TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/10/2025, n. 4305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4305 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 9464/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Barbara Iorio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 02/11/2018 al n. 9464/2018 R.G.,
TRA
Parte_1
Avv. MEO GIAMPIERO
Avv. VOLPE PAOLA
E
Controparte_1
Avv. ROSAMILIA NICO
Premesso in fatto che sig. con atto di citazione notificato in data Parte_1
23/10/2018, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno il CP_1
per sentirlo condannare al pagamento della somma di € 30.326,89, somme che
[...]
l'attore dichiarava di aver corrisposto per conto del . Controparte_1
L'attore, condomino del , rappresenta di aver anticipato Controparte_1
dette somme a seguito dell'intimazione di pagamento intervenuta nei confronti del
Condominio per il mancato pagamento delle somme dovute per lavori effettuati dalla pagina 1 di 5 impresa GI TI, la quale non vedendosi integralmente soddisfatta, ha scelto il condomino per riscuotere la residua somma di €46.500,00. Parte_1
Pertanto, per evitare di ricevere ulteriore pregiudizio alle sue proprietà, l'attore saldava il debito residuo, liberando dall'obbligazione assunta il Condominio.
Successivamente, si rileva agli atti come tra il ed il siano state Pt_1 CP_1
intrattenute diverse comunicazioni, al fine di rimborsare il condomino delle somme anticipate.
In particolare, l'attore avrebbe pagato complessivamente la somma di €68.826,89 per sorta capitale, spese pignoramento, proc. esec. etc., ricevendo dal Condominio, in particolare dell'amministratore p.t., la somma di €38.500,00 residuando, così, la somma di €30.326,89.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21.01.19, si costituiva il
[...]
, il quale, impugnava integralmente le deduzioni, eccezioni e richieste Controparte_1
ex adverso, eccependo l'improcedibilità della domanda, per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, il difetto di legittimazione passiva,
l'inammissibilità della domanda.
In corso di causa è stato esperito il tentativo di mediazione, sortendo esito negativo.
RAGIONE DELLA DECISIONE
La domanda appare parzialmente fondata.
Non appare accoglibile l'eccezione sollevata dal resistente in merito al CP_1
difetto di legittimazione passiva.
Il Condominio rappresenta, infatti, che l'impegno a corrispondere il residuo sia stato assunto dalla precedente amministratrice del Condominio in proprio, e non dal
Condominio stesso. Parte convenuta eccepisce che l'attore avrebbe al più dovuto esercitare il regresso nei confronti dei singoli condomini, non nei confronti del
Condominio. Invero, i debiti assunti dal (anno 2010) sarebbero precedenti alla Pt_1
intervenuta riforma in materia condominiale del 2012, laddove si è definitivamente pagina 2 di 5 chiarito il diritto del condomino di rivalersi con il senza dover CP_1
preventivamente escutere i singoli condomini.
Inoltre, non apparirebbe definitivamente chiaro il quantum richiesto, atteso che nelle prime raccomandate inoltrate il debito ammonterebbe ad euro 21.309,21, mentre, successivamente, la richiesta ammonta agli attuali euro 30.326,89.
Le doglianze della convenuta non appaiono pienamente accoglibili.
Se è vero che solo con l'intervenuta riforma del 2012 è stata definitivamente chiarita la natura delle obbligazioni assunte dal condominio, il principio che consente al condomino che abbia pagato un debito dell'intero condominio di agire in regresso per il recupero di quanto versato trova applicazione anche per i pagamenti effettuati prima della riforma del 2012. Infatti, già prima della l. n. 220/2012, la giurisprudenza riconosceva la possibilità per il condomino che avesse anticipato somme per il condominio di agire in rivalsa nei confronti degli altri condomini, purché la spesa fosse stata sostenuta nell'interesse comune e, in assenza di autorizzazione, rivestisse carattere di urgenza. La riforma del 2012 ha introdotto il beneficio di preventiva escussione dei condomini morosi (art. 63, comma 2, disp. att. c.c.), ma il diritto di regresso tra condomini per le quote di spesa anticipate era già riconosciuto in base ai principi generali delle obbligazioni parziarie e della solidarietà interna (art. 1294 c.c.; Cass. S.U.,
8.4.2008, n. 9148). Pertanto, anche per i pagamenti effettuati prima della riforma, il condomino che ha pagato per l'intero può agire per il rimborso nei confronti degli altri condomini, secondo le regole allora vigenti e con l'onere di dimostrare, in caso di spesa non autorizzata, l'urgenza dell'intervento (art. 1134 c.c.; Cass. civ., 26 marzo 2001, n.
4364).
Anche la doglianza in merito all'assunzione della obbligazione da parte della amministratrice p.t. in proprio, e non nell'interesse del Condominio, non sembra cogliere nel segno e comunque appare relativamente rilevante ai fini della pretesa, incidendo, al più, sul quantum ottenibile.
pagina 3 di 5 In primo luogo, il non contesta la circostanza fattuale su cui si fonda CP_1
l'obbligazione, ovvero l'integrale pagamento da parte dell'attore alla impresa appaltatrice. Ciò è dimostrato in primo luogo dalla dichiarazione resa dalla impresa che ha effettuato i lavori, la quale accerta l'avvenuto pagamento da parte del nelle Pt_1
somme indicate dall'attore. Le somme richieste dal , pertanto, sono Pt_1
evidentemente riferite al mancato pagamento da parte del degli oneri CP_1
assunti con il contratto di appalto, e non si ravvede il motivo per cui all'anticipo non debba seguire il richiesto regresso. A conferma di ciò, si rinvengono non solo le conversazioni intervenute tra le parti, che sottendono il riconoscimento della sussistenza della pretesa, ma anche la circostanza che il ha già parzialmente onorato al CP_1
suo obbligo di regresso. Viene difficile immaginare che solo in un secondo momento, dopo aver già in parte ottemperato, il sostenga che, addirittura, il CP_1
pagamento residuo non sia neanche dovuto.
Il , invero, non richiede l'integrale regresso di quanto anticipato, ma solo di Pt_1
quanto non gli è stato ancora restituito.
Discorso diverso appare essere quello con riferimento all'aumento del quantum tra la prima (racc. del 20.12.2017) e la successiva (racc. del 27.8.2018) messa in mora.
L'attore non giustifica chiaramente l'incremento, e la spiegazione offerta in seguito
(assegno risultante scoperto) non appare neanche soddisfacente, leggendo agli atti che i pagamenti sarebbero intervenuti con assegni circolari (titolo di credito che, notoriamente, appare caratterizzato da una maggiore garanzia). Pertanto, se la pretesa appare restitutoria essere chiaramente dimostrata ab origine (suffragata anche dalla dichiarazione della impresa di aver ricevuto il pagamento del debito condominiale), e dalle conversazioni intercorse con il e l'amministratrice p.t., non lo è per il CP_1
successivo incremento. L'attore ha implicitamente ammesso originariamente di essere soddisfatto, con riguardo alla obbligazione per cui è causa, entro un determinato quantum, non provando adeguatamente la pretesa all'incremento.
pagina 4 di 5 Alla luce di quanto sopra la domanda può essere parzialmente accolta, nei limiti della somma di euro 21.309,21.
Le spese seguono il principio della soccombenza come quantificato in dispositivo, escludendosi la fase istruttoria in quanto non concretamente svolta.
P.Q.M.
ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, CONDANNA il Controparte_1
al pagamento nei confronti di di euro 21.309,21;
[...] Parte_1
CONDANNA il al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attore che si CP_1
quantificano in complessivi euro 3.397,00, oltre IVA, CAP e accessori di legge, da distrarsi a favore degli avvocati antistatari per dichiarato anticipo;
Si comunichi.
Salerno, lì 27/10/2025
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52
D.L.vo n. 196/03.
