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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/07/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G. N. 5032/2024 V.G.
Il Tribunale di Venezia, Sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai NOi:
Dott.ssa Tania Vettore Presidente ed estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5032 del ruolo generale V.G. 2024, promossa con ricorso depositato in data
13.12.2024 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...]e Parte_1 C.F._1 residente a [...] B, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avvocati Paola Dalla Valle (pec: ed Elisa Buso (pec: Email_1
, in Venezia Mestre, Via Perugia 7, che la rappresentano ed Email_2 assistono per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo e
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente a [...] B, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avvocati Caterina Rossato (pec: e Lara Sereno (pec: Email_3
, in Venezia Mestre, Via Egidio Marcon 8, che lo rappresentano Email_4 ed assistono per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto
In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473 bis. 51 ss.
c.p.c.
Con provvedimento del 06.05.2025 reso in sostituzione dell'udienza fissata in pari data ex art. 473bis.
51, comma 2, c.p.c., il Giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e ribadite nella note di trattazione scritta depositate in data 16-17.04.2025 in sostituzione dell'udienza del 06.05.2025 che di seguito si riproducono: “Regime di affidamento delle figlie minori: 1) Le minori saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione della prole;
Calendario di frequentazione padre-figlie: 2) Le figlie saranno collocate prevalentemente presso l'abitazione che la madre ha acquistato sita in Venezia Mestre, Via Gazzera Alta 48; 3) Le figlie staranno con il padre due fine settimana al mese dal sabato dopo l'uscita da scuola (ovvero dalla mattina nei periodi di sospensione della frequenza scolastica) fino alla domenica sera ore 21:30, in concomitanza con i riposi lavorativi del NO , con pernotto presso l'abitazione che il padre ha acquistato in CP_1
Ballò di Mirano (VE), Via Ballò n.132/b, e due pomeriggi durante la settimana, indicativamente individuati nelle giornate di martedì e giovedì, nel rispetto della turnistica del NO , CP_1 dall'uscita di scuola delle minori (ovvero dalla mattina nei periodi di sospensione della frequenza scolastica) fino a dopo cena, con rientro presso l'abitazione della madre entro le ore 21.30; 4) Il NO metterà a disposizione della NOa con il più ampio anticipo possibile il CP_1 Parte_1 calendario dei propri turni lavorativi in modo da poter tempestivamente prevedere quali siano i fine settimana di sua competenza e se sia necessario variare i giorni settimanali a lui spettanti;
5) Il padre potrà inoltre accompagnare le figlie a scuola due volte alla settimana, comunicando i giorni alla madre con congruo anticipo. In tali casi, salvo diverso accordo, si recherà presso l'abitazione della madre per prelevarle in tempi compatibili con l'orario di ingresso a scuola;
6) Salvo diverso accordo tra i genitori, nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi e compatibilmente con le esigenze delle minori, le figlie trascorreranno con i genitori sette giorni anche non consecutivi durante le vacanze di natale, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta, due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, da concordarsi tra le parti entro il
1° maggio di ogni anno. Nei restanti periodi di chiusura della scuola le frequentazioni avverranno secondo il calendario del periodo scolastico di cui al punto 3). 7) A far data dal mese di giugno 2025, durante il periodo di chiusura delle scuole, oltre alle ferie di cui al punto 6), le figlie potranno pernottare presso l'abitazione del padre, oltre che nei fine settimana come già previsto al punto 3), anche infrasettimanalmente a condizione che il giorno successivo al pernotto le minori non siano impegnate in attività, quali centri estivi, camping et similia, che siano state previamente concordate tra i genitori;
8) A far data dal mese di giugno 2026, salvo diverso accordo tra i genitori per anticipare detto termine, le figlie potranno pernottare regolarmente presso l'abitazione del NO anche in occasione delle due frequentazioni infrasettimanali sia durante il periodo CP_1 scolastico che durante quello estivo;
9) Ciascun genitore è onerato di ogni esigenza, impegno, attività delle figlie nei giorni e periodi di sua competenza, fermo restando l'impegno a collaborare reciprocamente nell'interesse delle figlie;
