio dell'avv. TROMBATORE C.F._6
SALVATORE, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
OPPOSTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 9/09/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
OPPONENTI Piaccia al Tribunale
“- preliminarmente, rimettere la causa sul ruolo ed ammettere i mezzi istruttori articolati dagli opponenti con le proprie memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., versate in atti;
- in subordine, nel merito, annullare o comunque revocare, con qualunque statuizione, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 426/2021 D.I. del 09/03/2021, reso nell'ambito del procedimento monitorio n. 792/2021 R.G. del Tribunale di Ragusa, in danno dei sigg.ri Pt_1 pagina 1 di 7 (C.F.: ), (C.F.: ) e Pt_1 C.F._1 CP_1 C.F._7 (C.F.: ), con il quale veniva ingiunto di pagare in favore Controparte_2 C.F._3 di la somma di € 5.999,70, in favore di la somma di € 20.998,95 e Controparte_4 CP_5 in favore di la somma di € 14.999,25, per un importo complessivo, in solido tra gli Controparte_6 opponenti, di € 42.000,00, oltre gli interessi come da domanda e le spese della procedura;
– in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, ritenere e dichiarare i sigg.ri CP_4
, nato ad [...] il [...] (C.F.: ), nata a [...] il
[...] C.F._4 CP_5 26/06/1975 (C.F.: ) e nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._5 Controparte_6
responsabili dei danni patiti e patiendi dai sigg.ri C.F._6 Parte_1 [...]
e in proprio e nella qualità di soci e amministratori della CP_1 Controparte_2 [...]
, P.IVA quale conseguenza del Controparte_3 P.IVA_1 comportamento illecito posto in essere successivamente alla vendita della società e, per l'effetto, condannarli, in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di € 492.603,16 in favore degli opponenti e attori in riconvenzionale, o nella maggiore o minore misura ben visa a codesto Decidente. Con vittoria di spese e compensi difensivi”.
OPPOSTI Piaccia al Tribunale Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della a proporre l'opposizione Controparte_3 introduttiva del presente giudizio per i motivi di cui in narrativa e/o per qualsivoglia altra ragione e/o causale. Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli opponenti CP_3 CP_3 e a proporre la domanda riconvenzionale per gli asseriti danni subiti dalla Controparte_2
per le ragioni di cui in narrativa e/o per qualsivoglia altre motivazioni. Controparte_3
Ritenere e dichiarare il difetto, comunque, di legittimazione passiva degli opposti sig.ri e CP_5
in ordine alla domanda riconvenzionale avanzata dagli opponenti con l'atto di Controparte_4 opposizione, per i motivi di cui in narrativa e/o per qualsivoglia altra ragione e/o causale. Ritenere e dichiarare infondata la domanda riconvenzionale avanzata dagli opponenti , CP_3 e in ordine al pagamento del 75% delle imposte e tasse pagate CP_3 Controparte_2 sull'immobile dell'agenzia dal 2013 al 2018, per le ragioni di cui in narrativa e/o per qualsivoglia altra motivazione. Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva degli opponenti in ordine alla richiesta di pagamento dell'importo di €. 2.104,06, asseritamente dovuto agli opponenti per compensi sulle pratiche automobiliste procurate alla dai sig.ri e, comunque, la Controparte_7 CP_3 sua infondatezza, per le ragioni di cui in narrativa e /o per qualsivoglia altra ragione e/o causale. Ritenere e dichiarare conseguentemente improcedibile e, comunque, infondata, in fatto e diritto, l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo opposto e la relativa domanda riconvenzionale, per i motivi di cui in narrativa e/o per qualsivoglia altra ragione e/o causale e conseguentemente rigettare le domande tutte avanzate dagli opponenti, con la proposta opposizione proposta, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi.
pagina 2 di 7 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il decreto ingiuntivo n. 426/2021 del 09/03/2021 è stato ingiunto a Controparte_2
e di pagare immediatamente a la somma di € CP_3 CP_3 Controparte_4
5.999,70, a la somma di € 20.998,95 e a la somma di € CP_5 Controparte_6
14.999,25, per un importo complessivo di € 42.000,00, oltre interessi e spese. Il credito derivava dall'atto di cessione di quote sociali rogato dal Notaio il Persona_1
27/05/2013 con il quale , , , Controparte_8 Controparte_9 Controparte_4 CP_5
e avevano ceduto ad e
[...] Controparte_6 CP_3 CP_3 CP_2 le proprie quote di partecipazione nella società D.A.G.E.R. S.A.S. DI ARENA
[...]
