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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 20/03/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica Emanuela
Lipari, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1061 del Ruolo Generale del 2023
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giovan Parte_1
Battista Greco ed elettivamente domiciliato in Trapani, nella via Osorio n. 28
Attore
CO
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alberto Lo COparte_1
Giudice ed elettivamente domiciliata in Trapani, nella via Sant'Agostino n. 11
Convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio la sorella esponendo al Tribunale che: COparte_1
- in data 21.9.2019 è deceduta ab intestato la propria madre, COparte_2 lasciando quali eredi i due figli, ed Pt_1 COparte_1
- che dalla data del 15.5.2015 ad occuparsi della gestione della madre e delle sue sostanze è stata la convenuta;
- che alla data di morte della residuavano: a) € 20,27 su conto di deposito CP_2 bancario a risparmio n. 23/705075 intestato alla e alla convenuta, il cui CP_2 saldo di apertura ammontava ad € 23.700,00, immediatamente prelevanti e girocontati presso conto corrente personale della convenuta, la quale ha, poi, provveduto mensilmente a prelevare tutte le somme percepite dalla de cuius quali emolumenti pensionistici (compresa la pensione di reversibilità del marito e pensione di invalidità) ammontanti a circa € 1.500,00 mensili;
b) € 78,88 su conto postale n. 000021415953 pure cointestato tra de cuius e la figlia, il cui saldo iniziale era pari ad € 11.283,12, progressivamente ridotto attraverso periodici prelievi in contati eseguiti dalla
Parte_1
- che a fronte dell'ammontare delle complessive uscite, pari ad € 125.000,00, e riscontrata anche la sussistenza di un debito ereditario pari ad € 1.616,16 per oneri condominiali, l'attore ha chiesto alla sorella di fornire il rendiconto della gestione, tuttavia non ottenendo alcun riscontro, nemmeno in sede di mediazione;
- che, peraltro, all'interno dell'immobile di proprietà della (sito in Erice, CP_2 nella via vecchia Martogna n. 30), non ha rinvenuto gli oggetti d'oro e gli altri gioielli che la madre ha utilizzato nel corso della sua esistenza, meglio descritti in citazione.
Tanto premesso, l'attore ha chiesto al Tribunale di: - dare atto e dichiarare che l'attore e la convenuta sono gli unici eredi legittimi della loro madre - accertare e dichiarare COparte_2 che la convenuta , avendo gestito quale mandataria della sig.ra COparte_1 CP_2
i due conti (postale e bancario) della predetta, nonché ogni disponibilità liquida e/o
[...] monetaria della suddetta dal 03.02.2015al 21.09.2019 deve ritenersi obbligata, ex art. 1713 cod. civ., a rendere all'odierno attore, quale coerede della defunta madre, il conto della sua gestione e, quindi, tenuta a rimettere, restituire e/o consegnare alla massa ai fini della successiva divisione (50% per ognuno degli eredi) tutto quanto ella non ha, correttamente e/o pertinentemente speso in esecuzione del mandato e/o tutto quanto di cui essa si è appropriata, assegnare alla convenuta un termine perentorio per rendere e/o depositare il conto della gestione dei denari e dei risparmi della sua dante causa, definendo preliminarmente i contenuti a cui dovrà rispondere l'emittendo conto della gestione e quali documenti giustificativi di spesa lo dovranno indefettibilmente supportare;
- nel caso di confermato rifiuto della convenuta a produrre il rendiconto della sua gestione determinarne, comunque, gli obblighi restitutori nei confronti della massa ereditaria, condannando la convenuta
[...]
al pagamento di una somma che, tenendo conto delle evidenze dei conti e delle compatibile CP_1 entità delle spese sostenute ad effettivo beneficio della nel periodo in esame si indica in CP_2 misura pari ad € 60.000,00; - condannare la convenuta, in accoglimento della proposta azione di petizione ereditaria di cui all'art. 533 cod. civ., a consegnare alla massa gli ori ed i preziosi compendio dell'eredità della sig.ra e/o condannarla nella sua qualità di COparte_2 mandataria della gestione degli affari e dei beni materni a dare conto della sorte avuta dai suddetti beni;
- adottare tutte le statuizioni necessarie a sciogliere la comunione ereditaria esistente tra le due parti a riguardo all'eredità relitta della sig.ra - predisporre il progetto di COparte_2 divisione di cui all'art. 789 c.p.c. riconducendo all'asse ereditario tutto quanto richiesto dall'odierno attore;
- nel caso di contestazioni al progetto di divisione predisposto adottare le determinazioni ai fini
2 della vendita di quanto risulterà parte del compendio immobiliare e mobiliare dell'eredità; - porre a carico della convenuta le spese relative alle proposte azioni di rendiconto e di petizione ereditaria e porre, invece, a carico della massa tutte quelle funzionali allo scioglimento della comunione ereditaria”.
