Sentenza 18 luglio 2023
Rigetto
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentario • 1
- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/ · 29 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28/01/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00632/2025REG.PROV.COLL.
N. 09133/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9133 del 2023, proposto da
AP Life S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vittorio Minervini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilio de' Cavalieri n. 7;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Associazione Égalité Onlus, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 12114/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 il Cons. Giovanni Gallone.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. AP Life S.r.l. (di seguito, per brevità anche solo “AP”), società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della AP Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l., svolge attività di fornitura di varie tipologie di ausili terapeutici realizzati da diversi produttori, tra cui quelli per la mobilità personale e la prevenzione delle lesioni da decubito, offrendo anche un servizio di assistenza post-vendita.
1.1 Con provvedimento n. 28293 dell’8 luglio 2020, emesso all’esito del procedimento PS11481 e notificato in data 27 luglio 2020, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (in seguito, per brevità, anche solo l’“Autorità” o “A.G.C.M.”) ha deliberato:
a) che la pratica commerciale di cui al punto II.A) del medesimo provvedimento, posta in essere da AP e consistita nell’omissione di una adeguata informativa al consumatore circa l’esistenza e il contenuto della garanzia nonché circa le modalità di esercizio in caso di malfunzionamento o rottura dell’ausilio o di suoi componenti, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 22 del Codice del Consumo, e ne ha vietato la diffusione o continuazione;
b) che la pratica commerciale di cui al punto II.B) del medesimo provvedimento, posta in essere da AP Life S. r.l. e consistita nella comunicazione sul sito internet di claim ingannevoli riguardo alla rapidità degli interventi di assistenza, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi dell’articolo 21 del Codice del Consumo, e ne ha vietato la diffusione o continuazione;
c) di irrogare a AP Life S.r.l., per la violazione di cui alla precedente lettera a), una sanzione amministrativa pecuniaria di € 200.000 (duecentomila euro);
d) di irrogare a AP Life S.r.l., per la violazione di cui alla precedente lettera b), una sanzione amministrativa pecuniaria di € 40.000 (quarantamila euro).
2. Con ricorso notificato il 26 ottobre 2020 e depositato il 29 ottobre 2020 AP ha impugnato dinanzi al T.A.R. per il Lazio – sede di Roma, chiedendone l’annullamento, il suddetto provvedimento nonché gli atti ad esso presupposti connessi o conseguenti.
Ha, in particolare, chiesto:
- in via principale, di annullare e/o dichiarare nullo il provvedimento unitamente ad ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto;
- in via di subordine, annullare la sanzione, ovvero rideterminarne l’entità al minimo edittale o a quanto ritenuto di giustizia, in relazione agli elementi accertati nel corso dell’istruttoria (ovvero fissare i criteri in base ai quali l’Autorità dovrà rideterminarla).
2.1 A sostegno del ricorso di primo grado ha dedotto i motivi così rubricati:
1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, comma 3 della delibera AGCM n. 25411/15, 14 della L. 689/81, 6 CEDU e 41 CDFUE. Lesione del diritto ad un giusto procedimento (artt. 1 L. 241/90 e 6 CEDU). Difetto di istruttoria e motivazione apparente. Violazione del principio di economicità dell’azione amministrativa. Genericità della Comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria e conseguente violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa ;
2 ) Inapplicabilità del Codice del consumo al rapporto controverso. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18, comma 1, lett. a), b) e d) e 19, comma 1 del Codice. Nullità per carenza di potere (in astratto), sub specie di sconfinamento nel potere legislativo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità manifesta, nonché per irragionevolezza, arbitrarietà e disparità di trattamento. Sproporzionalità ;
3) Sviamento di potere. Motivazione apparente. Violazione del riparto di competenze Stato-Regioni ex art. 117, comma 2 Cost. e del principio di leale collaborazione istituzionale. Difetto di istruttoria;
4) Sulla prima pratica accertata sub A). Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18, comma 1, lett. d), 20 e 22 del Codice. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento del fatto. Illogicità manifesta. Difetto di motivazione ;
5) Sulla seconda pratica accertata sub B). Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 21 del Codice. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento del fatto. Illogicità manifesta. Difetto di motivazione ;
6) Sul quantum sanzionatorio. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 27, c. 13 e 11 L. 689/81. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento del fatto, sproporzionalità, disparità di trattamento, ingiustizia e illogicità manifesta. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 L. 689/81 per carenza/tenuità di elemento soggettivo. Difetto di motivazione .
3. Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza indicata in epigrafe, l’adito T.A.R. ha respinto il ricorso.
4. Con ricorso notificato il 15 novembre 2023 e depositato in giudizio il 20 novembre 2023 AP ha proposto appello avverso la suddetta decisione chiedendone la riforma.
4.1 Ha affidato il gravame ai motivi così rubricati:
1) Error in iudicando. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, c. 3 e 16 delibera AGCM n. 25411/15, 14, c. 2 legge n. 689/81, 6 CEDU e 41 CDFUE. Lesione del diritto ad un giusto procedimento (artt. 1 legge n. 241/90, 6 CEDU e 47 CDFUE). Genericità e motivazione perplessa della Comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria. Violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa ;
2) Error in iudicando. Insussistenza del rapporto di consumo. Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 32 Cost. e 1, c. 1 legge n. 833/1978, alla luce del combinato disposto dell’art. 2 del Protocollo n. 26 TFUE e dell’art. 168(7) TFUE, che attribuisce agli Stati membri una riserva di governance del servizio sanitario, conferendo loro la competenza esclusiva a costruire i propri SSN come servizi di interesse generale non economico o servizi di interesse economico generale (SIEG). Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18, c. 1, lett. a), b) e d) m) e 19, c. 1 Codice del consumo. Nullità per carenza di potere. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche ;
3) Error in iudicando. Insussistenza della prima pratica accertata. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18, c. 1, lett. d), 20 e 22 del Codice. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento del fatto. Illogicità manifesta. Difetto di motivazione ;
4) Error in iudicando et in procedendo. Insussistenza della seconda pratica accertata. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18, c. 1, lett. e) e 21 Codice del consumo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento del fatto. Contraddittorietà, illogicità manifesta e difetto di motivazione. Omessa pronuncia. Sviamento di potere ;
5) Error in iudicando. In linea di subordine: illegittimità del quantum sanzionatorio. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 27, c. 13 e 11 legge n. 689/81, da interpretarsi alla luce dell’art. 13(2) Direttiva n. 2005/29/CE, come modificato dall’art. 3(5) della Direttiva n. 2019/2161/UE. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento del fatto, sproporzionalità, disparità di trattamento, ingiustizia e illogicità manifesti. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 689/81 per carenza di elemento soggettivo. Difetto di motivazione .