PP E DI OS GI, per il prezzo di € 45.000,00 (doc. 2 degli opponenti). Con scrittura privata di pari data (doc. 3 degli opponenti) le parti convenivano che sia i cedenti che i cessionari potessero esercitare opzione di acquisto, entro il termine di cinque anni, sull'immobile di proprietà della società, sito in Modica nella Via San Giuliano n. 111/M, al catasto urbano del Comune di Modica, foglio 100, particella 474/3, per il prezzo minimo di € 60.000,00; in mancanza, l'immobile sarebbe rimasto di proprietà della società, con obbligo di pagamento per i soci acquirenti in favore dei cedenti, della complessiva somma di € 45.000,00, da corrispondersi a ciascuno in proporzione delle rispettive quote. Con atto di citazione ritualmente notificato e CP_3 CP_3 CP_2
quest'ultima in proprio e quale socia, i primi due in proprio e quali soci ed
[...] amministratori della di e , hanno proposto Controparte_3 CP_3 CP_3 opposizione al decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale, chiedendo l'annullamento o la revoca, con qualunque statuizione, del decreto ingiuntivo, nonché la condanna, in via riconvenzionale, di , e al pagamento in Controparte_4 CP_5 Controparte_6 favore degli opponenti della complessiva somma di € 492.603,16, per il risarcimento dei danni derivanti dalla distrazione di clientela posta in essere da – sub-agente della Controparte_6 per le polizze della Società Cattolica di Assicurazione fino alla risoluzione del CP_3 rapporto avvenuta il 12/06/2018 – per il mancato pagamento delle somme incassate per conto di nel periodo 2012/2013 e di altre somme. CP_3
Con ordinanza del 29/09/2021 il G.I. sospendeva ex art. 649 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. All'udienza del 27/04/2022 il G.I. ha formulato ex art. 185-bis c.p.c. la seguente proposta conciliativa: “ , , in solido tra Controparte_2 CP_1 Parte_1 loro, corrisponderanno a , , in Controparte_4 Controparte_6 CP_5 solido, la somma onnicomprensiva di € 37.000,00 a definitiva tacitazione delle avverse pretese, spese di lite, ivi incluse quelle della fase monitoria, a carico degli opponenti per 2/3, compensate tra le parti per il residuo”. La proposta è stata accettata da parte opposta e rifiutata da parte opponente. Con ordinanza del 7/02/2024 il G.I. ha ritenuto la causa matura per la decisione senza l'assunzione di mezzi istruttori e ha rinviato per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 9/09/2025 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni delle parti precisate come da note scritte in atti. Ciò posto, deve preliminarmente essere dichiarata inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da , non Controparte_3 essendo la stessa un soggetto destinatario del decreto ingiuntivo.
pagina 3 di 7 Come chiarito dalla Suprema Corte, “Nel giudizio d'opposizione al decreto ingiuntivo le parti possono essere soltanto colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro il quale la domanda è diretta” (cfr. Cass. n. 16069/2004 e n. 15567/2018). Deve parimenti essere dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale della CP_3
potendo la stessa essere proposta solo dagli opponenti. Invero,
[...]
