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Sentenza 29 febbraio 2024
Sentenza 29 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/02/2024, n. 5409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5409 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 37840/2019 R.G. proposto da: COMUNE RIOFREDDO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA R. GRAZIOLI LANTE 9, presso lo studio dell’avvocato PIETRO CARLO PUCCI ([...]), che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso, -ricorrente e controricorrente ai ricorsi incidentali- contro STRADA DEI PARCHI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE LIEGI 7, presso lo studio dell’avvocato MARCO CALIENDO ([...]), Civile Sent. Sez. 2 Num. 5409 Anno 2024 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: PICARO VINCENZO Data pubblicazione: 29/02/2024 2 di 21 che la rappresenta e difende per procura in calce al controricorso e ricorso incidentale condizionato, -controricorrente e ricorrente incidentale condizionata - contro ANAS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MOZAMBANO N 10, presso la DIREZIONE GENERALE ANAS SPA, rappresentata e difesa dagli avvocati SC MANDALARI ([...]), e AL AZ ([...]) per procura in calce al controricorso con ricorso incidentale, -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché contro PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA e PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, -intimate- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n.6299/2019 depositata il 21.10.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.1.2024 dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA 1) Con ricorso depositato il 18.3.2011 presso la Segreteria del Commissariato per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l'Umbria e la Toscana, la Strada dei Parchi SPA, intestataria per successione all'originaria concessionaria, Società Autostrade 3 di 21 Romane ed Abruzzesi S.P.A., di alcuni terreni già di proprietà privata, gravati da uso civico essenziale di pascolo a favore dei naturali del Comune di FR, terreni che erano stati ceduti nell'ambito della procedura espropriativa per la realizzazione del tracciato dell'autostrada A 24 Roma – L'Aquila, proponeva opposizione al progetto di liquidazione notificatole dal Comune di FR il 18.2.2011, che prevedeva il cambio di destinazione d'uso di alcuni terreni a suo tempo espropriati, e la quantificazione dei diritti spettanti alla popolazione di FR per il sottratto uso civico di pascolo su detti terreni, già di proprietà privata. Con decreto dell'11.4.2011, il Commissario assegnatario del ricorso, disponeva promuoversi procedimento contenzioso, avente ad oggetto la qualitas soli dei terreni indicati nel ricorso, in parte intestati alla Strada dei Parchi SPA, in parte all'ANAS SPA ed in parte a privati, ed ordinava la comparizione delle parti avanti a sé. La Strada dei Parchi SPA, oltre a muovere alcuni rilievi sui criteri di liquidazione seguiti nel progetto di liquidazione, che non più rilevano in questa sede, sosteneva che aveva assunto il compito di costruire e gestire, a seguito dell'aggiudicazione del 2001, l'esercizio dell'autostrada A 24 e della A 25, per cui non poteva essere chiamata a corrispondere somme o canoni dovuti per espropri compiuti in periodi anteriori;
che non risultava provata la presentazione della dichiarazione, prescritta a pena di decadenza dall'art. 3 della L. n. 1766/1927, per gli usi civici non in esercizio su terre private;
che non risultava provata la qualitas soli;
che si era verificata la tacita abrogazione dell'uso civico di pascolo sui terreni privati in forza dell'intervenuta espropriazione per pubblica utilità, e comunque per la già avvenuta affrancazione da ogni uso civico, almeno con riguardo ad alcune delle particelle di cui al progetto di liquidazione. Per quanto ancora rileva, la Strada dei Parchi SPA chiedeva di accertare l'inesistenza, o comunque la decadenza dei diritti civici di 4 di 21 pascolo sulle particelle oggetto della richiesta di liquidazione ed affrancazione. 2) Si costituiva nel giudizio commissariale il Comune di FR, che per quanto ancora rileva, sosteneva che gli usi civici di pascolo su terreni privati risultavano dalla relazione del geometra Antonio Sonnessa del 15.3.1983, richiamata nel progetto di liquidazione, ed erano confermati dall'archivio storico commissariale e dell'Ufficio Usi Civici regionale, che erano archivi pubblici;
che era infondata l'avversa tesi dell'abrogazione tacita dei diritti di uso civico su proprietà privata per effetto dell'espropriazione per pubblica utilità, in quanto i diritti di uso civico erano imprescrittibili e con l'espropriazione semplicemente si trasformavano in diritti all'indennità di liquidazione degli usi civici;
che difettava la giurisdizione dell'adito Commissario, in quanto dopo la pubblicazione del progetto di liquidazione ai sensi dell'art. 15 del R.D. n. 332 del 1928, eventuali osservazioni sulla scelta del criterio di liquidazione, sul procedimento seguito per addivenire alla liquidazione, e su asserite duplicazioni, dovevano essere presentate all'ente esponenziale che aveva curato la pubblicazione del progetto per essere valutate dall'autorità amministrativa competente, mentre dopo che il progetto era stato reso esecutivo, eventuali contestazioni di quegli aspetti dovevano essere fatte valere con ricorso giurisdizionale al TAR competente, o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, spettando al Commissario ai sensi dell'art. 29 comma 2° della L. n. 1766 del 1927, solo le controversie attinenti all'accertamento della natura giuridica delle terre interessate dal progetto di liquidazione, ma non le pretese di non debenza dell'indennità di liquidazione;
che era infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Strada dei Parchi SPA, in quanto la pretesa dell'ente esponenziale rappresentativo della collettività in ordine alla liquidazione dell'uso civico, non poteva che essere rivolta contro l'attuale proprietario 5 di 21 dei terreni gravati dall'uso civico da liquidare, che semmai avrebbe potuto agire in rivalsa, in sede civile, nei confronti dei precedenti proprietari, per il periodo in cui non aveva ancora acquistato la proprietà. 3) A seguito di disposta integrazione del contraddittorio, si costituiva nel giudizio commissariale l'ANAS SPA, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in forza di quanto previsto circa le espropriazioni nella Convenzione Unica stipulata il 18.11.2009 tra l'ANAS SPA e la Strada dei Parchi SPA, trattandosi di concessione traslativa di poteri pubblicistici al concessionario, e nel merito sosteneva che mancava la prova dell'uso civico di pascolo su tutte le terre private incluse nel progetto di liquidazione, e che comunque l'uso civico doveva ritenersi estinto, in quanto le terre erano state interessate da espropriazione per pubblica utilità ed avevano subito un'irreversibile mutamento di destinazione. L'ANAS SPA chiedeva in subordine di condannare la Strada dei Parchi SPA in via di rivalsa e/o manleva, al pagamento in suo favore di quanto eventualmente dovuto al Comune di FR. 4) Con la sentenza n. 48 del 19.10.2016 il Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l'Umbria e la Toscana, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione, superata l'eccezione di decadenza ex art. 3 della L. n. 1766 del 1927 in quanto il Comune di FR in data 9.5.1927 aveva presentato al Commissariato per la liquidazione degli usi civici richiesta di accertamento e liquidazione dell'uso civico di pascolo sulle terre del Comune e di privati, dichiarava che i terreni oggetto del progetto di liquidazione non erano gravati da usi civici della collettività di FR, in quanto estinti per prescrizione ventennale per non uso dal momento dell'irreversibile mutamento di destinazione a causa della costruzione dell'autostrada Roma – L'Aquila nel 1972; riteneva che comunque i diritti di uso civico a seguito dell'espropriazione si erano convertiti in diritti di credito per 6 di 21 l'indennizzo di liquidazione degli usi civici, a loro volta estinti perché andavano esercitati a pena di prescrizione entro dieci anni dall'espropriazione, e compensava le spese processuali. 5) Avverso tale sentenza proponeva reclamo alla Corte d'Appello di Roma, sezione specializzata Usi Civici, il Comune di FR, che oltre a riproporre l'eccezione di difetto di giurisdizione, contestava la ritenuta estinzione per prescrizione per non uso ventennale dei diritti di uso civico di pascolo dei naturali di FR gravanti su terreni di proprietà privata, che peraltro non erano stati fatti oggetto di provvedimenti di esproprio, e la ritenuta prescrizione decennale dei crediti relativi agli indennizzi per la liquidazione degli usi civici, asseritamente derivanti dalla conversione dei diritti di uso civico, sostenendo che i diritti di uso civico su terreni privati erano imprescrittibili in quanto assimilati ai beni demaniali. 