Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/03/2025, n. 1829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1829 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
Cecilia DE SANTIS Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6005 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
Parte_1 Avv. CORSETTI CARLA
e Co ACEA ATO 5
Avv. PINCHERA STEFANIA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 17687 del 2019 con cui il Tribunale di Roma ha deciso quanto segue: “MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio iscritto al n.r.g. 3480/2017
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. ha convenuto in giudizio l (d'ora in avanti anche “AC”) Parte_1 Controparte_2 domandando l'annullamento delle seguenti fatture: a) fattura n. 3016011000458323 del 25 novembre 2016, emessa per l'importo di 23.757,79 €; b) fattura n. 3016011000458655 del 25 novembre 2016, emessa per l'importo di 1.329,24 €; c) fattura n. 3017011000657785 del 26 settembre 2017, emessa per l'importo di 1.946,70 €. Il ricorrente ha dedotto al riguardo che: a) è proprietario di un immobile sito in Torre Cajetani, via Meravaglio servito dall'utenza idrica n. , Parte_1 P.IVA_1 attivata il 20 settembre 2007; b) fino al mese di settembre 2015 “i consumi registrati dal sig. sono stati sempre molto contenuti”; Pt_1 Controparte_ c) nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2017 e il mese di settembre 2017, l ha emesso tre fatture per un importo complessivo di 27.033,73 € (v. supra); d) all'esito di un sopralluogo eseguito da personale tecnico di AC su richiesta del è stato riscontrato “un difetto di Pt_1 funzionamento del galleggiante”; e) a seguito di altro sopralluogo eseguito da un tecnico di fiducia del è stata accertata la presenza di una perdita occulta Pt_1
“che non era visibile, e che interessava il tratto dal contatore alla botte”; f) con lettera del 17 aprile 2017 l ha comunicato all'utente che nel periodo in cui si è verificata la perdita Controparte_2 registrata dal ono stati sostituiti, nella stessa zona, ben 5000 contatori che si erano rotti a causa del gelo;
Pt_1 g) l'importo indicato nelle fatture in contestazione si riferisce a consumi di acqua non addebitabili all'utente perché conseguenza di una perdita occulta.
Il ricorrente ha concluso domandando l'accertamento dell'inesistenza del credito vantato dalla convenuta e, per l'effetto, l'accertamento della non debenza delle somme indicate nelle fatture contestate.
Con autonomo atto di citazione, ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 023826 del 22 gennaio Parte_1Controparte_ 2019, con cui l gli ha ingiunto di pagare la somma complessiva di 5.894,50 € risultante dalle seguenti fatture: a) fattura n. 3016011000458655 del 25 novembre 2016, emessa per l'importo di 1.329,24 € (già oggetto del giudizio avente n.r.g. 3480/2017);
b) fattura n. 3017011000216655 del 30 marzo 2017;
c) fattura n. 3017011000657785 del 26 settembre 2017 (già oggetto del giudizio iscritto al n.r.g. 3480/2017). ha inoltre domandato l'annullamento delle seguenti ulteriori fatture: Parte_1 d) fattura del 28 dicembre 2017, emessa per l'importo di 2.214,48 €; e) fattura del 23 marzo 2018, emessa per l'importo di 1.340,25 €; f) fattura del 26 giugno 2018, emessa per l'importo di 1.541,94 €; g) fattura del 25 settembre 2018, emessa per l'importo di 1.379,75 €; h) fattura del 27 dicembre 2018, emessa per l'importo di 1.694,64 €; i) fattura del 21 gennaio 2019, emessa per l'importo di 9.029,95 €. A sostegno delle proprie domande l'attore – oltre a ripetere in maniera pedissequa quanto già esposto nel ricorso introduttivo del giudizio iscritto al n.r.g. 3480/2017 - ha dedotto che:
a) la notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 023826 del 22 gennaio 2019 è stata eseguita da “soggetto non abilitato” e pertanto la notificazione deve ritenersi inesistente e l'atto nullo per assenza di sottoscrizione da parte del soggetto responsabile;
b) i consumi contabilizzati nelle fatture de quibus sono - in ogni caso – inattendibili perché esorbitanti rispetto ai consumi storici relativi alla medesima utenza;
c) benché il regolamento “di depenalizzazione” (recte: regolamento del servizio idrico integrato) preveda che possano essere
“depenalizzati” soltanto i consumi relativi all'ultimo semestre, nel caso di specie la depenalizzazione “deve riguardare l'intero periodo di inadempimento di AC”, la quale non ha effettuato le letture periodiche del contatore e quindi non ha posto l'utente in grado di conoscere tempestivamente l'esistenza della perdita occulta in corso. L'attore ha concluso domandando l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento n. 023826 del 22 gennaio 2019 e l'accertamento dell'inesistenza del credito vantato dalla convenuta nei propri confronti. Controparte_ Si è costituita in giudizio la domandando il rigetto delle domande formulate dall'attrice perché infondate.
