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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/06/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 1475/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cagliari, in persona della dott.ssa Elisabetta Tuveri, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 6 giugno 2025 la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1475 del R.A.C.L. dell'anno 2018 promossa da:
, residente in [...], elettivamente domiciliata in Cagliari presso Parte_1
lo studio degli avvocati Salvatore Pilurzu e Luca Crotta, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale resa a margine del ricorso introduttivo ricorrente contro
(P. IV , con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Capoterra, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. CP_1
, elettivamente domiciliata in Cagliari Via Dante n. 42/A presso lo studio e la
[...] persona dell'Avv. Sandro Piseddu (C.F. fax 070654669; pec: CodiceFiscale_1
che la rappresenta e difende in forza di procura Email_1
speciale allegata alla memoria di costituzione trasmessa in via telematica convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12 aprile 2018, ha agito in giudizio Parte_1
nei confronti della società , alle cui Controparte_1
dipendenze aveva lavorato in qualità di responsabile della segreteria inquadrata nel V livello di cui al C.C.N.L. del settore terziario, dal 1° marzo 2015 al 26 ottobre 2016, data pagina 1 di 6 del licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto, essendosi assentata per una grave patologia fin dal 22 marzo 2016.
Ha allegato di essere rimasta creditrice di un importo complessivo pari ad euro
2.379,52 dovuto per ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità (rispettivamente euro
558,05 ed euro 223,22), indennità per ferie e festività non godute (euro 613,26 ed euro
138,64), indennità sostitutiva del preavviso (euro 691,13) e saldo del t.f.r. (Euro 26,47), nonché del saldo della busta paga di ottobre 2016 (euro 128,75), nella quale era stato trattenuto, sotto la voce 'tenute ore assenza', un importo di euro 879,22 lordi, superiore alla retribuzione mensile dovuta nel periodo pari a euro 737,44 lordi.
Ha precisato che le ferie e le festività non dovute erano state calcolate sommando al residuo ferie e festività conteggiate nel foglio paga di marzo 2016, ultimo mese in cui ha lavorato prima di assentarsi per malattia, le ferie e le festività maturate da aprile 2016 alla cessazione del rapporto di lavoro.
2. La convenuta (per brevità di Controparte_1 Controparte_1
seguito anche solo ) si è costituita in giudizio dando atto della disponibilità a CP_1
corrispondere quanto richiesto a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e trattenuta operata dalla mensilità di ottobre 2016, nella misura risultante al netto delle ritenute fiscali di legge.
Ha contestato la debenza degli ulteriori crediti, sostenendo in particolare che la ricorrente non aveva diritto alla indennità sostitutiva delle ferie e delle festività per avere già goduto nella misura indicata nei cedolini paga versati in atti, così affermando in relazione alle varie voci: “In particolare, le ferie maturate nel corso dell'anno 2015 sono state godute dalla rispettivamente nel mese di luglio 2016 per sette giorni, nel mese Pt_1
di agosto 2016 per dieci giorni e in quello di dicembre 2016 per cinque giorni. Siffatta circostanza è comprovata dal cedolino paga di aprile 2016 prodotto in causa sempre dalla parte ricorrente (doc. n.1 di parte ricorrente cfr. cedolino aprile 2016) e in ogni caso potrà essere confermata dalla deducenda prova testimoniale. In merito alle ferie maturate nel periodo gennaio 2016 – ottobre 2016 e non godute, invece, la società ha corrisposto mensilmente, alla la relativa indennità per il tramite dei bonifici Pt_1
bancari che pure si versano in atti unitamente alle corrispondenti buste paga emesse per il periodo in esame (doc.n.1).
Analogamente inaccoglibile è la pretesa afferente le mensilità aggiuntive. Ed invero, il cedolino paga di novembre 2016 e il relativo bonifico bancario che pure si offrono in
pagina 2 di 6 comunicazione (doc.n.2) confermano che la società ha provveduto al pagamento, nei confronti della dei ratei di 13°ma e 14°ma mensilità”. Pt_1
La convenuta ha anche contestato l'importo richiesto a titoli di TFR, sostenendo di averlo erogato in misura superiore a quello maturato.
Parte ricorrente ha respinto tale ricostruzione, evidenziando di non aver avuto modo di godere delle ferie in quanto si era dovuta assentare dal lavoro per sottoporsi a trattamento oncologico dal 22 marzo 2016 in poi, come documentato in atti.