Il Giudice unico
Dr.ssa Barbara Iorio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Barbara Iorio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 02/11/2018 al n. 9464/2018 R.G.,
TRA
Parte_1
Avv. MEO GIAMPIERO
Avv. VOLPE PAOLA
E
Controparte_1
Avv. ROSAMILIA NICO
Premesso in fatto che sig. con atto di citazione notificato in data Parte_1
23/10/2018, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno il CP_1
per sentirlo condannare al pagamento della somma di € 30.326,89, somme che
[...]
l'attore dichiarava di aver corrisposto per conto del . Controparte_1
L'attore, condomino del , rappresenta di aver anticipato Controparte_1
dette somme a seguito dell'intimazione di pagamento intervenuta nei confronti del
Condominio per il mancato pagamento delle somme dovute per lavori effettuati dalla pagina 1 di 5 impresa GI TI, la quale non vedendosi integralmente soddisfatta, ha scelto il condomino per riscuotere la residua somma di €46.500,00. Parte_1
Pertanto, per evitare di ricevere ulteriore pregiudizio alle sue proprietà, l'attore saldava il debito residuo, liberando dall'obbligazione assunta il Condominio.
Successivamente, si rileva agli atti come tra il ed il siano state Pt_1 CP_1
intrattenute diverse comunicazioni, al fine di rimborsare il condomino delle somme anticipate.
In particolare, l'attore avrebbe pagato complessivamente la somma di €68.826,89 per sorta capitale, spese pignoramento, proc. esec. etc., ricevendo dal Condominio, in particolare dell'amministratore p.t., la somma di €38.500,00 residuando, così, la somma di €30.326,89.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21.01.19, si costituiva il
[...]
, il quale, impugnava integralmente le deduzioni, eccezioni e richieste Controparte_1
ex adverso, eccependo l'improcedibilità della domanda, per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, il difetto di legittimazione passiva,
l'inammissibilità della domanda.
In corso di causa è stato esperito il tentativo di mediazione, sortendo esito negativo.
RAGIONE DELLA DECISIONE
La domanda appare parzialmente fondata.
Non appare accoglibile l'eccezione sollevata dal resistente in merito al CP_1
difetto di legittimazione passiva.
Il Condominio rappresenta, infatti, che l'impegno a corrispondere il residuo sia stato assunto dalla precedente amministratrice del Condominio in proprio, e non dal
Condominio stesso. Parte convenuta eccepisce che l'attore avrebbe al più dovuto esercitare il regresso nei confronti dei singoli condomini, non nei confronti del
Condominio. Invero, i debiti assunti dal (anno 2010) sarebbero precedenti alla Pt_1
intervenuta riforma in materia condominiale del 2012, laddove si è definitivamente pagina 2 di 5 chiarito il diritto del condomino di rivalersi con il senza dover CP_1
preventivamente escutere i singoli condomini.
Inoltre, non apparirebbe definitivamente chiaro il quantum richiesto, atteso che nelle prime raccomandate inoltrate il debito ammonterebbe ad euro 21.309,21, mentre, successivamente, la richiesta ammonta agli attuali euro 30.326,89.
Le doglianze della convenuta non appaiono pienamente accoglibili.
Se è vero che solo con l'intervenuta riforma del 2012 è stata definitivamente chiarita la natura delle obbligazioni assunte dal condominio, il principio che consente al condomino che abbia pagato un debito dell'intero condominio di agire in regresso per il recupero di quanto versato trova applicazione anche per i pagamenti effettuati prima della riforma del 2012. Infatti, già prima della l. n. 220/2012, la giurisprudenza riconosceva la possibilità per il condomino che avesse anticipato somme per il condominio di agire in rivalsa nei confronti degli altri condomini, purché la spesa fosse stata sostenuta nell'interesse comune e, in assenza di autorizzazione, rivestisse carattere di urgenza. La riforma del 2012 ha introdotto il beneficio di preventiva escussione dei condomini morosi (art. 63, comma 2, disp. att. c.c.), ma il diritto di regresso tra condomini per le quote di spesa anticipate era già riconosciuto in base ai principi generali delle obbligazioni parziarie e della solidarietà interna (art. 1294 c.c.; Cass. S.U.,
8.4.2008, n. 9148). Pertanto, anche per i pagamenti effettuati prima della riforma, il condomino che ha pagato per l'intero può agire per il rimborso nei confronti degli altri condomini, secondo le regole allora vigenti e con l'onere di dimostrare, in caso di spesa non autorizzata, l'urgenza dell'intervento (art. 1134 c.c.; Cass. civ., 26 marzo 2001, n.