pag. 2/10 Disposta la riunione dei due giudizi con ordinanza del 24 settembre 2019, la causa viene oggi per decidere sulla debenza o meno - da parte del - delle somme di cui alle fatture oggetto dei due giudizi e dell'ingiunzione di pagamento n. 023826 del 22 Pt_1 gennaio 2019.
La materia del contendere Controparte_ ha impugnato l'ingiunzione di pagamento n. 023826 del 22 gennaio 2019 (con cui l ha ingiunto al Parte_1 Controparte_ i pagare la somma complessiva di 5.894,50 €: v. supra) e 8 fatture emesse da Pt_1 1) fattura n. 3016011000458323 del 25 novembre 2016 (emessa per l'importo di 23.757,79 €), in cui l'AC ha contabilizzato a conguaglio per il periodo gennaio 2012–giugno 2016 un consumo complessivo di 6.837 mc. di acqua, pari alla differenza tra:
a) i consumi rilevati dal contatore alla data dell'8 gennaio 2012 (941 mc.) e quelli rilevati dallo stesso misuratore alla data del 17 febbraio 2016 (7.051 mc.);
b) i consumi rilevati dal contatore alla data del 17 febbraio 2016 (7.051 mc.) e quelli stimati alla data del 23 giugno 2016 (7.578 mc.);
2) fattura n. 3016011000458655 del 25 novembre 2016 (emessa per l'importo di 1.329,24 €), in cui l'AC ha contabilizzato consumi pari a 298 mc., pari alla differenza tra i consumi stimati alla data del 24 giugno 2016 (7.578 mc.) e quelli stimati alla data del 23 settembre 2016 (7.676 mc.: v. documento n. 21 allegato al ricorso introduttivo);
3) fattura n. 3017011000657785 del 26 settembre 2017 (emessa per l'importo di 1.946,70 €), in cui l'AC ha contabilizzato consumi pari a 386 mc., pari alla differenza tra i consumi rilevati dal contatore alla data del 23 giugno 2017 (8.436 mc.) e quelli stimati alla data del 25 settembre 2017 (8.822 mc.: v. documento n. 37 allegato al ricorso introduttivo);
4) fattura n. 3017011000862828 del 28 dicembre 2017, emessa per l'importo di 2.214,48 € in cui l'AC ha contabilizzato a conguaglio per il periodo ottobre 2015–dicembre 2017 un consumo complessivo di 2.719 mc. di acqua, pari alla differenza tra: a) i consumi rilevati dal contatore alla data dell'8 ottobre 2015 (6.484 mc.) e quelli rilevati dallo stesso misuratore alla data del 21 marzo 2017 (8.435 mc.);
b) i consumi rilevati dal contatore alla data del 22 marzo 2017 (8.435 mc.) e quelli rilevati dallo stesso misuratore alla data del 22 giugno 2017 (8.436 mc.);
c) i consumi rilevati dal contatore alla data del 23 giugno 2017 (8.436 mc.) e quelli stimati alla data del 23 dicembre 2017 (9.203 mc.: v. documento n. 40 allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio iscritto al n.r.g. 611/2019); 5) fattura n. 3018011000168494 del 23 marzo 2018, emessa per l'importo di 1.340,25 €, in cui l'AC ha contabilizzato consumi pari a 254 mc., pari alla differenza tra i consumi stimati alla data del 24 dicembre 2017 (9.203 mc.) e quelli stimati alla data del 23 marzo 2018 (9.457 mc.: v. documento n. 41 allegato all'atto di citazione del giudizio iscritto al n.r.g. 611/2019);
pag. 3/10 6) fattura n. 3018011000328391 del 26 giugno 2018, emessa per l'importo di 1.541,94 €, in cui l'AC ha contabilizzato consumi pari a 265 mc., pari alla differenza tra i consumi stimati alla data del 24 marzo 2018 (9.457 mc.) e quelli stimati alla data del 25 giugno 2018 (9.722 mc.: v. documento n. 42 allegato all'atto di citazione del giudizio iscritto al n.r.g. 611/2019);
