TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/06/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3559/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3559/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTONI Parte_1 P.IVA_1
MATTEO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA 1° MAGGIO 16 PONTEDERApresso il difensore avv. SANTONI MATTEO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAINETTI GUIDO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MAINETTI GUIDO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso al Tribunale di Firenze depositato in data 11 ottobre 2023 ha Controparte_1
chiesto emettersi ingiunzione ai danni di per il pagamento della Parte_1 somma di € 2119,36, oltre accessori e spese quali provvigioni maturate nel mese di febbraio
2023 nell'ambito del contratto di agenzia stipulato tra le parti in data 9 aprile 2021.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 1041/23, emesso in accoglimento del ricorso, ha proposto opposizione chiedendo in via riconvenzionale il pagamento della Parte_1 complessiva somma di € 12.816,90 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, allegando il rapporto era cessato in virtù di recesso unilaterale dell'agente senza il rispetto del termine di preavviso contrattualmente dovuto.
, costituendosi nel giudizio di opposizione (iscritto con il NRGL 3559/2023) Controparte_1
allegava l'esistenza della giusta causa di recesso costituita dalla violazione dell'obbligo di informazione da parte della mandante (che non aveva messo a disposizione dell'agente la documentazione relativa all'esito degli affari procurati) e dal ritardo nel pagamento delle provvigioni. Concludeva, dunque chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale e la conferma del decreto ingiuntivo opposto
1 Con ulteriore ricorso al Tribunale di Firenze depositato il 20.12.2023 ( e iscritto al NRGL
3682/23) citava a giudizio chiedendo la Controparte_1 Parte_1
condanna della società preponente al pagamento della somma complessiva di €. 21.939,69 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, indennità ex art 1751 cc e indennità suppletiva di clientela, nonchè al pagamento delle provvigioni maturate nel periodo 1 settembre 2022-15 marzo 2023 , di una somma a titolo di indennità meritocratica e di un compenso aggiuntivo per lo svolgimento dell'attività di consegna, crediti di cui si riservava la quantificazione in corso di giudizio. regolarmente costituitasi resisteva alla domanda di cui chiedeva Parte_1
l'integrale rigetto.
Le due cause, riunite all'udienza del 12 febbraio 2025 e istruite tramite acquisizione documentale, sono state decise all'esito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
A) Il credito azionato in decreto
Il credito pari ad € 2119,36 rivendicato nel decreto ingiuntivo opposto a titolo di provvigioni maturate nel mese di febbraio 2023 è incontestato e risulta essere stato estinto in corso di causa
(cfr dichiarazioni contenute nella memoria depositata dall'opponente in data 15 maggio 2025 e non contestate).
Ciò giustifica la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
B) La giusta causa di recesso
I seguenti fatti sono pacifici o comunque risultano dalla documentazione acquisita.
Le parti hanno stipulato un contratto di agenzia a tempo determinato con durata annuale (dal 12 aprile 2021 al 12 aprile 2022 cfr doc 1 allegato al ricorso per DI) rinnovato tacitamente alla scadenza (dato pacifico).
L'agente ha posto fine unilateralmente al rapporto a far data dal 15 marzo 2023 con CP_1
lettera del 28 febbraio 2023 (cfr doc 2 all ricorso per DI) adducendo l'esistenza della giusta causa.
Ciò chiarito si osserva che secondo gli ordinari criteri di riparto previsti dall'art. 2697 cc spetta all'agente l'onere di allegare e quindi provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie posta a base del recesso e, dunque, anche la sussistenza in concreto della giusta causa, ossia di una
2 causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, ai sensi dell'art. 2119, comma 1, c.c.
Nel caso di specie il a sostegno dell'esistenza della dedotta giusta causa di recesso allega CP_1
le seguenti violazioni contrattuali:
a) Ritardi nei pagamenti b) Mancato inoltro di documentazione contrattuale;
c) Mancati pagamenti;
d) Imposizione di mansioni estranee al contratto di agenzia .