3. La parte convenuta in corso di causa si è detta disponibile al pagamento dell'importo di euro 1200 netti, oltre a un contributo spese di euro 800 inclusi accessori
(cfr. verbale del 13.6.2019), ma tale offerta è stata ritenuta insufficiente.
Nel corso del procedimento, istruito esclusivamente mediante produzioni documentali, in data 21/01/2020 è stata richiesta ed emessa un'ordinanza di pagamento ai sensi dell'articolo 423 c.p.c. per un importo di euro 1571,78 lordi, oltre rivalutazione e interessi come per legge, in relazione agli importi chiesti per indennità sostitutiva del preavviso (euro 691,13), differenze sulla retribuzione di ottobre 2016 (euro 128,75), ferie non godute (euro 613,26) e festività non godute (euro 138,64).
In corso di causa la ricorrente ha dato atto del fatto che a seguito dell'avvio di una procedura esecutiva, la società aveva provveduto al saldo di quanto ha dovuto alla ricorrente in forza dell'ordinanza ex articolo 423 c.p.c., ma, malgrado le proposte formulate anche dall'ufficio, non è stato possibile trovare un accordo in ordine al pagamento delle spese di lite.
La causa è stata quindi tenuta a decisione all'odierna udienza
***
4. Nel merito, il ricorso è fondato e deve, pertanto essere accolto nei termini che seguono.
Come già osservato nell'ordinanza ex articolo 423 c.p.c. in atti, alla ricorrente devono essere riconosciuti gli importi richiesti a titolo di indennità sostitutiva del preavviso (euro
691,13) e differenze trattenuto ottobre 2016 (euro 128,75), per i quali la convenuta ha svolto solo una generica contestazione in quanto gli importi sono stati richiesti al lordo e non al netto.
La richiesta degli importi al lordo piuttosto che al netto delle ritenute di legge è del tutto corretta e coerente con il costante insegnamento (che si condivide) della Suprema
Corte, secondo il quale l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore pagina 3 di 6 per differenze retributive devono essere effettuati al lordo e non al netto delle ritenute fiscali e di quelle previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito di procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo ai sensi dell'art.19 L. 218/52; per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario fra contribuente ed erario e dovranno essere pagate dal lavoratore solo dopo che esso abbia percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli (Cassazione civile sez. lav.,
04/06/2014, n.12566).
5. Devono riconoscersi in favore della sig.ra anche gli importi richiesti a titolo Pt_1
di ferie non godute (euro 613,26) e festività non godute (euro 138,64), calcolate sulla base dei contatori riportati nell'ultima busta paga di ottobre 2016 redatta dallo stesso datore di lavoro.
Ed infatti, dall'esame delle buste paga in atti relative ai mesi di luglio, agosto e dicembre 2016 non emerge quanto sostenuto dalla parte convenuta (e cioè che le ferie maturate nel corso dell'anno 2015 sarebbero state godute dalla rispettivamente nel Pt_1
mese di luglio 2016 per sette giorni, nel mese di agosto 2016 per dieci giorni e in quello di dicembre 2016 per cinque giorni), così che alla voce 'ferie godute' riportata nella busta paga di aprile 2022 tra le 'voci neutre', senza corrispondente liquidazione di alcuna competenza, e all'elencazione contenuta nella parte inferiore della busta, non può essere riconosciuta alcuna efficacia probante.
6. In merito all'importo richiesto di euro 558,05 per ratei di tredicesima e di euro
223,22 quattordicesima mensilità, la convenuta si è difesa producendo il cedolino paga di novembre 2016 che riporta un importo di euro 553,07 per gratifica natalizia (e cioè tredicesima mensilità) e di euro 184,35 per quattordicesima mensilità, e il relativo bonifico bancario che ne attesta la corresponsione del mese di dicembre 2016 (doc.n.2 conv.).
Parte ricorrente non ha contestato specificamente tale deduzioni e produzioni, così che deve ritenersi che gli importi richiesti dalla signora per tredicesima e Pt_1
quattordicesima mensilità siano stati effettivamente pagati prima della proposizione del ricorso, così come implicitamente può dedursi anche dal fatto che la ricorrente non ha chiesto l'inclusione di tali voci nell'ordine di pagamento ex articolo 423 c.p.c.
pagina 4 di 6 7. Per ciò che concerne il trattamento di fine rapporto si osserva che dagli atti di causa non è possibile trarre elementi di convincimento che consentano di ritenere più corretto il conteggio del t.f.r. effettuato dalla ricorrente in misura di euro 1.131,89 rispetto all'importo di euro 1.105,42 riportato nella busta paga del mese di ottobre 2016 sotto la voce 'anticipo trattamento fine rapporto', pacificamente percepito dalla ricorrente, così che non può essere riconosciuta la pur modesta differenza di euro 26,47.