5. In data 27 novembre 2023 si è costituita in giudizio l’Autorità.
6. Il 17 dicembre 2024 la difesa erariale ha depositato memorie difensive.
6.1 Il 2 gennaio 2025 AP ha depositato memorie in replica.
7. All’udienza pubblica del 14 gennaio 2025 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha respinto il primo motivo del ricorso di primo grado con cui AP ha:
- contestato la genericità ed il carattere esplorativo della comunicazione di avvio inoltrata il 24 luglio 2019 la quale, seguita dalla comunicazione di estensione oggettiva del procedimento del successivo 29 novembre 2019, avrebbe consentito all’Autorità di eludere il termine decadenziale per la contestazione dell’illecito;
- censurato il carattere generico e perplesso della comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria e la conseguente lesione del proprio diritto di difesa.
Secondo parte appellante il T.A.R. avrebbe in particolare, errato nello statuire che “nel caso de quo, l’Autorità ha acquisito, in data 17 settembre 2019, informazioni da parte della stessa esponente ed ha esteso, il successivo 29 novembre, l’oggetto del procedimento, includendo taluni elementi che in fase di avvio non erano stati contestati e che tuttavia rientravano nell’ambito della generale ipotesi accusatoria iniziale”.
Detta statuizione non sarebbe condivisibile atteso che:
- la comunicazione di avvio sarebbe stata inoltrata il 24 luglio 2019 sulla base della segnalazione dell’unico denunciante (acquisita il precedente 15 aprile 2019) e, in sede pre-istruttoria, l’Autorità non avrebbe compiuto supplementi di indagini significativi;
- con l’estensione oggettiva del 29 novembre 2019 l’Autorità ha modificato il capo di imputazione, contestando la violazione degli artt. 20-22 Codice del consumo, in luogo del combinato disposto degli artt. 130, 24 e 25, c. 1, lett. d) Codice del consumo; in particolare la prima pratica è stata derubricata da “aggressiva” (per mancata applicazione dei dettami propri della garanzia giusconsumeristica) a “ingannevole” (per l’omessa informativa sul regime di garanzia adottato dall’A.S.L. Roma 3, in contrasto con gli artt. 20, c. 2 e 22 Codice del consumo);
- tale riconfigurazione della comunicazione di avvio non sarebbe avvenuta a seguito del rinvenimento di documentazione integrativa, come richiesto dalla pertinente giurisprudenza, ma sarebbe originata dalla memoria endo-procedimentale della stessa AP del 17 settembre 2019 in cui la società, nel contestare l’esistenza di un rapporto di consumo, ha dato conto di quel che l’Autorità avrebbe dovuto verificare fin dalla fase preistruttoria (e cioè dell’esistenza di un’articolata normativa di diritto sanitario e prassi amministrativa incompatibile con le prescrizioni di cui all’art. 130 Codice del consumo).
Detta estensione si sarebbe, quindi, risolta, secondo parte appellante, in una nuova qualificazione giuridica di fatti che erano noti all’Autorità sin dalla ricezione della segnalazione e ciò avrebbe determinato, in concreto, l’elusione del termine decadenziale di contestazione dell’illecito essendo decorsi tra la segnalazione del 15 aprile 2019 e l’atto di estensione oggettiva un totale di 228 giorni.
Sotto altro profilo si deduce che il T.A.R. avrebbe omesso di pronunciarsi sull’ulteriore doglianza formulata nel primo motivo del ricorso di primo grado, in cui si censurava il carattere generico e perplesso della comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria. Ciò in quanto detta comunicazione avrebbe mantenuto in piedi due contestazioni tra loro mutualmente escludenti e logicamente incompatibili: quella formulata nella comunicazione di avvio (che prefigurava una possibile violazione degli artt. 24 e 25, c. 1, lett. d) Codice del consumo per il non pieno riconoscimento della garanzia legale di conformità ex art. 130 Codice del consumo) e quella introdotta con l’atto di estensione (che, prendendo atto dell’inapplicabilità della garanzia legale giusconsumeristica, ha spostato l’attenzione su presunti profili di ingannevolezza, ex artt. 20, c. 2 e 22 Codice del consumo - vedansi rispettivamente, par. 34 e 29 del provvedimento gravato in prime cure).
2.1 La doglianza non coglie nel segno.
È del tutto fisiologico che, in procedimenti complessi come quelli condotti dalle TH , l’ipotesi iniziale di illecito profilata nella segnalazione possa evolvere nel corso della istruttoria e che, in tal caso, sia necessario estendere l’oggetto del procedimento.
In questo senso la giurisprudenza di questa Sezione (16 marzo 2018, n. 1670) ha chiarito che ai fini “dell’osservanza del principio del contraddittorio, è sufficiente che l’atto iniziale, coerentemente con quanto dispone l’art. 6 del Regolamento, riporti gli elementi essenziali utili a consentire al professionista l’individuazione delle pratiche commerciali scorrette oggetto di accertamento, avuto riguardo sia agli elementi costitutivi di fatto, e sia al richiamo ai parametri normativi della cui violazione si fa questione: il che, nella specie, è puntualmente avvenuto. Non occorre, cioè, che la comunicazione d’avvio abbia un maggior grado di dettaglio, posto che il carattere analitico delle argomentazioni riguarderà la fase conclusiva del procedimento, ossia l’esito della fase istruttoria”.