Costituendosi in giudizio con memoria del 16.11.23, ha ripercorso COparte_1 le vicende familiari ed i rapporti tra l'attore e la madre, nonché precisato, oltre alle gravi patologie e problemi di salute da cui questa è stata affetta negli ultimi anni della sua vita, anche l'inclinazione della stessa a spendere il proprio denaro, affermando che ogni somma prelevata dalla convenuta è stata destinata a far fronte ad esigenze della madre.
In particolare, la convenuta ha dedotto che le patologie che hanno afflitto la CP_2 hanno determinato la necessità di costante e continuativa assistenza domestica all'anziana, avvalendosi di tre differenti collaboratrici che vi attendessero, attività che ha comportato degli ingenti costi, ai quali si sono aggiunti, nel corso degli anni, quelli relativi a lavori edili, di vitto (pure per le badanti), per l'acquisto del carburante (posto che la era solita quotidianamente voler effettuare delle passeggiate in auto), CP_2 di farmaci ed integratori e, più in generale, degli esborsi necessari al fine di attendere agli incombenti quotidiani e per la cura della persona della madre. La convenuta ha, comunque, rappresentato che la defunta madre, fino al giorno del suo decesso, è stata perfettamente in grado di intendere e volere, dacché avrebbe disposto autonomamente delle proprie sostanze come meglio ha ritenuto e che ella si sarebbe limitata ad eseguire prelievi e varie operazioni bancarie sempre su indicazione della madre.
La convenuta ha, inoltre, contestato l'ammontare degli esborsi così come quantificati dal fratello in citazione, precisando in particolare che l'esposizione debitoria della nei confronti del condominio ove è ubicata l'abitazione presso la quale ha CP_2 risieduto è relativa alle tre mensilità successive al suo decesso.
Pertanto, ha chiesto “Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o COparte_1 difesa, rigetti le azioni di rendiconto, di petizione ereditaria e di collazione ex adverso proposte, perché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi. Indi, disposta c.t.u. al fine della stima dell'unico immobile costituente il compendio ereditario e della formazione del progetto divisionale, provveda, qualora l'immobile non sia comodamente divisibile, a prevederne l'attribuzione ai singoli eredi con addebito dell'eccedenza o, in alternativa, a vendita dello stesso all'incanto, con
3 ripartizione del ricavo, al netto delle spese da porre a carico della massa, fra i coeredi per la quota a ciascuno di essi spettante”
La causa è stata istruita documentalmente e tramite prova testimoniale.
Con ordinanza del 24.10.24, il Tribunale ha ordinato a la COparte_1 presentazione di un conto relativo alle somme attinte dai libretti n. D01/23/705075 e n. 000021415953.
All'udienza del 12.2.2025, parte attrice ha contestato il documento depositato, in data
6.2.2025, da parte convenuta quale “rendiconto”, a motivo della mancanza dei saldi iniziale e finale e di documentazione atta a suffragare le spese indicate.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
*****
L'attore ha agito in giudizio contro la sorella innanzitutto, per COparte_1 ottenere la presentazione del conto della gestione di due libretti cointestati con la madre, relativamente ad operazioni compiute quando ella era ancora in vita e, in particolare: 1) conto di deposito bancario a risparmio n. 23/705075 intrattenuto presso la BCC Don Rizzo;
2) conto postale n. 000021415953; nonché della gestione di ogni ulteriore disponibilità liquida e monetaria della madre a partire dal 15.5.15 fino alla data del decesso della CP_2
Come noto, il rendimento del conto, disciplinato dagli artt. 263-266 c.p.c. costituisce un procedimento di cognizione ordinaria idoneo a condurre non solo alla prova, ma direttamente all'accertamento della sussistenza dell'obbligo di rendere il conto, del quantum debeatur, nonché alla condanna al pagamento di quanto risultasse dovuto.
È noto anche che l'erede che subentra rispetto ai rapporti trasmissibili nella posizione giuridica del de cuius può valersi degli strumenti di tutela che già facevano capo al suo dante causa. E poiché a base dell'azione di responsabilità si deduce l'esistenza di un preesistente rapporto di mandato tra il de cuius e il supposto infedele gestore, la combinazione tra la disciplina del mandato e le regole della successione mortis causa determina la possibilità per l'erede del mandante di promuovere nei confronti del mandatario l'azione di rendiconto di cui all'art. 1713 c.c. (cfr. Cass. 9262/2003 secondo cui “L'estinzione del mandato per morte del mandante non fa venir meno l'obbligo di rendiconto del mandatario, che deve adempierlo nei confronti degli eredi del mandante”) con benefici per l'asse ereditario, che in questi casi sarà eventualmente arricchito in proporzione di quanto il gestore sarà tenuto a restituire agli eredi del gerito.
4 Ora, nel caso di specie, non può dubitarsi della legittimazione attiva dell'attore, essendo pacifico che egli è erede della (unitamente alla sorella), né può CP_2 fondatamente escludersi l'esistenza di un effettivo rapporto di mandato tra la convenuta e la de cuius, posto che dagli stessi assunti difensivi spesi da CP_1 emerge come quest'ultima abbia assunto in via esclusiva la gestione degli
[...] affari della madre dal maggio del 2015 e fino al suo decesso, su incarico conferitole da quest'ultima, in particolare provvedendo ad operare prelievi in denaro dal deposito bancario e dal conto postale su cui confluivano le entrate della madre.
Altrettanto pacifico è, infatti, il dato in base al quale tali rapporti – sebbene cointestati
– fossero unicamente incrementati mediante somme di spettanza della la CP_2 convenuta non ha in alcun modo contestato tale assunto attoreo, ciò implicando il certo superamento della presunzione di pari titolarità delle somme versate sui tali conti. La cointestazione dei conti consentiva, in definitiva, alla convenuta di compiere operazioni sui medesimi, senza la necessità di delega per le singole movimentazioni di denaro, di esclusiva appartenenza alla madre.
Nel caso in esame, non risulta che l'odierna convenuta abbia mai provveduto ad una rendicontazione prima del decesso della madre, ed è, pertanto, certamente tenuto a provvedervi a richiesta dell'erede, non essendo configurabile alcuna implicita approvazione del rendiconto medesimo.
Ora, poste tali premesse, va precisato che obbligo di rendere il conto è adempiuto solo quando venga data giustificazione delle singole poste, con l'allegazione di tutti gli elementi di fatto sulle modalità di esecuzione dell'incarico utili per la valutazione del suo operato, in relazione ai fini perseguiti, ai risultati raggiunti e ai criteri di buona amministrazione e di condotta prescritti dagli artt. 1710-1716 c.c., e pertanto per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere con la relativa documentazione di spesa (Cfr.
Cass. 2428/2004; Cass. 25904/2009), con la precisazione che nella fattispecie in esame
è lo stesso attore ad affermare e non contestare che una “apprezzabile” quantità delle somme prelevate dalla sorella sia stata effettivamente destinata alle esigenze dell'anziana madre.
Orbene, taluni esborsi, sostenuti con il denaro prelevato dai conti materni, non sono supportati da alcun documento giustificativo. Trattasi, in particolare, delle spese per
“sostituzione piastrelle pavimento e manodopera” pari ad €. 3.800,00; “spesa acquisto e installazione condizionatore” € 1.150,00; “Spese sostituzione […] televisore, boiler e
5 ferro da stiro” per € 842 (essendo stato prodotto con la seconda memoria di parte convenuta documento giustificativo della spesa per acquisto di lavatrice per € 350,00).
Non risulta, poi, giustificato il prelievo in contanti della somma di € 22.990,00 eseguito in data 4.6.2015; al contrario, l'attore ha fornito precipua prova del contestuale accredito della predetta somma presso conto personale della odierna convenuta (cfr. all. 1 e 11 fascicolo parte attrice). Non può, pertanto, dirsi positivamente assolto l'obbligo di rendiconto da parte della mandataria in merito alla censurata operazione bancaria, risultando la stessa sostanzialmente sfornita di adeguata e precipua giustificazione.
Possono, al contrario, dirsi giustificati i prelievi eseguiti con cadenza mensile e regolare, finalizzati a garantire le spese routinarie di gestione ed il sostentamento della non esigendosi rispetto a tali spese una prova specifica degli esborsi, CP_2 trattando di spese ordinarie rispetto alle quali è del tutto verosimile che un congiunto non tenga documentazione giustificativa puntuale. La somma indicata nel rendiconto presentato risulta - sulla base di massime d'esperienza e fatti notori – del tutto adeguata, e quindi giustificabile, la somma indicata dalla convenuta a titolo di esborsi per spese alimentari (pari a poco più di € 300 mensili), considerata anche la costante presenza, in tutte le ore del giorno, di badanti con la anziana. Analogo discorso può esser fatto avuto riguardo alle spese di cura della persona, utenze domestiche, spese vive di gestione e utilizzo dell'autovettura, nonché delle spese mediche, tanto più che a fronte del dato pacifico della esistenza di importanti problemi di salute che affliggevano la madre delle odierne parti in causa negli ultimi anni della sua vita, tali da comportare certamente la necessità di visite specialistiche ed acquisto di farmaci.
