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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 02/10/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
2. dott.ssa Giulia Carleo Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato all'udienza del 2 ottobre 2025, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis
c.p.c., la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1336/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nata a [...] il [...], residente in Parte_1
Vietri sul Mare, alla via Case Sparse, cod. fisc. , rappresentata e C.F._1 difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Antonietta Vitale, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni, alla via G. Palumbo, n. 6; appellante-opposta
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla Controparte_1 via Ligabue, n. 4, cod. fisc. rappresentato e difeso, in virtù di C.F._2 mandato in calce all'atto introduttivo del primo grado del giudizio, dall'avv. Antonio
Salvatore, presso il cui studio elettivamente domicilia in Bellizzi, alla via N. Bixio, n. 1; appellato-opponente
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 4433/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di citazione in appello) – “riformare la sentenza n. 4433/24 emessa dal Tribunale di Salerno resa in data 24/09/24 e conseguentemente in
1 accoglimento dei motivi di gravame proposti: 1) accertare e dichiarare il difetto dell'interesse ad agire dell'opponente stante l'impossibilità di subire pregiudizio;
2) in subordine accertare e dichiarare la sussistenza della connessione oggettiva tra i procedimenti di opposizione posti dai debitori in solido e la violazione degli artt. 40 e 274 cpc con ingiustificato aggravio di spese processuali in capo all'appellante e per l'effetto riformare il capo;
3) disporre la ripetizione delle spese processuali di primo grado attribuite al procuratore costituito;
4) condannare parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado”; per l'appellato (come da comparsa di costituzione e risposta) – “1. dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; 2. in via subordinata, rigettare l'appello per essere completamente infondato sia fatto che in diritto e confermare la sentenza n. 4433/24; 3. condannare l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado, in favore del procuratore antistatario e al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4433/2014, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti di con Controparte_1 Parte_1 atto di citazione notificato il 21 marzo 2022, così provvedeva: 1) dichiarava la cessazione della materia del contendere in ordine all'opposizione proposta dall' avverso CP_1
l'atto di precetto notificatogli il 2 marzo 2022 dalla per ottenere il pagamento Parte_1 della somma di euro 6.122,00, oltre interessi legali e spese processuali, in forza del decreto ingiuntivo n. 462/2022 dello stesso Ufficio giudiziario, avendo l'attore provveduto alla corresponsione del dovuto in corso di causa;
2) condannava la alla refusione Parte_1 delle spese di lite in ossequio al principio della soccombenza virtuale, per avere l'opposta minacciato l'esercizio dell'azione espropriativa, nonostante il decreto ingiuntivo n.
462/2022 fosse privo della clausola della provvisoria esecutività.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con atto di citazione Parte_1 notificato il 13 dicembre 2024, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) l'opposizione spiegata dall' era inammissibile per carenza di interesse ad agire, atteso che il CP_1 decreto ingiuntivo n. 462/2022 del Tribunale di Salerno, notificatogli con l'atto di precetto per un manifesto errore, essendo inidoneo a costituire un titolo esecutivo, non poteva arrecargli alcun pregiudizio, sicché il giudice di primo grado avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la mancanza della predetta condizione dell'azione; 2) il giudice di prime cure aveva omesso di valutare la preliminare richiesta formulata dall'opposta in ordine alla riunione, per connessione oggettiva, al giudizio introdotto dall' di quello CP_1
2 incardinato dalla debitrice solidale per contestare, per gli stessi motivi, Parte_2
l'atto di precetto fondato sul decreto ingiuntivo n. 462/2022, in tal modo violando il principio di economia processuale sotteso agli artt. 40 e 274 c.p.c. e determinando un ingiustificato aggravio delle spese di lite;
3) il Tribunale di Salerno, nel qualificare come opposizione all'esecuzione la domanda con la quale l' aveva eccepito, ai sensi CP_1 dell'art. 617 c.p.c., la nullità del precetto per un vizio formale, non poteva ritenere soccombente la creditrice e condannarla alla refusione delle spese processuali in relazione alla doglianza articolata con l'opposizione agli atti esecutivi.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 9 aprile 2025, l' CP_1 eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c. e, in ogni caso, nel merito, la sua infondatezza, chiedendo il rigetto del gravame con la condanna della al risarcimento dei danni da responsabilità Parte_1 processuale aggravata, a norma dell'art. 96 c.p.c.