4364).
Anche la doglianza in merito all'assunzione della obbligazione da parte della amministratrice p.t. in proprio, e non nell'interesse del Condominio, non sembra cogliere nel segno e comunque appare relativamente rilevante ai fini della pretesa, incidendo, al più, sul quantum ottenibile.
pagina 3 di 5 In primo luogo, il non contesta la circostanza fattuale su cui si fonda CP_1
l'obbligazione, ovvero l'integrale pagamento da parte dell'attore alla impresa appaltatrice. Ciò è dimostrato in primo luogo dalla dichiarazione resa dalla impresa che ha effettuato i lavori, la quale accerta l'avvenuto pagamento da parte del nelle Pt_1
somme indicate dall'attore. Le somme richieste dal , pertanto, sono Pt_1
evidentemente riferite al mancato pagamento da parte del degli oneri CP_1
assunti con il contratto di appalto, e non si ravvede il motivo per cui all'anticipo non debba seguire il richiesto regresso. A conferma di ciò, si rinvengono non solo le conversazioni intervenute tra le parti, che sottendono il riconoscimento della sussistenza della pretesa, ma anche la circostanza che il ha già parzialmente onorato al CP_1
suo obbligo di regresso. Viene difficile immaginare che solo in un secondo momento, dopo aver già in parte ottemperato, il sostenga che, addirittura, il CP_1
pagamento residuo non sia neanche dovuto.
Il , invero, non richiede l'integrale regresso di quanto anticipato, ma solo di Pt_1
quanto non gli è stato ancora restituito.
Discorso diverso appare essere quello con riferimento all'aumento del quantum tra la prima (racc. del 20.12.2017) e la successiva (racc. del 27.8.2018) messa in mora.
L'attore non giustifica chiaramente l'incremento, e la spiegazione offerta in seguito
(assegno risultante scoperto) non appare neanche soddisfacente, leggendo agli atti che i pagamenti sarebbero intervenuti con assegni circolari (titolo di credito che, notoriamente, appare caratterizzato da una maggiore garanzia). Pertanto, se la pretesa appare restitutoria essere chiaramente dimostrata ab origine (suffragata anche dalla dichiarazione della impresa di aver ricevuto il pagamento del debito condominiale), e dalle conversazioni intercorse con il e l'amministratrice p.t., non lo è per il CP_1
successivo incremento. L'attore ha implicitamente ammesso originariamente di essere soddisfatto, con riguardo alla obbligazione per cui è causa, entro un determinato quantum, non provando adeguatamente la pretesa all'incremento.
pagina 4 di 5 Alla luce di quanto sopra la domanda può essere parzialmente accolta, nei limiti della somma di euro 21.309,21.
Le spese seguono il principio della soccombenza come quantificato in dispositivo, escludendosi la fase istruttoria in quanto non concretamente svolta.
P.Q.M.
ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, CONDANNA il Controparte_1
al pagamento nei confronti di di euro 21.309,21;
[...] Parte_1
CONDANNA il al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attore che si CP_1
quantificano in complessivi euro 3.397,00, oltre IVA, CAP e accessori di legge, da distrarsi a favore degli avvocati antistatari per dichiarato anticipo;
Si comunichi.
Salerno, lì 27/10/2025
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52
D.L.vo n. 196/03.
Il Giudice unico
Dr.ssa Barbara Iorio
pagina 5 di 5