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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 17/12/2025, n. 2108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2108 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3166/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Pietracci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3166/2024 promossa da:
(c.f. ) quale legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della Amici Bigiotteria di YA AM HA HA, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Zucchi presso il cui studio sito in via Nino Bixio n. 85 in Falconara Marittima, ha eletto domicilio ATTORE/I contro
(C.F. ), in persona del proprio legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo Salerno e Maria Francesca Cavaliere presso lo studio dei quali sito in Milano al Viale Monte Nero n. 70, ha eletto domicilio CONVENUTO/I
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. , titolare della Parte_1 Ditta Amici Bigiotteria di YA AM HA HA, ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli dalla con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di €. CP_1 14.584,00 oltre spese successive, in forza di decreto ingiuntivo n. 2526/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 14.02.2024, notificato in data 23.02.2024 e mai opposto.
L'opponente eccepiva :
- la irregolarità formale del precetto avendo l'opposta omesso di indicare la data esatta in cui il decreto è divenuto definitivamente esecutivo indicando invero la data del 14.02.2024 (emissione del decreto ingiuntivo), anziché quella del 23.05.2024, data del decreto di esecutività;
- errato calcolo della somma indicata a titolo di interessi moratori.
In virtù di ciò l'opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia L'ill.mo Giudice adito accogliere la presente domanda e per l'effetto: - In via preliminare rilevata la mancata e corretta individuazione nell'atto di precetto della clausola di definitività ed esecutorietà dichiarare il precetto nullo e/o inefficace. - Per l'effetto sospendere l'efficacia esecutiva del titolo in virtù dell'eccezione preliminare. - Sospendere comunque ed in ogni caso l'efficacia del titolo esecutivo. - Nel merito dichiarare che l'opponente nulla deve alla in forza del titolo azionato in quanto CP_1 il credito è inesigibile. - Per mero tuziorismo difensivo, nel merito dichiarare che i reali interessi dovuti sono pari ad Euro 779,13. E che pertanto la somma eventualmente azionabile era pari ad Euro pagina 1 di 4 13972,15. Il tutto con vittoria di spese di lite, onorari di causa, IVA e CPA come per legge”
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto della opposizione per infondatezza delle CP_1 eccezioni ivi rappresentate deducendo che per un mero errore di digitazione era stata riportata come data di esecutività del decreto ingiuntivo quella della sua emissione ma che tale dato poteva ben ricavarsi dalla lettura dell'atto di precetto nonché l'esattezza dell'importo relativo agli interessi moratori in applicazione di quanto previsto dal D.. Lgs. n. 231/2002, trattandosi di forniture in ambito commerciale.
L'opposta chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare, respinta ogni contraria eccezione e deduzione: in via principale e nel merito rigettare l'opposizione e confermare la legittimità del precetto su ingiunzione di pagamento n. 2526/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 14.02.2024, dichiarato esecutivo con decreto in data 23.05.2024-. Il tutto con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
In assenza di istanze istruttorie la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 cpc
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per i motivi che si vanno ad esporre.
L'opponente lamenta la violazione degli artt. 480 e 654 c.p.c..
Sostiene che la erronea indicazione nel precetto notificatogli della data del provvedimento che ha disposto l'esecutività del decreto comporta la nullità.
La dichiarazione di nullità del precetto, come di qualsiasi altro atto processuale, richiede all'organo giudicante tre passi logici consecutivi:
a) individuare quali siano i requisiti formali richiesti dalla legge per l'atto della cui validità si discute (ricognizione della fattispecie astratta);
b) accertare con quali forme e contenuti sia stato compiuto l'atto suddetto, e se l'una e gli altri coincidano con quelli prescritti dalla legge (accertamento della fattispecie concreta);
c) ove emerga uno iato tra lo schema legale dell'atto, e la sua realizzazione concreta, tuttavia, il Giudice non potrà dichiararlo nullo sic et simpliciter, ma dovrà ancora compiere una terza e più delicata indagine: stabilire se l'atto, nonostante il suo vizio formale, abbia;
concretamente raggiunto lo scopo cui era preordinato.
Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione, infatti, ha il seguente schema legale:
a) non deve essere preceduto dalla notifica del decreto ingiuntivo (art. 654 c.p.c., comma 2);
b) deve "fare menzione" del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto ingiuntivo (art. 654 c.p.c., comma 2);
c) deve "fare menzione" dell'avvenuta apposizione, in calce al decreto ingiuntivo, della formula esecutiva (art. 654 c.p.c., comma 2);
d) deve indicare la data di notifica del decreto ingiuntivo (art. 480 c.p.c., comma 2).
Tutte le suddette indicazioni hanno lo scopo di consentire al debitore l'individuazione inequivoca dell'obbligazione di cui gli si chiede l'adempimento e del titolo che la sorregge;
tutte, pertanto, compongono lo schema legale astratto dell'atto di precetto.