Le allegazioni relative agli inadempimenti sub a ) b) e d) risultano del tutto generiche e quindi inidonee a configurare la giusta causa in quanto l'agente non chiarisce:
- quali e quante provvigioni siano state pagate in ritardo (il che impedisce a controparte una compiuta difesa e al giudice di determinare la gravità dell'inadempimento) ,
- Quale specifica documentazione è stata richiesta e non inoltrata ( le uniche richieste documentate in atti sono successive al recesso) ;.
- Le ragioni per le quali lo svolgimento delle mansioni accessorie di consegna ( peraltro svolte con continuità per tutta la durata del rapporto secondo le stesse ammissioni del fosse CP_1
incompatibile con il preavviso, non essendo le suddette mansioni degradanti o non confacenti rispetto all'attività svolta.
Quanto all'inadempimento sub c si osserva che l'agente pur sostenendo di aver percepito - per il periodo ottobre 2022-marzo 2023 solo una parte delle provvigioni maturate - non fornisce al giudicante elementi concreti per ritenere sussistente il diritto alle maggiori somme asseritamente dovute o comunque per determinare la gravità dell'inadempimento. Deve in questa sede ribadirsi il principio di diritto secondo cui la proposizione della domanda di pagamento delle provvigioni relative ad un rapporto di agenzia, riguardando un diritto il cui fatto costitutivo
è rappresentato non dal rapporto predetto (che, di per sé, è solo il presupposto della nascita del credito azionato), ma dalla conclusione di affari tra preponente e clienti per il tramite dell'agente, esige che siano indicati, con elementi sufficienti a consentirne l'identificazione, i contratti conclusi per il tramite dell'agente ( così tra le atre Cass Sez. L –
Ordinanza n. 23345 del 29/08/2024).
Tanto basta per ritenere non provata la giusta causa di recesso e quindi sussistente il diritto della preponente al pagamento dell'indennità di preavviso nella misura non contestata di €
12.816,90 - come da domanda riconvenzionale proposta nel procedimento sub 3559/23- e insussistenti le seguenti indennità azionate dal nel procedimento 3682/23: CP_1
3 A) L'indennità di preavviso;
B) l'indennità di cessazione del rapporto ( non dovuta ai sensi del II cpv del comma 2 dell'art
1751 cc secondo cui “L'indennità non è dovuta… omissis… quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività);
C) l'indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica aggiuntiva ( non rinvenendosi nella fattispecie concreta nessuno dei presupposti per l'insorgere del diritto elencati al punto B dell'art 11 CCNL Agenti e rappresentanti Commercio cfr doc 1 proc 3682/23) . CP_1
Il diritto alle provvigioni
Come sopra motivato il pur allegando l'esistenza di un diritto alle provvigioni per il CP_1
periodo ottobre 2022-marzo 2023 non allega alcun elemento di fatto a sostegno della domanda .
Non vi è alcun dato probatorio dal quale desumere l'esistenza di affari promossi dall'agente e non contenuti nei prospetti provvigionali periodici.
Ed in effetti l'ordine di esibizione delle scritture contabili ex art. 210 c.p.c. non può esimere l'agente dall' individuare gli affari procurati ma gli consente esclusivamente di raggiungere la prova del buon fine degli stessi , trattandosi - solo questi ultimi-, di dati in esclusivo possesso del preponente e che devono essere trasmessi ai sensi dell'art. 1748 c.c. ( cfr tra le atre Cass ez. 2 - , Sentenza n. 17575 del 31/05/2022; Cass Sez. 2 - , Ordinanza n. 34690 del 12/12/2023).
Nel caso di specie il ricorrente non ha individuato le provvigioni spettanti nemmeno all'esito del deposito da parte della preponente dei registri iva relativi alle annualità oggetto di causa , delegando ogni accertamento alla richiesta CTU, il cui carattere esplorativo appare evidente.