6) Si costituivano in secondo grado la Strada dei Parchi SPA e l'ANAS SPA, che eccepivano la tardività del reclamo del Comune di FR perché asseritamente non notificato entro trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado compiuta come richiesto dall'art. 32 comma 2° della L.n.1766/1927 allora vigente (per essere stato proposto il reclamo prima dell'abrogazione di tale norma da parte della L. n. 150/2011), e nel merito ne chiedevano il rigetto, riproponendo le eccezioni esplicitamente ed implicitamente disattese in prime cure, e proponevano reclamo incidentale per le spese processuali di primo grado, che erano state compensate tra le parti e che a loro avviso dovevano gravare sul soccombente Comune di FR. 7) Nelle more del giudizio di secondo grado, le sezioni unite della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31109 del 28.12.2017, accoglievano parzialmente il regolamento preventivo di giurisdizione proposto dal Comune di FR, escludendo la giurisdizione commissariale per le domande inerenti all'entità, alle modalità ed al procedimento di liquidazione degli usi civici, anche 7 di 21 quanto all'individuazione del soggetto tenuto a corrispondere il capitale di affrancazione, compresa l'eventuale fase di approvazione di accordi conciliativi ex art. 29 comma 3 della L. n. 1766 del 1927, per essere tali questioni riservate all'amministrazione regionale, e dopo l'esecutività del progetto di liquidazione concessa con provvedimento della Regione e previa impugnazione dello stesso, attribuite alla cognizione del giudice amministrativo, riconoscendo invece la giurisdizione commissariale per le restanti domande, fondate sulla dedotta sdemanializzazione tacita delle terre, ovvero sull'intervenuta liquidazione del diritto stesso per effetto di espropriazione per pubblica utilità. 8) La Corte d'Appello di Roma, sezione specializzata Usi Civici, con la sentenza n.6299 del 9/21.10.2019, rigettava il reclamo principale ed i reclami incidentali, ritenendo tempestivo il reclamo del Comune di FR, e confermando la doppia ratio decidendi seguita in primo grado sulla prescrizione per non uso ventennale dei diritti di uso civico, basata sul diverso regime normativo dei diritti di uso civico su terreni privati rispetto a quello dei demani civici su proprietà collettiva, e sull'assimilazione analogica, ai fini della prescrizione, dei diritti di uso civico di pascolo su terreni privati ai diritti reali su cosa altrui, e nel contempo sulla prescrizione decennale dei crediti di liquidazione degli indennizzi, nei quali i diritti di uso civico oggetto di causa si erano trasformati a seguito dell'espropriazione, perché non esercitati dal Comune di FR entro il termine decennale decorrente dalla conclusione della procedura espropriativa, e compensava tra le parti le spese processuali. 9) Avverso tale sentenza ha proposto ricorso alla Suprema Corte il Comune di FR, affidandosi a sei motivi, resiste la Strada dei Parchi SPA con controricorso e ricorso incidentale condizionato con un unico motivo, e resiste l'ANAS SPA con controricorso e ricorso incidentale condizionato con due motivi, ed il Comune di FR 8 di 21 ha resistito con separati controricorsi ai suddetti ricorsi incidentali condizionati. 10) Il ricorrente ed entrambi i controricorrenti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c. in vista dell'udienza camerale del 21.6.2023, e con ordinanza interlocutoria del 21.6/4.8.2023 la causa, data la sua complessità e la necessità di enunciare principi di diritto in materia fatta oggetto di recenti interventi nomofilattici delle sezioni unite della Corte, é stata rimessa alla pubblica udienza del 16.1.2024. 11) Depositata il 18.12.2023 requisitoria scritta dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale con assorbimento dei ricorsi incidentali, sono state altresì depositate dal Comune di FR e dalla Strada dei Parchi SPA memorie ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Col quarto motivo, che per ragioni di ordine logico va esaminato con precedenza rispetto agli altri, il Comune di FR, in relazione all'art. 360 comma primo n. 1) c.p.c., lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 29 della L. n. 1766 del 1927 e dell'art. 2946 cod. civ., riproponendo l'eccezione di difetto di giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici, relativamente alla domanda di accertamento della prescrizione decennale dei diritti di credito relativi all'indennizzo per la liquidazione degli usi civici di pascolo su terreni privati, nei quali si assume che si siano convertiti, a seguito dell'espropriazione di quei terreni per la realizzazione del tracciato dell'autostrada A 24 Roma - L'Aquila, sostenendo che l'accertamento di tali diritti di credito di natura privatistica non possa essere compiuto nell'ambito del processo demaniale e che debba essere attribuito alla giurisdizione del giudice civile ordinario. 9 di 21 Il suddetto motivo é inammissibile, in quanto non tiene conto di quanto già stabilito, con efficacia vincolante in questo giudizio, dall'ordinanza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 31109/2017 del 28.12.2017, pronunciata a seguito del regolamento preventivo di giurisdizione promosso dallo stesso Comune di FR. Tale ordinanza, infatti, ha stabilito che costituisce ius receptum, nella giurisprudenza delle sezioni unite, che la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici sussiste ogniqualvolta la soluzione delle questioni afferenti alle materie elencate nel secondo comma dell'art. 29 della L. n. 1766 del 1927, tra le quali c'é anche quella dell'accertamento con efficacia di giudicato dell'esistenza o meno dei diritti di uso civico, si pone come antecedente logico-giuridico della decisione richiesta (vedi in motivazione Cass. sez. un. n. 26816/2009; Cass. sez. un. n. 7894/2003; Cass. sez. un. n.720/1999; Cass. sez. un. n. 6689/1995), ed ha quindi riconosciuto nella specie la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici per le domande fondate sulla dedotta sdemanializzazione tacita delle terre ovvero sull'intervenuta liquidazione del diritto stesso per effetto di espropriazione per pubblica utilità. 2) Va quindi esaminato, sempre in ordine logico, il sesto motivo di ricorso, col quale il Comune di FR per la prima volta (al vizio aveva fatto riferimento solo alle pagine 6-7 della comparsa conclusionale del giudizio di secondo grado) lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio del contraddittorio dell'art. 102 c.p.c., dell'art. 31 della l. n. 1766 del 1927 e degli articoli 15, 29 e 30 del R.D. n. 332 del 1928, in quanto sono state pretermesse le numerose persone fisiche intestatarie catastali di diverse particelle incluse nel progetto di liquidazione degli usi civici del 2010 (riportate alle pagine 5-7 di tale progetto), che si poteva presumere che fossero proprietarie dei terreni gravati da uso civico 10 di 21 di pascolo e che dovevano considerarsi litisconsorti necessari, derivando da tale pretermissione la necessità di cassare l'impugnata sentenza viziata da nullità con rinvio al giudice di primo grado ex art. 383 comma 3° c.p.c.. Il sesto motivo é inammissibile, in quanto é insegnamento costante della Suprema Corte che "in tema di litisconsorzio necessario, la parte che denunci per cassazione la violazione dell'art. 354 c.p.c., in relazione all'art. 102 c.p.c., ha l'onere di indicare in ricorso nominativamente le persone che debbono partecipare al giudizio ai fini dell'integrità del contraddittorio, nonchè di documentare i titoli che attribuiscano ai soggetti pretermessi la qualità di litisconsorti, ricadendo sul ricorrente il dubbio in ordine a queste circostanze, tale da non consentire alla Suprema Corte di ravvisare la fondatezza della dedotta violazione" (Cass. 27.4.2018 n. 10168; Cass. 19.3.2013 n. 6822). Orbene, nel caso di specie, il Comune di FR non ha indicato il nominativo degli asseriti litisconsorti necessari pretermessi, né ha riprodotto il contenuto delle pagine 5-7 del progetto di liquidazione dei diritti di uso civico, risalente peraltro al 2010, nel quale tali nominativi sarebbero stati riportati, non mettendo la Corte in condizione di valutare la fondatezza della dedotta violazione. 3) Tornando all’esame dei motivi secondo l’ordine di esposizione contenuto in ricorso, col primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione dell'art. 2 della L. n. 1766 del 1927, la violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 5, 7 e 9 della L. n. 1766 del 1927 e la violazione e falsa applicazione dell'art. 1073 cod. civ.. Deduce il ricorrente che l'impugnata sentenza, nel solco di quella di primo grado, avrebbe erroneamente affermato la prescrizione per non uso ventennale dei diritti di uso civico di pascolo gravanti su proprietà privata in assenza di norme specifiche 11 di 21 che la prevedano, assimilandoli ai diritti reali su cosa altrui, sulla base di un ragionamento a contrario fondato sul fatto che solo per la diversa categoria dei demani comunali ed universali, e non per i diritti di uso civico su proprietà privata, sarebbero previsti: a) l'imprescrittibilità, l'inusucapibilità, l'inalienabilità e l'inespropriabilità senza una preventiva sdemanializzazione (autorizzazione all'alienazione ex art. 12 della L. n. 1766 del 1927); b) la legittimazione in ogni tempo a favore degli occupanti abusivi ex artt. 9 e 10 della L. n. 1766 del 1927 e l'affrancazione con formazione della piccola proprietà contadina ex art. 11 della L. n. 1766 del 1927. Evidenzia, in contrario, il Comune di FR, che gli articoli 2 e 3 comma 2° della L. n. 1766 del 1927 prevedono l'esclusione della prescrizione dei diritti di uso civico su proprietà privata, in quanto in particolare l'art. 2 della L. n. 1766 del 1927 consente l'accertamento dell'esistenza, della natura e dell'estensione degli usi civici con ogni mezzo in assenza di prove documentali purché l'esercizio dell'uso civico non sia cessato prima del 1800, e sempre che trattandosi di usi civici su proprietà privata, gli usi civici siano stati dichiarati a pena di decadenza al Commissario per la liquidazione degli usi civici ex art. 3 della stessa legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Ulteriormente il ricorrente richiama la dottrina che fa discendere l'imprescrittibilità degli usi civici dalla loro natura pubblicistica, e dal fatto che anche quando gravano, come nella specie, su proprietà privata, essi attribuiscono la facoltà di esercizio ai naturali del comune non in proprio, come se ne fossero individualmente titolari, ma come membri della collettività (cosiddetta "condominialità" dei diritti di uso civico). 4) Col secondo motivo il ricorrente lamenta, sempre in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione dell'art. 2697 cod. civ., dell'art. 12 comma 2° della L. n. 97 del 1994, dell'art. 52 comma 2° della L. n. 2359 del 1865, dell'art. 25 12 di 21 del D.P.R. n. 327 del 2001 e degli articoli 1, 2 e 7 della L.n.1766 del 1927. Deduce il ricorrente che l'art. 12 comma 2° della L. n. 97 del 1994 e l'art. 25 del D.P.R. n. 327 del 2001 sugli effetti estintivi dell'espropriazione in ordine ai diritti reali non compatibili con l'opera pubblica non sono retroattivi e non sono quindi applicabili nel caso di specie, in cui l'opera pubblica é stata realizzata negli anni '70 dello scorso secolo, e che i diritti di uso civico su proprietà privata non possono neppure ritenersi estinti per effetto dell'espropriazione ex art. 52 comma 2° della L. n. 2359 del 1865, in quanto gli effetti estintivi di tale articolo non sono invocabili quando l'espropriante, anziché chiedere l'emissione del decreto di esproprio, proceda alla stipulazione di un accordo transattivo, o ottenga la proprietà dei terreni, dopo la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, attraverso la cessione volontaria degli stessi, cessione peraltro provata nel caso di specie solo per nove particelle sulle centodiciannove ricomprese nel progetto di liquidazione. 5) Questi due motivi sono infondati. Anzitutto va evidenziato che l'impugnata sentenza, al pari di quella di primo grado, ha assimilato i diritti di uso civico di pascolo su terreni privati in ragione del diverso trattamento normativo previsto per il demanio civico, ai diritti reali su cosa altrui, riconoscendone l'assoggettabilità in via analogica alla prescrizione per non uso ventennale dal momento dell'irreversibile trasformazione dei terreni privati oggetto della procedura espropriativa per la realizzazione dell'autostrada A 24 Roma - L'Aquila, ma nel contempo, per l'ipotesi in cui tale prima tesi non risultasse confermata, ha ritenuto che i diritti di credito relativi all'indennizzo di liquidazione degli usi civici di pascolo, nei quali questi ultimi si sono convertiti ex art. 52 comma 2° della L. n. 2359 del 1865 (vedi in tal senso Cass. sez. un. n. 12570/2023 e Cass. sez. un. n.1671/1973) a seguito della procedura espropriativa che ha portato all'irreversibile 13 di 21 trasformazione delle particelle di proprietà privata con la realizzazione dell'autostrada A 24 Roma – L'Aquila, si siano prescritti ex art. 2946 cod. civ. per mancato esercizio entro dieci anni dalla conclusione della procedura espropriativa, per cui l'impugnata sentenza risulta basata su una duplice ratio decidendi. 6) Si ritiene opportuno esaminare preventivamente questa seconda ratio decidendi. La sentenza impugnata ha ritenuto estinti per prescrizione decennale i diritti di credito all'indennizzo di liquidazione degli usi civici di pascolo, nei quali tali diritti che gravavano su proprietà private si sono convertiti ex art. 52 comma 2° della L. n. 2359 del 1865 (come consentito per i diritti di uso civico su proprietà privata senza preventiva sdemanializzazione da Cass. sez. un. n.12570/2023 e da Cass. sez. un. n. 1671/1973), in quanto nell'ambito della procedura espropriativa, svoltasi negli anni '70 dello scorso secolo, che ha interessato le particelle di proprietà privata che erano gravate da uso civico di pascolo sulle quali a seguito di cessione volontaria ex art. 12 della L.22.10.1971 n. 865 poi sostituito dal D.L. n. 115/1974, alternativa al formale decreto di espropriazione, é stato realizzato il tracciato dell'opera pubblica rappresentata dall'autostrada A 24 Roma – L'Aquila, il Comune di FR, ente esponenziale, non ha fatto valere il diritto all'indennizzo derivato dai diritti di uso civico di pascolo spettanti ai naturali di FR sui terreni irreversibilmente trasformati per la realizzazione del tracciato autostradale, facendo poi predisporre il progetto di liquidazione solo nel 2010, ben oltre la scadenza del termine decennale di prescrizione dalla conclusione della procedura espropriativa. 7) La sentenza n. 1671 del 1973 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, ripresa recentemente dalla sentenza n. 12570/2023 delle stesse sezioni unite, ha evidenziato che gli usi civici possono raggrupparsi in due categorie generali: quelli che le collettività 14 di 21 esercitano su beni appartenenti a privati (usi civici in senso proprio), e quelli che si esercitano su beni appartenenti alla medesima collettività degli utenti (demani comunali, terre comuni ecc.). Gli usi civici appartenenti alla prima categoria, dei quali si tratta nel caso di specie, sono destinati, dalla L.16.6.1927 n. 1766 e dal R.D. 26.2.1928 n. 332, alla liquidazione, vale a dire alla soppressione mediante apporzionamento dei terreni stessi ed assegnazione di una porzione al Comune, quale ente esponenziale della collettività titolare dell'uso civico a titolo di "compenso per la liquidazione" (vedi art. 5 della L. 16 giugno 1927, n. 1766), e ad essi si riferisce l'obbligo di denuncia da parte degli enti esponenziali a pena di decadenza ex art. 3 della L. n. 1766/1927 entro sei mesi dall'entrata in vigore di tale legge al Commissario per la liquidazione degli usi civici competente, così come lo speciale procedimento di liquidazione. Sempre per tale categoria di usi civici, qualora i beni che ne sono oggetto siano espropriati per causa di pubblica utilità prima della liquidazione, i diritti di uso civico si trasferiscono, in caso di incompatibilità dell'uso civico con l'opera pubblica realizzata, sull'indennità di espropriazione, senza la necessità di una preventiva sclassificazione dei beni espropriandi (vedi in tal senso art. 9 della L. n. 230 del 1950; Corte Cost. n. 78/1961; Corte Cost. n. 156/1996; Cass. sez. un. n.12570/2023; Cass. sez. un. n. 1671/1973) e ciò benché nel caso in esame non sia applicabile, perché sopravvenuto alla conclusione dell'espropriazione, l'art. 12 della L. 31.1.1994 n. 97 introdotto per i comuni montani, tra i quali rientra il Comune di FR. Relativamente a tale categoria di usi civici, é opportuno rammentare, che anche per essi la L. n. 168/2017 ha inteso recentemente effettuare una valorizzazione in virtù del collegamento con l'ambiente e con il paesaggio, tutelati dall'art. 9 comma 2° della Costituzione, in particolare prevedendo (vedi art. 3 15 di 21 comma 6°) che, perfino in caso di intervenuta liquidazione degli usi civici gravanti su proprietà privata, permanga il vincolo paesaggistico, e spostando quindi la tutela dalla collettività locale alla totalità dei consociati. La Corte Costituzionale, inoltre, con la sentenza n. 119 del 15.6.2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3° della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi), nella parte in cui, riferendosi ai beni indicati dall'art. 3, comma 1°, ossia ai beni del demanio collettivo, non escludeva dal regime dell'inalienabilità le terre di proprietà di privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati, sottolineando che nel regime normativo della L.n.1766/1927 per questo tipo di usi civici non valeva, così come non vale attualmente, a differenza che per i beni del demanio civico, il principio dell'inalienabilità, che non é funzionale alla tutela dei diritti di uso civico della collettività e del paesaggio, che ben possono essere garantiti, compatibilmente con la reale conformazione dei beni gravati e quindi fino alla loro irreversibile trasformazione, a prescindere dalla titolarità dei beni gravati. Gli usi civici del secondo tipo, invece, sono indicati dalla legge (art. 1 della L. n. 1766 del 1927) come quelli che sono esercitati su "terre possedute da comuni, frazioni di Comune, comunanze, partecipanze, università ed altre associazioni agrarie", e cioè si configurano come diritti di una collettività (secondo l'opinione prevalente il Comune stesso è qui considerato quale ente esponenziale della collettività degli utenti) su beni propri. A tali beni originariamente appartenenti alla collettività (o ad essa pervenuti per effetto della liquidazione), ed ora comunque ricompresi al pari degli usi civici della prima categoria, fra i domini collettivi, si riferiscono le disposizioni concernenti l'accertamento delle arbitrarie occupazioni (od illegittimi possessi) da parte di 16 di 21 privati al fine alternativo della legittimazione a favore dell'occupatore o della reintegra per la destinazione dei terreni al soddisfacimento di pubbliche finalità nei modi previsti dalla legge (art. 9 della L. n. 1766 del 1927), ed in vista di tale destinazione i beni in parola sono sottoposti ad un regime di indisponibilità analogo a quello dei beni demaniali (Cass. n. 3690/1953). L'inalterabilità permane per i beni ripartiti ed assegnati in enfiteusi, fino all'eventuale affrancazione e per i beni conservati all'uso civico fino all'eventuale provvedimento che ne autorizza l'alienazione (o la sottrazione, peraltro non definitiva, alla loro attuale destinazione), prima di competenza del Ministro dell'Economia, poi del Ministro dell'Agricoltura ed ora della Regione, provvedimento nel quale (e nel quale soltanto) può ravvisarsi un atto di "sdemanializzazione" (arg. L. n. 1776 del 1927, art. 12, artt. 39 e 41 del regolamento di attuazione approvato con R.D. 25 febbraio 1928, n. 332). Egualmente i beni stessi non sono neppure espropriabili per causa di pubblica utilità se non previa "sdemanializzazione" (Corte Cost. n. 78/1961; Cass. sez. un. n. 12570/2023). Non viene invece qui in rilievo, perché norma sopravvenuta alla procedura espropriativa di cui è causa, l'art. 74 della L. 28 dicembre 2015, n. 221, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (che ha modificato l'art. 4 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327), il quale prevede che: "Ai fini della gestione e dello sviluppo sostenibile del territorio e delle opere pubbliche o di pubblica utilità nonché della corretta gestione e tutela degli usi civici, al testo unico di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 4 (L) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui 17 di 21 l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico". Il diverso regime normativo dei diritti di uso civico gravanti su proprietà privata, visti con sfavore dalla legislazione e destinati a venir meno per omessa denuncia entro sei mesi dalla pubblicazione della L. n. 1766 del 1927, o comunque alla liquidazione, salvo l'evidenziato permanere anche dopo la liquidazione del vincolo paesaggistico, al contrario degli usi civici su terre possedute da comuni, frazioni di Comune, comunanze, partecipanze, università ed altre associazioni agrarie, tendenzialmente perpetui ed assimilati al regime dei beni demaniali di indisponibilità, inusucapibilità, imprescrittibilità ed inespropriabilità, permette solo per i primi, al di fuori dei casi di applicabilità dell'art. 4 del D.P.R. 8.6.2001 n. 327, di ritenere che possano essere assoggettati ad espropriazione senza un preventivo provvedimento di sdemanializzazione, e che in conseguenza di ciò e dell'irreversibile trasformazione del bene gravato da uso civico, determinante l'impossibilità di esercizio dello stesso, si trasformino in diritti di credito sull'indennizzo spettante per l'espropriazione soggetto alla prescrizione decennale dalla conclusione della procedura espropriativa ex art. 2946 cod. civ.. Va affermato quindi il principio di diritto per cui i terreni di proprietà privata gravati da diritti di uso civico, al di fuori dei casi di applicabilità dell'art. 4 del D.P.R.
8.6.2001 n. 327, possono essere assoggettati a procedura di espropriazione per pubblica utilità, concluso mediante formale decreto di esproprio, o mediante l'alternativa cessione volontaria del terreno gravato da uso civico, senza bisogno di un preventivo provvedimento di sdemanializzazione, o di autorizzazione al mutamento di destinazione dell'autorità competente, verificandosi in tale ipotesi, ove la realizzazione dell'opera pubblica sia incompatibile col permanere dell'uso civico, la trasformazione del diritto di uso civico 18 di 21 in diritto di credito all'indennizzo di liquidazione nei confronti dell'espropriante, soggetto in quanto tale alla prescrizione ordinaria decennale dalla conclusione della procedura espropriativa dell'art. 2946 cod. civ.. 8) Confermata pertanto la seconda ratio decidendi sulla quale si basa l'impugnata sentenza, risulta inammissibile, per difetto di interesse, il primo motivo di ricorso, relativo alla prima ratio decidendi della prescrizione dei diritti di uso civico su proprietà privata per non uso nei venti anni successivi al momento dell'irreversibile trasformazione dei terreni privati oggetto della procedura espropriativa. Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. tra le varie Sez. 5 - , Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018; Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012). 9) Col terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 5, 6 e 7 della L. n. 1766 del 1927 e degli articoli 15, 29 e 30 del R.D. n. 332 del 1928. Deduce il ricorrente che, malgrado la procedura espropriativa svoltasi negli anni '70 dello scorso secolo per consentire l'acquisizione dei terreni privati gravati da uso civico di pascolo ai fini della costruzione del tracciato dell'autostrada A 24 Roma - L'Aquila, sarebbe stata comunque necessaria la procedura di liquidazione degli usi civici prevista dagli articoli 15, 29 e 30 del R.D. n. 332 del 1928, che invece non c'è mai stata. 19 di 21 Il motivo é inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione dell'impugnata sentenza, ed infatti non individua alcuno specifico passaggio motivazionale della stessa, che invece seguendo l'insegnamento della sentenza delle sezioni unite n. 1671 del 1973, confermato dalla più recente sentenza delle stesse sezioni unite n. 12570 del 2023, ha correttamente ritenuto che con la conclusione della procedura espropriativa (anche se mediante cessione volontaria dei terreni e non mediante decreto di esproprio) e con l'irreversibile trasformazione dei terreni gravati, i diritti di uso civico si siano trasformati in diritti di credito all'indennità di liquidazione, senza quindi alcuna necessità di attivare l'autonoma procedura liquidatoria degli articoli 15, 29 e 30 del R.D. n.332 del 1928, né del resto il ricorrente ha evidenziato per quale ragione dovrebbe essere mutato l'orientamento espresso dalla Suprema Corte nella sua più autorevole composizione, per giunta per diritti di uso civico su proprietà privata che la stessa L. n. 1766 del 1927 vuole destinati a scomparire per mancanza di una tempestiva denuncia al Commissariato per la liquidazione degli usi civici ex art. 3 della legge citata, o per liquidazione, sicché tale motivo di ricorso é anche inammissibile ex art. 360 bis n. 1) c.p.c.. 10) Col quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 7 della L. n. 1766 del 1927 e la violazione e falsa applicazione dell'art. 52 comma 2° della L. n. 2359 del 1865. Si duole il ricorrente che l'impugnata sentenza non abbia considerato che i diritti di uso civico di pascolo gravanti su proprietà private, pur avendo mutato oggetto a seguito dell'espropriazione e dell'irreversibile trasformazione conseguente alla realizzazione dell'opera pubblica costituita dall'autostrada A24, non abbiano perso la loro caratteristica di imprescrittibilità, e non possano quindi essere trasformati da utilità fondiarie ad utilità monetarie. 