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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 30/01/2026, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1381/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente
VISONA' STEFANO, RE
NE GIACOMO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17958/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240255553607000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 739/2026 depositato il
27/01/2026 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4 dicembre 2024 Ricorrente_1 promuove opposizione alla cartella di pagamento in rubrica, di complessivi € 33.341,47, notificata il 27 novembre 2024. Deduce e argomenta:
- che la cartella è illegittima in quanto emessa in carenza di valido titolo esecutivo, atteso che gli atti presupposti non gli sono mai stati notificati;
- che la notifica della cartella è altresì illegittima perché proveniente da un indirizzo non presente negli indici previsti dal d.lgs. n. 82 del 2005 e nemmeno nel registro generale del Ministero della Giustizia di cui al Reg. n. 44 del 2011;
- che la cartella non contiene indicazioni sufficienti per tutelarsi avverso la pretesa dell'Ufficio in sede amministrativa o giurisdizionale;
- che nella cartella non vi è adeguata motivazione circa il calcolo degli interessi;
- che i tributi in cartella sono prescritti.
Conclude, in via preliminare, per la sospensione della provvisoria esecutività dell'atto opposto e, nel merito, per sentirne dichiarare l'illegittimità (richiesta distrazione).
Costituendosi in giudizio Agenzia delle Entrate – Dir. Prov. I Rm ha dedotto:
-che la cartella opposta origina da un controllo automatizzato ai sensi dell'articolo 36-bis del DPR n. 600 del 1973;
-che la pretesa tributaria in cartella dipende da un omesso o carente versamento dei tributi;
-che, pertanto, la cartella non doveva essere preceduta dall'avviso bonario;
-che l'avviso è stato comunque inviato e il ricorrente ha aderito a piano di rateazione proposto, pagando le prime tre rate;
-che l'istanza di rateazione ha interrotto la prescrizione;
-che la cartella è redatta in conformità al modello approvato dal Ministero;
- che la ricorrente ha regolarmente ricevuto la cartella e l'ha ritualmente opposta, così che tutte le doglianze circa i vizi formali della cartella risultano irrilevanti.
Ha concluso per il rigetto del ricorso.
In vista dell'udienza fissata per la trattazione dell'istanza cautelare il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
Con ordinanza del 7 febbraio 2025 la CGT ha respinto l'istanza cautelare proposta in ricorso.
All'udienza del 23 gennaio 2020 la CGT, in composizione collegiale, ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La cartella opposta è stata emessa all'esito di un controllo ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 per omesso o parziale inadempimento dei tributi risultanti dovuti dalla dichiarazione.
Nessun avviso bonario era perciò necessario prima della notifica della cartella.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, l'Amministrazione finanziaria può iscrivere a ruolo, in sede di liquidazione dell'imposta dovuta e non versata ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, le somme dovute a titolo di interessi e sanzioni senza che a tal fine sia necessaria la preventiva emissione di un avviso di accertamento o di un avviso bonario, trattandosi di importi il cui computo deriva direttamente dalla legge (ex pl. Cass.Ord. n. 677 del 2025).
Quanto all'eccezione di nullità della notifica della notifica della cartella perché proveniente da un indirizzo . pec non risultante dai pubblici registri la CGT osserva che nessuna disposizione prevede tale sanzione e che le Sezioni Unite della Corte hanno già avuto modo di affermare, tra l'altro, in diversa fattispecie ma con principio valido anche nel caso presente, che la notifica effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto e che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Cass.Sez.U. n. 15979 del 2022; di recente Cass.Ord. n. 22659 del 2024).
Risultano, altresì, infondate le eccezioni sui vizi formali della cartella, sia perché la cartella è redatta in conformità al modello ministeriale;
sia perché la tempestiva e compiuta opposizione alla cartella proposta dal ricorrente dimostra che questi non ha subito in concreto alcuna lesione dall'eventuale inosservanza delle disposizioni di cui si lamenta.
Con riguardo, poi, alle censure di ricorso relative alle modalità di calcolo degli interessi, trattandosi di un calcolo che avviene in modo automatico, secondo precise regole legali e misure predeterminate, la CGT ritiene toccasse alla ricorrente fornire almeno un indizio di prova dell'erroneità del calcolo. Al proposito si legge nella giurisprudenza di legittimità che l'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della relativa base normativa - che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono - e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo (Cass. n. 28742 del 2023).
Quanto, da ultimo, alla questione della prescrizione, premesso che il termine di prescrizione dei tributi per cui è causa è decennale e che si tratta in causa di tributi dovuti per il 2018, deve concludersi che alla data di notifica della cartella, il 27 novembre 2024, nessun termine di prescrizione era maturato, nemmeno con riguardo alle sanzioni, considerato il periodo di sospensione della prescrizione conseguente al COVID dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (artt. 68 d.l. n. 18 del 2020 e 12 d.lgs. n. 159 del 2015).
Il ricorso va, perciò, respinto.