8. In definitiva, non possono essere accolte le domande relative agli importi richiesti a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità (euro 558,05 ed euro 223,22), e saldo del t.f.r. (euro 26,47), mentre in favore della ricorrente devono essere riconosciute le voci richieste a titolo di indennità sostitutiva del preavviso (euro 691,13) e differenze sulla retribuzione di ottobre 2016 (euro 128,75), indennità sostitutiva del ferie non godute (euro
613,26) e delle festività non godute (euro 138,64), per un importo complessivo di euro
1.571,78.
La società deve essere quindi Controparte_1 Controparte_1
condannata al pagamento in favore della ricorrente dell'importo euro Parte_1
1.571,78 per i titoli di cui sopra, oltre rivalutazione e interessi come per legge, corrispondente a quello già oggetto dell'ordine di pagamento, somme che la ricorrente riferisce di avere già ricevuto in corso di causa a seguito dell'avvio di una procedura esecutiva.
9. In ragione della parziale soccombenza, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti in misura di un terzo, che per il residuo devono essere poste a carico della parte convenuta, nella misura liquidata in dispositivo, calcolata ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 aggiornato in base al D.M. 147/2022, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia di lavoro, per tutte le fasi, sui valori minimi dello scaglione corrispondente al valore della prestazione (da € 1.100,00 a €
5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in parziale accoglimento del ricorso proposto in data 12 aprile 2018 da
[...]
condanna la società di al Pt_1 Controparte_1 Controparte_1
pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro 1.571,78 per i titoli di cui in motivazione, oltre rivalutazione e interessi come per legge, che la ricorrente ha riferito di avere già ricevuto in corso di causa;
pagina 5 di 6 compensa le spese di lite tra le parti misura di un terzo e condanna la società
al pagamento del residuo in favore Controparte_1 Controparte_1
della controparte, che quantifica in misura pari ad euro 876,00 oltre IV, c.p.a. e rimborso forfettario del 15%, da distrarre in favore dei difensori della parte ricorrente che ne hanno fatto richiesta
Cagliari, 6 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta Tuveri
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cagliari, in persona della dott.ssa Elisabetta Tuveri, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 6 giugno 2025 la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1475 del R.A.C.L. dell'anno 2018 promossa da:
, residente in [...], elettivamente domiciliata in Cagliari presso Parte_1
lo studio degli avvocati Salvatore Pilurzu e Luca Crotta, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale resa a margine del ricorso introduttivo ricorrente contro
(P. IV , con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Capoterra, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. CP_1
, elettivamente domiciliata in Cagliari Via Dante n. 42/A presso lo studio e la
[...] persona dell'Avv. Sandro Piseddu (C.F. fax 070654669; pec: CodiceFiscale_1
che la rappresenta e difende in forza di procura Email_1
speciale allegata alla memoria di costituzione trasmessa in via telematica convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12 aprile 2018, ha agito in giudizio Parte_1
nei confronti della società , alle cui Controparte_1
dipendenze aveva lavorato in qualità di responsabile della segreteria inquadrata nel V livello di cui al C.C.N.L. del settore terziario, dal 1° marzo 2015 al 26 ottobre 2016, data pagina 1 di 6 del licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto, essendosi assentata per una grave patologia fin dal 22 marzo 2016.
Ha allegato di essere rimasta creditrice di un importo complessivo pari ad euro
2.379,52 dovuto per ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità (rispettivamente euro
558,05 ed euro 223,22), indennità per ferie e festività non godute (euro 613,26 ed euro
138,64), indennità sostitutiva del preavviso (euro 691,13) e saldo del t.f.r. (Euro 26,47), nonché del saldo della busta paga di ottobre 2016 (euro 128,75), nella quale era stato trattenuto, sotto la voce 'tenute ore assenza', un importo di euro 879,22 lordi, superiore alla retribuzione mensile dovuta nel periodo pari a euro 737,44 lordi.
Ha precisato che le ferie e le festività non dovute erano state calcolate sommando al residuo ferie e festività conteggiate nel foglio paga di marzo 2016, ultimo mese in cui ha lavorato prima di assentarsi per malattia, le ferie e le festività maturate da aprile 2016 alla cessazione del rapporto di lavoro.
