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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 691/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SALVO MICHELE, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4622/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250077124567000 REGISTRO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 343/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto per Ricorrente_1 srl appresentata e difesa in forza di procura speciale in calce al ricorso dall'Avvocato Difensore_1.
Contro
: Agenzia delle Entrate – Riscossione- Agente della Riscossione prov. di Milano, e,
Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma.
Avverso a Cartella di pagamento n. 068 2025 00771245 67 000 notificata via pec in data 27/08/2025 dall'Agenzia Entrate Riscossione – provincia di Milano, che intima il pagamento della somma di € 291,15 di cui € 285,27 per registrazione atti giudiziari anno 2022 ed € 5,88 per diritti di notifica, nella parte in cui hanno ad oggetto l'avviso di liquidazione imposta di registro numero 13974/2022 della Agenzia delle entrate direzione provinciale I di Roma oggetto di tempestivo pagamento, nonché ogni atto conseguente e presupposto e con ogni provvedimento di rito o di ragione.
Eccepisce: illegittimità della cartella in quanto avente ad oggetto il pagamento di somme già corrisposte.- ntervenuto integrale e tempestivo pagamento dell'imposta di registro liquidata nell'avviso di liquidazione imposta di registro numero 13974/2022 della Agenzia delle entrate direzione provinciale I di Roma
Conclude, per tutte le ragioni esposte e documentate che la cartella impugnata va dichiarata integralmente illegittima nulla o annullata.
Nel caso in cui auspicabilmente le resistenti provvedano allo sgravio o all'annullamento in autotutela chiede la compensazione delle spese di giudizio.
La DP I di Roma costituitasi con controdeduzioni l'1/12/25, premette che, l'Ufficio, in sede di autotutela, in data antecedente alla notifica del presente ricorso, invero il 29/09/2025, aveva già provveduto allo sgravio delle somme iscritte a ruolo.
Conclude di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice , rilevato che, come risulta in atti, la DP I di Roma in sede di autotutela, in data antecedente alla notifica del presente ricorso, il 29/09/2025, aveva già provveduto allo sgravio delle somme iscritte a ruolo.
Conseguentemente è cessata la materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546. - Spese compensate come richiesto congiuntamente dalle parti a seguito di sgravio integrale della cartella impugnata.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio per cessazione materia del contendere.
Spese compensate.
Il giudice
LE VO
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SALVO MICHELE, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4622/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250077124567000 REGISTRO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 343/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto per Ricorrente_1 srl appresentata e difesa in forza di procura speciale in calce al ricorso dall'Avvocato Difensore_1.
Contro
: Agenzia delle Entrate – Riscossione- Agente della Riscossione prov. di Milano, e,
Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma.
Avverso a Cartella di pagamento n. 068 2025 00771245 67 000 notificata via pec in data 27/08/2025 dall'Agenzia Entrate Riscossione – provincia di Milano, che intima il pagamento della somma di € 291,15 di cui € 285,27 per registrazione atti giudiziari anno 2022 ed € 5,88 per diritti di notifica, nella parte in cui hanno ad oggetto l'avviso di liquidazione imposta di registro numero 13974/2022 della Agenzia delle entrate direzione provinciale I di Roma oggetto di tempestivo pagamento, nonché ogni atto conseguente e presupposto e con ogni provvedimento di rito o di ragione.
Eccepisce: illegittimità della cartella in quanto avente ad oggetto il pagamento di somme già corrisposte.- ntervenuto integrale e tempestivo pagamento dell'imposta di registro liquidata nell'avviso di liquidazione imposta di registro numero 13974/2022 della Agenzia delle entrate direzione provinciale I di Roma
Conclude, per tutte le ragioni esposte e documentate che la cartella impugnata va dichiarata integralmente illegittima nulla o annullata.
Nel caso in cui auspicabilmente le resistenti provvedano allo sgravio o all'annullamento in autotutela chiede la compensazione delle spese di giudizio.
La DP I di Roma costituitasi con controdeduzioni l'1/12/25, premette che, l'Ufficio, in sede di autotutela, in data antecedente alla notifica del presente ricorso, invero il 29/09/2025, aveva già provveduto allo sgravio delle somme iscritte a ruolo.
Conclude di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice , rilevato che, come risulta in atti, la DP I di Roma in sede di autotutela, in data antecedente alla notifica del presente ricorso, il 29/09/2025, aveva già provveduto allo sgravio delle somme iscritte a ruolo.
Conseguentemente è cessata la materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546. - Spese compensate come richiesto congiuntamente dalle parti a seguito di sgravio integrale della cartella impugnata.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio per cessazione materia del contendere.
Spese compensate.
Il giudice
LE VO