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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/03/2025, n. 2210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2210 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado,
di opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e ingiunzione di pagamento,
iscritta al n. 39002/2023 R.G.
promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso da se medesimo Parte_1 C.F._1
ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in Milano, Via Carlo Giuseppe Merlo n. 1 (PEC:
; Email_1
-opponente-
contro
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
[...] dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano (C.F. ), presso i cui uffici P.IVA_2
domicilia in via Freguglia n. 1, Milano (FAX 025468004, PEC
Email_2
-opposta-
con atto di citazione in opposizione notificato il 24.10.2023;
avente a oggetto: opposizione a ingiunzione di pagamento di € 61.676,92 adottata ai sensi ai sensi dell'art. 77, comma 2 bis, del D.P.R. n. 602/1973 dall' Controparte_1
e notificata il giorno 27.9.2023;
[...] conclusioni di parte opponente:
<
1. Sospendere, con provvedimento inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della comunicazione di iscrizione ipotecaria ovvero, in subordine, previa fissazione di una apposita udienza, ritenendo al riguardo sussistenti sia il fumus boni juris che il periculum in mora per le ragioni esposte in parte narrativa;
2. Accertare e dichiarare che nulla è dovuto per le cartelle n. 06820190016459262000 e n.
06820230002983688000 perché regolarmente quietanzate;
Nel merito:
1. Accertare e dichiarare la mancata comunicazione e/o notificazione al Sig. Avv. Pt_1
dei due avvisi di accertamento recanti il n. T9B072401344/2022 ed il n.
[...]
T9B072403382/2022 e quindi, previo accoglimento della presente opposizione, dichiararli nulli e/o invalidi e/o inefficaci ovvero annullarli e/o revocarli;
2. Accertare e dichiarare come non dovute, perché rottamate, le sanzioni e gli interessi esposti nella cartella n. 06820220030956388000;
3. Accertare e dichiarare che gli importi IRPEF portati dalla suddetta cartella sono crediti certi, liquidi ed esigibili, ma formalmente non riconosciuti per assenza di visto di conformità;
4. Per l'effetto consentire una pronta compensazione con debiti fiscali o, in subordine, disporre la rateizzazione pur con tutte le conseguenze di risultare foriera di un ingiustificato
2 lasso di tempo per chiudere la partita creditoria, di un aggravio di costi e spese a carico del solo contribuente;
5. Accertare e dichiarare rateizzabile la cartella n. 06820230053996923000 in quanto gli importi esposti sono dovuti;
6. Accertare e dichiarare, in ogni caso, l'insussistenza del diritto dell'erario e dell'agente della riscossione a procedere ad esecuzione forzata ad oggi nei confronti del Sig. Avv.
per i motivi di cui in narrativa relativamente alla comunicazione di Parte_1 preavviso di iscrizione ipotecaria a fronte della richiesta di pagamento dell'importo di Euro
61.945,71 a titolo di “ritenute IRPEF”;
7. Per l'effetto dichiarare nulla e/o invalida qualsiasi iscrizione ipotecaria posta sui beni del
Sig. Avv. da parte dell' di Milano. Parte_1 Controparte_3
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio>>
conclusioni di parte opposta:
<
- Dichiarare il difetto di giurisdizione ordinaria in luogo della territorialmente competente
Corte di Giustizia Tributaria di Milano in quanto involgente questioni di merito degli atti prodromici sottostanti ed aventi diretta rilevanza tributaria, non residuando alcun aspetto inerente la validità o inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
- Dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione;
- Rigettare l'istanza di sospensione dell'atto impugnato per carenza di lesività diretta dell'atto di comunicazione di iscrizione ipotecaria, prima ancora che per insussistenza dei presupposti cautelari e sospensione amministrativa dell'atto medesimo.
Nel merito:
- Rigettare le domande dell'opponente, in quanto destituite di qualsivoglia fondamento giuridico fattuale e per l'effetto condannare controparte alla refusione integrale delle spese e degli onorari di lite anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 I e II comma c.p.c.>>
Concisa esposizione delle
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'Avv. ha chiamato Parte_1
avanti il Tribunale Ordinario di Milano Controparte_4 [...]
di Milano formulando le domande di cui alle sopra Controparte_5
trascritte conclusioni.
Egli deduce:
- che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, con invito al pagamento dell'importo complessivo di Euro 61.676,92, notificatagli da Controparte_1
il 27.9.2023, contiene riferimento a quattro Cartelle (n.
[...]
06820190016459262000, n. 06820220030956388000, n. 06820230002983688000 e n.
06820230053996923000) e due avvisi di accertamento (n. T9B072401344/2022 e n.