7) fattura n. 3018011000479778 del 25 settembre 2018, emessa per l'importo di 1.379,75 €, in cui l'AC ha contabilizzato consumi pari a 260 mc., pari alla differenza tra i consumi stimati alla data del 26 giugno 2018 (9.722 mc.) e quelli stimati alla data del 25 settembre 2018 (9.982 mc.: v. documento n. 43 allegato all'atto di citazione del giudizio iscritto al n.r.g. 611/2019);
8) fattura n. 3018011000646216 del 27 dicembre 2018, emessa per l'importo di 1.694,64 €, in cui l'AC ha contabilizzato consumi pari a 262 mc., pari alla differenza tra i consumi stimati alla data del 26 settembre 2018 (9.982 mc.) e quelli stimati alla data del 27 dicembre 2018 (10.244 mc.: v. documento n. 44 allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio iscritto al n.r.g. 611/2019). L'attore ha impugnato anche la fattura n. 3019011000035843 del 21 gennaio 2019, non avvedendosi del fatto che si tratta di una fattura con cui l'AC ha riconosciuto un credito in favore del dell'importo di 9.029,95 € (con tale fattura l'AC ha infatti Pt_1 provveduto a stornare i consumi contabilizzati in eccesso nel periodo compreso tra il 23 giugno 2017 e il 7 gennaio 2019 per un totale di 1.808 mc.: v. il documento n. 45 allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio iscritto al n.r.g. 611/2019). La depenalizzazione da perdita occulta per i consumi misurati dal contatore fino al 27 marzo 2017 (data della riparazione dell'impianto idrico da parte del Pt_1 si duole, in primo luogo, del fatto che i consumi addebitati nelle fatture oggetto del presente giudizio siano stati Parte_1 determinati da “una perdita occulta, che non era visibile, e che interessava il tratto dal contatore alla botte” (così a pag. 9 del ricorso introduttivo il giudizio iscritto al n.r.g. 3480/2017). ha replicato al riguardo di aver già provveduto a ricalcolare il consumo mediante la cd. procedura di Controparte_2 depenalizzazione, emettendo la fattura n. 3017011000825548 del 12 dicembre 2017 in cui è stato riconosciuto un credito in favore dell'utente di 2.589,51 €. Il gestore del servizio idrico sostiene al riguardo che, secondo quanto previsto dal regolamento e dalla carta del servizio idrico integrato, la “cd. depenalizzazione è applicabile una volta nella storia di un'utenza e previo accertamento da parte del Gestore” e i consumi eccedenti i consumi storici possono essere “ricalcolati per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, alla tariffa base” (v. pagina 11 della comparsa di costituzione e risposta del giudizio iscritto al n.r.g. 3480/2017).
pag. 4/10 Al fine di valutare la fondatezza o meno delle tesi prospettate dalle parti si rende opportuno ricostruire la natura giuridica del rapporto contrattuale intercorso tra il l'AC. Pt_1 Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale il rapporto di fornitura di acqua deve essere inquadrato nell'ambito del contratto di somministrazione di cose ai sensi dell'art. 1559 c.c. (in tal senso v. ex multis Cass. 1549/2018; Cass. 382/2005; Cass. 16426/2004). I rapporti tra l'ente erogante un servizio pubblico (quale è quello idrico) e l'utente devono essere inquadrati nella categoria dei cd. contratti di utenza pubblica, i quali si caratterizzano per il fatto che il servizio – attinente a beni o utilità essenziali per gli utenti, come l'acqua potabile, il gas, l'energia elettrica, i servizi di telefonia – è erogato da un soggetto che opera in regime di monopolio o di concorrenza, e la disciplina del rapporto contrattuale è caratterizzata dalla intima commistione di elementi privatistici e pubblicistici, questi ultimi spesso dettati da atti di natura normativa o amministrativa (in questo senso v. anche Corte Cost.
335/2008).
Il contratto di fornitura d'acqua, in particolare, ha ad oggetto una prestazione continuativa verso il pagamento periodico di un corrispettivo (cd. tariffa) - determinato nel suo ammontare ai sensi dell'art. 154, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (e in precedenza dall'art. 13, comma 1, della legge n. 36 del 1994) - che comprende il servizio di distribuzione dell'acqua e la depurazione dei reflui condotti in fognatura.
I rapporti tra utente e gestore del servizio idrico sono disciplinati dal Regolamento del servizio idrico nell'Ambito Territoriale
Ottimale n. 5 Lazio Meridionale – Frosinone e dalla relativa carta del servizio idrico integrato adottata dal gestore del servizio, che costituiscono parte integrante del contratto di utenza e hanno efficacia di condizioni generali di contratto ex art. 1341 c.c., approvate dall'utente mediante la sottoscrizione del modulo per la richiesta di allaccio (Cass. 19154/2018). Ciò premesso quanto all'efficacia negoziale delle disposizioni contenute nel regolamento e nella carta del servizio idrico integrato, e rilevato che non è in contestazione tra le parti l'esistenza di un contratto di somministrazione, quanto piuttosto l'esattezza dei Controparte_ consumi addebitati da ad si osserva quanto segue in relazione alla cd. procedura di depenalizzazione Parte_2 da perdita occulta.
Secondo i cd. “criteri di depenalizzazione da perdita occulta”, si considera perdita occulta quella fuoriuscita di acqua che si verifichi nell'impianto idraulico di pertinenza dell'utente (ovvero a valle del misuratore) e che l'utente non possa accertare utilizzando l'ordinaria diligenza, in quanto: a) essa è “non affiorante e non visibile”; b) la perdita può essere rilevata solamente “una volta chiusi tutti i rubinetti dell'utente, dalla rotazione delle lancette o dei rulli del contatore”. La carta del servizio idrico integrato prevede espressamente la facoltà per l'utente – in caso di perdita occulta e conseguente addebito di consumi elevati – di “richiedere ad ACEA ATO 5 una sola volta nella vita commerciale dell'utenza, il ricalcolo dell'importo esposto in bolletta”. Secondo tale disciplina, a seguito della denuncia della perdita occulta da parte dell'utente e dell'accertamento della stessa da parte Controparte_ del gestore del servizio idrico, l procede a ricalcolare i consumi eccedenti i consumi storici “per un massimo di 6 (sei) mesi, alla tariffa base”. Dalla documentazione depositata in giudizio risulta che. Controparte_ a) con comunicazione del 27 luglio 2017, ha inoltrato all richiesta di depenalizzazione dei consumi Parte_1 addebitatigli, dichiarando di “aver riscontrato in data 27/03/2017 una perdita occulta a valle del contatore e di aver eseguito in data 27/03/2017 la riparazione” (v. documento n. 9 allegato alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio iscritto al n.r.g. 3480/2017); Controparte_ b) con comunicazione del 12 dicembre 2017 l - in riscontro della richiesta di depenalizzazione presentata dal
– ha comunicato all'utente di aver accertato che “l'eccessivo consumo rilevato dal misuratore 20831K è da attribuire ad un Pt_1 guasto dell'impianto interno” e di avere pertanto provveduto “alla riformulazione dei consumi di tale utenza, ricalcolando i consumi eccedenti i consumi storici per un massimo di 6 (sei) mesi, alla tariffa base”, emettendo la nota di credito n. 3017011000825548 per l'importo di 2.589,51 € (v. il documento n. 10 allegato alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio avente n.r.g. 3480/2017).