La causa, in cui, con ordinanza del 5 giugno 2025, veniva rigettata l'istanza spiegata dalla per la riunione del presente giudizio di appello, introdotto nei confronti Parte_1 dell' avverso la sentenza n. 4433/2024 del Tribunale di Salerno, a quello CP_1 instaurato nei riguardi della contro la sentenza n. 4439/2024 dello stesso Ufficio Pt_2 giudiziario, è stata decisa all'odierna udienza ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dall' in ordine CP_1 all'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c..
Ed invero, tale disposizione normativa, non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass. ord. 30 maggio 2018, n. 13535; Cass., Sez. Un., ord. 13 dicembre 2022, n. 36481).
L'appello proposto dalla consta sia di una parte volitivo-censoria, diretta ad Parte_1 indicare i punti impugnati della sentenza di primo grado, sia di una parte argomentativa, preordinata a confutare le ragioni fattuali e giuridiche poste a fondamento di tale
3 decisione, con la conseguenza che, pur non contenendo formule solenni o precostituite, né soluzioni alternative di risoluzione della controversia, risulta conforme alla finalità sottesa all'art. 342, comma 1, c.p.c..
Ciò posto, infondato è il primo motivo di gravame, con il quale la eccepisce Parte_1
l'inammissibilità dell'opposizione spiegata dall' per carenza di interesse ad agire. CP_1
Ed invero, non può revocarsi in dubbio che l' , nel proporre l'opposizione all'atto CP_1 di precetto notificatogli il 2 marzo 2022, era portatore di un evidente interesse ad agire, inteso, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., come esigenza di realizzare un risultato utile, concreto, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Cass. 28 novembre 2008, n. 28405; Cass. ord. 28 giugno 2010, n. 15355; Cass. ord. 27 gennaio 2011, n. 2051; Cass. 24 gennaio 2019, n. 2057), perseguendo la finalità di ottenere una pronuncia di accertamento negativo del preannunciato diritto della controparte di procedere ad espropriazione forzata sulla base del decreto ingiuntivo n.
462/2022 del Tribunale di Salerno e, dunque, di evitare l'escussione coattiva del proprio patrimonio, per non assurgere tale provvedimento monitorio a titolo esecutivo, a norma degli artt. 474, comma 2, n. 1, e 642 c.p.c., sicché sussisteva senz'altro la condizione dell'azione erroneamente contestata dalla . Parte_1
Del resto, la condizione di ammissibilità di un'azione di accertamento negativo di un diritto è costituita dall'avvenuto compimento di un atto che ne integri una manifestazione di esercizio, con la conseguenza che, avendo la , con la notifica del precetto, Parte_1 formalmente intimato il soddisfacimento del credito portato dal decreto ingiuntivo n.
462/2022 ed esternato la volontà di azionarlo in executivis, l' aveva l'onere di CP_1 proporre l'opposizione preventiva per neutralizzare i pregiudizi che avrebbe potuto subire nell'ipotesi dell'esperimento dei mezzi di espropriazione forzata.
Né assume rilevanza, in senso contrario, l'asserzione della secondo cui la Parte_1 palese inidoneità del decreto ingiuntivo n. 462/2022 come titolo esecutivo precludeva l'effettivo avvio dell'azione coattiva e, quindi, il nocumento prospettato dalla controparte, giacché proprio la notifica dell'intimazione ad adempiere e il contestuale avvertimento che, in mancanza, sarebbe stata promossa l'espropriazione forzata rendevano concreto ed attuale l'interesse dell' ad avvalersi del rimedio oppositivo di cui agli artt. 615, CP_1 comma 1, e 617, comma 1, c.p.c..