Del resto, nel caso che occupa, quelli oggetto di estensione sono profili che costituiscono naturale sviluppo dell’ipotesi iniziale e che conseguono alle deduzioni della parte interessata (la quale, con le proprie memorie, ha segnalato aspetti della vicenda rimasti in ombra nella denuncia e che, arricchendo in punto di fatto la vicenda, hanno condotto ad una diversa qualificazione giuridica delle condotte).
Nel dettaglio, l’Autorità ha esteso l’oggetto del procedimento in data 29 novembre 2019 alla luce della documentazione fino a quel momento acquisita (segnatamente con riguardo ai contenuti delle informazioni fornite al paziente ed alla “organizzazione del servizio di assistenza sugli ausili” – par. 3 e 4 dell’atto di estensione) e delle informazioni rese dalla stessa appellante il 17 settembre 2019 (relative allo specifico quadro normativo applicabile), anche al fine di permettere alla stessa di meglio esercitare il proprio diritto di difesa già in sede procedimentale.
Ne discende che nessun indebito aggiramento del termine di contestazione dell’illecito si è consumato in danno della AP. Il prolungamento della durata del procedimento si è, del resto, rivelato funzionale all’approfondimento della vicenda in fatto come comprovato dall’attività istruttoria svolta nel corso di tale ulteriore segmento procedimentale ( in primis le richieste di informazioni formulate con l’atto di estensione a pag. 4 – 6).
Infine, va rilevato che anche la comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria reca, per sua natura, un’imputazione solo provvisoria connotata da una certa fluidità e destinata ad assumere fattezze definitive solo con il provvedimento conclusivo sicchè a nulla vale evidenziare profili di eventuale, asserita incompatibilità logica degli addebiti profilati in tale sede, assumendo per contro rilievo solo la formulazione finale della contestazione.
3. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha respinto il secondo motivo del ricorso di primo grado con cui AP ha dedotto l’inapplicabilità della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette alle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale (in acronimo “S.S.N.”) data l’impossibilità di configurare come rapporto di consumo la relazione che si instaura tra paziente e fornitore privato operante per conto del sistema sanitario.
Secondo parte appellante il T.A.R. avrebbe in particolare, errato nell’affermare l’irrilevanza del fatto che il paziente non stipuli un contratto con il fornitore atteso che:
- il diritto dei consumi catturerebbe anche prestazioni rese per conto terzi, se l’erogazione fa seguito a una decisione di natura commerciale (così nel settore delle “assicurazion[i] a favore di terzo stipulat[e] da una struttura pubblica (laddove le prestazioni finali sono tuttavia rivolte in favore dei dipendenti terzi beneficiari, da qualificarsi come consumatori nei riguardi dell’assicurazione e titolari del diritto alla prestazione)” e in quello del condominio che compie acquisti per conto dei condomini - Corte di giustizia, Sez. I, 2/4/20, C-329/19, Condominio di Milano, via Meda c. Eurothermo SpA);
- nel caso di specie il paziente disabile avrebbe compiuto due decisioni di natura commerciale: i) “rivolge[ndosi] al servizio sanitario nazionale [anziché] reperire autonomamente sul mercato il prodotto”; ii) quantomeno nel territorio di competenza dell’A.S.L. Roma 3 (e nelle altre realtà locali che adottano il modello dell’accreditamento), scegliendo la fornitura “all’esito di un processo [da esso stesso] avviato […] sulla base delle sue esigenze di vita”.
Dette statuizioni non sarebbero condivisibili atteso che:
- ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. m) Codice del consumo, costituisce “decisione di natura commerciale” “la decisione presa da un consumatore relativa se acquistare o meno un prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni, se pagare integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto o disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto; tale decisione può portare il consumatore a compiere un’azione o all’astenersi dal compierla”;
- connotato imprescindibile della commercialità della decisione (attiva o passiva) è l’economicità del comportamento tenuto (o non tenuto) dal consumatore tanto che, ai sensi della clausola generale di cui all’art. 20, comma 2 Codice del consumo, “una pratica commerciale è scorretta se […] è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico” e sarebbe l’attività dell’operatore – presa in considerazione nella sua oggettività – a definire l’economicità del rapporto (e non, per contro, il modo, subiettivo, con cui il cittadino si approccia a quell’attività);
- all’interno della categoria unitaria dei servizi di interesse generale (S.I.G.), infatti, si distingue tra: i) servizi di interesse economico generale (S.I.E.G.), disciplinati dall’art. 14 e dall’art. 1 del Protocollo n. 26 T.F.U.E.; ii) servizi di interesse generale non economico, disciplinati, invece, dall’art. 2 del Protocollo n. 26 T.F.U.E.;
- solo nel primo caso (S.I.E.G.) sarebbe presente il carattere dell’economicità con la conseguenza che solo a questa tipologia di servizi si applicherebbero le regole europee sulle quattro libertà fondamentali di circolazione (art. 26 (2) T.F.U.E.) e sulla concorrenza (artt. 101-109 T.F.U.E.), pur con alcuni temperamenti (v., ad esempio, l’art. 106 (2) T.F.U.E.); i servizi di interesse generale non economico, invece, sarebbero sottratti alle regole del mercato interno e sarebbero disciplinati in via esclusiva dagli Stati membri, che ne delimitano oggetto, contenuti e modalità di funzionamento, fatte salve alcune limitate competenze di sostegno dell’Unione;
- di conseguenza anche il Codice del consumo potrebbe trovare applicazione solo in riferimento ai S.I.E.G.;
- anche la prassi dell’Autorità andrebbe in questo senso atteso che tutti i procedimenti per pratiche commerciali scorrette fino ad oggi condotti dall’A.G.C.M. avverso amministrazioni, enti, società e organismi pubblici sarebbero ricaduti sempre nel perimetro del S.I.E.G. (ad esempio nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, al procedimento PS9943 - AMA-CONSORZI RACCOLTA INDUMENTI USATI, definito con provvedimento n. 25619 del 9 settembre 2015, nel settore del trasporto pubblico locale, al procedimento PS10666 - ATAC-SOPPRESSIONE CORSE FERROVIARIE, nel settore del servizio idrico integrato, al procedimento PS11743 - E.A.S. ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI-PRESCRIZIONE BIENNALE);
- le prestazioni oggetto dell’istruttoria ricadrebbero pacificamente nel perimetro del S.S.N. e sarebbero pertanto prive del carattere di economicità posto che negli Stati membri (come Italia e Spagna) in cui è stato adottato il c.d. “modello Beveridge” (che garantisce in modo pressoché gratuito alla collettività lo stesso tipo e quantità di prestazioni sanitarie, con oneri a carico della fiscalità generale) quello sanitario costituirebbe un servizio di interesse generale non economico;
-il richiamo (implicito) operato dal giudice di prime cure alla sentenza sul caso BK MO IL (C-59/12) sarebbe quindi inconferente posto che in tale sede la Corte ha riconosciuto l’applicabilità della direttiva sulle pratiche commerciali scorrette nei confronti di una cassa malattia facente capo a un organismo di diritto pubblico e diretta ad assicurare i propri lavoratori dal rischio sanitario sicché l’ente pubblico in questione era tedesco e operava secondo le logiche del modello c.d. “Bismark” (in cui i servizi sanitari sono finanziati dalle contribuzioni dei lavoratori e dei datori di lavoro derivanti dalla loro iscrizione obbligatoria alle assicurazioni sociali di malattia) riconducibile a un S.I.E.G..