T9B072403382/2022);
- che detti avvisi di accertamento non gli sono mai stati notificati;
- di avere prontamente provveduto al pagamento degli importi di cui alle cartelle n.
06820190016459262000 e n. 06820230002983688000 e di avere chiesto la rateizzazione della cartella n. 06820230053996923000;
- di ritenere invece in parte non dovuto l'importo di cui alla cartella n.
06820220030956388000, né quanto portato dagli avvisi di accertamento, relativi a
[...]
di cui si dice socio al 2%; Controparte_6 Pt_1
- di avere istaurato contenzioso davanti alle commissioni tributarie di primo e secondo grado relativo agli atti di recupero T9BCR 3100001 e T9BCR 3100002, richiamati nella cartella di pagamento n. 06820220030956388000 relativa a recupero “crediti anno 2017”, conclusosi con esito per lui sfavorevole.
L'attore assume l'infondatezza della pretesa creditoria di cui ai due avvisi di accertamento, atteso che essi si riferiscono ad accertamento effettuato nei confronti della Controparte_6
di cui è mero socio al 2%, e atteso che “non può essere supposta nessuna
[...] Pt_1
4 presunzione di distribuzione di utili in capo al socio che non abbia gestito la società e che non abbia commesso l'illecito”.
Inoltre assume l'illegittimità della richiesta di pagamento delle sanzioni esposte nella cartella di pagamento n. 06820220030956388000, per avere egli “rinunciato al ricorso in
Cassazione avverso le sentenze emesse nei due gradi di giudizio a seguito di ricorso contro il mancato riconoscimento delle compensazioni eseguite con crediti certi ma privi del visto di conformità, e, dall'altro, ha presentato istanza di definizione delle liti pendenti”.
Sulla base di quanto sopra l'opponente ha formulato le conclusioni sopra Parte_1
riportate.
, costituitasi con comparsa di risposta depositata con Controparte_1
modalità telematica il 15.12.2023, ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle ed agli avvisi di addebito fondati su crediti tributari, per essere devoluti alla cognizione del giudice tributario.
Nel merito la convenuta ha dedotto la infondatezza delle domande attoree, allegando la rituale notifica di tutte le cartelle di pagamento e che:
- relativamente ai due avvisi di accertamento n. T9B072401344/2022 e n.
T9B072403382/2022 l' , in base alla trasmissione del Controparte_1 ruolo inerente l'avviso di accertamento esecutivo, procede “senza che occorra la preventiva notifica della cartella di pagamento ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo'' ( art. 29
DL 78/2010);
- ha adottato la sospensione amministrativa della esecutività della cartella di pagamento n. 06820220030956388000, nelle more dei controlli previsti dalla legge sulla regolarità e validità della definizione delle liti pendenti a cui il ricorrente ha aderito, e del provvedimento è stata data formale comunicazione al unitamente alla liquidazione e Pt_1 all'invito al versamento, anche rateale, degli importi dovuti, pari al valore della controversia in cui egli è risultato soccombente, al netto delle sanzioni condonate.
L ha concluso quindi come riportato in epigrafe. Controparte_1
5 *
Le contestazioni mosse dall'opponente nel presente giudizio, sopra riassunte, concernono l'an e il quantum del debito tributario.
Ai sensi dell'art. 19 D.lgs 546/92 la comunicazione preventiva d'iscrizione d'ipoteca è atto impugnabile dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria laddove siano sottesi i crediti indicati nell'art. 2 D.lgs 546/92.
Secondo questa norma: “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Secondo orientamento consolidato della Corte di Cassazione: “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente
o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza
o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di
6 mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (Cass. S.U. n. 26817/2024 e Cass.
S.U. n. 21642/2021 e Cass. S.U. n. 7822/2020).
Inoltre (Cass.S.U. 19 novembre 2007 n. 23832): l'attribuzione alle commissioni tributarie della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie si estende a ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria.
L'opposizione proposta dall'Avv. fondata, oltre che sulla deduzione di fatti Pt_1 estintivi, anche sulla carenza dei presupposti dell'obbligazione tributaria, rientra dunque nell'ambito della giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, cui sono riservate in via esclusiva.
Deve pertanto dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice tributario.
**
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano in dispositivo giusta il DM 13.8.2022 n. 147.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 39002/2023 R.G.:
dichiara
il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo competente il giudice tributario;
assegna
termine di mesi tre per la riassunzione del processo dinanzi al giudice competente;
7 condanna
a rifondere ad le spese processuali, Parte_1 Controparte_1
liquidate in € 5.500,00 per onorari, da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali e oneri di legge.