Inammissibile è il secondo motivo di gravame, con il quale la lamenta che il Parte_1
Tribunale di Salerno ha omesso di pronunciarsi sull'istanza di riunione dei giudizi di opposizione introdotti dall' e dalla , violando gli artt. 40 e 274 c.p.c.. CP_1 Pt_2
4 Ed infatti, costituisce ius receptum il principio secondo cui il provvedimento con il quale viene accolta o disattesa l'istanza di riunione di procedimenti pendenti davanti allo stesso giudice o a sezioni diverse dello stesso Ufficio giudiziario costituisce atto processuale di carattere meramente ordinatorio, espressione di una discrezionale valutazione effettuata dal giudice in ordine all'opportunità di una trattazione congiunta di cause, sicché
l'esercizio, o il mancato esercizio, di tale potere è insindacabile in sede di gravame (cfr., ex plurimis, Cass. 27 maggio 2010, n. 12989; Cass. ord. 18 novembre 2014, n. 24496;
Cass. ord. 30 settembre 2022, n. 28539).
Costituendo la decisione sull'istanza di riunione di più cause estrinsecazione del potere ordinatorio del giudice, che, dunque, lo esercita in maniera incensurabile, l'impugnazione
è inammissibile anche quando sia stata semplicemente omessa la pronuncia sull'invocata riunione di procedimenti distinti (cfr. Cass. ord. 18 novembre 2021, n. 35134).
In sostanza, la mancata riunione di procedimenti relativi alla stessa causa o a cause connesse, che, tra l'altro, non è sanzionata da alcuna nullità, non può assolutamente essere configurata come uno dei capi della domanda sul quale manchi la decisione e per il quale, quindi, può configurarsi la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c. (cfr. Cass. 17 luglio 2008, n. 19693).
Pertanto, la non poteva censurare, in sede di gravame, la mancata adozione, da Parte_1 parte del Tribunale di Salerno, di un provvedimento sull'istanza di riunione dei giudizi oppositivi promossi dall' e dalla , non essendo il giudice di prime cure CP_1 Pt_2 tenuto a statuire su tale richiesta, né, tanto meno, ad accoglierla, giacché legittimato a procedere alla loro autonoma e distinta trattazione.
Peraltro, la non può adombrare che la mancata riunione dei due giudizi avrebbe Parte_1 comportato, a suo carico, un notevole aggravio delle spese processuali.
Ed invero, il Tribunale di Salerno, quand'anche avesse disposto la riunione dei giudizi oppositivi a norma dell'art. 274 c.p.c., avrebbe in ogni caso dovuto liquidare il compenso per l'attività espletata dal difensore dell' e della prima dell'emanazione CP_1 Pt_2 di tale provvedimento in relazione alle fasi dello studio e dell'introduzione di ciascuna delle due controversie, fino a quel momento completamente autonome, e, di seguito, avrebbe comunque potuto applicare la maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4, comma
2, D.M. n. 55/2014 (cfr. Cass. ord. 28 maggio 2018, n. 13276), sicché l'onere delle spese processuali sarebbe stato attenuato solo in minima parte.
Infondato è anche il terzo motivo di gravame, con cui la assume che il Tribunale Parte_1 di Salerno, avendo qualificato come opposizione all'esecuzione la domanda con la quale
5 l' aveva eccepito, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., la nullità del precetto per un vizio CP_1 formale, non poteva ritenerla soccombente e condannarla alla refusione delle spese di lite in relazione alla doglianza articolata con l'opposizione agli atti esecutivi.
In realtà, sebbene la domanda proposta dall' , al di là del nomen iuris con la quale CP_1 era stata rubricata, fosse giuridicamente qualificabile, alla luce della causa petendi e del petitum, sia come opposizione preventiva all'esecuzione nella parte in cui che era stata contestata l'idoneità del decreto ingiuntivo n. 462/2022 a fondare l'azione espropriativa, sia come opposizione preventiva agli atti esecutivi laddove era eccepita la nullità del precetto in mancanza della notifica di un valido titolo esecutivo, il giudice di primo grado ha esaminato e ritenuto fondato ai fini della soccombenza virtuale soltanto il motivo sussumibile nell'alveo normativo dell'art. 615, comma 1, c.p.c., con il conseguenziale assorbimento della doglianza riconducibile al paradigma dell'art. 617, comma 1, sulla quale non ha reso alcuna pronuncia.