“L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del "simultaneus processus"” (Cass. n. 6091/2020). Nel merito è infondata e deve pertanto essere rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e CP_3 CP_3 Controparte_2
In relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la Suprema Corte ha ripetutamente precisato che le parti, pur risultando processualmente invertite e speculari l'una all'altra, conservano la loro posizione sostanziale in guisa da rimanere impregiudicata la disciplina generale sulla distribuzione dell'onere probatorio: resterà così a carico del creditore opposto (che assume formalmente la veste di attore agente per via monitorio-ingiunzionale) la prova dell'esistenza del credito, sì da gravarsi di contro il debitore opponente della prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione (cfr. Cass. Sez. I, n. 8718/2000; n. 2101/2015; Sez. III, n. 4800/17). Nel caso di specie, è incontroversa tra le parti l'esistenza del contratto di cessione delle quote sociali – disciplinato dall'atto pubblico e dalla scrittura privata del 27/05/2013 – per il cui adempimento gli opposti hanno agito in monitorio, deducendo il credito per il prezzo della vendita delle quote. Gli opposti hanno pertanto assolto all'onere probatorio a loro carico, dimostrando l'esistenza della fonte negoziale del loro credito, secondo i principi stabiliti dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza 30.10.2001 n. 13533: “deve affermarsi che il creditore sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”. È poi infondata la domanda riconvenzionale di e CP_3 CP_3 CP_2
volta alla compensazione parziale con il maggior credito da loro vantato e alla
[...] condanna degli opposti alla differenza. Riguardo alla somma di € 2.104,46 – per compensi sulle pratiche automobilistiche procurate alla da e – difetta la titolarità Controparte_7 CP_3 CP_3 passiva del rapporto nei confronti degli odierni opposti, dovendo l'eventuale credito essere fatto valere contro la Controparte_7
Riguardo alla somma di € 2.680,46, pari al 75% delle imposte e tasse pagate sull'immobile dal 2013 al 2018, va evidenziato che la scrittura del 27/05/2013 prevede:
pagina 4 di 7 - alla lett. E) che “Tutte le tasse e le imposte inerenti l'attività sociale, maturate e non pagate o maturande (derivanti da eventuali accertamenti) fino al 31 maggio 2013, nonché tutti i pesi, gli oneri, le imposte (ivi comprese quelle derivanti dalla plusvalenza) ed i tributi afferenti l'immobile sopra citato fino alla sua vendita, graveranno su , Controparte_8
, , e in Controparte_9 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 misura pari al settantacinque per cento (75%), e su , Parte_1 CP_2
e in misura pari al venticinque per cento (25%), ed i primi
[...] CP_1 hanno l'obbligo di fornire alla società la provvista per il pagamento delle suddette somme, per la quota complessiva su di essi gravante. Qualora , Controparte_8 CP_9
, , e non pagassero la
[...] Controparte_4 CP_5 Controparte_6 quota parte su di loro gravante delle suddette spese, , Parte_1 CP_2
e hanno la facoltà di defalcare la quota parte delle suddette
[...] CP_1 spese gravante a carico dei primi dal prezzo di cessione delle quote ancora dovuto”;
- alla lett. F) che dal 1° maggio 2014 “ , e Parte_1 Controparte_2 [...]
saranno tenuti a pagare a , , CP_1 Controparte_8 Controparte_9 [...]
, e il settantacinque per cento (75%) CP_4 CP_5 Controparte_6 del canone di affitto medio applicabile secondo le vigenti condizioni di mercato, quale remunerazione del godimento dell'immobile da parte della società, fino a quando questo non verrà venduto”. A fronte dell'eccezione degli opponenti di compensazione parziale con il credito di € 2.680,46, gli opposti in comparsa di risposta hanno eccepito a loro volta la compensazione con il maggior credito per il pagamento del 75% del canone locativo dell'immobile dal 1/01/2015 al 4/02/2021, data di richiesta formale del pagamento della quota di canone, pari a € 15.589,45. Stante la fondatezza dell'eccezione di compensazione degli opposti, va rigettata l'eccezione degli opponenti. Riguardo alle altre somme richieste – per perdita di indennità di cessazione mandato agenzia netta, mancate provvigioni, lucro cessante, mancato riversamento decadi incassate, storno
“rappel” (incentivi su polizze rami elementari e vita) e mancato pagamento di n. 2 rate di rivalsa dell'agenzia ex – si tratta di eventuali crediti nella titolarità della Pt_2 CP_3 per cui difetta la titolarità attiva in capo ai soci e CP_3 CP_3 CP_2
.
[...]
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “Costituendo la società di persone un centro di imputazione di situazioni giuridiche distinte da quelle dei soci, ancorché dette società non siano dotate di autonoma personalità giuridica, è configurabile con riguardo ad esse una responsabilità degli amministratori nei confronti dei singoli soci, oltre che verso la società, in termini sostanzialmente analoghi a quanto prevedono, in materia di società per azioni, gli artt. 2393 e 2395 cod. civ.” (cfr. Cass. n. 1045/2007); l'azione diretta del socio contro gli amministratori di società di persone ha natura extracontrattuale, fondata sull'art. 2043 cod. civ. ed in applicazione analogica dell'art. 2395 cod. civ., esige che il pregiudizio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente recati al patrimonio sociale, ma si tratti di danni direttamente causati al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori;
invero, il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società (cfr. Cass. n. 16416/2007 e Cass. n. 14265/2025).
pagina 5 di 7 Questi principi, dettati in materia di azione del singolo socio nei confronti degli amministratori, si possono estendere anche al caso analogo in cui il socio agisce verso un terzo a titolo di responsabilità extracontrattuale per danni subiti dalla società, come nel caso di specie. Gli odierni opponenti non hanno dedotto l'esistenza di un danno a loro derivato direttamente dalla condotta degli opposti di distrazione della clientela, ma solo un pregiudizio riflesso di un danno arrecato al patrimonio sociale. Deve pertanto essere negata in capo a loro la titolarità attiva del diritto di credito, spettante unicamente alla società. Giova comunque osservare che gli opponenti non hanno fornito la prova del danno dedotto. Invero, nella responsabilità contrattuale, come in quella extracontrattuale, incombe sul danneggiato l'onere di provare il danno del quale chiede il risarcimento, la cui prova costituisce presupposto necessario anche per chiedere la liquidazione in via equitativa. Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, anche per ottenere la liquidazione del danno in via equitativa, sono comunque necessarie la specifica allegazione e la prova dell'esistenza del danno e della sua concreta natura, considerato che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso (cfr. Cass. Sez. II n. 16202/02, n. 6329/03, n. 13761/04). Nel caso di specie, gli opponenti hanno dedotto in citazione un danno complessivo di € 478.938,18, per perdita di indennità cessazione mandato agenzia netta, mancate provvigioni e lucro cessante, ma, a fronte della contestazione degli opposti, non hanno fornito alcuna prova del danno, limitandosi a produrre dei prospetti interni privi di valenza probatoria (doc. nn. 5, 8, 9 e 17). Non può neanche essere accolta l'istanza di consulenza tecnica d'ufficio ai fini della determinazione del danno. Come chiarito più volte dalla giurisprudenza di legittimità, “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. VI n. 30218/17; nello stesso senso n. 10373/19). Alla luce di quanto esposto, deve essere rigettata l'opposizione proposta da CP_3
e avverso il decreto ingiuntivo n. 426/2021 del 09/03/2021, CP_3 Controparte_2 con conseguente dichiarazione della sua efficacia esecutiva e deve essere rigettata la domanda riconvenzionale dai medesimi proposta. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo utilizzando le tabelle del D.M. n. 55/2014, come successivamente aggiornate, secondo il valore della controversia corrispondente alla somma oggetto della domanda riconvenzionale rigettata (€ 260.000 - € 520.000).
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1824/2021: DICHIARA inammissibili l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposte da
[...]
e . Controparte_3 CP_3
RIGETTA l'opposizione proposta da e CP_3 CP_3 Controparte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 426/2021 del 09/03/2021 e, per l'effetto, dichiara la sua efficacia esecutiva. RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da e CP_3 CP_3 CP_2
.
[...]