Pertanto l'esatta indicazione nel precetto del titolo esecutivo è requisito formale indispensabile perché il precetto possa raggiungere il suo scopo, che è quello di intimare al debitore di adempiere all'obbligo risultante dal titolo esecutivo e di preannunciare, per il caso di mancato adempimento, l'esercizio dell'azione esecutiva. pagina 2 di 4 Se l'erronea indicazione degli estremi del titolo non comporta incertezza sul diritto azionato dal creditore a procedere all'esecuzione forzata il vizio che si determina è privo di rilevanza e non implica nullità del precetto.
Per quanto attiene all'accertamento della fattispecie concreta, esso non è oggetto di contesa tra le parti: è pacifico che il precetto contenesse un errore nella data in cui il titolo era divenuto esecutivo ma occorre stabilire ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3 se il precetto, nonostante tale errore, possa nel caso concreto avere comunque raggiunto il suo scopo.
Va premesso che il raggiungimento dello scopo cui l'atto nullo era preordinato è una circostanza impeditiva della pronuncia sulla nullità: e al pari di questa, pertanto, la sua esistenza va rilevata e dichiarata ex officio.
Ciò posto, deve ricordarsi come lo scopo della apposizione del decreto di esecutorietà è, tra gli altri, rendere avvisato il debitore della acquisizione della qualità di titolo esecutivo del decreto ingiuntivo non opposto.
Nello specifico e concreto caso, l'errore nella indicazione della data non può avere ingenerato alcun equivoco od incertezza nel debitore perfettamente edotto del non aver interposto opposizione nel termine di legge e conseguentemente nella individuazione del titolo esecutivo.
Tale principio venne affermato già da Sez. 3, Sentenza n. 6536 del 28/07/1987, Rv. 454790 - 01, secondo cui l'erronea indicazione degli elementi formali prescritti dall'art. 480 c.p.c., comma 2, non determina la nullità del precetto, "qualora l'esigenza d'individuazione del titolo esecutivo risulti soddisfatta da altri elementi contenuti nel precetto stesso (quali: l'indicazione dell'autorità promanante, la data di emissione del decreto ingiuntivo, la data di notifica del precetto)".
Nella ampia motivazione di quella sentenza, cui questo giudice intende dare qui continuità, si osserva:
"gli elementi formali di un atto processuale, richiesti dalla legge nella indicazione della sua struttura tipica, sono funzionali allo scopo che l'atto processuale è destinato a conseguire: sono richiesti quegli elementi formali che sono indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto; e se lo scopo risulta ugualmente raggiunto, non rileva la mancanza od incompletezza od imprecisione di un elemento formale. La forma dell'atto processuale, invero, non ha valore di per sé, ma è funzionale allo scopo dell'atto medesimo, in relazione al quale deve essere valutata la sua essenzialità; per cui non ne deve essere esasperata la rilevanza, ai fini della nullità o meno dell'atto, sino a considerarla come requisito autonomo, di per sé stante, avulso dallo scopo".
Tali principi sono stati poi ribaditi da Sez. 3, Sentenza n. 10294 del 05/05/2009, la quale espressamente afferma che la validità dell'atto di precetto deve essere valutata "alla luce del principio di conservazione, che evita odiose lungaggini", e che impedisce la pronuncia di qualsiasi nullità al cospetto di omissioni puramente formali, che non impediscono al debitore di sapere chi sia il creditore, quale sia il credito di cui chiede conto, e quale il titolo che lo sorregge.
Pertanto dall'esame dell'atto di precetto qui opposto si rileva che il debitore è stato messo in condizione di individuare con certezza il titolo esecutivo messo in esecuzione e conseguentemente il primo motivo di opposizione è da ritenersi infondato.
Parimenti infondato è il secondo motivo di opposizione inerente il calcolo degli interessi legali che il debitore debba essere effettuato applicando l'art. 1284 c.c., inapplicabile al caso di specie trattandosi di una transazione commerciale.
Difatti gli interessi di mora in caso di ritardato pagamento nell'ambito di un contratto commerciale tra imprese sono disciplinati dal D.lgs. n. 231/2002, nell'ottica di contrastare il fenomeno dei ritardi nei pagamenti. Il Decreto 231 prevede che in caso di ritardato pagamento il creditore ha diritto di ricevere pagina 3 di 4 interessi di mora ad un tasso molto elevato, senza necessità di costituzione in mora del debitore.
L'opposizione pertanto è infondata e deve essere rigettata , le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto della attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione.