La depenalizzazione effettuata da deve ritenersi corretta. CP_2 Si deve infatti ritenere che - in base a quanto previsto nella carta dei servizi predisposta dal gestore del servizio idrico - quando l'impianto idraulico venga interessato da una perdita occulta, l'utente abbia diritto alla depenalizzazione dei consumi addebitati in eccesso rispetto ai consumi storici, per un massimo di sei mesi. Controparte_ Applicando tali principi al caso di specie si osserva che l ha correttamente applicato la disciplina prevista dal regolamento del servizio idrico integrato per i casi di perdita occulta, emettendo la nota di credito n. 3017011000825548 per l'importo di 2.589,51 €, così determinato mediante l'applicazione - per un periodo di sei mesi - della tariffa base applicabile ratione temporis, sul consumo eccedente i consumi storici. L'attore si lamenta del fatto che la mancata lettura periodica del contatore da parte di AC gli abbia impedito di venire tempestivamente a conoscenza dell'esistenza di una perdita in corso, sì che la depenalizzazione prevista dalla carta del servizio idrico dovrebbe operare per tutto il periodo in cui le fatture sono state emesse sulla base di consumi meramente stimati, e non solo per un periodo di sei mesi.
Il rilievo non può essere accolto.
Nel caso in esame è applicabile ratione temporis il regolamento di utenza relativo all'erogazione del servizio idrico integrato - 5 in data 17 maggio Controparte_2Controparte_2 2002 – il quale stabilisce all'art. 5 che la rilevazione dei consumi viene effettuata almeno due volte l'anno con una delle seguenti modalità:
a) lettura del contatore eseguita da incaricati del gestore del servizio;
b) lettura del contatore a distanza effettuata dal gestore con opportuni mezzi tecnologici, ove disponibili;
c) comunicazione – anche per via telefonica o informatica - di autolettura da parte dell'utente.
L'art. 5 prevede poi che, nei casi in cui non sia possibile la rilevazione diretta dei consumi, si procederà ad una loro stima sulla base dei consumi abituali del singolo utente ricavati dall'analisi delle fatture precedenti.
pag. 5/10 La lettura del contatore da parte degli incaricati del gestore del servizio non esaurisce, dunque, le possibilità di rilevazione diretta dei consumi, potendo questi ultimi essere rilevati periodicamente dallo stesso utente e comunicati anche per via telefonica al gestore del servizio, che emetterà fattura sulla base dei consumi così rilevati (fatta salva la possibilità per il gestore di accedere in qualsiasi momento al contatore per verificare la corrispondenza tra il dato comunicato dall'utente e quello registrato dal contatore). La violazione dell'obbligo di lettura periodica del contatore, pur costituendo inadempimento del gestore in tutti i casi in cui non sia dimostrato che la mancata lettura sia dipesa da causa non imputabile al gestore stesso, non legittima l'utente a rifiutare il pagamento dei consumi fatturati, trattandosi di consumi calcolati secondo un criterio presuntivo – la stima dei consumi fatta sulla base dei consumi abituali di quell'utente ricavati dall'analisi delle fatture precedenti – che opera solo nel caso in cui non possa essere fatturato il consumo effettivo di acqua a causa dell'omessa comunicazione dell'autolettura da parte dell'utente (su cui grava un vero e proprio obbligo contrattuale di cooperare al fine di rendere possibile la lettura dei consumi effettivi, che trova la sua fonte nel regolamento del servizio idrico e – più in generale – nel dovere di buona fede contrattuale).
Ne deriva che - benché l'AC non abbia provveduto ad eseguire la lettura periodica del contatore e dunque non abbia cooperato per consentire all'odierno attore di rendersi tempestivamente conto della perdita occulta che interessava il proprio impianto idrico
– nondimeno il è tenuto al pagamento del corrispettivo relativo al consumo idrico fatturato (come ricalcolato dal gestore Pt_1 applicando la depenalizzazione prevista dalla carta dei servizi), in quanto egli si sarebbe accorto spontaneamente dell'esistenza di una perdita occulta qualora avesse provveduto ad eseguire l'autolettura periodica del contatore (come previsto dal regolamento dl servizio idrico). Controparte Alla luce delle considerazioni che precedono - e venendo ad esaminare le fatture emesse da per i consumi misurati dal contatore fino al 27 marzo 2017 (data della riparazione dell'impianto idrico da parte del – si deve ritenere infondata (e Pt_1 va dunque rigettata) la domanda di accertamento negativo del credito di cui alla fattura n. 3016011000458323 del 25 novembre
