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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/12/2025, n. 2421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2421 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1931/2023 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA U. CORICA, 36 98069 C.F._1
SINAGRA presso lo studio dell'Avv. SINAGRA MARIA TINDARA che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: IT AT
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/06/2023 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento dell'invalidità civile ai sensi della L. 118/71 ai fini dell'indennità di accompagnamento oltre al riconoscimento dei benefici di cui alla L. 104/92; di essere stata sottoposta a visita medica da parte della competente Commissione, la quale riconosceva l'invalidità nella misura del 100%, senza diritto alla presentazione assistenziale invocata e la condizione di disabilità ai sensi dell'art. 1 e 3, comma 1 L. 104/1992; che pertanto aveva depositato in data 07/03/2022 istanza di A.T.P. volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
che all'esito della consulenza, il C.T.U., Dott. aveva concluso che “[…] tali infermità sulla Per_1
base di quanto esposto precedentemente hanno una invalidità complessiva del
100% a partire dal mese della domanda. La percentuale viene calcolata applicando la formula “Riduzionistica”, pertanto le patologie sopra citate non compromettono la possibilità del periziando di svolgere gli atti quotidiani della vita ai sensi della legge 508/88 a partire dalla data della domanda. In relazione alle condizioni di autosufficienza ed alla capacità di svolgere gli atti quotidiani della vita è plausibile affermare che essi non sono venuti a mancare. Sulla base delle suddette patologie il sig. rientra tra i soggetti che soffrono un Parte_2 grave Handicap ai sensi dell'art 1 e 3 della legge 104/92 a partire dal mese di gennaio 2023”
L'odierno ricorrente, quindi, aveva quindi depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto all'indennità di accompagnamento oltre il riconoscimento della disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi dell'art. 3 comma 3, legge 104/92 sin dalla domanda amministrativa e condannarsi l' al pagamento del beneficio con la CP_1
decorrenza di legge, oltre accessori con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 07/12/2023 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la
2 fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite rinnovo del C.T.U.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il beneficio dell'indennità di accompagnamento (giudizio iscritto al n. 842/2022 R.G., acquisito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava la sussistenza di una percentuale d'invalidità pari al 100% (cento per cento) senza necessità di assistenza continua.
Depositata la dichiarazione di dissenso, parte ricorrente chiede accertarsi il beneficio dell'indennità di accompagnamento e il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3, legge 104/92.
La domanda non può trovare accoglimento.
Invero, il C.T.U., nominato nel corso del giudizio, ha riconosciuto le seguenti patologie: “ESITI DI CARCINOMA PROSTATICO IN TRATTAMENTO
ORMONALE; POLIARTROSI;
SEGNI DI VASCULOPATIA CEREBRALE;
FIBRILLAZIONE ATRIALE CRONICA IN TRATTAMENTO NAO;
IPERTENSIONE ARTERIOSA;
EU ARTERIA ILIACA SX;
GO
MULTINODULARE; ANSIA REATTIVA.”, concludendo che “Nel caso in oggetto, come risulta dalla documentazione presente in atti, da quella esibita e da quanto emerso dall'obiettività clinica, in corso di operazioni peritali, si è pervenuti ad uno stato invalidante che non risulta essere valido per il conseguimento dei benefici richiesti. L'estrinsecazione clinico funzionale delle patologie diagnosticate e descritte, che investono diversi apparai: cardiovascolare, osteoarticolare, neurologico, psichico, endocrino e neoplastico, se pur significative a oggi non limitano la sua autonomia e la capacità di provvedere al soddisfacimento delle primarie esigenze di vita.
3 Pertanto concludiamo che al sig. non compete il riconoscimento Pt_2
dell'indennità di accompagnamento né lo status di handicap, con connotazione di gravità , art. 3 comma 3, legge 104/92.”
Chiamato a chiarimenti il CTU ha altresì precisato che Successivamente al deposito dell'espletata consulenza tecnica medico-legale, nella quale non riconoscevo al ricorrente quanto richiesto, venivo richiamata dal Signor Giudice,
Dott. Carmelo Proiti, a comparire, in data 19.11.2025 per rendere chiarimenti in merito alle osservazioni mosse dal legale parte attrice e altresi a valutare
l'ulteriore documentazione medica depositata attestante un aggravamento delle condizioni sanitarie di parte ricorrente e descriverne l'incidenza sulla valutazione già effettuata. Orbene in merito al primo punto: la presenza di vertigini, instabilità posturale e segni di declino cognitivo di vario grado nonché disturbi del pensiero si esplicita che dall'esame obiettivo descritto a pag. 4 e 5 non sono emersi segni semeiologici significativi da trovare riscontro e avvalorare le note critiche ricevute, infatti emerge solo un riferito, da parte del ricorrente, di: turbe mnesiche per i fatti recenti e di cadute accidentali. D'altro canto, non esistono in atti prescrizioni terapeutiche relative all'avocato declino cognitivo. In merito al secondo punto: L'eventuale impossibilità a comprendere e compiere anche solo uno degli atti rivolti al soddisfacimento di esigenze primarie della vita( tra cui rientrano, come esempio non esaustivo , anche la deglutizione o regolare assunzione di eventuali farmaci salvavita) si specifica che il per tutta la Pt_2
durata delle operazioni peritali ha seguito e ha risposto in maniera congrua a tutte le domande che Gli sono state poste mostrando solo qualche rallentamento ideativo consono all'età . Per quanto attiene la nuova documentazione sanitaria prodotta :
1)Visita Neurologica del 18.07.2025, eseguita presso Asp 5 –Messina –
Poliambulatorio di Capo d'Orlando, nell'esame obiettivo neurologico si legge: in atto non segni focali di pertinenza. Bradipsichismo e bradicinesia. Lieve declino cognitivo. Reiterazione ideativa. Diagnosi: Vasculopatia cerebrale in cardiopatico fibrillante. Consigli terapeutici : FE GT ( 3 GT al bisogno).
Trausan bustine
4 (una bustina al di- ore 11- x 90 gg).
2) Referto Visita Endocrinologica del 18.06.2025 eseguita press Asp 5 – Messina
– Poliambulatorio di Capo d'Orlando con il seguente esito: Voluminoso gozzo multinodulare eucrino con associata tiroidite cronica, ad elettiva indicazione chirurgica di tiroidectomia totale.
Risulta palese che dalla nuova documentazione sanitaria esibita non emerge una sostanziale diversità diagnostica che ci consente di cambiare o modificare il giudizio già espresso nella redatta TU . In conclusione da quanto descritto emerge che il Signor non presenta difficolta ad espletare i comuni atti della Pt_2
vita quotidiana.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. dunque sono sorrette da congrua motivazione e basate su considerazioni medico – legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
Né sul punto la comparizione personale delle parti può portare a delle conclusioni diverse, dovendosi comunque attenere al supporto medico tecnico del consulente che ha adeguatamente ed esaustivamente motivato le ragioni del suo accertamento e della visita.
Tali conclusioni impongono il rigetto del ricorso.
La dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. in atti esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese legali
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, si
CP_ pongono in via definitiva a carico dell'
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_2
CP_ depositato in data 13/06/2023 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara soggetto invalido al 100%, senza necessità di Parte_2
assistenza continua, a decorrere dalla domanda amministrativa (gennaio
2022);
5 - Dichiara soggetto in condizione di disabilità ai sensi dell'art Parte_2
3 comma 1 a decorrere da gennaio 2023;
- Per effetto, rigetta il ricorso;
- Esonera il ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 23 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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