Condanna altresì l'opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che si liquidano in € 2500,00 per compensi oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Ancona, 17 dicembre 2025
Il Giudice dott. Patrizia Pietracci
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Pietracci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3166/2024 promossa da:
(c.f. ) quale legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della Amici Bigiotteria di YA AM HA HA, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Zucchi presso il cui studio sito in via Nino Bixio n. 85 in Falconara Marittima, ha eletto domicilio ATTORE/I contro
(C.F. ), in persona del proprio legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo Salerno e Maria Francesca Cavaliere presso lo studio dei quali sito in Milano al Viale Monte Nero n. 70, ha eletto domicilio CONVENUTO/I
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. , titolare della Parte_1 Ditta Amici Bigiotteria di YA AM HA HA, ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli dalla con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di €. CP_1 14.584,00 oltre spese successive, in forza di decreto ingiuntivo n. 2526/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 14.02.2024, notificato in data 23.02.2024 e mai opposto.
L'opponente eccepiva :
- la irregolarità formale del precetto avendo l'opposta omesso di indicare la data esatta in cui il decreto è divenuto definitivamente esecutivo indicando invero la data del 14.02.2024 (emissione del decreto ingiuntivo), anziché quella del 23.05.2024, data del decreto di esecutività;
- errato calcolo della somma indicata a titolo di interessi moratori.
In virtù di ciò l'opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia L'ill.mo Giudice adito accogliere la presente domanda e per l'effetto: - In via preliminare rilevata la mancata e corretta individuazione nell'atto di precetto della clausola di definitività ed esecutorietà dichiarare il precetto nullo e/o inefficace. - Per l'effetto sospendere l'efficacia esecutiva del titolo in virtù dell'eccezione preliminare. - Sospendere comunque ed in ogni caso l'efficacia del titolo esecutivo. - Nel merito dichiarare che l'opponente nulla deve alla in forza del titolo azionato in quanto CP_1 il credito è inesigibile. - Per mero tuziorismo difensivo, nel merito dichiarare che i reali interessi dovuti sono pari ad Euro 779,13. E che pertanto la somma eventualmente azionabile era pari ad Euro pagina 1 di 4 13972,15. Il tutto con vittoria di spese di lite, onorari di causa, IVA e CPA come per legge”
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto della opposizione per infondatezza delle CP_1 eccezioni ivi rappresentate deducendo che per un mero errore di digitazione era stata riportata come data di esecutività del decreto ingiuntivo quella della sua emissione ma che tale dato poteva ben ricavarsi dalla lettura dell'atto di precetto nonché l'esattezza dell'importo relativo agli interessi moratori in applicazione di quanto previsto dal D.. Lgs. n. 231/2002, trattandosi di forniture in ambito commerciale.
L'opposta chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare, respinta ogni contraria eccezione e deduzione: in via principale e nel merito rigettare l'opposizione e confermare la legittimità del precetto su ingiunzione di pagamento n. 2526/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 14.02.2024, dichiarato esecutivo con decreto in data 23.05.2024-. Il tutto con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
In assenza di istanze istruttorie la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 cpc
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per i motivi che si vanno ad esporre.
L'opponente lamenta la violazione degli artt. 480 e 654 c.p.c..
Sostiene che la erronea indicazione nel precetto notificatogli della data del provvedimento che ha disposto l'esecutività del decreto comporta la nullità.
La dichiarazione di nullità del precetto, come di qualsiasi altro atto processuale, richiede all'organo giudicante tre passi logici consecutivi:
a) individuare quali siano i requisiti formali richiesti dalla legge per l'atto della cui validità si discute (ricognizione della fattispecie astratta);
b) accertare con quali forme e contenuti sia stato compiuto l'atto suddetto, e se l'una e gli altri coincidano con quelli prescritti dalla legge (accertamento della fattispecie concreta);
c) ove emerga uno iato tra lo schema legale dell'atto, e la sua realizzazione concreta, tuttavia, il Giudice non potrà dichiararlo nullo sic et simpliciter, ma dovrà ancora compiere una terza e più delicata indagine: stabilire se l'atto, nonostante il suo vizio formale, abbia;
concretamente raggiunto lo scopo cui era preordinato.
Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione, infatti, ha il seguente schema legale:
a) non deve essere preceduto dalla notifica del decreto ingiuntivo (art. 654 c.p.c., comma 2);
b) deve "fare menzione" del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto ingiuntivo (art. 654 c.p.c., comma 2);
c) deve "fare menzione" dell'avvenuta apposizione, in calce al decreto ingiuntivo, della formula esecutiva (art. 654 c.p.c., comma 2);
d) deve indicare la data di notifica del decreto ingiuntivo (art. 480 c.p.c., comma 2).
Tutte le suddette indicazioni hanno lo scopo di consentire al debitore l'individuazione inequivoca dell'obbligazione di cui gli si chiede l'adempimento e del titolo che la sorregge;
tutte, pertanto, compongono lo schema legale astratto dell'atto di precetto.
