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Sentenza 24 dicembre 2024
Sentenza 24 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/12/2024, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: dott.ssa Elvira Maltese Presidente dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel. dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 903/2022 R.G., promosso da
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale P.IVA_1
mandatario di Parte_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Cimmino e Livia Gaezza;
Appellante e appellato incidentale contro
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Orazio Esposito;
Appellato
), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Vera Artimagnella;
Appellata e appellante incidentale
OGGETTO: appello – opposizione avverso intimazione di pagamento e avviso di addebito CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3315/2022 del 5.10.2022, il Tribunale di Catania, in accoglimento del ricorso proposto da , dichiarava prescritti i Controparte_1
crediti portati dall'avviso di addebito n. 59320150005093681 e condannava, in solido tra loro, l'ente impositore e l'ente riscossore al pagamento delle spese di lite.
Rilevava che tra la notifica dell'avviso di addebito, avvenuta il 14.12.2015, e la successiva notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320229001375678, in data
16.2.2022, fosse decorso il termine di prescrizione quinquennale, con conseguente estinzione della pretesa contributiva, pur tenendo conto della sospensione dei termini per complessivi 311 giorni ad opera del d.l. n. 18/2020 e del d.l. n.
183/2020.
Avverso la citata sentenza proponeva appello l con atto depositato il Pt_1
7.10.2022. resisteva al gravame. In data 19.12.2022 si costituiva Controparte_1
in giudizio proponendo appello incidentale, notificato il 20.12.2022. CP_3
La causa era posta in decisione il 5 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, parte appellante lamenta la violazione dell'art. 415, comma 4, c.p.c.
Eccepisce, in particolare, la violazione del proprio diritto di difesa e del principio del contraddittorio, per non essergli stato notificato il decreto con il quale il Tribunale ha disposto la trattazione cartolare del giudizio;
lamenta la sola notificazione dell'originario decreto di fissazione dell'udienza, senza alcun riferimento alla modalità cartolare. Sostiene che non possono ritenersi sussistenti,
a carico del convenuto, oneri non codificati consistenti in un ipotetico dovere di consultazione, a ritroso, del fascicolo tematico, previo accesso sul PST, “alla ricerca di un provvedimento modificativo (occulto, se non notificato dall'attore)” del decreto di comparizione parti portato a conoscenza del convenuto, a cura dell'attore, unitamente al ricorso. Deduce che “non trattandosi di ipotesi per la quale è ipotizzabile la rimessione al Giudice di prime cure (art. 354 cpc), unica conseguenza plausibile è la declaratoria di nullità tout court della sentenza appellata”.
2. Con il secondo motivo, l censura la sentenza per l'omessa pronuncia Pt_1
sulla richiesta di estromissione della rinnovandone, a tal fine, la Parte_2
richiesta; rileva al riguardo che il credito di cui all'avviso di addebito oggetto di giudizio non rientra nell'ultimo contratto di cessione dei crediti regolato dal Pt_1
DM del 30.11.2005, che ha riguardato i crediti contributivi maturati successivamente alla data del 31.12.2004 ed entro la data del 31.12.2005 e non ancora riscossi alla data del 30.4.2005.
Si duole, altresì, della mancata liquidazione delle spese a favore della Parte_2
non estromessa dal giudice di prime cure.
[...]
3. Infine, parte appellante lamenta l'errato riparto delle spese di lite che andavano poste integralmente a carico del concessionario per la riscossione, unico soggetto responsabile per i fatti sopravvenuti rispetto alla formazione e, quindi alla trasmissione, dei ruoli.
4. Con il primo motivo d'appello incidentale, ensura la sentenza di primo CP_3
grado per aver ritenuto che, nel caso di specie, fosse maturato il termine di prescrizione quinquennale tra la data di notifica dell'avviso di addebito e quella della successiva intimazione di pagamento. Precisa che, per effetto della normativa emergenziale COVID di cui all'art. 68 del d.l. n. 18/2020 e successive modifiche,
l'attività di riscossione coattiva è rimasta sospesa dall'8.3.2020 al 31.8.2021 e, per il medesimo arco temporale, è rimasta sospesa la decorrenza dei termini prescrizionali e decadenziali.
5. Con altro motivo, l'ente riscossore lamenta l'omessa pronuncia sul proprio difetto di legittimazione passiva. Rilevato che con il ricorso introduttivo il CP_1
ha dedotto l'inesistenza del credito portato dall'avviso di addebito per avvenuta prescrizione della pretesa contributiva, nella fattispecie de qua, unico legittimato passivo è l'ente impositore.
6. Con il terzo motivo di appello incidentale, si duole della disposta condanna al pagamento delle spese di lite in solido con l' Pt_1
7. L'appello proposto dall' è infondato. Pt_1
7.1. È infondato il primo motivo. Invero, dalla consultazione del fascicolo telematico del giudizio di primo grado si evince che il decreto, con il quale il giudice ha fissato l'udienza di discussione per la data 20.5.2022, è stato depositato il 12.3.2022.