2016 (emessa a conguaglio dei consumi relativi al pag. 6/10 periodo gennaio 2012 – giugno 2016 per un importo di 23.757,79 €) e di cui alla fattura n. 3016011000458655 del 25 novembre
2016 (emessa a conguaglio dei consumi relativi al periodo giugno 2016 – settembre 2016 per l'importo di 1.329,24 €), tenuto conto Controparte_ dello storno già effettuato dall mediante l'emissione della nota di credito n. 3017011000825548 per l'importo di 2.589,51 €. Non possono essere condivise al riguardo le conclusioni cui è giunto il c.t.u. (secondo cui l'utente sarebbe debitore della sola somma di 127,81 €), in quanto fondate sul duplice presupposto erroneo che 5 abbia avuto conoscenza dell'esistenza di CP_2 una perdita occulta fin dal 24 febbraio 2012 (laddove la perdita occulta è stata denunciata dall'utente soltanto il 3 aprile 2017) e che tutti i consumi derivanti dalla perdita occulta non debbano essere contabilizzati a carico dell'utente (laddove si tratta di consumi effettivi addebitabili all'utente – perché la perdita occulta interessa un tratto della conduttura idrica che ricade sotto la sua sfera di controllo – che debbono essere interamente pagati, fatta salva l'applicazione della tariffa di maggior favore prevista dalla carta del servizio idrico: v. supra). CP_ Le ulteriori fatture contestate dal
Considerazioni diverse devono, invece, svolgersi relativamente alle ulteriori fatture oggetto del presente giudizio. Controparte Dalla documentazione depositata in giudizio risulta che ha emesso la nota di credito n. 3019011000035843 del 21 gennaio 2019 (per un importo di 9.029,95 €), così riconoscendo l'erroneità dei consumi addebitati in relazione al periodo compreso tra il 23 giugno 2017 e il 7 gennaio 2019, per un totale di 1.808 mc. (v. il documento n. 45 allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio iscritto al n.r.g. 611/2019).
Trattasi dei consumi addebitati nelle seguenti fatture contestate dall'attore: a) fattura n. 3017011000657785 del 26 settembre 2017 nella quale sono stati contabilizzati i consumi stimati relativi al periodo compreso tra il 23 giugno 2017 e il 25 settembre 2017;
b) fattura n. 3018011000168494 del 23 marzo 2018, nella quale sono stati contabilizzati i consumi stimati relativi al periodo compreso tra il 24 dicembre 2017 e il 23 marzo 2018;
c) fattura n. 3018011000328391 del 26 giugno 2018, nella quale sono stati contabilizzati i consumi stimati relativi al periodo compreso tra il 24 marzo 2018 e il 25 giugno 2018;
d) fattura n. 3018011000479778 del 25 settembre 2018, nella quale sono stati contabilizzati i consumi stimati relativi al periodo compreso tra il 26 giugno 2018 e il 25 settembre 2018;
e) fattura n. 3018011000646216 del 27 dicembre 2018, nella quale sono stati contabilizzati i consumi stimati relativi al periodo compreso tra il 26 settembre 2018 e il 27 dicembre 2018. L'importo indicato in tali fatture risulta dunque non dovuto.
pag. 7/10 La fattura n. 3017011000862828 del 28 dicembre 2017
Una parte dei consumi relativi al periodo compreso tra il 23 giugno 2017 e il 7 gennaio 2019 (per i quali è stata emessa la nota di credito del 21 gennaio 2019) è stata contabilizzata con la fattura n. 3017011000862828 del 28 dicembre 2017 (l'ultima delle fatture contestate dall'attore). Tale fattura (dell'importo di 2.214,48 €) si riferisce al periodo ottobre 2015–dicembre 2017, in cui è stato contabilizzato un consumo complessivo di 2.719 mc. di acqua, così dettagliato:
1) differenza tra i consumi rilevati dal contatore alla data dell'8 ottobre 2015 (6.484 mc.) e quelli rilevati dallo stesso misuratore alla data del 21 marzo 2017 (8.435 mc.);
2) differenza tra i consumi rilevati dal contatore alla data del 22 marzo 2017 (8.435 mc.) e quelli rilevati dallo stesso misuratore alla data del 22 giugno 2017 (8.436 mc.);
3) ulteriori consumi stimati alla data del 23 dicembre 2017 (9.203 mc.).