Ne deriva che la soccombenza della e la sua condanna alla refusione delle spese Parte_1 processuali sono state determinate esclusivamente dalla carenza di un provvedimento giudiziario che legittimasse l'esperimento dei mezzi espropriativi e non dall'omessa notifica del titolo esecutivo, per non avere tale censura avuto alcuna incidenza ai fini della valutazione della fondatezza dell'opposizione spiegata dall' . CP_1
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sulla e si liquidano, come Parte_1 da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'ammontare del credito precettato, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., ed in rapporto all'attività difensiva espletata dall' , in complessivi euro 2.500,00 per compenso, di cui euro 800,00 per la fase CP_1 di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella, con refusione in favore dell'avv. Antonio Salvatore, quale procuratore distrattario dell'appellato, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
Non è meritevole di accoglimento, invece, la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata spiegata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dall' nei CP_1 confronti della , atteso che l'appello non risulta affetto da mala fede o colpa Parte_1 grave nell'esercizio del diritto di impugnazione, rispettivamente intese come volontà di arrecare nocumento alla controparte e mancanza di quella normale diligenza che avrebbe consentito di avvertire agevolmente l'ingiustizia del gravame, essendo stato incentrato
6 sull'erroneo convincimento che l'evidente inidoneità del decreto ingiuntivo n. 462/2022 come titolo esecutivo non radicasse l'interesse ad agire dell'opponente, che la mancata riunione di cause connesse potesse essere censurata in sede di appello e che la condanna dell'opposta alla refusione delle spese di lite fosse stata fondata su una questione giuridica rispetto alla quale non era configurabile una soccombenza.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 4433/2024 del Tribunale di Salerno Parte_1 con atto di citazione notificato il 13 dicembre 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna alla refusione, in favore dell'avv. Antonio Parte_1
Salvatore, quale procuratore distrattario di , ex art. 93, comma 1, Controparte_1
c.p.c., delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro
2.500,00 per compenso difensivo, di cui euro 800,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di . Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott.ssa Maria Assunta Niccoli
7
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
2. dott.ssa Giulia Carleo Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato all'udienza del 2 ottobre 2025, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis
c.p.c., la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1336/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nata a [...] il [...], residente in Parte_1
Vietri sul Mare, alla via Case Sparse, cod. fisc. , rappresentata e C.F._1 difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Antonietta Vitale, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni, alla via G. Palumbo, n. 6; appellante-opposta
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla Controparte_1 via Ligabue, n. 4, cod. fisc. rappresentato e difeso, in virtù di C.F._2 mandato in calce all'atto introduttivo del primo grado del giudizio, dall'avv. Antonio
Salvatore, presso il cui studio elettivamente domicilia in Bellizzi, alla via N. Bixio, n. 1; appellato-opponente
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 4433/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di citazione in appello) – “riformare la sentenza n. 4433/24 emessa dal Tribunale di Salerno resa in data 24/09/24 e conseguentemente in
1 accoglimento dei motivi di gravame proposti: 1) accertare e dichiarare il difetto dell'interesse ad agire dell'opponente stante l'impossibilità di subire pregiudizio;
2) in subordine accertare e dichiarare la sussistenza della connessione oggettiva tra i procedimenti di opposizione posti dai debitori in solido e la violazione degli artt. 40 e 274 cpc con ingiustificato aggravio di spese processuali in capo all'appellante e per l'effetto riformare il capo;
3) disporre la ripetizione delle spese processuali di primo grado attribuite al procuratore costituito;
4) condannare parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado”; per l'appellato (come da comparsa di costituzione e risposta) – “1. dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; 2. in via subordinata, rigettare l'appello per essere completamente infondato sia fatto che in diritto e confermare la sentenza n. 4433/24; 3. condannare l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado, in favore del procuratore antistatario e al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4433/2014, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti di con Controparte_1 Parte_1 atto di citazione notificato il 21 marzo 2022, così provvedeva: 1) dichiarava la cessazione della materia del contendere in ordine all'opposizione proposta dall' avverso CP_1
l'atto di precetto notificatogli il 2 marzo 2022 dalla per ottenere il pagamento Parte_1 della somma di euro 6.122,00, oltre interessi legali e spese processuali, in forza del decreto ingiuntivo n. 462/2022 dello stesso Ufficio giudiziario, avendo l'attore provveduto alla corresponsione del dovuto in corso di causa;
2) condannava la alla refusione Parte_1 delle spese di lite in ossequio al principio della soccombenza virtuale, per avere l'opposta minacciato l'esercizio dell'azione espropriativa, nonostante il decreto ingiuntivo n.