Osserva, infine, parte appellante che a voler avallare le considerazioni svolte dal T.A.R si avrebbe come conseguenza che:
- l’assoggettamento integrale delle stesse A.S.L. alle regole giusconsumeristiche non solo per quanto concerne gli ausili protesici;
- le strutture pubbliche risponderebbero (a seconda dei casi: in via diretta o solidale) anche del fatto del terzo che opera per suo conto.
3.1 Il motivo è infondato.
Corretta appare, infatti, la ricostruzione giuridica offerta nella sentenza impugnata dal giudice di prime cure.
In primo luogo, risulta inconferente il pur suggestivo richiamo operato nell’atto di appello alla figura del servizio di interesse economico generale (in acronimo S.I.EG.). Quest’ultima è, infatti, estranea a al campo consumeristico ed attiene più precipuamente alla delimitazione del campo di applicazione delle norme relative al libero mercato e alla concorrenza con la conseguenza che essa non può, in assenza di uno specifico appiglio normativo, essere utilmente evocata in questa sede per stabilire, ai fini della configurabilità degli illeciti in contestazione, se venga o meno in rilievo una decisione “commerciale” ex art. 18, comma 1, lett. m).
3.2 Ad assumere rilievo nella vicenda che occupa sono, per contro, unicamente le nozioni di derivazione eurounitaria di consumatore e di professionista.
Ebbene, il Collegio è del meditato avviso, rispetto alla vicenda che occupa, che:
- da un lato, AP abbia rivestito la qualità di professionista ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b), Codice del Consumo giacché ha posto in essere le proprie condotte nell’ambito della sua attività commerciale di fornitura di ausili terapeutici al Servizio Sanitario in beneficio dei singoli pazienti;
- dall’altro, il singolo paziente (tra cui l’originario segnalante) rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera a), Codice del Consumo giacché è persona fisica che ha agito, ponendo in essere una decisione commerciale, per la soddisfazione di un interesse non di carattere commerciale, industriale, artigianale o professionale.
Più segnatamente, non v’è da dubitare che quando il paziente si rivolge per l’acquisto ad una impresa accreditata dal Servizio Sanitario assume le vesti di consumatore poiché assume, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. m) Codice del consumo, una “decisione di natura commerciale” ( id est una decisione “relativa a se acquistare o meno un prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni, se pagare integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto o disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto”).
È, infatti, evidente che, sotto un primo profilo, egli sceglie se rivolgersi direttamente del Servizio Sanitario ovvero optare per l’alternativa di reperire autonomamente nel mercato quanto necessario in base a una prescrizione medica. Inoltre, una volta optato per l’acquisto del prodotto/dispositivo sul mercato, sceglie a chi tra più operatori economici accreditati rivolgersi per l’acquisto.
Viene in soccorso, sul punto, l’ampia nozione di “decisione di natura commerciale” elaborata dalla giurisprudenza europea (Corte di giustizia UE U, 19 dicembre 2013, n. 281) che vi fa rientrare, nell’ottica di assicurare il più vasto spettro di tutela possibile, “qualsiasi decisione che sia direttamente connessa con quella di acquistare o meno un prodotto”.
Del resto, venendo alla concreta fattispecie in esame, il sistema di fornitura dei sistemi medicali a carico del Servizio Sanitario pone al centro della scelta dell’ausilio e del professionista il paziente, assistito dal medico poiché è quest’ultimo, munito della prescrizione, a richiedere– per il tramite della A.S.L. territorialmente competente – la fornitura dell’ausilio.
Più nel dettaglio, è il medico specialista ad individuare la tipologia di ausilio da prescrivere servendosi del c.d. “nomenclatore.” Detta prescrizione può anche specificare un modello determinato di ausilio particolarmente adatto al paziente, al suo ambiente e alle sue esigenze di vita, ma non, per quanto qui più interessa, lo specifico professionista incaricato poi di fornire materialmente il bene. La scelta del singolo professionista (e non dell’ausilio) spetta, infatti, esclusivamente al paziente.
Il professionista- fornitore, pur intrattenendo con il Servizio Sanitario Regionale uno specifico rapporto nelle forme dell’accreditamento, instaura anche con il paziente, secondo uno schema triangolare, una specifica relazione giuridica frutto di un contatto socialmente qualificato (in maniera sostanzialmente non dissimile rispetto a quanto accade con il medico – così nella giurisprudenza civile da ultimo Cassazione civile, sez. III , 15/03/2024 , n. 7074).
Il consumatore, infatti, anche se terzo rispetto al rapporto tra p.a. e professionista, è il titolare dell’interesse non patrimoniale che giustifica la prestazione ex art. 1174 c.c. nonché il beneficiario finale della medesima.