Quanto all'addebito dei consumi relativi al periodo compreso tra l'8 ottobre 2015 e il 22 giugno 2017 (per un totale di 1.952 mc.) si osserva che una parte di questi consumi è già stata contabilizzata nella fattura n. 3016011000458655 del 25 novembre 2016, in cui sono stati addebitati i consumi fino al 23 settembre 2016 (7.676 mc.).
Il pertanto tenuto al pagamento del consumo residuo di 760 mc. (8436 mc. - 7.676 mc.). Pt_1 Quanto agli ulteriori consumi stimati alla data del 23 dicembre 2017 (9.203 mc.), essi non sono dovuti in quanto la stessa CP_2 ha riconosciuto l'erroneità del conteggio mediante l'emissione della nota di credito n. 3019011000035843 del 21 gennaio
[...] 2019 (v. supra). Alla luce delle considerazioni che precedono l'importo di cui alla fattura n. 3017011000862828 del 28 dicembre 2017 deve essere rideterminato nella minor somma di 704,14 € (importo ottenuto moltiplicando i consumi relativi al periodo [760 mc.] per la tariffa base ratione temporis applicabile [0,9265 €]). Controparte_ L'ingiunzione di pagamento n. 023826 emessa da il 22 gennaio 2019 Controparte_ Quanto infine all'ingiunzione di pagamento n. 023826 emessa da il 22 gennaio 2019, si osserva quanto segue. Controparte_ L ha ingiunto ad di pagare la somma complessiva di 5.894,50 € risultante dalle seguenti fatture: Parte_1 a) fattura n. 3016011000458655 del 25 novembre 2016, emessa per l'importo di 1.329,24 € (già oggetto del giudizio avente n.r.g. 3480/2017);
b) fattura n. 3017011000216655 del 30 marzo 2017;
c) fattura n. 3017011000657785 del 26 settembre 2017 (già oggetto del giudizio iscritto al n.r.g. 3480/2017).
pag. 8/10 Gli importi di cui alla fattura n. 3016011000458655 del 25 novembre 2016 sono effettivamente dovuti dall'attore (v. supra). Gli importi di cui alla fattura n. 3017011000657785 del 26 settembre 2017 non sono dovuti (v. supra). Controparte_ Quanto alla fattura n. 3017011000216655 del 30 marzo 2017 – con cui ha contabilizzato i consumi relativi al periodo compreso tra il 18 febbraio 2016 e il 21 marzo 2017 – essa è stata emessa per il pagamento di consumi che sono già stati contabilizzati nella fattura n. 3017011000862828 del 28 dicembre 2017 (v. supra): gli importi indicati in questa fattura non sono dunque dovuti. Controparte_ Alla luce delle considerazioni che precedono, l'ordinanza d'ingiunzione di pagamento n. 023826 (emessa da il 22 gennaio 2019 per un importo complessivo di 5.894,50 €) va dunque annullata limitatamente all'importo di 4.565,26 €. Le spese processuali
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese tra le parti, comprese quelle relative alla c.t.u. che vengono poste, in via definitiva, a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda di accertamento negativo del credito di cui alla fattura n. 3016011000458323 del 25 novembre 2016 e di cui Controparte_ alla fattura n. 3016011000458655 del 25 novembre 2016 emesse da
2) dichiara non dovute da le somme riportate nelle seguenti fatture emesse da fattura n. Parte_1 Controparte_2 3017011000657785 del 26 settembre 2017; fattura n. 3018011000168494 del 23 marzo 2018; fattura n. 3018011000328391 del 26 giugno 2018; fattura n. 3018011000479778 del 25 settembre 2018; fattura n. 3018011000646216 del 27 dicembre 2018;
3) dichiara obbligato al pagamento della fattura n. 3017011000862828 del 28 dicembre 2017 limitatamente all'importo Parte_1 di € 704,14;
4) annulla l'ingiunzione di pagamento n. 023826 del 22 gennaio 2019 limitatamente all'importo di 4.565,26 €;
5) compensa tra le parti le spese processuali, ponendo in via definitiva le spese della c.t.u. a carico di entrambe le parti in solido.” La parte appellata si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è inammissibile perché tardivo. L'appellante, a fronte dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale, ex art. 702 ter c.p.c., in data 2.4.2021 e comunicata dalla Cancelleria al difensore del in data 4.5.2021, ha proposto l'impugnazione in esame con atto di citazione notificato il Pt_1 15.10.2021, ben oltre il termine di 30 gg. fissato dall'art. 702 quater c.p.c.
