Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 04/05/2026, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00606/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00557/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di IA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 557 del 2025, proposto da:
IC PA, rappresentata e difesa dall'avvocata Michela Sauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in IA, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 1057/2024 del Tribunale di Bergamo sez. Lavoro, resa a definizione del giudizio R.G. n. 1086/2024, pubblicata in data 2 ottobre 2024, notificata in pari data (Carta Elettronica del Docente)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa LA MA e udito per il Ministero il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
1. La ricorrente agisce innanzi a questo TAR ai sensi degli articoli 112 e ss. c.p.a., per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro n. 1057/2024, pubblicata in data 2 ottobre 2024, resa nel procedimento R.G. 1086/2024, con la quale il Tribunale ordinario di Bergamo, sez. Lavoro, ha così statuito: “1) condanna il MIM a riconoscere al ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente ex art. 1 c. 121 l. 107/2015 per gli aa. ss. richiesti, nei limiti della prescrizione quinquennale; 2) condanna il MIM a pagare al ricorrente la somma complessiva di € 1.300,00, oltre a contributo forfetario ex art. 2 c. 2 d.m. 55/2014, IVA e CPA, a titolo di spese e compensi professionali, con distrazione in favore dei procuratori antistatari ”.
2. Nel ricorso la ricorrente lamenta la mancata esecuzione della sentenza da parte del Ministero, nonostante la stessa non sia stata impugnata ed abbia conseguentemente acquisito autorità di giudicato (cfr. certificazione di passaggio in giudicato dell’11 aprile 2025 in atti).
3. Sempre nel ricorso viene dato atto del persistente inadempimento del Ministero nonostante l’avvenuta notifica della sentenza in data 2 ottobre 2024.
4. Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 D. L. 669/1996 convertito in legge 30/97 e s.m.i, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme (la sentenza è stata notificata in data 2 ottobre 2024 e il ricorso è stato notificato in data 9 maggio 2025).
5. Viene pertanto richiesto di ordinare l’ottemperanza della sentenza, nominando da subito un commissario ad acta affinchè provveda in via sostitutiva, nel caso di mancata esecuzione della stessa nel termine assegnato.
6. Viene richiesta, altresì, la condanna del Ministero intimato al pagamento delle spese di lite, con distrazione a favore del difensore dichiaratasi antistataria.
7. Il Ministero si è costituito con atto meramente formale.
8. In data 16 luglio 2025 ha depositato comunicazione dell’Ufficio Scolastico della Lombardia, Ambito Territoriale di Bergamo nel quale viene dato atto della avvenuta trasmissione della sentenza al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico per l’esecuzione della stessa. L’Ufficio Scolastico dichiara, altresì, di aver disposto il pagamento delle spese di lite.
In data 14 gennaio 2026 è stata depositata comunicazione sempre dell’Ufficio Scolastico della Lombardia, Ambito Territoriale di Bergamo nella quale viene dato atto dell’avvenuto accredito in data 4 dicembre 2025 nel borsellino elettronico da parte di SOGEI dell’importo riconosciuto in sentenza.
9. A propria volta, parte ricorrente, con note di udienza depositate in vista della camera di consiglio del 4 febbraio 2026, ha confermato l’avvenuto accredito, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Al contempo ha insistito per la condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite, essendo intervenuto l’accredito quasi otto mesi dalla notifica del ricorso.
10. Come dedotto dalla stessa ricorrente nelle more del presente giudizio, sono stati accreditati, mediante il sistema della “ Carta Elettronica del Docente ”, gli importi di cui alla sentenza della quale viene chiesta l’ottemperanza.
11. Pertanto, vi sono tutti i presupposti perché sia dichiarata dal Collegio la cessazione della materia del contendere.
12. Quanto alle spese del presente giudizio, l’intervenuto adempimento successivamente alla notifica del ricorso comporta la condanna del Ministero al pagamento delle stesse come liquidate in dispositivo. Per ciò che riguarda il contributo unificato, si osserva che la parte ricorrente ha depositato dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445 del 2000, circa il diritto all’esenzione dal pagamento dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di IA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessive € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge con distrazione a favore del difensore che si dichiara antistataria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UR PE, Presidente
Costanza Cappelli, Referendario
LA MA, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| LA MA | UR PE |
IL SEGRETARIO