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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 08/09/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. 3832/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3832/2022 R.G., avente ad oggetto: “divorzio giudiziale – cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Cesare Parte_1 CodiceFiscale_1
Alessandro Grasso
RICORRENTE contro
, (C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 27/10/2023)
*** rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 01/07/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 23/08/2022, premetteva che: Parte_1
1 - in data 06.09.2008 contraeva matrimonio con a Siracusa (atto n. Controparte_1
311, parte II, serie A, anno 2008);
- nel corso del matrimonio nascevano le figlie (il 24/06/2009) e (il Per_1 Per_2
10/11/2015);
- con convenzione di negoziazione assistita del 02/03/2020, trascritta nei registri dell'ufficio dello Stato Civile del Comune di Siracusa, veniva concluso l'accordo di separazione tra i coniugi.
Col presente ricorso, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento (rectius cessazione degli effetti civili) del matrimonio, nonché la previsione dell'obbligo a carico del di corrispondere la somma di € 500,00 mensili a titolo CP_1 di contributo per il mantenimento delle figlie (€ 250,00 per ciascuna), oltre al 70% delle spese straordinarie.
non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza presidenziale del 24/01/2023, il resistente non compariva e veniva dichiarato contumace.
Con provvedimento del 03/07/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
§ Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Ricorrono le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898 del 1970 e successive modifiche, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dalla convenzione di negoziazione assistita trascritta nei registri dell'ufficio di Stato Civile, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo eccedente il periodo previsto dalla legge, può ritenersi provata non essendone stata eccepita l'interruzione, non essendosi il resistente neanche costituito. L'impossibilità della ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
§ Sul mantenimento delle figlie minori.
L'obbligo di mantenimento dei figli gravante sui genitori, che sorge al momento della nascita della prole, trova la propria fonte negli artt. 30 Cost. e 315 bis c.c. In particolare, l'art. 337 ter c.c. contempla, nell'ambito dei criteri da seguire nella determinazione dell'assegno di mantenimento, le “attuali esigenze del figlio”. È noto che le necessità economiche dei figli si intensificano col crescere dell'età, sicché
2 l'adolescente avrà un bisogno economico maggiore rispetto a quello del bambino.
Nel caso di specie, la circostanza che siano trascorsi diversi anni dall'accordo di separazione giustifica un aumento dell'assegno di mantenimento a favore di Per_1 ed , poiché occorre tenere conto dell'accrescimento dei bisogni materiali delle Per_2 stesse, maggiori rispetto a quelli presi in considerazione in sede di separazione.
Segnatamente, si reputa che la somma di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuna) sia congrua al fine del mantenimento delle minori.
In riferimento alle spese straordinarie, non si ravvisano motivi, né questi sono stati indicati da parte ricorrente, per discostarsi dalle modalità standard di ripartizione e da quanto stabilito con gli accordi di separazione. Pertanto, questo Collegio ritiene di confermare la partecipazione alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie nella misura del 50% per ciascun genitore.
Le spese di lite vanno ritenute irripetibili, tenuto conto della mancata opposizione di controparte e della natura e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
3832/2022 R.G.: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Pt_1
e , i quali hanno contratto matrimonio con rito
[...] Controparte_1 concordatario in Siracusa il 06/09/2008 (Atto n. 311, P. II, Serie A, anno 2008); dispone l'obbligo a carico di di versare a Controparte_1 Parte_1 la somma di € 500,00 mensili a titolo di mantenimento delle figlie minori e Per_1
(€ 250,00 per ciascuna), oltre al 50% delle spese straordinarie;
Per_2 dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese irripetibili.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, 5.9.25.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3832/2022 R.G., avente ad oggetto: “divorzio giudiziale – cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Cesare Parte_1 CodiceFiscale_1
Alessandro Grasso
RICORRENTE contro
, (C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 27/10/2023)
*** rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 01/07/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 23/08/2022, premetteva che: Parte_1
1 - in data 06.09.2008 contraeva matrimonio con a Siracusa (atto n. Controparte_1
311, parte II, serie A, anno 2008);
- nel corso del matrimonio nascevano le figlie (il 24/06/2009) e (il Per_1 Per_2
10/11/2015);
- con convenzione di negoziazione assistita del 02/03/2020, trascritta nei registri dell'ufficio dello Stato Civile del Comune di Siracusa, veniva concluso l'accordo di separazione tra i coniugi.
Col presente ricorso, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento (rectius cessazione degli effetti civili) del matrimonio, nonché la previsione dell'obbligo a carico del di corrispondere la somma di € 500,00 mensili a titolo CP_1 di contributo per il mantenimento delle figlie (€ 250,00 per ciascuna), oltre al 70% delle spese straordinarie.
non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza presidenziale del 24/01/2023, il resistente non compariva e veniva dichiarato contumace.
Con provvedimento del 03/07/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
§ Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Ricorrono le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898 del 1970 e successive modifiche, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dalla convenzione di negoziazione assistita trascritta nei registri dell'ufficio di Stato Civile, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo eccedente il periodo previsto dalla legge, può ritenersi provata non essendone stata eccepita l'interruzione, non essendosi il resistente neanche costituito. L'impossibilità della ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
§ Sul mantenimento delle figlie minori.
L'obbligo di mantenimento dei figli gravante sui genitori, che sorge al momento della nascita della prole, trova la propria fonte negli artt. 30 Cost. e 315 bis c.c. In particolare, l'art. 337 ter c.c. contempla, nell'ambito dei criteri da seguire nella determinazione dell'assegno di mantenimento, le “attuali esigenze del figlio”. È noto che le necessità economiche dei figli si intensificano col crescere dell'età, sicché
2 l'adolescente avrà un bisogno economico maggiore rispetto a quello del bambino.
Nel caso di specie, la circostanza che siano trascorsi diversi anni dall'accordo di separazione giustifica un aumento dell'assegno di mantenimento a favore di Per_1 ed , poiché occorre tenere conto dell'accrescimento dei bisogni materiali delle Per_2 stesse, maggiori rispetto a quelli presi in considerazione in sede di separazione.
Segnatamente, si reputa che la somma di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuna) sia congrua al fine del mantenimento delle minori.
In riferimento alle spese straordinarie, non si ravvisano motivi, né questi sono stati indicati da parte ricorrente, per discostarsi dalle modalità standard di ripartizione e da quanto stabilito con gli accordi di separazione. Pertanto, questo Collegio ritiene di confermare la partecipazione alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie nella misura del 50% per ciascun genitore.
Le spese di lite vanno ritenute irripetibili, tenuto conto della mancata opposizione di controparte e della natura e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
3832/2022 R.G.: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Pt_1
e , i quali hanno contratto matrimonio con rito
[...] Controparte_1 concordatario in Siracusa il 06/09/2008 (Atto n. 311, P. II, Serie A, anno 2008); dispone l'obbligo a carico di di versare a Controparte_1 Parte_1 la somma di € 500,00 mensili a titolo di mantenimento delle figlie minori e Per_1
(€ 250,00 per ciascuna), oltre al 50% delle spese straordinarie;
Per_2 dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese irripetibili.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, 5.9.25.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
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