Milano, 17.3.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
8
Il Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado,
di opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e ingiunzione di pagamento,
iscritta al n. 39002/2023 R.G.
promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso da se medesimo Parte_1 C.F._1
ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in Milano, Via Carlo Giuseppe Merlo n. 1 (PEC:
; Email_1
-opponente-
contro
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
[...] dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano (C.F. ), presso i cui uffici P.IVA_2
domicilia in via Freguglia n. 1, Milano (FAX 025468004, PEC
Email_2
-opposta-
con atto di citazione in opposizione notificato il 24.10.2023;
avente a oggetto: opposizione a ingiunzione di pagamento di € 61.676,92 adottata ai sensi ai sensi dell'art. 77, comma 2 bis, del D.P.R. n. 602/1973 dall' Controparte_1
e notificata il giorno 27.9.2023;
[...] conclusioni di parte opponente:
<
1. Sospendere, con provvedimento inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della comunicazione di iscrizione ipotecaria ovvero, in subordine, previa fissazione di una apposita udienza, ritenendo al riguardo sussistenti sia il fumus boni juris che il periculum in mora per le ragioni esposte in parte narrativa;
2. Accertare e dichiarare che nulla è dovuto per le cartelle n. 06820190016459262000 e n.
06820230002983688000 perché regolarmente quietanzate;
Nel merito:
1. Accertare e dichiarare la mancata comunicazione e/o notificazione al Sig. Avv. Pt_1
dei due avvisi di accertamento recanti il n. T9B072401344/2022 ed il n.
[...]
T9B072403382/2022 e quindi, previo accoglimento della presente opposizione, dichiararli nulli e/o invalidi e/o inefficaci ovvero annullarli e/o revocarli;
2. Accertare e dichiarare come non dovute, perché rottamate, le sanzioni e gli interessi esposti nella cartella n. 06820220030956388000;
3. Accertare e dichiarare che gli importi IRPEF portati dalla suddetta cartella sono crediti certi, liquidi ed esigibili, ma formalmente non riconosciuti per assenza di visto di conformità;
4. Per l'effetto consentire una pronta compensazione con debiti fiscali o, in subordine, disporre la rateizzazione pur con tutte le conseguenze di risultare foriera di un ingiustificato
2 lasso di tempo per chiudere la partita creditoria, di un aggravio di costi e spese a carico del solo contribuente;
5. Accertare e dichiarare rateizzabile la cartella n. 06820230053996923000 in quanto gli importi esposti sono dovuti;
6. Accertare e dichiarare, in ogni caso, l'insussistenza del diritto dell'erario e dell'agente della riscossione a procedere ad esecuzione forzata ad oggi nei confronti del Sig. Avv.
per i motivi di cui in narrativa relativamente alla comunicazione di Parte_1 preavviso di iscrizione ipotecaria a fronte della richiesta di pagamento dell'importo di Euro
61.945,71 a titolo di “ritenute IRPEF”;
7. Per l'effetto dichiarare nulla e/o invalida qualsiasi iscrizione ipotecaria posta sui beni del
Sig. Avv. da parte dell' di Milano. Parte_1 Controparte_3
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio>>
conclusioni di parte opposta:
<
- Dichiarare il difetto di giurisdizione ordinaria in luogo della territorialmente competente
Corte di Giustizia Tributaria di Milano in quanto involgente questioni di merito degli atti prodromici sottostanti ed aventi diretta rilevanza tributaria, non residuando alcun aspetto inerente la validità o inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
- Dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione;
- Rigettare l'istanza di sospensione dell'atto impugnato per carenza di lesività diretta dell'atto di comunicazione di iscrizione ipotecaria, prima ancora che per insussistenza dei presupposti cautelari e sospensione amministrativa dell'atto medesimo.
Nel merito:
- Rigettare le domande dell'opponente, in quanto destituite di qualsivoglia fondamento giuridico fattuale e per l'effetto condannare controparte alla refusione integrale delle spese e degli onorari di lite anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 I e II comma c.p.c.>>
Concisa esposizione delle
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'Avv. ha chiamato Parte_1
avanti il Tribunale Ordinario di Milano Controparte_4 [...]
di Milano formulando le domande di cui alle sopra Controparte_5
trascritte conclusioni.
Egli deduce:
- che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, con invito al pagamento dell'importo complessivo di Euro 61.676,92, notificatagli da Controparte_1
il 27.9.2023, contiene riferimento a quattro Cartelle (n.
[...]
06820190016459262000, n. 06820220030956388000, n. 06820230002983688000 e n.
06820230053996923000) e due avvisi di accertamento (n. T9B072401344/2022 e n.