20 di 21 Tale motivo é inammissibile ex art. 360 bis n. 1) c.p.c., in quanto contrappone apoditticamente una propria interpretazione a quella seguita dalla sentenza impugnata, che risulta avallata dalle sentenze delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 1671 del 1973 e n. 12570 del 2023, senza addurre una ragione che giustifichi il superamento di tale consolidato orientamento. Al di fuori dei casi di applicabilità ratione temporis dell'art. 4 del D.P.R. 8.6.2001 n.327 (che per i diritti di uso civico su proprietà privata fa salvo il principio dell'espropriabilità senza preventivo mutamento di destinazione d'uso solo quando l'uso civico sia compatibile con l'opera pubblica realizzanda), solo per i diritti di uso civico esercitati su terre possedute da comuni, frazioni di Comune, comunanze, partecipanze, università ed altre associazioni agrarie, l'espropriazione non può aver luogo senza una preventiva sdemanializzazione, e del resto una volta realizzata sulle proprietà private cedute nell'ambito di una procedura espropriativa un'opera pubblica quale il tracciato autostradale, non si vede come i naturali del Comune di FR potrebbero esercitare su di esse le facoltà collettive di pascolo di animali, né é dato comprendere in base a quale disposizione il diritto di credito dell'indennizzo per l'espropriazione potrebbe ritenersi solo in questo caso imprescrittibile, visto che l'imprescrittibilità delle facoltà comprese nel diritto di uso civico su proprietà private dei membri della popolazione locale presuppone che comunque quelle facoltà, facenti capo a soggetti diversi dai proprietari, possano essere esercitate, e non si giustifica quando tale esercizio sia oggettivamente precluso dal mutamento irreversibile dello stato dei luoghi. 11) Restano assorbiti i motivi dei ricorsi incidentali condizionati della Strada dei Parchi S.P.A. e dell'ANAS S.P.A., destinati a valere solo nel caso, non verificatosi, di accoglimento del ricorso principale del Comune di FR. 21 di 21 12) Le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Comune di FR ed in favore delle controricorrenti. 13) La materia degli usi civici é esente dal contributo unificato, per cui non risulta applicabile la previsione dell’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso principale e condanna il Comune di FR al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuno dei due controricorrenti, in € 200,00 per spese ed € 4.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%. Così deciso
che non risultava provata la presentazione della dichiarazione, prescritta a pena di decadenza dall'art. 3 della L. n. 1766/1927, per gli usi civici non in esercizio su terre private;
che non risultava provata la qualitas soli;
che si era verificata la tacita abrogazione dell'uso civico di pascolo sui terreni privati in forza dell'intervenuta espropriazione per pubblica utilità, e comunque per la già avvenuta affrancazione da ogni uso civico, almeno con riguardo ad alcune delle particelle di cui al progetto di liquidazione. Per quanto ancora rileva, la Strada dei Parchi SPA chiedeva di accertare l'inesistenza, o comunque la decadenza dei diritti civici di 4 di 21 pascolo sulle particelle oggetto della richiesta di liquidazione ed affrancazione. 2) Si costituiva nel giudizio commissariale il Comune di FR, che per quanto ancora rileva, sosteneva che gli usi civici di pascolo su terreni privati risultavano dalla relazione del geometra Antonio Sonnessa del 15.3.1983, richiamata nel progetto di liquidazione, ed erano confermati dall'archivio storico commissariale e dell'Ufficio Usi Civici regionale, che erano archivi pubblici;
che era infondata l'avversa tesi dell'abrogazione tacita dei diritti di uso civico su proprietà privata per effetto dell'espropriazione per pubblica utilità, in quanto i diritti di uso civico erano imprescrittibili e con l'espropriazione semplicemente si trasformavano in diritti all'indennità di liquidazione degli usi civici;
che difettava la giurisdizione dell'adito Commissario, in quanto dopo la pubblicazione del progetto di liquidazione ai sensi dell'art. 15 del R.D. n. 332 del 1928, eventuali osservazioni sulla scelta del criterio di liquidazione, sul procedimento seguito per addivenire alla liquidazione, e su asserite duplicazioni, dovevano essere presentate all'ente esponenziale che aveva curato la pubblicazione del progetto per essere valutate dall'autorità amministrativa competente, mentre dopo che il progetto era stato reso esecutivo, eventuali contestazioni di quegli aspetti dovevano essere fatte valere con ricorso giurisdizionale al TAR competente, o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, spettando al Commissario ai sensi dell'art. 29 comma 2° della L. n. 1766 del 1927, solo le controversie attinenti all'accertamento della natura giuridica delle terre interessate dal progetto di liquidazione, ma non le pretese di non debenza dell'indennità di liquidazione;
che era infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Strada dei Parchi SPA, in quanto la pretesa dell'ente esponenziale rappresentativo della collettività in ordine alla liquidazione dell'uso civico, non poteva che essere rivolta contro l'attuale proprietario 5 di 21 dei terreni gravati dall'uso civico da liquidare, che semmai avrebbe potuto agire in rivalsa, in sede civile, nei confronti dei precedenti proprietari, per il periodo in cui non aveva ancora acquistato la proprietà. 3) A seguito di disposta integrazione del contraddittorio, si costituiva nel giudizio commissariale l'ANAS SPA, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in forza di quanto previsto circa le espropriazioni nella Convenzione Unica stipulata il 18.11.2009 tra l'ANAS SPA e la Strada dei Parchi SPA, trattandosi di concessione traslativa di poteri pubblicistici al concessionario, e nel merito sosteneva che mancava la prova dell'uso civico di pascolo su tutte le terre private incluse nel progetto di liquidazione, e che comunque l'uso civico doveva ritenersi estinto, in quanto le terre erano state interessate da espropriazione per pubblica utilità ed avevano subito un'irreversibile mutamento di destinazione. L'ANAS SPA chiedeva in subordine di condannare la Strada dei Parchi SPA in via di rivalsa e/o manleva, al pagamento in suo favore di quanto eventualmente dovuto al Comune di FR. 4) Con la sentenza n. 48 del 19.10.2016 il Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l'Umbria e la Toscana, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione, superata l'eccezione di decadenza ex art. 3 della L. n. 1766 del 1927 in quanto il Comune di FR in data 9.5.1927 aveva presentato al Commissariato per la liquidazione degli usi civici richiesta di accertamento e liquidazione dell'uso civico di pascolo sulle terre del Comune e di privati, dichiarava che i terreni oggetto del progetto di liquidazione non erano gravati da usi civici della collettività di FR, in quanto estinti per prescrizione ventennale per non uso dal momento dell'irreversibile mutamento di destinazione a causa della costruzione dell'autostrada Roma – L'Aquila nel 1972; riteneva che comunque i diritti di uso civico a seguito dell'espropriazione si erano convertiti in diritti di credito per 6 di 21 l'indennizzo di liquidazione degli usi civici, a loro volta estinti perché andavano esercitati a pena di prescrizione entro dieci anni dall'espropriazione, e compensava le spese processuali. 5) Avverso tale sentenza proponeva reclamo alla Corte d'Appello di Roma, sezione specializzata Usi Civici, il Comune di FR, che oltre a riproporre l'eccezione di difetto di giurisdizione, contestava la ritenuta estinzione per prescrizione per non uso ventennale dei diritti di uso civico di pascolo dei naturali di FR gravanti su terreni di proprietà privata, che peraltro non erano stati fatti oggetto di provvedimenti di esproprio, e la ritenuta prescrizione decennale dei crediti relativi agli indennizzi per la liquidazione degli usi civici, asseritamente derivanti dalla conversione dei diritti di uso civico, sostenendo che i diritti di uso civico su terreni privati erano imprescrittibili in quanto assimilati ai beni demaniali. 6) Si costituivano in secondo grado la Strada dei Parchi SPA e l'ANAS SPA, che eccepivano la tardività del reclamo del Comune di FR perché asseritamente non notificato entro trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado compiuta come richiesto dall'art. 32 comma 2° della L.n.1766/1927 allora vigente (per essere stato proposto il reclamo prima dell'abrogazione di tale norma da parte della L. n. 150/2011), e nel merito ne chiedevano il rigetto, riproponendo le eccezioni esplicitamente ed implicitamente disattese in prime cure, e proponevano reclamo incidentale per le spese processuali di primo grado, che erano state compensate tra le parti e che a loro avviso dovevano gravare sul soccombente Comune di FR. 7) Nelle more del giudizio di secondo grado, le sezioni unite della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31109 del 28.12.2017, accoglievano parzialmente il regolamento preventivo di giurisdizione proposto dal Comune di FR, escludendo la giurisdizione commissariale per le domande inerenti all'entità, alle modalità ed al procedimento di liquidazione degli usi civici, anche 7 di 21 quanto all'individuazione del soggetto tenuto a corrispondere il capitale di affrancazione, compresa l'eventuale fase di approvazione di accordi conciliativi ex art. 29 comma 3 della L. n. 1766 del 1927, per essere tali questioni riservate all'amministrazione regionale, e dopo l'esecutività del progetto di liquidazione concessa con provvedimento della Regione e previa impugnazione dello stesso, attribuite alla cognizione del giudice amministrativo, riconoscendo invece la giurisdizione commissariale per le restanti domande, fondate sulla dedotta sdemanializzazione tacita delle terre, ovvero sull'intervenuta liquidazione del diritto stesso per effetto di espropriazione per pubblica utilità. 