Prestazione, questa, che è certamente a carattere patrimoniale in quanto suscettibile di valutazione economica. Tale carattere di patrimonialità non è, peraltro, inficiato dal fatto che tale relazione sia inserita in un quadro generale di requisiti e procedure selettive definito dalla normativa sanitaria e dalle A.S.L. attenendo queste alle modalità di instaurazione del distinto rapporto di accreditamento.
Non può, del resto, obliterarsi che la normativa europea sulle pratiche commerciali scorrette si applica a prescindere dall’instaurazione di un rapporto contrattuale diretto tra professionista e consumatore. Ciò è ricavabile dall’impianto generale delle direttive in materia e segnatamente dal Considerando n. 13 della dir. 2005/29, secondo cui “Per sostenere la fiducia da parte dei consumatori il divieto generale dovrebbe applicarsi parimenti a pratiche commerciali sleali che si verificano all’esterno di un eventuale rapporto contrattuale tra un professionista ed un consumatore o in seguito alla conclusione di un contratto e durante la sua esecuzione”.
In questo senso depone sia la giurisprudenza europea (Corte di giustizia UE 20 luglio 2017, causa C 357/16 secondo cui “in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, letto alla luce del considerando 13 della stessa, tale direttiva si applica alle pratiche commerciali sleali poste in essere da un’impresa, anche all’esterno di un eventuale rapporto contrattuale”) e di questo Consiglio (Cons. Stato, 15 luglio 2019, n. 4976, secondo cui il Codice del Consumo “non punisce le “pratiche commerciali” scorrette solo se poste in essere con la finalità di instaurare un rapporto diretto tra il professionista cui è riferibile, in via diretta, la “pratica commerciale” ed il consumatore, estendendosi la tutela a tutte le pratiche commerciali idonee ad influire su qualunque decisione a contenuto economico del consumatore”).
È, infine, appena il caso di notare, fugando le preoccupazioni paventate sul punto da parte appellante, che sposare la tesi dell’applicabilità delle norme sul Codice del Consumo alla fattispecie in esame non equivale certo a sostenere che le A.SL. siano assoggettate tout court alla normativa consumeristica. Ciò in quanto un rapporto di consumo risulta configurabile unicamente tra il paziente acquirente e il professionista operatore economico in regime di accreditamento cui questi si rivolge.
4. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha respinto il quarto motivo del ricorso di primo grado con cui AP ha contestato la fondatezza dell’accertamento compiuto con riferimento alla prima pratica.
Il primo giudice avrebbe, in particolare, errato nell’affermare che:
- una volta “instaurata una relazione diretta tra disabile e professionista, su quest’ultimo gravava uno specifico obbligo di diligenza e cioè quello di informare specificamente il consumatore sul contenuto della garanzia e sulle modalità di esercizio della stessa in caso di malfunzionamento o di rottura dell’ausilio protesico”;
- non assume rilevanza il fatto che le pertinenti norme di diritto sanitario ponessero in capo all’A.S.L. Roma 3 taluni obblighi informativi atteso che l’esistenza di un simile quadro giuridico “non esonera il professionista dal fornire tutte le dovute informazioni sulla garanzia e sul funzionamento della stessa”.
Detta statuizione non sarebbe condivisibile in quanto non corrisponderebbe al vero che AP si sarebbe sottratta al dovere di fornire ai pazienti informazioni adeguate circa l’esistenza della garanzia sanitaria e le relative modalità di esercizio.
Più segnatamente parte appellante deduce che:
- nella ipotesi di cessione in comodato di ausili (quale è il caso conosciuto dall’Autorità), la normativa sanitaria individuerebbe l’A.S.L. come soggetto meglio posizionato per veicolare all’assistito le informazioni relative all’assistenza tecnica (art. 4, comma 12 D.M. n. 332/99) atteso che sarebbe la stessa Azienda sanitaria a definire e modulare, anche in itinere, il concreto funzionamento della garanzia;
- pur operando in un simile quadro AP avrebbe sempre mantenuto un comportamento proattivo e di massima vicinanza al paziente adibendo al dovere di diligenza ex art. 20 comma 2 del Codice del consumo;
- in particolare, pur non essendovi tenuta, al momento della consegna del dispositivo al paziente AP avrebbe sempre fornito ulteriori informazioni rilevanti ai fini che ci occupano, tra cui, in particolare, il certificato di garanzia del produttore (comprensivo anche dei termini e delle condizioni cui è sottoposta la garanzia stessa) e, soprattutto, il numero del call center della società per le richieste di informazioni e i recapiti dell’agenzia eventualmente necessari per determinati interventi (così nella risposta alla richiesta di informazioni trasmessa il 14 febbraio 2020, n. 2, pp. 4);
- inoltre, in occasione delle sessioni di training , AP avrebbe sempre illustrato all’assistito (o al caregiver ) anche i termini della garanzia applicabile (si veda la risposta alla richiesta di informazioni del 19 dicembre 2019, p. 4);
- nella vicenda qui in rilievo, il paziente sarebbe stato seguito e assistito da AP e dai suoi addetti con particolare attenzione, anche a livello personale; il segnalante avrebbe persino ricevuto i numeri di cellulare degli addetti AP, sì da agevolare in ogni modo le interlocuzioni;
- la predisposizione di un numero verde dedicato e la comunicazione della relativa numerazione al paziente rappresenterebbe il miglior modo di assolvere, con la dovuta diligenza, al proprio dovere di leale collaborazione con l’amministrazione e con il paziente;
- AP non si è mai sottratta ad una richiesta di intervento formulata direttamente dal paziente senza il previo contatto da parte della competente A.S.L., procedendo anzi essa stessa ad attivare con prontezza l’ iter autorizzatorio.
4.1 Il motivo in parola non merita positivo apprezzamento anche alla luce di quanto sopra statuito in ordine alla natura consumeristica del rapporto che lega il paziente al fornitore di ausili sanitari dallo stesso prescelto.