Il diritto al compenso per le attività di consegna
La domanda non può essere accolta per le ragioni che si vanno ad esplicare.
Il ricorrente non ha provato l'entità e la frequenza delle prestazioni accessorie fornite al preponente .
Alle generiche allegazioni effettuate sul punto “in moltissime occasioni è stato espressamente richiesto al di provvedere alla sostituzione dell'autista”, ha corrisposto una altrettanto CP_1 generica richiesta di prova “ vero che nel periodo tra il 9/4/2021 e il 15/03/2021 avete visto in più occasioni il sig consegnare prodotti alimentari ordinati alla Rosso Bakery Controparte_1
Products srl”, in quanto tale inammissibile.
4 Non solo . Ma la circostanza – pacifica- che l'attività sia stata svolta per l'intera durata del rapporto ed in assenza di rilievi o di richiesta di compensi da parte dell'agente, è compatibile con l'ipotesi alternativa che le parti fossero concordi sulla prestazione accessoria e sul fatto che le provvigioni pattuite la ricomprendessero ( come sostanzialmente sostenuto dalla preponente).
Spese
La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione per un terzo delle spese di lite
– liquidate per l'intero come da dispositivo- , mentre la residua quota viene posta a carico di
. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara cessata la materia del contendere rispetto al credito per provvigioni relative al mese di febbraio 2023 vantato da e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo del Controparte_1
Tribunale di Firenze n 1041/23 del 30 ottobre 2023;
- condanna al pagamento nei confronti di al Controparte_1 Parte_1
pagamento della complessiva somma di € 12.816,90 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del recesso al saldo;
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa per un terzo tra le parti le spese di lite, liquidate per l'intero in complessivi € 2850 oltre iva, cpa e contributo spese generali e condanna al pagamento della Controparte_1
rimanente quota in favore di Parte_1
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc
Firenze, 10 giugno 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3559/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTONI Parte_1 P.IVA_1
MATTEO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA 1° MAGGIO 16 PONTEDERApresso il difensore avv. SANTONI MATTEO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAINETTI GUIDO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MAINETTI GUIDO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso al Tribunale di Firenze depositato in data 11 ottobre 2023 ha Controparte_1
chiesto emettersi ingiunzione ai danni di per il pagamento della Parte_1 somma di € 2119,36, oltre accessori e spese quali provvigioni maturate nel mese di febbraio
2023 nell'ambito del contratto di agenzia stipulato tra le parti in data 9 aprile 2021.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 1041/23, emesso in accoglimento del ricorso, ha proposto opposizione chiedendo in via riconvenzionale il pagamento della Parte_1 complessiva somma di € 12.816,90 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, allegando il rapporto era cessato in virtù di recesso unilaterale dell'agente senza il rispetto del termine di preavviso contrattualmente dovuto.
, costituendosi nel giudizio di opposizione (iscritto con il NRGL 3559/2023) Controparte_1
allegava l'esistenza della giusta causa di recesso costituita dalla violazione dell'obbligo di informazione da parte della mandante (che non aveva messo a disposizione dell'agente la documentazione relativa all'esito degli affari procurati) e dal ritardo nel pagamento delle provvigioni. Concludeva, dunque chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale e la conferma del decreto ingiuntivo opposto
1 Con ulteriore ricorso al Tribunale di Firenze depositato il 20.12.2023 ( e iscritto al NRGL
3682/23) citava a giudizio chiedendo la Controparte_1 Parte_1
condanna della società preponente al pagamento della somma complessiva di €. 21.939,69 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, indennità ex art 1751 cc e indennità suppletiva di clientela, nonchè al pagamento delle provvigioni maturate nel periodo 1 settembre 2022-15 marzo 2023 , di una somma a titolo di indennità meritocratica e di un compenso aggiuntivo per lo svolgimento dell'attività di consegna, crediti di cui si riservava la quantificazione in corso di giudizio. regolarmente costituitasi resisteva alla domanda di cui chiedeva Parte_1
l'integrale rigetto.
