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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 873/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 08:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 478/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Dott. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240061007969000 IRAP 2021
- RUOLO n. 2024/250644 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'Agenzia delle Entrate si riporta alle proprie controdeduzioni e chiede la compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto il contribuente Ricorrente_1 impugnava la Cartella di pagamento n. 296 2024 00610079 69, relativa all'anno d'imposta 2021, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. 600/73, per un importo complessivo di € 2.417,86.
Nel corso del giudizio, l'Agenzia delle Entrate depositava provvedimento di sgravio totale, emesso in autotutela in data 20/03/2025, con cui annullava integralmente le somme iscritte a ruolo, riconoscendo l'assenza del presupposto impositivo IRAP derivante dall'autonoma organizzazione.
L''Ufficio, costituitosi, chiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/1992, con compensazione delle spese, evidenziando che l'iscrizione a ruolo traeva origine dal debito dichiarato dallo stesso contribuente e che il ricorso era stato peraltro notificato privo di valida firma digitale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuto sgravio totale dell'atto impugnato costituisce riconoscimento dell'infondatezza della pretesa e determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 546/1992.
Quanto alle spese di lite, si ritiene che ricorrano ragioni per la compensazione integrale, in considerazione:
– del fatto che la cartella traeva origine da un debito dichiarato dal contribuente nella propria dichiarazione
IRAP 2022 (rigo IR26) per l'anno 2021;
– del rilievo che il ricorso introduttivo presentava profili di inammissibilità (notifica PEC con file .pdf privo di firma digitale);
– del comportamento collaborativo dell'Ufficio, che ha proceduto allo sgravio dopo approfondita istruttoria.
Pertanto, la compensazione delle spese appare conforme a giurisprudenza consolidata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, definitivamente pronunciando:
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Palermo, lì 9.2.26
Il Giudice Monocratico
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 08:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 478/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Dott. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240061007969000 IRAP 2021
- RUOLO n. 2024/250644 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'Agenzia delle Entrate si riporta alle proprie controdeduzioni e chiede la compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto il contribuente Ricorrente_1 impugnava la Cartella di pagamento n. 296 2024 00610079 69, relativa all'anno d'imposta 2021, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. 600/73, per un importo complessivo di € 2.417,86.
Nel corso del giudizio, l'Agenzia delle Entrate depositava provvedimento di sgravio totale, emesso in autotutela in data 20/03/2025, con cui annullava integralmente le somme iscritte a ruolo, riconoscendo l'assenza del presupposto impositivo IRAP derivante dall'autonoma organizzazione.
L''Ufficio, costituitosi, chiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/1992, con compensazione delle spese, evidenziando che l'iscrizione a ruolo traeva origine dal debito dichiarato dallo stesso contribuente e che il ricorso era stato peraltro notificato privo di valida firma digitale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuto sgravio totale dell'atto impugnato costituisce riconoscimento dell'infondatezza della pretesa e determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 546/1992.
Quanto alle spese di lite, si ritiene che ricorrano ragioni per la compensazione integrale, in considerazione:
– del fatto che la cartella traeva origine da un debito dichiarato dal contribuente nella propria dichiarazione
IRAP 2022 (rigo IR26) per l'anno 2021;
– del rilievo che il ricorso introduttivo presentava profili di inammissibilità (notifica PEC con file .pdf privo di firma digitale);
– del comportamento collaborativo dell'Ufficio, che ha proceduto allo sgravio dopo approfondita istruttoria.
Pertanto, la compensazione delle spese appare conforme a giurisprudenza consolidata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, definitivamente pronunciando:
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Palermo, lì 9.2.26
Il Giudice Monocratico