Spese secondo soccombenza nella misura in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
spese di lite a carico del Ricorrente liquidate in € 1.200,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente
VISONA' STEFANO, RE
NE GIACOMO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17958/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240255553607000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 739/2026 depositato il
27/01/2026 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4 dicembre 2024 Ricorrente_1 promuove opposizione alla cartella di pagamento in rubrica, di complessivi € 33.341,47, notificata il 27 novembre 2024. Deduce e argomenta:
- che la cartella è illegittima in quanto emessa in carenza di valido titolo esecutivo, atteso che gli atti presupposti non gli sono mai stati notificati;
- che la notifica della cartella è altresì illegittima perché proveniente da un indirizzo non presente negli indici previsti dal d.lgs. n. 82 del 2005 e nemmeno nel registro generale del Ministero della Giustizia di cui al Reg. n. 44 del 2011;
- che la cartella non contiene indicazioni sufficienti per tutelarsi avverso la pretesa dell'Ufficio in sede amministrativa o giurisdizionale;
- che nella cartella non vi è adeguata motivazione circa il calcolo degli interessi;
- che i tributi in cartella sono prescritti.
Conclude, in via preliminare, per la sospensione della provvisoria esecutività dell'atto opposto e, nel merito, per sentirne dichiarare l'illegittimità (richiesta distrazione).
Costituendosi in giudizio Agenzia delle Entrate – Dir. Prov. I Rm ha dedotto:
-che la cartella opposta origina da un controllo automatizzato ai sensi dell'articolo 36-bis del DPR n. 600 del 1973;
-che la pretesa tributaria in cartella dipende da un omesso o carente versamento dei tributi;
-che, pertanto, la cartella non doveva essere preceduta dall'avviso bonario;
-che l'avviso è stato comunque inviato e il ricorrente ha aderito a piano di rateazione proposto, pagando le prime tre rate;
-che l'istanza di rateazione ha interrotto la prescrizione;
-che la cartella è redatta in conformità al modello approvato dal Ministero;
- che la ricorrente ha regolarmente ricevuto la cartella e l'ha ritualmente opposta, così che tutte le doglianze circa i vizi formali della cartella risultano irrilevanti.
Ha concluso per il rigetto del ricorso.
In vista dell'udienza fissata per la trattazione dell'istanza cautelare il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
Con ordinanza del 7 febbraio 2025 la CGT ha respinto l'istanza cautelare proposta in ricorso.
All'udienza del 23 gennaio 2020 la CGT, in composizione collegiale, ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La cartella opposta è stata emessa all'esito di un controllo ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 per omesso o parziale inadempimento dei tributi risultanti dovuti dalla dichiarazione.
Nessun avviso bonario era perciò necessario prima della notifica della cartella.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, l'Amministrazione finanziaria può iscrivere a ruolo, in sede di liquidazione dell'imposta dovuta e non versata ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, le somme dovute a titolo di interessi e sanzioni senza che a tal fine sia necessaria la preventiva emissione di un avviso di accertamento o di un avviso bonario, trattandosi di importi il cui computo deriva direttamente dalla legge (ex pl. Cass.Ord. n. 677 del 2025).
Quanto all'eccezione di nullità della notifica della notifica della cartella perché proveniente da un indirizzo . pec non risultante dai pubblici registri la CGT osserva che nessuna disposizione prevede tale sanzione e che le Sezioni Unite della Corte hanno già avuto modo di affermare, tra l'altro, in diversa fattispecie ma con principio valido anche nel caso presente, che la notifica effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto e che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Cass.Sez.U. n. 15979 del 2022; di recente Cass.Ord. n. 22659 del 2024).
Risultano, altresì, infondate le eccezioni sui vizi formali della cartella, sia perché la cartella è redatta in conformità al modello ministeriale;
sia perché la tempestiva e compiuta opposizione alla cartella proposta dal ricorrente dimostra che questi non ha subito in concreto alcuna lesione dall'eventuale inosservanza delle disposizioni di cui si lamenta.
Con riguardo, poi, alle censure di ricorso relative alle modalità di calcolo degli interessi, trattandosi di un calcolo che avviene in modo automatico, secondo precise regole legali e misure predeterminate, la CGT ritiene toccasse alla ricorrente fornire almeno un indizio di prova dell'erroneità del calcolo. Al proposito si legge nella giurisprudenza di legittimità che l'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della relativa base normativa - che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono - e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo (Cass. n. 28742 del 2023).
Quanto, da ultimo, alla questione della prescrizione, premesso che il termine di prescrizione dei tributi per cui è causa è decennale e che si tratta in causa di tributi dovuti per il 2018, deve concludersi che alla data di notifica della cartella, il 27 novembre 2024, nessun termine di prescrizione era maturato, nemmeno con riguardo alle sanzioni, considerato il periodo di sospensione della prescrizione conseguente al COVID dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (artt. 68 d.l. n. 18 del 2020 e 12 d.lgs. n. 159 del 2015).
Il ricorso va, perciò, respinto.
Spese secondo soccombenza nella misura in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
spese di lite a carico del Ricorrente liquidate in € 1.200,00, oltre accessori di legge se dovuti.