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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/09/2025, n. 2607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2607 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del Giudice On. dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3713 / 2018 di R.G. avente ad oggetto: “pagamento”,
promossa da
Sig. (c.f. ), rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1 avv.to Ippolito Matrone con studio in Boscoreale (NA) alla Via S.T.E. Cirillo 3, elett.te dom.ti come in atti, ATTRICE
contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Raffaele Controparte_1 P.IVA_1
Baratta, elett.te dom.ti come in atti, CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 03 febbraio 2025 i difensori delle parti costituite rassegnavano le conclusioni così come riportate nel verbale in atti, in pari data redatto;
all'esito la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si omette di sviluppare lo svolgimento del processo atteso che l'art. 132 cpc stabilisce che la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cpc, la quale risulta, peraltro, agevolmente
Pagina 1 suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies cpc,
Cass. N° 22409/06).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio.
Ciò premesso, si rileva innanzitutto che nella fattispecie in esame, il codice nel titolo IV del libro I tratta dell'esercizio dell'azione, ma non determina il concetto d'azione, né fornisce la nozione della domanda alla quale fa riferimento.
La norma contenuta nell'art. 99 cpc dispone che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente.
Tale disposizione si collega all'altra contenuta nell'art. 2907 1° comma cc secondo cui alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte.
Le condizioni dell'azione devono essere accertate dal giudice d'ufficio, indipendentemente dal comportamento processuale del convenuto, che può non contestare la verità di certi fatti allegati da parte dell'attore a fondamento della domanda.
Quello che importa tener presente è che l'art. 115 cpc pone il divieto dell'utilizzazione del sapere privato del giudice e della ricerca d'ufficio della verità oltre il thema decidendum ed il thema probandum.
Il giudice, quindi, deve giudicare secundum alligata et probata.
Orbene, dall'esame della documentazione allegata dall'attore sembra che esista in capo allo stesso un diritto sostanziale e che lo stesso appartenga a chi ne ha chiesto la tutela.
Ebbene, con atto di citazione notificato il 30.07.2020 il sig. , odierno Parte_1 attore, conveniva innanzi all'intestato Tribunale la compagnia assicurativa CP_1
perché venisse accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale integrato
[...] dalla convenuta e, per l'effetto, la suddetta convenuta venisse CP_1 condannata al pagamento in favore dell'attore delle spese legali, per la somma di
Pagina 2 euro 24.310,21, sostenute dall'istante relativamente alle vertenze contabili dinanzi alla Corte dei Conti sez. giurisdizionale della Campania e dinanzi alle Sezioni
Centrali di appello, nonché a titolo di condanna per la soccombenza per euro
13.000,00 oltre spese ed accessori, conformemente a quanto previsto nelle condizioni generali di contratto.
Si costituiva in giudizio la che contestava in toto la Controparte_2 domanda attorea siccome infondata in fatto e in diritto ed in particolare eccepiva la prescrizione del diritto dell'assicurato ad essere garantito, la propria carenza di legittimazione passiva, l'inoperatività della polizza evocata in giudizio nonché l'inosservanza da parte dell'assicurato delle condizioni in essa prevista.
Preliminarmente va dichiarata la legittimazione delle parti ad agire ed a resistere nel presente giudizio: dalla documentazione in atti, dalla istruttoria nonchè dall'atteggiamento processuale della NI (che non ha negato il fatto storico), è fuori di ogni dubbio che le parti in causa sono state protagoniste del rapporto intercorso fra di esse.
Nel merito, la domanda è infondata e, pertanto, va rigettata per quanto di ragione.
La fattispecie in esame va inquadrata nel paradigma normativo degli artt. 2052 e segg. c.c. che disciplina il contratto di assicurazione.
La istruttoria espletata ha dato conto che l'attore è rimasto destinatario di una richiesta di pagamento relativa a delle vertenze contabili dinanzi alla Corte dei
Conti sez. giurisdizionale della Campania e dinanzi alle Sezioni Centrali di appello, nonché a titolo di condanna per la soccombenza per euro 13.000,00 oltre spese ed accessori, oltre alle spese per il proprio difensore in tali giudizi per un importo di oltre 24.000,00 ed in ossequio a quanto previsto nelle condizioni generali di contratto chiedeva la condanna della propria compagnia assicurativa evocata in giudizio al risarcimento di tali voci di spesa.