462/2022 fosse privo della clausola della provvisoria esecutività.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con atto di citazione Parte_1 notificato il 13 dicembre 2024, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) l'opposizione spiegata dall' era inammissibile per carenza di interesse ad agire, atteso che il CP_1 decreto ingiuntivo n. 462/2022 del Tribunale di Salerno, notificatogli con l'atto di precetto per un manifesto errore, essendo inidoneo a costituire un titolo esecutivo, non poteva arrecargli alcun pregiudizio, sicché il giudice di primo grado avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la mancanza della predetta condizione dell'azione; 2) il giudice di prime cure aveva omesso di valutare la preliminare richiesta formulata dall'opposta in ordine alla riunione, per connessione oggettiva, al giudizio introdotto dall' di quello CP_1
2 incardinato dalla debitrice solidale per contestare, per gli stessi motivi, Parte_2
l'atto di precetto fondato sul decreto ingiuntivo n. 462/2022, in tal modo violando il principio di economia processuale sotteso agli artt. 40 e 274 c.p.c. e determinando un ingiustificato aggravio delle spese di lite;
3) il Tribunale di Salerno, nel qualificare come opposizione all'esecuzione la domanda con la quale l' aveva eccepito, ai sensi CP_1 dell'art. 617 c.p.c., la nullità del precetto per un vizio formale, non poteva ritenere soccombente la creditrice e condannarla alla refusione delle spese processuali in relazione alla doglianza articolata con l'opposizione agli atti esecutivi.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 9 aprile 2025, l' CP_1 eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c. e, in ogni caso, nel merito, la sua infondatezza, chiedendo il rigetto del gravame con la condanna della al risarcimento dei danni da responsabilità Parte_1 processuale aggravata, a norma dell'art. 96 c.p.c.
La causa, in cui, con ordinanza del 5 giugno 2025, veniva rigettata l'istanza spiegata dalla per la riunione del presente giudizio di appello, introdotto nei confronti Parte_1 dell' avverso la sentenza n. 4433/2024 del Tribunale di Salerno, a quello CP_1 instaurato nei riguardi della contro la sentenza n. 4439/2024 dello stesso Ufficio Pt_2 giudiziario, è stata decisa all'odierna udienza ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dall' in ordine CP_1 all'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c..
Ed invero, tale disposizione normativa, non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass. ord. 30 maggio 2018, n. 13535; Cass., Sez. Un., ord. 13 dicembre 2022, n. 36481).
L'appello proposto dalla consta sia di una parte volitivo-censoria, diretta ad Parte_1 indicare i punti impugnati della sentenza di primo grado, sia di una parte argomentativa, preordinata a confutare le ragioni fattuali e giuridiche poste a fondamento di tale
3 decisione, con la conseguenza che, pur non contenendo formule solenni o precostituite, né soluzioni alternative di risoluzione della controversia, risulta conforme alla finalità sottesa all'art. 342, comma 1, c.p.c..
Ciò posto, infondato è il primo motivo di gravame, con il quale la eccepisce Parte_1
l'inammissibilità dell'opposizione spiegata dall' per carenza di interesse ad agire. CP_1
Ed invero, non può revocarsi in dubbio che l' , nel proporre l'opposizione all'atto CP_1 di precetto notificatogli il 2 marzo 2022, era portatore di un evidente interesse ad agire, inteso, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., come esigenza di realizzare un risultato utile, concreto, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Cass. 28 novembre 2008, n. 28405; Cass. ord. 28 giugno 2010, n. 15355; Cass. ord. 27 gennaio 2011, n. 2051; Cass. 24 gennaio 2019, n. 2057), perseguendo la finalità di ottenere una pronuncia di accertamento negativo del preannunciato diritto della controparte di procedere ad espropriazione forzata sulla base del decreto ingiuntivo n.
