TRIB
Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/06/2024, n. 7553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7553 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 10782/2024
Il Giudice Rossella Masi, all'udienza del 26/06/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. CALICIURI MARIA CHIARA
ricorrente contro
) CP_1 P.IVA_1
resistente contumace
OGGETTO: ripetizione di indebito assistenziale
Conclusioni : come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La vicenda fattuale e i rilievi del ricorrente
Risulta pacifico e documentalmente riscontrato che il ricorrente sia stato titolare di indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 18/80 a decorrere dal
23.12.2019 e che, in data 21.12.2021, sia stato sottoposto a visita di
“revisione” (doc. 1 fasc. ric.).
Con nota del 22.09.2023 inserita nell'area personale del sito web CP_1
avente l'oggetto “accertamento somme indebitamente percepite”, l'ente ha indicato come dovuta dal ricorrente la somma di euro 11.561,52 in quanto
“a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal
01/01/2022 al 31/10/2023, un pagamento non dovuto sulla pensione cat.
INVCIV n. 07542001 per un importo complessivo di euro 11.561,52 per i seguenti motivi: - E' stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante” (doc.2 fasc. ric.) e, con altra nota in pari data, l' ha CP_1
riliquidato la prestazione (doc.3 fasc. ric.).
In sede giudiziale, il ricorrente ha affermato l'illegittimità del provvedimento emesso dall' , di cui ha rilevato la tardività, CP_2
deducendo inoltre l'irripetibilità dell'indebito per carenza di dolo;
in particolare, ha evidenziato di aver percepito in buona fede la prestazione, anche dopo la visita di revisione, il cui esito non era stato comunicato.
L' non si è costituito, rimanendo contumace. CP_1
2.Il quadro normativo
La disciplina della ripetibilità, a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale (mancanza o sopravvenuta carenza dei requisiti sanitari ovvero dei requisiti reddituali o, ancora, in via generale dei requisiti di legge) va individuata nel decreto-legge n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in legge n. 29 del 1977, secondo cui «Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento», nonché nel decreto-legge n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella legge n. 291 del 1988, che recita: «Con decreto
Pag. 2 di 6 del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» .
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “…si tratta, dunque, di norme speciali rispetto all'art. 2033 cod.civ., che pertanto cede loro il passo (v. Cass. n. 19638 del 2015 cit. e successive conformi, fra le quali
Cass. n. 17216 del 2017), che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte…” (v., tra le ultime
Sez. L - , Sentenza n. 31372 del 02/12/2019).
Alla fattispecie in esame trovano quindi applicazione le norme sull'indebito assistenziale riferite alla sopravvenuta carenza dei requisiti sanitari che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, con esclusione della ripetizione delle somme già corrisposte.
Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione “'l'indebito assistenziale…è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto
Pag. 3 di 6 richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018,
n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens… Va rilevato a riguardo che, rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012)” (Cassazione civile sez. lav., 22/02/2021, n.4668).
3.Il caso concreto
Come rilevato, il diritto del ricorrente alla percezione della indennità di accompagnamento è venuto meno per effetto della valutazione operata a seguito di visita di “revisione” del 21.12.2021, in ragione della sopravvenuta carenza del requisito sanitario.
L'esito dell'accertamento non risulta comunicato dall' all'interessato; CP_1
al riguardo, a fronte delle deduzioni effettuate dalla parte ricorrente, che ha negato la ricezione della comunicazione, evidenziando di aver avuto conoscenza della richiesta di restituzione contenuta nelle note del 22.9.23 solo tramite l'accesso alla propria area personale sul sito web dell' CP_1
nell'ottobre 2023, non è stato fornito alcun diverso elemento dall' CP_1
rimasto contumace.
Pag. 4 di 6 La continuativa erogazione dell'indennità per un arco temporale di quasi due anni, unitamente all'assenza di comunicazione dell'esito della visita di revisione, costituiscono circostante senz'altro idonee ad escludere il dolo della parte ricorrente e potenzialmente tali da ingenerare l'affidamento della stessa.
Ne consegue che deve dichiararsi l'irripetibilità di quanto erogato dall' CP_1
per il periodo dall'1.1.2022 al 31.10.2023, come indicato nelle note del
22.9.2023.
4. Le spese processuali
In ragione della soccombenza, la parte resistente va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo - visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal DM n. 37 dell' 8/3/2018 - tenuto conto della natura, del valore e della limitata complessità della controversia nonché delle fasi di studio, introduttiva e decisoria del giudizio, dell'aumento (del 20 per cento) secondo quanto previsto dal citato decreto 37/2018, nell'ipotesi in cui “gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”, come nella fattispecie.
Per tali motivi, ritenuta ultronea ogni considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
- dichiara l'irripetibilità dell'importo erogato dall' in favore del CP_1
ricorrente per il periodo dal dall'1.1.2022 al 31.10.2023, di cui alle note del 22.9.2023; CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in CP_1
complessivi € 2.573,70, di cui € 335,70 a titolo di spese generali, oltre ad
I.V.A. e C.P.A. da distrarsi.