Nel corso dell'istruttoria non è stata data prova della effettiva richiesta di risarcimento nè di aver tempestivamente denunciato alla compagnia assicurativa sia l'evento che la nomina del proprio legale di fiducia e tanto in ottemperanza alle condizioni di polizza.
Alcun valore può essere dato ai fax esibiti in corso di causa con le memorie 183 VI comma 2° termine, mancante, ad avviso di questo Giudice, ogni riferimento al presente giudizio.
Ed invero, non solo manca la prova dell'avvenuta consegna, come manca la prova della riconducibilità dello stesso alla compagnia assicurativa odierna convenuta
(trattasi di copia di fax in partenza dal Comune di Scafati e non dall'attore) ed in
Pagina 3 particolare alla richiesta di attivazione del sinistro mancando ogni riferimento in tal senso.
Era onere dell'attore, sulla base della ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 cc, dimostrare l'esatto adempimento di quanto oggetto delle condizioni di polizza.
Non risulta, ad avviso di questo Giudice, raggiunta la prova in ordine alla tempestività della denuncia di sinistro, eccezione tra l'altro sollevata in comparsa di costituzione da parte della convenuta e coltivata nel corso di tutto il giudizio.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ritenendo sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, possa mantenersi sui valori minimi di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
il Giudice On. del Tribunale civile di Nocera Inferiore dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea perchè non provata;
2) condanna il sig. al pagamento delle spese del giudizio in Parte_1 favore della convenuta che liquida complessivamente in € 3.809,00 per CP_1 compenso professionale ex D.M. n. 55/2014 (valore minimo per scaglione di riferimento fino a € 52.000,00 delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore il 02/09/2025.
Il Giudice Onorario
(dott. Silvio La Rana)
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del Giudice On. dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3713 / 2018 di R.G. avente ad oggetto: “pagamento”,
promossa da
Sig. (c.f. ), rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1 avv.to Ippolito Matrone con studio in Boscoreale (NA) alla Via S.T.E. Cirillo 3, elett.te dom.ti come in atti, ATTRICE
contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Raffaele Controparte_1 P.IVA_1
Baratta, elett.te dom.ti come in atti, CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 03 febbraio 2025 i difensori delle parti costituite rassegnavano le conclusioni così come riportate nel verbale in atti, in pari data redatto;
all'esito la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si omette di sviluppare lo svolgimento del processo atteso che l'art. 132 cpc stabilisce che la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cpc, la quale risulta, peraltro, agevolmente
Pagina 1 suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies cpc,
Cass. N° 22409/06).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio.
Ciò premesso, si rileva innanzitutto che nella fattispecie in esame, il codice nel titolo IV del libro I tratta dell'esercizio dell'azione, ma non determina il concetto d'azione, né fornisce la nozione della domanda alla quale fa riferimento.
La norma contenuta nell'art. 99 cpc dispone che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente.
Tale disposizione si collega all'altra contenuta nell'art. 2907 1° comma cc secondo cui alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte.
Le condizioni dell'azione devono essere accertate dal giudice d'ufficio, indipendentemente dal comportamento processuale del convenuto, che può non contestare la verità di certi fatti allegati da parte dell'attore a fondamento della domanda.
Quello che importa tener presente è che l'art. 115 cpc pone il divieto dell'utilizzazione del sapere privato del giudice e della ricerca d'ufficio della verità oltre il thema decidendum ed il thema probandum.
Il giudice, quindi, deve giudicare secundum alligata et probata.
Orbene, dall'esame della documentazione allegata dall'attore sembra che esista in capo allo stesso un diritto sostanziale e che lo stesso appartenga a chi ne ha chiesto la tutela.