Il ricorso e il predetto decreto sono stati notificati all' il 25.3.2022 (cfr. Pt_1
ricevute prodotte da in primo grado). CP_1
Il decreto di trattazione cartolare datato 21.4.2022 è stato depositato il
22.4.2022. L' previdenziale si è costituito in giudizio in data 9.5.2022, Pt_1
essendo conseguentemente a conoscenza dei provvedimenti emessi dal giudice inseriti nel fascicolo d'ufficio, tra i quali il decreto dispositivo della trattazione cartolare.
Si osserva che l' con le note di trattazione depositate l'8.6.2022 per Pt_1
l'udienza di decisione del 5.10.2022, nulla ha eccepito in ordine alla questione, oggi dedotta tardivamente quale motivo di appello.
Inoltre, l'appellante non ha allegato il pregiudizio concretamente subito, visto che ha comunque potuto esercitare il proprio diritto di difesa senza alcuna violazione del contraddittorio, depositando le note di trattazione per l'udienza fissata con le modalità cartolari.
7.2. Il secondo motivo è inammissibile.
Benché vada affermato il difetto di legittimazione di società Parte_2
cessionaria dei crediti - posto che, come rilevato dall'appellante, l'ultimo Pt_1
contratto di cessione, regolato dal DM del 30.11.2005, ha riguardato i crediti contributivi maturati successivamente alla data del 31.12.2004 ed entro la data del
31.12.2005 e non ancora riscossi alla data del 30.4.2005 mentre i crediti contributivi oggetto di causa sono relativi all'anno 2015 e pertanto sono estranei all'operazione di cartolarizzazione -, tuttavia, l' non ha alcun potere di Pt_1
rappresentare, con i propri difensori, Parte_2
in questo giudizio - e quindi di sollevare la questione del
[...]
difetto della legittimazione passiva di detta società -, evincendosi chiaramente dall'allegata procura speciale, conferita con atto del 3.7.2014 in Notaio
[...]
da Tivoli, che il mandato difensivo, speso dall'ente a sostegno del proprio Per_1
potere rappresentativo, è limitato alle procedure legali necessarie per conseguire il recupero dei “crediti contributivi ceduti” ancora oggetto di procedimenti di cognizione o esecuzione e che solo “nell'ambito del presente [rectius “di quel”] mandato” è attribuito all' , per il tramite dei suoi difensori, il potere di Pt_1
rappresentare, assistere e difendere Pt_2
Ne consegue che nessun potere di rappresentare, assistere e difendere uò Pt_2
vantare l' con riguardo a crediti contributivi maturati nel 2015, ben oltre Pt_1
l'anno 2005. Ne consegue ulteriormente che on è validamente costituita nel Pt_2
giudizio, né in primo grado né nel presente gravame.
7.3. Infondato è infine il terzo motivo, essendo l l'unico soggetto Pt_1
legittimato passivo nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito, per quanto si dirà al successivo punto di motivazione (8). È quindi l' l'unico soggetto Pt_1
soccombente nel giudizio, come tale tenuto a sopportare interamente il peso delle spese processuali.
8. Quanto all'appello incidentale proposto da occorre esaminare CP_3
preliminarmente la questione del difetto della sua legittimazione, rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato interno.
Il collegio richiama l'orientamento della Corte di Cassazione consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514 del 2022 che ha ritenuto che, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva, la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa esclusivamente all'ente impositore. La Corte ha, altresì, precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa.
Inoltre, le Sezioni Unite hanno precisato che il difetto di legitimatio ad causam
è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno (l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412) Cassazione civile, sez. un. 08/03/2022 n. 7514 citata).
Tali principi sono stati confermati dalle successive pronunce della Cassazione
(cfr. ex multis Cass. civ sez. lav. 5/9/2023, n. 25781; Cassazione civile sez. lav. -
15/6/2023, n. 17208).
8.1. Il motivo di appello formulato da n ordine al merito della prescrizione CP_3
del credito previdenziale è, pertanto, inammissibile.
8.2. è legittimata solo per la proposizione del secondo e del terzo motivo CP_3
di appello incidentale ovvero lamentare l'omessa pronuncia sull'eccezione di difetto della propria legittimazione passiva, sollevata in primo grado, fondatamente, per le ragioni sopra esplicitate.
8.3. È per conseguenza fondato il terzo motivo di appello incidentale, non potendo essere poste a carico di in solido le spese del primo grado giudizio, CP_3
atteso il suo difetto di legittimazione passiva. 9. In definitiva, l'appello principale deve essere rigettato;
l'appello principale va accolto solo nei limiti suddetti e per l'effetto la sentenza impugnata va riformata, dovendosi dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
[...]
e condannare solo l' al pagamento delle spese Controparte_2 Pt_1
processuali del primo grado.
9.1. L' va condannato, per il principio della soccombenza, al pagamento Pt_1
delle spese processuali del presente grado nei confronti delle altre parti.
9.2. A carico dell'appellante principale, il rigetto dell'impugnazione determina,
a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo: rigetta l'appello principale;
in parziale accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, dichiara il difetto di legittimazione passiva di e revoca la sua condanna in solido Controparte_2
al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio;
dichiara nel resto inammissibile l'appello incidentale;
condanna l' al pagamento delle spese processuali del grado, che liquida in Pt_1
favore di ciascuna delle altre parti – e da distrarre in favore del difensore di
[...]
- in € 2.906,00 oltre spese generali (15%), IVA e CPA. CP_1
Dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 5 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese