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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/09/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr.sa Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr.sa Arianna Sbano Consigliere riunita in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.179/2025 r. g. sez. lav., vertente
TRA con l'Avv. Fabio Luzi Parte_1
parte appellante
E
con l'Avv. Francesco Paolo Maggiore Controparte_1
parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 12 giugno 2025 assunto nel 2010 come operaio Parte_1 pompista presso l'area di servizio di Campofilone sull'autostrada A14, ha proposto CP_1 appello avverso la sentenza n.98/2025, depositata il 13 maggio 2025, con la quale il Tribunale di
Fermo, in funzione di Giudice del Lavoro, aveva rigettato il ricorso formulato dallo stesso, teso ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento comminatogli dalla datrice CP_1
[...
L'appellante ha articolato i seguenti motivi di impugnazione: 1) errata valutazione dei fatti, con particolare riferimento alla mancata considerazione dell'impatto del carico di lavoro sullo stato d'ansia del lavoratore, unico fattore scatenante, secondo la prospettazione dell'appellante, della sua reazione violenta;
2) irrilevanza disciplinare degli episodi riguardanti la tardiva comunicazione dell'assenza per malattia;
3) assenza di giusta causa;
ha concluso, quindi, per l'integrale riforma della sentenza e l'accoglimento delle domande già formulate in primo grado.
Nel giudizio di appello si è costituita resistendo al gravame e chiedendone CP_1
l'integrale rigetto.
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante contesta la ricostruzione dei fatti operata dal primo Giudice, evidenziando la mancata valorizzazione del fatto di essere stato quotidianamente sottoposto a un carico di lavoro stressante ed in particolare di avere accusato il 6 maggio 2024 un notevole stato di ansia, di avere segnalato al titolare la necessità dell'intervento di un altro operatore per far fronte all'intenso traffico, ma di non aver ottenuto alcun sostegno. Sostiene l'appellante che le surriferite circostanze avrebbero costituito l'antecedente dell'alterco con la collega CP_2
oggetto della contestazione in esame;
ritiene, pertanto, l'errore del Tribunale nel non
[...] mettere in adeguata relazione il contegno contestatogli nell'occasione con il proprio stato di particolare stress;
in proposito, richiama il verbale redatto dal personale della Polizia Stradale di
Porto San Giorgio, intervenuto sul posto, nel quale si attesta che lo aveva richiesto _1
l'intervento del 118 per un "sopraggiunto stato d'ansia, emerso durante il servizio, causato a suo dire dagli eccessivi carichi lavorativi a lui assegnati”. L'appellante, inoltre, contesta la sussistenza della prova di aver mai proferito la frase offensiva indicata nell'addebito disciplinare “te la faccio vedere io, te la faccio pagare, siete dei delinquenti e ve la faccio pagare”, sostenendo di essersi limitato ad una accesa discussione con la collega - all'interno dell'ufficio e quindi lontano CP_2 dai clienti del distributore - a motivo del carico di lavoro e del malore che lo aveva colpito.
Lamenta, ancora, l'appellante l'eccessivo peso attribuito alle dichiarazioni della di cui CP_2 chiede una valutazione più oggettiva, tenuto conto che la stessa è ancora dipendente della ditta e non gode della tutela reale in caso di licenziamento, circostanza che potrebbe averla spinta ad enfatizzare quanto accaduto, a sostegno di parte datrice;
nello specifico nega di aver gettato a terra il materiale dell'azienda e di aver discusso con un cliente, nei momenti precedenti al diverbio con la collega.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante critica poi le singole contestazioni addebitate, evidenziando che: - Il richiamo per mancata comunicazione tempestiva della malattia nel 2021 sarebbe ingiusto e comunque disciplinarmente irrilevante, oltre che molto risalente nel tempo, poiché il datore di lavoro era già a conoscenza del certificato medico.
- Il richiamo per mancata comunicazione tempestiva della malattia del 7 maggio 2024 non tiene conto che il dipendente era stato ricoverato in ospedale per grave crisi di ansia, e che ciò avrebbe giustificato un ritardo nella comunicazione, essendo peraltro nota la circostanza al datore di lavoro. In ogni caso la reazione sanzionatoria sarebbe sproporzionata considerati i disposti degli artt. 173 e 222 del CCNL, che non prevedono la sanzione espulsiva per l'assenza ingiustificata inferiore ai tre giorni, tanto più che nel caso di specie non potrebbe parlarsi di mancata giustificazione.
- Quanto alla contestazione del 7 maggio 2024, riguardante le gravi minacce rivolte il giorno precedente alle 16:15 alla dipendente , con le parole “te la faccio vedere Controparte_2 io, te la faccio pagare, siete dei delinquenti e ve la faccio pagare”, l'appellante nega di averle mai proferite. Inoltre, lamenta che il Giudice di primo grado abbia erroneamente preso in considerazione fatti di dubbia veridicità, come il litigio con un cliente o il lancio di un cappello, sostenendo che la valutazione avrebbe dovuto limitarsi esclusivamente alla frase offensiva rivolta alla collega. Anche qualora il Tribunale avesse ritenuto veritiera tale frase, l'appellante ritiene che questa dovesse essere interpretata come uno sfogo meramente verbale isolato, causato da stress lavorativo, senza vie di fatto.
- Pur riconoscendo l'oggettiva gravità del comportamento, l'appellante sostiene che esso non sia tale da giustificare la lesione definitiva del vincolo fiduciario, considerato il carattere isolato dell'episodio e l'assenza di recidiva, così da orientare anche il datore di lavoro in un primo momento ad adottare una sanzione conservativa, come poteva evincersi dall'invito rivolto al lavoratore ad evitare il ripetersi dell'incidente e a mantenere per il futuro un comportamento rispettoso.
- Infine, l'appellante riconduce l'interruzione di pubblico servizio alla cattiva organizzazione di parte datrice.
Tanto premesso, la Corte ritiene che, pur considerando la sola contestazione relativa all'alterco intercorso con la collega , il comportamento tenuto in tale occasione Controparte_2 dall'appellante sia di gravità tale da legittimare il recesso datoriale.
Ad avviso dell'appellante, l'episodio in esame dovrebbe essere qualificato come reazione occasionale, frutto di uno sfogo dovuto ad eccessivo stress;
inoltre, ritiene che il Tribunale abbia fondato la propria decisione senza essere pervenuto al pieno accertamento circa le asserite offese sessiste rivolte dallo alla nel corso del rapporto lavorativo, circa l'asserito alterco _1 CP_2 con un cliente prima del litigio con la collega, nonché circa l'asserito lancio a terra di oggetti in vendita.
Ritiene il Collegio, alla stregua di tutti gli elementi in atti, che non si possa ragionevolmente dubitare dell'attendibilità della teste non essendo emersi specifici e plausibili motivi per il CP_2 quali la stessa avrebbe dovuto formalizzare una falsa querela nei confronti dello il quale, del _1 resto, non risulta aver formalizzato a sua volta una querela per calunnia.
Al contrario, l'esame complessivo del quadro istruttorio consente di confermare la lettura fornita dal Tribunale.
Infatti, il teste ha riferito che il giorno 6 maggio verso le 16-16,30 era stato Testimone_1 chiamato dalla ragioniera per andare a lavoro in sostituzione dello raggiungendo la CP_2 _1 sede in cinque minuti e lì aveva trovato inizialmente una situazione apparentemente tranquilla
(Appena arrivato non ho notato nulla, c'era solo e c'era era all'esterno CP_2 Per_1 CP_2
e lui era in ufficio dove mettiamo le borse ed era appoggiato con la testa sul tavolo, pensavo che stesse male. Mi sono avvicinato, gli ho chiesto come stesse e gli ho detto di andare a casa e darmi
l'incasso. Lui si è levato la borsa e l'ha fatta cadere a terra. Io mi sono chiamato, ho preso la borsa con l'incasso e sono andato alle pompe). Tuttavia, poco dopo aver preso servizio, sentiva _1 urlare nei confronti della specificando che dall'esterno sentiva soltanto la voce di CP_2 _1 benché non fosse in grado di udire le parole precise (Subito ho sentito lui che urlava con CP_2 prima dell'arrivo dell'ambulanza, arrivata dopo 10-15 minuti. Dall'esterno sentivo solo lui, era dentro l'ufficio. Non ho sentito le parole precise).
Sempre il medesimo teste chiarisce che l'episodio è avvenuto alla presenza di un cliente entrato per comperare una cosa (C'era in quel momento un ragazzo con una moto che era entrato per comprare una cosa).
La deposizione del la cui attendibilità non è posta in discussione, è affatto Tes_1 compatibile con la ricostruzione dei fatti operata dalla in ordine alla chiamata del CP_2 per montare in servizio, all'immediato arrivo di questi, all'aggressione verbale subita Tes_1 dallo Dzelili alla presenza (anche) di un motociclista.
Alla luce del quadro probatorio emerso, si evince che, a prescindere dalle esatte parole utilizzate dall'appellante nel corso dell'alterco, la condotta da medesimo tenuta nei confronti della collega è stata inequivocabilmente gratuita, aggressiva e violenta, consistita quanto meno nell'urlare brutalmente al suo indirizzo, tanto da poter essere udito anche al di fuori dell'ufficio, senza che la stessa avesse tenuto un contegno oggettivamente idoneo a provocare siffatta reazione. Parimenti è emersa dagli elementi istruttori la reazione attonita e silente della (teste , la quale CP_2 Tes_1 non ha alimentato la discussione, rimanendone comprensibilmente scossa. L'episodio, qualificato dallo stesso appellante come “grave”, si è anche verificato - contrariamente a quanto sostenuto da quest'ultimo - alla presenza di clienti, con evidente pregiudizio anche per l'azienda.
È noto in punto di diritto che (cfr. Cassazione civ., Sez. Lavoro, 1 marzo 2024 n. 5588),
«l'elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, ha valenza meramente esemplificativa» (da ultimo Cass. 5 luglio 2019, n. 18195).
Pertanto, il giudice ha la facoltà di qualificare un fatto non espressamente previsto dal contratto collettivo come giusta causa di licenziamento, qualora, pur non ricorrendo i presupposti dell'ipotesi ivi contemplata, il comportamento risulti idoneo a «provocare una qualche alterazione della regolarità e del pacifico e ordinato svolgersi della vita collettiva all'interno dell'impresa», tenendo conto non solo dell'aspetto oggettivo dell'inadempimento, ma anche dell'aspetto soggettivo
(relativo alla persona del lavoratore) e intenzionale (concernente la volontarietà dell'azione compiuta) (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2830; in senso conforme, anche Cass. 31 luglio 2017, n.
19022, e Cass. 10 novembre 2017, n. 26677; da ultimo Cass. 17 ottobre 2018, n. 26013; contra
Cass. 14 maggio 2019, n. 12786).
Inoltre, la giusta causa è una nozione che la legge - allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo - configura con una disposizione
(ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama (Cass. n. 23029/24) e, in tale ordine di idee, non può prescindersi dalla valenza che le parti sociali hanno conferito a determinati comportamenti.
Nel caso di specie, l'art. 229 del CCNL applicato prevede quale causa di recesso immediato ex art. 2119 c.c. “il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra dipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell'attività aziendale”. Non vi è dubbio che nel caso in esame a scongiurare le vie di fatto abbia contribuito la sola circostanza cha la signora non ha avuto alcuna reazione. CP_2
A questo riguardo, la Corte sottolinea che i principi fissati dalla normativa nazionale, internazionale ed eurounitaria, finalizzati all'eliminazione degli atteggiamenti violenti nei luoghi di lavoro, impongono una valutazione degli atti violenti non sulla base dell'intenzione dell'aggressore, ma piuttosto dell'effetto che questi generano nella vittima. In altre parole, la valutazione della violenza sul lavoro deve essere effettuata considerando l'impatto oggettivo delle azioni, piuttosto che la soggettiva intenzione di chi le compie. In particolare, la Convenzione OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) n. 190/2019 ratificata in Italia dalla legge 4/2021 fornisce una definizione ampia dei concetti di "violenza e molestie", includendo ogni comportamento inaccettabile o la minaccia di attuarlo, che provochi o abbia l'intento di provocare danni fisici, psicologici, sessuali o economici, nonché le "violenze e molestie di genere", che si verificano in ragione del sesso o del genere delle persone colpite, comprensive delle molestie sessuali.
Nel caso in esame, le dichiarazioni della dipendente rese in sede testimoniale, CP_2 rivelano chiaramente la gravità della situazione ed il turbamento subito dalla medesima: 'Ho sporto querela, sentirsi dire 'me la paghi e ti ammazzo' fa paura, soprattutto sapendo che lui aveva una pistola in casa, l'ho vista nel 2016-2017. Anche altre volte mi ha detto 'me la paghi ti ammazzo', ma stavolta era diverso. Io per lui sono stata una reietta. Quando lo assecondavo, ero la persona migliore, se dicevo no venivo ignorata, e lui chiamava l'amministratore perché riteneva che con le donne non si parlasse. Più volte mi ha detto che al suo paese sarei stata buona per gli e io Pt_2 rispondevo che loro sarebbero stati contenti con una donna come me”.
Il Collegio ritiene, inoltre, che la tesi dell'appellante circa l'occasionalità della condotta, quale conseguenza di un temporaneo stato di stress lavorativo, non sia convincente.
Se è vero, infatti, che dalla deposizione del teste è emerso che tutti i Testimone_2 dipendenti del distributore, nel tempo, si fossero lamentati della mole di lavoro a cui erano sottoposti, essendo chiamati a erogare tutti i servizi (lavavetri, ecc.) e a gestire anche la riscossione dei pagamenti, compresa quella per i clienti dell'area self: "Tutti i dipendenti della pompa si lamentavano di dover pulire i vetri, fare le fatture, e fare tutto da soli, per trent'anni ho sentito sempre le stesse lamentele.", tuttavia, la valutazione della suddetta circostanza non è sufficiente per superare la considerazione che il solo ha manifestato reazioni aggressive, dimostrando una _1 difficoltà personale nell'affrontare lo stress lavorativo quotidiano.
Inoltre, la tesi dell'appellante appare priva di fondamento, in quanto sprovvista di adeguato supporto probatorio. Le visite mediche annuali effettuate da hanno confermato la sua _1 idoneità alla mansione specifica, senza alcuna limitazione. In particolare, l' , nelle date CP_3
08.02.2017, 12.02.2020 e 19.01.2022, ha rigettato la pratica di malattia professionale presentata dallo stesso. Così come, relativamente alla corretta assegnazione dei turni di lavoro, il 14.12.2021 la
“Funzione Ispettiva dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro di Ascoli Piceno”, a seguito di denuncia da parte dello ha effettuato un controllo sull'attività lavorativa di tutti i dipendenti, senza _1 riscontrare alcuna irregolarità. Quanto, infine, alla doglianza di natura processuale, per cui, sebbene la società resistente fosse stata autorizzata a produrre il video contenente le registrazioni di quanto accaduto all'interno del locale, essa non vi ha dato seguito né ha fornito spiegazioni in merito alla mancata produzione, la Corte evidenzia che l'appellante non deduce le ragioni per le quali l'acquisizione di detto video consentirebbe una lettura dei fatti diversa da quale fornita dal primo Giudice, né formula in tale sede la relativa richiesta istruttoria.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, appare fondata a questa Corte la prognosi negativa operata dalla società datrice sul futuro rispetto da parte dell'appellante della disciplina aziendale e delle regole del vivere civile.
Il tenore della decisione comporta l'assorbimento di ogni altro motivo di appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in favore di in CP_1 complessivi euro 5.000,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e CNPAF nella misura di legge;
3) dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater del
D.P.R. n. 115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 11 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Sentenza redatta con la collaborazione della dr. Giada Di Gaspare, addetta all'UPP di questa Corte
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr.sa Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr.sa Arianna Sbano Consigliere riunita in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.179/2025 r. g. sez. lav., vertente
TRA con l'Avv. Fabio Luzi Parte_1
parte appellante
E
con l'Avv. Francesco Paolo Maggiore Controparte_1
parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 12 giugno 2025 assunto nel 2010 come operaio Parte_1 pompista presso l'area di servizio di Campofilone sull'autostrada A14, ha proposto CP_1 appello avverso la sentenza n.98/2025, depositata il 13 maggio 2025, con la quale il Tribunale di
Fermo, in funzione di Giudice del Lavoro, aveva rigettato il ricorso formulato dallo stesso, teso ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento comminatogli dalla datrice CP_1
[...
L'appellante ha articolato i seguenti motivi di impugnazione: 1) errata valutazione dei fatti, con particolare riferimento alla mancata considerazione dell'impatto del carico di lavoro sullo stato d'ansia del lavoratore, unico fattore scatenante, secondo la prospettazione dell'appellante, della sua reazione violenta;
2) irrilevanza disciplinare degli episodi riguardanti la tardiva comunicazione dell'assenza per malattia;
3) assenza di giusta causa;
ha concluso, quindi, per l'integrale riforma della sentenza e l'accoglimento delle domande già formulate in primo grado.
Nel giudizio di appello si è costituita resistendo al gravame e chiedendone CP_1
l'integrale rigetto.
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante contesta la ricostruzione dei fatti operata dal primo Giudice, evidenziando la mancata valorizzazione del fatto di essere stato quotidianamente sottoposto a un carico di lavoro stressante ed in particolare di avere accusato il 6 maggio 2024 un notevole stato di ansia, di avere segnalato al titolare la necessità dell'intervento di un altro operatore per far fronte all'intenso traffico, ma di non aver ottenuto alcun sostegno. Sostiene l'appellante che le surriferite circostanze avrebbero costituito l'antecedente dell'alterco con la collega CP_2
oggetto della contestazione in esame;
ritiene, pertanto, l'errore del Tribunale nel non
[...] mettere in adeguata relazione il contegno contestatogli nell'occasione con il proprio stato di particolare stress;
in proposito, richiama il verbale redatto dal personale della Polizia Stradale di
Porto San Giorgio, intervenuto sul posto, nel quale si attesta che lo aveva richiesto _1
l'intervento del 118 per un "sopraggiunto stato d'ansia, emerso durante il servizio, causato a suo dire dagli eccessivi carichi lavorativi a lui assegnati”. L'appellante, inoltre, contesta la sussistenza della prova di aver mai proferito la frase offensiva indicata nell'addebito disciplinare “te la faccio vedere io, te la faccio pagare, siete dei delinquenti e ve la faccio pagare”, sostenendo di essersi limitato ad una accesa discussione con la collega - all'interno dell'ufficio e quindi lontano CP_2 dai clienti del distributore - a motivo del carico di lavoro e del malore che lo aveva colpito.
Lamenta, ancora, l'appellante l'eccessivo peso attribuito alle dichiarazioni della di cui CP_2 chiede una valutazione più oggettiva, tenuto conto che la stessa è ancora dipendente della ditta e non gode della tutela reale in caso di licenziamento, circostanza che potrebbe averla spinta ad enfatizzare quanto accaduto, a sostegno di parte datrice;
nello specifico nega di aver gettato a terra il materiale dell'azienda e di aver discusso con un cliente, nei momenti precedenti al diverbio con la collega.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante critica poi le singole contestazioni addebitate, evidenziando che: - Il richiamo per mancata comunicazione tempestiva della malattia nel 2021 sarebbe ingiusto e comunque disciplinarmente irrilevante, oltre che molto risalente nel tempo, poiché il datore di lavoro era già a conoscenza del certificato medico.
- Il richiamo per mancata comunicazione tempestiva della malattia del 7 maggio 2024 non tiene conto che il dipendente era stato ricoverato in ospedale per grave crisi di ansia, e che ciò avrebbe giustificato un ritardo nella comunicazione, essendo peraltro nota la circostanza al datore di lavoro. In ogni caso la reazione sanzionatoria sarebbe sproporzionata considerati i disposti degli artt. 173 e 222 del CCNL, che non prevedono la sanzione espulsiva per l'assenza ingiustificata inferiore ai tre giorni, tanto più che nel caso di specie non potrebbe parlarsi di mancata giustificazione.
- Quanto alla contestazione del 7 maggio 2024, riguardante le gravi minacce rivolte il giorno precedente alle 16:15 alla dipendente , con le parole “te la faccio vedere Controparte_2 io, te la faccio pagare, siete dei delinquenti e ve la faccio pagare”, l'appellante nega di averle mai proferite. Inoltre, lamenta che il Giudice di primo grado abbia erroneamente preso in considerazione fatti di dubbia veridicità, come il litigio con un cliente o il lancio di un cappello, sostenendo che la valutazione avrebbe dovuto limitarsi esclusivamente alla frase offensiva rivolta alla collega. Anche qualora il Tribunale avesse ritenuto veritiera tale frase, l'appellante ritiene che questa dovesse essere interpretata come uno sfogo meramente verbale isolato, causato da stress lavorativo, senza vie di fatto.
- Pur riconoscendo l'oggettiva gravità del comportamento, l'appellante sostiene che esso non sia tale da giustificare la lesione definitiva del vincolo fiduciario, considerato il carattere isolato dell'episodio e l'assenza di recidiva, così da orientare anche il datore di lavoro in un primo momento ad adottare una sanzione conservativa, come poteva evincersi dall'invito rivolto al lavoratore ad evitare il ripetersi dell'incidente e a mantenere per il futuro un comportamento rispettoso.
- Infine, l'appellante riconduce l'interruzione di pubblico servizio alla cattiva organizzazione di parte datrice.
Tanto premesso, la Corte ritiene che, pur considerando la sola contestazione relativa all'alterco intercorso con la collega , il comportamento tenuto in tale occasione Controparte_2 dall'appellante sia di gravità tale da legittimare il recesso datoriale.
Ad avviso dell'appellante, l'episodio in esame dovrebbe essere qualificato come reazione occasionale, frutto di uno sfogo dovuto ad eccessivo stress;
inoltre, ritiene che il Tribunale abbia fondato la propria decisione senza essere pervenuto al pieno accertamento circa le asserite offese sessiste rivolte dallo alla nel corso del rapporto lavorativo, circa l'asserito alterco _1 CP_2 con un cliente prima del litigio con la collega, nonché circa l'asserito lancio a terra di oggetti in vendita.
Ritiene il Collegio, alla stregua di tutti gli elementi in atti, che non si possa ragionevolmente dubitare dell'attendibilità della teste non essendo emersi specifici e plausibili motivi per il CP_2 quali la stessa avrebbe dovuto formalizzare una falsa querela nei confronti dello il quale, del _1 resto, non risulta aver formalizzato a sua volta una querela per calunnia.
Al contrario, l'esame complessivo del quadro istruttorio consente di confermare la lettura fornita dal Tribunale.
Infatti, il teste ha riferito che il giorno 6 maggio verso le 16-16,30 era stato Testimone_1 chiamato dalla ragioniera per andare a lavoro in sostituzione dello raggiungendo la CP_2 _1 sede in cinque minuti e lì aveva trovato inizialmente una situazione apparentemente tranquilla
(Appena arrivato non ho notato nulla, c'era solo e c'era era all'esterno CP_2 Per_1 CP_2
e lui era in ufficio dove mettiamo le borse ed era appoggiato con la testa sul tavolo, pensavo che stesse male. Mi sono avvicinato, gli ho chiesto come stesse e gli ho detto di andare a casa e darmi
l'incasso. Lui si è levato la borsa e l'ha fatta cadere a terra. Io mi sono chiamato, ho preso la borsa con l'incasso e sono andato alle pompe). Tuttavia, poco dopo aver preso servizio, sentiva _1 urlare nei confronti della specificando che dall'esterno sentiva soltanto la voce di CP_2 _1 benché non fosse in grado di udire le parole precise (Subito ho sentito lui che urlava con CP_2 prima dell'arrivo dell'ambulanza, arrivata dopo 10-15 minuti. Dall'esterno sentivo solo lui, era dentro l'ufficio. Non ho sentito le parole precise).