CONDANNA gli opponenti a rimborsare agli opposti le spese di lite, che si liquidano in € 17.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 04/12/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1824/2021 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 426/2021 del 09/03/2021, promossa da:
nato a [...] l'[...], C.F. ; Parte_1 C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...], C.F. , , CP_1 C.F._2 Controparte_2 nata a [...] il [...], C.F. ; C.F._3
, con sede in Modica via Pietro Controparte_3 Nenni n. 53/B, P.I. ; P.IVA_1 tutti con il patrocinio dell'avv. IEMMOLO GI e dell'avv. BORROMETI FABIO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
OPPONENTI CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. ; Controparte_4 C.F._4 CP_5
, nata a [...] il [...], C.F. ; nato a
[...] C.F._5 Controparte_6 RAGUSA il 18/10/1978, C.F. con il patrocinio dell'avv. TROMBATORE C.F._6
SALVATORE, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
OPPOSTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 9/09/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
OPPONENTI Piaccia al Tribunale
“- preliminarmente, rimettere la causa sul ruolo ed ammettere i mezzi istruttori articolati dagli opponenti con le proprie memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., versate in atti;
- in subordine, nel merito, annullare o comunque revocare, con qualunque statuizione, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 426/2021 D.I. del 09/03/2021, reso nell'ambito del procedimento monitorio n. 792/2021 R.G. del Tribunale di Ragusa, in danno dei sigg.ri Pt_1 pagina 1 di 7 (C.F.: ), (C.F.: ) e Pt_1 C.F._1 CP_1 C.F._7 (C.F.: ), con il quale veniva ingiunto di pagare in favore Controparte_2 C.F._3 di la somma di € 5.999,70, in favore di la somma di € 20.998,95 e Controparte_4 CP_5 in favore di la somma di € 14.999,25, per un importo complessivo, in solido tra gli Controparte_6 opponenti, di € 42.000,00, oltre gli interessi come da domanda e le spese della procedura;
– in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, ritenere e dichiarare i sigg.ri CP_4
, nato ad [...] il [...] (C.F.: ), nata a [...] il
[...] C.F._4 CP_5 26/06/1975 (C.F.: ) e nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._5 Controparte_6
responsabili dei danni patiti e patiendi dai sigg.ri C.F._6 Parte_1 [...]
e in proprio e nella qualità di soci e amministratori della CP_1 Controparte_2 [...]
, P.IVA quale conseguenza del Controparte_3 P.IVA_1 comportamento illecito posto in essere successivamente alla vendita della società e, per l'effetto, condannarli, in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di € 492.603,16 in favore degli opponenti e attori in riconvenzionale, o nella maggiore o minore misura ben visa a codesto Decidente. Con vittoria di spese e compensi difensivi”.
OPPOSTI Piaccia al Tribunale Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della a proporre l'opposizione Controparte_3 introduttiva del presente giudizio per i motivi di cui in narrativa e/o per qualsivoglia altra ragione e/o causale. Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli opponenti CP_3 CP_3 e a proporre la domanda riconvenzionale per gli asseriti danni subiti dalla Controparte_2
per le ragioni di cui in narrativa e/o per qualsivoglia altre motivazioni. Controparte_3
Ritenere e dichiarare il difetto, comunque, di legittimazione passiva degli opposti sig.ri e CP_5
in ordine alla domanda riconvenzionale avanzata dagli opponenti con l'atto di Controparte_4 opposizione, per i motivi di cui in narrativa e/o per qualsivoglia altra ragione e/o causale. Ritenere e dichiarare infondata la domanda riconvenzionale avanzata dagli opponenti , CP_3 e in ordine al pagamento del 75% delle imposte e tasse pagate CP_3 Controparte_2 sull'immobile dell'agenzia dal 2013 al 2018, per le ragioni di cui in narrativa e/o per qualsivoglia altra motivazione. Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva degli opponenti in ordine alla richiesta di pagamento dell'importo di €. 2.104,06, asseritamente dovuto agli opponenti per compensi sulle pratiche automobiliste procurate alla dai sig.ri e, comunque, la Controparte_7 CP_3 sua infondatezza, per le ragioni di cui in narrativa e /o per qualsivoglia altra ragione e/o causale. Ritenere e dichiarare conseguentemente improcedibile e, comunque, infondata, in fatto e diritto, l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo opposto e la relativa domanda riconvenzionale, per i motivi di cui in narrativa e/o per qualsivoglia altra ragione e/o causale e conseguentemente rigettare le domande tutte avanzate dagli opponenti, con la proposta opposizione proposta, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi.