2. La convenuta (per brevità di Controparte_1 Controparte_1
seguito anche solo ) si è costituita in giudizio dando atto della disponibilità a CP_1
corrispondere quanto richiesto a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e trattenuta operata dalla mensilità di ottobre 2016, nella misura risultante al netto delle ritenute fiscali di legge.
Ha contestato la debenza degli ulteriori crediti, sostenendo in particolare che la ricorrente non aveva diritto alla indennità sostitutiva delle ferie e delle festività per avere già goduto nella misura indicata nei cedolini paga versati in atti, così affermando in relazione alle varie voci: “In particolare, le ferie maturate nel corso dell'anno 2015 sono state godute dalla rispettivamente nel mese di luglio 2016 per sette giorni, nel mese Pt_1
di agosto 2016 per dieci giorni e in quello di dicembre 2016 per cinque giorni. Siffatta circostanza è comprovata dal cedolino paga di aprile 2016 prodotto in causa sempre dalla parte ricorrente (doc. n.1 di parte ricorrente cfr. cedolino aprile 2016) e in ogni caso potrà essere confermata dalla deducenda prova testimoniale. In merito alle ferie maturate nel periodo gennaio 2016 – ottobre 2016 e non godute, invece, la società ha corrisposto mensilmente, alla la relativa indennità per il tramite dei bonifici Pt_1
bancari che pure si versano in atti unitamente alle corrispondenti buste paga emesse per il periodo in esame (doc.n.1).
Analogamente inaccoglibile è la pretesa afferente le mensilità aggiuntive. Ed invero, il cedolino paga di novembre 2016 e il relativo bonifico bancario che pure si offrono in
pagina 2 di 6 comunicazione (doc.n.2) confermano che la società ha provveduto al pagamento, nei confronti della dei ratei di 13°ma e 14°ma mensilità”. Pt_1
La convenuta ha anche contestato l'importo richiesto a titoli di TFR, sostenendo di averlo erogato in misura superiore a quello maturato.
Parte ricorrente ha respinto tale ricostruzione, evidenziando di non aver avuto modo di godere delle ferie in quanto si era dovuta assentare dal lavoro per sottoporsi a trattamento oncologico dal 22 marzo 2016 in poi, come documentato in atti.
3. La parte convenuta in corso di causa si è detta disponibile al pagamento dell'importo di euro 1200 netti, oltre a un contributo spese di euro 800 inclusi accessori
(cfr. verbale del 13.6.2019), ma tale offerta è stata ritenuta insufficiente.
Nel corso del procedimento, istruito esclusivamente mediante produzioni documentali, in data 21/01/2020 è stata richiesta ed emessa un'ordinanza di pagamento ai sensi dell'articolo 423 c.p.c. per un importo di euro 1571,78 lordi, oltre rivalutazione e interessi come per legge, in relazione agli importi chiesti per indennità sostitutiva del preavviso (euro 691,13), differenze sulla retribuzione di ottobre 2016 (euro 128,75), ferie non godute (euro 613,26) e festività non godute (euro 138,64).
In corso di causa la ricorrente ha dato atto del fatto che a seguito dell'avvio di una procedura esecutiva, la società aveva provveduto al saldo di quanto ha dovuto alla ricorrente in forza dell'ordinanza ex articolo 423 c.p.c., ma, malgrado le proposte formulate anche dall'ufficio, non è stato possibile trovare un accordo in ordine al pagamento delle spese di lite.
La causa è stata quindi tenuta a decisione all'odierna udienza
***
4. Nel merito, il ricorso è fondato e deve, pertanto essere accolto nei termini che seguono.
Come già osservato nell'ordinanza ex articolo 423 c.p.c. in atti, alla ricorrente devono essere riconosciuti gli importi richiesti a titolo di indennità sostitutiva del preavviso (euro
691,13) e differenze trattenuto ottobre 2016 (euro 128,75), per i quali la convenuta ha svolto solo una generica contestazione in quanto gli importi sono stati richiesti al lordo e non al netto.
La richiesta degli importi al lordo piuttosto che al netto delle ritenute di legge è del tutto corretta e coerente con il costante insegnamento (che si condivide) della Suprema
Corte, secondo il quale l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore pagina 3 di 6 per differenze retributive devono essere effettuati al lordo e non al netto delle ritenute fiscali e di quelle previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito di procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo ai sensi dell'art.19 L. 218/52; per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario fra contribuente ed erario e dovranno essere pagate dal lavoratore solo dopo che esso abbia percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli (Cassazione civile sez. lav.,
04/06/2014, n.12566).