10) Il genitore con cui si trovano le figlie curerà di consentire un colloquio telefonico al giorno tra le figlie e l'altro genitore, salvo diverso accordo tra le parti;
11) I genitori si impegnano a limitare le comunicazioni alla sola gestione delle figlie, in un'ottica di collaborazione e condivisione. Regime di mantenimento delle figlie minori: 12) Il NO
si impegna a versare alla NOa , a titolo di mantenimento delle figlie minori, CP_1 Parte_1
l'importo mensile pari ad euro 600,00 (300,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate dal Protocollo in essere presso il Tribunale di Venezia;
per quanto attiene al solo mese di dicembre 2024, il NO CP_1 ha corrisposto alla NOa l'importo dovuto a titolo di mantenimento della prole, in data Parte_1 successiva alla vendita della casa familiare sita in Fiesso d'Artico (VE), Via Cavour n.5, e precisamente il 30 dicembre 2024, mentre, a far data dal mese di gennaio 2025, egli verserà l'importo dovuto a titolo di mantenimento delle figlie entro il giorno dieci di ogni mese;
13) L'assegno unico ed universale per i figli a carico verrà integralmente percepito dalla NOa a far data dal Parte_1 mese di novembre 2024; Rapporti patrimoniali tra le parti A tacitazione di ogni pretesa economica tra le parti. 14) Il NO ha corrisposto alla NOa l'importo di euro 9.869,00, CP_1 Parte_1 pari al 50% della somma ricevuta a seguito della rinegoziazione del mutuo cointestato e destinata all'acquisto dell'autovettura del NO , e precisamente, alla data di sottoscrizione del CP_1 ricorso, il NO aveva versato un primo acconto a tale titolo per l'importo di € 5.000,00 e CP_1 successivamente, in data 10 dicembre 2024 ha versato il saldo pari ad € 4.869,00; 15) Il NO
in data 29 novembre 2024 ha accreditato alla NOa l'importo di euro 10.000,00,
CP_1 Parte_1 pari al 50% della caparra confirmatoria dagli stessi incassata per la vendita della casa familiare sita in Fiesso d'Artico (VE), Via Cavour 5B e da lui impiegata per il trasferimento del nucleo familiare nella nuova abitazione, sita in Dolo (VE), Via Velluti, acquisto poi non perfezionatosi a causa della crisi affettiva tra le parti, con l'intesa che, se il NO riceverà la restituzione
CP_1 dell'intera caparra impiegata, tratterrà integralmente l'importo ricevuto in restituzione;
una volta documentata da parte del NO l'irripetibilità di detto importo, la NOa
CP_1 Parte_1 restituirà la somma ricevuta nei successivi 60 giorni;
16) Il NO rinuncia a qualunque
CP_1 azione di regresso nei confronti della NOa per i ratei del mutuo pagati in via esclusiva Parte_1
e si sta facendo carico di pagare integralmente le utenze del periodo di occupazione esclusiva della casa familiare sita a Fiesso d'Artico (VE), Via Cavour 5B. Tutte le spese per l'assistenza legale e stragiudiziale delle parti si intendono integralmente compensate, così che ognuna delle parti provvederà a retribuire il legale nominato, e le Avv.te Paola Dalla Valle, Elisa Buso, Caterina
Rossato e Lara Sereno sottoscrivono il presente atto anche per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex art.13, c.8, della legge professionale forense”.
Conclusioni del P.M. intervenuto: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno proposto congiuntamente ricorso al fine di ottenere la Parte_1 CP_1 regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie e nate fuori del matrimonio rispettivamente in data 10.10.2014 e in data 04.06 Per_1 Per_2
2019, riconosciute da entrambi i genitori.
I ricorrenti deducono che, conclusa la loro relazione sentimentale, sono addivenuti ad un accordo circa l'affidamento, la collocazione prevalente delle figlie e la regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale, depositando ricorso congiunto e rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 16-17.04.2025 in sostituzione dell'udienza del 06.05.2025, fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice
Delegato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Gli accordi raggiunti dalle parti per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori possono trovare integrale accoglimento, atteso che l'assetto complessivo dei rapporti concordato appare adeguato a garantire le esigenze di mantenimento, educazione e cura delle stesse e idoneo a garantire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
Vanno compensate le spese del giudizio, attesa la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis. 51 c.p.c., definitivamente pronunciando:
- Ratifica le conclusioni concordemente rassegnate dai ricorrenti e riportate in epigrafe.
- spese del giudizio compensate fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 08.05.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Tania Vettore