Le due cause, riunite all'udienza del 12 febbraio 2025 e istruite tramite acquisizione documentale, sono state decise all'esito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
A) Il credito azionato in decreto
Il credito pari ad € 2119,36 rivendicato nel decreto ingiuntivo opposto a titolo di provvigioni maturate nel mese di febbraio 2023 è incontestato e risulta essere stato estinto in corso di causa
(cfr dichiarazioni contenute nella memoria depositata dall'opponente in data 15 maggio 2025 e non contestate).
Ciò giustifica la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
B) La giusta causa di recesso
I seguenti fatti sono pacifici o comunque risultano dalla documentazione acquisita.
Le parti hanno stipulato un contratto di agenzia a tempo determinato con durata annuale (dal 12 aprile 2021 al 12 aprile 2022 cfr doc 1 allegato al ricorso per DI) rinnovato tacitamente alla scadenza (dato pacifico).
L'agente ha posto fine unilateralmente al rapporto a far data dal 15 marzo 2023 con CP_1
lettera del 28 febbraio 2023 (cfr doc 2 all ricorso per DI) adducendo l'esistenza della giusta causa.
Ciò chiarito si osserva che secondo gli ordinari criteri di riparto previsti dall'art. 2697 cc spetta all'agente l'onere di allegare e quindi provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie posta a base del recesso e, dunque, anche la sussistenza in concreto della giusta causa, ossia di una
2 causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, ai sensi dell'art. 2119, comma 1, c.c.
Nel caso di specie il a sostegno dell'esistenza della dedotta giusta causa di recesso allega CP_1
le seguenti violazioni contrattuali:
a) Ritardi nei pagamenti b) Mancato inoltro di documentazione contrattuale;
c) Mancati pagamenti;
d) Imposizione di mansioni estranee al contratto di agenzia .
Le allegazioni relative agli inadempimenti sub a ) b) e d) risultano del tutto generiche e quindi inidonee a configurare la giusta causa in quanto l'agente non chiarisce:
- quali e quante provvigioni siano state pagate in ritardo (il che impedisce a controparte una compiuta difesa e al giudice di determinare la gravità dell'inadempimento) ,
- Quale specifica documentazione è stata richiesta e non inoltrata ( le uniche richieste documentate in atti sono successive al recesso) ;.
- Le ragioni per le quali lo svolgimento delle mansioni accessorie di consegna ( peraltro svolte con continuità per tutta la durata del rapporto secondo le stesse ammissioni del fosse CP_1
incompatibile con il preavviso, non essendo le suddette mansioni degradanti o non confacenti rispetto all'attività svolta.
Quanto all'inadempimento sub c si osserva che l'agente pur sostenendo di aver percepito - per il periodo ottobre 2022-marzo 2023 solo una parte delle provvigioni maturate - non fornisce al giudicante elementi concreti per ritenere sussistente il diritto alle maggiori somme asseritamente dovute o comunque per determinare la gravità dell'inadempimento. Deve in questa sede ribadirsi il principio di diritto secondo cui la proposizione della domanda di pagamento delle provvigioni relative ad un rapporto di agenzia, riguardando un diritto il cui fatto costitutivo
è rappresentato non dal rapporto predetto (che, di per sé, è solo il presupposto della nascita del credito azionato), ma dalla conclusione di affari tra preponente e clienti per il tramite dell'agente, esige che siano indicati, con elementi sufficienti a consentirne l'identificazione, i contratti conclusi per il tramite dell'agente ( così tra le atre Cass Sez. L –
Ordinanza n. 23345 del 29/08/2024).