pagina 2 di 7 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il decreto ingiuntivo n. 426/2021 del 09/03/2021 è stato ingiunto a Controparte_2
e di pagare immediatamente a la somma di € CP_3 CP_3 Controparte_4
5.999,70, a la somma di € 20.998,95 e a la somma di € CP_5 Controparte_6
14.999,25, per un importo complessivo di € 42.000,00, oltre interessi e spese. Il credito derivava dall'atto di cessione di quote sociali rogato dal Notaio il Persona_1
27/05/2013 con il quale , , , Controparte_8 Controparte_9 Controparte_4 CP_5
e avevano ceduto ad e
[...] Controparte_6 CP_3 CP_3 CP_2 le proprie quote di partecipazione nella società D.A.G.E.R. S.A.S. DI ARENA
[...]
PP E DI OS GI, per il prezzo di € 45.000,00 (doc. 2 degli opponenti). Con scrittura privata di pari data (doc. 3 degli opponenti) le parti convenivano che sia i cedenti che i cessionari potessero esercitare opzione di acquisto, entro il termine di cinque anni, sull'immobile di proprietà della società, sito in Modica nella Via San Giuliano n. 111/M, al catasto urbano del Comune di Modica, foglio 100, particella 474/3, per il prezzo minimo di € 60.000,00; in mancanza, l'immobile sarebbe rimasto di proprietà della società, con obbligo di pagamento per i soci acquirenti in favore dei cedenti, della complessiva somma di € 45.000,00, da corrispondersi a ciascuno in proporzione delle rispettive quote. Con atto di citazione ritualmente notificato e CP_3 CP_3 CP_2
quest'ultima in proprio e quale socia, i primi due in proprio e quali soci ed
[...] amministratori della di e , hanno proposto Controparte_3 CP_3 CP_3 opposizione al decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale, chiedendo l'annullamento o la revoca, con qualunque statuizione, del decreto ingiuntivo, nonché la condanna, in via riconvenzionale, di , e al pagamento in Controparte_4 CP_5 Controparte_6 favore degli opponenti della complessiva somma di € 492.603,16, per il risarcimento dei danni derivanti dalla distrazione di clientela posta in essere da – sub-agente della Controparte_6 per le polizze della Società Cattolica di Assicurazione fino alla risoluzione del CP_3 rapporto avvenuta il 12/06/2018 – per il mancato pagamento delle somme incassate per conto di nel periodo 2012/2013 e di altre somme. CP_3
Con ordinanza del 29/09/2021 il G.I. sospendeva ex art. 649 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. All'udienza del 27/04/2022 il G.I. ha formulato ex art. 185-bis c.p.c. la seguente proposta conciliativa: “ , , in solido tra Controparte_2 CP_1 Parte_1 loro, corrisponderanno a , , in Controparte_4 Controparte_6 CP_5 solido, la somma onnicomprensiva di € 37.000,00 a definitiva tacitazione delle avverse pretese, spese di lite, ivi incluse quelle della fase monitoria, a carico degli opponenti per 2/3, compensate tra le parti per il residuo”. La proposta è stata accettata da parte opposta e rifiutata da parte opponente. Con ordinanza del 7/02/2024 il G.I. ha ritenuto la causa matura per la decisione senza l'assunzione di mezzi istruttori e ha rinviato per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 9/09/2025 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni delle parti precisate come da note scritte in atti. Ciò posto, deve preliminarmente essere dichiarata inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da , non Controparte_3 essendo la stessa un soggetto destinatario del decreto ingiuntivo.
pagina 3 di 7 Come chiarito dalla Suprema Corte, “Nel giudizio d'opposizione al decreto ingiuntivo le parti possono essere soltanto colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro il quale la domanda è diretta” (cfr. Cass. n. 16069/2004 e n. 15567/2018). Deve parimenti essere dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale della CP_3
potendo la stessa essere proposta solo dagli opponenti. Invero,
[...]