5. Devono riconoscersi in favore della sig.ra anche gli importi richiesti a titolo Pt_1
di ferie non godute (euro 613,26) e festività non godute (euro 138,64), calcolate sulla base dei contatori riportati nell'ultima busta paga di ottobre 2016 redatta dallo stesso datore di lavoro.
Ed infatti, dall'esame delle buste paga in atti relative ai mesi di luglio, agosto e dicembre 2016 non emerge quanto sostenuto dalla parte convenuta (e cioè che le ferie maturate nel corso dell'anno 2015 sarebbero state godute dalla rispettivamente nel Pt_1
mese di luglio 2016 per sette giorni, nel mese di agosto 2016 per dieci giorni e in quello di dicembre 2016 per cinque giorni), così che alla voce 'ferie godute' riportata nella busta paga di aprile 2022 tra le 'voci neutre', senza corrispondente liquidazione di alcuna competenza, e all'elencazione contenuta nella parte inferiore della busta, non può essere riconosciuta alcuna efficacia probante.
6. In merito all'importo richiesto di euro 558,05 per ratei di tredicesima e di euro
223,22 quattordicesima mensilità, la convenuta si è difesa producendo il cedolino paga di novembre 2016 che riporta un importo di euro 553,07 per gratifica natalizia (e cioè tredicesima mensilità) e di euro 184,35 per quattordicesima mensilità, e il relativo bonifico bancario che ne attesta la corresponsione del mese di dicembre 2016 (doc.n.2 conv.).
Parte ricorrente non ha contestato specificamente tale deduzioni e produzioni, così che deve ritenersi che gli importi richiesti dalla signora per tredicesima e Pt_1
quattordicesima mensilità siano stati effettivamente pagati prima della proposizione del ricorso, così come implicitamente può dedursi anche dal fatto che la ricorrente non ha chiesto l'inclusione di tali voci nell'ordine di pagamento ex articolo 423 c.p.c.
pagina 4 di 6 7. Per ciò che concerne il trattamento di fine rapporto si osserva che dagli atti di causa non è possibile trarre elementi di convincimento che consentano di ritenere più corretto il conteggio del t.f.r. effettuato dalla ricorrente in misura di euro 1.131,89 rispetto all'importo di euro 1.105,42 riportato nella busta paga del mese di ottobre 2016 sotto la voce 'anticipo trattamento fine rapporto', pacificamente percepito dalla ricorrente, così che non può essere riconosciuta la pur modesta differenza di euro 26,47.
8. In definitiva, non possono essere accolte le domande relative agli importi richiesti a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità (euro 558,05 ed euro 223,22), e saldo del t.f.r. (euro 26,47), mentre in favore della ricorrente devono essere riconosciute le voci richieste a titolo di indennità sostitutiva del preavviso (euro 691,13) e differenze sulla retribuzione di ottobre 2016 (euro 128,75), indennità sostitutiva del ferie non godute (euro
613,26) e delle festività non godute (euro 138,64), per un importo complessivo di euro
1.571,78.
La società deve essere quindi Controparte_1 Controparte_1
condannata al pagamento in favore della ricorrente dell'importo euro Parte_1
1.571,78 per i titoli di cui sopra, oltre rivalutazione e interessi come per legge, corrispondente a quello già oggetto dell'ordine di pagamento, somme che la ricorrente riferisce di avere già ricevuto in corso di causa a seguito dell'avvio di una procedura esecutiva.
9. In ragione della parziale soccombenza, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti in misura di un terzo, che per il residuo devono essere poste a carico della parte convenuta, nella misura liquidata in dispositivo, calcolata ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 aggiornato in base al D.M. 147/2022, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia di lavoro, per tutte le fasi, sui valori minimi dello scaglione corrispondente al valore della prestazione (da € 1.100,00 a €
5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in parziale accoglimento del ricorso proposto in data 12 aprile 2018 da
[...]
condanna la società di al Pt_1 Controparte_1 Controparte_1
pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro 1.571,78 per i titoli di cui in motivazione, oltre rivalutazione e interessi come per legge, che la ricorrente ha riferito di avere già ricevuto in corso di causa;
pagina 5 di 6 compensa le spese di lite tra le parti misura di un terzo e condanna la società
al pagamento del residuo in favore Controparte_1 Controparte_1
della controparte, che quantifica in misura pari ad euro 876,00 oltre IV, c.p.a. e rimborso forfettario del 15%, da distrarre in favore dei difensori della parte ricorrente che ne hanno fatto richiesta
Cagliari, 6 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta Tuveri
pagina 6 di 6