Ebbene, con atto di citazione notificato il 30.07.2020 il sig. , odierno Parte_1 attore, conveniva innanzi all'intestato Tribunale la compagnia assicurativa CP_1
perché venisse accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale integrato
[...] dalla convenuta e, per l'effetto, la suddetta convenuta venisse CP_1 condannata al pagamento in favore dell'attore delle spese legali, per la somma di
Pagina 2 euro 24.310,21, sostenute dall'istante relativamente alle vertenze contabili dinanzi alla Corte dei Conti sez. giurisdizionale della Campania e dinanzi alle Sezioni
Centrali di appello, nonché a titolo di condanna per la soccombenza per euro
13.000,00 oltre spese ed accessori, conformemente a quanto previsto nelle condizioni generali di contratto.
Si costituiva in giudizio la che contestava in toto la Controparte_2 domanda attorea siccome infondata in fatto e in diritto ed in particolare eccepiva la prescrizione del diritto dell'assicurato ad essere garantito, la propria carenza di legittimazione passiva, l'inoperatività della polizza evocata in giudizio nonché l'inosservanza da parte dell'assicurato delle condizioni in essa prevista.
Preliminarmente va dichiarata la legittimazione delle parti ad agire ed a resistere nel presente giudizio: dalla documentazione in atti, dalla istruttoria nonchè dall'atteggiamento processuale della NI (che non ha negato il fatto storico), è fuori di ogni dubbio che le parti in causa sono state protagoniste del rapporto intercorso fra di esse.
Nel merito, la domanda è infondata e, pertanto, va rigettata per quanto di ragione.
La fattispecie in esame va inquadrata nel paradigma normativo degli artt. 2052 e segg. c.c. che disciplina il contratto di assicurazione.
La istruttoria espletata ha dato conto che l'attore è rimasto destinatario di una richiesta di pagamento relativa a delle vertenze contabili dinanzi alla Corte dei
Conti sez. giurisdizionale della Campania e dinanzi alle Sezioni Centrali di appello, nonché a titolo di condanna per la soccombenza per euro 13.000,00 oltre spese ed accessori, oltre alle spese per il proprio difensore in tali giudizi per un importo di oltre 24.000,00 ed in ossequio a quanto previsto nelle condizioni generali di contratto chiedeva la condanna della propria compagnia assicurativa evocata in giudizio al risarcimento di tali voci di spesa.
Nel corso dell'istruttoria non è stata data prova della effettiva richiesta di risarcimento nè di aver tempestivamente denunciato alla compagnia assicurativa sia l'evento che la nomina del proprio legale di fiducia e tanto in ottemperanza alle condizioni di polizza.
Alcun valore può essere dato ai fax esibiti in corso di causa con le memorie 183 VI comma 2° termine, mancante, ad avviso di questo Giudice, ogni riferimento al presente giudizio.
Ed invero, non solo manca la prova dell'avvenuta consegna, come manca la prova della riconducibilità dello stesso alla compagnia assicurativa odierna convenuta
(trattasi di copia di fax in partenza dal Comune di Scafati e non dall'attore) ed in
Pagina 3 particolare alla richiesta di attivazione del sinistro mancando ogni riferimento in tal senso.
Era onere dell'attore, sulla base della ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 cc, dimostrare l'esatto adempimento di quanto oggetto delle condizioni di polizza.
Non risulta, ad avviso di questo Giudice, raggiunta la prova in ordine alla tempestività della denuncia di sinistro, eccezione tra l'altro sollevata in comparsa di costituzione da parte della convenuta e coltivata nel corso di tutto il giudizio.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ritenendo sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, possa mantenersi sui valori minimi di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
il Giudice On. del Tribunale civile di Nocera Inferiore dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea perchè non provata;
2) condanna il sig. al pagamento delle spese del giudizio in Parte_1 favore della convenuta che liquida complessivamente in € 3.809,00 per CP_1 compenso professionale ex D.M. n. 55/2014 (valore minimo per scaglione di riferimento fino a € 52.000,00 delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore il 02/09/2025.
Il Giudice Onorario
(dott. Silvio La Rana)
Pagina 4