Quest’ultimo, infatti, effettua la consegna del dispositivo ed è tenuto a fornire le istruzioni per l’uso e la manutenzione dello stesso rappresentando per il paziente, come correttamente osservato nel provvedimento gravato in prime cure, il primo ed immediato referente (oltre che l’altro termine soggettivo del rapporto di consumo).
Ne discende che, in qualità di professionista, il fornitore deve osservare per legge una diligenza qualificata che impone, a maggior ragione dinanzi ad un consumatore che versi in una situazione di particolare vulnerabilità a causa di disabilità temporanea o permanente, di informare in maniera completa il paziente anche in merito all’esistenza e al contenuto della garanzia, nonché alle modalità di esercizio in caso di malfunzionamento o rottura dell’ausilio o di suoi componenti, indicando specificamente a chi e come rivolgersi per eventuali interventi (informazioni risultano essenziali tanto per i guasti riconducibili a difetti di fabbrica coperti dalla garanzia legale di conformità, quanto per quelli che richiedono l’intervento della A.S.L.).
In tale prospettiva risulta, pertanto, irrilevante l’assenza di puntuali prescrizioni specifiche nella normativa sanitaria generale e nei capitolati di gara in ordine alla modalità e alla necessità di rendere edotti i consumatori sulla garanzia atteso che l’obbligo di informare il consumatore discende direttamente dalla legge (così in particolare il disposto dell’art. 4, comma 8, del D.M. 27 agosto 1999, n. 332 recante “Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione”, secondo cui “il fornitore fornisce al paziente ed eventualmente a chi lo assiste, dettagliate istruzioni sulla manutenzione e sull'uso del dispositivo erogato, anche a mezzo di indicazioni scritte”).
Parimenti irrilevanti risultano gli obblighi informativi eventualmente gravanti sul punto a carico di A.S.L. posto che gli stessi attengono ad altro e distinto frangente del rapporto trilatere che viene qui in rilievo (e segnatamente quello tra la struttura sanitaria ed il paziente) e che il loro eventuale inadempimento non esonera in ogni caso il professionista dall’osservanza dei propri doveri.
4.2 Non colgono, inoltre, nel segno le ulteriori deduzioni di parte appaltante e volte ad evidenziare la tenuta da parte di AP di un comportamento proattivo. E, infatti, occorre tenere a mente il contenuto specifico dell’addebito sub a) il quale verte attorno l’assenza di un’informazione chiara e completa circa le procedure da attivare in merito ai guasti dei dispositivi, ai tempi di intervento e, più in generale, alla garanzia (la cd. “assistenza post-fornitura”). Ebbene, tale obbligo non può considerarsi adempiuto per effetto della semplice consegna del certificato di garanzia al momento della consegna del dispositivo essendo addebitata a AP la circostanza, pure comprovata dalle plurime richieste di assistenza avanzate dal segnalante, di non aver informato il paziente della possibilità di rivolgersi direttamente al professionista per chiedere l’applicazione della garanzia ai guasti riconducibili a un difetto di conformità (quale ad esempio la rottura della valvola del cuscino antidecubito nel febbraio 2016 – par. 41 del provvedimento gravato in prime cure) nonché delle procedure da seguire in caso di guasto all’ausilio.
5. Con il quarto motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha:
- respinto il quinto motivo del ricorso di primo grado a mezzo del quale AP ha censurato il capo del provvedimento gravato in prime cure che ha accertato la seconda pratica;
- omesso di pronunciarsi sul terzo motivo del ricorso di primo grado a mezzo del quale AP ha denunciato uno sviamento di potere atteo che l’Autorità avrebbe, per un verso, riconosciuto l’esistenza di una disciplina specifica sanitaria sulla garanzia, dichiarando di non volersi direttamente occupare dell’art. 130 Codice del consumo, in relazione agli artt. 24 e 25, comma 1, lett. d) Codice del consumo e, per altro verso, al fine di giungere a un giudizio di ingannevolezza della comunicazione istituzionale della Società, avrebbe rilevato la “palese inadeguatezza” dei relativi processi di assistenza tecnica “post-vendita”, con ciò di fatto ingerendosi sul regime di garanzia apprestato nel diritto sanitario.
Secondo parte appellante il T.A.R. avrebbe errato nell’affermare che “la diligenza professionale richiesta al professionista [avrebbe] comporta[to …] un’organizzazione in grado di assicurare una rapida riparazione o comunque un’immediata sostituzione di un prodotto indispensabile per il disabile, in ciò sostanziandosi il proprium di un corretto servizio di assistenza”. Tuttavia, “l’organizzazione del servizio di assistenza non [è stata] in grado di far fronte ai guasti e alle rotture degli ausili protesici denunciati dei pazienti”, onde l’ingannevolezza del claim diffuso sulla pagina web di AP.
Detta statuizione non sarebbe condivisibile in quanto:
- dall’istruttoria sarebbe emerso che, nei fatti, solo i pazienti che si riforniscono tramite le sanitarie private accederebbero al sito internet posto che, come si dà atto nel provvedimento gravato in prime cure, il “numero di accessi alle pagine rilevanti del sito” è “estremamente “limitato” (par. 113 del provvedimento gravato in prime cure) ed i pochissimi utenti che risultano aver visitato il sito AP rifletterebbero la percentuale di quanti hanno effettuato acquisti diretti tramite le cc.dd. sanitarie private (1%), mentre la quasi totalità degli assistiti (99%) si avvalgono del S.S.N.;
- ciò dimostrerebbe che non sussiste alcuna pratica ingannevole atteso che i pochi soggetti che accedono al sito web sarebbero clienti di sanitarie private, cui si applica l’art. 130 Codice del consumo e rispetto ai quali il claim è irreprensibile;
- diversamente gli accessi al sito web sarebbero ben superiori perché anche il 99% dei pazienti di AP, prima di rivolgersi al pubblico e selezionare detta società come fornitore, si documenterebbe, alla stregua di qualsiasi homo oeconomicus interessato a compiere la più assennata decisione di natura commerciale, in primis sul canale web .