462/2022 del Tribunale di Salerno e, dunque, di evitare l'escussione coattiva del proprio patrimonio, per non assurgere tale provvedimento monitorio a titolo esecutivo, a norma degli artt. 474, comma 2, n. 1, e 642 c.p.c., sicché sussisteva senz'altro la condizione dell'azione erroneamente contestata dalla . Parte_1
Del resto, la condizione di ammissibilità di un'azione di accertamento negativo di un diritto è costituita dall'avvenuto compimento di un atto che ne integri una manifestazione di esercizio, con la conseguenza che, avendo la , con la notifica del precetto, Parte_1 formalmente intimato il soddisfacimento del credito portato dal decreto ingiuntivo n.
462/2022 ed esternato la volontà di azionarlo in executivis, l' aveva l'onere di CP_1 proporre l'opposizione preventiva per neutralizzare i pregiudizi che avrebbe potuto subire nell'ipotesi dell'esperimento dei mezzi di espropriazione forzata.
Né assume rilevanza, in senso contrario, l'asserzione della secondo cui la Parte_1 palese inidoneità del decreto ingiuntivo n. 462/2022 come titolo esecutivo precludeva l'effettivo avvio dell'azione coattiva e, quindi, il nocumento prospettato dalla controparte, giacché proprio la notifica dell'intimazione ad adempiere e il contestuale avvertimento che, in mancanza, sarebbe stata promossa l'espropriazione forzata rendevano concreto ed attuale l'interesse dell' ad avvalersi del rimedio oppositivo di cui agli artt. 615, CP_1 comma 1, e 617, comma 1, c.p.c..
Inammissibile è il secondo motivo di gravame, con il quale la lamenta che il Parte_1
Tribunale di Salerno ha omesso di pronunciarsi sull'istanza di riunione dei giudizi di opposizione introdotti dall' e dalla , violando gli artt. 40 e 274 c.p.c.. CP_1 Pt_2
4 Ed infatti, costituisce ius receptum il principio secondo cui il provvedimento con il quale viene accolta o disattesa l'istanza di riunione di procedimenti pendenti davanti allo stesso giudice o a sezioni diverse dello stesso Ufficio giudiziario costituisce atto processuale di carattere meramente ordinatorio, espressione di una discrezionale valutazione effettuata dal giudice in ordine all'opportunità di una trattazione congiunta di cause, sicché
l'esercizio, o il mancato esercizio, di tale potere è insindacabile in sede di gravame (cfr., ex plurimis, Cass. 27 maggio 2010, n. 12989; Cass. ord. 18 novembre 2014, n. 24496;
Cass. ord. 30 settembre 2022, n. 28539).
Costituendo la decisione sull'istanza di riunione di più cause estrinsecazione del potere ordinatorio del giudice, che, dunque, lo esercita in maniera incensurabile, l'impugnazione
è inammissibile anche quando sia stata semplicemente omessa la pronuncia sull'invocata riunione di procedimenti distinti (cfr. Cass. ord. 18 novembre 2021, n. 35134).
In sostanza, la mancata riunione di procedimenti relativi alla stessa causa o a cause connesse, che, tra l'altro, non è sanzionata da alcuna nullità, non può assolutamente essere configurata come uno dei capi della domanda sul quale manchi la decisione e per il quale, quindi, può configurarsi la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c. (cfr. Cass. 17 luglio 2008, n. 19693).
Pertanto, la non poteva censurare, in sede di gravame, la mancata adozione, da Parte_1 parte del Tribunale di Salerno, di un provvedimento sull'istanza di riunione dei giudizi oppositivi promossi dall' e dalla , non essendo il giudice di prime cure CP_1 Pt_2 tenuto a statuire su tale richiesta, né, tanto meno, ad accoglierla, giacché legittimato a procedere alla loro autonoma e distinta trattazione.
Peraltro, la non può adombrare che la mancata riunione dei due giudizi avrebbe Parte_1 comportato, a suo carico, un notevole aggravio delle spese processuali.
