Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 13/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente ( rel \ est)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al R.G. n. 66 /2024 V.G. riservata in decisione all'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 5.12.2024, avente ad oggetto: Separazione
T R A
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' avv. Federico Parte_1 C.F._1
n atti
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2 ra in ricorrenti
Nonché
PM – sede
-intervenuto-
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.2.2024, e -premesso di aver Parte_1 CP_1 Per contratto matrimonio il 7.10.2006, che dall'unione coniugale sono nati due figli, (cl. 2010) e Per_2
(cl. 2015), entrambi minorenni- chiedevano congiuntamente pronunziarsi separazione per le
[...] ni indicate in ricorso alle condizioni pattuite.
Designato il Giudice relatore e fissata l'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c.- comunicata al PM- riassegnata in data 13.11.24 la causa al sottoscritto giudice, verificata la volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e di avvalersi della trattazione sostitutiva, all'udienza sostitutiva del 5.12.2024, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta per la decisione collegiale.
Nel merito
Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le parti hanno concordemente evidenziato il venir meno, ormai da tempo, di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi ribadendo, nelle prescritte forme,
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“ [ 1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
]
2) Affidare i figli ad entrambi i genitori, i quali rimarranno collocati in Pizzo in C. da Mazzotta, e dopo il 31/12/2023 in Via Pietà a Pizzo, dove vivranno con la madre;
3) Il padre potrà tenere con sé i figli due pomeriggi a settimana e precisamente i giorni di martedì e venerdì dall'uscita di scuola fino alle ore 20:00 (con compiti ed attività extra scolastiche svolte), nonché a fine settimana alterni da sabato alle ore 11:00 mattina fino a domenica alle 20 (tutti gli orari devono intendersi di prelievo ed accompagnamento presso l'abitazione materna). I minori trascorreranno le festività con il padre (Natale, Pasqua) ad anni alterni e festività alterne, oltre 15 giorni nel mese di agosto, con date da comunicarsi entro il giorno del 30 aprile di ogni anno.
4) Porre a carico del Sig. un assegno di mantenimento mensile dell'importo di € 200,00 CP_1 per ciascun figlio, che verrà almente secondo gli indici Istat;
che dovrà essere versato entro il giorno cinque di ogni mese sul c.c. n. Iban [...] oltre alle spese straordinarie pari al 50% così come da scrittura privata allegata che con il presente atto forma un unicum giuridico.
5) Il Sig. si obbliga a pagare € 250,00 mensili pari al 50% delle spese di locazione CP_1 dell'immobil i propri figli, nella misura massima di € 250,00 mensile, nonché il 50% delle spese di utenze di luce e gas nella misura massima di € 250,00 bimestrali;
6) Il Sig. si obbliga a pagare ogni cartella emessa dall' e/o CP_1 Controparte_2 CP_2 intestate alla Sig.ra fino alla data del 20 luglio 2023
[...] Parte_1 oniugi si danno reci al rilascio del passaporto e che in relazione al rapporto coniugale, compresi i rapporti economici, non hanno più nulla a pretendere tra loro. Ciascuna parte provvederà alle proprie spese di giudizio”.
Rileva il Collegio inoltre che il regime delle spese straordinarie è stato disciplinato dalle parti come da scrittura privata allegata che con il presente atto forma un unicum giuridico, nei temini che seguono e costituenti parte integrante nel suesteso accordo :
“SPESE MEDICHE O PER LA SALUTE a) Non richiedono il preventivo accordo: I) Visite specialistiche prescritte dal pediatra / medico curante;
II) Spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN, in difetto sulla terapia con specialista privato;
III) Trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale prescritti dal pediatra/ medico curante;
IV) Tickets sanitari;
V) Spese sanitarie urgenti;
VI) Acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco;
VII) Spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
b) Richiedono il preventivo accordo: I) Cure dentistiche, odontoiatriche, oculistiche non effettuate tramite SSN;
II) Spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN, in difetto sulla terapia con specialista privato;
III) Spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia, logopedia e simili. IV) Acquisto di farmaci particolari che non debbano essere assunti con il carattere di urgenza. V) Spese ortodontiche, oculistiche SPESE PER L'ISTRUZIONE a) Non richiedono il preventivo accordo: I) Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) Libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) Gite scolastiche senza pernottamento;
IV) Trasporto pubblico. b) Richiedono il preventivo accordo: I) Tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) Corsi di specializzazione e master post-universitari;
Pag. 2 a 3 III) Gite scolastiche con pernottamento organizzate dalla scuola, prescuola e doposcuola;
IV) Corsi di recupero, lezioni private scuole formative e frequentazione conservatorio;
V) Rette e alloggio presso la sede universitaria, over fuori sede di università pubbliche e private;
VI) Spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi, nonché viaggi studio e d'istruzione per motivi di studio e corsi di apprendimento delle lingue straniere;
c) Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I)Tempo prolungato, pre-scuola, doposcuola. SPESE PER LA CUSTODIA DI FIGLI MINORENNI O DIVERSAMENTE ABILI a) Non richiedono il preventivo accordo: I) Spese di babysitter dovute solo se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra-dodicenne e/o del genitore affidatario in caso di mancanza di parenti disponibili o altre alternative gratuite. II) Centro ricreativo estivo e gruppo estivo. SPESE PER ATTIVITA' LUDICHE O RICREATIVE a) Richiedono il preventivo accordo: I) Attività sportive, ricreative e ludiche comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
II) Corsi di lingua straniera;
III) Viaggi e Vacanze. IV) Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori suddette dovranno essere: A) Documentate B) Suddivise tra i genitori in misura del 50% ciascuno;
C) Le spese straordinarie devono essere anticipate del genitore presso il quale i minori sono collocati in prevalenza e il 50% dovrà essere rimborsato dall'altro genitore unitamente alla rata immediatamente successiva del contributo al mantenimento. La fatturazione delle spese sarà effettuata a mesi alterni o al 50% dai genitori, salvo discorsi accordi”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative né agli interessi della prole, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: 1) pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. ed alle condizioni concordate la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_3
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pizzo per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) (R.A.M. anno 2006; Numero 51; Parte II;
Seria A);
3) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella C.C. dell'11.12.2024
La Presidente
dr.ssa Gabriella Lupoli
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