8) La Corte d'Appello di Roma, sezione specializzata Usi Civici, con la sentenza n.6299 del 9/21.10.2019, rigettava il reclamo principale ed i reclami incidentali, ritenendo tempestivo il reclamo del Comune di FR, e confermando la doppia ratio decidendi seguita in primo grado sulla prescrizione per non uso ventennale dei diritti di uso civico, basata sul diverso regime normativo dei diritti di uso civico su terreni privati rispetto a quello dei demani civici su proprietà collettiva, e sull'assimilazione analogica, ai fini della prescrizione, dei diritti di uso civico di pascolo su terreni privati ai diritti reali su cosa altrui, e nel contempo sulla prescrizione decennale dei crediti di liquidazione degli indennizzi, nei quali i diritti di uso civico oggetto di causa si erano trasformati a seguito dell'espropriazione, perché non esercitati dal Comune di FR entro il termine decennale decorrente dalla conclusione della procedura espropriativa, e compensava tra le parti le spese processuali. 9) Avverso tale sentenza ha proposto ricorso alla Suprema Corte il Comune di FR, affidandosi a sei motivi, resiste la Strada dei Parchi SPA con controricorso e ricorso incidentale condizionato con un unico motivo, e resiste l'ANAS SPA con controricorso e ricorso incidentale condizionato con due motivi, ed il Comune di FR 8 di 21 ha resistito con separati controricorsi ai suddetti ricorsi incidentali condizionati. 10) Il ricorrente ed entrambi i controricorrenti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c. in vista dell'udienza camerale del 21.6.2023, e con ordinanza interlocutoria del 21.6/4.8.2023 la causa, data la sua complessità e la necessità di enunciare principi di diritto in materia fatta oggetto di recenti interventi nomofilattici delle sezioni unite della Corte, é stata rimessa alla pubblica udienza del 16.1.2024. 11) Depositata il 18.12.2023 requisitoria scritta dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale con assorbimento dei ricorsi incidentali, sono state altresì depositate dal Comune di FR e dalla Strada dei Parchi SPA memorie ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Col quarto motivo, che per ragioni di ordine logico va esaminato con precedenza rispetto agli altri, il Comune di FR, in relazione all'art. 360 comma primo n. 1) c.p.c., lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 29 della L. n. 1766 del 1927 e dell'art. 2946 cod. civ., riproponendo l'eccezione di difetto di giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici, relativamente alla domanda di accertamento della prescrizione decennale dei diritti di credito relativi all'indennizzo per la liquidazione degli usi civici di pascolo su terreni privati, nei quali si assume che si siano convertiti, a seguito dell'espropriazione di quei terreni per la realizzazione del tracciato dell'autostrada A 24 Roma - L'Aquila, sostenendo che l'accertamento di tali diritti di credito di natura privatistica non possa essere compiuto nell'ambito del processo demaniale e che debba essere attribuito alla giurisdizione del giudice civile ordinario. 9 di 21 Il suddetto motivo é inammissibile, in quanto non tiene conto di quanto già stabilito, con efficacia vincolante in questo giudizio, dall'ordinanza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 31109/2017 del 28.12.2017, pronunciata a seguito del regolamento preventivo di giurisdizione promosso dallo stesso Comune di FR. Tale ordinanza, infatti, ha stabilito che costituisce ius receptum, nella giurisprudenza delle sezioni unite, che la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici sussiste ogniqualvolta la soluzione delle questioni afferenti alle materie elencate nel secondo comma dell'art. 29 della L. n. 1766 del 1927, tra le quali c'é anche quella dell'accertamento con efficacia di giudicato dell'esistenza o meno dei diritti di uso civico, si pone come antecedente logico-giuridico della decisione richiesta (vedi in motivazione Cass. sez. un. n. 26816/2009; Cass. sez. un. n. 7894/2003; Cass. sez. un. n.720/1999; Cass. sez. un. n. 6689/1995), ed ha quindi riconosciuto nella specie la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici per le domande fondate sulla dedotta sdemanializzazione tacita delle terre ovvero sull'intervenuta liquidazione del diritto stesso per effetto di espropriazione per pubblica utilità. 2) Va quindi esaminato, sempre in ordine logico, il sesto motivo di ricorso, col quale il Comune di FR per la prima volta (al vizio aveva fatto riferimento solo alle pagine 6-7 della comparsa conclusionale del giudizio di secondo grado) lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio del contraddittorio dell'art. 102 c.p.c., dell'art. 31 della l. n. 1766 del 1927 e degli articoli 15, 29 e 30 del R.D. n. 332 del 1928, in quanto sono state pretermesse le numerose persone fisiche intestatarie catastali di diverse particelle incluse nel progetto di liquidazione degli usi civici del 2010 (riportate alle pagine 5-7 di tale progetto), che si poteva presumere che fossero proprietarie dei terreni gravati da uso civico 10 di 21 di pascolo e che dovevano considerarsi litisconsorti necessari, derivando da tale pretermissione la necessità di cassare l'impugnata sentenza viziata da nullità con rinvio al giudice di primo grado ex art. 383 comma 3° c.p.c.. Il sesto motivo é inammissibile, in quanto é insegnamento costante della Suprema Corte che "in tema di litisconsorzio necessario, la parte che denunci per cassazione la violazione dell'art. 354 c.p.c., in relazione all'art. 102 c.p.c., ha l'onere di indicare in ricorso nominativamente le persone che debbono partecipare al giudizio ai fini dell'integrità del contraddittorio, nonchè di documentare i titoli che attribuiscano ai soggetti pretermessi la qualità di litisconsorti, ricadendo sul ricorrente il dubbio in ordine a queste circostanze, tale da non consentire alla Suprema Corte di ravvisare la fondatezza della dedotta violazione" (Cass. 27.4.2018 n. 10168; Cass. 19.3.2013 n. 6822). Orbene, nel caso di specie, il Comune di FR non ha indicato il nominativo degli asseriti litisconsorti necessari pretermessi, né ha riprodotto il contenuto delle pagine 5-7 del progetto di liquidazione dei diritti di uso civico, risalente peraltro al 2010, nel quale tali nominativi sarebbero stati riportati, non mettendo la Corte in condizione di valutare la fondatezza della dedotta violazione. 3) Tornando all’esame dei motivi secondo l’ordine di esposizione contenuto in ricorso, col primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione dell'art. 2 della L. n. 1766 del 1927, la violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 5, 7 e 9 della L. n. 1766 del 1927 e la violazione e falsa applicazione dell'art. 1073 cod. civ.. Deduce il ricorrente che l'impugnata sentenza, nel solco di quella di primo grado, avrebbe erroneamente affermato la prescrizione per non uso ventennale dei diritti di uso civico di pascolo gravanti su proprietà privata in assenza di norme specifiche 11 di 21 che la prevedano, assimilandoli ai diritti reali su cosa altrui, sulla base di un ragionamento a contrario fondato sul fatto che solo per la diversa categoria dei demani comunali ed universali, e non per i diritti di uso civico su proprietà privata, sarebbero previsti: a) l'imprescrittibilità, l'inusucapibilità, l'inalienabilità e l'inespropriabilità senza una preventiva sdemanializzazione (autorizzazione all'alienazione ex art. 12 della L. n. 1766 del 1927); b) la legittimazione in ogni tempo a favore degli occupanti abusivi ex artt. 9 e 10 della L. n. 1766 del 1927 e l'affrancazione con formazione della piccola proprietà contadina ex art. 11 della L. n. 1766 del 1927. Evidenzia, in contrario, il Comune di FR, che gli articoli 2 e 3 comma 2° della L. n. 1766 del 1927 prevedono l'esclusione della prescrizione dei diritti di uso civico su proprietà privata, in quanto in particolare l'art. 2 della L. n. 1766 del 1927 consente l'accertamento dell'esistenza, della natura e dell'estensione degli usi civici con ogni mezzo in assenza di prove documentali purché l'esercizio dell'uso civico non sia cessato prima del 1800, e sempre che trattandosi di usi civici su proprietà privata, gli usi civici siano stati dichiarati a pena di decadenza al Commissario per la liquidazione degli usi civici ex art. 3 della stessa legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Ulteriormente il ricorrente richiama la dottrina che fa discendere l'imprescrittibilità degli usi civici dalla loro natura pubblicistica, e dal fatto che anche quando gravano, come nella specie, su proprietà privata, essi attribuiscono la facoltà di esercizio ai naturali del comune non in proprio, come se ne fossero individualmente titolari, ma come membri della collettività (cosiddetta "condominialità" dei diritti di uso civico). 4) Col secondo motivo il ricorrente lamenta, sempre in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione dell'art. 2697 cod. civ., dell'art. 12 comma 2° della L. n. 97 del 1994, dell'art. 52 comma 2° della L. n. 2359 del 1865, dell'art. 25 12 di 21 del D.P.R. n. 327 del 2001 e degli articoli 1, 2 e 7 della L.n.1766 del 1927. Deduce il ricorrente che l'art. 12 comma 2° della L. n. 97 del 1994 e l'art. 25 del D.P.R. n. 327 del 2001 sugli effetti estintivi dell'espropriazione in ordine ai diritti reali non compatibili con l'opera pubblica non sono retroattivi e non sono quindi applicabili nel caso di specie, in cui l'opera pubblica é stata realizzata negli anni '70 dello scorso secolo, e che i diritti di uso civico su proprietà privata non possono neppure ritenersi estinti per effetto dell'espropriazione ex art. 52 comma 2° della L. n. 2359 del 1865, in quanto gli effetti estintivi di tale articolo non sono invocabili quando l'espropriante, anziché chiedere l'emissione del decreto di esproprio, proceda alla stipulazione di un accordo transattivo, o ottenga la proprietà dei terreni, dopo la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, attraverso la cessione volontaria degli stessi, cessione peraltro provata nel caso di specie solo per nove particelle sulle centodiciannove ricomprese nel progetto di liquidazione. 5) Questi due motivi sono infondati. Anzitutto va evidenziato che l'impugnata sentenza, al pari di quella di primo grado, ha assimilato i diritti di uso civico di pascolo su terreni privati in ragione del diverso trattamento normativo previsto per il demanio civico, ai diritti reali su cosa altrui, riconoscendone l'assoggettabilità in via analogica alla prescrizione per non uso ventennale dal momento dell'irreversibile trasformazione dei terreni privati oggetto della procedura espropriativa per la realizzazione dell'autostrada A 24 Roma - L'Aquila, ma nel contempo, per l'ipotesi in cui tale prima tesi non risultasse confermata, ha ritenuto che i diritti di credito relativi all'indennizzo di liquidazione degli usi civici di pascolo, nei quali questi ultimi si sono convertiti ex art. 52 comma 2° della L. n. 2359 del 1865 (vedi in tal senso Cass. sez. un. n. 12570/2023 e Cass. sez. un. n.1671/1973) a seguito della procedura espropriativa che ha portato all'irreversibile 13 di 21 trasformazione delle particelle di proprietà privata con la realizzazione dell'autostrada A 24 Roma – L'Aquila, si siano prescritti ex art. 2946 cod. civ. per mancato esercizio entro dieci anni dalla conclusione della procedura espropriativa, per cui l'impugnata sentenza risulta basata su una duplice ratio decidendi. 6) Si ritiene opportuno esaminare preventivamente questa seconda ratio decidendi. La sentenza impugnata ha ritenuto estinti per prescrizione decennale i diritti di credito all'indennizzo di liquidazione degli usi civici di pascolo, nei quali tali diritti che gravavano su proprietà private si sono convertiti ex art. 52 comma 2° della L. n. 2359 del 1865 (come consentito per i diritti di uso civico su proprietà privata senza preventiva sdemanializzazione da Cass. sez. un. n.12570/2023 e da Cass. sez. un. n. 1671/1973), in quanto nell'ambito della procedura espropriativa, svoltasi negli anni '70 dello scorso secolo, che ha interessato le particelle di proprietà privata che erano gravate da uso civico di pascolo sulle quali a seguito di cessione volontaria ex art. 12 della L.22.10.1971 n. 865 poi sostituito dal D.L. n. 115/1974, alternativa al formale decreto di espropriazione, é stato realizzato il tracciato dell'opera pubblica rappresentata dall'autostrada A 24 Roma – L'Aquila, il Comune di FR, ente esponenziale, non ha fatto valere il diritto all'indennizzo derivato dai diritti di uso civico di pascolo spettanti ai naturali di FR sui terreni irreversibilmente trasformati per la realizzazione del tracciato autostradale, facendo poi predisporre il progetto di liquidazione solo nel 2010, ben oltre la scadenza del termine decennale di prescrizione dalla conclusione della procedura espropriativa. 7) La sentenza n. 1671 del 1973 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, ripresa recentemente dalla sentenza n. 12570/2023 delle stesse sezioni unite, ha evidenziato che gli usi civici possono raggrupparsi in due categorie generali: quelli che le collettività 14 di 21 esercitano su beni appartenenti a privati (usi civici in senso proprio), e quelli che si esercitano su beni appartenenti alla medesima collettività degli utenti (demani comunali, terre comuni ecc.). Gli usi civici appartenenti alla prima categoria, dei quali si tratta nel caso di specie, sono destinati, dalla L.16.6.1927 n. 1766 e dal R.D. 26.2.1928 n. 332, alla liquidazione, vale a dire alla soppressione mediante apporzionamento dei terreni stessi ed assegnazione di una porzione al Comune, quale ente esponenziale della collettività titolare dell'uso civico a titolo di "compenso per la liquidazione" (vedi art. 5 della L. 16 giugno 1927, n. 1766), e ad essi si riferisce l'obbligo di denuncia da parte degli enti esponenziali a pena di decadenza ex art. 3 della L. n. 1766/1927 entro sei mesi dall'entrata in vigore di tale legge al Commissario per la liquidazione degli usi civici competente, così come lo speciale procedimento di liquidazione. Sempre per tale categoria di usi civici, qualora i beni che ne sono oggetto siano espropriati per causa di pubblica utilità prima della liquidazione, i diritti di uso civico si trasferiscono, in caso di incompatibilità dell'uso civico con l'opera pubblica realizzata, sull'indennità di espropriazione, senza la necessità di una preventiva sclassificazione dei beni espropriandi (vedi in tal senso art. 9 della L. n. 230 del 1950; Corte Cost. n. 78/1961; Corte Cost. n. 156/1996; Cass. sez. un. n.12570/2023; Cass. sez. un. n. 1671/1973) e ciò benché nel caso in esame non sia applicabile, perché sopravvenuto alla conclusione dell'espropriazione, l'art. 12 della L. 31.1.1994 n. 97 introdotto per i comuni montani, tra i quali rientra il Comune di FR. Relativamente a tale categoria di usi civici, é opportuno rammentare, che anche per essi la L. n. 168/2017 ha inteso recentemente effettuare una valorizzazione in virtù del collegamento con l'ambiente e con il paesaggio, tutelati dall'art. 9 comma 2° della Costituzione, in particolare prevedendo (vedi art. 3 15 di 21 comma 6°) che, perfino in caso di intervenuta liquidazione degli usi civici gravanti su proprietà privata, permanga il vincolo paesaggistico, e spostando quindi la tutela dalla collettività locale alla totalità dei consociati. La Corte Costituzionale, inoltre, con la sentenza n. 119 del 15.6.2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3° della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi), nella parte in cui, riferendosi ai beni indicati dall'art. 3, comma 1°, ossia ai beni del demanio collettivo, non escludeva dal regime dell'inalienabilità le terre di proprietà di privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati, sottolineando che nel regime normativo della L.n.1766/1927 per questo tipo di usi civici non valeva, così come non vale attualmente, a differenza che per i beni del demanio civico, il principio dell'inalienabilità, che non é funzionale alla tutela dei diritti di uso civico della collettività e del paesaggio, che ben possono essere garantiti, compatibilmente con la reale conformazione dei beni gravati e quindi fino alla loro irreversibile trasformazione, a prescindere dalla titolarità dei beni gravati. Gli usi civici del secondo tipo, invece, sono indicati dalla legge (art. 1 della L. n. 1766 del 1927) come quelli che sono esercitati su "terre possedute da comuni, frazioni di Comune, comunanze, partecipanze, università ed altre associazioni agrarie", e cioè si configurano come diritti di una collettività (secondo l'opinione prevalente il Comune stesso è qui considerato quale ente esponenziale della collettività degli utenti) su beni propri. A tali beni originariamente appartenenti alla collettività (o ad essa pervenuti per effetto della liquidazione), ed ora comunque ricompresi al pari degli usi civici della prima categoria, fra i domini collettivi, si riferiscono le disposizioni concernenti l'accertamento delle arbitrarie occupazioni (od illegittimi possessi) da parte di 16 di 21 privati al fine alternativo della legittimazione a favore dell'occupatore o della reintegra per la destinazione dei terreni al soddisfacimento di pubbliche finalità nei modi previsti dalla legge (art. 9 della L. n. 1766 del 1927), ed in vista di tale destinazione i beni in parola sono sottoposti ad un regime di indisponibilità analogo a quello dei beni demaniali (Cass. n. 3690/1953). L'inalterabilità permane per i beni ripartiti ed assegnati in enfiteusi, fino all'eventuale affrancazione e per i beni conservati all'uso civico fino all'eventuale provvedimento che ne autorizza l'alienazione (o la sottrazione, peraltro non definitiva, alla loro attuale destinazione), prima