Pertanto l'esatta indicazione nel precetto del titolo esecutivo è requisito formale indispensabile perché il precetto possa raggiungere il suo scopo, che è quello di intimare al debitore di adempiere all'obbligo risultante dal titolo esecutivo e di preannunciare, per il caso di mancato adempimento, l'esercizio dell'azione esecutiva. pagina 2 di 4 Se l'erronea indicazione degli estremi del titolo non comporta incertezza sul diritto azionato dal creditore a procedere all'esecuzione forzata il vizio che si determina è privo di rilevanza e non implica nullità del precetto.
Per quanto attiene all'accertamento della fattispecie concreta, esso non è oggetto di contesa tra le parti: è pacifico che il precetto contenesse un errore nella data in cui il titolo era divenuto esecutivo ma occorre stabilire ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3 se il precetto, nonostante tale errore, possa nel caso concreto avere comunque raggiunto il suo scopo.
Va premesso che il raggiungimento dello scopo cui l'atto nullo era preordinato è una circostanza impeditiva della pronuncia sulla nullità: e al pari di questa, pertanto, la sua esistenza va rilevata e dichiarata ex officio.
Ciò posto, deve ricordarsi come lo scopo della apposizione del decreto di esecutorietà è, tra gli altri, rendere avvisato il debitore della acquisizione della qualità di titolo esecutivo del decreto ingiuntivo non opposto.
Nello specifico e concreto caso, l'errore nella indicazione della data non può avere ingenerato alcun equivoco od incertezza nel debitore perfettamente edotto del non aver interposto opposizione nel termine di legge e conseguentemente nella individuazione del titolo esecutivo.
Tale principio venne affermato già da Sez. 3, Sentenza n. 6536 del 28/07/1987, Rv. 454790 - 01, secondo cui l'erronea indicazione degli elementi formali prescritti dall'art. 480 c.p.c., comma 2, non determina la nullità del precetto, "qualora l'esigenza d'individuazione del titolo esecutivo risulti soddisfatta da altri elementi contenuti nel precetto stesso (quali: l'indicazione dell'autorità promanante, la data di emissione del decreto ingiuntivo, la data di notifica del precetto)".
Nella ampia motivazione di quella sentenza, cui questo giudice intende dare qui continuità, si osserva:
"gli elementi formali di un atto processuale, richiesti dalla legge nella indicazione della sua struttura tipica, sono funzionali allo scopo che l'atto processuale è destinato a conseguire: sono richiesti quegli elementi formali che sono indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto; e se lo scopo risulta ugualmente raggiunto, non rileva la mancanza od incompletezza od imprecisione di un elemento formale. La forma dell'atto processuale, invero, non ha valore di per sé, ma è funzionale allo scopo dell'atto medesimo, in relazione al quale deve essere valutata la sua essenzialità; per cui non ne deve essere esasperata la rilevanza, ai fini della nullità o meno dell'atto, sino a considerarla come requisito autonomo, di per sé stante, avulso dallo scopo".
Tali principi sono stati poi ribaditi da Sez. 3, Sentenza n. 10294 del 05/05/2009, la quale espressamente afferma che la validità dell'atto di precetto deve essere valutata "alla luce del principio di conservazione, che evita odiose lungaggini", e che impedisce la pronuncia di qualsiasi nullità al cospetto di omissioni puramente formali, che non impediscono al debitore di sapere chi sia il creditore, quale sia il credito di cui chiede conto, e quale il titolo che lo sorregge.
Pertanto dall'esame dell'atto di precetto qui opposto si rileva che il debitore è stato messo in condizione di individuare con certezza il titolo esecutivo messo in esecuzione e conseguentemente il primo motivo di opposizione è da ritenersi infondato.
Parimenti infondato è il secondo motivo di opposizione inerente il calcolo degli interessi legali che il debitore debba essere effettuato applicando l'art. 1284 c.c., inapplicabile al caso di specie trattandosi di una transazione commerciale.
Difatti gli interessi di mora in caso di ritardato pagamento nell'ambito di un contratto commerciale tra imprese sono disciplinati dal D.lgs. n. 231/2002, nell'ottica di contrastare il fenomeno dei ritardi nei pagamenti. Il Decreto 231 prevede che in caso di ritardato pagamento il creditore ha diritto di ricevere pagina 3 di 4 interessi di mora ad un tasso molto elevato, senza necessità di costituzione in mora del debitore.
L'opposizione pertanto è infondata e deve essere rigettata , le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto della attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione.
Condanna altresì l'opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che si liquidano in € 2500,00 per compensi oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Ancona, 17 dicembre 2025
Il Giudice dott. Patrizia Pietracci
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