Con riguardo al lamentato sviamento di potere parte appellante deduce che:
- non si comprenderebbe perché, di fronte a tanto gravi e conclamate carenze, nessuna azienda sanitaria, A.S.L. Roma 3 inclusa, abbia esercitato i propri poteri di controllo sui contratti in essere con la AP, se del caso irrogando le severe penali contrattuali all’uopo previste ovvero revocando un accreditamento e/o risolvendo un contratto;
- la maggior parte degli interventi dei quali si discute sarebbero stati “fuori garanzia” atteso che sarebbero legati a motivi diversi dai difetti di fabbrica normalmente rilevabili in sede di collaudo per i quali secondo lo stesso provvedimento gravato in prime cure “l’assistito dovrà rivolgersi, con prescrizione dello specialista e preventivo di spesa della sanitaria, agli uffici dell’assistenza protesica territorialmente competenti per l’eventuale autorizzazione della riparazione/sostituzione dell’ausilio” (par. 98 del provvedimento gravato in prime cure);
- AP si è attivata prontamente a fronte delle molteplici segnalazioni formulate dal(l’unico) paziente denunciante, mettendosi celermente in moto per acquisire la preventiva autorizzazione dell’A.S.L..
5.1 Il motivo è infondato.
Quanto al primo profilo di doglianza preme osservare che gli episodi denunciati da segnalante, per entità e frequenza, hanno dimostrato l’evidente inadeguatezza del servizio di assistenza della AP quantomeno nell’area dell’A.S.L. Roma 3 onde il carattere ingannevole delle informazioni offerte dal professionista.
Pare, peraltro, privo di pregio il ragionamento svolto da parte appellante secondo cui i pochi soggetti che accedono al sito web di AP sarebbero clienti di sanitarie private a cui si applica l’art. 130 Codice del consumo e rispetto ai quali il claim impiegato sarebbe irreprensibile.
Anzitutto il numero, eventualmente contenuto, dei consumatori rispetto ai quali il claim può considerarsi ingannevole non vale ad incidere sulla configurabilità dell’illecito ex art. 21 del Codice del Consumo potendo, al più (e non necessariamente), avere rilievo in sede di dosimetria della sanzione.
Inoltre, le deduzioni di AP presentano carattere puramente presuntivo e risultano sprovviste dei caratteri della gravità (con ciò intendendosi l’attitudine dimostrativa in sé considerata del fatto noto da cui desumere il fatto ignoto) e della precisione (non essendo circostanziate). In particolare, priva di sufficiente forza inferenziale è l’affermazione per cui “i pochissimi utenti che risultano aver visitato il sito AP rifletterebbero la percentuale di quanti hanno effettuato acquisti diretti tramite le cc.dd. sanitarie private”, non risultando la stessa confortata da alcun dato estrinseco diverso da un generico dato quantitativo.
5.2 Quanto al secondo profilo di doglianza è, invece, sufficiente rilevare che non assume valore esimente rispetto alla configurabilità degli illeciti in contestazione l’atteggiamento eventualmente omissivo o colposo in sede di controllo di A.S.L.. Ciò, in particolare, in ragione della peculiare struttura trilatere che assume il rapporto dedotto in giudizio e che vede, come ampiamente argomentato in precedenza, la configurabilità di un rapporto consumeristico diretto tra il paziente ed il fornitore.
Non convince, infine, la deduzione per cui la maggior parte degli interventi dei quali si discute sarebbero stati “fuori garanzia” atteso che la stessa risulta generica e sostanzialmente indimostrata oltre che, in ogni caso, non in grado di escludere la configurabilità dell’illecito di pericolo di cui all’art. 21 del Codice del Consumo (atteso che conduce ad ammettere comunque che una parte, ancorché eventualmente contenuta, degli interventi richiesti fosse comunque coperta da garanzia).
6. Con il quinto motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l’ultimo motivo del ricorso di primo grado a mezzo del quale si è denunciata, in via di subordine, sotto plurimi profili, l’illegittimità del trattamento sanzionatorio nel suo quantum .
Osserva parte appellante che il T.A.R avrebbe esaminato solo in parte tali profili limitandosi ad affermare che “la determinazione ha tenuto conto dello stato generale della società e della sua dimensione economica” e che “alcuna sproporzione è ravvisabile nella quantificazione, considerando il bilancio del professionista e l’interesse a preservare, comunque, l’effetto indispensabile di deterrenza (generale e speciale) della sanzione, che si è assestata (sommando i due importi) su di una somma non superiore ad 1/20 del massimo edittale”.
Detta statuizione non sarebbe condivisibile perché frutto di un’applicazione meccanicistica di due parametri statici, quali il fatturato realizzato dalla Società e il massimale edittale, che nulla avrebbero a che fare con l’offensività in concreto della fattispecie accertata.
Si osserva in proposito che il provvedimento si porrebbe in contrasto con il combinato disposto degli artt. 27, comma 13 e 11 della l. n. 689/81, da interpretarsi alla luce dell’art. 13(2) Direttiva n. 2005/29/CE, come modificato dall’art. 3(5) della Direttiva n. 2019/2161/UE (c.d. “Omnibus”) i quali prevedono che per le pratiche commerciali scorrette gli Stati membri devono tener conto, tra gli altri, dei seguenti fattori: a) natura, gravità, entità e durata della violazione; b) eventuali azioni intraprese 30 dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio; c) eventuali violazioni commesse in precedenza dal professionista; d) benefici finanziari conseguiti o perdite evitate dal professionista in conseguenza della violazione; e) in casi transfrontalieri, sanzioni inflitte al professionista per la stessa violazione in altri Stati membri; f) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti.
Per contro nel caso di specie il giudice di prime cure si sarebbe fermato al solo dato della dimensione economica del professionista senza tenere in considerazione che la segnalazione da cui è scaturito l’intervento dell’Autorità riguarda il bacino territoriale della A.S.L. - Roma 3.