Del pari, anche in ragione di tale condizione patologica della possono dirsi CP_2 giustificate le spese sostenute per l'assistenza domestica, rispetto alla quale le prove testimoniali assunte in corso di causa possono assumere una valenza suppletiva rispetto alla produzione della relativa documentazione di spesa, considerato anche che appare ragionevole presumere che - oltre all'assistenza fornita dalle sig.re , Pt_2
e le quali hanno confermato di aver prestato servizio presso la Parte_3 CP_3
(cfr. verbale del 26.6.24 e 9.10.24)– la convenuta si sia avvalsa dell'aiuto di CP_2 altro personale per fornire analoghe prestazioni assistenziali all'anziana negli altri periodi (circostanza, peraltro, anche confermata nel corso delle testimonianze assunte).
6 Risultano, infine, supportate da adeguata e sufficiente documentazione le spese correlate al pagamento delle rate del mutuo contratto dalla (che ne hanno CP_2 determinato la definitiva estinzione), delle spese funebri (pure connesse alla previa estumulazione del corpo del marito), degli oneri condominiali e della Tari (cfr. all.ti 6,
7, 5 e 2 fascicolo parte convenuta).
In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto, va riconosciuto – in parziale accoglimento della domanda svolta dall'attore - l'obbligo di di COparte_1 conferire alla massa ereditaria la somma di € 28.782,00.
*****
Parte attrice ha, inoltre, svolto domanda di petizione ereditaria al fine di ottenere la restituzione dell'oro e dei gioielli appartenenti alla de cuius, tuttavia non rinvenuti al momento della sua morte.
Come è noto, l'azione di petizione dell'eredità ex art. 533 cc è azione di natura reale, a carattere universale – in quanto riguardante l'intero compendio successorio – volta all'accertamento della qualità di erede “contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari
a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi”.
Invero, “L'azione di petizione dell'eredità è […] azione necessariamente recuperatoria, in quanto volta ad ottenere la restituzione dei beni ereditari da chi li possegga a titolo di erede (possessio pro herede) o in base a titolo successorio che non gli compete (possessio pro possessore): mediante essa,
l'erede può quindi reclamare soltanto i beni nei quali egli assuma di essere succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario”
(Cass. 26168/2018).
Al fine di positivamente assolvere all'onere probatorio, chi agisce in petizione ereditaria è onerato di fornire la prova della qualità di erede (o meglio la delazione dell'eredità) e la inclusione dei beni dei quali richiede la restituzione, anche per equivalente monetario, nell'asse ereditario (cfr. Cass., n. 7871/2021: “la "petitio hereditatis" si differenzia dalla "rei vindicatio", malgrado l'affinità del "petitum", in quanto si fonda sull'allegazione dello stato di erede, ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'"universum ius" o di una quota parte di esso. Ne consegue, quanto all'onere probatorio, che, mentre l'attore in "rei vindicatio" deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella "hereditatis petitio" può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario;
pertanto, deve ritenersi inammissibile il
7 mutamento in corso di causa dell'azione di petizione ereditaria in azione di rivendicazione, anche quando non sia contestata dal convenuto la qualità di erede dell'attore, in quanto tale mancata contestazione non fa venire meno la funzione prevalentemente recuperatoria dell'azione ereditaria, ma produce effetti solo sul piano probatorio, senza incidere sulla radicale diversità - per natura, presupposti, oggetto e onere della prova - tra le due azioni”).
Nella fattispecie per cui è causa, l'attore non ha assolto il proprio onere probatorio avuto riguardo alla effettiva sussistenza all'interno dell'asse ereditario dei gioielli indicati in citazione, non essendo all'uopo sufficiente la documentazione fotografica allegata in uno con l'atto introduttivo, posto che dalla stessa non è dato trarre l'effettiva natura ed il reale valore dei detti beni, né l'effettiva presenza degli stessi nel patrimonio della de cuius al momento della sua morte.
La causa va, a questo punto, rimessa sul ruolo al fine di istruire la domanda di scioglimento della comunione ereditaria (cui la convenuta ha aderito), come da separata ordinanza.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara aperta la successione di deceduta ab intestato in Erice il COparte_2
21.9.2019;
- condanna alla restituzione in favore della massa ereditaria della COparte_1 somma di € 28.790,00;
- rigetta la domanda di petizione ereditaria diretta alla consegna alla massa ereditaria di oro e preziosi;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
- riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Trapani, 20.3.25
Il Giudice
Federica Emanuela Lipari
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