Art. 31.
Ha diritto di conseguire l'indennita' per una sola volta il salariato iscritto alla Cassa di previdenza, che dopo dieci anni e prima di venti anni di servizio utile:
a) sia licenziato dal servizio per soppressione di posto o riduzione di organico;
b) sia dispensato, collocato a riposo o comunque cessato dall'esercizio delle sue mansioni con risoluzione del rapporto di servizio per il raggiungimento del limite di eta' stabilito nel regolamento organico, per incapacita' professionale, per scarso rendimento o per essersi posto in condizioni di incompatibilita' con le generali direttive politiche del Governo;
c) sia cessato dal rapporto di servizio per provvedimento disciplinare o in conseguenza di condanna penale che non importi la perdita o la sospensione del diritto al trattamento di quiescenza a norma dei successivi articoli 42 e 43;
d) sia cessato per passaggio alle dipendenze dello Stato non per effetto di disposizioni legislative.
Ha pure diritto di conseguire l'indennita' per una sola volta il salariato iscritto alla Cassa di previdenza, che dopo cinque anni compiuti e prima di venti anni di servizio utile:
e) sia dispensato, collocato a riposo o comunque cessato dalle sue mansioni con risoluzione del rapporto di servizio per inabilita' fisica;
f) sia cessato dal rapporto di servizio per qualunque causa, in eta' di 60 o piu' anni;
g) sia cessato dal rapporto di servizio per cause diverse da quelle previste dalle lettere precedenti, purche' comprovi con visita medica collegiale, richiesta alla Cassa di previdenza o alla Prefettura nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione, di essere divenuto inabile permanentemente a riassumere servizio.
Agli effetti del presente Ordinamento il salariato mantenuto nell'esercizio delle sue mansioni dopo la risoluzione del rapporto di servizio si considera come riassunto ai sensi del successivo articolo 62.
L'indennita' e' uguale ai quattro quinti del valore capitale, calcolato mediante l'applicazione della tabella B annessa al presente Ordinamento, della pensione teorica determinata in base alle disposizioni dei primi tre commi del successivo art. 33.
Ha diritto di conseguire l'indennita' per una sola volta il salariato iscritto alla Cassa di previdenza, che dopo dieci anni e prima di venti anni di servizio utile:
a) sia licenziato dal servizio per soppressione di posto o riduzione di organico;
b) sia dispensato, collocato a riposo o comunque cessato dall'esercizio delle sue mansioni con risoluzione del rapporto di servizio per il raggiungimento del limite di eta' stabilito nel regolamento organico, per incapacita' professionale, per scarso rendimento o per essersi posto in condizioni di incompatibilita' con le generali direttive politiche del Governo;
c) sia cessato dal rapporto di servizio per provvedimento disciplinare o in conseguenza di condanna penale che non importi la perdita o la sospensione del diritto al trattamento di quiescenza a norma dei successivi articoli 42 e 43;
d) sia cessato per passaggio alle dipendenze dello Stato non per effetto di disposizioni legislative.
Ha pure diritto di conseguire l'indennita' per una sola volta il salariato iscritto alla Cassa di previdenza, che dopo cinque anni compiuti e prima di venti anni di servizio utile:
e) sia dispensato, collocato a riposo o comunque cessato dalle sue mansioni con risoluzione del rapporto di servizio per inabilita' fisica;
f) sia cessato dal rapporto di servizio per qualunque causa, in eta' di 60 o piu' anni;
g) sia cessato dal rapporto di servizio per cause diverse da quelle previste dalle lettere precedenti, purche' comprovi con visita medica collegiale, richiesta alla Cassa di previdenza o alla Prefettura nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione, di essere divenuto inabile permanentemente a riassumere servizio.
Agli effetti del presente Ordinamento il salariato mantenuto nell'esercizio delle sue mansioni dopo la risoluzione del rapporto di servizio si considera come riassunto ai sensi del successivo articolo 62.
L'indennita' e' uguale ai quattro quinti del valore capitale, calcolato mediante l'applicazione della tabella B annessa al presente Ordinamento, della pensione teorica determinata in base alle disposizioni dei primi tre commi del successivo art. 33.