Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/10/1985, n. 5295
CASS
Sentenza 28 ottobre 1985

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La domanda, con la quale il pubblico dipendente, collocato a riposo con i cosiddetti benefici combattentistici, contesti la legittimità dei provvedimenti inerenti alla qualifica, sia quella da prendere a base per l'applicazione di detti benefici, sia quella attribuita per effetto dei benefici stessi, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche quando sia rivolta a conseguire una diversa liquidazione del trattamento pensionistico, atteso che i suddetti provvedimenti attengono allo "status" del dipendente nell'ambito del rapporto di pubblico impiego, implicante diritti anche diversi dalla pensione (quale l'indennità di buonuscita), e devono pertanto ritenersi sindacabili soltanto dal giudice munito di giurisdizione sul rapporto stesso, restando in particolare esclusa ogni possibilità di indagine incidentale sulla loro legittimità da parte della Corte dei conti nell'ambito delle sue attribuzioni giurisdizionali in materia pensionistica. ( V 6084/82, mass n 423770; ( V 3/81, mass n 410384).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/10/1985, n. 5295
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5295
    Data del deposito : 28 ottobre 1985

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