T9B072403382/2022);
- che detti avvisi di accertamento non gli sono mai stati notificati;
- di avere prontamente provveduto al pagamento degli importi di cui alle cartelle n.
06820190016459262000 e n. 06820230002983688000 e di avere chiesto la rateizzazione della cartella n. 06820230053996923000;
- di ritenere invece in parte non dovuto l'importo di cui alla cartella n.
06820220030956388000, né quanto portato dagli avvisi di accertamento, relativi a
[...]
di cui si dice socio al 2%; Controparte_6 Pt_1
- di avere istaurato contenzioso davanti alle commissioni tributarie di primo e secondo grado relativo agli atti di recupero T9BCR 3100001 e T9BCR 3100002, richiamati nella cartella di pagamento n. 06820220030956388000 relativa a recupero “crediti anno 2017”, conclusosi con esito per lui sfavorevole.
L'attore assume l'infondatezza della pretesa creditoria di cui ai due avvisi di accertamento, atteso che essi si riferiscono ad accertamento effettuato nei confronti della Controparte_6
di cui è mero socio al 2%, e atteso che “non può essere supposta nessuna
[...] Pt_1
4 presunzione di distribuzione di utili in capo al socio che non abbia gestito la società e che non abbia commesso l'illecito”.
Inoltre assume l'illegittimità della richiesta di pagamento delle sanzioni esposte nella cartella di pagamento n. 06820220030956388000, per avere egli “rinunciato al ricorso in
Cassazione avverso le sentenze emesse nei due gradi di giudizio a seguito di ricorso contro il mancato riconoscimento delle compensazioni eseguite con crediti certi ma privi del visto di conformità, e, dall'altro, ha presentato istanza di definizione delle liti pendenti”.
Sulla base di quanto sopra l'opponente ha formulato le conclusioni sopra Parte_1
riportate.
, costituitasi con comparsa di risposta depositata con Controparte_1
modalità telematica il 15.12.2023, ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle ed agli avvisi di addebito fondati su crediti tributari, per essere devoluti alla cognizione del giudice tributario.
Nel merito la convenuta ha dedotto la infondatezza delle domande attoree, allegando la rituale notifica di tutte le cartelle di pagamento e che:
- relativamente ai due avvisi di accertamento n. T9B072401344/2022 e n.
T9B072403382/2022 l' , in base alla trasmissione del Controparte_1 ruolo inerente l'avviso di accertamento esecutivo, procede “senza che occorra la preventiva notifica della cartella di pagamento ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo'' ( art. 29
DL 78/2010);
- ha adottato la sospensione amministrativa della esecutività della cartella di pagamento n. 06820220030956388000, nelle more dei controlli previsti dalla legge sulla regolarità e validità della definizione delle liti pendenti a cui il ricorrente ha aderito, e del provvedimento è stata data formale comunicazione al unitamente alla liquidazione e Pt_1 all'invito al versamento, anche rateale, degli importi dovuti, pari al valore della controversia in cui egli è risultato soccombente, al netto delle sanzioni condonate.
L ha concluso quindi come riportato in epigrafe. Controparte_1
5 *
Le contestazioni mosse dall'opponente nel presente giudizio, sopra riassunte, concernono l'an e il quantum del debito tributario.
Ai sensi dell'art. 19 D.lgs 546/92 la comunicazione preventiva d'iscrizione d'ipoteca è atto impugnabile dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria laddove siano sottesi i crediti indicati nell'art. 2 D.lgs 546/92.
Secondo questa norma: “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Secondo orientamento consolidato della Corte di Cassazione: “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente
o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza
o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di
6 mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (Cass. S.U. n. 26817/2024 e Cass.
S.U. n. 21642/2021 e Cass. S.U. n. 7822/2020).
Inoltre (Cass.S.U. 19 novembre 2007 n. 23832): l'attribuzione alle commissioni tributarie della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie si estende a ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria.
L'opposizione proposta dall'Avv. fondata, oltre che sulla deduzione di fatti Pt_1 estintivi, anche sulla carenza dei presupposti dell'obbligazione tributaria, rientra dunque nell'ambito della giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, cui sono riservate in via esclusiva.
Deve pertanto dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice tributario.
**
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano in dispositivo giusta il DM 13.8.2022 n. 147.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 39002/2023 R.G.:
dichiara
il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo competente il giudice tributario;
assegna
termine di mesi tre per la riassunzione del processo dinanzi al giudice competente;
7 condanna
a rifondere ad le spese processuali, Parte_1 Controparte_1
liquidate in € 5.500,00 per onorari, da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali e oneri di legge.
Milano, 17.3.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
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