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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/07/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 11.7.2025 , nella causa iscritta al n. 3955 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
, nata a [...] il [...] rapp.ta e difesa dall' avv.to Parte_1
Luigi Perifano presso il cui studio sito in Benevento alla Via Santa Rosa n.18, elettivamente domicilia, in virtù di mandato in atti,
Ricorrente
E
in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rapp.to e difeso, dall'Avv. Stefania Rettore presso il cui studio sito in Benevento, via F.Flora n.76 elettivamente domicilia in virtù di procura generale in atti,
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.10.2023 la ricorrente in epigrafe, premesso di aver contratto a causa della attività di bracciante una malattia professionale e che l' non ha riconosciuto CP_1 la natura professionale della malattia denunciata, ha chiesto di accertare e dichiarare che le patologie lamentate sono state contratte nell'esercizio ed a causa dell'espletamento della propria attività lavorativa e , per l'effetto, condannare l' nella persona del suo legale CP_1 rappresentante p.t., al pagamento del relativo indennizzo o rendita;
con vittoria di spese ed attribuzione.
L' ha contestato la sussistenza del nesso eziologico tra le malattie lamentate e l'attività CP_1 svolta e, pertanto, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato. Istruita la causa a mezzo di prova testi, disposta ed eseguita Ctu medico – legale, alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
La ricorrente invoca l' applicazione della disciplina in materia di riconoscimento dell'indennizzo ex art. 13 dlgs. 38/ 2000. Tale norma prevede al comma 2 che in caso di danno biologico derivante da infortuni sul lavoro e da malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, il lavoratore ha diritto alla liquidazione di un indennizzo in capitale nel caso in cui le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità̀ psicofisica, che sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni» (comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali) siano di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento. Nell' ipotesi di percentuale superiore al 16 tale indennizzo e' erogato in rendita.
L'esperita prova testimoniale ha confermato le circostanze di fatto esposte in ricorso relative alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa di bracciante.
Nel caso di specie è contestata l'origine professionale della malattia denunciata e, pertanto, al fine di accertare il requisito medico-legale di legge per il conseguimento del diritto al riconoscimento del beneficio preteso in ricorso è stato affidato l'incarico al CTU dott. . Persona_1
Il CTU nominato da questo Tribunale, sulla base dell'allegata documentazione medico- sanitaria, della storia clinica e dell'esame obiettivo, ha escluso l'origine professionale della malattia diagnosticata .
Ritiene il tribunale di dover fare proprie le conclusioni di cui alla consulenza tecnica di ufficio in atti, che appaiono immuni da vizi logici e compatibili con le risultanze istruttorie e la documentazione sanitaria in atti.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono, come già detto, essere fatte proprie da questo giudice.
Tale valutazione comporta il rigetto della domanda.
*
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Adriana Mari, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
3. le spese della C.T.U. sono poste definitivamente a carico dell' e liquidate come da CP_1 separato decreto.
Benevento , 12.7.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Adriana Mari
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 11.7.2025 , nella causa iscritta al n. 3955 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
, nata a [...] il [...] rapp.ta e difesa dall' avv.to Parte_1
Luigi Perifano presso il cui studio sito in Benevento alla Via Santa Rosa n.18, elettivamente domicilia, in virtù di mandato in atti,
Ricorrente
E
in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rapp.to e difeso, dall'Avv. Stefania Rettore presso il cui studio sito in Benevento, via F.Flora n.76 elettivamente domicilia in virtù di procura generale in atti,
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.10.2023 la ricorrente in epigrafe, premesso di aver contratto a causa della attività di bracciante una malattia professionale e che l' non ha riconosciuto CP_1 la natura professionale della malattia denunciata, ha chiesto di accertare e dichiarare che le patologie lamentate sono state contratte nell'esercizio ed a causa dell'espletamento della propria attività lavorativa e , per l'effetto, condannare l' nella persona del suo legale CP_1 rappresentante p.t., al pagamento del relativo indennizzo o rendita;
con vittoria di spese ed attribuzione.
L' ha contestato la sussistenza del nesso eziologico tra le malattie lamentate e l'attività CP_1 svolta e, pertanto, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato. Istruita la causa a mezzo di prova testi, disposta ed eseguita Ctu medico – legale, alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
La ricorrente invoca l' applicazione della disciplina in materia di riconoscimento dell'indennizzo ex art. 13 dlgs. 38/ 2000. Tale norma prevede al comma 2 che in caso di danno biologico derivante da infortuni sul lavoro e da malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, il lavoratore ha diritto alla liquidazione di un indennizzo in capitale nel caso in cui le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità̀ psicofisica, che sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni» (comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali) siano di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento. Nell' ipotesi di percentuale superiore al 16 tale indennizzo e' erogato in rendita.
L'esperita prova testimoniale ha confermato le circostanze di fatto esposte in ricorso relative alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa di bracciante.
Nel caso di specie è contestata l'origine professionale della malattia denunciata e, pertanto, al fine di accertare il requisito medico-legale di legge per il conseguimento del diritto al riconoscimento del beneficio preteso in ricorso è stato affidato l'incarico al CTU dott. . Persona_1
Il CTU nominato da questo Tribunale, sulla base dell'allegata documentazione medico- sanitaria, della storia clinica e dell'esame obiettivo, ha escluso l'origine professionale della malattia diagnosticata .
Ritiene il tribunale di dover fare proprie le conclusioni di cui alla consulenza tecnica di ufficio in atti, che appaiono immuni da vizi logici e compatibili con le risultanze istruttorie e la documentazione sanitaria in atti.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono, come già detto, essere fatte proprie da questo giudice.
Tale valutazione comporta il rigetto della domanda.
*
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Adriana Mari, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
3. le spese della C.T.U. sono poste definitivamente a carico dell' e liquidate come da CP_1 separato decreto.
Benevento , 12.7.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Adriana Mari