26/06/2024 Il Giudice
Rossella Masi
Pag. 6 di 6
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 10782/2024
Il Giudice Rossella Masi, all'udienza del 26/06/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. CALICIURI MARIA CHIARA
ricorrente contro
) CP_1 P.IVA_1
resistente contumace
OGGETTO: ripetizione di indebito assistenziale
Conclusioni : come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La vicenda fattuale e i rilievi del ricorrente
Risulta pacifico e documentalmente riscontrato che il ricorrente sia stato titolare di indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 18/80 a decorrere dal
23.12.2019 e che, in data 21.12.2021, sia stato sottoposto a visita di
“revisione” (doc. 1 fasc. ric.).
Con nota del 22.09.2023 inserita nell'area personale del sito web CP_1
avente l'oggetto “accertamento somme indebitamente percepite”, l'ente ha indicato come dovuta dal ricorrente la somma di euro 11.561,52 in quanto
“a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal
01/01/2022 al 31/10/2023, un pagamento non dovuto sulla pensione cat.
INVCIV n. 07542001 per un importo complessivo di euro 11.561,52 per i seguenti motivi: - E' stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante” (doc.2 fasc. ric.) e, con altra nota in pari data, l' ha CP_1
riliquidato la prestazione (doc.3 fasc. ric.).
In sede giudiziale, il ricorrente ha affermato l'illegittimità del provvedimento emesso dall' , di cui ha rilevato la tardività, CP_2
deducendo inoltre l'irripetibilità dell'indebito per carenza di dolo;
in particolare, ha evidenziato di aver percepito in buona fede la prestazione, anche dopo la visita di revisione, il cui esito non era stato comunicato.
L' non si è costituito, rimanendo contumace. CP_1
2.Il quadro normativo
La disciplina della ripetibilità, a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale (mancanza o sopravvenuta carenza dei requisiti sanitari ovvero dei requisiti reddituali o, ancora, in via generale dei requisiti di legge) va individuata nel decreto-legge n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in legge n. 29 del 1977, secondo cui «Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento», nonché nel decreto-legge n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella legge n. 291 del 1988, che recita: «Con decreto
Pag. 2 di 6 del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» .
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “…si tratta, dunque, di norme speciali rispetto all'art. 2033 cod.civ., che pertanto cede loro il passo (v. Cass. n. 19638 del 2015 cit. e successive conformi, fra le quali
Cass. n. 17216 del 2017), che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte…” (v., tra le ultime
Sez. L - , Sentenza n. 31372 del 02/12/2019).
Alla fattispecie in esame trovano quindi applicazione le norme sull'indebito assistenziale riferite alla sopravvenuta carenza dei requisiti sanitari che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, con esclusione della ripetizione delle somme già corrisposte.
Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione “'l'indebito assistenziale…è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto
Pag. 3 di 6 richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018,
n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens… Va rilevato a riguardo che, rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012)” (Cassazione civile sez. lav., 22/02/2021, n.4668).
3.Il caso concreto
Come rilevato, il diritto del ricorrente alla percezione della indennità di accompagnamento è venuto meno per effetto della valutazione operata a seguito di visita di “revisione” del 21.12.2021, in ragione della sopravvenuta carenza del requisito sanitario.
L'esito dell'accertamento non risulta comunicato dall' all'interessato; CP_1
al riguardo, a fronte delle deduzioni effettuate dalla parte ricorrente, che ha negato la ricezione della comunicazione, evidenziando di aver avuto conoscenza della richiesta di restituzione contenuta nelle note del 22.9.23 solo tramite l'accesso alla propria area personale sul sito web dell' CP_1
nell'ottobre 2023, non è stato fornito alcun diverso elemento dall' CP_1
rimasto contumace.
Pag. 4 di 6 La continuativa erogazione dell'indennità per un arco temporale di quasi due anni, unitamente all'assenza di comunicazione dell'esito della visita di revisione, costituiscono circostante senz'altro idonee ad escludere il dolo della parte ricorrente e potenzialmente tali da ingenerare l'affidamento della stessa.
Ne consegue che deve dichiararsi l'irripetibilità di quanto erogato dall' CP_1
per il periodo dall'1.1.2022 al 31.10.2023, come indicato nelle note del
22.9.2023.
4. Le spese processuali
In ragione della soccombenza, la parte resistente va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo - visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal DM n. 37 dell' 8/3/2018 - tenuto conto della natura, del valore e della limitata complessità della controversia nonché delle fasi di studio, introduttiva e decisoria del giudizio, dell'aumento (del 20 per cento) secondo quanto previsto dal citato decreto 37/2018, nell'ipotesi in cui “gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”, come nella fattispecie.
Per tali motivi, ritenuta ultronea ogni considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
- dichiara l'irripetibilità dell'importo erogato dall' in favore del CP_1
ricorrente per il periodo dal dall'1.1.2022 al 31.10.2023, di cui alle note del 22.9.2023; CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in CP_1
complessivi € 2.573,70, di cui € 335,70 a titolo di spese generali, oltre ad
I.V.A. e C.P.A. da distrarsi.
26/06/2024 Il Giudice
Rossella Masi
Pag. 6 di 6