Sempre il medesimo teste chiarisce che l'episodio è avvenuto alla presenza di un cliente entrato per comperare una cosa (C'era in quel momento un ragazzo con una moto che era entrato per comprare una cosa).
La deposizione del la cui attendibilità non è posta in discussione, è affatto Tes_1 compatibile con la ricostruzione dei fatti operata dalla in ordine alla chiamata del CP_2 per montare in servizio, all'immediato arrivo di questi, all'aggressione verbale subita Tes_1 dallo Dzelili alla presenza (anche) di un motociclista.
Alla luce del quadro probatorio emerso, si evince che, a prescindere dalle esatte parole utilizzate dall'appellante nel corso dell'alterco, la condotta da medesimo tenuta nei confronti della collega è stata inequivocabilmente gratuita, aggressiva e violenta, consistita quanto meno nell'urlare brutalmente al suo indirizzo, tanto da poter essere udito anche al di fuori dell'ufficio, senza che la stessa avesse tenuto un contegno oggettivamente idoneo a provocare siffatta reazione. Parimenti è emersa dagli elementi istruttori la reazione attonita e silente della (teste , la quale CP_2 Tes_1 non ha alimentato la discussione, rimanendone comprensibilmente scossa. L'episodio, qualificato dallo stesso appellante come “grave”, si è anche verificato - contrariamente a quanto sostenuto da quest'ultimo - alla presenza di clienti, con evidente pregiudizio anche per l'azienda.
È noto in punto di diritto che (cfr. Cassazione civ., Sez. Lavoro, 1 marzo 2024 n. 5588),
«l'elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, ha valenza meramente esemplificativa» (da ultimo Cass. 5 luglio 2019, n. 18195).
Pertanto, il giudice ha la facoltà di qualificare un fatto non espressamente previsto dal contratto collettivo come giusta causa di licenziamento, qualora, pur non ricorrendo i presupposti dell'ipotesi ivi contemplata, il comportamento risulti idoneo a «provocare una qualche alterazione della regolarità e del pacifico e ordinato svolgersi della vita collettiva all'interno dell'impresa», tenendo conto non solo dell'aspetto oggettivo dell'inadempimento, ma anche dell'aspetto soggettivo
(relativo alla persona del lavoratore) e intenzionale (concernente la volontarietà dell'azione compiuta) (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2830; in senso conforme, anche Cass. 31 luglio 2017, n.
19022, e Cass. 10 novembre 2017, n. 26677; da ultimo Cass. 17 ottobre 2018, n. 26013; contra
Cass. 14 maggio 2019, n. 12786).
Inoltre, la giusta causa è una nozione che la legge - allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo - configura con una disposizione
(ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama (Cass. n. 23029/24) e, in tale ordine di idee, non può prescindersi dalla valenza che le parti sociali hanno conferito a determinati comportamenti.
Nel caso di specie, l'art. 229 del CCNL applicato prevede quale causa di recesso immediato ex art. 2119 c.c. “il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra dipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell'attività aziendale”. Non vi è dubbio che nel caso in esame a scongiurare le vie di fatto abbia contribuito la sola circostanza cha la signora non ha avuto alcuna reazione. CP_2
A questo riguardo, la Corte sottolinea che i principi fissati dalla normativa nazionale, internazionale ed eurounitaria, finalizzati all'eliminazione degli atteggiamenti violenti nei luoghi di lavoro, impongono una valutazione degli atti violenti non sulla base dell'intenzione dell'aggressore, ma piuttosto dell'effetto che questi generano nella vittima. In altre parole, la valutazione della violenza sul lavoro deve essere effettuata considerando l'impatto oggettivo delle azioni, piuttosto che la soggettiva intenzione di chi le compie. In particolare, la Convenzione OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) n. 190/2019 ratificata in Italia dalla legge 4/2021 fornisce una definizione ampia dei concetti di "violenza e molestie", includendo ogni comportamento inaccettabile o la minaccia di attuarlo, che provochi o abbia l'intento di provocare danni fisici, psicologici, sessuali o economici, nonché le "violenze e molestie di genere", che si verificano in ragione del sesso o del genere delle persone colpite, comprensive delle molestie sessuali.