Ed invero, il Tribunale di Salerno, quand'anche avesse disposto la riunione dei giudizi oppositivi a norma dell'art. 274 c.p.c., avrebbe in ogni caso dovuto liquidare il compenso per l'attività espletata dal difensore dell' e della prima dell'emanazione CP_1 Pt_2 di tale provvedimento in relazione alle fasi dello studio e dell'introduzione di ciascuna delle due controversie, fino a quel momento completamente autonome, e, di seguito, avrebbe comunque potuto applicare la maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4, comma
2, D.M. n. 55/2014 (cfr. Cass. ord. 28 maggio 2018, n. 13276), sicché l'onere delle spese processuali sarebbe stato attenuato solo in minima parte.
Infondato è anche il terzo motivo di gravame, con cui la assume che il Tribunale Parte_1 di Salerno, avendo qualificato come opposizione all'esecuzione la domanda con la quale
5 l' aveva eccepito, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., la nullità del precetto per un vizio CP_1 formale, non poteva ritenerla soccombente e condannarla alla refusione delle spese di lite in relazione alla doglianza articolata con l'opposizione agli atti esecutivi.
In realtà, sebbene la domanda proposta dall' , al di là del nomen iuris con la quale CP_1 era stata rubricata, fosse giuridicamente qualificabile, alla luce della causa petendi e del petitum, sia come opposizione preventiva all'esecuzione nella parte in cui che era stata contestata l'idoneità del decreto ingiuntivo n. 462/2022 a fondare l'azione espropriativa, sia come opposizione preventiva agli atti esecutivi laddove era eccepita la nullità del precetto in mancanza della notifica di un valido titolo esecutivo, il giudice di primo grado ha esaminato e ritenuto fondato ai fini della soccombenza virtuale soltanto il motivo sussumibile nell'alveo normativo dell'art. 615, comma 1, c.p.c., con il conseguenziale assorbimento della doglianza riconducibile al paradigma dell'art. 617, comma 1, sulla quale non ha reso alcuna pronuncia.
Ne deriva che la soccombenza della e la sua condanna alla refusione delle spese Parte_1 processuali sono state determinate esclusivamente dalla carenza di un provvedimento giudiziario che legittimasse l'esperimento dei mezzi espropriativi e non dall'omessa notifica del titolo esecutivo, per non avere tale censura avuto alcuna incidenza ai fini della valutazione della fondatezza dell'opposizione spiegata dall' . CP_1
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sulla e si liquidano, come Parte_1 da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'ammontare del credito precettato, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., ed in rapporto all'attività difensiva espletata dall' , in complessivi euro 2.500,00 per compenso, di cui euro 800,00 per la fase CP_1 di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella, con refusione in favore dell'avv. Antonio Salvatore, quale procuratore distrattario dell'appellato, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
Non è meritevole di accoglimento, invece, la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata spiegata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dall' nei CP_1 confronti della , atteso che l'appello non risulta affetto da mala fede o colpa Parte_1 grave nell'esercizio del diritto di impugnazione, rispettivamente intese come volontà di arrecare nocumento alla controparte e mancanza di quella normale diligenza che avrebbe consentito di avvertire agevolmente l'ingiustizia del gravame, essendo stato incentrato
6 sull'erroneo convincimento che l'evidente inidoneità del decreto ingiuntivo n. 462/2022 come titolo esecutivo non radicasse l'interesse ad agire dell'opponente, che la mancata riunione di cause connesse potesse essere censurata in sede di appello e che la condanna dell'opposta alla refusione delle spese di lite fosse stata fondata su una questione giuridica rispetto alla quale non era configurabile una soccombenza.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 4433/2024 del Tribunale di Salerno Parte_1 con atto di citazione notificato il 13 dicembre 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna alla refusione, in favore dell'avv. Antonio Parte_1
Salvatore, quale procuratore distrattario di , ex art. 93, comma 1, Controparte_1
c.p.c., delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro
2.500,00 per compenso difensivo, di cui euro 800,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di . Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott.ssa Maria Assunta Niccoli
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