di competenza del Ministro dell'Economia, poi del Ministro dell'Agricoltura ed ora della Regione, provvedimento nel quale (e nel quale soltanto) può ravvisarsi un atto di "sdemanializzazione" (arg. L. n. 1776 del 1927, art. 12, artt. 39 e 41 del regolamento di attuazione approvato con R.D. 25 febbraio 1928, n. 332). Egualmente i beni stessi non sono neppure espropriabili per causa di pubblica utilità se non previa "sdemanializzazione" (Corte Cost. n. 78/1961; Cass. sez. un. n. 12570/2023). Non viene invece qui in rilievo, perché norma sopravvenuta alla procedura espropriativa di cui è causa, l'art. 74 della L. 28 dicembre 2015, n. 221, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (che ha modificato l'art. 4 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327), il quale prevede che: "Ai fini della gestione e dello sviluppo sostenibile del territorio e delle opere pubbliche o di pubblica utilità nonché della corretta gestione e tutela degli usi civici, al testo unico di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 4 (L) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui 17 di 21 l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico". Il diverso regime normativo dei diritti di uso civico gravanti su proprietà privata, visti con sfavore dalla legislazione e destinati a venir meno per omessa denuncia entro sei mesi dalla pubblicazione della L. n. 1766 del 1927, o comunque alla liquidazione, salvo l'evidenziato permanere anche dopo la liquidazione del vincolo paesaggistico, al contrario degli usi civici su terre possedute da comuni, frazioni di Comune, comunanze, partecipanze, università ed altre associazioni agrarie, tendenzialmente perpetui ed assimilati al regime dei beni demaniali di indisponibilità, inusucapibilità, imprescrittibilità ed inespropriabilità, permette solo per i primi, al di fuori dei casi di applicabilità dell'art. 4 del D.P.R. 8.6.2001 n. 327, di ritenere che possano essere assoggettati ad espropriazione senza un preventivo provvedimento di sdemanializzazione, e che in conseguenza di ciò e dell'irreversibile trasformazione del bene gravato da uso civico, determinante l'impossibilità di esercizio dello stesso, si trasformino in diritti di credito sull'indennizzo spettante per l'espropriazione soggetto alla prescrizione decennale dalla conclusione della procedura espropriativa ex art. 2946 cod. civ.. Va affermato quindi il principio di diritto per cui i terreni di proprietà privata gravati da diritti di uso civico, al di fuori dei casi di applicabilità dell'art. 4 del D.P.R.
8.6.2001 n. 327, possono essere assoggettati a procedura di espropriazione per pubblica utilità, concluso mediante formale decreto di esproprio, o mediante l'alternativa cessione volontaria del terreno gravato da uso civico, senza bisogno di un preventivo provvedimento di sdemanializzazione, o di autorizzazione al mutamento di destinazione dell'autorità competente, verificandosi in tale ipotesi, ove la realizzazione dell'opera pubblica sia incompatibile col permanere dell'uso civico, la trasformazione del diritto di uso civico 18 di 21 in diritto di credito all'indennizzo di liquidazione nei confronti dell'espropriante, soggetto in quanto tale alla prescrizione ordinaria decennale dalla conclusione della procedura espropriativa dell'art. 2946 cod. civ.. 8) Confermata pertanto la seconda ratio decidendi sulla quale si basa l'impugnata sentenza, risulta inammissibile, per difetto di interesse, il primo motivo di ricorso, relativo alla prima ratio decidendi della prescrizione dei diritti di uso civico su proprietà privata per non uso nei venti anni successivi al momento dell'irreversibile trasformazione dei terreni privati oggetto della procedura espropriativa. Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. tra le varie Sez. 5 - , Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018; Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012). 9) Col terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 5, 6 e 7 della L. n. 1766 del 1927 e degli articoli 15, 29 e 30 del R.D. n. 332 del 1928. Deduce il ricorrente che, malgrado la procedura espropriativa svoltasi negli anni '70 dello scorso secolo per consentire l'acquisizione dei terreni privati gravati da uso civico di pascolo ai fini della costruzione del tracciato dell'autostrada A 24 Roma - L'Aquila, sarebbe stata comunque necessaria la procedura di liquidazione degli usi civici prevista dagli articoli 15, 29 e 30 del R.D. n. 332 del 1928, che invece non c'è mai stata. 19 di 21 Il motivo é inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione dell'impugnata sentenza, ed infatti non individua alcuno specifico passaggio motivazionale della stessa, che invece seguendo l'insegnamento della sentenza delle sezioni unite n. 1671 del 1973, confermato dalla più recente sentenza delle stesse sezioni unite n. 12570 del 2023, ha correttamente ritenuto che con la conclusione della procedura espropriativa (anche se mediante cessione volontaria dei terreni e non mediante decreto di esproprio) e con l'irreversibile trasformazione dei terreni gravati, i diritti di uso civico si siano trasformati in diritti di credito all'indennità di liquidazione, senza quindi alcuna necessità di attivare l'autonoma procedura liquidatoria degli articoli 15, 29 e 30 del R.D. n.332 del 1928, né del resto il ricorrente ha evidenziato per quale ragione dovrebbe essere mutato l'orientamento espresso dalla Suprema Corte nella sua più autorevole composizione, per giunta per diritti di uso civico su proprietà privata che la stessa L. n. 1766 del 1927 vuole destinati a scomparire per mancanza di una tempestiva denuncia al Commissariato per la liquidazione degli usi civici ex art. 3 della legge citata, o per liquidazione, sicché tale motivo di ricorso é anche inammissibile ex art. 360 bis n. 1) c.p.c.. 10) Col quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 7 della L. n. 1766 del 1927 e la violazione e falsa applicazione dell'art. 52 comma 2° della L. n. 2359 del 1865. Si duole il ricorrente che l'impugnata sentenza non abbia considerato che i diritti di uso civico di pascolo gravanti su proprietà private, pur avendo mutato oggetto a seguito dell'espropriazione e dell'irreversibile trasformazione conseguente alla realizzazione dell'opera pubblica costituita dall'autostrada A24, non abbiano perso la loro caratteristica di imprescrittibilità, e non possano quindi essere trasformati da utilità fondiarie ad utilità monetarie. 20 di 21 Tale motivo é inammissibile ex art. 360 bis n. 1) c.p.c., in quanto contrappone apoditticamente una propria interpretazione a quella seguita dalla sentenza impugnata, che risulta avallata dalle sentenze delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 1671 del 1973 e n. 12570 del 2023, senza addurre una ragione che giustifichi il superamento di tale consolidato orientamento. Al di fuori dei casi di applicabilità ratione temporis dell'art. 4 del D.P.R. 8.6.2001 n.327 (che per i diritti di uso civico su proprietà privata fa salvo il principio dell'espropriabilità senza preventivo mutamento di destinazione d'uso solo quando l'uso civico sia compatibile con l'opera pubblica realizzanda), solo per i diritti di uso civico esercitati su terre possedute da comuni, frazioni di Comune, comunanze, partecipanze, università ed altre associazioni agrarie, l'espropriazione non può aver luogo senza una preventiva sdemanializzazione, e del resto una volta realizzata sulle proprietà private cedute nell'ambito di una procedura espropriativa un'opera pubblica quale il tracciato autostradale, non si vede come i naturali del Comune di FR potrebbero esercitare su di esse le facoltà collettive di pascolo di animali, né é dato comprendere in base a quale disposizione il diritto di credito dell'indennizzo per l'espropriazione potrebbe ritenersi solo in questo caso imprescrittibile, visto che l'imprescrittibilità delle facoltà comprese nel diritto di uso civico su proprietà private dei membri della popolazione locale presuppone che comunque quelle facoltà, facenti capo a soggetti diversi dai proprietari, possano essere esercitate, e non si giustifica quando tale esercizio sia oggettivamente precluso dal mutamento irreversibile dello stato dei luoghi. 11) Restano assorbiti i motivi dei ricorsi incidentali condizionati della Strada dei Parchi S.P.A. e dell'ANAS S.P.A., destinati a valere solo nel caso, non verificatosi, di accoglimento del ricorso principale del Comune di FR. 21 di 21 12) Le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Comune di FR ed in favore delle controricorrenti. 13) La materia degli usi civici é esente dal contributo unificato, per cui non risulta applicabile la previsione dell’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso principale e condanna il Comune di FR al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuno dei due controricorrenti, in € 200,00 per spese ed € 4.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%. Così deciso