“L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del "simultaneus processus"” (Cass. n. 6091/2020). Nel merito è infondata e deve pertanto essere rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e CP_3 CP_3 Controparte_2
In relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la Suprema Corte ha ripetutamente precisato che le parti, pur risultando processualmente invertite e speculari l'una all'altra, conservano la loro posizione sostanziale in guisa da rimanere impregiudicata la disciplina generale sulla distribuzione dell'onere probatorio: resterà così a carico del creditore opposto (che assume formalmente la veste di attore agente per via monitorio-ingiunzionale) la prova dell'esistenza del credito, sì da gravarsi di contro il debitore opponente della prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione (cfr. Cass. Sez. I, n. 8718/2000; n. 2101/2015; Sez. III, n. 4800/17). Nel caso di specie, è incontroversa tra le parti l'esistenza del contratto di cessione delle quote sociali – disciplinato dall'atto pubblico e dalla scrittura privata del 27/05/2013 – per il cui adempimento gli opposti hanno agito in monitorio, deducendo il credito per il prezzo della vendita delle quote. Gli opposti hanno pertanto assolto all'onere probatorio a loro carico, dimostrando l'esistenza della fonte negoziale del loro credito, secondo i principi stabiliti dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza 30.10.2001 n. 13533: “deve affermarsi che il creditore sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”. È poi infondata la domanda riconvenzionale di e CP_3 CP_3 CP_2
volta alla compensazione parziale con il maggior credito da loro vantato e alla
[...] condanna degli opposti alla differenza. Riguardo alla somma di € 2.104,46 – per compensi sulle pratiche automobilistiche procurate alla da e – difetta la titolarità Controparte_7 CP_3 CP_3 passiva del rapporto nei confronti degli odierni opposti, dovendo l'eventuale credito essere fatto valere contro la Controparte_7
Riguardo alla somma di € 2.680,46, pari al 75% delle imposte e tasse pagate sull'immobile dal 2013 al 2018, va evidenziato che la scrittura del 27/05/2013 prevede:
pagina 4 di 7 - alla lett. E) che “Tutte le tasse e le imposte inerenti l'attività sociale, maturate e non pagate o maturande (derivanti da eventuali accertamenti) fino al 31 maggio 2013, nonché tutti i pesi, gli oneri, le imposte (ivi comprese quelle derivanti dalla plusvalenza) ed i tributi afferenti l'immobile sopra citato fino alla sua vendita, graveranno su , Controparte_8
, , e in Controparte_9 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 misura pari al settantacinque per cento (75%), e su , Parte_1 CP_2
e in misura pari al venticinque per cento (25%), ed i primi
[...] CP_1 hanno l'obbligo di fornire alla società la provvista per il pagamento delle suddette somme, per la quota complessiva su di essi gravante. Qualora , Controparte_8 CP_9
, , e non pagassero la
[...] Controparte_4 CP_5 Controparte_6 quota parte su di loro gravante delle suddette spese, , Parte_1 CP_2
e hanno la facoltà di defalcare la quota parte delle suddette
[...] CP_1 spese gravante a carico dei primi dal prezzo di cessione delle quote ancora dovuto”;
- alla lett. F) che dal 1° maggio 2014 “ , e Parte_1 Controparte_2 [...]
saranno tenuti a pagare a , , CP_1 Controparte_8 Controparte_9 [...]
, e il settantacinque per cento (75%) CP_4 CP_5 Controparte_6 del canone di affitto medio applicabile secondo le vigenti condizioni di mercato, quale remunerazione del godimento dell'immobile da parte della società, fino a quando questo non verrà venduto”. A fronte dell'eccezione degli opponenti di compensazione parziale con il credito di € 2.680,46, gli opposti in comparsa di risposta hanno eccepito a loro volta la compensazione con il maggior credito per il pagamento del 75% del canone locativo dell'immobile dal 1/01/2015 al 4/02/2021, data di richiesta formale del pagamento della quota di canone, pari a € 15.589,45. Stante la fondatezza dell'eccezione di compensazione degli opposti, va rigettata l'eccezione degli opponenti. Riguardo alle altre somme richieste – per perdita di indennità di cessazione mandato agenzia netta, mancate provvigioni, lucro cessante, mancato riversamento decadi incassate, storno
“rappel” (incentivi su polizze rami elementari e vita) e mancato pagamento di n. 2 rate di rivalsa dell'agenzia ex – si tratta di eventuali crediti nella titolarità della Pt_2 CP_3 per cui difetta la titolarità attiva in capo ai soci e CP_3 CP_3 CP_2
.