Nel caso in esame, le dichiarazioni della dipendente rese in sede testimoniale, CP_2 rivelano chiaramente la gravità della situazione ed il turbamento subito dalla medesima: 'Ho sporto querela, sentirsi dire 'me la paghi e ti ammazzo' fa paura, soprattutto sapendo che lui aveva una pistola in casa, l'ho vista nel 2016-2017. Anche altre volte mi ha detto 'me la paghi ti ammazzo', ma stavolta era diverso. Io per lui sono stata una reietta. Quando lo assecondavo, ero la persona migliore, se dicevo no venivo ignorata, e lui chiamava l'amministratore perché riteneva che con le donne non si parlasse. Più volte mi ha detto che al suo paese sarei stata buona per gli e io Pt_2 rispondevo che loro sarebbero stati contenti con una donna come me”.
Il Collegio ritiene, inoltre, che la tesi dell'appellante circa l'occasionalità della condotta, quale conseguenza di un temporaneo stato di stress lavorativo, non sia convincente.
Se è vero, infatti, che dalla deposizione del teste è emerso che tutti i Testimone_2 dipendenti del distributore, nel tempo, si fossero lamentati della mole di lavoro a cui erano sottoposti, essendo chiamati a erogare tutti i servizi (lavavetri, ecc.) e a gestire anche la riscossione dei pagamenti, compresa quella per i clienti dell'area self: "Tutti i dipendenti della pompa si lamentavano di dover pulire i vetri, fare le fatture, e fare tutto da soli, per trent'anni ho sentito sempre le stesse lamentele.", tuttavia, la valutazione della suddetta circostanza non è sufficiente per superare la considerazione che il solo ha manifestato reazioni aggressive, dimostrando una _1 difficoltà personale nell'affrontare lo stress lavorativo quotidiano.
Inoltre, la tesi dell'appellante appare priva di fondamento, in quanto sprovvista di adeguato supporto probatorio. Le visite mediche annuali effettuate da hanno confermato la sua _1 idoneità alla mansione specifica, senza alcuna limitazione. In particolare, l' , nelle date CP_3
08.02.2017, 12.02.2020 e 19.01.2022, ha rigettato la pratica di malattia professionale presentata dallo stesso. Così come, relativamente alla corretta assegnazione dei turni di lavoro, il 14.12.2021 la
“Funzione Ispettiva dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro di Ascoli Piceno”, a seguito di denuncia da parte dello ha effettuato un controllo sull'attività lavorativa di tutti i dipendenti, senza _1 riscontrare alcuna irregolarità. Quanto, infine, alla doglianza di natura processuale, per cui, sebbene la società resistente fosse stata autorizzata a produrre il video contenente le registrazioni di quanto accaduto all'interno del locale, essa non vi ha dato seguito né ha fornito spiegazioni in merito alla mancata produzione, la Corte evidenzia che l'appellante non deduce le ragioni per le quali l'acquisizione di detto video consentirebbe una lettura dei fatti diversa da quale fornita dal primo Giudice, né formula in tale sede la relativa richiesta istruttoria.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, appare fondata a questa Corte la prognosi negativa operata dalla società datrice sul futuro rispetto da parte dell'appellante della disciplina aziendale e delle regole del vivere civile.
Il tenore della decisione comporta l'assorbimento di ogni altro motivo di appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in favore di in CP_1 complessivi euro 5.000,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e CNPAF nella misura di legge;
3) dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater del
D.P.R. n. 115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 11 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Sentenza redatta con la collaborazione della dr. Giada Di Gaspare, addetta all'UPP di questa Corte