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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/04/2025, n. 1891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1891 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 17/04/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 11281/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
.
[...] [...]
Controparte_2
alle ore 9:12 sono presenti gli avv.ti VINCIFORI RUGGERO e DUCATO
PAOLO per parte ricorrente;
nessuno è presente per la parte resistente
I procuratori della parte ricorrente concludono riportandosi alle proprie difese e domande e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio.
****
Successivamente, alle ore 15:18 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario Dott.
Giovanni Lentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11281 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, con gli avv.ti VINCIFORI RUGGERO e
DUCATO PAOLO
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
.
[...] [...]
, Controparte_2
- convenuto contumace- oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 17/04/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
-annulla l'ordinanza di ingiunzione n. n. 0017778 del 19/06/24;
-condanna la Regione Siciliana, Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Ispettorato Territoriale del Lavoro, alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida
2 complessivamente in € 1.996,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26/07/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'
[...]
, Controparte_3
proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 0017778 del
19/06/24, deducendone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento.
Pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva la convenuta, rimanendo pertanto contumace.
Senza alcuna istruttoria, all'udienza odierna la causa è stata discussa dalla sola parte ricorrente mediante note di trattazione scritta.
***
Il ricorso deve essere accolto.
Invero il convenuto , pur onerato in sede di fissazione CP_2
dell'udienza di comparizione delle parti di depositare in Cancelleria dieci giorni prima dell'udienza copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione, non ha ottemperato all'ordine del giudice, non assolvendo pertanto all'onere ex art. 2967 C.c., sulla stessa gravante all'atto dell'opposizione.
Le allegazioni della parte ricorrente, in special modo sull'omessa notifica di qualsiasi atto di contestazione e sulla mancata apertura del contraddittorio, in ragione della mancanza della motivazione sottostante l'emissione delle ordinanze impugnate e della correlativa prova contraria, devono quindi accogliersi, annullando gli atti impugnati.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 17/04/2025
Il Giudice Onorario
3 Giovanni Lentini
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 17/04/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 11281/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
.
[...] [...]
Controparte_2
alle ore 9:12 sono presenti gli avv.ti VINCIFORI RUGGERO e DUCATO
PAOLO per parte ricorrente;
nessuno è presente per la parte resistente
I procuratori della parte ricorrente concludono riportandosi alle proprie difese e domande e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio.
****
Successivamente, alle ore 15:18 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario Dott.
Giovanni Lentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11281 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, con gli avv.ti VINCIFORI RUGGERO e
DUCATO PAOLO
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
.
[...] [...]
, Controparte_2
- convenuto contumace- oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 17/04/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
-annulla l'ordinanza di ingiunzione n. n. 0017778 del 19/06/24;
-condanna la Regione Siciliana, Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Ispettorato Territoriale del Lavoro, alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida
2 complessivamente in € 1.996,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26/07/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'
[...]
, Controparte_3
proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 0017778 del
19/06/24, deducendone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento.
Pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva la convenuta, rimanendo pertanto contumace.
Senza alcuna istruttoria, all'udienza odierna la causa è stata discussa dalla sola parte ricorrente mediante note di trattazione scritta.
***
Il ricorso deve essere accolto.
Invero il convenuto , pur onerato in sede di fissazione CP_2
dell'udienza di comparizione delle parti di depositare in Cancelleria dieci giorni prima dell'udienza copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione, non ha ottemperato all'ordine del giudice, non assolvendo pertanto all'onere ex art. 2967 C.c., sulla stessa gravante all'atto dell'opposizione.
Le allegazioni della parte ricorrente, in special modo sull'omessa notifica di qualsiasi atto di contestazione e sulla mancata apertura del contraddittorio, in ragione della mancanza della motivazione sottostante l'emissione delle ordinanze impugnate e della correlativa prova contraria, devono quindi accogliersi, annullando gli atti impugnati.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 17/04/2025
Il Giudice Onorario
3 Giovanni Lentini
4