Val la pena aggiungere che questa Corte non ignora il precedente (ord. 1264 del 2025) con cui la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che il termine per impugnare non era decorso in quanto la comunicazione alla parte dell'ordinanza non conteneva l'indicazione della parola “pubblicazione”. Ritiene, tuttavia, di doversene discostare poiché nel caso di specie la comunicazione di cui sopra soddisfa i requisiti prescritti proprio dalle norme che la sentenza citata ha menzionato.
Ed invero, gli artt. 133 c.p.c. e 45 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. prevedono che sia data comunicazione del deposito del provvedimento (in questo caso, dell'ordinanza) e non della sua pubblicazione. Poiché nel caso in esame, risulta compiutamente eseguita la comunicazione del testo integrale dell'ordinanza gravata, devono ritenersi assolti tutti gli incombenti dovuti ai fini della decorrenza del termine breve.
La stessa Suprema Corte, a Sezioni Unite, aveva stabilito: “Ma giova ora concentrare maggiormente l'attenzione sulla funzione della comunicazione dell'ordinanza e sulla sua specialità rispetto a quella dell'art. 133, comma 2 c.p.c. È bene allora ribadire che, nel procedimento sommario di cognizione, ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni previsto dall'art. 702quater c.p.c. per la proposizione dell'appello avverso l'ordinanza emessa a norma dell'art. 702ter, comma 6 c.p.c., la comunicazione di cancelleria debba avere ad oggetto il testo integrale della decisione, comprensivo del dispositivo e della motivazione;
con la conseguenza che, ai detti fini, occorra fare riferimento alla data di notificazione del provvedimento ad istanza di parte, ovvero, se anteriore, alla comunicazione di cancelleria in forma integrale, ossia comprensiva di dispositivo e motivazione (Cass. 23 marzo 2017, n. 7401; Cass. 16 febbraio 2022, n. 5079). Sicché, appare evidente la sua finalità di veicolare un'informazione chiara e completa della decisione, nel suo testo integrale, per l'equipollenza istituita tra la comunicazione (che è atto del cancelliere dell'ufficio giudiziario: art. 136 c.p.c.) e la notificazione (che l'ufficiale giudiziario effettua a richiesta di parte); non potendo farsi decorrere il termine breve d'impugnazione dalla sola notizia del dispositivo, per evidenti esigenze di difesa della parte soccombente, essendole necessaria la conoscenza della motivazione al fine di correlare ad essa i motivi a sostegno del gravame, anche sotto il profilo della relativa specificità (così: Cass. 23 marzo 2017, n. 7401, in motivazione, con ampio richiamo di precedenti).” (omissis) “Si può quindi affermare che la cadenza acceleratoria del procedimento sommario di cognizione abbia avvio e perno di modulazione, non già nella volontà delle parti, ma proprio nella comunicazione, intesa come “completezza e certezza della notizia sulla possibilità di accedere al provvedimento e come disponibilità del suo testo”. (SS.UU. 28975/2022). E'evidente, pertanto, anche alla luce della citata sentenza a Sezioni Unite, che non la comunicazione della pubblicazione debba essere fatta quanto la comunicazione del provvedimento suscettivo d'impugnazione, nella sua integralità. Come accaduto nel caso in esame.
Va escluso, inoltre, che al provvedimento impugnato debba attribuirsi la forma della sentenza tenuto conto che il Tribunale non ha disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario assegnando i termini di cui all'art. 183 c.p.c., non ha svolto attività istruttoria incompatibile con il rito sommario (avendo disposto solo una ctu che non è un mezzo istruttorio) e, oltretutto, ha definito il provvedimento ora impugnato come “ordinanza”. Sicchè nessuna differente apparenza si è palesata alla parte rispetto alla forma dell'ordinanza, sì da legittimare l'applicazione del termine semestrale.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: dichiara inammissibile l'appello; condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di nella misura che liquida in euro 7.000,00, Parte_1 CP_2 oltre spese generali ed oneri di legge.
pag. 9/10 Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge del 24 dicembre 2012, n.228.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20.3.2025.
Il Presidente
Il Consigliere estensore pag. 10/10