Tanto basta per ritenere non provata la giusta causa di recesso e quindi sussistente il diritto della preponente al pagamento dell'indennità di preavviso nella misura non contestata di €
12.816,90 - come da domanda riconvenzionale proposta nel procedimento sub 3559/23- e insussistenti le seguenti indennità azionate dal nel procedimento 3682/23: CP_1
3 A) L'indennità di preavviso;
B) l'indennità di cessazione del rapporto ( non dovuta ai sensi del II cpv del comma 2 dell'art
1751 cc secondo cui “L'indennità non è dovuta… omissis… quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività);
C) l'indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica aggiuntiva ( non rinvenendosi nella fattispecie concreta nessuno dei presupposti per l'insorgere del diritto elencati al punto B dell'art 11 CCNL Agenti e rappresentanti Commercio cfr doc 1 proc 3682/23) . CP_1
Il diritto alle provvigioni
Come sopra motivato il pur allegando l'esistenza di un diritto alle provvigioni per il CP_1
periodo ottobre 2022-marzo 2023 non allega alcun elemento di fatto a sostegno della domanda .
Non vi è alcun dato probatorio dal quale desumere l'esistenza di affari promossi dall'agente e non contenuti nei prospetti provvigionali periodici.
Ed in effetti l'ordine di esibizione delle scritture contabili ex art. 210 c.p.c. non può esimere l'agente dall' individuare gli affari procurati ma gli consente esclusivamente di raggiungere la prova del buon fine degli stessi , trattandosi - solo questi ultimi-, di dati in esclusivo possesso del preponente e che devono essere trasmessi ai sensi dell'art. 1748 c.c. ( cfr tra le atre Cass ez. 2 - , Sentenza n. 17575 del 31/05/2022; Cass Sez. 2 - , Ordinanza n. 34690 del 12/12/2023).
Nel caso di specie il ricorrente non ha individuato le provvigioni spettanti nemmeno all'esito del deposito da parte della preponente dei registri iva relativi alle annualità oggetto di causa , delegando ogni accertamento alla richiesta CTU, il cui carattere esplorativo appare evidente.
Il diritto al compenso per le attività di consegna
La domanda non può essere accolta per le ragioni che si vanno ad esplicare.
Il ricorrente non ha provato l'entità e la frequenza delle prestazioni accessorie fornite al preponente .
Alle generiche allegazioni effettuate sul punto “in moltissime occasioni è stato espressamente richiesto al di provvedere alla sostituzione dell'autista”, ha corrisposto una altrettanto CP_1 generica richiesta di prova “ vero che nel periodo tra il 9/4/2021 e il 15/03/2021 avete visto in più occasioni il sig consegnare prodotti alimentari ordinati alla Rosso Bakery Controparte_1
Products srl”, in quanto tale inammissibile.
4 Non solo . Ma la circostanza – pacifica- che l'attività sia stata svolta per l'intera durata del rapporto ed in assenza di rilievi o di richiesta di compensi da parte dell'agente, è compatibile con l'ipotesi alternativa che le parti fossero concordi sulla prestazione accessoria e sul fatto che le provvigioni pattuite la ricomprendessero ( come sostanzialmente sostenuto dalla preponente).
Spese
La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione per un terzo delle spese di lite
– liquidate per l'intero come da dispositivo- , mentre la residua quota viene posta a carico di
. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara cessata la materia del contendere rispetto al credito per provvigioni relative al mese di febbraio 2023 vantato da e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo del Controparte_1
Tribunale di Firenze n 1041/23 del 30 ottobre 2023;
- condanna al pagamento nei confronti di al Controparte_1 Parte_1
pagamento della complessiva somma di € 12.816,90 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del recesso al saldo;
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa per un terzo tra le parti le spese di lite, liquidate per l'intero in complessivi € 2850 oltre iva, cpa e contributo spese generali e condanna al pagamento della Controparte_1
rimanente quota in favore di Parte_1
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc
Firenze, 10 giugno 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
5