[...]
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “Costituendo la società di persone un centro di imputazione di situazioni giuridiche distinte da quelle dei soci, ancorché dette società non siano dotate di autonoma personalità giuridica, è configurabile con riguardo ad esse una responsabilità degli amministratori nei confronti dei singoli soci, oltre che verso la società, in termini sostanzialmente analoghi a quanto prevedono, in materia di società per azioni, gli artt. 2393 e 2395 cod. civ.” (cfr. Cass. n. 1045/2007); l'azione diretta del socio contro gli amministratori di società di persone ha natura extracontrattuale, fondata sull'art. 2043 cod. civ. ed in applicazione analogica dell'art. 2395 cod. civ., esige che il pregiudizio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente recati al patrimonio sociale, ma si tratti di danni direttamente causati al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori;
invero, il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società (cfr. Cass. n. 16416/2007 e Cass. n. 14265/2025).
pagina 5 di 7 Questi principi, dettati in materia di azione del singolo socio nei confronti degli amministratori, si possono estendere anche al caso analogo in cui il socio agisce verso un terzo a titolo di responsabilità extracontrattuale per danni subiti dalla società, come nel caso di specie. Gli odierni opponenti non hanno dedotto l'esistenza di un danno a loro derivato direttamente dalla condotta degli opposti di distrazione della clientela, ma solo un pregiudizio riflesso di un danno arrecato al patrimonio sociale. Deve pertanto essere negata in capo a loro la titolarità attiva del diritto di credito, spettante unicamente alla società. Giova comunque osservare che gli opponenti non hanno fornito la prova del danno dedotto. Invero, nella responsabilità contrattuale, come in quella extracontrattuale, incombe sul danneggiato l'onere di provare il danno del quale chiede il risarcimento, la cui prova costituisce presupposto necessario anche per chiedere la liquidazione in via equitativa. Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, anche per ottenere la liquidazione del danno in via equitativa, sono comunque necessarie la specifica allegazione e la prova dell'esistenza del danno e della sua concreta natura, considerato che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso (cfr. Cass. Sez. II n. 16202/02, n. 6329/03, n. 13761/04). Nel caso di specie, gli opponenti hanno dedotto in citazione un danno complessivo di € 478.938,18, per perdita di indennità cessazione mandato agenzia netta, mancate provvigioni e lucro cessante, ma, a fronte della contestazione degli opposti, non hanno fornito alcuna prova del danno, limitandosi a produrre dei prospetti interni privi di valenza probatoria (doc. nn. 5, 8, 9 e 17). Non può neanche essere accolta l'istanza di consulenza tecnica d'ufficio ai fini della determinazione del danno. Come chiarito più volte dalla giurisprudenza di legittimità, “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. VI n. 30218/17; nello stesso senso n. 10373/19). Alla luce di quanto esposto, deve essere rigettata l'opposizione proposta da CP_3
e avverso il decreto ingiuntivo n. 426/2021 del 09/03/2021, CP_3 Controparte_2 con conseguente dichiarazione della sua efficacia esecutiva e deve essere rigettata la domanda riconvenzionale dai medesimi proposta. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo utilizzando le tabelle del D.M. n. 55/2014, come successivamente aggiornate, secondo il valore della controversia corrispondente alla somma oggetto della domanda riconvenzionale rigettata (€ 260.000 - € 520.000).
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1824/2021: DICHIARA inammissibili l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposte da
[...]
e . Controparte_3 CP_3
RIGETTA l'opposizione proposta da e CP_3 CP_3 Controparte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 426/2021 del 09/03/2021 e, per l'effetto, dichiara la sua efficacia esecutiva. RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da e CP_3 CP_3 CP_2
.
[...]
CONDANNA gli opponenti a rimborsare agli opposti le spese di lite, che si liquidano in € 17.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 04/12/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 7 di 7