Si aggiunge, inoltre, nel dettaglio, che:
- per quanto concerne la prima pratica, l’Autorità ha affermato che il comportamento avrebbe avuto una vasta diffusione e, conseguentemente, fosse particolarmente grave (par. 108 del provvedimento gravato in prime cure) ma detta diffusione sarebbe però smentita dalla circostanza che i fatti da cui traeva l’indagine si risolvevano nella vicenda di un singolo (par. 38 del provvedimento gravato in prime cure), peraltro verificatasi in un contesto amministrativo che la stessa Autorità descrive come peculiare, se non unico (par. 28, II periodo e nota. 17 del provvedimento gravato in prime cure);
- sempre con riguardo alla prima pratica, il provvedimento dà conto che AP “si è adoperata per mitigare le conseguenze della pratica scorretta, predisponendo comunicazioni volte a meglio chiarire esistenza, contenuto e modalità di attivazione della garanzia, diffuse a partire dal marzo 2020” (par. 110 del provvedimento gravato in prime cure), ma che ciò non ha portato al riconoscimento di circostanze attenuanti avendo anzi l’Autorità ritenuto che il comportamento illecito fosse “ancora in corso” nel momento di adozione dell’inibitoria (par.109 del provvedimento gravato in prime cure);
- in relazione alla seconda pratica, l’Autorità afferma di aver tenuto conto del limitato numero di accessi alla pagina internet ove era pubblicato il claim contestato (par. 113 del provvedimento gravato in prime cure) senza tuttavia trarne le dovute conseguenze posto che, come evidenziato al quarto motivo di appello, i pochissimi utenti che risultano aver visitato il sito rifletterebbero la percentuale di quanti hanno effettuato acquisti diretti tramite le cc.dd. sanitarie (1%), soggetti a cui si applica la garanzia legale di conformità ex art. 130 Codice del consumo;
- l’Autorità non avrebbe tenuto conto della buona fede di AP, che non solo confidava nella piena legittimità delle proprie condotte, ma sarebbe stata persino consapevole di impersonare delle best practices nel settore.
6.1 La doglianza va disattesa.
L’Autorità ha fatto buon governo dei criteri per la determinazione dell’importo delle sanzioni da irrogare.
In sede di dosimetria della sanzione essa ha preso in considerazione congiuntamente una pluralità di aspetti operando, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità riconosciutale dalla legge (e, segnatamente, dall’art. 11, l. n. 689 del 1981, richiamato dall'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo), una valutazione sintetica e globale. In particolare, ha valorizzato tanto la gravità delle infrazioni quanto la durata delle stesse (quantomeno dal febbraio 2016 e ancora in corso all’atto dell’adozione del provvedimento gravato in prime cure con riferimento all’illecito sub lett. a, dal 26 giugno 2019 fino al 3 marzo 2020 con riferimento all’illecito sub lett. b).
6.2 Con riguardo specifico al profilo della gravità dell’infrazione non assume rilievo la circostanza che la segnalazione da cui è scaturito l’intervento dell’Autorità riguarda il bacino territoriale della sola A.S.L. Roma 3 e che detta segnalazione abbia portato all’accertamento di un singolo episodio di infrazione.
E, infatti, sotto il profilo della loro struttura, le pratiche commerciali scorrette sono illeciti di pericolo e non di danno (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 14 settembre 2018, n. 5396 e 16 marzo 2018, n. 1670) e le condotte addebitate alla società appellante sono di certo potenzialmente idonee ad arrecare pregiudizio ad un numero elevato di consumatori (il che vale, in particolare, per l’illecito sub b, commesso attraverso uno strumento pubblicitario). Del resto, come già osservato supra in sede di scrutinio del quarto motivo di appello, le deduzioni svolte da parte appellante circa la qualità dei visitatori delle pagine web sono frutto di una ricostruzione che poggia su presunzioni semplici non dotate del carattere della gravità e precisione.
Inoltre, l’offensività dell’illecito è da rapportare anche alle specifiche condizioni subiettive del consumatore leso (o potenzialmente leso), le quali sono, nel contesto che occupa, di evidente fragilità.
6.3 Sotto altro profilo, la circostanza che la società appellante abbia predisposto comunicazioni volte a meglio chiarire esistenza, contenuto e modalità di attivazione della garanzia, pure presa espressamente in considerazione dall’Autorità in sede di modulazione della risposta sanzionatoria, non giustifica il riconoscimento di una circostanza attenuante per il duplice rilievo che trattasi di iniziative che pertengono solo ad uno degli illeciti in contestazione e, comunque, assunte a partire dal marzo 2020, ad istruttoria in corso e poco prima della conclusione della medesima.
Del pari non è in grado di dequotare in maniera apprezzabile il disvalore delle condotte l’asserita buona fede della società appellante, trattandosi di convincimento puramente soggettivo e non di un affidamento che riposa su dati ed elementi o elementi obiettivi.
6.4 Sempre in linea generale va, infine, rilevato, come pure correttamente ha fatto il giudice di prime cure, che l’ammontare complessivo delle sanzioni (pari a € 240.000), oltre ad apparire proporzionato al fatturato complessivo (di oltre 153 milioni di euro), al margine operativo lordo (27,9 milioni di euro corrispondente al 18,2% circa del fatturato) ed all’utile di gestione (circa 7,9 milioni di euro corrispondente al 5,16% del fatturato) per l’anno 2018 della AP Life S.r.l., non supera comunque un ventesimo del massimo edittale (la cui cornice prevista dal comma 9 dell’art. 27 del Codice del Consumo va da 5.000,00 € a 5.000.000,00 €).
In questo senso è appena il caso di rammentare che, per costante insegnamento di questa Sezione, la dimensione economica del professionista, e perciò il suo fatturato, resta l'elemento prioritariamente rilevante da assumere per la determinazione della sanzione costituendo il parametro più attendibile per assicurare un’effettiva capacità deterrente a quest’ultima ( ex multis Cons. Stato, sez. VI, 21 marzo 2018, n. 1819).
7. Per le ragioni sopra esposte l’appello è infondato e va respinto.
8. Sussistono nondimeno, anche in ragione della assoluta novità delle questioni affrontate, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO